Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4469 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 16 del 2005, il T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da G. S.p.a. avverso i provvedimenti emessi in data 8 settembre 1999 dalla Commissione centrale per la Cassa integrazione guadagni per l’edilizia, di reiezione dei ricorsi gerarchici presentati in relazione al diniego opposto alle istanze di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali per lavori di asfaltatura eseguiti sulla tratta PisogneDarfo.

Propone gravame l’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in avanti I.N.P.S.), ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello va accolto nei termini di seguito illustrati.

Va invero accolto il primo motivo di gravame, con cui si deduce l’irrituale notificazione del ricorso di primo grado.

Giova sul punto considerare che in primo grado sono state impugnate le deliberazioni del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee, struttura dell’Amministrazione centrale dell’Istituto.

Non trattandosi dunque di provvedimenti riferibili alla sede provinciale dell’Istituto, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato presso la sede di Roma, dal momento che l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma (in termini, Cons. Stato, 30 dicembre 2004, n. 8293).

Non essendo poi intervenuta con effetto sanante la costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., la intimazione del ricorso alla sede di Brescia è inidonea a costituire il necessario contraddittorio con l’Istituto.

2. Ritiene tuttavia il Collegio che, in considerazione di quanto osservato in merito alla struttura organizzativa interna dell’I.N.P.S., va riconosciuta la scusabilità dell’errore in cui in primo grado è incorso l’appellato.

Consegue l’accoglimento dell’appello, l’annullamento della sentenza gravata con rimessione della causa al giudice di primo grado, con assegnazione all’appellato del termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza) per la rinnovata notificazione del ricorso originario.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti dei due gradi delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2065 del 2006, lo accoglie e per l’effetto – previo riconoscimento dell’errore scusabile – annulla la sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado, assegnando all’appellato il termine di sessanta giorni per la rinnovazione della notifica del ricorso di primo grado.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-07-2011) 02-08-2011, n. 30564

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.G. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 600 ter c.p., comma 3, a lui ascritto per avere, reiteratamente, all’interno di un gruppo di discussione operante in internet, messo a disposizione di tutti gli altri utenti alcuni file di contenuto pedopornografico ed in particolare fotografie di minori completamente nudi.

In sintesi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto di essere assolto dal reato ascrittogli, deducendo che le fotografie riproducenti minori nudi non avevano carattere pedopornografico, non essendo stati ritratti i minori nel compimento di attività sessuali. Si contestava, inoltre, quanto alla fotografia di una ragazza esplicitamente coinvolta in un rapporto sessuale, la minore età del soggetto ivi raffigurato. Si chiedeva, in subordine, la derubricazione del fatto nell’ipotesi di reato di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4, deducendo che le immagini, inviate attraverso messaggi di posta elettronica, venivano depositate in apposito server "NNPT" e si rendevano disponibili e venivano divulgate solo dopo essere state visionate da un moderatore.

La Corte territoriale, però, in accoglimento del subordinato motivo di gravame, ha solo rideterminato la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 2 c.p. e art. 600 ter c.p., comma 3.

In sintesi, si deduce che la condotta, per integrare la fattispecie delittuosa di cui alla contestazione, deve raggiungere una determinata soglia di offensività per lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore, che la norma mira a tutelare. Sulla base del citato e di altri rilievi si contesta che possano essere comprese nella fattispecie criminosa le fotografie di nudi di minori che non siano ripresi in attività sessuali. Si deduce inoltre che secondo la formulazione della norma vigente all’epoca del fatto occorreva che il materiale pedopornografico venisse prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori e che sussistesse il dolo specifico dell’imputato e, cioè, che la cessione venisse effettuata nella piena consapevolezza del predetto sfruttamento sessuale di minori, elementi dei quali si contesta la sussistenza nel caso in esame. Si osserva, infine, che la valutazione dei giudici di merito in ordine al carattere sessuale delle immagini è fondata solo su una interpretazione soggettivistica.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 600 ter c.p., comma 3.

Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato che la ragazza ritratta in scene di sesso esplicito era minore degli anni diciotto, fondando tale assunto su elementi di valutazione privi di qualsiasi valore scientifico e richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, mentre è stato disatteso, senza adeguata motivazione, l’elaborato tecnico prodotto dalla difesa dell’imputato sul punto, che escludeva la minore età del soggetto raffigurato.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 600 ter c.p., comma 4.

