Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 10-01-2011, n. 244

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 25.05.2010, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di: C.F. perchè indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 1) e per i reati-fine indicati negli altri capi della contestazione;

Successivamente l’indagato depositava, dinanzi allo stesso Gip, istanza di scarcerazione, ex art. 297 c.p.p., comma 3, formulata sull’asserita intervenuta scadenza dei termini di fase, da retrodatare all’esecuzione di due precedenti ordinanze cautelari e precisamente: -A) Gip Palermo del 01.04.05 (questione poi abbandonata dal ricorrente) e: -B) Gip Palermo del 28.11.07, per fatti legati da "connessione qualificata" a quelli per cui si procede in questa sede (ordinanza del 25.05.2010);

Avverso il rigetto del Gip, l’indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Palermo, con ordinanza del 30.07.2010, respingeva l’appello e confermava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata riguardo alla:

1)-violazione dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, per non avere considerato che, nella fattispecie, il termine custodiale è di anni 1 e che per calcolarlo occorreva sommare i periodi di carcerazione delle due ordinanze custodiali prese in esame (dall’esecuzione della prima ordinanza, 12.12.07, fino al momento della richiesta di definizione di quel procedimento con il rito abbreviato, 11.11.08, – mesi 11 -, con quello di esecuzione della presente ordinanza, 16.06.10, fino ad oggi – mesi 1 e gg. 14; per un totale di anni 1 e gg. 14);

la custodia cautelare aveva perciò superato complessivamente il termine massimo di anni 1, mentre erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che detto termine non era ancora trascorso, dovendo essere spostato alla data del 18.11.2010, successivo alla decisione dello steso Tribunale, (30.07.2010);

2)-Il ricorrente osserva che nella specie ricorreva l’ipotesi della "contestazione e catena" e denuncia la violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 perchè il Tribunale non avrebbe considerato che i fatti di cui all’ordinanza in esame (25.10.2010) sarebbero connessi con quelli di cui alla precedente ordinanza cautelare (28.11.2007) in quanto entrambe riguardavano: – sia le stesse imputazioni, D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 74 e 73 e – sia il medesimo arco temporale, (fatti per entrambe commessi sino all'(OMISSIS));

3)-la norma di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 sarebbe violata anche perchè, in ogni caso, i fatti di cui alla seconda ordinanza del 25.05.010 erano già desumibili dagli atti sin al momento dell’emissione della precedente ordinanza del 28.11.07, in quanto commessi entro lo stesso periodo: (OMISSIS);

– al riguardo, il ricorrente sottolinea che, sebbene le due ordinanze fossero state emesse sulla scorta di due diverse informative, in realtà la seconda informativa di PG era riepilogativa della prima, sicchè l’ordinanza del 2010 non si poggiava su acquisizioni probatorie nuove rispetto a quelle poste a base della prima ordinanza;

nè per altro, potrebbe gravare sulla difesa l’onere di dimostrazione dell’effettiva conoscenza da parte del PM di tutti gli atti, essendo sufficiente la dimostrazione della mera "desumibilità" degli elementi probatori;

4)-a parere del ricorrente era perciò evidente che gli indizi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria erano sufficienti per remissione di unico provvedimento coercitivo all’epoca della prima ordinanza custodiale, e:

-conclusivamente, i termini di custodia cautelare dell’ordinanza qui in esame, (25.05.2010 – eseguita il 16.06.10) avrebbero dovuto decorrere, ex art. 297 c.p.p., comma 3, dal giorno 12.12.2007 in cui era stata eseguita la prima ordinanza custodiale, con definitivo decorso del termine massimo di anni 1.

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Contro uno stesso indagato possono emettersi più provvedimenti custodiali aventi ciascuno un autonomo momento iniziale di decorrenza del termine di custodia cautelare;

tuttavia, nel caso in cui i provvedimenti successivi siano relativi a fatti i cui elementi probatori risultino già acquisiti agli atti al momento dell’emissione del primo di tali provvedimenti, l’inizio della decorrenza dei termini custodiali per tutti i provvedimenti va riportato al primo degli stessi (Cass. Pen. Sez. 1, 16.12.1993).

