Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2011, n. 11375 Responsabilità professionale

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o Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza 1 marzo-13 maggio 2006 la Corte d’appello di Milano riformava la decisione del Tribunale di Monza 5-8 ottobre 2003, che aveva respinto la domanda di risarcimento di danni proposta da A. D. e F.D. nei confronti dell’avv. B.L., in relazione all’esito di una prima controversia avente ad oggetto i danni derivati dall’incidente stradale del (OMISSIS). La D. ed il F., rispettivamente conducente e proprietaria dell’auto a bordo della quale era trasportato il secondo (ferma ad un incrocio in (OMISSIS)) avevano riportato lesioni personali a seguito del tamponamento di altra auto di proprietà di Ma.Lu.

D., a sua volta tamponata da altra autovettura rimasta sconosciuta. Il giudice di pace di Olbia, dinanzi al quale era stata introdotta la causa, aveva rigettato la domanda degli attori, rilevando:

che il difensore degli attori, dopo aver chiamato in causa solamente la Toro assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia, non aveva provveduto a chiamare in causa la De., indicando addirittura questa ultima come testimone dei fatti (con il risultato che la stessa non era stata ammessa a deporre, per il suo interesse al giudizio); in pratica, nessuna domanda era stata rivolta nei confronti della De. e della compagnia presso la quale era assicurata la vettura di proprietà della stessa;

che l’avv. B., inoltre, non aveva partecipato a due udienze:

quella del 14 gennaio e 24 marzo 2000 (ed in un’altra udienza aveva formulato la richiesta di sentire a testimone D.Y., richiesta dichiarata inammissibile, perchè tardiva);

la domanda era rimasta sprovvista di qualsiasi prova. In effetti, sottolineava il giudice di pace, non erano chiari i motivi per i quali era stata proposta azione giudiziale solo nei confronti della compagnia di assicurazioni designata dalla CONSAP (Toro assicurazioni) per essere rimasti ignoti la targa ed il conducente del veicolo, che non era entrato in collisione diretta con l’auto degli attori., quando invece gli stessi ben conoscevano il conducente e la compagnia di assicurazione che li aveva direttamente tamponati.

A seguito del rigetto della domanda proposta contro la Toro, la D. ed il F. avevano subito una serie di conseguenze negati: non avevano ricevuto alcun risarcimento in conseguenza dell’incidente ed erano stati condannati a pagare le spese del giudizio nei confronti della società convenuta.

Con successo atto di citazione notificato in data 5 luglio 2001, gli stessi attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza l’avv. B.L., chiedendo l’accertamento della responsabilità della stessa imputandole le conseguenze sfavorevoli determinatesi seguito della decisione del giudice di pace (con il rigetto delle richieste di pagamento degli onorari e spese avanzate dalla B. e la condanna di questa al risarcimento dei danni derivati dall’incidente, oltre al rimborso delle spese legali corrisposte alla stessa B. ed al difensore della Toro).

L’avv. B., costituendosi in giudizio chiedeva la chiamata in causa della Gan Italia assicurazioni spa, dalla quale voleva essere garantita per ogni addebito conseguente all’accertamento di una propria responsabilità professionale.

Il Tribunale di Monza accertava la responsabilità professionale dell’avv. B., condannandola al pagamento del risarcimento dei danni subiti dall’incidente dai due attori ed al rimborso delle spese legali.

Condannava quindi la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da essa dovuto (al netto della franchigia).

Rilevava il Tribunale che maggiore prudenza professionale avrebbe dovuto consigliere fin dall’inizio di citare sia il Fondo di Garanzia che la De. ed il suo istituto assicuratore, garantendo in tal modo un sicuro risultato risarcitorio degli attori.

La Corte territoriale, andando di diverso avviso, osservava che l’insuccesso della azione giudiziaria intrapresa dagli odierni appellati non poteva essere ricondotta alla scarsa "prudenza professionale" del difensore dal momento che la scelta processuale di evocare in giudizio il solo Fondo di Garanzia era stata frustrata non in quanto in se stessa errata o insufficiente, ma in quanto non aveva avuto il supporto probatorio di una prova piena e tranquillante, prova piena e tranquillante che non poteva dirsi non raggiunta per un deficit di assistenza professionale.

