Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3055 Bando del concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III quater, n. 11569/09 del 23.11.2009 (che non risulta notificata) veniva accolto il ricorso proposto dalla dottoressa R. P., per l’annullamento della graduatoria definitiva di merito, formata al termine della selezione interna per la copertura di 90 posti di livello economico iniziale dell’area C – profilo gestionale – indetta dall’A.C.IAUTOMOBILE CLUB D’ITALIA nella seduta del 20.12.2007 ed approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente del 4.2.2009, nonché per l’annullamento dell’art. 7 del bando di concorso e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, oltre che per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la perdita di "chances", riconducibile al ritardato accesso all’area funzionale di cui trattasi. Quanto sopra, poiché non risultava fatta applicazione del principio, secondo cui i titoli richiesti come titoli di ammissione non avrebbero potuto essere valutati anche ai fini dell’attribuzione di punteggio, utile per determinare la collocazione degli interessati in graduatoria.

Nella citata sentenza veniva respinta, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’art. 7 del bando di concorso, risultando tale disposizione, viceversa, correttamente impugnata unitamente alla graduatoria, come normalmente previsto per gli atti presupposti, la cui lesività sia rilevabile solo al termine della procedura; ugualmente infondata era ritenuta l’eccezione di difetto di interesse, in quanto la richiesta detrazione del punteggio, assegnato per i titoli di ammissione, incidendo in misura inferiore per la ricorrente, rispetto ai controinteressati non in possesso di laurea, avrebbe comportato per la prima un punteggio più elevato, quanto meno, rispetto a quello dell’ultimo candidato, utilmente collocato nella graduatoria stessa. Nel merito, erano ritenute fondate le argomentazioni difensive, riferite al trattamento deteriore riservato ai concorrenti più giovani, in possesso di un titolo di studio superiore, con conseguente necessità che il citato art. 7 del bando fosse interpretato come prescrittivo di punteggi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio, ma solo "per la parte non costituente titolo di ammissione alla selezione stessa". Quanto all’istanza risarcitoria, la medesima sentenza ne disponeva l’accoglimento solo parziale, ovvero in misura corrispondente alla differenza fra il trattamento economico percepito dopo la pubblicazione della graduatoria e quello che sarebbe spettato all’interessata, ove tempestivamente inquadrata nella nuova qualifica

Avverso la predetta decisione sono stati proposti appelli da parte dell’A.C.I. (n. 1869/10, notificato il 26.2.2010) e da parte di alcuni dei soggetti chiamati in primo grado di giudizio in qualità di controinteressati (n. 8844/10, notificato il 30.9.2010). In entrambi gli appelli è ribadita l’inammissibilità dell’impugnativa per omessa impugnazione dell’art. 7 del bando, in quanto nel ricorso introduttivo non sarebbe stata prospettata al riguardo alcuna autonoma censura, rilevandosi piuttosto un’erronea applicazione delle previsioni del bando stesso, attraverso l’attribuzione di punteggi per anzianità di servizio, necessarie per l’ammissione al concorso dei candidati non in possesso di laurea ed in quanto tali non ulteriormente valutabili. In ogni caso – secondo gli originari controinteressati ed attuali appellanti – la disposizione anzidetta non avrebbe potuto essere annullata, non risultando violata dalla medesima alcuna disposizione di legge e non essendo stato evidenziato "alcun profilo specifico attestante eccesso di potere". Nell’appello dell’A.C.I., inoltre, si configura come ragione di inammissibilità anche l’omessa impugnazione dell’art. 8 del bando, circa le modalità di formazione della graduatoria generale di merito in base alla somma della votazione finale delle prove e del punteggio complessivo determinato dalla valutazione dei titoli; nel medesimo appello si prospetta poi l’erroneità della sentenza gravata, in quanto non esplicativa delle norme da cui si dovrebbe far derivare "l’asserito principio generale" della non valutabilità dei titoli necessari per l’ammissione al concorso di cui trattasi, potendo al contrario l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, preferire – "fra i soggetti dotati di adeguata preparazione" – coloro che possedessero una maggiore anzianità di servizio e non essendo comunque disapplicabili le disposizioni contenute nel bando; a pari anzianità di servizio, d’altra parte, sarebbero stati avvantaggiati i concorrenti in possesso di laurea, rispetto a quelli diplomati (risultando previsti da 7 ad 8 punti per la prima categoria di titoli e 6 punti per la seconda). Inammissibile per genericità, infine, avrebbe dovuto ritenersi la domanda risarcitoria, non essendo stato dimostrato che – anche con la decurtazione di punteggio richiesta per i controinteressati – l’originaria ricorrente sarebbe risultata vincitrice del concorso (causa anche, quest’ultima, di inammissibilità dell’originario ricorso); non vi sarebbe stata, inoltre, alcuna reale perdita di chance, in quanto il transito nell’area C non avrebbe "creato occasioni di ulteriore progressione".

