Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 20-05-2011, n. 19989 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Con articolata ordinanza emessa in data 6 Aprile 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di restituzione alla sig.ra C. del bene immobile per il quale risultava disposta, a seguito di estinzione del reato edilizio e del reato paesaggistico per prescrizione e di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, la restituzione al Comune di (OMISSIS).

Avverso tale decisione propone ricorso la Sig.ra C., in sintesi lamentando la violazione del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 31 e dell’art. 262 c.p.p. per avere il Giudice delle indagini preliminari qualificato l’ordine di demolizione emesso dal Comune di (OMISSIS) ai sensi dell’art. 31. citato, mentre si tratta di provvedimento assunto ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 27; a tale errore consegue che è stato erroneamente ritenuto perfezionatosi il procedimento di acquisizione al patrimonio del Comune. Tale procedimento richiede che il Comune adotti un atto amministrativo definitivo (la trascrizione), così come chiarito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25196 del 2008.
Motivi della decisione

Il tema delle conseguenze del mancato adempimento dell’ordine di demolizione dell’immobile oggetto di abuso edilizio e delle correlate forme di acquisizione del bene al patrimonio comunale è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che in passato è giunta a soluzioni interpretative diverse. Correttamente nel ricorso viene richiamata la sentenza n. 25196 del 2008 quale precedente che giustificherebbe l’impugnazione.

Tuttavia, a far data dalla sentenza n. 1819 del 2009, PM in proc. Ercoli (rv 242254), questa sezione ha adottato un indirizzo oramai consolidato (si veda per tutte la sentenza n. 22237 del 2010, Gotti, rv 247653) che fa discendere l’acquisizione del bene al patrimonio comunale dalla mera condotta di consapevole inadempimento all’ordine di demolizione impartito, senza che, una volta scaduto inutilmente il termine concesso, assumano rilievo nè la notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che rappresenta unicamente il titolo necessario per l’immissione in possesso dell’ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di acquisizione, nè la successiva trascrizione, che assume rilievo ai soli fini di opponibilità ai terzi.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186. e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20269 previdenza integrativa

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Svolgimento del processo

C.G., già dipendente dell’Inan, cessato il servizio dal 1 settembre 1972 con qualifica di dirigente generale, attribuitagli al momento del pensionamento e per effetto del riconoscimento dei benefici combattentistiche della L. n. 336 del 1970, ex art. 2, ha proposto contro l’Inps una domanda volta alla liquidazione del trattamento integrativo di pensione erogatogli dall’istituto tramite il Fondo integrativo ex Inam, previo accertamento del suo diritto alla indennità di funzione ex L. n. 334 del 1997, ed alla retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo di lavoro 1998-2001.

Nella resistenza dell’Inps la domanda è stata rigettata.

La Corte d’appello di Bologna accogliendo parzialmente il gravame proposto da M.I. ed C.E., quali eredi di C. G.C., ha riconosciuto loro il diritto a conseguire dal 1 gennaio 1996 la liquidazione della pensione integrativa spettante al de cuius tenuto conto dell’indennità di funzione ex L. n. 334 del 1997, nella sua componente di quota A, respingendo la domanda di inclusione nella detta pensione della retribuzione di posizione prevista al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Contro questa sentenza l’Inps propone ricorso per due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione della 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1 e della L. 24 maggio 1270, n. 336, art. 2, riconosciuto l’indennità di posizione e conseguentemente riliquidato la pensione integrativa a carico del fondo ex Inam ad un dipendente che aveva conseguito la qualifica dirigenziale solo dopo la cessazione dal servizio al momento del collocamento a riposo per effetto di quanto previsto dalla L. n. 336 del 1970, art. 2, senza alcun effettivo esercizio di funzioni dirigenziali.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione della L. 2 ottobre 1997, n. 34, art. 1, in relazione all’art. 30 del regolamento di previdenza integrativa del personale dipendente dall’Inam, riconosciuto la riliquidazione al trattamento pensionistico integrativo anche nei confronti degli ex dipendenti che già fruivano di compensi o indennità di analoga natura come nella specie l’indennità di funzione.

Il primo motivo è fondato Alla stregua della L. n. 334 del 1997, art. 1, ai dirigenti ex Inam che abbiano effettivamente espletato le relative funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio spetta l’inserimento dell’indennità di posizione nella base di calcolo del trattamento di quiescenza. Detto inserimento non spetta invece al dirigente che abbia conseguito il diritto all’adeguamento del proprio trattamento a quello del personale in servizio con la qualifica di direttore generale, nella sua qualità di ex combattente, per effetto della L. n. 336 del 1970 all’atto del pensionamento, al solo fine di conseguire un miglior trattamento di quiescenza (Cass. 2242/2006;

conf. 1096/2007; 7124/2007; 26815/2000; Sez. un. 9131/2010). E’ rimasto pertanto isolato il contrario orientamento cui a Cass. 21358/2006.

