Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-07-2012, n. 12780 Ricostituzione di posizioni assicurative

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 20/2/2008 il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda avanzata da V.A. nei confronti dell’I.N.P.S., diretta a far accertare la responsabilità di quest’ultimo in relazione alla ritardata presentazione della domanda di pensione (solo nel novembre del 2005), laddove la presenza di 91 contributi agricoli sarebbe dovuta risultare – contrariamente a quanto era avvenuto – negli estratti conto datati 20/10/2004 e 8/2/2005, e condannava l’Istituto a corrispondere al ricorrente le somme pari all’ammontare della pensione di anzianità spettantegli per il periodo dal 1/10/2004 fino al 30/11/2005, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonchè a procedere al ricalcolo della suddetta pensione. Con sentenza depositata in data 18/10/08, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale, rigettava l’azionata domanda. Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale riteneva che la condotta dell’assicurato, caratterizzata da inerzia e disattenzione nel non segnalare all’Istituto il mancato accredito dei 91 contributi agricoli, fosse riconducibile alla previsione dell’art. 1227 cod. civ., comma 2 ai sensi del quale il risarcimento degli eventuali danni non è dovuto qualora il creditore non abbia usato l’ordinaria diligenza per evitare gli stessi.

Stigmatizzava la mancata collaborazione del V., evidenziando che lo stesso non aveva mai presentato domanda di pensione prima del novembre 2005 nè proposto ricorso amministrativo avverso il diniego del trattamento con decorrenza precedente, per cui appariva difficile concretizzare un presunto e virtuale diritto a pensione decorrente dall’ottobre 2004. Per la cassazione di tale sentenza ricorre V. A. con impugnazione affidata a quattro motivi. Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

Motivi della decisione

1.1 Si premette che il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente dall’art. 366 bis cod. proc. civ., poi abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, lett. d) (entrata in vigore il 4 luglio 2009), che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

1.2 Con primo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza impugnata per: "Violazione art. 342 cod. proc. civ. – Error in procedendo". Deduce che l’atto di appello proposto dall’I.N.P.S. era inammissibile in quanto non presentava un chiaro contenuto, non consentendo di individuare le statuizioni concretamente impugnate nè le ragioni sulla quali il gravame si fondava in quanto le stesse non erano state esposte con sufficiente grado di specificità. Evidenzia, inoltre, che l’atto di appello era totalmente carente dell’esposizione, quantomeno sommaria, anche in relazione ai fatti relativi allo svolgimento del processo di primo grado che l’art. 342 cod. proc. civ. esige, invece, siano esposti nel ricorso. Formula, al riguardo, il seguente quesito di diritto: "Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione se vi è stata violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. laddove nell’atto di appello non siano indicati espressamente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione e, conseguentemente, se vi sia stato error in procedendo da parte del Giudice di secondo grado nella sentenza n. 1423/08 emessa in data 10/10/2008, laddove la Corte di Appello non abbia dichiarato inammissibile il ricorso di secondo grado perchè non contenente lo svolgimento del processo e dunque i fatti del giudizio di primo grado ed i motivi costituenti le ragioni di diritto del gravame".

Va in primo luogo dissipato il dubbio che trattasi di questione di interpretazione dell’atto di appello, riservata certamente al giudice di merito. La censura rileva, infatti, sotto il profilo processuale in quanto riguarda il problema dell’idoneità dell’atto, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. espressamente richiamato, ad espletare il suo effetto devolutivo ed a far conoscere quindi al giudice di secondo grado i termini dell’impugnazione per decidere su di esso (così Cass. n. 21677 del 14/08/2008: "La censura di omessa motivazione sulla doglianza di mancanza di specificità dei motivi di appello ha per oggetto un error in procedendo, atteso che l’omessa motivazione costituisce violazione della norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e che non potrebbe costituire errore di giudizio il difetto di quest’ultimo. Ne consegue che detto vizio può essere direttamente delibato dalla Cassazione mediante esame diretto degli atti, anche in omaggio al precetto costituzionale sul giusto processo" e più di recente Cass. S.U. 22 maggio 2012 n. 8077 secondi cui: "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4)".

Orbene il ricorrente, dopo aver ritualmente adempiuto all’onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, ha riprodotto le parti del ricorso in appello che a suo dire si sarebbero risolte in mere enunciazioni tautologiche, carenti di qualsivoglia profilo normativo e comunque di specifiche critiche al ragionamento del giudice di primo grado. La censura, se pure consente di supera positivamente la preliminare delibazione di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 (gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata – così Cass. 30 agosto 2010 n. 18854 del 30/08/2010 ed in senso conforme Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726 -) e comunque il giudizio di inammissibilità, è tuttavia infondata.

Questa Corte ha più volte statuito che essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, nel rito del lavoro, dall’art. 434 cod. proc. civ., – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr.: Cass. 6 luglio 2007 n. 15263, id. 25 maggio 2007 n. 12240, 11 ottobre 2006 n. 21745, 16 maggio 1997 n. 4368).

Peraltro, l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 cod. proc. civ., non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all’individuazione delle censure mosse dall’appellante, può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l’individuazione dell’oggetto della controversia e delle ragioni del gravame. Inoltre, atteso il carattere devolutivo dell’appello e la mancanza in esso del principio di autosufficienza, tale requisito è soddisfatto mediante il rinvio circostanziato a singoli atti del processo, in modo da consentire al giudice, attraverso l’esame di tali atti (che si presumono noti), di acquisire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei termini della controversia e dello svolgimento del processo (così Cass. 20 agosto 2004 n. 16422 ed in senso conforme Cass. 29 gennaio 2007 n. 1790).

Nella specie non si rileva il lamentato vizio.

