Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-01-2013) 04-02-2013, n. 5647

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 31 ottobre 2012 la Corte d’appello di Trieste ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino croato G.D., nei cui confronti era stato emesso in data 24 aprile 2012 un mandato d’arresto a fini estradizionali da parte della Procura del Cantone di Berna, in relazione ad un procedimento penale pendente a suo carico per i reati di furto, tentato furto, danneggiamento e ricettazione, commessi tra il 7 aprile 2004 ed il 15 marzo 2006 (art. 22 c.p. svizzero, art. 139 c.p. svizzero, commi 1 e 2, art. 144 c.p. svizzero, commi 1 e 3).

2. Con il medesimo provvedimento, inoltre, la Corte d’appello di Trieste ha disposto la sospensione dell’efficacia della predetta misura cautelare sino al momento dell’avvenuta espiazione, da parte del G., della pena in corso di esecuzione in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 29 maggio 2012 dalla Procura della Repubblica di Trieste, stabilendo altresì che l’ordinanza applicativa della misura custodiale riprenda vigore una volta esaurito il procedimento nazionale e cessata la misura esecutiva nei suoi confronti, in modo da provvedere alla materiale consegna dell’estradando all’autorità giudiziaria svizzera.

3. Esponeva la Corte d’appello nella su menzionata ordinanza: a) che con sentenza del 19 luglio 2012, irrevocabile il 19 ottobre 2012, era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione; b) che l’estradando risultava già detenuto in forza del predetto titolo esecutivo interno, che comportava un termine di scadenza della pena previsto per il 27 luglio 2014; c) che il Ministro della Giustizia, nell’attivare la procedura estradizionale, aveva richiesto in data 8 giugno 2012, in caso di sentenza favorevole alla domanda di estradizione, l’applicazione della misura custodiale nei confronti del G..

4. Avverso la predetta ordinanza della Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del G. D., deducendo i seguenti motivi di doglianza:

a) violazione della legge penale e inosservanza di norme previste a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli art. 177 c.p.p. e segg., art. 281 c.p.p., artt. 143 e 292 c.p.p., in quanto la Corte d’appello non avrebbe avvisato il difensore di fiducia, già nominato per il procedimento estradizionale, dell’avvenuta notifica del provvedimento, nè avrebbe provveduto a tradurre nella lingua madre l’ordinanza cautelare, assumendo in ogni caso un provvedimento abnorme, in quanto ad "esecuzione differita", non contemplato nel titolo 1 del libro 4 – pur richiamato dall’art. 714 c.p.p. – così individuando una sorta di pericolo di fuga presunto alla data del 2014; il provvedimento, peraltro, avrebbe omesso di indicare tutti gli elementi stabiliti dall’art. 292 c.p.p. e sarebbe carente di motivazione circa la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, che la Corte avrebbe ravvisato solo in re ipsa, perchè l’estradando è un cittadino straniero e non elvetico;

b) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, non essendo l’impugnato provvedimento sorretto da una motivazione corretta ed adeguata, stante il generico richiamo ad un probabile pericolo di fuga, senza fornire, peraltro, alcun dato concreto da cui desumerne l’asserita esistenza.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.

6. Infondata deve ritenersi la prima eccezione di nullità dal ricorrente dedotta, ove si consideri che la mancata notifica al difensore dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare nell’ambito del procedimento estradizionale – peraltro comunicata al ricorrente, già assistito dal medesimo difensore – configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione, come nel caso di specie, siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (arg. ex Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, Rv. 2465049).

Nè, del resto, è stata dal ricorrente rappresentata, al riguardo, alcuna situazione idonea ad arrecare un vulnus concreto al diritto di difesa, si da condizionarne o pregiudicarne irreparabilmente le modalità e i tempi di esercizio. Parimenti infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda eccezione di nullità nel ricorso prospettata, ove si considerino le logiche implicazioni del pacifico insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato in merito alla traduzione della sentenza favorevole all’estradizione – ma, a fortiori ratione, applicabile anche in relazione all’adozione dei connessi provvedimenti de libertate – secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, costituisce onere dell’estradando, che abbia interesse alla traduzione dell’atto in lingua madre, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento (ordinanza o sentenza) di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d’interesse (arg. ex Sez. 6, n. 4954 del 18/12/2008, dep. 04/02/2009, Rv. 242692;

v., inoltre, Sez. 6, n. 1767 del 30/09/2002, dep. 16/01/2003, Rv.

223221).

