Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10695 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 aprile 2010, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Salerno, in data 24/11/2009, che aveva condannato M.L. (assieme alla coimputata R.M.) rideterminava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di concorso in rapina aggravata.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come furto anzichè rapina ed alla qualificazione del fatto come rapina consumata anzichè tentata.

Al riguardo eccepisce che l’impossessamento di una confezione di penne non poteva essere qualificato come rapina in quanto la violenza contro la persona era cessata. Tale violenza, peraltro, era destinata all’impossessamento del denaro, non essendosi verificato l’evento, il fatto andava qualificato come tentativo di rapina;

2) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria e dell’attenuante ex art. 114 c.p.;

3) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, vizio della motivazione sul punto, inutilizzabilità dell’atto di ricognizione della persona offesa per aver precedentemente individuato il presunto imputato nella stazione dei Carabinieri.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda le censure sollevate con i primi due motivi, occorre rilevare, in punto di diritto, che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, semprechè tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud.

22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta nè quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

Sotto il profilo del diritto le eccezioni sollevate dal ricorrente sono inammissibili perchè postulano una rilettura del fatto. In particolare la scissione della condotta dell’agente in due fasi, una volta a realizzare un tentativo di rapina per quanto concerne il denaro, non punibile per desistenza volontaria, ed un’altra fase in cui si sarebbe realizzato il furto di una confezione di penne, comporta un accertamento di circostanze di fatto che non può essere espletato in sede di legittimità e presuppone un inammissibile intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici del merito.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo, in quanto le questioni sollevate in ordine alle modalità con cui è stato effettuato il riconoscimento della persona offesa, non fanno emergere profili specifici di nullità, nè di inutilizzabilità degli atti compiuti dalla P.G. ma attengono esclusivamente a profili di merito, a valutazioni di attendibilità che sono state compiutamente effettuate dai giudici del merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-06-2011, n. 13963 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso principale, assorbito il resto.
Svolgimento del processo

Nei confronti di C.N., inserito nella graduatoria provinciale di Messina ad esaurimento personale ATA seconda fascia per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee e quindi assunto a tempo determinato dal 1.9.2002 al 31.8.2003, è stata disposta la revoca dell’incarico di supplenza, con recesso dal contratto a tempo determinato con effetto dal 12 gennaio 2003 a seguito di provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria adottato dal giudice amministrativo; l’incarico di supplenza è stato poi ripristinato con decorrenza 19 luglio 2003 essendo venuta meno l’ordinanza cautelare.

Il C. ha proposto ricorso al giudice del lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto comprensivo n. (OMISSIS) per il risarcimento del danno subito durante il periodo "vacanza contrattuale" in relazione alla mancata erogazione del trattamento dovuto e al mancato riconoscimento giuridico del periodo di servizio in questione. il Giudice del Lavoro di Messina ha accolto la domanda nei confronti del Centro Servizi Amministrativi di Messina, con condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’attore. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello proposto avverso tale decisione dal C.S.A., osservando che dal provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria disposto dal giudice amministrativo non poteva non conseguire "non essendo ipotizzabile una sospensione sine die, un sostanziale ritiro dell’atto conseguente all’atto presupposto"; il provvedimento di nomina restava legittimo anche all’atto della sua revoca:

l’amministrazione avrebbe potuto solo dichiarare sospesi gli effetti della graduatoria e della conseguente nomina per tutto il tempo occorrente alla verifica giudiziale, ma non certo disporre un illegittimo provvedimento di revoca del contratto. La risoluzione del rapporto stipulato con l’appellante non trovava giustificazione e il conseguente inadempimento radicava l’obbligazione risarcitoria della pubblica amministrazione.

Avverso questa sentenza il Centro Servizi Amministrativi di Messina propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a unico motivo.

I ricorsi sono stati assegnati per la trattazione a questa Sezione Lavoro ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 1.
Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. Sulla materia controversa e su ricorsi che presentano la stessa formulazione delle censure mosse con i tre motivi dell’attuale ricorso principale le Sezioni unite si sono già pronunciate con le sentenze nn. 8466, 8467, 8468, 8469, 8470 del 2 aprile 2008, nonchè 14194 del 29 maggio 2008. Si riproduce qui la motivazione posta a sostegno della decisione.

