Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 20-05-2011, n. 20054

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha proposto appello avverso la sentenza del Gup di detto tribunale in data 13 maggio 2008 con la quale ex art. 425 cod. proc. pen. è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di: 1) D.N. G. per i capi 1, 9, 15, 44, 51, 52 dell’imputazione; 2) D.V. per i capi 1, 7, 8, 26, 27 dell’imputazione; 3) G.I. per i capi 1 e 42 della imputazione; 4) K.F. per i capi 1, 43 della imputazione; 5) X.A. per il capo 1 della imputazione; 6) J.A. per i capi 1, 43, 45, 46 della imputazione; 7) L.S. per i capi 1, 12, 13, 14, della imputazione; 8) R.R. per i capi 1, 42 della imputazione con la formula "perchè il fatto non sussiste", eccettuati i capi 7, 8, 26, 27 ascritti a D.V. nonchè i capi 12, 13, 14 ascritti a L.S. in ordine ai quali la formula di proscioglimento è stata "per non avere commesso il fatto".

Il ricorrente deduce in ordine al capo 1 (associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.) sussistere il requisito del "comune programma delittuoso rilevabile dall’incessante attività volta ai furti in abitazione ed all’adozione di tutte le successive attività per la realizzazione del cosiddetto cavallo di ritorno o della ricettazione delle autovetture, al fine di ricavarne il massimo profitto", rilevando che la "partecipazione al sodalizio" discende "dalla partecipazione a più delitti scopo". Deduce quanto alla D. che dalle conversazioni risulta che il convivente le fornisce informazioni sulle modalità di guida per non destare sospetti. Per il L. che le conversazioni sono inequivoche per affermare la sua colpevolezza; per i capi 43, 44, 45, 51, 52 della rubrica il tenore delle conversazioni non è generico ma evidenzia l’internità delle persone intercettate nei singoli delitti.

La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 28.9.2010 ha rilevato che la decisione impugnata è soggetta al solo ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questo ufficio.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto prospetta una valutazione di fatto differente da quella accertata dal giudice di merito, valutazione che rimane estranea al giudizio di legittimità limitato alla valutazione di congruenza logica della decisione adottata e non esteso alla ricerca di interpretazioni fattuali più consone o aderenti allo svolgimento dei fatti. In sostanza non può essere censurato il giudizio espresso senza manifesta illogicità dal Gip e relativo alla insussistenza di un comune programma delittuoso da parte di una pluralità di soggetti che agirono senza suddivisione di ruoli, cointeressenze, compartecipazioni e strutture organizzative. Tanto è stato dal giudice di merito considerato anche con riferimento ai delitti contestati all’indagata D. in base ad una valutazione di merito delle telefonate intercettate, nonchè per i delitti contestati al L. che non possono essere oggetto di rinvio a giudizio in forza dei soli tabulati telefonici che dimostrano la presenza sul territorio e non anche la consumazione di furti per i quali non sussistono ulteriori indizi individualizzanti.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20269 Previdenza integrativa

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Svolgimento del processo

C.G., già dipendente dell’Inan, cessato il servizio dal 1 settembre 1972 con qualifica di dirigente generale, attribuitagli al momento del pensionamento e per effetto del riconoscimento dei benefici combattentistiche della L. n. 336 del 1970, ex art. 2, ha proposto contro l’Inps una domanda volta alla liquidazione del trattamento integrativo di pensione erogatogli dall’istituto tramite il Fondo integrativo ex Inam, previo accertamento del suo diritto alla indennità di funzione ex L. n. 334 del 1997, ed alla retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo di lavoro 1998-2001.

Nella resistenza dell’Inps la domanda è stata rigettata.

La Corte d’appello di Bologna accogliendo parzialmente il gravame proposto da M.I. ed C.E., quali eredi di C. G.C., ha riconosciuto loro il diritto a conseguire dal 1 gennaio 1996 la liquidazione della pensione integrativa spettante al de cuius tenuto conto dell’indennità di funzione ex L. n. 334 del 1997, nella sua componente di quota A, respingendo la domanda di inclusione nella detta pensione della retribuzione di posizione prevista al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Contro questa sentenza l’Inps propone ricorso per due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione della 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1 e della L. 24 maggio 1270, n. 336, art. 2, riconosciuto l’indennità di posizione e conseguentemente riliquidato la pensione integrativa a carico del fondo ex Inam ad un dipendente che aveva conseguito la qualifica dirigenziale solo dopo la cessazione dal servizio al momento del collocamento a riposo per effetto di quanto previsto dalla L. n. 336 del 1970, art. 2, senza alcun effettivo esercizio di funzioni dirigenziali.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione della L. 2 ottobre 1997, n. 34, art. 1, in relazione all’art. 30 del regolamento di previdenza integrativa del personale dipendente dall’Inam, riconosciuto la riliquidazione al trattamento pensionistico integrativo anche nei confronti degli ex dipendenti che già fruivano di compensi o indennità di analoga natura come nella specie l’indennità di funzione.