7. Congruamente motivato deve ritenersi, poi, l’apprezzamento dalla Corte distrettuale espresso circa la sussistenza del pericolo di fuga dell’estradando, i cui presupposti sono stati individuati non solo nella circostanza del suo pregresso allontanamento dal territorio elvetico in seguito alla commissione dei reati oggetto della domanda estradizionale, ma anche nell’assenza, in Italia, di qualsiasi radicamento territoriale di natura lavorativa, familiare, sociale od affettiva.

Anche sotto tale profilo, dunque, l’impugnato provvedimento si è uniformato ai principii di diritto in questa Sede da tempo elaborati, risultando la sussistenza del pericolo di fuga motivatamente fondata su elementi concreti, connotati da uno stretto legame con la realtà di fatto e non basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, ma su dati oggettivi e specifici, ritenuti sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, dep. 10/07/2008, Rv. 240322).

Al riguardo, è opportuno peraltro soggiungere che, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, è del tutto irrilevante il fatto che l’estradando si trovi in stato di carcerazione nel territorio nazionale per espiazione di pena con riferimento ad altro reato, poichè in tale ambito vale non solo il criterio generale secondo cui lo stato di carcerazione non è ostativo all’emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall’art. 274 cod. proc. pen., ma anche la considerazione del rilievo per cui non è nella facoltà del giudice che emette la misura di influenzare in alcun modo la cessazione della detenzione ad altro titolo (Sez. 6, n. 1697 del 19/04/1996, dep. 11/06/1996, Rv.

205665; Sez. 6, n. 1 del 20/11/2006, dep. 02/01/2007, Rv. 235319).

8. Fondato, di contro, deve ritenersi l’ulteriore motivo di doglianza formulato riguardo alla disposta sospensione dell’efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente, avendo la Corte di merito fatto applicazione di una regula iuris valevole nella diversa procedura di consegna basata sul mandato di arresto Europeo, secondo cui spetta alla Corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l’efficacia successiva della consegna allo Stato di emissione, nelle ipotesi in cui questa sia rinviata a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 24 (Sez. 6, n, 14177 del 07/04/2010, dep. 13/04/2010, Rv. 247031; Sez. 6, n, 13483 del 07/04/2010, dep. 09/04/2010, Rv. 246856, secondo cui l’efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiate o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest’ultima, qualsiasi ne sia la causa, con la conseguenza che, da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 23).

Si tratta di una regola giustificata dalla piena giurisdizionalizzazione del relativo procedimento di consegna, peraltro connotato dall’instaurazione di relazioni dirette tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri e da un sensibile ridimensionamento del ruolo governativo, oltre che dalla soppressione della fase di controllo propria delle competenze ministeriali ex artt. 708-709 c.p.p., ma di per sè non trasponile nell’ambito della diversa procedura estradizionale, ove l’espressa previsione del su menzionato art. 709 c.p.p. rimette proprio alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della Giustizia la decisione di sospendere o meno l’esecuzione dell’estradizione nell’evenienza su considerata, stabilendo altresì che egli, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, possa eventualmente procedere alla consegna temporanea dell’estradando allo Stato richiedente – concordandone termini e modalità – ovvero convenire (ex art. 709 c.p.p., comma 2) che la pena da scontare abbia ivi esecuzione, osservate le disposizioni dettate nel capo 2 del titolo 4. Discende, peraltro, da tale diversa conformazione dei presupposti e dei meccanismi propri della fase ministeriale della procedura di consegna estradizionale, che allorquando il Ministro della Giustizia sospenda, a norma dell’art. 709 cod. proc. pen., l’esecuzione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione i termini di durata massima previsti dall’art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 308 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 41540 del 28/11/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234917), con l’ulteriore conseguenza che la misura coercitiva cui l’estradando è eventualmente sottoposto deve essere revocata (Sez. 6, n. 44441 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Rv. 241665; Sez. 6, n. 17624 del 12/04/2007, dep. 08/05/2007, Rv. 236488).

9. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, in relazione allo specifico profilo di doglianza or ora illustrato, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata pronuncia.

La Cancelleria provvederà all’esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dell’efficacia della misura cautelare applicata al G. dalla medesima ordinanza.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3248

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Svolgimento del processo

G.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 8732/2012 Tribunale della Libertà di Napoli, con la quale, è stato parzialmente accolto il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ariano Irpino, in data 12 novembre 2012, con esclusione dei reati contestati ai capi A, B, C, D, E, e K (danneggiamento), limitando il ricorso avverso quest’ultimo reato, in ordine al quale non sussisterebbero le condizioni per l’applicazione della misura cautelare adottata.

A sostegno dell’impugnazione il G. ha dedotto: a) Violazione dell’art. 280 c.p.p..

Il ricorrente lamenta che il reato contestato non consente l’applicazione della misura cautelare perchè la pena non è superiore ai tre anni e non è non inferiore nel massimo a quattro anni.

