Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26522 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Fallimento R.I.M.A.I. di Antonello Franco e C. s.n.c. e dei soci in proprio agiva in giudizio ex art. 67, comma 2 L.F., nei confronti della Banca Commerciale Italiana, poi Intesa Gestione Crediti s.p.a., chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 14.484,88, oltre interessi e rivalutazione, per la revocatoria delle rimesse in conto corrente effettuate dalla società nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento rispetto agli sconfinamenti dal fido, concesso sino a 20 milioni di lire.

Il Tribunale riteneva revocabili i versamenti effettuati nel periodo dal 22/3/90 al 16/5/90, aventi natura solutoria, negli importi di complessivi Euro 14484,88, e condannava la Banca alla restituzione di detto importo, oltre il maggior danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla domanda al soddisfo.

La Corte d’appello, con sentenza 18 aprile 2007, accoglieva l’appello e respingeva la domanda del Fallimento. Superate le eccezioni di nullità della domanda e di nullità o inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione, la Corte ha ritenuto non provata da parte della Curatela la scientia decoctionis, risultando solo la qualità di banchiere del creditore, mentre, a contrario, non era stata fornita alcuna prova della conoscenza da parte della Banca del bilancio della società; l’incremento dello sconfinamento denotava fiducia nella cliente; era intercorso un lasso di tempo non rilevante tra lo stato di crisi, che comunque la società aveva tentato di rendere meno visibile "coprendo" gli assegni prima che fossero protestati, e le rimesse in questione; non risultavano protesti; normale, nella dinamica del credito, doveva ritenersi il ricorso al decreto ingiuntivo ed erano assenti anomalie nella movimentazione del conto, che alla data di inizio del periodo analizzato (1/1/1990) era di lire 19.575.855, ed alla data di registrazione dell’ultima operazione, risultava di lire 27.760.494.

Ricorre il Fallimento sulla base di un unico motivo. Intesa Sanpaolo s.p.a., già Banca Intesa s.p.a., ha depositato controricorso, nonchè la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo, il Fallimento denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2 L.F., deducendo che nel caso la qualità soggettiva del creditore costituisce presunzione grave, precisa e concordante di conoscenza dello stato di insolvenza;

che tale condizione soggettiva esclude la presunzione di ignoranza, per doversi riferire l’ordinaria prudenza alla Banca, professionalmente attrezzata; che per costante giurisprudenza, vanno ritenute revocabili le rimesse su conto "scoperto" aventi natura solutoria, allorchè siano stati superati i limiti dell’affidamento, come avvenuto nel caso; che l’eventus damni si concretizza nella violazione della par condicio creditorum (il rilievo è evidentemente relativo a profilo diverso da quello impugnato).

1.2.- Il motivo deve ritenersi inammissibile. Trova applicazione al ricorso in oggetto il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ai sensi dell’art. 27, comma 2, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, atteso che nel caso la sentenza è stata depositata il 18 aprile 2007 (e quindi nella vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006, ed in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il cui art. 47 ha abrogato l’articolo in oggetto).

Ciò posto, si rileva che il quesito di diritto risulta articolato, in chiusura del motivo unico proposto, come segue: "dica l’Ecc.ma Corte se dalle prove fornite dalla Curatela e dalle risultanze delle attività istruttorie, risulta provata la scientia decoctionis della Banca relativamente ai versamenti di natura solutoria, effettuati dal 22/3/90 al 16/5/90".

E’ di palese evidenza come il quesito sia stato genericamente articolato in termini interrogativi nei confronti della Corte, e basato sulle questioni di mero fatto della rivalutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, senza indicare in alcun modo la ratio decidendi che, se seguita, avrebbe portato a diversa decisione (vedi Cass. S.U. 20360/2007, che si è espressa nel senso che il principio di diritto consiste in una chiara sintesi logico-giuridica della questione formulata al giudice di legittimità; vedi anche Cass. S.U. 2658/2008).

Nel motivo, invero, la parte ha inteso richiedere alla Corte il riesame delle circostanza di fatto emerse in causa, allo scopo di pervenire alla conclusione opposta rispetto a quella assunta dalla Corte salernitana: anche sotto tale profilo, a volere ritenere che al di là della rubrica del motivo, la parte abbia inteso far valere un vizio motivazionale, deve concludersi per l’inammissibilità, essendosi la parte limitata a prospettare e far valere una ricostruzione dei fatti diversa da quella per cui ha concluso il Giudice di merito, senza individuare e precisare le eventuali carenze o lacune della decisione impugnata, l’illogicità della stessa o 1’incoerenza tra le ragioni esposte, l’incompatibilità degli argomenti ed il contrasto insanabile tra gli stessi.