In base al (largamente) prevalente orientamento di questa Corte il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda. Quanto alle spese si ritiene opportuno confermare le statuizioni della sentenza impugnata circa quelle del giudizio di merito, mentre la parte intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

conferma le statuizioni della sentenza impugnata circa le spese del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3789 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il capitano pilota P. R., al tempo in servizio presso il 61 stormo di stanza all’Aereoporto di Galatina, contestava in primo grado il provvedimento disciplinare della "consegna semplice di un giorno" irrogatogli dal Capo Ufficio Operazioni di detto aereoporto militare per essersi allontanato dal luogo di lavoro, senza comunicarlo al Capo Servizio, nonostante fosse tenuto a trattenersi oltre l’orario di servizio per controllare tutte le attività di coordinamento necessarie al corretto svolgimento delle operazioni della base.

Deduceva, in proposito tre motivi di impugnazione: 1)- difetto di motivazione; 2)- mancato avviso di avvio del procedimento e violazione dell’art. 59, d.P.R. n. 545 del 1986; 3)- eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti per essere la sanzione sproporzionata rispetto all’entità del fatto.

2. – Con sentenza n. 374 del 28 febbraio 2009 il TAR ha respinto detto ricorso per le seguenti considerazioni.

Il primo motivo è infondato in quanto il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato per relationem, mediante il richiamo e l’allegazione del rapporto disciplinare in cui sono dettagliatamente indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto l’amministrazione ad irrogare la sanzione disciplinare, consistenti nella violazione dell’art. 14 del regolamento di disciplina militare, per non aver l’ufficiale portato a termine il proprio lavoro, per il suo assentarsi senza autorizzazione, e creando in tal modo un disservizio nel normale svolgimento delle attività di ufficio.

Il secondo motivo è anch’esso privo di pregio tenuto conto che l’art. 59, d.P.R. n. 545 del 1986 prevede che il procedimento disciplinare militare debba essere instaurato senza ritardo e si svolga, oralmente, nelle fasi della contestazione degli addebiti, acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali, esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione, decisione e comunicazione all’interessato; tenuto conto, inoltre, che, essendo un procedimento improntato al principio dell’oralità, è da considerarsi legittimo che sia la contestazione degli addebiti, sia l’acquisizione delle giustificazioni sia avvenuta in forma orale; tenuto conto, ancora, che risultano essere state rispettati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 59 del d.P.R. n. 545 del 1986, come attestato dalla nota del 24.9.2007 e che il procedimento disciplinare doveva essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 8, legge n. 241 del 1990 poiché la finalità di porre l’interessato nella condizione di conoscere l’oggetto del procedimento promosso è già assolta dall’atto di contestazione degli addebiti.

Il terzo motivo di impugnazione è, poi, anch’esso infondato avuto presente che, seppur nel provvedimento impugnato viene detto che il capitano R. in data 21 settembre 2007 era stato comandato a svolgere l’attività di "duty officer", mentre, in realtà, in tale giornata, come si evince dal documento in formato excel recante "disponibilità guest help", al capitano era stato attribuito l’incarico di "supporto 213" e di "verifica programma volo", tuttavia tale erronea indicazione non incide sulla legittimità del provvedimento poiché il rapporto chiarisce che l’incarico affidato all’ufficiale in questione era quello di verificare la corretta compilazione del programma di volo giornaliero ed è proprio il ritardo nella stesura finale del programma di volo giornaliero, causato dall’assenza del capitano R., che è oggetto di contestazione.

Infine, non meritano di essere accolte le censure di sproporzionalità della sanzione irrogata perché la valutazione dei fatti contestati ad un militare, ai fini della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione stessa, né sussistono, nel caso in esame, quelle ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzione che consentirebbero il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare.

3. – Con l’appello in epigrafe il capitano pilota P. R. ha chiesto la riforma di detta sentenza perché il primo Giudice sarebbe incorso in errore sotto i seguenti profili:

– nell’affermare che il provvedimento impugnato é adeguatamente motivato per relationem, attraverso il richiamo e l’allegazione del rapporto disciplinare, in quanto tale atto sarebbe di per sé insufficiente, né integrabile in maniera adeguata dal solo documento esibito dall’Amministrazione, dei quattro indicati nell’ordinanza istruttoria; inoltre, avrebbe anche errato a non valutare i documenti esibiti dal ricorrente, in particolare i suoi ineccepibili precedenti di carriera, oltre che gli elementi e le deduzioni messi a disposizione del Collegio con la memoria successiva all’inesecuzione dell’ordine istruttorio;

– nel non avere rilevato che sarebbe stato violato il suo diritto di difesa attraverso il diniego opposto nel corso del procedimento dal Ten. Col. d’Ippolito alla richiesta dell’inquisito di essere messo a rapporto con il Comandante dell’aereoporto, invero esaudita soltanto dopo l’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare in questione e che la motivazione allegata al provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, in quanto i dati contenuti nel rapporto allegato a detto provvedimento, non solo non troverebbero alcun riscontro, ma anzi sarebbero contraddetti da quelli esibiti dal ricorrente;