2.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione della L. 6 dicembre 17971, n. 1034, art. 21, comma 14, 15, art. 6, comma 2 e successive modificazioni, art. 96 cod. proc. civ., comma 2. Deduce in particolare che a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 2, spetta al giudice competente a decidere il merito della controversia pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni causati dall’esecuzione di un provvedimento cautelare. E quindi la domanda di risarcimento del danno, per responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi al giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, perchè non attiene a questione patrimoniale consequenziale alla pronuncia circa la legittimità dell’atto o provvedimento impugnato, ed è conoscibile solo dal medesimo giudice amministrativo, nell’ambito della causa in cui si assumano verificati gli estremi di detta responsabilità.

Si propone il seguente quesito di diritto: se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 21, comma 13, 15 e sull’eventuale risarcimento del danno che sia derivato dall’esecuzione di siffatte pronunce cautelari.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per la mancata indicazione delle ragioni della rilevata illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella esecuzione del provvedimento cautelare in e l’omesso esame della portata delle ordinanze cautelari del Tar e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sulle base delle quali sono stati emessi i provvedimenti del CSA. Si critica la soluzione adottata dalla C.App., secondo cui le modalità esecutive della sospensiva consistevano nel mantenimento in servizio medio tempore dei controinteressati senza assumere i ricorrenti, restando così inalterata la situazione preesistente senza alcun beneficio in favore dei candidati pretermessi. Dall’accoglimento della sospensiva scaturiva il precetto per l’amministrazione di immettere in servizio i ricorrenti revocando provvisoriamente gli effetti dei contratti stipulati con i controinteressati. L’amministrazione non aveva revocato in via definitiva tali contratti ma si era limitata a dare stretta esecuzione al provvedimento cautelare facendo espressamente salvi gli effetti di una diversa decisione di merito.

La Corte, ritenendo erroneamente la propria giurisdizione, avrebbe dovuto risolvere il merito della controversia stabilendo se era o meno fondata la tesi dei ricorrenti di aver diritto di precedenza assoluta nella collocazione della graduatoria.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., comma 2 (secondo cui il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza). Si afferma che la responsabilità conseguente all’esecuzione delle ordinanze cautelari non può gravare sull’amministrazione ma su coloro che hanno impugnato la graduatoria dinanzi al TAR. Si propone quindi il seguente quesito di diritto: dica la Corte su quale soggetto incombe la responsabilità derivante dalla esecuzione di un provvedimento cautelare laddove il giudice accerti l’inesistenza del diritto per il quale il provvedimento è stato eseguito.

3. Il ricorso principale – nel suo primo e terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente – è inammissibile. Infatti il primo ed il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e quindi richiedono la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Disposizione questa che là dove esige che l’esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto comporta necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicchè è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un "quid" che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto (Cass. Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

Nella specie entrambi i quesiti di diritto appaiono inammissibili perchè non conferente – il primo – ed attinente al fatto, il terzo.

3.1. Aver chiesto alla Corte, con il primo motivo, di dire "se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, commi 14 e 15, e sull’eventuale risarcimento del danno che sia derivato all’esecuzione di siffatte pronunce cautelari" è inconferente al fine di decidere la controversia in esame. Il problema che quest’ultima pone non è quello delle modalità di esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, bensì quello della sussistenza, o meno, di una giusta causa dell’anticipato recesso dal rapporto di impiego pubblico a termine (pacificamente) costituito tra le parti; giusta causa che la Corte d’appello ha ritenuto in concreto insussistente. Talchè il quesito di diritto avrebbe dovuto riguardare la nozione di giusta causa nel caso di recesso ante tempus nel rapporto di pubblico impiego a termine e non già le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo in favore di altri soggetti.

3.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo che pone all’evidenza una quaestio facti, peraltro prospettata in termini ancipiti e perplessi; e che peraltro risente dell’aberratio del primo motivo di ricorso in quanto insiste sulle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare suddetto che – come già detto – non rilevano nella specie.