Si tratta del cd. istituto della "contestazione a catena" e l’accertamento degli elementi costitutivi di tale istituto costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente motivare il proprio convincimento. (Cass. Pen. Sez. 4, 18.01.2010 n. 9990).

Così inquadrata la questione va subito rilevato che nella specie il Tribunale ha risolto diversamente il gravame osservando che, a prescindere dalla questione della conoscibilità "ex ante" di tutti gli elementi probatori posti a base della seconda ordinanza cautelare, il motivo proposto era infondato atteso che: "dalla posizione giuridica dettagliata dell’imputato … emerge che alla data odierna non risulta ancora compiutamente decorso il termine di fase di custodia cautelare, individuata dall’autorità giudiziaria procedente al 18.11.2010" (motivaz. pag. 4).

Si tratta di una valutazione in fatto compiuta dal Tribunale sulla scorta del dato oggettivo delle risultanze della "posizione giuridica" dell’imputato particolarmente attendibile perchè, come è noto, tiene conto delle varie interruzioni della custodia cautelare dovuta alle sospensioni processuali nonchè all’intervento di altri titoli custodiali nel frattempo sopravvenuti.

A fronte di tale motivazione, fondata su una documentazione allegata agli atti del procedimento, il ricorrente propone un ricorso che risulta privo di specificità in quanto omette di affrontare l’elemento delle risultanze della "posizione giuridica" e si limita alla deduzione, del tutto generica, della mera sommatoria dei periodi di custodia.

La Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, ha espresso il principio per il quale è inammissibile, per genericità, il motivo di impugnazione con il quale non si esaminano specificamente – per confutarle – le considerazioni svolte dal provvedimento impugnato: per l’effetto, deve ritenersi inammissibile, per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza appunto cadere nel vizio di aspecificità che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso. (Cassazione penale sez. 2, 13 ottobre 2009, n. 44038).

Tale questione risulta assorbente di ogni altro motivo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4919 Prelazione e riscatto

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Svolgimento del processo

B.M.R. con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare la violazione, a suo danno, del diritto di prelazione previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 38 e la dichiarazione di inefficacia della vendita dell’appartamento (effettuata a R.B.), del quale ella occupava un vano in base ad un contratto di locazione.

Chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto a riscattare l’intero immobile oggetto della compravendita.

Precisava:

-che il 1 luglio 2000 aveva stipulato con il C. un contratto di locazione del locale facente parte di un appartamento ubicato in (OMISSIS), ad uso esclusivo di dimora temporanea, per la durata di un anno, che alla scadenza si era rinnovato automaticamente;

che con lettera 5 novembre 2001, il locatore le aveva comunicato la disdetta del contratto senza motivazione;

che era seguita la notificazione di atto di citazione per la convalida della licenza di finita locazione;

– in data 9 dicembre 2002 C. aveva venduto l’appartamento alla R., per il prezzo di Euro 92.800,00;

che nel contratto era specificato che un vano dell’appartamento, alienato a terzi, era stato a lei locato e che era pendente causa per finita locazione;

-che la acquirente, R., era subentrata nel rapporto di locazione parziale, di fatto prendendo possesso dell’intero immobile nel novembre 2002, provocando alla attrice un grave pregiudizio per il mancato e pacifico godimento della porzione di appartamento dalla stessa condotto in locazione;

-che, in tutta la vicenda, doveva ravvisarsi la violazione della L:

n. 431 del 1998, art. 3, lett. g) che riconosce al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita a terzi, con conseguente diritto di riscatto dell’immobile.

Si costituivano in giudizio sia il C. che la R., chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 9959 del 2005 il Tribunale romano rigettava la domanda attrice, negando l’invocato diritto di prelazione di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g) che richiama – a sua volta – le disposizioni della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.

Rilevava il primo giudice che la compravendita si era perfezionata il 9 dicembre 2002, in costanza del contratto di locazione il quale, secondo la sentenza 35016 del 2003 dello stesso Tribunale, divenuta definitiva, aveva durata quadriennale: per cui si era verificato semplicemente il subentro della nuova proprietaria nella locazione in corso.

Inoltre, non vi era coincidenza oggettiva tra il bene compravenduto e quello concesso in locazione alla B., che era limitato ad una sola stanza dell’intero appartamento.

Con sentenza 23 maggio-24 giugno 2008 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da B.M.R..