Si osserva che l’imputato inviava le immagini attraverso messaggi di posta elettronica, i quali depositati in appositi server "NNTP", si rendevano disponibili solo dopo essere stati visionati dal moderatore. Si deduce, quindi, che in effetti l’imputato inviava le foto ad una persona determinata con la conseguente configurabilità della fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 600 ter c.p..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente si limita a riproporre questioni già dedotte nella sede di merito, delle quali è stata affermata l’infondatezza con motivazione giuridicamente corretta ed esaustiva per quanto riguarda i rilievi di natura fattuale.

La sentenza impugnata, invero, ha già correttamente osservato che la condotta ascritta all’imputato integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 600 ter c.p. anche se posta in essere prima nella novella di cui alla L. n. 38 del 2006, in quanto compresa nella nozione di divulgazione menzionata ab origine dalla disposizione incriminatrice (cfr. giurisprudenza citata dalla sentenza).

Va aggiunto che l’ulteriore questione afferente al concetto di "sfruttamento", utilizzato nella previgente formulazione dell’art. 600 ter c.p., è anche essa manifestamente infondata, avendo questa Corte già precisato che con il termine citato deve intendersi qualsiasi ipotesi di coinvolgimento di minori degli anni diciotto per la realizzazione di materiale pornografico (sez. 3, 28.5.2009 n. 26256, Malena e altri, RV 244440).

Deve essere, poi, rilevato, che il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti minori costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, (sez. 3, 3.3.2010 n. 21392, G., RV 247599).

Orbene, sul punto della natura pornografica del materiale sequestrato, coinvolgente minori degli anni diciotto, la sentenza è motivata in termini assolutamente esaustivi e giuridicamente corretti mediante i puntuali riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. 3, 4.3.2010 n. 10981, Khan, RV 246351) ed al Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia…, stipulato a New York il 6.9.2000 e ratificato dall’Italia con L. n. 46 del 2002, secondo i quali rientra nella nozione di pedopornografia anche la esibizione lasciva dei genitali e della regione pubica dei minori.

Costituisce, altresì, questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, la valutazione della minore età della ragazza coinvolta in esplicite attività sessuali; valutazione che ha formato oggetto di motivazione adeguata ed esaustiva, essendo state esaminate e confutate con argomentazioni immuni da vizi logici le deduzioni dell’appellante sul punto.

La sentenza, infine, ha puntualmente osservato che l’attività di cessione di materiale pedopornografico da parte del G. non rientra nell’ambito della connessione privata, stante la messa a disposizione di un numero indeterminato di utenti, e che la presenza del cosiddetto moderatore è del tutto irrilevante, non escludendo affatto la responsabilità dell’imputato, ma potendo semmai ipotizzarsi il suo concorso con quest’ultimo.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1337

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– si prescinde dalla possibile inammissibilità del ricorso per aver cumulato nello stesso ricorso due posizioni in parte non identiche, perché il ricorso è infondato nel merito;

– sulla composizione della commissione per la sola ricorrente P., la giurisprudenza ha più volte precisato che "i membri della Commissione possono essere sostituiti senza necessità di rispettare la composizione fra le diverse categorie professionali" (Tar Catanzaro 2611/2010) e che "in materia di esami per l’abilitazione alla professione, il legislatore con il comma 3 dell’art. 22, d.l. n. 1578 del 1933, ha fissato la composizione della commissione esaminatrice assicurando che la stessa si giovasse della presenza di tutte le componenti professionali (avvocati, magistrati e docenti universitari) atte a garantire un adeguato giudizio di idoneità sui candidati, ma ha anche codificato il principio della fungibilità di ogni membro effettivo con qualsiasi membro supplente, a prescindere dalla sua appartenenza professionale" (Tar Catanzaro 14/2006);

