Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-09-2011, n. 19542 Accertamento Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. PUBBLIKAPPA (già "PUBBLIKAPPA s.n.c. di Antonio Nespolo S C"), l’Agenzia delle Entrate – premesso che l’Ufficio aveva iscritto a ruolo la somma di "L. 172.195.000" esposta da detta società "a debito" nella dichiarazione IVA relativa all’anno 1994 perchè non versata e che il "concessionario della riscossione" aveva notificato la relativa cartella (comprensiva delle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni) il primo marzo 2001 -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 206/51/05 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 18 novembre 2005) che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (728/33/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale aveva accolto l’impugnazione di detta cartella "perchè l’imposta iscritta a ruolo … non corrisponde a quella indicata dal contribuente … in quanto l’Ufficio non ha defalcato dall’IVA a debito la somma di L. 1.636.000 già versata".

La società intimata instava per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto dell’avverso gravame; la stessa depositava, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

p. 1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale, "respinta l’eccezione di improcedibilità" dell’appello "sollevata dalla società", ha disatteso il gravame dell’ufficio per queste ragioni:

– "l’iscrizione a ruolo risulta errata nella quantificazione sia dell’imposta che della sanzione" non avendo l’Ufficio "tenuto conto della somma di L. 1.636.000 versata … per il mese di febbraio 1994";

– "l’operato … difetta di rigore e di certezza" perchè "l’Ufficio", per non violare "il diritto del contribuente di proporre ricorso", "avrebbe dovuto" notificare "autonomo avviso di accertamento".

2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, artt. 54 e 60 e dei principi generali in tema di contenzioso tributario" osservando:

– "il contenzioso tributario non è limitato a profili di legittimità dell’atto impugnato, ma è esteso al merito del rapporto" per cui "il giudice tributario", ravvisata "una divergenza tra l’importo indicato nell’atto impugnato e quello effettivamente dovuto", "non può limitarsi a dichiarare l’illegittimità della pretesa impositiva ma deve … rideterminare l’effettivo credito dell’amministrazione";

– "contrario ad elementari regole giuridiche è poi l’assunto secondo cui l’Ufficio per poter iscrivere a ruolo una somma diversa da quella dichiarata dovuta a vrebbe dovuto emettere un avviso di rettifica della dichiarazione resa dal contribuente" in quanto "qualora l’Ufficio si limiti a contestare … il versamento dell’imposta sulla base degli stessi dati esposti dal contribuente le somme dovute sono direttamente iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 60" detto: "la contestazione della somma iscritta a ruolo", infatti, non "può comportare lo snaturamento del potere esercitato e la trasformazione dell’iter … previsto dalla legge". p. 3. Il controricorso della contribuente.

La società oppone:

– avendo (1) "la Commissione Tributaria Provinciale" ("sentenza n. 728 … dep. li 8 febbraio 2002" accolto ("accoglieva") il "ricorso" ed annullato (annullava) "la cartella" per avere rilevato ("rilevando") (a) che essa "società aveva prodotto in giudizio la ricevuta dei versamenti" e (b) "in diritto, l’intervenuta decadenza" e (2) la Commissione Tributaria Regionale omesso ("non essendosi … pronunciata") di esprimersi "sulle altre eccezioni formulate da essa società … e dall’Ufficio …, dette eccezioni e motivazioni" ("che non vengono riproposte in questa sede di legittimità") "acquistano autorità di cosa giudicata";

– "il ricorso dell’Agenzia … è inammissibile" perchè "non risulta parte in causa il Ministero dell’Economia e Finanze al quale … sarebbe spettato il potere di impugnare la sentenza della CTR";

– "altra inammissibilità del ricorso … si rileva dalla circostanza" che "nulla risulta eccepito sulla dichiarata illegittimità dell’iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza rilevata dai giudici di prime cure";