– nel non avere dato atto che la scansione temporale del procedimento si sarebbe sviluppata in violazione dell’art. 59 del regolamento di disciplina perché detto procedimento si sarebbe concluso senza neppure interrogare l’inquisito;

– nell’avere posto sullo stesso piano l’incarico di "duty officer", asseritamente attribuitogli dal suo Comandante, e l’altro incarico di "supporto 213" e di verifica del programma di volo;

– nel non aver tratto le conseguenze dovute, ex art. 116 cp.c., dal comportamento inadempiente serbato dall’Amministrazione dell’ordinanza istruttoria emanata dal TAR, avendo essa esibito uno solo dei documenti richiesti e non avere rilevato che la documentazione ritenute inesistente invece era in possesso dell’Amministrazione, come lo dimostra quella esibita in giudizio dal ricorrente;

– nell’avere erroneamente giudicato infondato il secondo motivo atteso che l’oralità del procedimento disciplinare nella specie posto in essere non consente diminuzioni delle spazio di difesa dell’inquisito che, diversamente da come è avvenuto, se avesse avuto il tempo di offrire i propri elementi e documenti a discolpa, come poi ha potuto fare soltanto in sede giurisdizionale, avrebbe dimostrato l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto considerati dall’Amministrazione e delle conseguenti conclusioni tratte;

– nel non aver avuto presente che la carenza dei presupposti necessari ad infliggere la sanzione irrogata -non trovando alcun riscontro quelli considerati- ed il travisamento di quelli indicati mostravano come fosse fondato anche il terzo motivo di impugnazione di primo grado.

4. – L’Amministrazione della Difesa si è formalmente costituita in giudizio.

5. – Con ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2010 la Sezione ha accolto l’istanza dell’appellante di sospensione in via cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata, ritenendo sussistente sia il fumus boni juris ("…considerato che dagli atti del procedimento di primo grado non emerge l’attuazione, da parte dell’Amministrazione, dell’ordinanza istruttoria resa dal TAR, n. 445 del 2008; i documenti richiesti dalla predetta ordinanza si appalesavano potenzialmente idonei a supportare le censure mosse dal ricorrente, con particolare riferimento alla mancanza contestata e posta a base della misura disciplinare emessa…") sia il danno grave ed irreparabile incombente sull’appellante ("…a carico dell’affidabilità professionale nel mondo del lavoro…").

6. – Alla pubblica udienza del 19 aprile 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

7. – L’appello è fondato.

Osserva il Collegio che nessuna delle motivazioni poste a sostegno dell’impugnata sentenza può essere condivisa risultando esse, a ben vedere, contrastanti con le risultanze documentali in atti e potendosi, altresì, desumere argomenti di prova a favore dell’Ufficiale appellante, ex art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione in primo grado, in relazione all’ordinanza istruttoria emessa da quel Giudice.

Non può il Collegio non rilevare, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, come la censura di travisamento dei fatti e di falsità dei presupposti sia fondata.

Nel rapporto disciplinare prot. 2492 del 24 settembre 2007, a firma del Capo Ufficio Operazioni, allegato al provvedimento sanzionatorio impugnato, è stato affermato dall’Ufficiale che lo ha redatto:

– che "…in data 2192007 il Capitano P. R. è stato comandato a svolgere la consueta attività di "duty officer" devoluta al personale dell’Ufficio operazioni per la chiusura del programma di volo ed il coordinamento dell’attività giornaliera…";

– che l’incarico del suddetto Ufficiale era quello di verificare la corretta compilazione del Programma di Volo Giornaliero da parte dei GGvv/sez. PO e di correggere le eventuali imprecisioni riscontrate…";

– che "…l’Ufficiale era inoltre tenuto a trattenersi oltre l’orario di servizio fino a termine esigenza (comunicata consuetamente dal CUO) per controllare tutte le attività di coordinamento necessarie al corretto svolgimento delle operazioni della base…".

E’ stato affermato, altresì, che "…contravvenendo a tali disposizioni, e nonostante fosse a conoscenza dell’incarico affidatogli, lo stesso si allontanava dal luogo di lavoro senza comunicarlo al Capo Servizio, rendendosi fisicamente e telefonicamente irreperibile…" e che "…l’assenza del Capitano R. ha generato un ritardo nella stesura finale PVG e nel coordinamento tra GGVV e linea di volo MB339A/CD per la disponibilità e configurazione velivoli per il lunedì successivo…, concludendo che "…tale mancanza ha comportato notevole disservizio…".

Orbene, un primo rilievo determinante che il Collegio ritiene di dover sollevare concerne il tipo di incarico conferito all’appellante il 21 settembre 2007 che, diversamente da quanto affermato nel rapporto informativo più sopra riportato, non era quello di "Duty Officer", bensì quello di "supporto 213" e "chiusura ops", come risulta dal foglio excel esibito dall’appellante medesimo ed intestato "disponibilità guest help", nonché recante tutti gli incarichi ed i relativi turni per la settimana dal 17 settembre 2007 al 21 settembre 2007 e la legenda degli acronimi utilizzati per definire detti incarichi giornalmente attribuiti agli Ufficiali indicati nello stesso foglio.

