Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 2399 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l’8.07.2004, B.O. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 24.01- 29.03-2005, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile la domanda riferita al giudizio amministrativo di cognizione e la respingeva, invece, con riferimento al successivo giudizio di ottemperanza, compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

che il B. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo da lei introdotto, con ricorso del 2.03.1990, nei confronti della Regione Lazio, dinanzi al TAR Lazio, e favorevolmente definito con sentenza resa il 26.09.2001 dal Consiglio di Stato, passata in giudicato a tutto voler concedere l’11.11.2002, per decorso del termine d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.;

che, con ricorso del 19.11.2003, il B. aveva dovuto intraprendere il giudizio di ottemperanza, dinanzi al TAR Lazio, che solo in data 28.02.2004 aveva nominato il Commissario ad acta, senza che peraltro il ricorrente avesse conseguito l’effettiva realizzazione dei suoi diritti che il giudizio di ottemperanza, benchè anch’esso d’indole giurisdizionale, costituiva un giudizio autonomo ed eventuale rispetto a quello di cognizione che, quindi, la domanda d’indennizzo, introdotta nel 2004, era inammissibile e/o improcedibile per decadenza ai sensi della L. n. 89 del 2001, artt. 4 e/o 6, rispetto al giudizio di cognizione, essendo decorso il prescritto termine semestrale dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cognizione e, invece, era infondata in relazione al giudizio di ottemperanza, non essendo stati offerti parametri di valutazione della ragionevolezza della relativa durata.

Avverso questo decreto il B. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 27.04.2006 e depositato memoria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata fissata per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso, manifestamente fondato.

All’adunanza camerale del 5.05.2009, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di diritto controversa anche in questa sede, adottata la quale è stata fissata l’odierna adunanza.

Motivi della decisione

A sostegno dell’impugnazione il B. deduce:

1. Violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 2, Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 26, art. 35, dell’art. 6, p. 1 e dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Contestuale contraddittorietà della motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sugli artt. 26, 35 e sull’art. 6 paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sulla determinazione del concetto di processo, procedimento cui riferire la durata irragionevole e le violazioni della Convenzione.

2. Violazione dell’art. 117 e 111 Cost., italiana Violazione dell’art. 6, par. 1, dell’art. 13 e dell’art. 41 CEDU;

Violazione L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 e al rinvio della stessa legge alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo Violazione art. 13 della Convenzione ed omessa immediata e diretta applicabilità della stessa in Italia.

Essenzialmente il B. si duole che ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, della determinazione della complessiva durata del processo e del conseguente accertamento del dedotto danno sia mancata la considerazione unitaria del giudizio di ottemperanza e di quello precedente, la cui decisione finale a lui favorevole non aveva avuto spontanea attuazione da parte dell’ente pubblico soccombente. I motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, non sono fondati.

Occorre premettere che in tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (cfr tra le altre, cass. 200713748; 200723842).

Nel merito le doglianze del ricorrente devono essere disattese alla luce del condiviso principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27365 del 2009, secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono "diritti e obblighi", ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza.".

Conclusivamente, essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, il ricorso deve essere respinto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-11-2010) 27-01-2011, n. 3008

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava quella in data 12.02.2007 del Tribunale di Roma, appellata, fra l’altro, da I.B., con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 385 c.p., per avere concorso con G.M. e altro detenuto allo scavo di un tunnel di cm. 60 nel muro prospiciente la cella che occupavano nel carcere di Regina Coeli e all’occultamento del foro di entrata con i letti e con un pezzo di cartone. Rilevava in particolare la Corte di merito che l’attività compiuta nella cella, di cui il G. si era assunta l’esclusiva responsabilità, implicava, per il contesto e le operazioni del suo svolgimento, la partecipazione anche del B.. La stessa era poi senz’altro idonea allo scopo fissato, al di là dei rischi collegati alle successive condotte necessarie per condurre a termine l’evasione.