3.3. Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale motivato sufficientemente e non contraddittoriamente il suo convincimento.

Nella controversia in esame non si poneva alcun problema di modalità esecutive del provvedimento cautelare reso (inizialmente) dal giudice amministrativo in favore di terzi aspiranti alla stessa supplenza annuale, ma si faceva solo questione della sussistenza, o meno, di una giusta causa di anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine stipulato con il ricorrente; contratto che ha costituito un rapporto di impiego pubblico a tempo determinato che, in quanto temporalmente collocato dopo il 30 giugno 1998, radica la giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello. La quale poi ha anche ritenuto non sussistere tale allegata giusta causa di anticipato recesso dal rapporto: il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina avrebbe potuto solo sospendere il ricorrente in attesa della sorte della graduatoria sul presupposto della quale il ricorrente era stato appunto assunto a termine per una supplenza annuale. Ma in concreto, peraltro, quest’ultimo provvedimento cautelare, che faceva sorgere dubbi sulla legittimità della graduatoria, è poi stato annullato dallo stesso giudice amministrativo e quindi tamquam non esset con la conseguenza che il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina -come appunto ha ritenuto la Corte d’appello – era comunque tenuto alla ricostituzione del rapporto sotto ogni aspetto, giuridico ed economico, e al pagamento delle retribuzioni arretrate in favore del ricorrente.

4. L’unico motivo del ricorso incidentale, con la denuncia di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., investe la statuizione della sentenza impugnata con cui, in presenza di giusti motivi, sono state compensate tra le parti le spese del giudizio. La parte chiede alla Corte di stabilire se il semplice riferimento alla sussistenza di giusti motivi (senza dettagliata specificazione degli stessi), contenuto nella motivazione della sentenza, giustifichi l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti pur in assenza di reciproca soccombenza.

Il motivo non merita accoglimento, dovendosi rilevare che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalì’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (nella specie inapplicabile ratione temporis) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, ma che, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata. Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass. Sez. Un. n. 20598/2008, Cass. 17868/2009, 24351/2010).

Nella specie, le ragioni giustificatrici del provvedimento sulle spese sono desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, che da conto della particolarità della fattispecie esaminata in relazione alla natura della pretesa azionata dal ricorrente in primo grado e ai riflessi del provvedimento giurisdizionale di annullamento della sospensiva sul diritto fatto valere.

5. I ricorsi riuniti devono essere quindi respinti. In relazione all’esito del procedimento si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-04-2011, n. 15490 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha annullato il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. nei confronti dell’odierno indagato accusato di violazione del T.U. n. 309 del 1990, art. 73.

Detto in estrema, sintesi, i giudici di merito hanno sostenuto che il provvedimento impugnato fosse nullo perchè il potere integratorio – da parte del Tribunale per il Riesame – non può risolversi in una vera e propria stesura della motivazione quando ci si debba confrontare con un provvedimento – come si dice essere quello impugnato – nel quale la motivazione sia del tutto assente graficamente ovvero quando la "motivazione per relationem si risolva in una clausola di stile che non consenta di rendersi conto se il G.i.p. abbia o meno preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento, le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione".

Inoltre, secondo i giudici di merito, il provvedimento del G.i.p. sarebbe censurabile per il fatto di non avere indicato "gli elementi dai quali è stato tratto per ciascun indagato il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa".

Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge.

Il ricorrente fa notare che la pronuncia in oggetto ripropone la questione della idoneità e dei limiti della motivazione per relationem e dei rapporti tra il ed. potere devolutivo del riesame e le carenze motivazionali.

Muovendo dal rilievo che il provvedimento impugnato si è fondato sul richiamo a talune decisioni di questa S.C. (Sez. 4^, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415; Sez. 4^. 14.11.07, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3^, 11.10.07, Rv. 237903), proprio attraverso il loro esame, il P.M. ricorrente sottolinea come, ad esempio, la stessa sentenza Benincasa (Sez. 4^, 14.11.07, rv. 238674) escluda che il semplice fatto di recepire – nell’ordinanza cautelare – la richiesta del P.M. possa costituire violazione del dovere motivazionale di cui all’art. 292 c.p.p..