Nè ricorre in questa ipotesi la eccezionale situazione dell’intervenuta convalida dell’arresto in flagranza, ex art. 381, comma 2, lett. che consentirebbe l’applicazione della misura coercitiva anche al di fuori dei limiti edittali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.p., comma 5.

Omessa motivazione.

Il ricorrente lamenta la omessa rivalutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della loro rilevante eccezionalità.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e deve essere pertanto annullata l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2.

2. – Il TDL ha confermato la misura custodiale in carcere anche per il capo K della rubrica, relativo al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2, nonostante la fattispecie de qua non preveda, pur aggravata, la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e nemmeno superiore a tre anni. Non vi sono gli estremi, peraltro, nel caso in esame, non emergendo alcuna motivazione al riguardo, che si verta nella eccezionale ipotesi dell’intervenuta convalida dell’arresto in flagranza ex art. 381 c.p.p., comma 2, lett. h), che consentirebbe l’applicazione della misura coercitiva anche al di fuori dei relativi limiti edittali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 c.p.p., comma 5.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni l’ordinanza impugnata e l’ordinanza di custodia cautelare devono essere annullate senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2 (capo K), in relazione al quale reato deve essere ordinata la formale scarcerazione del G.L.. Manda alla cancelleria perchè provveda ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza di custodia cautelare limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2 (capo K), in relazione al quale reato ordina la formale scarcerazione del G.L.. Si provveda ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1072/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 971/07, proposto da Valerio Bodo, rappresentato e difeso dall’avv.to Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, piazzale Roma n. 464;

CONTRO

L’Azienda ULSS n. 20 di Verona, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amleto Cattarin e Alessandro Azzini, unitamente e disgiuntamente con l’avv.to Alessandra Volpato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, piazzale Roma, S. Croce n. 468/b;

PER L’ANNULLAMENTO

della nota prot. 1249/D.I. Pers dell’1 marzo 2007, avente ad oggetto “Applicazione sentenza TAR Veneto n. 1798/04 – Dott. Bodo Valerio. Deliberazione n. 125 del 9.3.2007” del Dipartimento Internazionale per la Gestione e Amministrazione del Personale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, comunicata il 27 marzo 2007;

della deliberazione n. 125 del 9 marzo 2007, avente ad oggetto “Applicazione sentenza TAR n. 1798/04 – Dott. Valerio Bodo” del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona, comunicata il 27 marzo 2007;

della nota n. 6106/06 del Servizio legale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona, non noto la cui esistenza è stata comunicata con la deliberazione n. 125 del 9 marzo 2007, in data 27 marzo 2007.

Visto il ricorso, notificato il 22 maggio 2007 e depositato presso la Segreteria il 24 maggio 2007, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. Il ricorrente, dirigente amministrativo prima della disciolta U.L.S.S. 25 e poi dell’Azienda sanitaria resistente, veniva collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985 per i periodi dal 24 luglio 1986 all’1 aprile 1988 e dal 20 novembre 1989 al 31 maggio 1990, a seguito della nomina come componente del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade “ Serenissima”.

B. Dopo quattro anni dalla fine dell’ultimo periodo di aspettativa l’U.L.S.S. 25 riconsiderava la decisione di concedere al ricorrente l’aspettativa ai sensi della legge n. 816/1985 e tramutava i periodi già usufruiti in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, avviando altresì la procedura di ripetizione delle somme corrisposte in ragione dell’originaria tipologia di aspettativa concessa, mediante trattenute sullo stipendio.

C. Il ricorrente impugnava il predetto provvedimento davanti al T.A.R. che con la sentenza n. 1798/04 lo annullava risultando fondata la censura di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.

D. Con la nota del 24 novembre 2006 prot. 13689 l’Azienda sanitaria 20 di Verona comunicava al dott. Bodo l’avvio del procedimento per l’adozione di un nuovo provvedimento di riqualificazione dell’aspettativa già goduta come aspettativa per motivi familiari. Avverso tale nota il ricorrente presentava delle osservazioni.

E. Quindi il 27 marzo 2007, con nota prot. 1249, l’Azienda U.L.S.S. resistente rendeva nota al dott. Bodo la delibera n. 125/2007 del Direttore Generale che confermava la volontà dell’amministrazione di convertire i periodi di aspettativa goduti dall’interessato ai sensi della legge n. 816/1985 in aspettativa per motivi familiari senza assegni, facendo salve altresì le procedure di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

F. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili:

1) Incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, 2, comma 12, della legge n. 549/1995, 45 bis della legge regionale Veneto n. 55/1994.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati dall’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona anziché dalla Gestione liquidatoria della disciolta U.L.S.S. 25, come avrebbe dovuto avvenire in conformità al disposto dell’art. 6 della legge n. 724/1994 che prevede la costituzione di apposite gestioni a stralcio per i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali che non possono gravare sulle aziende di cui al d.lgs. n. 502/1992, e dell’art. 2 della legge n. 549/1995, ai sensi del quale le sopravvenienze attive e passive relative alle gestioni stralcio, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, devono essere registrate nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.