Propone ricorso per Cassazione l’imputato, deducendo che:

1) – l’apertura del tunnel, conducendo a un cortile destinato al passeggio degli altri detenuti, dal quale poi si sarebbe dovuto superare un reticolato e scavalcare un muro di cinta, era del tutto inidonea a produrre il risultato dell’evasione, onde il fatto andava riqualificato come danneggiamento;

2) – l’esecuzione del lavoro da parte del G., che se n’è assunta l’esclusiva responsabilità, non richiedeva l’apporto di alcun "palo", e la mera connivenza non può integrare responsabilità concorsuale;

3) – è ingiustificata e non adeguatamente motivata la misura della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Per quanto concerne, invero, il primo motivo, non può che condividersi quanto osservato dalla Corte di merito in ordine alla idoneità della condotta ascritta a produrre il voluto risultato di evasione, non potendosi all’evidenza configurare una oggettiva e assoluta impossibilità del suo conseguimento in relazione alle operazioni, certamente complesse e anche rischiose, ma non irrealizzabili (come dimostrano le cronache di analoghi episodi realmente avvenuti), del superamento del reticolato e del muro di cinta, che sì sarebbero dovute porre in essere (ovviamente nel momento ritenuto più propizio), una volta raggiunta clandestinamente l’uscita dalla cella. Relativamente al secondo motivo di ricorso, con lo stesso si contesta in sostanza la valutazione che i giudici di merito hanno compiuto, senza manifesta illogicità, circa la complessità delle attività poste in essere all’interno della cella (scavo prolungato nel muro attraverso barre di metallo tolte dalle finestre, copertura periodica del foro con i letti a castello e un cartone), tale da comportare la sicura partecipazione al fatto, quanto meno a livello di "sorveglianza", anche del ricorrente.

In ordine, infine, alla misura della pena, il ricorso reca considerazioni valutative, inidonee a evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte di merito, che ha, in particolare, dato ragionevolmente rilievo alla laboriosità del piano progettato per realizzare la sperata fuga dall’istituto carcerario.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6905 Accertamento per adesione Pagamento dell’imposta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dai contribuenti sopra indicati avverso accertamento IRPEF e rettifica IVA per il 1996, sostenendo che il contesto era stato definito con atti di accertamento per adesione.

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso, ritenendo che l’invocato accertamento per adesione era stato perfezionato in ritardo e che quindi non potesse impedire lo svolgimento della normale attività accertativa dell’Ufficio.

La Commissione Tributaria Regionale, invece, ha accolto l’appello della parte contribuente, osservando che la stessa contestava la certezza della data di stipulazione dell’atto di adesione, contestazione rispetto alla quale l’Ufficio era rimasto del tutto inerte in appello. Anche ove fosse risultata provata la data indicata dall’Ufficio, ciò non avrebbe fatto cadere l’intera procedura, mancando una sanzione espressa di nullità nel D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9 e la stessa amministrazione con la circolare n. 65 del 28 giugno 2002 aveva invitato gli Uffici ad un uso avveduto della discrezionalità, distinguendo tra manovre dilatorie, da sanzionare con la decadenza dalla procedura, ed anomalie di lieve entità (come un lieve ritardo nei versamenti) da valutare alla stregua del principio della conservazione degli atti e tenendo conto che, nell’ipotesi, l’Ufficio si sarebbe trovato a gestire l’eventuale istanza di rimborso di somme versate in assenza di titolo legittimo, con ulteriore aggravio dell’azione amministrativa. In tali casi – tra cui rientrava quello di specie trattandosi di versamento con asseriti due giorni di ritardo – sussisteva il permanere dell’interesse attuale e concreto dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonchè del principio di collaborazione previsto dalla L. n. 212 del 2000.