Come si evince dalla impugnata sentenza, il giudice di gravame ha riformato la decisione del primo giudice perchè questi, come denunziato nell’atto di appello, aveva inammissibilmente considerato che la pensione del V. non dovesse restare fissata con decorrenza dal dicembre 2005, senza che in realtà nulla vi fosse da ricostituire o integrare, ed in particolare omesso di considerare che: 1) in mancanza di domanda non era possibile la liquidazione della pensione con decorrenza pregressa; 2) il ricalcolo della pensione era illegittimo sia perchè non richiesto sia perchè la somma riconosciuta al V. era stata attribuita a titolo di risarcimento e non di arretrati o ratei di pensione; 3) alcuna inesattezza era imputabile all’I.N.P.S. il quale non aveva riportato nelle certificazioni la contribuzione del V. quale coltivatore diretto in quanto il dato, estraneo ai propri archivi, non era a sua conoscenza; 4) erroneamente non era stata attribuita rilevanza alla responsabilità dello stesso assicurato il quale mai aveva fatto presente tempestivamente la sussistenza dei contributi agricoli utili per l’accesso alla pensione dall’ottobre 2004, Si evince, altresì, dal ricorso in appello che l’Istituto aveva censurato la ritenuta sussistenza di un danno, rilevando, da una parte, che la certificazione rilasciata dall’I.N.P.S. recava chiaramente l’avvertenza che non era da intendersi definitiva ed impegnativa e conteneva l’invito al destinatario ad effettuare le necessarie verifiche e, dall’altra, che il V. aveva continuato a prestare attività lavorativa fino a novembre 2005, per cui, al più, il risarcimento andava contenuto nell’eventuale differenza reddituale.

Non erano, dunque, ravvisabili seri profili di inammissibilità dell’appello, atteso che il relativo atto, contenendo i requisiti prescritti ai fini della qualificazione di un rituale gravame, a norma del sopra citato art. 434 cod. proc. civ., consentiva l’immediata e pronta individuazione dei termini della controversia e delle questioni da risolvere oltre che dello svolgimento del processo.

1.3 Con secondo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza impugnata per: "Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 88 del 1989, art. 54". Deduce che il tenore letterale della norma richiamata ("E’ fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta") è chiaro nell’imporre all’I.N.P.S. l’obbligo di comunicare correttamente all’assicurato che ne faccia richiesta i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. Evidenza che in modo riduttivo la Corte territoriale ha affermato che il valore certificativo di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54 va attribuito solo nei casi in cui non sia apposta dall’ente (come invece nella specie è avvenuto) nell’estratto conto richiesto dall’assicurato l’avvertenza di non essere dotato il medesimo documento di valore assoluto, a causa degli ovvi riscontri demandati alla collaborazione del medesimo interessato. Evidenzia, altresì, che la Corte di merito ha totalmente trascurato il fatto che l’estratto conto fornito dall’Istituto al V. in data 21/11/2001 riportava espressamente la dizione "comunicazione certificativa del conto assicurativo ai sensi della L. n. 88 del 1989", nel quale veniva omesso il conteggio delle 91 settimane di contributi da coltivatore diretto. Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto: "Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione/falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 laddove la sentenza della Corte d’appello ha dichiarato che agli estratti conto che riportino l’avvertenza di non essere dotati di valore assoluto con richiamo ad una espressa riserva di verifica da parte dell’assicurato, debba essere attribuito un mero valore dimostrativo ed illustrativo e quindi non debbano essere ritenuti impegnativi per l’Ente sotto il profilo della responsabilità e dell’affidamento del contribuente, e dunque se vi sia stata violazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 laddove non si attribuisca valore certificativo della situazione previdenziale e pensionistica descritta nella comunicazione che l’Ente rilascia a richiesta dell’interessato".

1.4 Con terzo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza impugnata per: "Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 88 del 1989, art. 54 in relazione agli artt. 1175, 1176, 1218, 1227 cod. civ.". Deduce che, trattandosi, nella specie, di ipotesi di responsabilità contrattuale il creditore che agisce in giudizio (nella specie l’assicurato) per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (nella specie l’I.N.P.S.) è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’impedimento rappresentato dall’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. In conseguenza incombeva all’I.N.P.S. provare il fatto estintivo della pretesa del ricorrente, non potendosi dare rilevanza esclusivamente alla mancata comunicazione da parte dell’assicurato dell’esistenza dei contributi da coltivatore diretti. Deduce, altresì, che la L. n. 88 del 1989, art. 54 impone all’I.N.P.S. un obbligo di diligenza (in linea con i principi sanciti dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ.) nel verificare la corrispondenza dei contributi presenti sui propri registri informatici e cartacei a quelli effettivamente versati ed eventualmente provvedere all’integrazione di essi con quelli risultanti dai registri ex SCAU. Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto: "Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 in relazione agli artt. 1175, 1176, 1218 e 1227 cod. civ. laddove nella sentenza la Corte d’appello, pur sussistendo l’obbligo degli adenti previdenziali di comunicare a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica, e pur avendo la comunicazione da parte degli enti valore certificativo della situazione in essa descritta, abbia interpretato ed applicato l’art. 1227 cod. civ. nel senso che è fatto obbligo al creditore assicurato di utilizzare l’ordinaria diligenza nel comunicare all’Istituto il mancato accredito della comunicazione a suo favore onde evitare il danno, non interpretando invece il rapporto assicurativo come un rapporto che si fonda sulla responsabilità riconducibile al diritto delle obbligazioni, vale a dire ad un rapporto debitore-creditore che deve essere attuato secondo la regola della leale collaborazione e buona fede (Cass. civ. n. 26925/2008) e quindi abbia attribuito inerzia e disattenzione all’assicurato anzichè all’I.N.P.S.".

1.5 Con quarto ed ultimo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza impugnata per: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ.". Deduce che erroneamente la Corte di Appello ha fatto derivare conseguenze sfavorevoli per il ricorrente dal non avere lo stesso presentato domanda di pensione prima del novembre 2005 e ciò proprio in ragione del fatto che, di fronte alle comunicazioni dell’Ente previdenziale circa la sussistenza di un numero di contributi insufficiente alla maturazione del diritto a pensione, il V., avendo fatto affidamento sulla correttezza delle suddette comunicazioni, non aveva presentato la domanda. Evidenzia che tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della cassazione della sentenza impugnata specie in considerazione del fatto che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che il V. aveva dichiarato al proprio patronato, nel 2004, l’esistenza di contributi figurativi per il servizio militare e per l’attività di artigiano laddove, invece, tali contributi già figuravano dell’estratto conto certificativo del 2001. Pone, al riguardo, il seguente quesito di diritto: "Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione adita se, nella sentenza la Corte d’Appello di Firenze, vi sia stata insufficiente o contraddittoria motivazione laddove, a fondamento della riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello abbia indicato la mancata proposizione di domanda di pensione o ricorso amministrativo da parte dell’assicurato, rispettivamente nel caso di mancanza di requisiti per accedere al trattamento pensionistico ed in assenza del provvedimento di diniego da parte dell’Ente previdenziale".