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno disporre, in via preliminare, la riunione degli appelli nn. 1869/10 e 8844/10, poiché legati da evidente connessione soggettiva ed oggettiva; ancora in via preliminare, inoltre, il Collegio stesso non ritiene meritevoli di accoglimento le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, riferite ad omessa impugnazione degli articoli 7 e 8 del bando, ovvero all’assenza di autonome censure al riguardo, nonché a difetto di interesse per non fornita "prova di resistenza". Non solo infatti, per quanto in primo luogo riguarda l’art. 7, l’impugnazione risulta effettuata formalmente (nonché tempestivamente, trattandosi di norma non preclusiva della partecipazione) insieme alla graduatoria finale, ma le censure prospettate appaiono senz’altro attinenti alla legittimità, ovvero all’erronea applicazione della normativa concorsuale, sul punto già in precedenza evidenziato. Nessun rilievo può essere invece attribuito all’omessa impugnazione dell’art. 8 del medesimo bando, descrittivo di operazioni da effettuare nei modi conseguenti alla corretta interpretazione (o al parziale annullamento) dell’articolo precedente. Quanto alla "prova di resistenza" (ovvero alla verificata possibilità per la dott.ssa Piccolo di essere utilmente collocata in graduatoria, in caso di riconosciuta fondatezza delle proprie tesi difensive) le argomentazioni dell’A.C.I. appaiono inammissibili per genericità, non risultando contestate in fatto sia le puntuali valutazioni, al riguardo esposte nella sentenza appellata, sia le ulteriori precisazioni fornite dall’attuale parte resistente.

Nel merito, ovvero per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei punteggi correlati all’anzianità di servizio ed alla conseguente formazione della graduatoria finale, il Collegio non condivide le argomentazioni prospettate nell’appello..

E’ vero, infatti, che va riconosciuta una certa discrezionalità dell’Amministrazione, circa i criteri di selezione concorsuale non direttamente previsti dalla legge, ma deve anche ammettersi che tale discrezionalità sia soggetta ai consueti criteri di ragionevolezza, non contraddittorietà e imparzialità: criteri, quelli appena indicati, che costituiscono veri e propri parametri di legittimità e la cui corretta applicazione, nel caso di specie, risultava contestata dall’originaria ricorrente con riferimento alle anzianità di servizio, necessarie ai diplomati per accedere alla procedura concorsuale di cui trattasi. Al riguardo deve essere evidenziato, in primo luogo, che detta procedura era finalizzata alla copertura di posti nell’area C, corrispondente alla ex carriera direttiva, per la quale costituiva normale titolo di accesso il diploma di laurea. Già con l’introduzione delle qualifiche funzionali tuttavia ( legge 11.7.1980, n. 312) alla ex carriera direttiva – divenuta corrispondente alla VII^ qualifica funzionale – era stato consentito l’accesso a personale non laureato, pervenuto alla qualifica apicale nella fascia immediatamente inferiore (corrispondente alla ex carriera di concetto). Non può, dunque, dirsi estranea alla regolamentazione del settore l’equiparabilità al titolo di studio superiore di una consistente maturazione di esperienza lavorativa; appare però innegabile, al tempo stesso, la valenza del titolo in questione come primo fattore rilevante per l’articolazione della carriera in senso verticale, corrispondendo, di norma, al livello di scolarizzazione e al grado di formazione professionale raggiunto la possibilità di risolvere problematiche più complesse e di assumere responsabilità decisionali.