Osservavano i giudici di appello che il contratto di locazione, nel caso di specie, aveva durata quadriennale con scadenza 6 luglio 2004.

Orbene, poichè il locatore non aveva espresso il diniego di rinnovo con la intenzione di vendere l’immobile, la conduttrice non poteva dirsi titolare di alcun diritto di prelazione, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 38 e della L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g).

In pratica, con la vendita a terzi si era verificata una mera successione nel rapporto locativo in corso, che non aveva inciso sulla durata del contratto.

Avverso tale decisione la B. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, con il quale si denunciano insieme vizi della motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di legge.

Resistono la R. ed il C. con controricorso e ricorso incidentale, con il quale – entrambi – censurano la decisione della Corte di appello per la parte in cui la stessa ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello senza alcuna motivazione e con un semplice riferimento generico alla particolarità della fattispecie.

Vi è controricorso della B. ai due ricorsi incidentali.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

In ordine alla dedotta tardività del ricorso, rispetto al termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., u.c. va rilevata l’erroneità della premessa da cui muove la controricorrente;

contrariamente a quanto da questa asserito, gli effetti della notificazione a mezzo posta (una volta che il plico sia pervenuto al destinatario) devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità (come espressamente statuito dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 69 del 1994, n. 477 e n. 520 del 2002, n. 28 del 2004).

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene.

Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.

Nella specie, pertanto, la notificazione del ricorso, in riferimento alla data di spedizione del plico postale che lo conteneva ( (OMISSIS)), risulta effettuata tempestivamente.

La eccezione di tardività della notificazione del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente e ricorrente incidentale Romanini, deve essere rigettata.

Può dunque procedersi all’esame del ricorso principale della B..

Con l’unico complesso motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g) della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 e dell’art. 1175 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi.

Secondo la B., il diritto di prelazione sussisterebbe in capo alla conduttrice sin dalla prima disdetta, in ragione della regolare vigenza e validità del contratto di locazione stipulato dalle stesse parti (che aveva durata fino al 2004, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato).

La ricorrente principale pone in evidenza che, nel caso di specie, il locatore le aveva inviato una disdetta totalmente priva di motivazione, senza alcuna indicazione della volontà di alienare l’immobile (nel quale si trovava la stanza data in locazione alla B.).

La L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g) sancisce senz’altro il riconoscimento del diritto di prelazione al conduttore, in presenza di particolari condizioni, nella specie presenti) nella ipotesi in cui il locatore intenda vendere l’immobile locato e non intenda rinnovare il contratto di locazione.

Il diritto di prelazione – conclude la ricorrente principale – opera automaticamente per effetto della semplice stipula del contratto, indipendentemente dalla volontà dei soggetti del rapporto.

In ogni caso, la circostanza che il locatore avesse comunicato alla conduttrice una disdetta del tutto priva di motivazione era tale da determinarne la illegittimità, anche sotto il profilo della violazione del principio di correttezza, di cui all’art. 1175 c.c..

La mancata considerazione di tali aspetti da parte dei giudici di appello costituiva anche vizio di motivazione, pure denunciato con l’unico motivo.

Osserva il Collegio:

Il ricorso principale è infondato.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente principale ha formulato il seguente quesito:

"se sia sorretta o meno da motivazione immune da vizi e rispettosa della L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g) della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 nonchè dell’art. 1175 c.c., la sentenza che disconosca in capo al conduttore di un contratto di locazione di natura ordinaria, in corso e de iure, in base ad una sentenza (passata in giudicato) che tanto aveva accertato e dichiarato, la titolarità del diritto di prelazione nel caso in cui il locatore intenda trasferire a terzi a titolo oneroso l’immobile locato, attribuendo così a quest’ultimo il potere di decidere liberamente se manifestare o meno nella disdetta la propria intenzione di vendere a terzi e dunque il potere di estromettere il conduttore dall’acquisto dell’immobile attraverso l’esercizio del diritto di prelazione".

A tale quesito deve darsi risposta positiva, alla luce del principio di diritto affermato da questa stessa Corte, secondo il quale: "Nel vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e nel caso di alienazione a terzi – successivamente alla intimazione di disdetta da parte del locatore – dell’immobile locato, in tanto sussiste il diritto di prelazione del conduttore e, quindi, di riscattare, nei confronti del terzo acquirente, l’immobile condotto in locazione, in quanto il locatore abbia manifestato, nella disdetta, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare (giustificando con tale intenzione la propria opposizione alla rinnovazione del contratto alla scadenza).