Il secondo e terzo motivo di ricorso (punti 1.3 e 1.4), da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono inammissibili sotto diversi profili.

Incorre il ricorrente nel vizio di inammissibilità nella parte in cui, in deroga al principio di autosufficienza del ricorso (da intendersi, come chiarito dalla già citata Cass, S. U. 22 maggio 2012 n. 8077, come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4) chiede la riforma della sentenza deducendo un vizio di violazione o falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 senza allegare la documentazione che, a suo dire, la Corte territoriale avrebbe trascurato e che, in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., avrebbe fondato la responsabilità per danni dell’I.N.P.S. e nella parte in cui da una lettura differente delle risultanze processuali volta ad accreditare un iter argomentativo che assume coerente, diversamente da quello seguito dal giudice di appello.

Invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci tanto un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 quanto un difetto di motivazione in ordine alla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente valutato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisi vita dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 30 luglio 2010 n. 17915).

Nella specie, i motivi di ricorso prospettano l’errata valutazione, in violazione della L. n. 88 del 1989, art. 20 degli estratti conto del 21/11/2001 e del 29/10/2004 senza trascriverne il contenuto, nè indicare dove e quando gli stessi siano stati prodotti nelle pregresse fasi di merito, facendo (peraltro per il solo estratto del 21/11/2001) un mero e generico cenno numerico ad una produzione documentale priva di ulteriore specificazione a corredo.

La giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 23 marzo 2010 n. 6937; analogamente, Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707 secondo cui: "In tema di ricorso per cassazione, gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d’ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente").

La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

E’ pur vero che risulta riportata, con riferimento all’estratto conto fornito dall’Istituto al V. in data 21/11/2001, una parte del contenuto dello stesso (il ricorrente, infatti, deduce che tale estratto riporta la dizione "comunicazione certificativa del conto assicurativo ai sensi della L. n. 88 del 1989") ma ciò non consente di ritenere soddisfatta l’esigenza di specificità e completezza nei termini sopra riportati. Manca, infatti, nel ricorso ogni descrizione degli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, sono stati formulati, nella sede di merito, sulla base del documento citato dovendosi, peraltro, rilevare che a detto documento non era stata attribuita specifica rilevanza dal ricorrente in sede di domanda introduttiva del giudizio tanto che lo stesso era stato del tutto trascurato dal giudice di primo grado (il quale pure aveva riconosciuto fondata la pretesa, individuando, però, come imputabile all’istituto l’errore commesso nell’estratto posizione assicurativa del 29/10/2004). In sostanza, pur a fronte di un preciso onere di allegare, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione, l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, non vengono precisati nel ricorso per cassazione gli assunti svolti nel giudizio a quo in relazione al documento dal quale la parte vorrebbe trarre ora argomenti a favore della propria tesi (non è sufficiente che un documento sia stato prodotto nel giudizio di merito, essendo necessario che lo stesso sia stato posto a fondamento delle ragioni esposte).

Manca, altresì, ogni riferimento alla parte del documento nella quale, in rapporto ad una domanda amministrativa avanzata dall’interessato (cui non si fa alcun cenno), si sarebbe concretizzato il denunciato inadempimento sub specie della violazione da parte del soggetto pubblico qualificato del peculiare obbligo di fornire informazioni veritiere ed immuni da vizi formali e sostanziali. Si consideri che la valenza certificativa di un estratto, a termini della L. n. 88 del 1989, art. 54 va necessariamente circoscritta all’ambito di operatività dell’estratto stesso – id est alla situazione in esso descritta – ed allora, per dare contenuto ad una prospettata inesatta comunicazione da parte dell’I.N.P.S., era determinante chiarire e specificare che l’attestato ammontare dei contributi versati in una sola determinata gestione – nella specie, "gestione artigiani" – non fosse stato in linea con la richiesta della parte. Essendo incontroverso che i contributi versati, appunto, in detta gestione erano stati correttamente indicati dall’Istituto e che sempre alla "gestione artigiani" si riferiva l’indicazione delle settimane di contributi figurativi, la carenza allegati va sopra specificata inficia a monte i motivi di impugnazione, precludendo alla Corte l’esame del merito degli stessi.

Da tanto consegue che, assorbita ogni altra questione posta dal ricorrente e così anche l’ulteriore motivo impugnatorio, il ricorso deve essere rigettato.

2. Alla controversia, introdotta con ricorso del 10/1/2007, si applica l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, e non risulta che il ricorrente abbia diritto all’esonero dalla condanna alle spese del giudizio di cassazione.

Tuttavia, il diverso esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione per l’intero delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14957