Egli fa, poi, notare come le critiche che vengono mosse all’ordinanza siano ingiustificate in quanto il G.i.p., tanto ha fatto propria la richiesta del P.M., da allegarla al provvedimento cautelare emesso.

In tal modo – si sottolinea – sono state inglobate anche le schede per ciascun indagato, nè il fatto che esse fossero state predisposte dalla p.g. – come apparentemente stigmatizzato dai giudici del Tribunale per il Riesame che hanno evidenziato tra parentesi la circostanza – può attenuarne la valenza indiziaria.

Si argomenta, poi, da parte del ricorrente, che non può certo considerarsi prova di un mancato vaglio il fatto che la richiesta di misura sia stata accolta per tutti gli indagati.

Comunque, visto che, nella specie, non è possibile parlare di motivazione "inesistente" ma, al massimo, di motivazione insufficiente, "si imponeva al Tribunale per il Riesame la integrazione del provvedimento oggetto di impugnazione".

A tale proposito, però, si evidenzia come – anche a voler discutere della stringatezza del vaglio critico operato dal Gip. o della tecnica espositiva adottata – non si può eludere il dato che il richiamo da parte del G.i.p. alla richiesta del P.M. ed agli atti redatti dalla p.g. forniva "quella indicazione richiesta dal Tribunale per il Riesame dell’iter motivazionale seguito dal G.i.p." e si sottolinea, da ultimo, come la stessa sentenza Primavera (s.u.

21.6.00), a proposito dei rapporti tra mancanza di motivazione e difetto della stessa, ha chiarito che essa è emendabile.

Il ricorrente, infine, censura il provvedimento impugnato perchè – sebbene emesso da due distinte sezioni del Tribunale per il Riesame e redatto da sei giudici estensori differenti ed in diverse udienze – esso risulta del tutto identico nel definire le 36 posizioni esaminate a dimostrazione della adozione, da parte di quel Tribunale per il Riesame, di una tecnica di trasferimento dello "schema-tipo" di motivazione tra i vari giudici sì da incorrere "negli stessi, se non più gravi, vizi di stile che così aspramente (lo stesso Tribunale per il Riesame n.d.r.) aveva criticato". ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che l’ordinanza cautelare qui in discussione consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente in termini tali da rendere evidente che essa viene "fatta propria" dal G.i.p..

Al di là di possibili critiche di "ineleganza" circa un siffatto modo di procedere, è dunque chiaro che non si è in presenza nè di una motivazione "mancante" nè di mere "clausole di stile".

Già varie decisioni di questa S.C. hanno annesso piena validità alle ordinanze cautelari nelle quali il G.i.p. si riporti integralmente alla richiesta del P.M. (11.2.00 rv 216243; 4.12.06 Rv.

2356622; 21.11.06 Rv. 233499).

Pertanto, anche ammesso che la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal G.i.p.) possa essere considerata inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto al materiale indiziario addotto dal P.M., di certo, non si sarebbe dovuto (nè potuto) prescindere tout court da quest’ultimo (peraltro copioso) materiale (quasi che esso, per il solo fatto di provenire da organi diversi – P.M. e polizia giudiziaria – non potessero essere preso in considerazione) posto che, in seguito al richiamo esplicito fatto dal G.i.p. ed al fatto di essere stato "inglobato" nell’ordinanza, era divenuto parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.

Il discorso si sposta, quindi, sul piano della valutazione della congruità e logicità motivazione "nella sua interezza".

Ma a fronte di ciò, questa S.C. ha già avuto occasione di affermare autorevolmente a Sezioni Unite (17.4.96 n. 7) che sarebbe stato preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicchè la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa" (s.u., 17.4.96, Moni, rv. 205257).

Va soggiunto, altresì, che, di recente, a sezioni semplici è stato anche escluso che il Tribunale del Riesame possa annullare l’ordinanza cautelare del G.i.p. per difetto di motivazione atteso che tale potere è riservato al solo giudice di legittimità.