Il diritto di prelazione (e di riscatto), pertanto, non sorge qualora la disdetta sia immotivata, derivando da tale circostanza – accertato che la disdetta è stata, illegittimamente, intimata per la prima scadenza unicamente il diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto".

Tale principio è stato affermato da questa stessa Sezione, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3 che prevede la enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, anche di ufficio, tutte le volte che la Corte ritenga che la questione decisa sia di particolare importanza, nella ipotesi di inammissibilità del ricorso. (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25450). E’ appena il caso di precisare che in altra occasione questa Corte ha affermato, peraltro, che la disposizione di cui all’art. 363 c.p.c., comma 3 dovrebbe trovare applicazione anche in ipotesi di ricorsi per cassazione avverso decisione depositate anteriormente al 2 marzo 2006: ciò in considerazione della funzione nomofilattica espressamente alla Corte e del fatto che, comunque, il principio non è destinato a produrre effetti nella specifica controversia nell’ambito della quale lo stesso ha occasione di essere affermato (Cass. 2009 n. 12260).

Val la pena di richiamare, per la sua portata generale, una recente decisione delle Sezioni Unite Cass. S.U. 11 gennaio 2011), che, con riferimento al ricorso non impugnatorio del Procuratore Generale presso questa Corte, regolato dal comma secondo dello stesso art. 363 c.p.c., ha affermato che lo stesso – se non è in grado incidere sulla fattispecie concreta – non può tuttavia prescinderne nel senso che non può richiedersi alla Corte una interpretazione su questioni astratte o, in ogni caso, non pertinenti alla specifica vertenza.

Ad avviso del Collegio, il principio di diritto affermato nella decisione n. 25450 del 2010 merita completa adesione.

Infatti, ai fini dell’applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 3 occorre distinguere due diverse ipotesi:

-la prima ricorre quando venga intimata disdetta per la prima scadenza con la motivazione che il locatore intende vendere l’immobile a terzi;

-nel secondo caso, la disdetta qualora il locatore manifesti la propria opposizione alla rinnovazione senza addurre alcuna giustificazione.

Nella prima ipotesi, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge, sorge in capo al conduttore il diritto di prelazione (ed il conseguente diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente dell’immobile).

Nella seconda la disdetta (qualora si accerti che la stessa è stata intimata per la prima scadenza del contratto, ai sensi della L. n. 431 del 1998 e senza che ricorresse uno dei motivi indicati nell’art. 3) deve considerarsi priva di effetti con conseguente diritto del conduttore a ottenere la rinnovazione del contratto.

Nel caso di specie, è pacifico che ricorra la seconda ipotesi, considerato che il locatore non ha indicato alcuna motivazione all’atto di comunicazione della disdetta.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura (di violazione di legge e di vizi motivazionali) la decisione impugnata la quale ha ritenuto che, poichè nella disdetta del 5 novembre 2001 il locatore non aveva espresso il diniego con la intenzione di alienare l’immobile, la conduttrice non era titolare del diritto di prelazione e con la vendita a terzi si era verificata una mera successione nel rapporto di locazione in corso che non aveva, inciso sulla durata del contratto.

Deve escludersi che la interpretazione della norma, qui condivisa, si ponga in contrasto con i principi di correttezza, indicati dalla ricorrente principale.

Si tratta, dunque, di una norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà, che contempla un numero chiuso di situazioni protette, e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti, ai sensi dell’art. 14 preleggi, poichè con la stessa è stata introdotta una disposizione che fa eccezione a regole generali (Cass. 5 marzo 2009 n. 5297, 4 giugno 2007 n. 12953, 1 aprile 2003 n. 4914, 6 luglio 2001 n. 9206, 6 agosto 1999 n. 8468; cfr. per qualche riferimento Cass. 1 aprile 2003 n. 4914, in relazione al diritto di prelazione nei rapporti agrari).

I dubbi di legittimità costituzionale della L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g) sono, pertanto, alla luce di tali considerazioni, manifestamente infondati.