Avverso tale sentenza, la parte erariale propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso proposto dal Ministero è inammissibile, essendo legittimata attivamente e passivamente in questo giudizio solo l’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al ministero nel diritto controverso fin dal 1.1.2001, quindi in data anteriore alla instaurazione del giudizio in appello (avvenuta con atto depositato il 6.7.2004) ed unica partecipe del relativo giudizio, attraverso l’ufficio di (OMISSIS); con la conseguente tacita estromissione del ministero stesso (Cass. nn. 9004/2007, 3557/2005), privo pertanto di legittimazione nel presente giudizio.

Il ricorso dell’Agenzia è ammissibile: dall’attestazione in calce alla ricevuta del "cronologico" emerge che il primo tentativo di notifica alla P. è avvenuto in data 4 aprile 2006, con la conseguenza che – in assenza di contestazioni (che, nella specie, avrebbero dovuto concretarsi in querela di falso avverso l’attestazione del pubblico ufficiale) il ricorso per cassazione da notificare deve ritenersi ricevuto dall’Ufficiale giudiziario almeno fin da detta data e l’impugnazione risulta tempestivamente proposta (scadendo il termine il 5 aprile 2006, rispetto a sentenza pubblicata il 18 febbraio 2005). La prova dell’instaurazione del contraddittorio, in assenza del deposito da parte del ricorrente dell’avviso di ricevimento, può desumersi dal deposito in questa sede di procura speciale ad opera degli intimati.

Con il primo motivo, l’Agenzia denunzia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 57, in relazione all’art. 360.1 n. 4 c.p.c, sostenendo che la sentenza sarebbe affetta da ultrapetizione, essendo stato ritenuto perfezionato l’accertamento per adesione per motivi diversi (mancata sanzione espressa di nullità e tenore della circolare erariale) da quello proposto originariamente dai contribuenti (presunta incertezza della data di stipulazione del concordato).

Con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, se del caso, anche art. 4 c.p.c., perchè dette norme scandiscono chiaramente gli elementi e la procedura per il perfezionamento del concordato, sicchè – diversamente da quanto affermato dalla C.T.R. il difetto di previsione della nullità dell’atto non sarebbe verificabile: il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di venti giorni; la corresponsione degli interessi è prevista solo per le rate successive; va esclusa la possibilità di sanatoria circa il ritardo.

I primi due motivi – che possono trattarsi congiuntamente essendo entrambi rivolti a contestare la ratio decidendi relativa all’ammissibilità del perfezionamento del concordato anche in caso di lieve ritardo nel pagamento – non colgono nel segno.

Infatti, la decisione impugnata si basa sulla diversa e decisiva ratio decidendi della mancata certezza della data di stipulazione dell’atto di adesione, rispetto alla quale l’Ufficio in appello è rimasto, secondo la C.T.R., del tutto inerte. Pertanto, per sovvertire validamente il decisimi, la parte erariale avrebbe dovuto contestare detta ratio, dimostrando se e come avesse resistito nelle fasi di merito alla contestazione della parte privata e come avesse dedotto nelle stesse le circostanze di fatto indicate a pagina 8 del ricorso per cassazione.

Infatti, l’altra ratio, relativa alla possibilità di perfezionamento del concordato anche a seguito di lieve ritardo nei pagamenti, si rivela un’argomentazione ultronea espressa ad abundantiam, la quale è improduttiva di effetti giuridici (Cass. n. 317/02) e che non ha lo scopo di sorreggere la decisione, già basata su altra decisiva ragione, non suscettibile, quindi, di censura in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8087/07; Cass. n. 10420/05), in quanto le argomentazioni che non hanno efficacia determinante sulla decisione, non essendo destinate a sorreggerne la motivazione, non possono portare alla cassazione della sentenza.

Del resto, qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l’iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l’inammissibilità del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle "rationes decidendi" non censurate (o sulla "ratio decidendi" non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse (tra le molte, v. Cass. 10420/05, cit.; 2273/05).