Conferma dell’erroneità dell’indicazione fornita per il Capitano R. nel rapporto disciplinare anzidetto è data, inoltre, dal fatto che l’anzidetto incarico "Duty Officer" era stato conferito, per il venerdì 21 settembre 2007, ad altro Ufficiale (tale Conoscitore), come risulta dal relativo acronimo "DO" posto per quel giorno nella casella corrispondente al nominativo di detto ultimo Ufficiale.

Il primo Giudice, pur dando atto dell’esistenza di tali risultanze documentali, oggettivamente diverse da quelle emergenti dal rapporto disciplinare, invece di rilevarne l’esattezza le giustifica facendo riferimento ad altra circostanza e cioè al fatto che l’incarico affidato era quello di verificare la corretta compilazione del programma di volo giornaliero.

Ora, se è vero che nel rapporto disciplinare si fa riferimento a tale ultimo incarico di "…verificare la corretta compilazione del PVG…", è però anche vero e più determinante nell’economia del presente giudizio che tale affermazione, unita al rilievo che l’ufficiale non si sarebbe trattenuto in servizio oltre l’orario di servizio e fino a cessata esigenza, neppure può giustificare la sanzione irrogata perché l’Ufficiale afferma, senza essere smentito sul punto, di avere adempiuto ad entrambi i compiti assegnatigli di "supporto 213" e "PVchiusura ops" entro l’orario delle ore 12, stabilito per il giorno di venerdì dal DM 25 settembre 1990, come risulterebbe dal foglio di presenza, marcato alle ore 12,20 del 21 settembre citato, che l’Amministrazione, pur richiesta di esibirlo con apposita ordinanza istruttoria del TAR, non ha depositato con le conseguenze probatorie di cui all’art. 116 c.p.c..

Né alcun valore decisivo può avere, ai fini che qui rilevano, quanto affermato nella relazione per il Comandante del 61° stormo del 26 settembre 2007, depositata dall’Avvocatura erariale il 17 dicembre 2007 in primo grado, circa l’incarico di "Duty Officer " affidato al Capitano R. poiché, alla stregua delle attuali risultanze documentali, assume semmai più pregnante rilievo l’affermazione del ricorrente riportata in detta relazione "…di non essere a conoscenza dei compiti del duty officer di chiusura (DO)…" asseritamente affidatigli dal Capo dell’Ufficio Operazioni.

In tali condizioni, poteva, come può ragionevolmente sorgere, soltanto il dubbio che detto Capo Ufficio Operazioni -redattore del rapporto disciplinare, della testè citata relazione al Comandante di Stormo ed Ufficiale che irrogato la sanzione- sia incorso in un errore di individuazione dell’Ufficiale tenuto al citato compito "Duty Officier", tenuto conto che una lettura con la dovuta attenzione del documento settimanale degli incarichi operativi (il foglio excel citato) dal 17 al 21 marzo 2007, affidati a turno a tutti gli ufficiali piloti addetti alle operazioni di volo, avrebbe fatto emergere che non il Capitano R., ma un diverso Ufficiale dello stesso reparto (tale Conoscitore) era officiato come "Duty Officer" per il giorno 21 settembre 2007.

Consegue alle notazioni sin qui effettuate che, già sotto il profilo esaminato, possono essere pienamente condivise le doglianze di primo grado sollevate dal ricorrente Ufficiale e ritenere, pertanto, viziato il provvedimento disciplinare impugnato, con conseguente annullamento dello stesso e di tutti gli atti che eventualmente lo abbiano assunto a presupposto, in riforma della sentenza appellata.

Peraltro, osserva ancora il Collegio, che i citati elementi documentali consentono di ritenere fondata anche la doglianza formulata con riferimento al comportamento concretamente tenuto in sede disciplinare dall’organo militare procedente poiché, a ben vedere, anche la risposta fornita dall’Autorità militare con la nota del 7 luglio 2007 (che l’incarico di "Duty Officier" sarebbe stato sempre affidato con ordine verbale del Capo Ufficio) non appare in linea con quanto allo stato deducibile dagli atti di causa, non essendo stato contestato dall’Amministrazione, pur costituita anche nel presente grado di giudizio, che gli incarichi in questione vengano affidati, invece, per iscritto agli Ufficiali piloti, mediante documento elettronico trasmesso attraverso la locale rete internet dell’Aereoporto, dalla quale è scaricabile in forma cartacea (come il foglio excel esibito dal ricorrente) l’intero ordine di servizio settimanale contenente tutti gli incarichi operativi degli Ufficiali piloti.

Tutto ciò in disparte l’ulteriore e condivisibile rilievo effettuato dall’appellante che la reperibilità dell’ufficiale per l’intera giornata non può non essere disposta che per iscritto comportando essa anche effetti economici in conseguenza della monetizzazione della prestazione lavorativa supplementare richiesta.