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Svolgimento del processo
Con separati atti di citazione P.A., Macelleria xxxi, xxx s.n.c. di xxx e xxx, Tipografia G. xxx, xxx s.n.c., G.F., xxx di xxx, La xxx, F.lli Di xxx s.n.c, D. F., xxx, xxx & C. s.a.s., Bar xxx, La Lavanderia xxx di xxx A., A. L. convennero innanzi al Giudice di Pace di xxx la società per azioni xxx (di seguito xxx s.p.a.) e il Comune, contestando la debenza, in relazione al rapporto di utenza del servizio idrico integrato per gli anni 2002 e 2003, degli importi relativi alla voce "diritto fisso fogne e depurazione".
Chiesero che venisse dichiarato che essi non erano tenuti al pagamento dello stesso, previa, se del caso, disapplicazione, incidenter tantum, della Delib. Giunta 16 marzo 2002, n. 55.
I convenuti, costituitisi, contestarono le avverse pretese.
In corso di causa venne proposto regolamento preventivo di giurisdizione e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4900 del 2006, affermò la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Con sentenza n. 429 del 2007 il giudice adito respinse le domande, negando a xxx s.p.a. la titolarità passiva del rapporto e assumendo che la delibera comunale, in quanto atto costitutivo del diritto vantato dall’Ente – e specularmente della lesione lamentata dagli attori – non poteva essere disapplicata dal giudice ordinario.
Su gravame dei soccombenti, i quali, tra l’altro evidenziarono come la riduzione di circa un terzo delle somme originariamente pretese, deliberata nelle more dal Comune, non facesse venir meno la materia del contendere, il Tribunale, in data 23 ottobre 2009, in accoglimento dell’appello, ha dichiarato non dovuti gli importi corrispondenti alla voce diritto fisso fogne e depurazione, relativo al rapporto di utenza del servizio idrico integrato degli anni 2002 e 2003, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così ha motivato il giudicante il suo convincimento.
La cognizione della lite rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo la Corte di cassazione statuito che la debenza del cosiddetto diritto fisso fogne e depurazione atteneva al rapporto di utenza idrico integrato, inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati che la L. n. 205 del 2002, art. 7, sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi. Dal principio enunciato dalle sezioni unite doveva desumersi che la invocata disapplicazione, in quanto antecedente incidentale dell’accertamento negativo di debito domandato, in via principale, dagli utenti, era astrattamente consentita, ai sensi della L. 20 marzo 1865, artt. 2, 3 e 4, All. E. Il Supremo Collegio aveva del resto chiarito che all’autorità giudiziaria ordinaria compete la tutela del diritto degli utenti a non essere sottoposti a imposizione se non nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
Quanto al merito della pretesa creditoria dell’Ente, premessa un’ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto il giudicante che il diritto fisso fogne e depurazione, contestato dagli attori, non fosse dovuto perchè: a) quanto all’anno 2002 e ai primi sei mesi dell’anno 2003, doveva farsi applicazione del criterio previsto dalla Delib. CIPE n. 131 del 2002, delibera la quale stabiliva che il canone per i servizi di fognatura e depurazione era determinato, per gli utenti civili, esclusivamente in forza dei consumi di acqua;
b) analogo regime doveva poi ritenersi vigente anche per il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre del 2003, atteso che la convenzione stipulata tra l’ATO (Autorità Territoriale Ottimale) n. 5 xxx e i gestori privati prevedeva l’iniziale applicazione delle tariffe dell’anno 2002, aggiornate con le eventuali modificazioni disposte dal CIPE e con gli aumenti previsti per l’attuazione del piano stralcio, senza, dunque la previsione di alcun diritto fisso per fogne e depurazioni.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di xxx, formulando due motivi.
Resiste con controricorso la Tipografia xxx, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Motivi della decisione
1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione della L. n. 36 del 1994, artt. 13, 14 e 15; della L. n. 548 del 1995, art. 3, commi 42-47; del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 117; della Delib. CIPE 4 aprile 2001, n. 52 e Delib. CIPE 19 dicembre 2002, n. 131, nonchè dell’art. 92 cod. proc. civ..
Ricordato che l’importo fisso fognatura e depurazione viene calcolato sommando: a) un importo relativo alla ripartizione dei costi generali e amministrativi, stabilito in Euro 103,291; b) un importo commisurato al numero di addetti e c) un importo commisurato alla superficie scoperta, calcolati, l’uno e l’altro, secondo determinati parametri, sostiene l’impugnante la conformità di siffatti criteri al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 117, a tenor del quale gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione e, in particolare: 1) la corrispondenza tra costi e ricavi, al fine di garantire la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico- finanziario; 2) l’equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; 3) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
4) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. Sostiene quindi che il corrispettivo diritto fisso fogne e depurazione è stato fissato tenendo conto di una molteplicità di valori variabili, determinati nell’esercizio dei poteri di determinazione delle tariffe conferiti dalla legge, in linea con la Delib. CIPE n. 52 del 2001 e Delib. CIPE n. 131 del 2002.
Evidenzia altresì che il Comune di xxx, nonostante la correttezza e la legittimità dell’azione amministrativa, con Delib.
n. 133 del 2004, aveva già stabilito la riduzione di Euro 100,00 annui del contestato diritto, per le utenze artigianali, commerciali e industriali e che tale circostanza, ancorchè specificamente dedotta, era stata del tutto ignorata dal Tribunale.
1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione della L. 20 marzo 1865, artt. 2, 3 e 4, all. E, della L. n. 36 del 1994, artt. 13, 14 e 15; della L. n. 548 del 1995, art. 3, commi 42-47; del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 117; della Delib. CIPE 4 aprile 2001, n. 52 e Delib. CIPE 19 dicembre 2002, n. 131; dell’art. 92 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali.
Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui, essendo la delibera di Giunta un mero antecedente del diritto di credito vantato dal Comune e contestato dagli utenti, l’accertamento incidentale dell’illegittimità della stessa ben poteva avvenire incidenter tantum, con gli effetti consentiti dalla L. 20 marzo 1865, artt. 2, 3 e 4, All. E. Sostiene per contro l’esponente che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta disapplicazione degli atti amministrativi indicati dalla controparte, quali la Delib. Consiglio comunale n. 66 del 2000 e la Delib. Giunta n. 55 del 2002 e Delib. Giunta n. 56 del 2003.
In ogni caso, contrariamente all’assunto del giudice di merito, la questione prospettata riguarderebbe esclusivamente, e in via principale, la legittimità di un atto amministrativo che si atteggerebbe come componente costitutiva del diritto fatto valere dall’ente, di talchè, rispetto ad esso, la posizione vantata dall’attore andrebbe qualificata come interesse legittimo. Del resto l’atto amministrativo de quo sarebbe espressione di una valutazione tecnica esercitata dalla P.A. in modo discrezionale e insindacabile, nell’ambito di una materia di sua competenza esclusiva. Aggiunge che il giudice di merito neppure avrebbe indicato i vizi dai quali sarebbe in tesi affetto l’atto ritenuto disapplicabile dal giudice ordinario. Nè gioverebbe, a questi fini, il richiamo all’ordinanza che ha deciso il regolamento preventivo di giurisdizione, perchè detta decisione si sarebbe limitata a definire la giurisdizione del Giudice ordinario, nulla statuendo in ordine al potere di disapplicazione.
2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondate.
Mette conto evidenziare che le sezioni unite di questa Corte, adite con regolamento preventivo, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno affermato che la debenza del c.d. diritto fisso fogne e depurazione attiene al rapporto di utenza del servizio idrico integrato, inquadratile nei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", che la L. n. 205 del 2000, art. 7, sottrae alla giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi. Hanno all’uopo precisato che si tratta di rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da tale regolamento scaturito, segnatamente evidenziando, sotto un diverso e concorrente profilo, la persistente validità dell’univoco orientamento secondo cui, in materia di servizio idrico unificato, a partire dal 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 258 del 2000, è divenuta operativa l’innovazione introdotta dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, nella parte in cui ha previsto che anche il canone in questione non è più tributo comunale, ma quota tariffaria, con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria. Su tale specifico punto, peraltro, le sezioni unite, pur dando atto che nel frattempo, la L. n. 248 del 2005, di conversione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, ha aggiunto, al comma 2, art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, una disposizione che attribuisce alla giurisdizione tributaria – fra le altre – "le controversie relative alla debenza (…) del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue", hanno tuttavia ritenuto, in applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ., la disciplina sopravvenuta inapplicabile alle controversie già instaurate davanti al giudice ordinario, con riferimento a canoni successivi al 3 ottobre 2003.
3 Trattasi di rilievi che hanno un ruolo cruciale nello scrutinio sulla fondatezza delle censure svolte nei motivi di ricorso, censure che sono, per certi aspetti inammissibili, per altri, infondate.
Anzitutto, le argomentazioni relative alla legittimità del contestato diritto fisso in ragione della necessità di garantire l’economicità della gestione, segnatamente raccomandata dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 117, è eccentrico rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Questo, come innanzi detto, ruota intorno alla necessità di ancorare il canone per i servizi di fognatura e depurazione al consumo effettivo di acqua, secondo le previsioni della Delib. CIPE n. 131 del 2002 e della convenzione stipulata tra l’ATO n. 5 xxx e i gestori privati.
Ora, premesso che la necessità che la tariffa del servizio idrico assicuri la copertura integrale dei costi di gestione era già prevista nell’art. 13 dell’abrogata L. 5 gennaio 1994, n. 36, spettava semmai al Comune far valere nelle sedi e con gli strumenti adeguati, l’inosservanza del principio posto da una norma primaria, da parte della delibera e della convenzione innanzi menzionate.
Sennonchè di tali atti l’Ente territoriale non ha mai contestato la legittimità, avendo anzi addotto, nel giudizio di merito di essersi pienamente uniformato ai criteri negli stessi enunciati.
4 Nè alcun rilievo può avere, sull’esito della controversia, la deduzione che, in corso di causa il Comune ha ridotto di Euro 100,00 annui il contestato diritto. E’ sufficiente al riguardo considerare che la circostanza non è stata affatto ignorata dal giudice di merito, il quale ha tuttavia escluso che essa avesse determinato la cessazione della materia del contendere (confr. pag. 6 della impugnata sentenza). Ed è significativo che nessun rilievo critico il ricorrente formula per contestare specificamente la rispondenza al vero di tale affermazione.
5 Passando quindi all’esame delle censure formulate nel secondo mezzo, del tutto criptiche e prive di autosufficienza sono quelle volte a far valere l’omessa pronuncia sulla richiesta disapplicazione di atti amministrativi diversi dalla delibera di Giunta presa in esame dal giudice a quo. E invero, a prescindere dal rilievo che neppure è chiaro l’interesse del ricorrente a far valere una siffatta lacuna, di tali atti amministrativi l’impugnante non indica nè il contenuto, nè l’allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, in palese violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.
6 Quanto poi alle contestazioni relative alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione dell’atto amministrativo, vanno richiamate, a confutazione delle critiche, le affermazioni delle sezioni unite, innanzi riportate, in ordine alla inquadrabilità del rapporto di utenza del servizio idrico integrato nell’ambito dei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", disciplinati dalle norme del contratto di somministrazione di cui all’art. 1559 cod. civ., e segg.. Ora, considerato che gli attori hanno chiesto un accertamento negativo di debito con riferimento a tale rapporto, non par dubbio che la legittimità della contestata delibera di Giunta andava esaminata incidenter tantum dal giudice del contratto, e cioè dal giudice ordinario, in quanto antecedente necessario e ineludibile della pronuncia sulla domanda proposta.
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Segue la condanna del ricorrente Comune a rifondere le spese alla controparte costituita, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Tipografia xxx, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 600,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Castallammare di Stabia del 17 giugno 2009 Precetto, opposizione, spese, tariffario, avvocati (2009-09-04)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Tizio D’Angelo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. +++++