Con il terzo motivo, lamentando contraddittoria e, in ogni caso, insufficiente motivazione, la parte erariale si duole che la C.T.R. si sarebbe limitata ad affermare genericamente quanto contestato nel ricorso a questa S.C., senza verificare l’assetto normativo ed ordinamentale che regge la fattispecie. Anche questa censura non coglie nel segno, dato che, in ossequio al requisito della specificità dei motivi del ricorso per cassazione, quando si denuncia il difetto di motivazione, oltre alla precisazione del punto della controversia al quale detto difetto si riferisce, è necessaria anche l’indicazione delle questioni che si assumono obliterate nella sentenza (Cass. n. 5274/07; 12446/06; 12187/02; 7820/02). Pertanto non è sufficiente il richiamo generico, in ordine al punto controverso, a quanto contestato in altra parte del medesimo ricorso per cassazione e, circa le questioni pretermesse, all’assetto normativo ed ordinamentale della fattispecie.

In conclusione, perciò, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 02-03-2011, n. 8092 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.A. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95; c) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1; d) di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30, a lui ascritti per avere eseguito, in qualità di legale rappresentante della ditta MAVICAR S.r.l., in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nell’area naturale protetta (Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto), lavori di sostituzione del solaio di copertura di un corpo di fabbrica preesistente con altro a due falde, di rivestimento esterno del predetto corpo di fabbrica con pannelli ignifughi e di realizzazione di un atrio in retrocamera e metallo in ampliamento dell’edificio per una superficie di mq 6 circa, senza il permesso di costruire, senza il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e senza avere osservato le prescrizioni per i lavori da eseguirsi in zona dichiarata a rischio sismico. La Corte territoriale, in particolare, ha escluso che il certificato di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania abbia prodotto l’estinzione del reato per la violazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, osservando che in detto certificato si da atto che le opere in questione hanno cagionato un impatto ambientale e si invita la ditta a presentare un progetto di riqualificazione dei corpi esistenti e dell’intera area, prevedendo soluzioni compatibili ed adeguate opere di mitigazioni che ne riducano l’impatto, sicchè la certificazione di compatibilità paesaggistica non risulta incondizionata. La sentenza ha altresì rigettato i motivi di gravame con i quali era stato dedotto che gli interventi realizzati non necessitavano del rilascio del permesso di costruire, nè erano soggetti alle prescrizioni della normativa antisismica.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell’imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i difensori del ricorrente denunciano vizi di motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione di legge in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. f), e art. 181, comma 1, e della L. n. 394 del 1991, art. 30.

In sintesi, si deduce che le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. nel certificato di compatibilità paesaggistica si riferiscono ai corpi esistenti ed alla intera area, sicchè l’invito a riqualificare la zona non è affatto connesso all’impatto ambientale determinato dagli interventi di cui alla imputazione, riferendosi alla esecuzione di opere che non hanno nulla a che vedere con quelle per le quali è stata chiesta ed ottenuta l’attestazione di compatibilità paesaggistica. Si osserva inoltre che non può essere attribuito alcun significato negativo all’espressione contenuta nel predetto certificato, secondo la quale le opere hanno modificato l’aspetto esteriore del bene tutelato, trattandosi di formula di stile, peraltro, riferibile a qualsiasi intervento che necessita del parere di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza.

Si deduce, infine, che la sentenza è del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30.

Si deduce che con la concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Catania in data 29.5.2007 e di cui da atto la stessa sentenza, sono stati assentiti i lavori eseguiti sul fabbricato preesistente, come descritti in imputazione, così risultando dalla relazione tecnica allegata alla istanza di sanatoria. Si rileva, quindi, che la sentenza è totalmente carente di motivazione sul punto.

Con riferimento alla struttura in vetrocamera e metallo della superficie di mq 5,40 si deduce che la stessa non è soggetta al permesso di costruire ai sensi della L.R. Siciliana n. 4 del 2003, art. 20, comma 1 che consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a mq 50 senza alcuna autorizzazione.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.