In conclusione, l’appello merita di essere accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, anche del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento disciplinare impugnato, tenuto conto che le attività di cui era stato incaricato il Capitano R. il 21 settembre 2007 ("supporto 213" e "chiusura ops") risultano, allo stato degli atti, influenzati anche dal comportamento processuale osservato dall’Amministrazione, correttamente adempiute dal predetto Ufficiale, mentre quella ben diversa di "Duty Officier", unica comportante l’obbligo di reperibilità durante l’arco dell’intera giornata, invece erroneamente indicata nel rapporto disciplinare posto a base della sanzione contestata, non risulta affidata per lo stesso 21 settembre 2007 al predetto appellante, bensì ad altro Ufficiale pilota nominativamente individuato nell’ordine settimanale di servizio.

8. – L’onere delle spese del doppio grado di giudizio va posto in capo al soccombente Ministero della Difesa, in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del C.P.A., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4686 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento disciplinare impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa ala pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in favore del Capitano R. P., in euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-07-2011, n. 26317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito ex art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza in data 12.11.2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a V. e a A.P. la custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione di stampo mafioso e di omicidio volontario.

Ad entrambi era contestato:

– (Capo A) il delitto di associazione di stampo mafioso commesso sino al (OMISSIS), per essere stato V. capo e P. facente funzione di capo, durante la detenzione dell’altro, ed entrambi promotori e organizzatori dell’associazione camorristica "clan Aprea", operante nell’area orientale di (OMISSIS), quartiere (OMISSIS) e zone limitrofe;

– (Capo B) il delitto di omicidio aggravato, commesso il (OMISSIS) uccidendo con 18 colpi d’arma da sparo C.F., appartenente a clan rivale, nella veste di mandanti (e P. altresì di organizzatore).

A ragione della decisione il Tribunale, respinte le eccezioni difensive relative alla mancata trasmissione dei supporti informatici delle video-registrazioni dei colloqui tenuti in carcere da A. V., osservava, in fatto, che l’accusa nei confronti dei fratelli V. e A.P. era sostenuta:

– quanto a esistenza dell’omonimo clan, dai risultati dei molti processi tenuti nei loro confronti e nei confronti di altri sodali, conclusisi con sentenze alcune oramai definitive;

– quanto a ruolo ricoperto e mantenuto dai ricorrenti a far data dai fatti di partecipazione già giudicati e sino al 2009, dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia M. G., Ma.Gi. e Ma.Sa., nonchè dalle conversazioni intercettate in carcere, intrattenute tra A. V. e i suoi familiari durante i colloqui;

– quanto all’omicidio di C.F., dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ma.Gi., Ma.Sa., S.G. e S.C.; dal contenuto della conversazione videoripresa in carcere il 18 ottobre 2007 tra A.V. e i fratelli P., Pa. e G.; dall’argomento logico del ruolo di capo di A.V. attesa l’importanza "strategica" per il clan dell’omicidio; dai riscontri indiretti acquisiti sugli esecutori materiali.

2. Hanno proposto ricorso V. e A.P. a mezzo dei difensori, avvocati Antonio Abet per A.V., e avvocato Claudio Davino per entrambi, che chiedono l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

3. Ricorso 13.1.2011 avv. Abet (per A.V.).

3.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5; art. 291 c.p.p., comma 1;

art. 309 c.p.p., comma 8, avuto riguardo:

– al rigetto dell’eccezione difensiva relativa alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei supporti informatici delle videoregistrazioni dei colloqui effettuati in carcere tra A. V. e i familiari, tra l’altro osservando che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dall’ordinanza cautelare emergeva testualmente che il G.i.p. aveva esaminato il materiale registrato e visionato i C.D. che lo contenevano;

– al rigetto dell’eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dei tre giorni liberi tra l’ordinanza in data 8 novembre 2010, in cui si rinviava all’udienza del 12 novembre successivo per dar modo alla difesa di esaminare le videoregistrazioni, e tale udienza, atteso che il rinvio non era stato determinato da richiesta di termini a difesa ma esclusivamente per ovviare alla omessa trasmissione da parte della Procura degli atti posti a fondamento della misura cautelare.

3.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e carenza, ovvero apparenza, di motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità sarebbe stata apoditticamente affermata malgrado le puntuali contestazioni contenute nella memoria difensiva, nonchè, comunque, manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale aveva violato i criteri dell’art. 192 c.p.p., il canone dell’elevata probabilità di responsabilità e i principi in tema di chiamata in reità, cui occorreva rifarsi per valutare il compendio probatorio (il ricorrente si diffonde profusamente su tali aspetti in diritto), non rispondendo alle censure difensive e: – omettendo di considerare adeguatamente quanto evidenziato dalla difesa in punto di non attendibilità dei collaboratori (ovverosia che A.V. era ininterrottamente detenuto dal 23 maggio del 1991; che Ma.