Non sussiste alcun contrasto con il giudicato risultante dalla decisione del Tribunale di Roma che ha affermato la durata quadriennale del contratto di locazione (con scadenza al 6 luglio 2004).

Nè vi è contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, relativa all’applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 (richiamati dalla L. n. 431 del 1998, art. 3 esclusivamente ai fini delle modalità di esercizio del diritto di prelazione).

Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dalla ricorrente principale.

I due ricorsi incidentali, proposti da C. e R., devono, infine, essere rigettati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui sì da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (Cass. S.U. 30 luglio 2008 n. 20598).

Nel caso di specie, la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello è stata disposta richiamando espressamente le difficoltà di interpretazione della norma invocata, in mancanza di un indirizzo giurisprudenziale al riguardo.

Conclusivamente tutti i ricorsi devono essere rigettati.

Per le medesime ragioni indicate dai giudici di appello, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale anche delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-02-2011, n. 926 Avanzamento ufficiali

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Svolgimento del processo

Il generale dei Carabinieri F.A. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti del giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l’anno 2005, nel quale egli è stato giudicato idoneo ma si è classificato al 27° posto della graduatoria di merito, in posizione non utile per l’iscrizione in quadro.

A sostegno dell’impugnazione, egli ha dedotto: violazione dell’art. 26 della legge 12 novembre 1955, nr. 1137, così come integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, nr. 490; eccesso di potere in senso relativo (in relazione alla reiezione della censura di eccesso di potere in senso relativo con riferimento alla posizione del controinteressato generale G.R.).

Si è costituito il controinteressato in primo grado, generale Eduardo Centore, il quale ha analiticamente replicato alle doglianze di parte appellante, concludendo per la reiezione del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza dell’11 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il generale F.A., Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha partecipato al giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l’anno 2005, venendo giudicato idoneo ai sensi dell’art. 25 della legge 12 novembre 1955, nr. 1137, ma collocandosi in posizione (27° in graduatoria) non utile per l’iscrizione in quadro.

Con la sentenza qui impugnata, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli esiti della ridetta procedura di avanzamento.

Nel presente appello, egli ripropone, con unico articolato motivo, le doglianze già formulate in primo grado con riguardo all’asserito vizio di eccesso di potere in senso relativo, in particolare evidenziando gli evidenti profili di disuniformità e illogicità della valutazione operata dalla Commissione in ordine alla sua posizione, a fronte dei ben più lusinghieri giudizi espressi sul pari grado generale G.R. (collocatosi al 13° posto in graduatoria).

2. Ciò premesso, l’appello si appalesa infondato e pertanto meritevole di reiezione.

3. Preliminarmente, è opportuno richiamare i consolidati indirizzi giurisprudenziali – dei quali risulta correttamente aver tenuto conto il primo giudice – in ordine all’altissima discrezionalità tecnica che connota le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera degli Ufficiali scrutinandi (le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impigono direttamente il merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza di circoscrivere l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale ai soli vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 1997, nr. 91; Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, nr. 7427; id. 14 febbraio 2005, nr. 440; id. 14 dicembre 2004, nr. 7949; id. 27 aprile 2004, nr. 2559; id. 17 dicembre 2003, nr. 8278; id. 18 ottobre 2002, nr. 5741; id. 30 luglio 2002, nr. 4074; id. 3 maggio 2001, nr. 2489).

Sulla scorta di tali principi, con specifico riferimento all’ipotesi in cui sia dedotto il vizio di eccesso di potere in senso relativo, si è affermato che il giudice amministrativo:

– non può procedere all’esame comparativo degli Ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, nr. 7397; id. nr. 440/2005, cit.; id. nr. 7949/2004, cit.; id. nr. 4074/2002, cit.);

– deve esercitare il proprio sindacato sulla base dell’esclusiva considerazione della documentazione caratteristica degli Ufficiali scrutinandi, dalla quale deve emergere con immediata evidenza quella difformità di valutazione del metro valutativo in cui si concreta il vizio in questione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, nr. 1901; id., 16 luglio 2008, nr. 3562; id., 30 luglio 2007, nr. 4242);

– ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 7397/2005, cit.; id., nr. 440/2005, cit.; id. nr. 7949/2004, cit.; id. nr. 4074/2002, cit.; id. 1 settembre 1999, nr. 1387);

– non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 7397/2005, cit.; id. 5 aprile 2005, nr. 1515; id. nr. 440/2005, cit.).