Ed infatti, ad escludere che l’ampiezza cognitoria del Collegio per il Riesame sia tale da includere la facoltà di annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ricorre l’affermazione di quella stessa pronuncia di questa S.C. (sez. 4^, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415) – citata anche nell’ordinanza impugnata – secondo cui la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili e, comunque, "tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue".

Come detto, ciò non era affermabile nella specie ove sia i gravi indizi che le esigenze cautelari erano stati ampiamente illustrati (anche partitamene per indagati) nella richiesta del P.M. e nelle relative schede personali.

Del resto, l’affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, è stata ripetuta più volte – a chiare lettere – (sez. 6^, 14.6.04, Iuzzolino, Rv. 229753) anche attraverso la sottolineatura che un siffatto punto di vista è in linea con la parallela (ed anch’essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis, s.u. 17.4.96, Moni, Rv. 205257; Sez. 3^, 19.1.01, Servadio, Rv. 218752; Sez. 6^, 16.1.06, Pupuleku, Rv. 233499; Sez. 2^, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622).

Si può, forse, convenire con l’implicito rilievo "estetico-formale" secondo cui un’ordinanza cautelare concepita attraverso la trasposizione pressochè integrale della richiesta del P.M. (che a sua volta aveva recepito il lavoro della p.g.) possa non risultare soddisfacente sotto molti profili (essendo diverse le ottiche nelle quali operano, rispettivamente, le Forze dell’Ordine, il Pubblico Ministero ed, infine il Giudice).

E’, quindi comprensibile la difficoltà per un organo – come quello del Riesame (costretto anche ad una decisione in termini di tempo particolarmente contenuti) – enucleare da un provvedimento tanto ampio (da sembrare di non averlo "filtrato" affatto) il complesso indiziario e le relative esigenze cautelari.

Pur tuttavia, questo è esattamente quanto il Tribunale per il Riesame è chiamato a fare, se non a rischio di abdicare alla funzione che gli è propria.

A tale stregua, è bene anche evidenziare anche alcune decisioni di questa S.C. che sostengono un punto di vista opposto (come la n. 5954/00 Sez. 5^, 7.12.99, Molinari, Rv. 215258) sono espressione di un indirizzo minoritario e risalente alquanto nel tempo tanto è vero che, in seguito, esso è stato smentito ripetutamente come dimostra anche la recente decisione di questa 6^ Sez. 16.1.06 (Pupuleku, Rv.

233499) che, allineandosi con numerose altre dello stesso tenore, ha asserito che, atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame "possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett., c) e c bis)".

Del resto, ciò lo si desume con chiarezza anche dalla norma (art. 309, comma 9) che facoltizza il Tribunale a riformare, annullare o confermare "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" oltre che dalla costante interpretazione data da questa S.C. (v. anche sez. 2^, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622) che, ricalcando analoghe enunciazioni, asserisce testualmente che "deve ritenersi che il Tribunale del Riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata".

In realtà, è agevole comprendere che la censura maggiore mossa dal Tribunale per il Riesame all’ordinanza cautelare del G.i.p. è quella di avere operato una trasposizione "acritica" di tutto il materiale investigativo.

Ma, anche ove ciò fosse esatto, non giustificherebbe il provvedimento di annullamento conseguente.

Di certo, poi, il Tribunale non sembra nemmeno avere ipotizzato che una siffatta tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo potesse essere stata adottata in un’ottica di presunzione di "auto evidenza" (sul presupposto cioè che "in claris non fit interpretatio" e fosse, quindi, sufficiente il rinvio ai contenuti stessi delle conversazioni intercettate oltre che agli altri elementi portati all’attenzione dagli inquirenti).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-08-2011, n. 17576 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 1999, L.A. chiedeva ed otteneva dal giudice di pace di Vittoria, decreto ingiuntivo per L. 4.726.000 nei confronti di Nunziatina e D.M.D., adducendo che tale importo le era stato richiesto quale maggiore imposta sull’incremento di valore conseguente alla diversa qualificazione catastale conseguita al frazionamento di un immobile da lei promesso al padre delle predette, che aveva voluto, prima della vendita, il detto frazionamento.

