T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-11-2011, n. 2732

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, notificato il 14.07.2011 e depositato il successivo 9.09.2011, l’esponente ha promosso un’azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione in epigrafe specificata.

Si è costituita con comparsa di stile l’intimata amministrazione.

Alla Camera di consiglio del 3.11.2011 il Presidente ha indicato alla parte – dandone atto a verbale – l’esistenza di una questione di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, trattenendo, quindi, la causa per la decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Il deposito del ricorso è avvenuto, infatti, oltre il termine dimidiato (di giorni 15) ricavabile dall’art. 87, co. II° c.p.a.

Ciò nondimeno il Collegio, in considerazione della natura della decisione assunta e della mancata difesa del patrocinio resistente, ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6741 Avvocati e procuratori Contributi

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva parzialmente la opposizione proposta dall’avv. S.G. avverso la cartella di pagamento notificata nel 2002 dalla Cassa di previdenza e assistenza forense relativa ai contributi non pagati per gli anni dal 1987 al 1989, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione per il 1987 ed il 1988 e confermando la debenza di quelli del 1989 per Euro 1981,92.

La Corte, escussi i testi non ascoltati in primo grado, affermava che da dette deposizioni risultava effettivamente la difformità tra le dichiarazioni reddituali inviate alla Cassa e quelle inviate al fisco. Riteneva poi che la prescrizione decorresse dalla trasmissione dei dati reddituali alla Cassa, di talchè per gli anni 1987 e 1988 era già decorso il termine decennale alla data della richiesta della Cassa del 24.11.99. Per le differenze contributive dell’anno 1989 la prescrizione invece non era ancora maturata, in i quanto i dati erano stati trasmessi alla Cassa il 22.6.1990 e la prescrizione era divenuta quinquennale dal primo gennaio 1996, per cui il relativo termine non era decorso alla data del 24.11.1999.

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’avv. S. con controricorso e ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, denunziando violazione della L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2 in riferimento all’art. 17 della stessa legge, nonchè dell’art. 2935 c.c. e difetto di motivazione, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la prescrizione non decorrerebbe dalla trasmissione dei dati alla Cassa nel caso in cui questi non siano conformi al vero, ma decorrerebbe dalla data di conoscenza che il reddito effettivo imponibile dell’anno di riferimento era superiore a quello dichiarato. Il ricorso principale non merita accoglimento.

E’ stato infatti più volte affermato (da ultimo Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 2011) che l’ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto a farlo valere e quindi non incide sulla prescrizione, anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco;

Ed infatti, ancorchè si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante, resta che la normativa non è stata modificata in ragione dell’ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata L. del 1980, ex artt. 17 e 23, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli;

Questa Corte peraltro si è già espressa in tal senso con la sentenza n. 9113 del 17/04/2007 in cui si è affermato che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della citata legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione".

A tale indirizzo la Corte intende dare continuità, onde il ricorso principale va rigettato;

Va parimenti rigettato il ricorso incidentale.

E’ infatti infondato il primo motivo, con cui il professionista si duole che sia stata ammessa in appello la prova testimoniale sulla difformità tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dalle dichiarazioni rese al fisco. Infatti su questa questione vi era già in atti la lettera del 31.1.2001 depositata dalla Cassa, con cui questa aveva contestato la difformità dei dati e la prova testimoniale richiesta e ammessa era solo diretta ai chiarimenti su questa complessa documentazione. Esisteva quindi una pista probatoria che i Giudici d’appello hanno correttamente seguito.

Infondato è anche il secondo motivo in cui, denunziando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 in relazione alla L. n. 576 del 1980, art. 19, si sostiene che sarebbero prescritti anche i contributi dell’anno 1989, giacchè la prescrizione era ormai quinquennale ed il termine era stato interrotto con la richiesta del 24.11.99.

Si rileva in contrario che il termine diviene decennale solo dal primo gennaio 1996, onde al momento dell’atto interuttivo il quinquennio non era ancora decorso.

Si è infatti affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6173 del 07/03/2008 a composizione del contrasto di giurisprudenza insorto) che "In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge – salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente – il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. att. c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente". Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 18-11-2011, n. 42618

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 10 gennaio 2011, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale monocratico di Milano applicava a A.R. e R.E. la pena di mesi otto di reclusione ciascuno per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater.

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati a ministero del difensore, deducendo ciascuno vizio di motivazione in relazione alle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ancorchè per motivi diversi da quelli dedotti nei ricorsi che sono evidentemente inammissibili. 2.- In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con la richiamata pronuncia la Corte Europea ha affermato l’incompatibilità del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che puniva la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello stato emesso dalla competente autorità, emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2008/115/CE, analoga a quella di cui al successivo comma 5 quater, con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione, per via di interpretazione estensiva, alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr. Sez. 1, sent. 28.4.2011, n. 22105; Sez. 1., sent. 29.4.2011, n. 20130).