A tali condivisibili rilievi generali, può aggiungersi che i principi sopra enunciati risultano ancor più validi in relazione alle procedure per l’accesso ai gradi più elevati dell’ordinamento militare, laddove di solito sono oggetto di valutazione Ufficiali tutti dotati di elevatissimo spessore professionale, di tal che sono proprio gli elementi aggiuntivi e le sfumature percepibili nei giudizi a svolgere un ruolo decisivo ai fini della differenziazione tra di essi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, nr. 9374; id., 17 febbraio 2009, nr. 912).

4. Tutto ciò premesso, nel caso di specie la Sezione non ravvisa, malgrado le abili e perspicue argomentazioni della parte appellante, quei profili di manifesta e macroscopica irrazionalità nell’applicazione dei parametri valutativi, ai quali solo – come si è visto – è subordinata la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo.

Ciò emerge da una attenta e serena disamina, condotta anche alla stregua della documentazione in atti, dei singoli aspetti in relazione ai quali l’appellante critica le conclusioni in tal senso raggiunte dal giudice di prime cure.

5. Innanzi tutto, viene contestata l’esattezza delle argomentazioni del T.A.R. laddove, alla luce della documentazione relativa alla progressione in carriera degli scrutinandi, ha assunto un’evidente superiorità del controinteressato gen. Rastelli, il quale avrebbe conseguito le massime espressioni elogiative ininterrottamente a partire dal 1997, laddove per l’odierno appellante una analoga continuità è apprezzabile soltanto a decorrere dal 2002.

Secondo parte appellante, non dovrebbe avere rilevanza il fatto che egli, dopo aver riportato nel 1994 la qualifica di "eccellente con vivissimo compiacimento", avrebbe in seguito ottenuto espressioni elogiative di "più vivo compiacimento", per riacquistare solo nel 2002 il "vivissimo compiacimento" (posseduto dal controinteressato, come detto, ininterrottamente dal 1997); ciò in quanto l’espressione "il più vivo compiacimento" andrebbe considerata equivalente a "vivissimo compiacimento", trattandosi in entrambi i casi di formule superlative.

Tuttavia, tale argomentazione non convince.

Ed invero, premesso che – come già rilevato – nella specie sono proprio queste formule elogiative a segnare l’elemento differenziale tra Ufficiali tutti in possesso di giudizio di eccellenza, se empiricamente può condividersi l’opinione per cui l’espressione "il più vivo compiacimento" non appare assimilabile al semplice "vivo compiacimento", non v’è però chi non veda come il "vivissimo compiacimento" indubbiamente rappresenti la massima espressione elogiativa rinvenibile fra quelle che accompagnano i giudizi di eccellenza ("con compiacimento", "con vivo compiacimento" etc.).

Di conseguenza, i rilievi di parte appellante possono al più indurre a ritenere che il giudizio di "eccellente col più vivo compiacimento" individui una graduazione intermedia, superiore al "vivo compiacimento" ma comunque inferiore alla massima qualifica elogiativa che si esprime attraverso il ricorso al superlativo assoluto.

Ne discende che risulta confermato il giudizio del giudice di prime cure, che sotto tale profilo ha ritenuto di cogliere una marcata superiorità nel cursus del controinteressato rispetto a quello dell’odierno appellante.

6. Del pari privi di pregio sono i rilievi svolti nell’appello in ordine alla diversa considerazione degli incarichi di comando svolti da entrambi i militari qui in esame.

Al riguardo, giova richiamare i pacifici orientamenti giurisprudenziali che, anche con specifico riferimento agli incarichi di comando espletati dagli Ufficiali scrutinandi, riservano all’ampia discrezionalità della Commissione di avanzamento il giudizio in ordine alla loro importanza e rilevanza, la cui sindacabilità di regola è preclusa salvi i casi di macroscopica illogicità o incoerenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, nr. 2828; id., 9 luglio 2001, nr. 3845).