Si deduce che le prescrizioni da osservarsi nelle zone dichiarate a rischio sismico si riferiscono esclusivamente alla realizzazione delle strutture portanti dell’edificio e non alla installazione di pannelli coibentati o ignifughi quali quelli installati sull’immobile preesistente.

All’odierna udienza la parte civile ha fatto pervenire una comparsa conclusionale.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame si risolve nella contestazione in punto di fatto della interpretazione della certificazione di compatibilità paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. Di Catania in relazione alla natura degli interventi posti in essere dall’imputato.

Peraltro, i rilievi di cui al motivo di gravame sono altresì infondati in punto di diritto.

La certificazione di compatibilità paesaggistica produce l’estinzione del reato per l’esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, allorchè i lavori non abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati (lett. a).

Orbene, nel caso in esame, risulta accertato che, oltre ad interventi qualificabili come di manutenzione straordinaria, vi è stata la realizzazione di un’ulteriore volumetria rispetto a quella preesistente, costituita dall’ampliamento mediante una struttura in vetrocamera, con la conseguente inapplicabilità della sanatoria invocata dal ricorrente.

Sussiste, inoltre, il reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30.

Sul punto il ricorso è del tutto generico, non venendo specificate le ragioni per le quali era stata impugnata la pronuncia di condanna.

In ogni caso deve essere ribadito il principio di diritto, più volte affermato da questa Suprema Corte in materia, secondo il quale "Gli interventi per la realizzazione di opere e costruzioni in aree protette necessitano di tre distinti provvedimenti: la concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire), l’autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell’Ente Parco. Questi due ultimi provvedimenti possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un unico organo il quale è in questo caso chiamato a compiere una duplice valutazione, in difetto può configurarsi sia la violazione del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 che quella della L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 6 e 30". (sez. 3^, 30.5.2003 n. 26863, Pasca ed altri, RV 225392; sez. 3^, 11.12.1998 n. 12917; sez. 3^, 15.12.2003 n. 47706; sez. 3^, 10.10.2006 n. 33966).

Nel caso in esame, pertanto, gli interventi di cui alla contestazione dovevano essere autorizzati anche dall’Ente Oasi del Simeto.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

Emerge dalle pronunce di merito e, peraltro, non ha formato oggetto di contestazione in quella sede da parte dell’imputato che la concessione in sanatoria ottenuta si riferiva alla struttura originaria, sicchè in ogni caso la stessa non riguarda l’ampliamento realizzato abusivamente.

La sentenza impugnate ha, poi, escluso, con motivazione giuridicamente corretta, che non forma neppure oggetto di contestazione, che nella specie ricorra la nozione di pertinenza edilizia.

Riguardo al citato ampliamento, inoltre, è del tutto inconferente il riferimento alla legislazione regionale, in quanto il manufatto realizzato con aumento di volumetria, in ogni caso, non interessava una terrazza.

E’, infine, infondato l’ultimo motivo di gravame, riferendosi il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 anche alle riparazioni e, quindi, agli interventi di manutenzione straordinaria.

E’ stato infatti, affermato da Questa Suprema Corte che "In tema di vigilanza sulle costruzioni eseguite in zone sismiche, anche dopo la entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, ove eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato al competente ufficio, alfine di consentire i previsti controlli, configurandosi in difetto il reato di cui all’art. 95 del citato D.P.R. n. 380" (sez. 3^, 26.10.2005 n. 45958, Crisafulli e altro, RV 232649).

Peraltro, è evidente, nel caso in esame, che, a parte la realizzazione di una nuova volumetria, la installazione di una nuova copertura e di rivestimenti laterali si palesa idonea a incidere sulla statica del fabbricato preesistente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato, invece, in favore della parte civile, trattandosi di udienza pubblica alla quale la stessa non ha partecipato.

Peraltro, la comparsa conclusionale pervenuta non costituisce neppure memoria difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.