Quanto alla mancata citazione del teste E., questa era da imputare alle difficoltà di provvedere alla notificazione della stessa che non aveva consentito di raggiungere a persona indicata a teste.

Per quanto riguarda la D.Y., trasportata a bordo del veicolo degli appellati, erano stati questi ultimi, in un primo momento, a stabilire di non indicarla come testimone.

Solo successivamente, gli attori D. e F. aveva autorizzato a coinvolgere il teste D.Y., ma la relativa istanza era stata considerata tardiva dal giudice di pace.

Queste circostanze, sottolineavano i giudici di appello, erano state affermate dall’avv. B. senza alcuna contestazione da parte degli appellati, con la conseguenza che dovevano considerarsi del tutto pacifiche.

Per questi motivi i giudici di appello rigettavano la richiesta risarcitoria svolta dagli appellati, con tutte le conseguenze in ordine alla restituzione delle somme eventualmente percepite, in conseguenza della esecuzione della decisine di primo grado.

La Corte d’appello ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dall’avv. B. intesa ad ottenere il pagamento della parcella professionale per la attività professionale svolta a loro favore.

La domanda – non esaminata in primo grado – doveva essere accolta, secondo la decisione della Corte d’appello, poichè in assenza di profili di responsabilità professionale, il legale professionista aveva diritto dal pagamento delle proprie spettanze, atteso che la sua prestazione non era comunque di risultato ma di mezzi.

Avverso tale decisione la D. ed il F. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, cui resiste la B. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione sotto diversi profili e la omessa e/o erronea valutazione di risultanze processuali.

I giudici di appello avevano fatto riferimento a circostanze (quali quelle relative alla mancata notificazione o tardiva indicazione di testimoni) che non aveva formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado.

In ogni caso la Corte territoriale non aveva spiegato le ragioni per le quali, pur di fronte a molteplici inadempienze professionali addebitate all’avv. B., di fatto ne aveva preso in considerazione una sola, ritenendola sufficiente a modificare l’accertamento della sua responsabilità professionale.

I giudici di appello avrebbero dovuto, comunque, motivare perchè la attenuante di una (sia pure ipotetica) corresponsabilità dei clienti avrebbe dovuto giustificare un esonero completo da responsabilità del suddetto professionista.

La sentenza impugnata, inoltre, non conteneva alcun riferimento a norme di diritto sostanziale applicate e di orientamenti giurisprudenziali seguiti, per giungere alla riforma totale della decisione di primo grado.

In nessun atto del giudizio di primo grado era contenuto un accenno alla decadenza dalle prove orali riguardanti le testimonianze dei signori D.Y. ed E..

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di ultrapetizione art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4.

Nessuno dei rilievi relativi ai testi E. e D.Y. era stato sollevato dalla appellante.

Gli elementi esaminati dalla Corte territoriale dovevano considerarsi del tutto estranei al processo.

In pratica i giudici di appello si erano sostituiti alla parte.

L’elemento di una corresponsabilità degli attori per quanto riguarda le scelte processuali operate dall’avv. B. non costituiva argomento di causa e non avrebbe dovuto, dunque, essere esaminato dalla Corte territoriale.

Questo costituiva, in effetti, l’unico elemento utilizzato dalla Corte territoriale per accogliere la impugnazione, e riformare la sentenza di primo grado.

In primo grado si era discusso solo di una condotta commissiva addebitata al difensore, il giudice di appello aveva invece introdotto fatti omissivi degli appellati, di cui non si era mai discusso in precedenza e che non risultavano dagli atti processuali.

Osservano ancora i ricorrenti che l’azione proposta contro la Toro, impresa designata, non avrebbe mai consentito di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla autovettura, non rientrando questi tra i danni risarcibili ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a).

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione art. 1176 c.c., comma 2, artt. 38 e 49 codice deontologico forense 14 aprile 1997, con successive modifiche 16 ottobre 1999.