G. era l’unica fonte di prova in relazione alla sua partecipazione all’omicidio C. ed alla sua partecipazione all’associazione di tipo mafioso con il ruolo di capo; che M. S. non fungeva da riscontro perchè era detenuto da circa 10 anni e la sua fonte era, circolarmente, soltanto suo fratello; che le notizie fornite da Ma.Gi. erano de relato da fonte anonima o genericamente provenienti dagli stessi indagati; che soltanto i familiari stretti erano ammessi a colloquio con A. V., e il collaboratore avrebbe perciò potuto riferire al più quanto riportato da quelli; che i fratelli M. avevano concertato il loro pentimento e si erano accordati per la loro collaborazione;

che M.S. aveva collaborato circa 10 anni prima e aveva poi ritrattato, ciò minando gravemente la sua credibilità; che aveva inoltre già accusato A. dello stesso ruolo nel procedimento conclusosi con assoluzione nel 2003; che entrambi i fratelli Ma. manifestavano astio verso la famiglia Aprea; che non era possibile usare per l’omicidio C. come riscontro il comportamento tenuto per la vicenda Ca., trattandosi di argomento analogico e non conferente; che non vi erano accertamenti su colloqui effettuati prima dell’omicidio C.);

– affermando senza adeguata base fattuale che a carico del ricorrente esisteva una pluralità di fonti di accusa, atteso che, al contrario, ciascuno dei dichiaranti aveva riferito di fatti diversi rispetto a quelli narrati dagli altri, e a carico del ricorrente vi erano dunque le sole dichiarazioni dei due fratelli Ma., che costituivano un circolo probatorio vizioso, il secondo non potendo che avere riferito de relato dal primo;

– valorizzando conversazioni il cui contenuto era stato travisato o frainteso, riferendosi solo a notizie raccolte dal ricorrente dai fratelli sulle vicende familiari.

In particolare, quindi, in relazione al delitto di omicidio la motivazione era erronea e illogica perchè il Tribunale aveva:

– considerato a conferma dell’accusa una intercettazione audiovisiva successiva al fatto, che nulla dimostrava, potendo al più essere costituire spunto investigativo;

– valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Ma.Gi., che aveva parlato solamente di riunioni a cui non aveva partecipato, incontri in carcere ai quali non era ovviamente presente e di un presunto mandato omicidiario proveniente da altri soggetti; che aveva inoltre parlato de relato e per sentito dire, e aveva riferito di un generico "placet" del ricorrente rilasciato molto tempo prima del fatto, la cui determinazione era insorta a seguito di circostanze improvvise e del tutto imprevedibili (tant’è che ricorrente ne sarebbe stato informato solo due settimane dopo, proprio la conversazione intercettata dimostrando che egli non era affatto a conoscenza dell’episodio);

– omesso di valutare che Ma.Gi. era in realtà l’unica fonte accusatoria, contraddetta proprio dai video e dei colloqui; che le dichiarazioni di M.S. erano incontrollabili, e dunque non valutabili, provenendo da fonte esterna non riscontrabile;

che le dichiarazioni di C. e S.G. erano talmente generiche e provenienti da voci non individuate;

Con specifico riguardo al delitto associativo il Tribunale non aveva considerato:

– che il ricorrente era detenuto il regime di alta sicurezza, non poteva perciò tenere contatti epistolari o personali con persone diverse dagli appartenenti al suo nucleo familiare, e nei colloqui con questi aveva parlato esclusivamente di vicende familiari;

– che la circostanza che il ricorrente non sapesse dell’omicidio C. dimostrava che non manteneva alcun ruolo nella compagine associativa;

– che le dichiarazioni del collaboratore Ma.Gi. costituivano soltanto sue opinioni sul ruolo che il ricorrente avrebbe mantenuto, i riferimenti a fonti anonime rendendole non valorizzagli a fini probatori;

– che mancava qualunque riscontro all’ipotesi che dal carcere il ricorrente avesse promosso diretto organizzato le attività criminali dell’associazione, la circostanza che il ricorrente fosse stato assolto da una contestazione che abbracciava un periodo antecedente a quello oggetto dell’attuale contestazione comportando che si sarebbe dovuto dimostrare che dopo quella data aveva ripreso ad organizzarla e dirigerla ex novo;

– che mancava qualsivoglia prova di un contributo fattivo e dinamico, del tutto irrilevante apparendo la circostanza dell’esistenza del clan Aprea e della presunta sua conflittualità con il clan Celeste – Guarino;

– che i dubbi sull’attendibilità Ma.Gi. non potevano essere sopperiti con le dichiarazioni del fratello, de relato e intrinsecamente inattendibile egli stesso per la pregressa sua ritrattazione (tant’è che in base alle sue precedenti accuse gli era stato assolto); che non era legittimo nella situazione considerata procedere a valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori.

3.3. Con il terzo motiva denunzia ancora violazione di legge in relazione all’omessa risposta alle argomentazioni di cui alla memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, che gli aspetti prima evidenziati aveva già sottoposto ai giudici di merito.