TRA

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 -cap 20123-, rappresentata e difesa in virtù di procura apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione dagli avv.ti ++++ con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia 53 presso il cui studio domicilia

ATTORE OPPONENTE

E

Avv. Tizio Tizio, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in … ;

CONVENUTO RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI

All’udienza del ++++ i procuratori costituiti concludevano come da verbale d’udienza e comparsa conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, l’attore proponeva formale opposizione all’atto di precetto notificato dall’opposto in virtù della sentenza n.++++ resa dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (Na).

Assumeva esso attore, che alcune voci non erano dovute e che pertanto vi era la nullità del precetto, o quantomeno andava ridotto l’importo.

Si costituiva l’opposto, il quale faceva rilevare che le voci richieste erano tutte dovute.

Sulla sola istruttoria documentale, la causa era assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il giudice deve operare la qualificazione giuridica della domanda, tale operazione va compiuta dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, considerato che non vi è contestazione né del titolo né del diritto, ma solo limitatamente a determinate voci dell’atto di precetto, circostanza questa che induce il giudice a ritenere che non si è in presenza di opposizione all’esecuzione, ma all’atto di precetto.

L’opposizione è procedibile per il rispetto dei termini di cui all’art. 615 c.p.c.

Nel merito, l’opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Difatti l’opposto, con la redazione dell’atto di precetto, richiede attività realmente svolte e dovute, in quanto previste nelle tariffe professionali per il processo di esecuzione e le somme richieste, tra l’altro, corrispondono allo scaglione tariffario applicabile alla fattispecie de qua.

In particolare si osserva che la posizione archivio è certamente dovuta sia nel giudizio di cognizione che in quello di esecuzione, infatti il legale è tenuto a tale attività per ben due volte, la prima al momento della presa in carica il giudizio di cognizione, e la seconda per la presa in carica della fase di esecuzione; tra l’altro, il primo giudizio aveva come attore il cliente, in questo invece l’avvocato agisce come procuratore antistatario.