L’avv. B. aveva un preciso onere, quello di avvertire i clienti della necessità di inviare la lettera interruttiva della prescrizione ai responsabili dell’incidente ed alla compagnia di assicurazione e degli effetti derivanti dalla mancata citazione dei testimoni.

Si deduce con il quarto motivo carenza di motivazione e motivazione apparente oltre che violazione di norma di legge (tuttavia non specificata, essendo formulato, a pag. 74, un quesito di diritto).

La parcella prodotta dall’avv. B. non era corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine e non era mai stata inviata ai clienti prima della notificazione dell’atto di citazione.

L’avvocato aveva l’onere di dimostrare la entità delle prestazioni eseguite, per consentire la determinazione del suo compenso.

Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria su appello incidentale.

Il Tribunale di Monza, pur avendo dato sostanzialmente ragione ai due attori, non aveva pronunciato in ordine alle due richieste risarcitorie minori.

Queste non erano state esaminate dai giudici di appello in I considerazione della decisione sfavorevole agli originari attori.

Le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbero essere comunque essere esaminate dalla Cassazione o in sede di rinvio.

Il Collegio rileva:

Il primo, quarto ed il quinto motivo riguardano vizi della motivazione. Essi sono inammissibili.

Si ricorda che anche nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo di ricorso deve contenere un momento di sintesi (analogo al quesito di diritto), che individui le censure rivolte alla sentenza impugnata e ne circoscriva puntualmente i limiti (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato del motivo di impugnazione (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Quanto agli altri motivi, con i quali si deduce la violazione di norme di legge, deve parimenti rilevarsene la inammissibilità, in quanto del tutto astratti e generici.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, con l’art. 366 bis c.p.c., impongono l’obbligo di formulare il quesito di diritto in modo esplicito senza possibilità che esso possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso (Cass. S.U. 24 dicembre 2009 n. 27368, 31 gennaio 2008 n. 2271, 27 marzo 2007 n. 7258; Cass. sez. 3^, 4 marzo 2010 n. 5208, 21 settembre 2008 n. 19847).

Tali requisiti non sono rinvenibili nei motivi di ricorso dal secondo al quarto, che appare opportuno riportare integralmente:

2. "il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c. deve ritenersi violato ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni diversi e/o mutati rispetto alla materia del contendere, sottoposta per volontà delle parti, introducendo nel processo un titolo o "causa petendi" nuovo e/o diverso da quello enunciato dall’una o dall’altra parte a sostegno della domanda o della eccezione". 3. "la responsabilità del professionista per i danni causati nell’esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell’attività; in rapporto con la professione di avvocato, il professionista deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge, e in genere nei casi in cui per negligenza e imperizia comprometta il buon esito del giudizio". 4. "il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestate a favore del cliente ha l’onere di provare sia l’"an" del credito vantato sia la entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, che dovrà essere rapportato e proporzionato alla qualità ed alla attività svolta".

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

Al momento della notifica del ricorso per cassazione (novembre 2006) non poteva dirsi ancora consolidata la rigorosa giurisprudenza di questa Corte, a sezioni Unite che, in ordine alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, richiede la specificità dei quesiti diritto e la individuazione di un preciso momento di sintesi, rispettivamente per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-03-2011, n. 2697

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Svolgimento del processo

Riferisce la soc. G. S.r.l. che, con bando del 16/4/99 il Coni ha indetto una gara a pubblico incanto per l’attribuzione di n. 1000 concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa.

Espone, ancora, la società ricorrente, che ha presentato domanda di partecipazione alla gara n. 144 – Comune di Bitonto (Ba), allegando tutta la documentazione richiesta dal bando, che la gara è stata espletata e che la Commissione ha aggiudicato la gara alla società Soc. M.G. & Fratelli S.a.s., non tenendo conto della documentazione irregolare da quest’ultima presentata.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione della gara nei confronti della ditta suddetta, il verbale della Commissione che ha disposto l’aggiudicazione nonché la deliberazione della giunta esecutiva che ha confermato le determinazioni della Commissione e disposto l’attribuzione delle concessioni, deducendo, al riguardo:

1) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria; violazione della lex specialis della gara (bando e bando integrativo) ed in particolare delle "modalità di partecipazione alla gara"; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa;

2) eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto altro profilo; violazione della lex specialis e dei principi inerenti l’operato della Commissione giudicatrice;

3) eccesso di potere per violazione dei principi posti a base delle procedure concorsuali e in particolare per violazione dei principi inerenti la individuazione dei criteri di valutazione; violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 157/95; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo;

4) violazione in materia di principi concorsuali sulla composizione della Commissione giudicatrice; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di uniformità del giudizio; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo;

5) violazione dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 157/95 e dei principi inerenti il procedimento di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa;

6) violazione dei principi generali in materia di appalti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto altro profilo;

7) violazione dei principi generali in materia di appalti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto diverso profilo;

8) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 (in specie degli artt. 3, 7 e 8); eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per lesione del principio del giusto procedimento, perplessità, contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Il Coni si è costituito in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente e gradatamente, l’estinzione del giudizio per perenzione del ricorso, la tardività del ricorso, la prescrizione del credito e l’inammissibilità della domanda risarcitoria; ha chiesto, poi, il rigetto del ricorso per infondatezza.

La società Soc. M.G. & Fratelli S.a.s. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 96/2000 dell’11 gennaio 2000 la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere esaminata, con priorità, l’eccezione di estinzione del giudizio, come introdotta dal resistente C.o.n.i., che sostiene essere intervenuta in ragione della totale mancanza di qualsiasi atto della procedura da parte della ricorrente a far data dall’ordinanza cautelare di rigetto dell’11 gennaio 2000 e fino al deposito, il 29 gennaio 2009, di una tardiva istanza di prelievo, quindi ben oltre il biennio di cui alla disciplina previgente al Codice (art. 25, l. 1034/1971).

L’assunto non può essere condiviso.

Giova ricordare che nel processo amministrativo la lite cautelare costituisce una fase autonoma e distinta rispetto al giudizio di impugnazione e non è idonea ad esplicare effetti sul rapporto processuale principale; deve quindi escludersi che la fissazione della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva, e la relativa decisione, possano consumare la domanda di fissazione d’udienza presentata per la discussione della causa nel merito.

Pertanto, dopo la decisione cautelare, non sussisteva alcun obbligo o necessità di rinnovare l’istanza di fissazione d’udienza per la discussione della causa nel merito, essendo ancora valida ed efficace quella depositata dalla parte ricorrente nel termine biennale decorrente dal deposito del ricorso.

Deve essere, peraltro, aggiunto che il mancato compimento, nel corso di due anni, di alcun atto di procedura (art. 25 L. 1034/71) non comporta ex se la perenzione del procedimento giurisdizionale.

Ed invero, l’effetto estintivo si produce solo ove siano stati consumati gli effetti dell’istanza di fissazione d’udienza presentata e non qualora, per le ragioni esposte, l’istanza validamente proposta debba ancora spiegare i suoi effetti (non potendo costringersi le parti a presentare nuova istanza se la precedente non sia ancora esaurita).

Con riferimento al caso che ne occupa, peraltro, deve essere aggiunto che, a seguito di apposito avviso della segreteria, ai sensi dell’art. 9, legge n. 205/2000, la parte ricorrente ha presentato nel 2010 una nuova istanza di fissazione di udienza, trattandosi di ricorso ultraquinquennale, il che ha impedito la declaratoria di perenzione.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla disamina delle ulteriori eccezioni preliminari attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.

La ricorrente, in primo luogo, articola specifiche censure in ordine all’ammissione della ditta aggiudicataria, società Soc. M.G. & Fratelli S.a.s., deducendo l’irregolarità della documentazione dalla stessa presentata; essa contesta pertanto la non esclusione e, in ogni caso, il punteggio attribuito alla medesima concorrente; più in generale, contesta le regole di gara, in tema di valutazione delle offerte, composizione della Commissione, cauzione provvisoria.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per l’insussistenza di uno dei requisiti richiesti, ma anche per avere reso dichiarazione non veritiera, in quanto ha documentato la disponibilità di un locale presso cui esercitare l’attività oggetto di concessione attraverso contratto di comodato in relazione ad immobile risultato inesistente, e dunque nullo.