3.1.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1700,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-09-2011, n. 5069 Sentenza del T.A.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. F. G., candidato non eletto per la Lista provinciale "Partito Democratico per l’Abruzzo" nella consultazione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Abruzzo e per il rinnovo del Consiglio Regionale svoltosi il 14 e 15 dicembre 2008, impugnava dinanzi il TAR Abruzzo con ricorso depositato in data 7 febbraio 2009 il verbale di proclamazione degli eletti e gli altri atti connessi, chiedendone l’annullamento nella parte in cui dichiaravano eletto, nell’ambito dell’anzidetta lista, alla carica di Consigliere regionale per la Circoscrizione di Chieti il Sig. C. F., con la conseguente correzione dei risultati elettorali e la relativa proclamazione di esso ricorrente al posto di quest’ultimo.

Con sentenza n. 212/2010 del 24 febbraio 2010, il predetto TAR Abruzzo respingeva il ricorso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello (n. 3421/2010) il Sig. F., deducendo la nullità della stessa per totale carenza della motivazione.

Peraltro, nelle more del giudizio il TAR per l’Abruzzo, con ordinanza n. 45 del 26 maggio 2010, ha corretto d’ufficio l’anzidetta sentenza n. 212/2010 ritenendola affetta da mero errore materiale, e provvedendo quindi ad integrarla con la parte motiva siccome interamente mancante.

Avverso detta ordinanza ha interposto appello il Sig. F. (n. 7777/2010), il quale ha dedotto la nullità anche di tale determinazione e comunque la sua illegittimità per violazione del contraddittorio, non essendo stato in alcun modo notiziato circa la procedura di correzione.

Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. Caramanico,il quale ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 1° febbraio 2011, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

Motivi della decisione

1 Gli appelli vanno riuniti e decisi con unica pronuncia, attesa la loro palese connessione

soggettiva ed oggettiva.

2 Gli appelli sono fondati, e le relative censure possono essere trattate congiuntamente considerata

la loro stretta connessione giuridica.

3 Osserva il collegio, come la sentenza appellata non rechi traccia di una qualsiasi motivazione,

sia pure sintetica o sommaria. Essa, in altri termini, risulta completamente priva della parte in

diritto.

Come agevolmente si evince dal dato testuale, infatti, la parte motiva è esattamente identica, parola per parola, alla parte espositiva in fatto la quale contiene solamente un sommario sunto

riferito allo svolgimento del giudizio di primo grado e non lascia trasparire quale iter decisorio

abbia effettivamente condotto al rigetto del ricorso.

Di qui, pertanto, la evidente nullità della sentenza appellata, non contenendo essa, neppure in

minima parte, la esplicitazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione assunta, e

risultando quindi priva di uno degli elementi essenziali prescritti dall’art. 88 del Codice del

processo amministrativo.

4 La gravata ordinanza di correzione di errore materiale è illegittima.

Come esattamente dedotto dall’appellante, la correzione di errore materiale nella decisione del

Giudice amministrativo è effettuata su istanza di parte e in contraddittorio.

Nel caso di specie, invece, il procedimento di correzione è stato promosso d’ufficio e senza

avviso alcuno agli interessati.

Da ciò la palese illegittimità dell’ordinanza e, conseguentemente, della nuova sentenza

così per come corretta, ove si volesse riconoscere alla stessa una qualsivoglia autonoma

valenza giuridica.

Quanto precede, dà poi di per sé ragione della inconferenza delle eccezioni pregiudiziali

sollevate dal controinteressato, su cui non v’è pertanto ragione di immorare.

Per le ragioni esposte gli appelli vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullate la sentenza impugnata, e l’ordinanza di correzione della stessa con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.

Sussistono giusti motivi, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio

DIRITTO

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti di cui in epigrafe li accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata sentenza del TAR per l’Abruzzo e l’ordinanza di correzione della stessa.

Rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 554 Costituzione e comparizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 17 gennaio-15 febbraio 2006 la Core di appello di Napoli dichiarava la improcedibilità dell’appello proposto da C. C. avverso la decisione del locale Tribunale, per avere l’appellante depositato tardivamente l’originale dell’appello avendo iscritto a ruolo la causa con la sola copia dell’atto.

Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione Assicurazioni Generali.

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348 e 165 c.p.c..

Ad avviso del ricorrente i giudici di appello avevano fatto applicazione di una norma (quella di cui all’art. 348 c.p.c.) modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, entrata in vigore dal 30 aprile 1995.

Poichè il giudizio di primo grado era stato instaurato in data anteriore all’aprile 1995, doveva trovare applicazione la precedente formulazione dell’art. 348 c.p.c. che prevedeva la costituzione dell’appellante fino alla prima udienza di comparizione.

In ogni caso, anche secondo la norma modificata, il deposito al momento della costituzione in giudizio dell’appellante di una copia (velina) dell’atto di appello non comporta la sanzione di improcedibilità del gravame, ma una semplice irregolarità che non determina la nullità della costituzione stessa. L’appellante aveva provveduto a depositare l’originale dell’atto notificato alla prima udienza.

Il ricorso è fondato sotto il secondo profilo, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte.