– sulla sufficienza del voto numerico, a pag. 8 del ricorso si ricorda che "i verbali riportano solamente una piccola tabella esplicativa di singole valutazioni numeriche senza null’altro contenere", ma il combinato del voto numerico ad ogni singolo elaborato e delle tabelle esplicative costituisce predeterminazione sufficiente dei criteri di massima, cui si deve attenere la Commissione d’esame senza che siano necessarie a quel punto motivazioni ulteriori sul singolo elaborato diverse ed ulteriori rispetto al voto numerico;

– sul tempo dedicato ad ogni elaborato, si tratta di censura palesemente infondata, in quanto "i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità, atteso che di norma non è possibile stabilire quali candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e se, quindi, il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio dal singolo candidato contestato e ciò tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato che l’apprezzamento della Commissione d’esame è squisitamente tecnicodiscrezionale e il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la Commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione" (Tar Campania, Napoli, sez. II, 931/2011);

– sul contenuto degli elaborati delle ricorrenti (motivo n. 3), il tenore della censura è puramente apodittica ed anche scarsamente significativa (si pretende di ricavare la idoneità delle ricorrenti ad essere ammesse alle prove orali dell’esame per diventare avvocato dalla grafia leggibile, dalla forma elementare rispettosa dei principi della scrittura, dalla soluzioni in linea con quelle pubblicate sui siti internet; in realtà per diventare avvocato è giusto pretendere qualcosa in più), in ogni caso le valutazioni delle commissioni giudicatrici sono espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei canditati, le loro valutazioni non sono sindacabili davanti al giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà rilevabile ictu oculi;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– la decisione è fondata su ragioni manifeste e orientamenti giurisprudenziali consolidati, ex art. 26, co. 2, c.p.a. si condanna pertanto la parte soccombente al pagamento ulteriore della somma individuata in modo equitativo come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA le ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell’amministrazione resistente di euro 1.000 a titolo di spese di lite, e di euro 2.000 ex art. 26, co. 2, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 25-10-2011, n. 1548Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di una villa situata in località Ansedonia, realizzata dai primi anni "60 in forza di licenza edilizia e di relativa variante in corso d’opera, ha presentato al Comune di Orbetello in data 1/4/1986 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, avente ad oggetto lavori, ultimati nel 1972, di ampliamento del corpo immobiliare, di sistemazione esterna e di realizzazione di una piscina, in zona sottoposta a declaratoria di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

La giunta comunale, acquisito il parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, con delibera n. 908 del 27/9/1993 ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939 quanto alle opere abusive realizzate nell’edificio principale, mentre ha reputato non condonabili le opere esterne costituite dalla piscina nonché dalla scalinata e dal muro che portano verso il basso.

Pertanto il Sindaco, con determinazione datata 10/5/1994, ha denegato il rilascio del titolo per le suddette opere esterne.

Avverso tale provvedimento e la presupposta deliberazione il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; incompetenza;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, in combinato disposto con gli artt. 2 e 4 della L.R. n. 52/1979; eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, difetto di adeguata istruttoria;

3) violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi, nonché dei principi generali che governano l’esercizio della potestà di autotutela; eccesso di potere per inosservanza della corretta sequenza procedimentale;

4) eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, perplessità, comportamento illogico e contraddittorio;

5) illogicità derivata;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per errore dei presupposti, travisamento o difetto di istruttoria.

Ad esito di ordinanza istruttoria n. 260 dell’11/2/2011 il Comune di Orbetello ha depositato in giudizio documenti.

All’udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente deduce che, trascorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, quest’ultima è stata tacitamente accolta secondo il meccanismo del silenzio assenso ex art. 35 della legge n. 47/1985, preclusivo della possibilità di emanare un atto di diniego; aggiunge che la Soprintendenza in data 27/7/1968 si era espressa favorevolmente sulla conformità ambientale delle opere in questione, già risultanti dal progetto di variante in corso d’opera del 29/10/1967 (cui non fece seguito il rilascio della concessione edilizia in variante).

Il motivo è infondato.

La formazione del provvedimento tacito di assenso, prevista dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, postula la previa acquisizione del parere favorevole reso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla compatibilità ambientale della costruzione abusiva; ne discende che la mancanza di tale parere nell’ambito della procedura di sanatoria preclude il perfezionamento del silenzio assenso (Cons. Stato, IV, 31/3/2009, n. 2024; TAR Basilicata, I, 11/6/2010, n. 377).