Ciò premesso, non appare manifestamente erronea né illogica la valutazione della Commissione, condivisa dal primo giudice, secondo cui, premesso l’assoluto rilievo degli incarichi di comando svolti da entrambi gli Ufficiali qui in considerazione, è possibile cogliere una superiorità del controinteressato quanto meno con riferimento al periodo più recente, avendo egli svolto l’incarico di Vice Comandante di Regione Carabinieri e di Capo di Stato Maggiore della Regione Puglia nel grado di colonnello e di Comandante di Comando Provinciale nel grado di tenente colonnello (incarico, quest’ultimo, svolto anche dall’appellante, ma solo nel grado di colonnello).

Nell’ambito di tale globale e non irragionevole giudizio, risulta altresì recessivo il periodo su cui insiste parte appellante (cfr. pag. 15 dell’appello), in cui il gen. A. non risulta aver ricoperto incarichi, così come le ragioni di tale "vuoto", che secondo l’appellante è documentalmente riconducibile a problemi di salute (laddove il T.A.R. si è limitato a far riferimento a un periodo trascorso "a disposizione" dell’Amministrazione).

7. Con riguardo poi alle onorificenze e ai riconoscimenti conseguiti in carriera dagli Ufficiali scrutinandi, giova richiamare un ulteriore pacifico arresto giurisprudenziale che considera scarsamente rilevante il numero degli elogi ed encomi riportati, afferendo alla discrezionalità della Commissione di avanzamento la valutazione della loro entità e rilevanza nell’ambito della globale considerazione della carriera del militare interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, nr. 999; id., nr. 3562/2008, cit.).

Ciò premesso, va qui integralmente condiviso il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla maggior rilevanza e meritevolezza sotto tale profilo del percorso professionale del controinteressato gen. Rastelli rispetto a quello, pur estremamente brillante, dell’odierno appellante.

In particolare, non può in alcun modo condividersi l’avviso di parte istante secondo cui le formule elogiative che hanno sovente accompagnato i giudizi espressi nel corso della progressione in carriera, essendo stati quasi sempre determinate da specifici episodi verificatisi in servizio, avrebbero dovuto essere considerate dalla Commissione alla stregua di veri e propri elogi; ciò da un lato perché un tale modus procedendi avrebbe comportato una duplicazione nella considerazione delle anzi dette note elogiative (le quali, come si è visto, sono state già considerate agli effetti della complessiva progressione in carriera dell’interessato), e inoltre perché le onorificenze valutabili sono solo quelle concretatesi in espliciti e formali encomi ed elogi, e non costituiscono una categoria "dilatabile" a discrezione della Commissione di avanzamento.

In secondo luogo, anche molti dei riconoscimenti vantati dall’appellante (Croce d’oro per anzianità di servizio militare, Medaglia d’oro di lungo comando militare) sono legati alla mera anzianità di servizio, e quindi per essi vale quanto rilevato per gli analoghi riconoscimenti in possesso del controinteressato (cfr. pag. 22 dell’appello).

Infine, quanto alla nomina a Commendatore al merito della Repubblica – titolo del quale il solo appellante risulta essere in possesso – trattasi di onorificenza, pur rilevante, che non può però di per sé sovvertire l’evidenziata valutazione di complessiva superiorità della posizione del controinteressato.

8. Quest’ultimo rilievo, con il quale è richiamata la giurisprudenza che si è già più sopra citata in ordine al carattere globale e onnicomprensivo delle valutazioni compiute dalla Commissione circa la carriera e il profilo professionale di ciascun Ufficiale soggetto a scrutinio, è valido anche con riferimento all’ulteriore aspetto dei titoli di cultura e preparazione.

Ed invero, in relazione a determinati specifici profili emergeva effettivamente una superiorità dell’odierno appellante, il quale risulta essersi classificato al primo posto sia all’Accademia Militare che nel quadriennio formativo di applicazione, a fronte di meno brillanti piazzamenti del controinteressato, e inoltre risulta aver superato col massimo profitto il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia (non frequentato, invece, dal gen. Rastelli).

Tuttavia, tale superiorità dell’appellante risulta puntualmente colta dalla Commissione di avanzamento, la quale – come correttamente evidenziato dal primo giudice – ha assegnato al gen. A. un punteggio maggiore rispetto agli altri scrutinandi in relazione all’elemento "risultati conseguiti nell’iter formativo", che peraltro non esauriva la valutazione in tema di doti intellettuali e di cultura (valutazione che nella sua interezza ha visto comunque prevalere il controinteressato).