Non appare dunque censurabile la possibilità, riconosciuta nel caso di specie, di consentire l’accesso all’area C a personale diplomato, in possesso di determinate anzianità di servizio (7 anni nella posizione B1 o 5 anni nella posizione B2); risulta però contrastante con la "ratio" del sistema, sopra sommariamente descritto, l’assegnazione di punteggi per ogni anno di anzianità di servizio, anche con riferimento al periodo di esperienza lavorativa, che a norma dell’art. 2 del bando costituiva il requisito minimo di accesso al concorso per il personale in possesso di diploma di scuola media superiore; in tale situazione un giovane laureato, per ciò solo abilitato a partecipare al concorso di cui trattasi, veniva ad essere non equiparato, ma abbondantemente scavalcato dai non laureati, che al beneficio di essere ammessi al medesimo concorso aggiungevano – interpretando estensivamente l’art. 7 del bando – un numero di punti aggiuntivi variabile da 10 a 14 per i propri obbligatori titoli di servizio, oltre a 6 punti per il diploma (contro 7 e 8 punti, rispettivamente, per la laurea e la laurea specialistica). Tale rovesciamento di impostazione, determinante un rapporto non di equivalenza, ma di superiorità, dell’anzianità di servizio rispetto al titolo di laurea non può non essere considerato fonte di irrazionale disparità di trattamento e di violazione funzionale dei canoni di buona amministrazione, con conseguente fondatezza delle censure di eccesso di potere prospettate dall’interessata. Tali censure, correttamente riferite ad un fattore omissivo (mancata precisazione della non valutabilità dei titoli di servizio, identificabili come condizione di ammissione alle prove concorsuali) non implicava caducazione dell’intero articolo 7 del bando, ma – come statuito nella sentenza appellata – interpretazione limitativa dello stesso, con riferimento agli anni di servizio la cui valutazione doveva ritenersi assorbita per le finalità, di cui al precedente art. 2. Potrebbe porsi in dubbio che la medesima interpretazione restrittiva dovesse investire anche il punteggio riferito ai titoli di studio, suscettibili, per la loro disomogeneità, di apprezzamento diversificato, consistente in un punto di distacco fra laurea e diploma e di un altro punto per la laurea specialistica: tale questione, tuttavia, non risulta dedotta nell’ambito del presente giudizio.

Per le ragioni esposte entrambi gli appelli debbono essere respinti, con conseguente conferma della non valutabilità dei titoli richiesti per l’ammissione al concorso

Ugualmente da respingere appaiono le prospettazioni difensive dell’A.C.I., riferite al risarcimento del danno disposto nella sentenza appellata, essendo tale risarcimento limitato al "danno emergente", rapportato al maggior reddito che la dott.ssa R. P. avrebbe percepito, ove fosse stata tempestivamente inquadrata nella qualifica superiore: tale danno non richiede altra prova che la riassegnazione dei punteggi, con le modalità ritenute corrette in sede giurisdizionale, con verifica del giusto titolo della ricorrente ad essere retroattivamente collocata in posizione utile in graduatoria; nessun risarcimento è stato invece accordato in rapporto alle opportunità perdute di avanzamento e progressione in carriera nel periodo considerato, di modo che restano prive di oggetto le censure di genericità ed infondatezza, al riguardo prospettate dall’ente appellante.

Entrambi gli appelli riuniti debbono quindi, conclusivamente, essere respinti.

Quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della tematica sottoposta a giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge gli appelli nn.1869/2010 e 8844/2010, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi; compensa fra le parti, per entrambi, le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 03-06-2011, n. 22266 Circostanze speciali

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ARZIALE Lucio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza 7.4.10 della Corte di appello di Roma che ha confermato quella, in data 24.10.05, del Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di furto aggravato di autovettura.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, che contraddittoriamente era stata ritenuta dai giudici di appello pur avendo gli stessi riconosciuto che la vettura era stata rubata utilizzando le chiavi.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non avere la Corte di merito ritenuto di dover accedere alla richiesta di considerare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, con motivazione apodittica limitata ad un giudizio di congruità oggettiva della pena inflitta dal primo giudice.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, correttamente l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2 è stata ritenuta dai giudici territoriali, dal momento che la vettura Renault Tingo è stata sottratta, come ammesso dallo stesso imputato, facendo uso di chiavi false, con l’utilizzo quindi di un mezzo fraudolento idoneo a violare le difese apprestate dal soggetto passivo a custodia del proprio bene.