L’esame del dispositivo è dovuto in quanto al momento in cui è notificato il dispositivo il legale è tenuto ad esaminare il detto documento come pure al momento della sentenza integrale, al legale vanno riconosciuti i diritti per la disamina della stessa. Non è certo plausibile ritenere che la liquidazione di dette attività è già compresa nella liquidazione fatta dal giudice, trattandosi di attività svolte successivamente e per le quali può essere anche evitato il pagamento se il debitore paghi prima che il legale compia dette attività.

La redazione nota spese e l’accesso agli uffici è apertamente prevista nelle tariffe professionali e pertanto dovuta.

Circa le vacazioni, questo giudice ritiene che il parere del CNF non è vincolante, e tra l’altro si considera che detta voce è dovuta perché anche in sede di esecuzione ci sono attività che vengono effettivamente svolte.

Alla luce di tali considerazioni il giudicante ritiene di non poter considerare valide le doglianze di parte opponente e, di conseguenza, rigettare l’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo adeguandole ai parametri della tariffa professionale valori medi dello scaglione fino a 300 euro applicando le tariffe forensi in vigore dal 2 giugno 2004 (Decreto Ministero della Giustizia 8 aprile 2004 n. 127).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando sull’opposizione a precetto proposta da Telecom Italia s.p.a. nei confronti dell’avv. Tizio Tizio così provvede:

1.rigetta l’opposizione;

2.condanna la Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore del resistente, avv. Tizio Tizio, che in mancanza di nota spese, liquida in euro 330,00 di cui 200,00 per diritti, euro 100,00 per onorari e euro 30,00 per spese, oltre maggiorazioni, 12,50% ex art. 14 T.F. ed oltre C.p.a. ed iva come per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 17 giugno 2009.

Il Giudice di Pace

Dr. Tizio D’Angelo

Corte Costituzionale, Sentenza n. 365 del 2006, in tema di finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), «con specifico riguardo all’intero titolo II nonché, in modo particolare, agli artt. 12 e 14» della legge, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e «dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate».

2. – Osserva il ricorrente che la legge impugnata, oltre a dettare, nel titolo I, norme di variazione al bilancio di previsione, contiene anche, nel titolo II, disposizioni di carattere settoriale «nelle più svariate materie», quali lo spettacolo e le attività culturali, la materia socio-assistenziale, quella sanitaria, ambientale, di ricerca scientifica, attività produttive, università, commercio, personale.

Il titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». In particolare, sarebbe violato l’art. 16 del decreto legislativo. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), il quale stabilisce che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale; che ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta con legge regionale; che la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo; che tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unità previsionali di base, per l’iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell’Unione Europea e, infine, per l’iscrizione delle relative spese; che, inoltre, possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unità previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio.

Secondo il ricorrente, tale articolo costituirebbe principio fondamentale della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», alla cui osservanza, quindi, le Regioni sarebbero tenute.

Il titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 violerebbe altresì l’art. 81 Cost.

Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 12 della medesima legge regionale, rilevando che il comma 1 autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12%, al fine di attivare il complesso chirurgico “Asclepios”, di potenziare le sale operatorie per la copertura delle urgenze, nonché di istituire e attivare la “Unità spinale”, di potenziare le attività trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica.

Ad avviso dell’Avvocatura, tale previsione, nella parte in cui non prevede che l’atto del direttore generale sia adottato d’intesa con il rettore dell’Università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università, contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall’art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), in tal modo violando l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 33 Cost., che riconosce l’autonomia universitaria, e l’art. 120 Cost.

I medesimi rilievi sono svolti anche specificamente in relazione all’art. 12, comma 5, della legge regionale censurata, il quale autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%, senza prevedere l’intesa con il rettore.

È inoltre impugnato l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005 rubricato «Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Oncologico”», per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e dall’atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

In particolare, i commi 2 e 3 del suddetto art. 14 fisserebbero una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica, nonché del direttore scientifico degli IRCCS rispetto a quella stabilita dall’intesa richiamata.

I commi 4 e 9, nel rimettere, rispettivamente, l’approvazione dello schema contrattuale del direttore scientifico e la determinazione del trattamento economico della stessa in capo alla Giunta regionale, contrasterebbero con l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale prevede che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentita la Regione interessata, e non già dalla stessa Regione.

Il comma 7, infine, nello stabilire che la gestione commissariale degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte) termina entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale, contrasterebbe con l’art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale subordina l’applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla conclusione della procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS che, per i due Istituti regionali, sarebbe ancora in corso di definizione.

3. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, la quale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità delle censure svolte dall’Avvocatura in relazione al titolo II della legge per «assoluta oscurità e genericità», dal momento che non si comprenderebbe quale sarebbe il rilievo mosso. Né il richiamo all’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 fornirebbe chiarimenti, in quanto il ricorrente non spiegherebbe sotto quale profilo tale disposizione sarebbe violata, di talché le censure risulterebbero vaghe e generiche.

Il ricorrente, poi, si sarebbe limitato a dedurre la violazione dell’art. 81 Cost. senza fornire alcuna indicazione in ordine a quale sarebbe la presunta lesione della disposizione costituzionale.

Nel merito, la difesa regionale sostiene che l’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, evocato quale parametro interposto asseritamente violato, sarebbe inconferente rispetto all’oggetto della censura, in quanto tale disposizione, al comma 1, consente variazioni di bilancio a mezzo di provvedimenti amministrativi purché autorizzati dalla legge regionale di bilancio. Nel caso in esame, tuttavia, non verrebbero in considerazione provvedimenti amministrativi, bensì una legge regionale, e perciò non vi sarebbe ragione di evocare simile previsione normativa. Anche le restanti disposizioni dell’art. 16 citato sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della controversia.

Laddove la censura prospettata nel ricorso dovesse interpretarsi nel senso di ritenere che le leggi regionali recanti variazioni di bilancio dovrebbero disporre esclusivamente tali variazioni, essa sarebbe infondata, dal momento che un tale principio non sarebbe rinvenibile nell’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000.