In ogni caso, anche a voler condividere la tesi attorea secondo cui l’evidenziata prevalenza per talune voci relative alle qualità intellettuali e culturali avrebbe dovuto comportare una più favorevole valutazione dell’appellante in relazione a tali qualità, trattasi di rilievo di per sé solo non idoneo a inficiare la complessiva valutazione sui profili professionali del medesimo istante e dei controinteressati; infatti, proprio in applicazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati, l’eventuale subvalenza dei controinteressati limitatamente alle qualità de quibus è suscettibile di essere bilanciata, nell’ambito del giudizio globale sulle risultanze della documentazione caratteristica, dall’evidente superiorità di essi sotto una pluralità di altri aspetti.

9. In conclusione, l’accertata infondatezza dei motivi di impugnazione per i motivi appena esposti comporta l’integrale conferma della sentenza di primo grado.

10. In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, nella quale venivano in rilievo Ufficiali indubbiamente tutti dotati di elevato profilo professionale e l’individuazione degli elementi differenziali è stata compiuta dall’Amministrazione sulla base di una considerazione analitica e approfondita delle rispettive carriere (sia pure, come detto, con legittimo e ragionevole esercizio della propria discrezionalità valutativa), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8083 costuzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to, Avv. Scarso Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di A.G. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), del D.Lgs. n. 427 del 2004, artt. 146 e 181, a lui ascritti per avere costruito un manufatto destinato a civile abitazione della superficie di mq 47,45, in zona sottoposta a vincolo ambientale, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto esservi carenza di prove in ordine alla sua colpevolezza e l’intervenuta prescrizione dei reati di cui alla contestazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 62, 191, 192 e 533 c.p.p., nonchè mancanza e comunque insufficienza di motivazione della sentenza.

Si deduce che la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato sulle dichiarazioni rese da questi dinanzi all’Officiale di P.G., M.llo G., benchè le stesse risultassero inutilizzabili. Si osserva inoltre che nessun valore indiziario poteva essere attribuito sul punto all’esistenza di un precedente specifico dell’ A., così come doveva escludersi la rilevanza probatoria della richiesta di condono edilizio, potendo tale richiesta essere presentata anche da persona diversa da quella che ha commesso l’illecito.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 157 e 159 c.p.p., nonchè mancanza di motivazione della sentenza.

Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati, avendo tenuto conto dei rinvii disposti dal giudice ai fini della sanatoria. Si osserva, poi, che non poteva neppure tenersi conto delle richieste di rinvio per impedimento del difensore, in quanto sono state presentate durante il periodo di sospensione ordinato dal giudice, che è venuto a cessare il 20.9.2007, sicchè le stesse non hanno avuto alcuna incidenza, nè rilevanza sul periodo di sospensione. Si aggiunge che su tale ultimo punto la sentenza è del tutto carente di motivazione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorchè l’abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione, è fondato. In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell’art. 159 c.p..

E’ stato, peraltro, già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato". (sez. 3^, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, RV 233011; sez. 3^, 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi, RV 227217).

Orbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha accertato che il manufatto realizzato non poteva formare oggetto di sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio ( D.L. n. 269 del 2003 convertito in L. n. 326 del 2003), trattandosi di nuova costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo e non essendo stato neppure provato il requisito temporale del completamento della costruzione entro la data del 31.3.2003.

Non può, pertanto, tenersi conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, dei rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dall’interessato dall’udienza del 18.2.2005 al 18.10.2005; dal 18.10.2005 al 4.4.2006.

Non risultano, invece, giustificati da detta causale, ma da impedimenti del difensore, i rinvii disposti all’udienza del 4.4.2006 al 10.10.2006; del 10.10.2006 al 23.1.2007; del 23.1.2007 al 10.5.2007; del 26.6.2007 al 20.9.2007, per complessivi anni uno e mesi quattro.

Con decorrenza dalla data del fatto (5.5.2004), pertanto, pur tenendosi conto dell’indicato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati si è verificata il 5.3.2010 ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005.

Per completezza di esame va rilevato che non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, nè si ravvisa la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullala senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.