Il primo motivo è fondato Alla stregua della L. n. 334 del 1997, art. 1, ai dirigenti ex Inam che abbiano effettivamente espletato le relative funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio spetta l’inserimento dell’indennità di posizione nella base di calcolo del trattamento di quiescenza. Detto inserimento non spetta invece al dirigente che abbia conseguito il diritto all’adeguamento del proprio trattamento a quello del personale in servizio con la qualifica di direttore generale, nella sua qualità di ex combattente, per effetto della L. n. 336 del 1970 all’atto del pensionamento, al solo fine di conseguire un miglior trattamento di quiescenza (Cass. 2242/2006;

conf. 1096/2007; 7124/2007; 26815/2000; Sez. un. 9131/2010). E’ rimasto pertanto isolato il contrario orientamento cui a Cass. 21358/2006.

In base al (largamente) prevalente orientamento di questa Corte il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda. Quanto alle spese si ritiene opportuno confermare le statuizioni della sentenza impugnata circa quelle del giudizio di merito, mentre la parte intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

conferma le statuizioni della sentenza impugnata circa le spese del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 1069 U. S. L.

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Svolgimento del processo

La società ricorrente premettere in fatto di essere titolare di una struttura preaccreditata per le prestazioni specialistiche di radiodiagnostica nonché per la macroarea di cardiologia e per la macroarea di laboratorio. Con raccomandata del 26 giugno 2009 la società ha chiesto alla ULSS n. 12 il parere preventivo per la cessione a suo favore di tutto il budget della struttura preaccreditata L. presso la struttura denominata radiologia medica di Quarto d’Altino per la branca specialistica di radiologia.

Con risposta del 7 agosto 2009 l’azienda sanitaria ha comunicato parere negativo sul rilievo che il Direttore Generale dell’ULSS deve concordare la tipologia delle prestazioni da erogare a seguito della cessione.

A seguito di avviso positivo della Regione, la società ricorrente, con lettera del 30 ottobre 2009 ha ripresentato l’istanza di cessione del budget ma l’azienda intimata ha ribadito il rifiuto con il provvedimento impugnato.

Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1)Violazione degli articoli 8 e 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992. Violazione delle delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 6 luglio 2009.

L’istituto della cessione del budget è un istituto pubblicistico i cui presupposti sono determinati a livello regionale e sulla cui applicazione l’Azienda se non ha margini di discrezionalità salvo il poteredovere di concordare con il cessionario le tipologie di prestazioni da erogare. In tal senso si è espressa anche la Regione Veneto.

2)Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria. Illogicità.

Il riferimento alla riduzione degli standards di attesa è illogico e irragionevole.In ogni caso l’affermazione dell’Azienda Sanitaria è immotivata e non supportata da idonea istruttoria.

Viene poi richiesto il risarcimento del danno che viene quantificato in Euro 92.000 zero 33,23 per il 2009.

Con il successivo ricorso 1798/10 viene impugnato il successivo provvedimento dell’azienda 23 luglio 2010 con il quale a seguito di un ulteriore istanza della società ricorrente viene riconfermato il rifiuto alla cessione del budget.

Avverso lo stesso vengono sostanzialmente reiterate le medesime censure già dedotte con il ricorso numero 118/10 e viene reiterata la richiesta di risarcimento danni.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

Va disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi atteso che seppure diversi sono i provvedimenti impugnati, identica è la pretesa sostanziale della società ricorrente, identico il contenuto denegatorio dei provvedimenti stessi e identiche sono le censure dedotte nei due ricorsi. In buona sostanza il provvedimento impugnato con il ricorso n. 1798/10 si limita a ribadire, con le medesime motivazioni, il diniego già esternato con la nota 30 ottobre 2009, impugnata con il ricorso n. 810/10.

Il ricorsi sono infondati.

Con riguardo al primo motivo (di entrambi i ricorsi) il Collegio osserva che il potere esercitato nella specie dall’Azienda Sanitaria non si pone in contrasto con la disciplina invocata dalla società ricorrente.