– "la materiale liquidazione dell’Imposta effettivamente dovuta … non può essere oggetto del presente giudizio in quanto trattasi di questione di merito, peraltro decisa anch’essa dai giudici di primo grado, non riesaminata da quelli della CTR e pertanto la declaratoria dei conteggi effettuati dall’Ufficio, desumibile dalla motivazione dei giudici della CTP, costituisce cosa giudicata";

– "il motivo … concernente l’obbligo per l’Ufficio di procedere, nell’ipotesi in esame ad avviso di rettifica" è infondato "attesa la necessità di consentire una completa difesa in ordine alle richieste di versamenti d’imposta …, peraltro nel caso in esame, risultati errati, attraverso il controllo dei calcoli eseguiti che devono essere contenuti in un atto di rettifica della dichiarazione". p. 4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

A. L’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalla società, è priva di pregio.

Anche la contribuente, infatti, ricorda che la "cartella di pagamento" oggetto della controversia è stata notificata il "primo marzo 2001" – quindi in epoca nella quale, essendo già operativa (dal primo gennaio 2001) in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, l’Agenzia delle Entrate (istituita, con le altre "agenzie fiscali", dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) (1) era succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) era divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività -, per cui la "cartella" detta deve considerarsi emessa per conto dell’Agenzia stessa e non già dell'(ormai inesistente) "Ufficio IVA di Napoli", erroneamente ritenuto dalla società ancora ente impositore.

B. Pure l’adombrata (perchè non univocamente espressa) eccezione di giudicato interno in ordine alla intervenuta "decadenza" dell’Ufficio si rivela infondata.

Nella sentenza 728/33/01 (sull’impugnazione della quale la CTR ha emesso la pronuncia cui gravata), depositata con la memoria ex art. 378 c.p.c., infatti, la CTP di Napoli scrive: "l’Ufficio era tenuto … ad una rettifica da portare a conoscenza del contribuente non già con la notifica della cartella di pagamento, ma con la notifica di un autonomo atto di accertamento, facendo salvo il diritto del contribuente di proporre ricorso avverso lo stesso: ma a tanto l’Ufficio non ha provveduto, restando inattivo e notificando la cartella esattoriale dopo che ormai era decorso il prescritto termine di legge per una eventuale azione accertatrice, incorrendo in tal modo, nella decadenza dalla stessa".

La "decadenza" (per essere restato "inattivo") affermata dal giudice di primo grado, all’evidenza, afferisce soltanto alla "azione accertatrice" che l’Ufficio, secondo lo stesso giudice, avrebbe dovuto porre in essere: l’avvenuta contestazione (non negata dalla contribuente), con l’appello proposto, della necessità, nel caso, di quell’"azione", naturalmente, ha impedito la formazione di qualsivoglia giudicato sul punto atteso che l’accertamento della necessità di detta "azione" costituisce l’indispensabile presupposto logico e giudico della ritenuta "decadenza".

C. La tesi (essenzialmente sostenuta ancora dalla società nel proprio controricorso) secondo cui "l’Ufficio", per non violare "il diritto del contribuente", "avrebbe dovuto" notificare "avviso di accertamento" è giuridicamente erronea atteso che l’art. 54 bis (aggiunto dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 14) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni") consente all’"amministrazione finanziaria";

(1) di "procede(re)", "avvalendosi di procedure automatizzate", direttamente alla "liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti" ovverosia di svolgere il "controllo c.d. formale" ("meramente liquidatorio") della dichiarazione, nonchè;

(2) di "provvede(re)", "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria", a (2a) "correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte", (2b) "correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni" e (2c) "controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 27, art. 33, comma 1, lett. a), e art. 74, comma 4" ("rettifica" c.d. "cartolare" della dichiarazione).

Dal complesso normativo (come dall’identico, contenuto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis) discende che l’Ufficio può esercitare il potere previsto senza necessità di preventiva comunicazione, salvo che (comma 3) "dai controlli automatici eseguiti" non emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" in tale ipotesi essa impone all’Ufficio di comunicare ("è comunicato") "l’esito della liquidazione … ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60, comma 6, al contribuente, nonchè per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all’amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione".