Per quanto riguarda l’applicabilità della nuova normativa ai giudizi di appello instaurati in data successiva al 30 aprile 1995, deve premettersi che la nuova formulazione dell’art. 348 c.p.c. in quanto norma di natura processuale trova immediata applicazione ai giudizi di appello iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, alla quale non e1 dato incidere, peraltro, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa (Cass. 12 maggio 2000 n. 6099; cfr., anche Cass. 11 ottobre 2000 n. 13539).

Secondo la nuova formulazione dell’art. 348 c.p.c., applicabile al caso di specie, il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello notificato – e non dell’originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) – non comporta la sanzione dell’improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione, onde tale fattispecie non è riconducibile all’ipotesi di mancata – tempestiva costituzione dell’appellante, prevista tra quelle tassative – che determinano l’improcedibilità a norma dell’art. 348 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 (Cass. 29 luglio 2009 n. 17666, 9 dicembre 2004 n. 23027, 13 agosto 2004 n, 15777).

La sentenza impugnata, che non ha fatto applicazione di tali principi, deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà ad esaminare i motivi dell’appello proposto dal C..

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2498 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 2043 del 2006, rigettava l’impugnazione proposta da Poste Italiane spa, nei confronti di F.R., in ordine alla sentenza n. 54/05 emessa dal Tribunale di Aosta.

2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro nel periodo 14 febbraio 1998 (rectius 16 febbraio 1998, essendo il 14 il giorno di stipula, ma il 16 quello di decorrenza) 30 aprile 1998 e che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna di Poste italiane al pagamento delle retribuzioni maturate dal 12 maggio 2004 (data di esperimento del tentativo obbligatorio dì conciliazione).

3. La Corte torinese affermava che, nel corso di tutto il periodo considerato, il lavoratore aveva prestato attività presso la filiale di Aosta, svolgendo mansioni ordinarie dell’Area operativa (portalettere), e che non emergeva dagli atti alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione del lavoratore e le eventuali esigenze eccezionali connesse con la fase di ristrutturazione in corso.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza pronunciata in grado di appello, ricorre Poste italiane spa prospettando due motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, assistito da due motivi, F.R..

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti in ordine alla medesima sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 e ss, in relazione all’Accordo 25 settembre 1997 e successivi accordi integrativi ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è così precisato nel quesito di diritto: se costituisce violazione delle suddette norme, in relazione all’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, aver subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione.

Se in relazione alla cd. delega in bianco rilasciata dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed a fronte dell’interpretazione letterale dell’Accordo 25 settembre 1997 e di quelli successivi, nonchè del comportamento complessivo tenuto dalle parti sociali, il termine apposto al contratto per le esigenze eccezionali di cui al citato accordo, sia legittimo anche in assenza della prova del nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione per cui è causa, non avendo le parti collettive previsto nè voluto tale requisito.

2.1. Il motivo non è fondato, in ragione dei principi più volte affermati da questa Corte in tema di contratti a termine, di cui la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione, con motivazione congrua.

Al riguardo, in primo luogo, non può prescindersi dal dato temporale e dalla causale dello specifico contratto a termine. Il contratto in questione è relativo al periodo 16 febbraio 1998-30 aprile 1998 ed è motivato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Per i contratti che ricadono temporalmente nella previsione di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 9, convertito in L. n. 608 del 1996, trova applicazione la suddetta disposizione che "prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato" (v. Cass., n. 13515 del 2001, Cass., n. 668 del 2002, Cass., n. 2615 del 2002).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, v. C. cost. n. 419 del 2000), "esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della legge n. 230 del 1962 e successive modifiche" (v. Cass., n. 2615 del 2002 cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al CCNL dell’11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass. S.U., n. 4588 del 2006, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine" (v. fra le altre Cass., n. 15981 del 2009, Cass., n. 21063 del 2008).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., fra le altre, Cass., n. 18383 del 2006, Cass., n. 7745 del 2005, Cass. n. 2866 del 2004), per cui, deve ritenersi che in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che per il periodo anteriore al 30 aprile 1998, per la legittimità del contratto a termine, occorre il nesso con le esigenze eccezionali, mentre deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (v., fra le altre, Cass. n. 20608 del 2007, Cass. n. 7979 del 2008, Cass., n. 18378 del 2006).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 CCNL 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali v. fra le altre Cass., n. 4933 dei 2007, Cass., n. 8122 del 2008), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass., n. 19696 del 2007).

3. Con il secondo motivo di impugnazione, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

La Corte torinese non avrebbe pronunciato in ordine alla eccezione subordinata di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso tacito, in ragione della mancanza di qualsiasi manifestazione di interesse alla funzionalità di fatto di un contratto con termine in ipotesi illegittimamente apposto.

3.1. Il motivo è inammissibile. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo la Corte di Cassazione abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito, salvo quanto affermato dalla giurisprudenza per l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere in ricorso (in modo completo o quantomeno nelle parti salienti) l’atto di appello e dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione era stata prospettata la censura rispetto alla quale si deduce il vizio di omessa motivazione.

Di conseguenza questa Corte non è stata messa in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

5. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale.

Assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro tremila per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.