Infine l’art. 45 bis della legge regionale del Veneto n. 55/1994 ha espressamente individuato nelle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali i soggetti competenti ad adottare atti o provvedimenti e tenuti a rispondere di eventuali debiti maturati dai disciolti enti sanitari. Secondo la prospettazione del ricorrente, dunque, l’Azienda sanitaria resistente non era competente ad adottare i provvedimenti oggetto di impugnazione.

2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento in relazione alla cessazione definitiva degli effetti dell’atto di concessione dell’aspettativa.

Ad avviso del ricorrente, tenuto conto della qualificazione di annullamento in autotutela attribuita dal TAR al precedente provvedimento concernente la conversione del tipo di aspettativa concessogli, il nuovo provvedimento di annullamento, adottato dall’amministrazione resistente, è illegittimo laddove attiene ad un atto che ha ormai esaurito tutti i suoi effetti, avendo il dott. Bodo già goduto dell’aspettativa concessa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985. Manca, infatti, nel caso di specie, l’interesse all’annullamento in considerazione dell’impossibilità di interrompere gli effetti del provvedimento annullato, né l’interesse perseguito può concretizzarsi nella ripetizione delle somme erogate al dott. Bodo poiché altrimenti si incorrerebbe in uno sviamento di potere.

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento in relazione all’impossibilità di negare un dato di fatto.

La nuova qualificazione dell’aspettativa goduta dal dott. Bodo risulta altresì illegittima in considerazione dell’inesistenza di una norma di legge che consenta alla P.A. di smentire o modificare un dato di fatto, rappresentato dall’aver usufruito di un’aspettativa ai sensi della legge n. 816/1985. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non è possibile per l’Azienda sanitaria resistente emendare ora per allora un errore compiuto nella qualificazione dell’aspettativa da concedere al dipendente, avendo il relativo provvedimento esaurito i propri effetti e determinando la nuova qualificazione giuridica dell’aspettativa una falsa rappresentazione della realtà.

4) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta, anche sotto il profilo della violazione del principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal pubblico dipendente. Violazione di legge: violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 2033 c.c..

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione del giudicato della sentenza del TAR n. 1798/04 sia perché la detta pronuncia ha riconosciuto la legittimità della concessione e del godimento dell’aspettativa nei periodi 1986/1990 ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985, sia perché è irragionevole adottare un provvedimento di riqualificazione della carriera professionale di un dipendente a quasi 20 anni di distanza dai fatti ed in contrasto con il principio di irripetibilità delle somme riscosse dal pubblico dipendente in buona fede. Il ricorrente ha, infine, eccepito la prescrizione dell’azione di ripetizione in considerazione del decorso del termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c., non potendosi riconoscere alcun effetto interruttivo alla prima delibera di conversione (n.1164/1994), giacché annullata dal TAR.

5) Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Nella delibera n. 125/2007, pur dandosi atto dell’avvenuta presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, non si spiegano le ragioni per le quali le stesse vanno disattese con conseguente violazione dell’obbligo di valutare i contributi presentati dai partecipanti al procedimento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

6) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste.

A distanza di tanti anni non esiste più alcun interesse pubblico al recupero delle somme erogate al dipendente, né alla modificazione del suo stato di servizio, né tanto meno tale interesse è idoneo a prevalere sulla buona fede del dott. Bodo e sul legittimo affidamento alla spettanza delle somme percepite.

G. L’Azienda sanitaria resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’irricevibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla gestione liquidatoria dell’ex U.L.S.S. n. 25, poiché accedendo alla tesi del ricorrente, lo stesso avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo anche al soggetto competente ad emanare l’atto, oltre a quello che lo ha effettivamente emanato, perché il contraddittorio possa ritenersi integrato.

L’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

E. All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

2. Il Collegio ritiene innanzitutto di trattare congiuntamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Azienda sanitaria resistente e l’eccezione di incompetenza, dedotta con il primo motivo di ricorso dal ricorrente, giacché entrambe riguardano i rapporti tra la disciolta U.L.S.S. 25 di Verona e la neoistituita U.L.S.S. n. 20 di Verona.