Nel caso sia l’iscrizione a ruolo che l’emissione della cartella non conseguono neppure ad una rettifica (cartolare) della dichiarazione in sede di controllo ma soltanto all’assunto omesso (o insufficiente) pagamento delle imposte dichiarate dalla società per cui difettano del tutto i presupposti, normativi e fattuali, legittimanti l’emissione dell’avviso di accertamento preteso dalla contribuente.

D. Il fatto, poi, che l’Ufficio, al momento dell’iscrizione a ruolo, non abbia "tenuto conto della somma di L. 1.636.000 versata … per il mese di febbraio 1994", diversamente da quanto operato dai giudici del merito, non determina la caducazione dell’intera iscrizione a ruolo ma solo la sua illegittimità per la parte già versata atteso che il processo tributario, come ancor di recente ribadito (Cass., trib., 1 settembre 2009 n. 19079, che ricorda "Cass. 15825/06, 17127/07"), "non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, ma tra i processi di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio": discende che "il giudice tributario", "ove … ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale", "non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte".

Nel caso, quindi, il giudice del merito è venuto meno al suo compito istituzionale perchè – accertato (ormai in via definitiva, non essendo stato oggetto di impugnazione il punto) il parziale errore in cui è incorso l’Ufficio nell’operare l’"iscrizione a ruolo" – doveva provvedere ad eliminarlo con acconcia pronuncia.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata: la causa non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale essendo pacifico che l’imposta effettivamente dichiarata come dovuta dalla contribuente ammonta a L. 170.599.000 (data dalla detrazione, dalle L. 172.195.000 dichiarate "a debito", delle L. 1.636.000 versate), per cui la stessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere aderentemente decisa da questa Corte con declaratoria di illegittimità della cartella impugnata per le somme a titolo di imposta eccedenti le L. 170.599.000 (e consequenziale, aderente riduzione delle sanzioni e degli interessi). p. 5. Delle spese processuali.

Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, annulla la cartella impugnata nei limiti delle somme, ivi indicate a titolo di imposta, superiori a L. 170.599.000 nonchè di quelle dovute per sanzioni e interessi sugli stessi importi superiori; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1415

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ensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato poiché l’indicato datore di lavoro era ricompreso tra i soggetti giuridici utilizzati per favorire la permanenza illegale di cittadini extracomunitari nel nostro territorio e perché la stessa ricorrente era stata denunciata per aver utilizzato documentazione fittizia.

Il primo dei tre motivi di ricorso ritiene che la circostanza che la ricorrente sia stata denunciata per utilizzazione di documentazione che avrebbe attestato un lavoro fittizio non può essere presa in considerazione fino a quando non si giungerà ad una sentenza definitiva. La ricorrente ha effettivamente lavorato per la cooperativa e quando si è resa conto che non venivano versati i contributi a provveduto a cambiare lavoro circostanza che non è stata tenuta presente dalla Questura.

Il secondo motivo segnala come il provvedimento sia stato assunto in violazione dell’art. 18 T.U. Imm. poiché la ricorrente potrebbe fornire indicazioni utili circa l’indagine nella quale essa stessa è indagata per cui necessitava acquisire il parere del Procuratore della Repubblica circa la sua eventuale necessità di trattenimento in Italia per ragioni di giustizia penale.

Il terzo motivo afferma che, avendo la ricorrente maturato il periodo di permanenza per essere dichiarata soggiornante di lungo periodo, può essere espulsa solo se la sua permanenza costituisca pericolo per l’ordine pubblico.

Il Ministero dell’Interno si costituiva i giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un datore di lavoro che risulta indagato per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in mancanza della prova della collusione della lavoratrice, non costituisce elemento sufficiente per ritenere che la ricorrente non abbia lavorato. Spesso accade che i lavoratori extracomunitari lavorino in nero per soggetti che vogliono sfuggire ad ogni controllo e venga loro consegnata documentazione appartenente a soggetti che non sono gli effettivi datori di lavoro per presentarla ai fini della regolarizzazione della loro posizione nel nostro paese.