Proponevano opposizione le ingiunte assumendo di nulla dovere atteso che per legge l’imposta gravava sulla alienante e che ogni patto contrario era nulla per contrasto con la legge.

Con sentenza del 2001, l’adito giudice aveva respinto l’opposizione e regolato le spese; avverso tale decisione avevano proposto appello le D.M., cui aveva resistito la controparte.

Con sentenza in data 16/22.10.2004, il tribunale di Ragusa aveva respinto l’impugnazione, regolando le spese.

Osservava quel giudicante che il patto intercorso tra l’alienante ed il compratore non era da considerarsi in violazione della legge, giacchè con lo stesso si era stabilito, per venire incontro ad un desiderio dell’acquirente, di frazionare l’immobile compravenduto, con conseguente variazione catastale in aumento, maggior onere che, su consiglio dell’impiegato dello studio notarile, si era pattuito che avrebbe gravato sulle acquirenti.

Conclude la sentenza impugnata affermando essere evidente che in tal modo non si era voluto operare la traslazione dell’imposta sulla parte non obbligata, ma ovviare al maggior onere tributario conseguito per volere dell’acquirente. La L. aveva infatti corrisposto l’imposta per intero e aveva chiesto alle D.M. la restituzione di quanto pagato in più.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, le soccombenti; la controparte resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 4 e 27, in ragione del chiaro dettato delle norme suddette, in forza del quale l’imposta sull’incremento di valore degli immobili è dovuta dall’alienante a titolo oneroso e che qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell’imposta è nullo.

Nella specie, la L. ha agito per la restituzione della somma pagata in più a tal titolo in ragione della suddivisione del suo immobile (promesso in vendita) in due distinte unità immobiliari, per espresso desiderio del promissario acquirente; le parti, all’atto della stipula avevano, come non è smentito, convenuto che il maggior onere tributario sarebbe stato pagato dalle acquirenti.

La sentenza impugnata ha argomentato nel senso che non v’era stata alcune elusione dell’obbligo fiscale gravante sulla venditrice a titolo oneroso, ma un risarcimento della maggior somma che era stata corrisposta in ragione della suddivisione dell’immobile, originariamente unico, in due distinte unità immobiliari, come richiesto dal promissario acquirente.

A parte il fatto che non si era mai prospettata la questione di un risarcimento del danno, il dettato delle norme applicabili è categorico nel senso che deve ritenersi nullo ogni patto volto a riversare l’onere del tributo su soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 4, senza che rilevi la finalità pratica che le parti intendono conseguire (v. Cass. 10.5.1994, n 4556; 14.9.1991, n 9608).

Ora, che la maggiore entità dell’imposta dovuta fosse da ascriversi ad un desiderio della parte acquirente, non elide la debenza della stessa e la attribuzione dell’onere relativo alla parte alienante; la sanzione di nullità comminata in relazione a qualsiasi patto volto a trasferire su altri l’onere dell’imposta in questione opera pertanto in un caso del genere, atteso che l’oggetto della compravendita era risultato diverso, sotto il profilo fiscale, rispetto a quello compromesso,cosa questa che comportava l’applicazione di una imposta più elevata, in ragione del ritenuto maggior valore del bene.

Il fatto che le parti del contratto si fossero accordate nel senso di trasferire il maggior onere fiscale su chi aveva richiesto la suddivisione, senza che tanto si riflettesse sul prezzo dell’immobile, costituisce un patto volto ad elidere la tassativa disposizione di cui ai citati artt. 4 e 27, comporta nullità del patto stesso, che va dichiarata, con conseguente accoglimento del motivo in esame, senza che possano incidere le finalità pratiche che le parti si erano proposte.

Il secondo motivo, afferente alla regolamentazione delle spese, è assorbito.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza che si profili la necessità del rinvio atteso che tutti gli elementi utili alla decisione nel merito risultano acquisiti: pertanto questa Corte, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione.

Le spese vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione.

Condanna la resistente al pagamento delle spese che, quanto al primo grado, liquida in Euro 376,00, quanto al secondo in Euro 2,050,00 e, quanto al presente, in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.