Occorre, in primis, evidenziare che il dott. Bodo, già dipendente della disciolta U.L.S.S. n. 25, è poi divenuto dipendente dell’Azienda sanitaria resistente.

2.1. Il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione del ricorrente secondo cui l’unica legittimata ad assumere il nuovo provvedimento di conversione dell’aspettativa concessa al dott. Bodo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985 in aspettativa per motivi di famiglia fosse il Direttore Generale, in qualità di Commissario liquidatore della disciolta U.L.S.S. 25 e non, invece, in qualità di legale rappresentate dell’Azienda sanitaria n. 20.

2.3. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, infatti, l’art. 6 della legge n. 724/1994, a norma del quale in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neocostituite A.S.L. i debiti già facenti capo alle soppresse U.S.L. , ha disposto la successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle U.S.L., con la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite A.S.L., che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della Regione.

2.4. Rileva il Collegio che con il riordinamento e l’avvio della cd. regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ad opera del d.lgs. n. 502/1992, in attuazione della legge n. 421/1992 e il passaggio dalle unità sanitarie locali, strutture operative dei comuni, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, soggetti pubblici strumentali delle regioni ma autonomi, erogatori delle prestazioni, si è delineata una diversa articolazione territoriale del medesimo servizio pubblico. Non v’è, infatti, una successione a titolo universale in universum ius delle A.S.L. alle U.S.L., ma semmai una successione ex lege delle regioni. Nondimeno, questa successione attiene – come è confermato dall’art. 6 legge n. 724/1994 – ai debiti delle gestioni pregresse U.S.L. , tanto che a tale fine le regioni debbono predisporre apposite gestioni stralcio con individuazione dell’ufficio responsabile, gestioni poi trasformate (legge n. 549/1995) in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle A.S.L. per conto delle regioni (Cass., SS.UU., 6 marzo 1997, n. 1989; I, 7 novembre 1997, n. 10939; Cons. Stato, V,17 settembre 2008, n. 4413; V, 30 agosto 2006, n. 5071: Cass., I, 20 settembre 2006, n. 20412).

2.5. D’altra parte, per quanto concerne i rapporti di lavoro, la vicenda successoria si atteggia in modo particolare, e tiene in considerazione la circostanza che si tratta di una provvista per l’espletamento del medesimo servizio. Ripetutamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che un’ A.S.L. è legittimata ad impugnare una decisione resa nei confronti di una soppressa U.S.L. quando l’oggetto del contendere è l’accertamento del diritto di un impiegato a ottenere indennità accessorie riferite anche al periodo successivo all’istituzione dell’azienda stessa (Cons. Stato, V, 21 ottobre 1997, n. 1156) e che sussiste la legittimazione processuale all’appello dell’A.S.L., subentrata alla U.S.L., quando la controversia inerisca a un rapporto giuridico perdurante prima e dopo il 1º gennaio 1995, che abbraccia tanto il periodo pregresso quanto quello successivo all’istituzione delle A.S.L.(cfr. Cons. Stato, V, 17 settembre 2008, n. 4413).

2.6. La A.S.L. è un ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, istituito in luogo delle U.S.L.. La legge ha sgravato questo nuovo ente dei debiti e dei crediti pregressi delle U.S.L., assegnandoli a un organo straordinario (le gestioni stralcio) presso le regioni (e successivamente alle gestioni liquidatorie); ma non ne ha disposto la successione negli altri rapporti, in particolare nei rapporti di lavoro del personale, nei quali all’U.S.L. è subentrata l’A.S.L., che ne ha ereditato le funzioni e i rapporti giuridici per successione fra enti (Cons. Stato, V, 18 ottobre 2002, n. 5771; V, 6 ottobre 2003, n. 5879).

2.7. In un tale quadro, dunque, occorre distinguere l’oggetto del rapporto giuridico: la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che spetta all’ A.S.L. la legittimazione passiva alla lite intrapresa da un dipendente per crediti di lavoro concernenti il periodo precedente l’istituzione dell’ A.S.L. stessa e quello successivo, perché la vicenda si riverbera sull’assetto economico e finanziario della nuova azienda e perciò determina una legittimazione, in capo al direttore generale dell’azienda stessa, separata da quella della regione, afferente alla gestione -stralcio delle soppresse USL (Cons. Stato, V, 18 ottobre 1999, n. 1547; V, 18 ottobre 2002, n. 5771; V, 6 ottobre 2003, n. 5879). In sintesi, nel rapporto di impiego, alla U.S.L. è subentrata la A.S.L. , che ne ha ereditato funzioni e altri rapporti giuridici secondo le regole che disciplinano la successione tra enti (Cons. Stato, V, 7 novembre 2002, n. 6139).