3.- La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, – introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni con la L. 2 agosto 2011, n. 129 – ha modificato, con ciò confermando nella sostanza l’intervenuta abolitici criminis, la fattispecie incriminatrice per cui non può ritenersi realizzata una continuità normativa con la precedente disposizione, non solo per lo iato temporale ma, soprattutto, per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta. Basti evidenziare che in base alla nuova normativa l’intimazione di allontanamento può essere emanata solo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE).

Si tratta, all’evidenza, di una nuova norma incriminatrice che può dispiegare i suoi effetti solo con riguardo ai fatti verificatisi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

4.- L’evidente inammissibilità dei ricorsi – trattandosi di gravami avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato resa con motivazione adeguata ai parametri richiesti per la specifica tipologia di pronuncia – non è incompatibile con la pronuncia di annullamento che deve conseguire alla abolizione del reato. Infatti resistono alla non consentita rilevabilità delle cause di non punibilità in presenza di ricorso inammissibile, le ipotesi di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p., ciò in quanto le definizioni di sentenza irrevocabile e di condanna, ricavabili dalla norma devono essere ricondotti alla nozione di giudicato formale, secondo una lettura combinata con quanto previsto dall’art. 673 c.p.p..

Ne consegue che fin tanto che la sentenza non è pervenuta alla definitività, non essendosi ancora realizzato il giudicato formale, spetta al giudice della cognizione prendere atto della avvenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per il fatto divenuto privo di rilevanza penale.

5.- Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, e dell’art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 07-12-2011, n. 45662

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da A. G. ed ha liquidato un indennizzo di 943,28 Euro.

2. Ricorre per cassazione il richiedente deducendo vizio di motivazione dell’ordinanza. Si lamenta che la Corte d’appello ha determinato l’indennizzo attenendosi ad un mero criterio aritmetico ed omettendo di enunciare le specifiche, significative circostanze che hanno assunto rilievo nel caso concreto, liquidando una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta. In ogni caso, considerando che la custodia in carcere si è protratta dapprima per quattro giorni e successivamente per sedici giorni, l’indennizzo avrebbe dovuto essere determinato in relazione alla complessiva detenzione di venti giorni e non solo per i primi quattro.

L’ordinanza, inoltre, non tiene conto delle conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali derivate dalla privazione di libertà. Si è trascurato di valutare i nocumenti sia fisici che psichici documentati con certificazione medica. Non si è data neppure risposta alle deduzioni difensive inerenti al grave pregiudizio patito.

Oggetto di censura è altresì la statuizione inerente alla compensazione tra le parti delle spese del procedimento. Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., avendo accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari. L’ordinanza è carente di motivazione in ordine alle ragioni che hanno sorretto la decisione altamente discrezionale di compensare le spese tra le parti nonostante il diritto all’indennizzo sia stato riconosciuto.

2.1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata evidenzia che il richiedente è stato dapprima sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e detenuto dal 31 gennaio al 3 febbraio 2003; e successivamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in esecuzione di ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo, dal 6 al 21 febbraio 2003, in relazione alla contestazione di due rapine nonchè del reato di associazione per delinquere. Il fermo non è stato convalidato per mancanza del pericolo di fuga; ed il processo di merito sì è concluso con pronunzia assolutoria, a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto.

La Corte d’appello considera altresì che, in relazione alla custodia cautelare patita in esecuzione dell’ordinanza sopra indicata, si evidenziano condotte gravemente colpose che vengono analiticamente esposte e che sono ritenute ostative all’accoglimento della domanda.

Al contrario, per ciò che attiene alla custodia sofferta in esecuzione del fermo di polizia giudiziaria, la mancata convalida dipendente dalla accertata mancanza di pericolo di fuga rende illegittima la custodia stessa; sicchè si configura diritto all’indennizzo che viene liquidato nella misura standard di 235,82 Euro al giorno. Si soggiunge che non è ragionevolmente ricollegabile al breve periodo di arresto illegittimo alcun ulteriore danno.

Alla luce di tale argomentazione occorre considerare che, per ciò che attiene alla reiezione della domanda a seguito di colpa grave, il ricorso per cassazione difetta radicalmente della necessaria specificità, non recando alcuna concreta censura alle argomentazioni esposte nell’atto.

Analogamente è a dirsi per ciò che attiene alla liquidazione dell’indennizzo sulla base del criterio aritmetico. La Corte d’appello, sia pur brevemente, considera che la privazione di libertà si è protratta per un breve periodo e che manca una ragionevole connessione causale tra tale evento ed alcuno specifico ulteriore danno. In ordine a tale apprezzamento, succinto ma concludente, il ricorrente non propone alcuna oggettiva, specifica obiezione, ma si limita ad evocare, diffusamente ma genericamente e per alcuni versi anche in modo non pertinente, arresti della giurisprudenza di questa suprema Corte. Dunque pure per tale profilo il gravame difetta di specificità.

Quanto alla compensazione delle spese, l’evocazione della specificità del caso e la assenza di conclusioni contrarie dell’Avvocatura distrettuale dello Stato giustificano la determinazione che, con implicita evidenza trova supporto nel solo parziale accoglimento della domanda.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in Euro 750.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 750,00.

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