Per quanto attiene all’art. 12 della legge regionale impugnata, la difesa della Regione osserva, innanzitutto, che, benché sia impugnata l’intera disposizione, le censure avrebbero ad oggetto solo le parti di essa (commi 1 e 5) in cui si autorizza l’incremento della dotazione organica, di modo che la questione di legittimità costituzionale concernente le ulteriori previsioni sarebbe inammissibile.

Nel merito, le questioni sollevate sarebbero infondate.

Innanzitutto il ricorrente evocherebbe, ancora una volta, un parametro inconferente. Infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 prevede l’intesa tra il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria e il rettore dell’Università solo ai fini dell’individuazione nominativa dei singoli professori e ricercatori chiamati a svolgere attività assistenziale, mentre nulla dice nella diversa ipotesi disciplinata dalla norma regionale che riguarda l’autorizzazione ad incrementare la provvista dei posti disponibili. In ogni caso, il parametro richiamato sarebbe stato erroneamente interpretato.

Insussistente sarebbe, poi, l’asserita violazione dell’art. 33 Cost., dal momento che la previsione non interferirebbe in alcun modo con le prerogative delle Università in ordine alla copertura dei posti di ruolo di cui la disposizione impugnata consentirebbe solo un incremento della dotazione.

Quanto alle censure svolte in relazione all’art. 14, esse sarebbero innanzitutto inammissibili, in quanto si lamenta la violazione dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 270 del 2005), non potrebbe essere assunto a fonte di norme interposte e dunque non potrebbe fungere da parametro. D’altra parte, il d.lgs. n. 288 del 2003 non escluderebbe l’esercizio del potere regionale.

Nel merito, tali censure sarebbero comunque infondate.

4. – L’Avvocatura dello Stato, in data 21 marzo 2006, ha depositato un atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alle censure riguardanti l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, in considerazione della circostanza che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Puglia ha emanato la legge 22 novembre 2005, n. 14, recante «Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005)», la quale ha modificato gli artt. 12 e 14 della legge regionale n. 12 del 2005.

Ritenendo venute meno le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione unicamente con riguardo alle censure svolte in relazione all’art. 14, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia parziale al ricorso.

5. – In prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato una memoria, nella quale svolge ulteriori argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

Innanzitutto, ribadisce l’inammissibilità della censura proposta dallo Stato avverso l’intero titolo II della legge regionale n. 12 del 2005, stante l’impossibilità di ricostruirne la precisa portata e cioè se si contesti il fatto che la Regione avrebbe affiancato disposizioni «di carattere settoriale» a disposizioni recanti variazioni di bilancio, ovvero il fatto che in una tale legge siano state inserite anche disposizioni di carattere eterogeneo, ovvero, ancora, se si lamenti il fatto che siano state dettate disposizioni di carattere settoriale proprio nei settori in concreto disciplinati.

Inammissibile sarebbe altresì la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 81 Cost., dal momento che essa non viene in alcun modo argomentata né motivata.

Quanto alla asserita violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, il ricorrente non avrebbe chiarito per quale profilo tale disposizione sarebbe stata disattesa. In ogni caso, il richiamo a tale disposizione si rivelerebbe del tutto inconferente.

Anche tale censura sarebbe dunque inammissibile e comunque infondata. Infatti il suddetto art. 16 non limiterebbe in alcun modo il contenuto delle leggi regionali di variazione al bilancio, e neppure circoscriverebbe la possibilità per il legislatore regionale di intervenire, con legge, sul bilancio regionale, come invece sembrerebbe sostenere l’Avvocatura.

Il ricorso si fonderebbe, dunque, su un errore di interpretazione della disposizione statale evocata a parametro interposto.

La difesa regionale contesta comunque che le disposizioni dell’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 costituiscano principi fondamentali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», dal momento che, come avrebbe chiarito la giurisprudenza costituzionale, non potrebbero considerarsi tali quelle disposizioni che pongano precetti specifici e puntuali ovvero strumenti concreti per il raggiungimento di determinati obiettivi.

L’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, se interpretato nel senso ipotizzato dal ricorso, detterebbe in modo analitico norme direttamente vincolanti per l’esercizio dei poteri di bilancio delle Regioni, ponendosi in contrasto con l’ampiezza dei poteri che l’art. 119 Cost. riconosce loro.

Quanto alle censure concernenti l’art. 12 della legge regionale impugnata, la Regione Puglia ribadisce che, in mancanza di specifiche argomentazioni, il ricorso sarebbe inammissibile con riguardo alle disposizioni diverse da quelle contenute nei commi 1 e 5.

Nel merito, la difesa regionale osserva che l’intesa tra direttore generale dell’azienda ospedaliera e rettore dell’Università cui si riferisce l’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, di cui l’Avvocatura lamenta la lesione, sarebbe prevista solo in ordine alla individuazione nominativa dei singoli professori e ricercatori chiamati a svolgere attività assistenziale nelle strutture dell’azienda. Nulla, invece, sarebbe previsto per la diversa fattispecie disciplinata dalla legge regionale che attiene alla autorizzazione ad incrementare la dotazione organica dell’azienda medesima.

Il parametro evocato sarebbe, pertanto, inconferente.

Nessuna lesione subirebbe poi l’autonomia universitaria di cui all’art. 33 Cost., dal momento che la disposizione regionale non interferirebbe con le prerogative dell’Università alla quale sarebbe rimessa ogni ulteriore determinazione nell’ambito della nuova disponibilità di posti.

6. – Nell’imminenza dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato atto di formale accettazione della rinuncia parziale al ricorso.
Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), «con specifico riguardo all’intero titolo II nonché, in modo particolare, agli artt. 12 e 14» della legge, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e «dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate».

In particolare, il ricorrente sottopone a questa Corte le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) se l’intero titolo II della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005, recante disposizioni di carattere settoriale «nelle più svariate materie», violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ed in particolare con il principio di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), nonché l’art. 81 Cost.

b) se l’art. 12 della medesima legge regionale, nella parte in cui autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12% e nella parte in cui autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%, senza prevedere che tali atti siano adottati d’intesa con il rettore dell’Università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall’art. 5 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché l’art. 33 Cost., che riconosce l’autonomia universitaria, e l’art. 120 Cost.;

c) se l’art. 14, commi 2 e 3, della medesima legge regionale, nel fissare una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica, nonché del direttore scientifico degli IRCCS rispetto a quella stabilita dall’atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali posti dal d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché l’atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 e il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

d) se l’art. 14, commi 4 e 9, della legge regionale impugnata, nel rimettere, rispettivamente, l’approvazione dello schema contrattuale del direttore scientifico e la determinazione del trattamento economico della stessa in capo alla Giunta regionale, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale prevede che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentita la Regione interessata, e non già dalla stessa Regione.

e) se l’art. 14, comma 7, della medesima legge regionale, nello stabilire che la gestione commissariale degli IRCCS regionali termina entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con l’art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale subordina l’applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla conclusione della procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS che, per i due Istituti regionali, sarebbe ancora in corso di definizione.