2.8. Questa distinzione è ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale, subentrate le A.S.L. nelle attribuzioni istituzionali delle U.S.L., si è verificata la successione delle prime alle seconde circa la titolarità dei rapporti di lavoro del personale (art. 8, comma 8, d.lgs. n. 502/1992, nel testo integrato dall’art. 9 d.lgs. n. 517/1993) fatta eccezione per i debiti delle U.S.L. derivanti dallo svolgimento dei medesimi rapporti, che sono trasferiti a carico delle regioni per effetto dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994 per non gravare i nuovi organismi delle passività in atto (Cass., SS.UU., 18 dicembre 1998, n. 12712).

2.9. Sulla scorta delle predette argomentazioni, devono, pertanto, essere disattese sia l’eccezione di irricevibilità proposta dall’Azienda sanitaria resistente che l’eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente.

3. Con riguardo alle ulteriori censure di illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto più profili (per sviamento di potere, per violazione del principio di irripetibilità delle somme, per difetto di motivazione, per carenza di istruttoria, per irragionevolezza ed illogicità manifeste), il Collegio ritiene opportuno in primis rammentare il contenuto della sentenza n. 1798/04 con la quale è stata annullata la delibera n. 1164 del 7 dicembre 1994 dell’U.L.S.S. 25, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Bodo. 3.1. Il T.A.R. nella predetta decisione stabilisce che il ricorrente “non aveva diritto al collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816 del 1985; infatti, (…) tale aspettativa è prevista solo per le aziende pubbliche ed in particolare per quelle provinciali, laddove nel caso il ricorrente era stato nominato nel consiglio di amministrazione della società autostrada Serenissima, che non può essere considerata un’azienda della Provincia di Padova, la quale ne è semplicemente uno degli azionisti. In sostanza, mancava il presupposto per concedere al ricorrente la richiesta aspettativa (si veda, sul punto specifico, Corte dei Conti, sez. III, 24 marzo 2000, n. 118/A).

3.2. Il Tribunale disattende anche la censura di violazione dei principi riguardanti la conversione degli atti amministrativi, qualificando il provvedimento impugnato come un annullamento ex tunc di una concessione di aspettativa illegittima ed evidenziando che la concessione dell’aspettativa per motivi di famiglia, anziché di quella prevista dall’art. 2 della legge n. 816/1985, rappresenta un provvedimento favorevole al ricorrente che altrimenti avrebbe dovuto essere considerato assente senza giusta causa.

3.3. Tanto premesso il T.A.R. accoglie la censura relativa al mancato avviso di avvio del procedimento e, pertanto, annulla per tale ragione la delibera impugnata.

4.Orbene dalla mera lettura della predetta decisione è evidente l’infondatezza delle censure relative alla violazione del giudicato posto che l’adozione del nuovo provvedimento di riqualificazione dell’aspettativa usufruita dal ricorrente non contrasta in alcun modo il decisum della sentenza n. 1798/04 che si limita ad annullare la delibera adottata dalla disciolta U.L.S.S. 25 esclusivamente per un vizio procedimentale, cioè l’omesso avviso di avvio del procedimento.

5. Con riferimento alle doglianze relative al difetto di motivazione sotto più profili (prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del dipendente, irrilevanza delle ragioni addotte con le memorie difensive), nonché all’illegittimità della delibera impugnata per violazione del principio dell’irripetibilità delle somme percepite dal dipendente in buona fede e della tutela dell’affidamento il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in tema di recupero di somme indebitamente erogate l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (T. A. R. Lazio Roma, sez. III, 6 settembre 2007, n. 8651).

5.1. Nella specie dalla lettura della delibera n. 125/2007 del Direttore Generale dell’Azienda resistente si evince chiaramente che il recupero delle somme consegue alla riqualificazione dell’aspettativa concessa al dott. Bodo, giacché lo stesso non aveva i presupposti per usufruire di quella prevista dall’art. 2 della legge n. 816/1985.

5.2. Quanto, poi, alla censurata mancata esternazione delle ragioni d’interesse pubblico, sottese alla determinazione in oggetto, vale il richiamo all’altrettanto consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo il quale il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate; tale recupero non necessita di specifica motivazione, essendo la stessa insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente né occorre alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore (Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2789).