4. Ricorso 21.1.2011 avv. Davino (per P. e A.V.).

4.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al rigetto delle eccezioni difensive concernenti la mancata trasmissione al Tribunale del riesame e il mancato tempestivo rilascio ai difensori di copia dei supporti informatici relativi alle videoregistrazioni dei colloqui in carcere.

Dopo avere premesso che a seguito della emissione della misura la difesa aveva estratto copia integrale degli atti processuali non rinvenendo i supporti informatici, il ricorso si diffonde lunghissimamente sullo stato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e conclude sostenendo nella sostanza le medesime tesi illustrate nel precedente ricorso.

4.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità. 4.2.1. Premessa, anche in questo caso, lunga dissertazione in diritto, in punto di gravità indiziaria articola censure analoghe a quelle del precedente ricorso osservando che:

– occorreva dubitare dell’attendibilità di Ma.Sa. perchè nel 1999 aveva ritrattato, perchè riferiva cose riferitegli dal fratello, perchè le altre sue dichiarazioni erano de relato da de relato (da A.C., detenuto);

– le dichiarazioni di M.G. su A.V. erano del tutto generiche e nulla aveva detto su P.;

– Ma.Gi., pur avendo apparentemente detto cose di cui avrete avuto personale conoscenza, non aveva riferito nulla di preciso in ordine al perdurante ruolo ricoperto dai ricorrenti nell’organizzazione criminale; non vi erano riscontri oggettivi esterni; le sue dichiarazioni non erano compatibili con il quadro probatorio complessivo;

– in relazione all’omicidio, le dichiarazione gli altri collaboratori non erano affatto idonee a riscontrare quelle di Ma.Gi.

( S. era de relato da A.C., a sua volta de relato da soggetti non meglio identificati; S.C. aveva parlato solo del contesto; S.G. di voci riferite da anonimi); nè tale valore di riscontro poteva legittimamente attribuirsi al colloquio registrato in carcere, il cui significato non era certo nè univocamente interpretabile (la circostanza che P. desse indicazioni sull’omicidio era priva di significato decisivo, essendo l’omicidio avvenuto nella loro zona di residenza; V. appariva all’oscuro di ogni particolare e paradossalmente chiedeva delucidazioni proprio sul clan al quale era da ricondurre l’omicidio, come appariva anche dal fatto che V., mimando, chiedesse per chi lavorava, ovverosia sparava, il killer).

In conclusione il compendio probatorio non assurgeva a livello di gravità richiesto dall’art. 273 c.p.p..

4.2.2. Nell’ambito allo stesso motivo si denunziano inoltre vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si afferma che il Tribunale si era rifugiato nella presunzione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, ma aveva completamente omesso di indicare l’esistenza di specifici e concreti elementi che consentissero di ritenere ancora attuale la pericolosità degli indagati.

Motivi della decisione

1. I ricorsi, che muovono censure in larga parte sovrapponibili – sovente al limite dell’ammissibilità – sono nel complesso infondati.

2. Le censure riferite alla violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei supporti delle video-registrazioni posti a disposizione del Giudice per le indagini preliminari, sono infondate.

Il Tribunale, dopo avere effettuato scrupolosamente i doverosi accertamenti, ha rilevato, anche in base alla attestazione rilasciata dalla Procura il 5.11.2010 che detti supporti non erano stati affatto trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, che aveva visionato i resoconti delle conversazioni e alcune immagine estrapolate e allegate agli atti poi trasmessi al Tribunale.

La contestazione sul punto contenuta nel ricorso Abet è del tutto generica ed è contraddetta da quanto affermato nel ricorso Davino, nel quale espressamente si osserva che il difensore aveva subito dopo l’emissione della misura e il deposito degli atti, estratto copia integrale degli stessi constatando che le videoregistrazioni non erano state trasmesse al Giudice per le indagini preliminari.

Non sussiste perciò alcuna violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, che ha riguardo esclusivamente alla necessità che gli atti conosciuti dal Giudice delle indagini preliminari coincidano con quelli ostesi al Tribunale del riesame.

3. Del tutto infondate sono anche le doglianze relative al termine, in tesi inadeguato, riconosciuto alle difese per prendere visione ed estrarre copia delle videoregistrazioni.

Va ricordato che all’udienza dell’8 novembre 2011 il Tribunale del riesame, avvedutosi che le videoregistrazioni erano rimaste presso la Procura e che non risultava evasa la richiesta di copie avanzata dai difensori, rinviava al 12 novembre per consentire agli stessi di ottenere quanto richiesto dalla Procura. Il provvedimento, preso a scioglimento di riserva, veniva notificato il 9 novembre ai difensori, che si dolevano, e si dolgono, del fatto che non avevano goduto di tre giorni liberi e della ristrettezza del tempo loro concesso, ridotto di fatto a 24 ore, per esaminare le videoregistrazioni.