2. – In relazione alle censure concernenti l’art. 14 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005, questa Corte prende atto dell’intervenuta rinuncia parziale al ricorso ad opera del ricorrente, alla quale ha fatto seguito la formale accettazione da parte della Regione Puglia, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in parte qua.

3. – Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’intero titolo II della legge regionale impugnata sono inammissibili.

La censura prospettata genericamente in relazione all’art. 81 Cost. appare assertiva e priva di qualunque, sia pur minima, argomentazione a sostegno. Essa, pertanto, in conformità a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non supera la soglia dell’ammissibilità (cfr., da ultimo, sentenze n. 51 del 2006 e n. 360 del 2005).

Quanto alla censura sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., l’inammissibilità si rivela sotto più profili.

Innanzitutto, l’Avvocatura evoca quale parametro interposto, asseritamente leso dalla disposizione regionale, l’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 e lamenta la violazione del principio fondamentale da esso dettato.

Tuttavia, il ricorrente omette di specificare quale sia tale principio, mentre una precisazione in proposito deve ritenersi necessaria secondo quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 73 del 2004. Specificazione che appare ancor più essenziale dal momento che la disposizione in oggetto presenta un contenuto eterogeneo. Inoltre, il ricorrente omette di individuare le ragioni per cui l’intero Titolo II della legge regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 16 citato, nonché di svolgere argomentazioni a sostegno della doglianza.

Anche tale censura, dunque, risulta sostanzialmente oscura e generica, e pertanto deve essere dichiarata inammissibile.

4. – Quanto alle censure concernenti l’art. 12 della legge regionale impugnata, deve essere accolta, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Puglia in relazione alle disposizioni diverse dai commi 1 e 5. Il ricorso, infatti, contiene specifiche argomentazioni solo in riferimento a quanto disposto nei suddetti commi e, d’altronde, anche la proposta di impugnazione contenuta nella relazione del Ministro per gli affari regionali ed allegata alla delibera del Consiglio dei ministri riferisce le doglianze del ricorrente sull’art. 12 della legge regionale in esame ai soli commi 1 e 5.

Nel ricorso viene contestata la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo dell’asserito contrasto con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, nonché dell’art. 33 e dell’art. 120 Cost.

Quest’ultima censura è inammissibile, in quanto priva di qualunque motivazione. In ogni caso il riferimento al parametro in questione è inconferente rispetto al contenuto delle norme impugnate; né il richiamo dell’art. 120, secondo comma, Cost., al principio di leale collaborazione, potrebbe in alcun modo consentire di superare il fatto che la disciplina legislativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte nel caso di specie non ha relazione con la disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta nella richiamata disposizione costituzionale.

Le rimanenti censure non sono fondate.

L’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005 autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12%. Analoga previsione è contenuta nel comma 5 con riguardo al direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Foggia, autorizzato ad incrementare la dotazione organica del 4%.

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, recante «Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005)», la quale ha introdotto, nel predetto art. 12, i commi 2-bis, 2-ter e 9-bis, ed ha sostituito il secondo periodo del comma 9.

In particolare, per quanto qui rileva, il comma 2-bis ha autorizzato anche il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Foggia a procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti risultanti dall’incremento della dotazione organica previsto dal comma 5, come già disponeva, del resto, il comma 3 per il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bari.

Tali modifiche, tuttavia, non incidono in alcun modo, neppure dal punto di vista sostanziale, sulle disposizioni oggetto di specifica impugnazione (ossia i commi 1 e 5), con la conseguenza che non si pone alcun problema di valutazione della rilevanza dello ius superveniens ai fini della decisione del ricorso.

La legge regionale n. 12 del 2005 è solo l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di leggi con cui la Regione Puglia ha autorizzato le Aziende ospedaliero-universitarie a procedere all’aumento della dotazione organica con previsioni del tutto analoghe a quelle oggi oggetto di censura (si vedano, in tal senso, l’art. 8 della legge regionale n. 19 del 2003, e l’art 33, comma 5) della legge regionale n. 1 del 2005, e che non risultano essere state impugnate dallo Stato.

Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate violerebbero il principio fondamentale espresso dall’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, dal momento che non richiederebbero, ai fini della decisione in ordine all’aumento dell’organico delle Aziende ospedaliere universitarie, l’intesa con il rettore dell’Università.

Tale censura, tuttavia, evidenzia un’erronea interpretazione della disposizione evocata a parametro interposto.

Il richiamato art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, infatti, al comma 1, dispone che «i professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all’articolo 2 sono individuati con apposito atto del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l’afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all’articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento».

Dal tenore letterale della disposizione si desume che la necessità del raggiungimento di un’intesa tra direttore generale e rettore – da adottarsi secondo i criteri definiti dai protocolli d’intesa tra Regione ed Università – si riferisce alla specifica individuazione dei professori e ricercatori universitari che dovranno essere destinati a svolgere attività assistenziale all’interno dell’azienda ospedaliera e non già alla definizione della dotazione organica dell’azienda stessa (che semmai può essere vincolata dai protocolli di intesa fra Regione ed Università previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 517 del 1999 ai commi 1 e 2). In altri termini, l’intesa è richiesta solo con riguardo all’atto che concretamente individua il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria e per il quale si rende necessaria la partecipazione dell’Università.

In conclusione, l’art. 12 non viola né l’art. 117, terzo comma, dal momento che non contrasta con il principio evocato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, né, tanto meno, l’art. 33 Cost., poiché non è in grado, di per sé, di determinare alcuna compressione dell’autonomia universitaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto, il giudizio concernente l’art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intero titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all’art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all’art. 117, terzo comma, e all’art. 33 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

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