5.3. Per quanto, poi, concerne la doglianza concernente la presunta vigenza del principio, di carattere inderogabile, d’irripetibilità dei crediti de quibus, ove percepiti in buona fede (altrimenti sacrificandosi illegittimamente l’affidamento, ingenerato nel dipendente, circa la disponibilità di tali somme di danaro), rileva il Tribunale che il principio, ormai pacificamente accolto da parte dei giudici amministrativi, è viceversa proprio l’opposto, della normale ripetibilità di tali crediti da parte della P.A., soprattutto nel caso di somme di lieve entità. Per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici ha natura di atto dovuto, ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che la buona fede del percettore rileva ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente . Pertanto, lo stato psicologico del debitore, in ipotesi in buona fede, di per sé non preclude l’attività di recupero dell’indebito, ma impone l’obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente . Ne consegue che, nel caso in cui il sacrificio imposto con il recupero è di lieve entità, l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto.( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 1 aprile 2008, n. 2764).

6. Deve, infine, essere disattesa anche l’eccezione di prescrizione del credito della P.A. per decorso del termine di cui all’art. 2946 c.c. essendo evidente che la delibera dell’U.L.S.S. 25 n. 1164/1994, così come la pendenza del successivo contenzioso conclusosi con la sentenza di questo Tribunale n. 1798/04 valgono ad interrompere il decorso della prescrizione.

7. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, dunque, essere respinto.

8. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 971/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 19553 del 2006 deposito del 13 settembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

1. Con ricorso depositato in data 27.6.1996, S.G. conveniva la Banca di Roma dinanzi al Pretore ed esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta il ?; di essere divenuto membro della SAS in rappresentanza della Fiba – Cisl; di avere ricevuto una contestazione di addebiti consistente nell’avere utilizzato i sistemi informatici aziendali onde svolgere indagini circa l’esistenza di protesti a carico di nominativi non risultanti nell’elenco dei fornitori della banca, vale a dire di avere svolto operazioni non rientranti nei suoi compiti ed averle rese note a terzi, violando il segreto di ufficio. Il S. sosteneva di avere risposto agli addebiti con lettera ?, chiarendo che l’abnorme numero delle richieste dipendeva da un conteggio inesatto desunto dalle indicazioni della macchina e, comunque, dette informazioni erano state acquisite fuori della normale attività lavorativa. Successivamente, con telegramma in data 29.4.1996, chiedeva l’audizione personale; ma la banca il 3.5.1996 respingeva la richiesta e il 29.5.1996 gli comunicava il licenziamento per giusta causa.

2. Deduceva l’attore che il licenziamento era illegittimo a causa della ancata audizione personale a difesa; inoltre non sussisteva la giusta causa, in quanto egli si era limitato ad accondiscendere alle richiestedi una cliente della banca (tale C.), la quale gli chiedeva saltuariamente di controllare se determinati nominativi fossero o meno protestati.

3. Si costituiva la Banca di Roma e contestava le deduzioni dell’attore, evidenziando che tra il 1995 e il 1996 il S. aveva effettuato 11.710 operazioni riferite a nominativi diversi dai fornitori della banca, tutte nell’orario di lavoro. Non sussisteva alcun onere di sentire personalmente il dipendente, mentre la condotta dolosa, commessa abusando della posizione di lavoro, era giusta causa del licenziamento.

4. Il Pretore accoglieva la domanda attrice sotto il profilo dell’illegittimità del licenziamento a causa della mancata audizione personale del lavoratore. Proponeva appello la Banca di Roma.

Resisteva il S..

Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice così motivando:

– dopo avere ricevuto la lettera di contestazione il 18.4.1996, il S. forniva le proprie giustificazioni scritte il 23.4.1996;

– il 29.4.1996 l’interessato chiedeva, per telegramma, di essereascoltato personalmente;

– tale richiesta è inammissibile perchè inviata dopo cinque giorni dalla contestazione;

– il tempo impiegato dalla banca per provvedere (circa un mese) non risulta eccessivo;

– nel merito, il licenziamento è legittimo, dato che il lavoratore, addetto al servizio amministrazione e manutenzione immobili, ha svolto numerose interrogazioni, per conto di terza persona, al servizio informatico della banca nel corso dell’orario di lavoro;

– ciò si risolve in una sistematica prestazione di informazioni infavore di tale C.L., incriminata insieme al S. per violazione dell’art. 615 ter cpv., e art. 622 c.p., entrambi condannati in primo grado in sede penale;

– il fatto rimane grave, a prescindere dai motivi, perchè integra una violazione del divieto di prestare a terzi la propria opera e del rapporto fiduciario con la banca;

– la circostanza che, nelle more del giudizio, il S. sia stato reintegrato in esecuzione della sentenza di primo grado non vale acquiescenza alla sentenza stessa.

5. Ha proposto ricorso per Cassazione S.G., deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Capitalia, nuova denominazione della Banca di Roma, la quale ha presentato memoria integrativa.