In particolare l’invocato articolo 8 comma 5° del decreto legislativo n. 502 del 1992 fissa il criterio di riparto delle competenze tra la Regione e le Aziende sanitarie (potere programmatorio della Regione e potere gestionale delle Aziende Sanitarie) e dispone che le unità sanitarie locali assicurano ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche riabilitative, di diagnostica strumentale di laboratorio e ospedaliere secondo gli indirizzi della programmazione e secondo le disposizioni regionali. L’articolo 17 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, nel rispetto di tale distinzione di competenze, dispone poi che la Giunta Regionale provvede ad individuare i criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività mentre il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, territorialmente competente, provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

In buona sostanza dalle norme invocate dalla società ricorrente non si evince in modo assoluto che l’azienda sanitaria sia obbligata a prendere atto della cessione del budget che intervenga tra due strutture private preaccreditate. È vero che la normativa regionale non prevede neppure in modo espresso il rilascio di un atto autorizzatorio dell’atto di cessione da parte dell’azienda sanitaria ma è altrettanto vero che la normativa regionale, come peraltro ammette anche la difesa della ricorrente, prevede però il poteredovere dell’Azienda Sanitaria di concordare con la struttura privata le tipologie delle prestazioni da erogare e in buona sostanza le modalità di impiego del budget da cedere.

La necessità di un atto autorizzativo da parte della ULSS deve ritenersi in buona sostanza implicito nell’indicato poteredovere che grava sulla stessa.

Correttamente pertanto l’Azienda intimata ha ritenuto che i principi di programmazione regionale debbano essere "coniugati ed adattati alla realtà nella quale operano le Aziende Sanitarie, sempre ad esclusivo vantaggio della salute pubblica".

D’altra parte è più che logico che sia così dal momento che è l’azienda sanitaria la titolare del potere di gestione e il soggetto responsabile dei relativi risultati. In definitiva l’Azienda non può non essere titolare del potere discrezionale in ordine alla opportunità e alle modalità di cessione del budget.

Giustamente, pertanto, l’Azienda intimata nell’esercizio del suo potere discrezionale ha ritenuto, anche in conformità alle varie delibere di Giunta Regionale che si sono succedute negli anni e tutte finalizzate all’utilizzo ottimale della spesa sanitaria, di vagliare la proposta di cessione del budget perseguendo le finalità di soddisfare al meglio la domanda assistenziale dei cittadini residenti, di pervenire alla diminuzione delle liste di attesa e di migliorare l’offerta assistenziale in zone di carenti di strutture sanitarie. E nel perseguimento di tali finalità è correttamente pervenuta ad esprimere il proprio avviso negativo sull’atto di cessione così come proposto.

E tale presa di posizione si imponeva anche alla luce del fatto che l’I.S. non aveva specificato come sarebbe stato utilizzato il budget e quindi l’Azienda inevitabilmente è dovuta pervenire alla volontà "di non dar seguito al trasferimento del budget di laboratorio dalla ditta l’L. all’istituto S. di Quarto d’Altino, senza un preciso ed apposito ordine regionale, che contenga inoltre il nome del responsabile del procedimento ai fini penali e civilistici".

Per quanto concerne il secondo motivo è sufficiente rilevare che la determinazione negativa in ordine alla cessione del budget appare congruamente motivata con riguardo alla rilevata "non necessità di soddisfare domande assistenziali nel territorio di riferimento dell’istituto S. per la tipologia di prestazioni per le quali è preaccreditato".E sul punto la società ricorrente non fornisce neppure il principio di prova per contestare la rispondenza alla realtà degli assunti in forza dei quali l’Azienda Sanitaria ha espresso il proprio avviso negativo.

In forza delle svolte considerazioni i ricorsi vanno pertanto rigettati.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, preliminarmente li riunisce e li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 06-07-2011, n. 26323 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale di D.B. F. ed accoglieva quella di detenzione domiciliare. Osservava che il condannato aveva un quadro neuropsichico di sofferenza ed era inserito in un contesto familiare difficile, non aveva aderito a proposte rieducative per cui, mentre la misura dell’affidamento in prova non garantiva una rieducazione e la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati, invece la misura più contentiva degli arresti domiciliari avrebbe consentito un contenimento della sua libertà e nello stesso tempo un continuo contatto con i presidi sanitari che lo avevano in cura.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione avendo fondato il rigetto della misura dell’affidamento in prova sulla base di opinioni sulla personalità del minore, senza considerare che il quadro psichico emergente dagli atti testimoniava l’incompatibilità con ogni regime detentivo, dal che ne discendeva la violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto non tiene conto del principio della gradualità delle misure applicato dal tribunale in presenza di un soggetto la cui pericolosità sociale indiscussa doveva essere contemperata con l’esigenza di iniziare un percorso rieducativo, maggiormente garantito in questa fase dalla misura della detenzione domiciliare.

Non segue la condanna alle spese trattandosi di minorenne.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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