Dal momento che la ricorrente ha dimostrato di aver sottoscritto successivamente un regolare contratto di soggiorno, la sua posizione deve essere rivalutata ai sensi dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per verificare la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro e di conseguenza il provvedimento deve essere annullato con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Stante la particolarità della situazione di fatto appare opportuno compensare le spese ad eccezione del rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-06-2011, n. 24596

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a.
Svolgimento del processo

A F.P. il Tribunale di Chieti, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato la pena concordata di mesi tre di reclusione in continuazione con la pena di cui alla sentenza GUP Torino 13.4.1999.

F. è imputato dei delitti ex L. Fall., art. 216 e art. 223, comma 1 (capo A) e artt. 218 e 225.

Ricorrono per cassazione il difensore dell’imputato e il competente PG. Il primo deduce violazione dell’art. 157 c.p., in quanto il delitto di cui al capo B) era prescritto ancor prima della pronunzia della sentenza ex art. 444 c.p.p., nè la richiesta di applicazione di pena può valere come rinunzia alla prescrizione, che necessita di una esplicita dichiarazione di volontà.

Il secondo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 163 c.p., atteso che: 1) la sentenza relativa alla precedente condanna sulla quale è stata applicata la continuazione è stata erroneamente individuata, atteso che essa non è stata emessa nella data indicata dal Tribunale, ma il 23.1.2001 (ed è divenuta irrevocabile il 16.3.2001), 2) il Tribunale avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, disposto con la predetta sentenza, in quanto, a seguito dell’aumento per continuazione, i limiti di cui all’art. 163 c.p. risultano superati.
Motivi della decisione

Il ricorso dell’imputato è fondato, quello del PG resta assorbito.

Le SS.UU. di questa Corte, con sentenza n. 43055 del 2010, ric. Dalla Serra, Rv 248379 hanno chiarito che la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; essa, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione.

Meno che mai, evidentemente, può desumersi dall’adozione del rito ex art. 444 c.p.p. e segg..

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore al Tribunale di Chieti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24766

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Svolgimento del processo

Esaminando domanda di equa riparazione proposta dai G. – P. per l’eccessiva durata del procedimento proposto dal de cuius e durato, innanzi alla Corte dei Conti, dal 1975 al 2007, la Corte di Napoli con decreto 13.1.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata al difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata), Per la cassazione di tale decreto i G. – P. hanno proposto ricorso il 11.06.2010, non resistito da controricorso, nel quale hanno censurato la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente.

Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: "La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o ai giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, dei potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede;

nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata".

Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito anche alla luce della conforme pronunzia di Cass. 21176 del 2011, e pertanto merita di essere cassato. La controversia ben può essere decisa nel merito, non venendo in rilievo nè esigenze valutative nè margini di apprezzamento dei fatti. Escluso, infatti, che abbia alcun fondamento la questione, assorbita dalla Corte di merito, relativa alla eccepita prescrizione (ritenendo il Collegio di dare seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: da Cass. 27719 del 2009 a Cass. 478 del 2011), devesi prendere atto della irragionevole durata del processo – circa anni 32 per un unico grado innanzi alla Corte dei Conti – e quindi ben può procedersi alla liquidazione dell’indennizzo dovuto, alla stregua dei parametri da questa Corte adottati costantemente. Si determina pertanto l’indennizzo in Euro 16.000 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, spettante pro quota ereditaria agli odierni ricorrenti. Si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere pro quota ai ricorrenti Euro 16.000 oltre interessi dalla domanda al saldo ed a versare le spese di giudizio che determina per il giudizio di merito in Euro 1.140 (600+490 + 50) oltre spese generali ed accessori e per il giudizio di legittimità in Euro 965 (865+100) oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.