Diritto

6. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione efalsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: il termine di cinque giorni concesso al lavoratore per far pervenire le proprie difese costituisce il termine minimo, prima del quale il datore di lavoro non può adottare il provvedimento disciplinare, ma non preclude al lavoratore di esporre nuove difese e di chiedere l’audizione personale. Inoltre l’addebito non è tempestivo, perchè gli accertamenti partono dal marzo 1995 e non appare lecito al datore di lavoro "accumulare" pretesi inadempimenti da contestare.

7. Il motivo è infondato. La L. n. 300 del 1970, art. 7, "il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) della volontà del lavoratore di essere sentito di persona, e nel giudizio il lavoratore ha l’onere di provare la tempestività della sua richiesta, quale elemento costitutivo ed a lui favorevole della fattispecie procedimentale" (Cass. 4.3.2004 n. 4435). Nello stesso senso Cass. 1.9.2003 n. 12735, la quale condiziona il dovere del datore di lavoro di convocare il dipendente per l’audizione personale alla tempestiva richiesta, entro il quinto giorno, di essere sentito. Unico temperamento al principio è costituito dalla sentenza 13.1.2005 n. 488, la quale stabilisce che anche quando la difesa si è spiegata attraversole giustificazioni scritte o l’audizione personale, "l’obbligo del datore di lavoro di dare seguito alla richiesta del lavoratore (di un supplemento di difesa) sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili", ovvero quando entro il termine "il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro". Nella specie, non risulta che il lavoratore non avesse compiutamente esposto la propria difesa per iscritto.

8. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione efalsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 654 c.p.p., L. n. 604 del 1966, art. 5, art. 2119 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza penale non è irrevocabile ed è stata appellata. La parte dichiara di allegare l’atto di appello. Sostiene il S. che il Giudice di merito non ha preso in considerazione la tesi difensiva, secondo la quale non era lui il responsabile di tutte le richieste, perchè qualsiasi altro dipendente poteva utilizzare il computer cui esso S. era addetto; il numero delle richieste effettuate è sensibilmente inferiore a quelle contestate; nessun elemento è emerso dalla perquisizione; non è stata raccolta la deposizione quale teste della C..

9. Il motivo è infondato. Il Giudice di merito ha tratto elementi di prova dagli atti del giudizio penale, ma non ha basato la propria decisione unicamente su di essi. Non è certo se il giudicato penale sia vincolante per la Banca di Roma, la quale non risulta si sia costituita parte civile. Per il resto, il motivo attinge largamente al fatto, lacui ricostruzione è stata operata dal Tribunale con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

Quanto alla mancata audizione della teste C., il ricorrente non indica in quale atto processuale essa sia stata indicata come teste e su quali circostanze.

10. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione efalsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. da 1362 a 1371 c.c., e art. 28 del c.c.N.L., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: il Tribunale si è basato su sentenza non passata in giudicato, ha acquisito l’elenco delle consultazioni ed ha ascoltato a conferma un solo teste (V. la cui deposizione è risultata generica.

11. Il motivo è infondato. Anche esso riguarda prevalentemente il fatto, come accertato dal Giudice di merito con apprezzamento in fatto, insuscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto adeguatamente giustificato dal Giudice di appello con motivazione esauriente e completa, talchè essa si sottrae alla censura proposta.

12. Vale la pena di precisare, a questo punto, come non appaia fondata la censura di violazione delle regole di buona fede, in quanto la banca avrebbe atteso eccessivamente prima di effettuare la contestazione. Il principio dell’immediatezza della contestazione è un principio relativo, il quale va combinato col principio della completa acquisizione degli elementi da porre a base dell’addebito disciplinare, onde non incorrere in contestazioni precipitose e sfornite di prova: il riferimento agli anni 1995 e 1996 attiene alla ricostruzione, a ritroso, delle interrogazioni conservate nella memoria del computer.

D’altra parte, una volta contestato l’addebito, il tempo impiegato per decidere la sanzione è stato giudicato dal Tribunale non eccessivo. Non rimane quindi spazio per una autonoma applicazione dei principi in tema di correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro. Quanto all’applicazione del c.c.N.L., trattasi di questione di fatto sottratta al sindacato del Giudice di legittimità (cfr. Cass. 5.12.2005 n. 26352 a 25.10.2005 n. 20660). Il principio per cui la valutazione della gravita della giusta causa è riservato al Giudice di merito è affermato da giurisprudenza costante: vedi "ex multis" Cass. n. 21213.2005 e n. 3994.2005.

13. Il ricorso, per i su esposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate indispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.G. a rifondere all’intimato controricorrente Capitalia s.p.a. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 43,00 (quarantatre) oltre Euro tremila per onorari, spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.