Nel caso di specie la Commissione per la tutela dei beni ambientali si è espressa in senso contrario all’assentibilità delle opere in questione, cosicchè non sussistono i presupposti del silenzio accoglimento.

Quanto all’obiezione del ricorrente secondo cui il nulla osta della Soprintendenza del 1968, avente ad oggetto il progetto di variante, rileva ai fini della formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, il Collegio osserva quanto segue.

Il predetto nulla osta, reso su un progetto di massima (si veda l’intestazione della pratica di variante di cui al documento n. 6 depositato in giudizio), non risulta essere apposto su elaborato grafico riportante il muro e la scalinata degradanti verso il basso. Né alcuna indicazione è offerta al riguardo dalla relazione tecnica (verosimilmente del progettista e in parte illeggibile), posta a fianco della trascrizione del nulla osta e riferita ad aperture della facciata e al tetto.

Ciò posto, e considerato che il citato nulla osta (relativo a procedimento non concluso con l’emanazione di titolo edilizio) si incardina in una procedura diversa da quella in oggetto, non fa riferimento a strutture precisamente identificate (a differenza del caso di specie, in cui il parere è reso su immobili già realizzati) e si colloca in epoca remota, nella quale l’assetto complessivo e l’urbanizzazione della zona erano diversi dalla realtà esistente al momento della valutazione dell’istanza di condono, il Collegio ritiene che il nulla osta medesimo non rilevi come presupposto del silenzio assenso ex art. 35 della legge n. 47/1985.

Con la seconda e la terza censura il ricorrente deduce che il Comune non ha valutato o tenuto presente che le opere da condonare avevano da tempo ottenuto il nulla osta paesaggistico e non ha offerto alcuna motivazione in ordine al giudizio di compatibilità ambientale antitetico a quello originariamente espresso dalla Soprintendenza.

I rilievi non possono essere accolti.

Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione del primo motivo di gravame. Occorre altresì considerare che il contestato giudizio, a differenza del pregresso nulla osta, reca una motivazione puntuale, dando contezza delle ragioni del ravvisato conflitto con i valori tutelati.

Con la quarta doglianza l’esponente lamenta il travisamento dei fatti, osservando che la piscina è invisibile dal mare in quanto il declivio ne impedisce la vista, mentre la scalinata e il muro sono di esigue dimensioni; aggiunge che tali interventi risalgono a ben 25 anni prima dell’adozione dell’impugnato diniego.

Il motivo non è condivisibile.

Il contestato giudizio di incompatibilità paesaggistica si basa sull’assunto secondo cui "tali opere hanno modificato punti della costa di particolare bellezza, comportando una trasformazione della porzione di scogliere interessata, impoverendo così il valore panoramico di essa".

In effetti dalla documentazione depositata in giudizio risulta che la scogliera è stata visibilmente alterata dalla realizzazione della scala e del relativo muretto per un lungo percorso, mentre la piscina presenta bordi rialzati che sono visibili dal basso, anche se in misura meno evidente delle altre due opere.

Del resto il particolare pregio paesaggistico e panoramico della zona (Ansedonia), oggetto di vincolo a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 9, giustifica una valutazione rigorosa e attenta anche ai dettagli da parte dell’Amministrazione.

Pertanto non sussistono elementi sintomatici di eccesso di potere.

La quinta censura è incentrata sull’illegittimità dell’impugnato diniego di condono per vizi derivati dal mancato rilascio dell’autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939.

Il rilievo è infondato per le ragioni evidenziate nella trattazione delle precedenti doglianze.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce, quanto alla discesa a mare, che la zona di 30 metri verso il mare è intestata al demanio marittimo, con la conseguenza che il Sindaco, prima di pronunciarsi sulla domanda di condono, per tale parte avrebbe dovuto interpellare l’ente proprietario (e cioè la Capitaneria di Porto).

L’assunto non è condivisibile.

Il parere contrario sulla compatibilità paesaggistica, vincolante, è di per sé presupposto sufficiente del diniego di regolarizzazione degli abusi edilizi, indipendentemente dall’autorizzazione dell’Autorità Marittima.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune di Orbetello.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.