La censura, oltre che infondata, si basa su assunti contraddetti dalla documentazione versata in atti.

Rileva il Collegio che, in base alle "Modalità per la partecipazione alla gara", costituenti parte integrante del bando, le imprese dovevano presentare un plico contenente, a pena d’inammissibilità, in busta separata e chiusa contrassegnata dalla dicitura "progetto tecnico", la documentazione relativa al locale ove intendevano installare l’agenzia e l’organizzazione dell’attività nell’agenzia stessa.

Tale documentazione doveva consistere:

– nell’unita "scheda" regolarmente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’offerente;

– nell’atto attestante la disponibilità giuridica del locale (proprietà, usufrutto, comodato, locazione) ovvero atto di compromesso o preliminare "dal quale risulti la disponibilità del locale nel caso di aggiudicazione della gara".

In particolare, con riferimento al locale da adibire a sede dell’agenzia, il Bando di gara disponeva che sarebbero stati ammessi a partecipare alla gara i soggetti che disponessero di idoneo locale per lo svolgimento delle attività oggetto delle concessioni, rispondente alle caratteristiche minime specificate nell’allegato tecnico allo schema di convenzione, di cui doveva appunto essere indicato il titolo giuridico della disponibilità del locale per l’intera durata della concessione e l’ubicazione.

Come risulta in atti, la società aggiudicataria della gara in controversia ha depositato contratto di comodato indicante i dati catastali dell’immobile, nonché relativa documentazione tecnica, da cui emerge la regolarità della documentazione presentata ai fini che ne occupa, e l’insussistenza, in fatto, di quanto dedotto dalla ricorrente sul punto.

Destituito di fondamento si appalesa anche il secondo motivo di gravame,con cui si deduce che i presunti vizi delle offerte delle prime due classificate, avrebbero comportato anche una erronea valutazione tecnica dei progetti presentati da tali concorrenti: l’insussistenza dei vizi lamentati col primo mezzo comporta anche la infondatezza del secondo.

Con il terzo mezzo la ricorrente lamenta la circostanza che la Commissione di aggiudicazione avrebbe determinato i criteri di valutazione delle offerte solo dopo la presentazione delle stesse.

La censura non è meritevole di adesione, in quanto il criterio generale di valutazione delle offerte veniva stabilito dalla lex specialis di gara, con l’attribuzione all’offerta economica di un punteggio pari al 75% del totale (con l’attribuzione del punteggio massimo alla migliore offerta e di un punteggio calcolato in proporzione per le altre offerte) e al progetto tecnico del restante 25%, a seguito di confronto a coppie di tutti i progetti tecnici.

Invero, come risulta dal verbale della riunione dell’8 luglio 1999, il presidente della commissione comunicava ai presenti " i criteri cui la commissione nella precedente riunione del 15 giugno 1999 ha deciso di attenersi per effettuare il confronto a coppie" previsto dal bando di gara per l’attribuzione del punteggio relativo al progetto tecnico; la riunione del 15 giugno, peraltro, era stata indetta ad hoc e si era tenuta il giorno successivo a quello fissato per la presentazione delle offerte, ma prima dell’apertura dei plichi che le contenevano.

Con il quarto motivo si censura l’operato della Commissione giudicatrice che, avendo svolto le attività di gara "alla presenza di componenti sempre diversi ad eccezione del presidente della commissione e di qualche altro membro", avrebbe violato il principio secondo cui la commissione giudicatrice di una gara costituisce un "collegio perfetto" e, per l’effetto, la par condicio dei concorrenti.

La doglianza non è meritevole di favorevole apprezzamento.

In proposito, è pacifico che la Commissione di gara sia un "collegio perfetto", vale a dire un collegio che deve operare al completo nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi, ma è altrettanto incontestabile che i membri dei collegi perfetti possano farsi sostituire dai membri supplenti, i quali vengono nominati proprio per sopperire ad eventuali assenze dei membri effettivi. Il collegio è pertanto al completo quando è presente l’intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri effettivi o quelli supplenti, intervenuti in sostituzione dei primi.

Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra che la gara sia stata aggiudicata da un collegio che difettava della presenza di taluno dei suoi componenti, effettivi o supplenti, e pertanto la censura va disattesa. Inoltre, la circostanza che taluni membri della commissione non avrebbero partecipato a tutti i precedenti lavori della commissione stessa, si manifesta inconferente, se solo si considera la numerosità delle gare indette dal Coni con lo stesso bando (mille) con conseguente necessaria autonomia funzionale delle medesime.

Con il quinto mezzo la ricorrente censura il fatto che il bando di gara abbia attribuito all’elemento prezzo un valore ponderale di tre volte superiore al progetto tecnico, in contrasto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 157/1995.

La censura, in quanto pretende di sindacare decisioni di merito relative al valore ponderale da attribuire a ciascun elemento di valutazione delle offerte e come tali rimesse alla esclusiva discrezionalità della stazione appaltante, risulta inammissibile, non venendo in rilievo, nella specie, una scelta discrezionale manifestamente irrazionale.

Con il successivo motivo si contesta il fatto, peraltro indimostrato, che la commissione abbia provveduto prima all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, "facendo seguire ad essa l’esame e la valutazione del progetto tecnico attraverso criteri automatici di valutazione".

Come affermato anche dalla ricorrente, la commissione di aggiudicazione si era data, nella riunione preliminare del 15 giugno, criteri automatici di valutazione dei progetti tecnici, con esclusione pertanto di determinazioni discrezionali. E’ quindi inconferente, nel caso di specie, il richiamo che l’odierna deducente opera alla giurisprudenza che si occupa della diversa ipotesi in cui la valutazione degli elementi tecnici dell’offerta comporta un apprezzamento discrezionale.

Con ulteriore motivo la ricorrente censura, in primo luogo, la mancata determinazione da parte dell’Ente intimato del prezzo base dell’appalto, che i concorrenti avrebbero dovuto assumere come elemento di riferimento della loro offerta e che, nel contempo, avrebbe consentito all’Amministrazione di valutare la serietà delle offerte stesse.

La censura, oltre che tardiva perché investe una scelta operata dall’amministrazione già con il bando di gara, è anche priva di pregio, in quanto la procedura selettiva non riguardava un appalto comportante una spesa per l’Amministrazione, bensì l’attribuzione di concessioni comportanti entrate per il concessionario e, proquota, per l’Ente concedente.

In ogni caso, trattandosi di concessioni aventi per oggetto un’attività di impresa, correttamente è stato rimesso alle autonome valutazioni imprenditoriali delle concorrenti la determinazione dell’utile atteso dell’attività e dell’importo da offrire al Coni quale minimo garantito. A sostegno di tali valutazioni, l’Ente non mancava peraltro di fornire alle concorrenti utili elementi, mettendo a disposizione i dati in suo possesso circa il volume d’affari delle agenzie ippiche che, al 31 dicembre 1999, avevano gestito in via provvisoria le scommesse sportive sul territorio nazionale.

Sempre con lo stesso motivo la ricorrente contesta altresì la scelta del Coni di richiedere una cauzione provvisoria e una cauzione definitiva dello stesso importo per tutte le concessioni, ritenendo di contro più congrua la fissazione di una cauzione in misura percentuale rispetto ad un prezzo base di partenza. La censura è inammissibile in quanto volta a sindacare decisioni di merito rimesse alla esclusiva discrezionalità della stazione appaltante, le quali, nella specie, risultano tutt’altro che irragionevoli, specie se poste in relazione con l’interesse dell’Ente alla funzione della cauzione quale valido deterrente di possibili inadempimenti da parte di tutti i concessionari.

Con l’ultimo motivo, infine, parte ricorrente censura la violazione dei principi di partecipazione nel procedimento concorsuale in esame, lamentando che la commissione giudicatrice non avrebbe proceduto alla verbalizzazione delle contestazioni mosse dal legale rappresentante della ricorrente in sede di apertura dei plichi, con ciò, negando la piena partecipazione al procedimento.