Ora però, come giustamente ha rilevato il Tribunale, non essendo riscontrabile alcuna violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, neppure in astratto era ipotizzabile un diritto della difesa alla rinnovazione degli avvisi e dei termini di comparizione.

Mentre il lasso di tempo del quale le parti hanno goduto per esaminare i filmati è stato ritenuto congruo dal Tribunale con apprezzamento di fatto che, atteso quanto riportato a proposito dei contenuti delle videoregistrazioni che interessavano i ricorrenti, non è affatto implausibile e non è perciò censurabile in questa sede (tanto più a fronte della genericità della lamentela, nella quale nulla in concreto neppure si dice sulla durata delle registrazioni e sul tempo che materialmente sarebbe occorso per visionarle).

4. In relazione alla gravità indiziaria, le censure d’omessa risposta e quelle riferite alla violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, sono infondate. Il Tribunale ha infatti considerato i rilievi difensivi (riportandoli anche nella premessa in fatto del provvedimento impugnato) e ha dato ad essi puntuali e argomentate risposte, osservando che, nello specifico, non vi erano motivi per ritenere non credibili le dichiarazioni dei diversi collaboratori che non erano da considerare circolari (perchè, come si vedrà subito appreso, avevano raccontato fatti direttamente percepiti o loro riferiti da fonti diverse) e che avevano trovato "eclatanti" riscontri nelle intercettazioni.

Le valutazioni espresse dai giudici di merito sul significato degli elementi raccolti e sulla attendibilità dei dichiaranti sono quindi coerenti e corrette e le critiche articolate nei ricorsi sotto forma di censure di manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà, si risolvono in confutazioni del merito, improponibili in questa sede.

Basterà ricordare che in relazione al reato associativo il provvedimento impugnato richiama le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: M.G., Ma.Gi. e M.S., diffuse, dettagliate e sostanzialmente corrispondenti; le conversazioni intercettate, intrattenute tra A.V. e i suoi familiari durante i colloqui in carcere, e in particolare quelle del 22.11.2007, 20.12.2007, in cui V. veniva puntualmente informato degli accadimenti importanti per il clan; del 9.4.2007, in cui V. delineava la strategia difensiva per il cognato P.C. accusato dell’omicidio dei fratelli Ca.; del 24.4.2008, in cui V. riceveva informazioni sulla faida con i C..

In relazione all’omicidio di C.F. vengono quindi valutate le convergenti dichiarazioni (ancora una volta dettagliatamente riportate e valutate attendibili anche per la loro convergenza) dei collaboratori di giustizia Ma.Gi. – presente alle riunioni in cui era stata presa la risoluzione operativa dell’omicidio e dunque dichiarante su fatti direttamente conosciuti -; Ma.Sa. – che aveva riferito di avere saputo dei fatti, del mandato e dell’esecuzione, in carcere, da A. C., il quale gli aveva parlato, lamentandosene, anche dell’inidoneità dell’esecutore Ca.Vi., teste dunque non de relato dal fratello -; S.C. e S.G. – che avevano dichiarato di sapere, a causa della loro militanza malavitosa, che l’omicidio C. s’inseriva nella guerra tra il gruppo Celeste-Guarino e gli Aprea -; nonchè il contenuto, estremamente significativo, della conversazione intercettata in carcere il 18 ottobre 2007 nel corso del colloquio tra A. V. e i fratelli P., Pa. e G., i quali accompagnavano tale conversazione con gesti – videoripresi – che – secondo la plausibile interpretazione datane dai giudici di merito – dimostravano inequivocabilmente che i fratelli chiedevano e spiegavano (a parole, poche; a domande e risposte labiali; a gesti mimati sotto il tavolo) chi aveva sparato e dove stava, con indicazioni su soprannomi, parentele e abitazioni che erano risultate, a seguito di accertamenti, sicuramente riferibili ai due esecutori indicati dai fratelli Ma., A.G. e Ca.Vi.. A tanto, logicamente aggiungendosi la valenza indiziaria dell’argomento del ruolo di capo di A.V. attesa l’importanza "strategica" per il clan dell’omicidio e i riscontri acquisiti sugli esecutori materiali.

L’ampiezza del materiale considerato e la sostanziale sua univocità, la diffusa illustrazione dei riscontri acquisiti alle dichiarazioni dei collaboratori tramite le intercettazioni e le videoregistrazioni, rendono per conseguenza ineccepibili le conclusioni raggiunte dal Tribunale in punto sia di credibilità dei collaboratori in relazione agli specifici fatti di cui si discute sia di univocità e grave forza dimostrativa del compendio probatorio acquisito, letto nel suo insieme.

5. Inammissibili perchè manifestamente infondate e generiche sono da ultimo le doglianze relative alle esigenze cautelari, attesa la corretta evocazione della presunzione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, l’assenza di indicazione di elementi capaci di vincerla, la protrazione sino ad epoca relativamente recente del delitto associativo, la descritta personalità degli indagati.

6. I ricorsi vanno per tale ragioni rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.