In ordine poi al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha evidenziato anzitutto l’insussistenza di specifici motivi al riguardo addotti dalla difesa, per legittimamente ritenere poi del tutto congruo il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice delle concesse attenuanti generiche in ragione della ritenuta recidiva reiterata specifica che non giustifica alcuna ulteriore riduzione della pena, senza che peraltro neanche in questa sede il ricorrente abbia indicato elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-10-2011, n. 22508 Patente

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Svolgimento del processo

1. Va rilevato:

1.1. che il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro ricorrono – affidandosi ad un unitario motivo – per la cassazione della sentenza n. 1693/05 del 28.10.05 del giudice di pace di quel capoluogo, con cui la Prefettura è stata condannata al pagamento di Euro 600,00 a favore di N. F., a titolo di risarcimento del danno da lui patito per l’illegittima sospensione bimestrale della sua patente di guida, poi annullata con sentenza;

1.2. che non resiste con controricorso l’intimato, nè alcuno compare alla pubblica udienza del 12.10.11.
Motivi della decisione

2. Deve al riguardo considerarsi:

2.1. che i ricorrenti sviluppano un unitario motivo, di violazione dei principi informatori della materia della responsabilità extracontrattuale, sostenendo la carenza di colpa dell’amministrazione per l’incertezza della interpretazione delle norme in tema di sospensione della patente, nonchè la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile, in difetto di allegazioni e prove sulle concrete attività il cui compimento è stato impedito dal provvedimento illegittimo e sulle modalità di compromissione di libertà e personalità dell’attore;

2.2. che le sentenze del giudice di pace, pronunciate ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili per cassazione, ove violino inderogabili norme processuali, costituzionali o comunitarie o i principi informatori della materia (i quali non corrispondono a singole norme poste nella materia, nè alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta, censurabile in sede di legittimità), nonchè quando la motivazione sia del tutto omessa o meramente apparente (Cass. 4 maggio 2011, n. 9579) o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. 17 novembre 2004, n. 21752; Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; Cass. 28 marzo 2007, n. 7581; Cass. 3 novembre 2008, n. 26426; Cass. 29 gennaio 2010, n. 2043; Cass. 5 aprile 2011, n. 7706), con esclusione quindi tra l’altro delle presunte violazioni dei principi in tema di onere della prova (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 564) e di mero vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5;

2.3. che invece la gravata sentenza ricollega il risarcimento del danno al riscontro del solo elemento oggettivo dell’illegittimità dell’ordinanza, senza neppure prendere in considerazione i due ulteriori indispensabili profili evidenziati dai ricorrenti, così violando i principi informatori della materia;

2.4. che, invero, in uno all’affermazione della risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi (la nota Cass. Sez. Un. n. 500 del 1999), è stata chiaramente ribadita l’indispensabilità, oltre a quella dell’esistenza di un evento dannoso e di un atto amministrativo illegittimo, dell’accertamento anche e quanto meno del dolo o della colpa della pubblica amministrazione, da apprezzare in relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa (Cass. 10 agosto 2002, n. 12144);

2.5. che, in particolare, l’ingiustizia non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, sicchè il giudice deve, in ordine successivo: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire, poi, se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27498; Cass. 17 ottobre 2007, n. 21850; sulla specifica necessità della prova del danno in ipotesi di sospensione di patente di guida, v., in motivazione, Cass. 4 agosto 2006, n. 17680);

3. Quindi, neppure essendo stati allegati dall’attore – preteso danneggiato – l’elemento soggettivo della P.A. ed i concreti profili di danno effettivamente patiti, non solo la sentenza che ha accolto la sua domanda è erronea per violazione dei surriferiti principi informatori della materia, ma si può pure senz’altro, decidendo la causa nel merito per la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto in dipendenza della evidente preclusione di ulteriori deduzioni o asserzioni sul punto (tali applicandosi anche al procedimento dinanzi al giudice di pace), rigettare definitivamente la domanda nel suo complesso per difetto di allegazione e prova al riguardo. E la sussistenza almeno dell’elemento oggettivo della fattispecie invocata integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da N.F. nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Catanzaro con atto di citazione notificato il 16.5.05, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-07-2011, n. 6095 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 21 giugno 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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