La doglianza non merita adesione.

La circostanza fattuale che è oggetto di allegazione, ma non anche di prova, da parte della ricorrente, è smentita dalla prassi della Commissione di allegare ai verbali di gara, quale parte integrante di essi, i fogli contenenti le contestazioni e osservazioni formulate dai soggetti presenti all’apertura dei plichi in rappresentanza dei concorrenti; tale prassi veniva seguita anche nella riunione dell’8 luglio 1999, che aggiudicava la gara relativa al Comune di Bitonto.

Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso in epigrafe è infondato nella sua interezza e pertanto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento nei confronti del C.o.n.i. e della Soc. M.G. & Fratelli S.a.s. delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (=duemila/00), da ripartirsi in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15555

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 02 maggio 2007, rigettava l’appello proposto da Z.P. nei confronti di C.D., avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 24 aprile 2003, che aveva dichiarato la paternità dello Z. stesso.

Ricorre per cassazione lo Z..

Resiste con controricorso il C., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (a riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 798 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

In data 28 dicembre 2010, il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per affidamento ai sensi del d.lgs. 286 del 1998 e da poco divenuto maggiorenne, presentava alla Questura di Lecce istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, chiedeva al Comune di Lecce, in data 3 gennaio 2011, il rilascio di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (o di tipo "B").

Con provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF, il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio Licenze del Comune di Lecce rigettava la richiesta presentata dal ricorrente e volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "B", sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di Lecce con la nota 25 gennaio 2011 prot. n. CAT A. 12/2011/Imm.e della seguente, sintetica motivazione: "in quanto la relativa richiesta di rinnovo (del permesso di soggiorno) è in fase di valutazione".

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione art. 2, 2° comma d.lgs. 286 del 1998, violazione dell’art. 10 della convenzione OIL n. 143 del 1975, eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, incompetenza; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della l. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 21octies, 2° comma della medesima legge, violazione del principio del giusto procedimento.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il Ministero dell’Interno ha, infatti, emanato, in data 5 agosto 2006, una "direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"; la citata direttiva ha sostanzialmente dato atto, da un lato, della sostanziale impossibilità per gli uffici preposti di concludere il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno nel termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento; dall’altro, ha esattamente rilevato l’impossibilità che il ritardo degli uffici nella definizione del procedimento possa andare a detrimento "della pienezza della posizione soggettiva" dello straniero, non essendo normativamente prevista alcuna limitazione nell’esercizio dei diritti, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno e non essendo certo imputabile allo stesso il ritardo degli uffici nel rilascio del permesso di soggiorno.

Ne deriva un’impostazione complessiva che abilita lo straniero "al godimento dei diritti… connessi" (come autorizzazione di commercio; altri titoli abilitativi; ecc.) nelle more del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, purché siano rispettate una serie di intuibili condizioni (presentazione della domanda di rinnovo; rilascio della ricevuta da parte dell’ufficio; ecc.).

Nel caso di specie, risulta documentato come il ricorrente -una volta scaduti gli effetti del precedente permesso di soggiorno per affidamento ai sensi del d.lgs. 286 del 1998, essendo divenuto maggiorenne- abbia presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in data 28 dicembre 2010 e come tale procedimento sia ancora in fase istruttoria, per circostanze non imputabili al richiedente; in applicazione dei principi generali che hanno trovato espressione nella già citata direttiva 5 agosto 2006 del Ministero dell’Interno, al ricorrente non può pertanto essere precluso il conseguimento delle autorizzazioni commerciali che potrebbe conseguire dopo il rilascio del permesso di soggiorno, salva ed impregiudicata la necessità di procedere alla revoca dei detti benefici ove il permesso di soggiorno dovesse essere definitivamente negato dagli uffici competenti (circostanza sottolineata anche dalla direttiva sopra richiamata).

In definitiva, pertanto, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio Licenze del Comune di Lecce, sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio Licenze del Comune di Lecce.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.