Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 20-08-2013, n. 35135 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

F.T. proponeva personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 3.6.011 emessa dalla Corte di Appello di Perugia a conferma della sentenza in data 12.5.09 dal GIP del Tribunale di Perugia con al quale il predetto era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p.p. per aver cagionato la morte di G.P.J.E. per colpa consistita in imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Come risulta dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, la vittima G.P. percorreva, alla guida dell’autocarro IVECO la strada di grande comunicazione (OMISSIS) con direzione di marcia (OMISSIS), quando, giunto all’altezza del KM 118+530, entrava in un’area di sosta fermandosi con la fiancata sinistra a ridosso della linea continua di delimitazione dell’area dalla sede stradale. Appena sceso dal veicolo veniva urtato dall’autocarro IVECO 80 E12 TG (OMISSIS) condotto dal F., che percorreva la superstrada nella stessa direzione di marcia, veniva trascinato per diversi metri riportando gravissime lesioni che provocavano a distanza, di qualche ora, la morte.

La Corte di Appello riteneva sussistente il nesso di causalità fra la condotta dell’imputato e l’evento mortale in quanto il F., che procedeva a velocità superiore, sia pure di poco, di quella consentita, come emerso dalla sue stesse ammissioni non si era accorto della presenza del camionista se non all’ultimo momento quando non era stato più possibile evitarlo, ciò a differenza dell’automobilista che lo precedeva nella stessa direzione di marcia, il quale, sentito come teste, aveva riferito di aver avvistato tempestivamente il conducente del camion, fermo all’interno dell’area di sosta ma al limitare della sede stradale, mentre scendeva improvvisamente dal camion aprendo repentinamente la portiera lato guida, che andava ad invadere parte della sede, tanto che aveva dovuto spostarsi a sinistra per evitare l’impatto con lo sportello aperto.

La difesa del ricorrente ha dedotto i seguenti motivi.

1 – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B, C, D, erronea applicazione dell’art. 350 c.p.p., comma 7 in ordine all’art. 63 c.p.p.: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza del fatto nel giudizio abbreviato.

Osserva la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha posto alla base del proprio convincimento, oltre che le risultanze dell’attività di indagine, fra le quali le sommarie informazioni rese dal teste M., le dichiarazioni ammissive rese dall’indagato F. ai sensi dell’art. 350 c.p.p., comma 7, ritenute primo indice rivelatore della sua responsabilità.

Deduce la difesa che, benchè la norma citata ponga un divieto alla loro utilizzabilità in dibattimento, esso deve ritenersi esteso anche al giudizio abbreviato, con la conseguenza che tali dichiarazione non potevano formare oggetto della valutazione da parte del GUP e successivamente della Corte di Appello.

2-Erronea applicazione dell’art. 40 c.p. in relazione all’art. 589 c.p.p., carenza di accertamenti probatori sul nesso di causalità fra condotta contestata ed evento, insussistenza del giudizio contraffattuale.

Osserva la difesa che non è stato in alcun modo affrontato dalla corte di merito il problema della rilevanza causale dell’eccesso di velocità accertato, ovvero se l’incidente si sarebbe comunque verificato qualora l’imputato avesse tenuto una velocità più moderata, rispettosa dei limiti prescritti. E mancato un giudizio contraffattuale perchè non è stata disposta alcuna perizia dinamica che potesse fare luce su tale rilievo. Di conseguenza, in mancanza di una perizia, non si può escludere che, pur a fronte del rispetto del limite di velocità da parte del prevenuto, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato a causa del comportamento gravemente colposo della vittima. La Corte di appello non ha dato alcuna risposta in merito.

2- ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B, C, D, violazione dell’art. 133 c.p.p. per il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, rideterminazione della pena nel minimo.

3- Mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche, già concesse, sull’aggravante contestata, eccessività della pena.

Motivi della decisione

1 – il primo motivo è manifestatamente infondato. Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona indagata nell’immediatezza del fatto, a norma dell’art. 350 c.p.p., comma 7 non sono utilizzabili in dibattimento, ma il divieto di utilizzabilità non riguarda il giudizio abbreviato (la norma citata parla di "dibattimento" e non di giudizio). La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere pienamente utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che il comma settimo dell’art. 350 c.p.p. ne preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale. Sez. 1, Sentenza n. 44637 del 13/10/2004 Ud.

(dep. 17/11/2004) Rv. 230754, Sez. 1, Sentenza n. 40050 del 23/09/2008 Ud. (dep. 28/10/2008) Rv. 241554, Sez. 5, Sentenza n. 18064 dei 19/01/2010 Ud. (dep. 12/05/2010) Rv. 246865.

2- il ricorso, al limite dell’ammissibilità, perchè sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità in realtà si censura l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, va comunque respinto perchè infondato.

Si richiamano i principi espressi da questa Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o della autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e corenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perchè proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E (Cass sez., feriale 2.8.011 n. 30880, sez. 6, 20.7.011, n. 32878, sez 1, 14.7.0 n. 33028). il compito della Cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dell’interpretazione delle prove, riservata al giudice di merito, bensì nel controllare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali; dunque deve accertare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove in modo da fornire giustificazione razionale delle soluzioni adottate a preferenza di altre.

Venendo al caso in esame, la difesa del ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno motivato sulla base di elementi contraddittori e illogici, senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali e delle deduzioni difensive, che mettevano in evidenza l’insussistenza di un nesso di causalità fra la condotta dell’imputato e l’evento mortale. L’assunto non è fondato poichè la Corte ha assolto l’obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, sussistenti a carico dell’imputato specifici e concreti elementi di prova.

In particolare la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione congrua ed aderente alle emergenze istruttorie, con riferimento al rapporto di causalità, che, indipendentemente dall’incidenza causale del superamento del limite di velocità, effettivamente di modesta entità, sussiste pur sempre un profilo di colpa generica a carico del F., consistente nel non aver apprestato la dovuta attenzione alla presenza di pedoni sulla sede stradale o ai suoi margini. Ferme restando le dichiarazioni ammissive dello stesso imputato, circa il mancato avvistamento della vittima, vi è il dato significativo, posto in rilievo dalla sentenza impugnata, che il conducente del mezzo che lo precedeva, il teste M., è riuscito ad avvistare col dovuto anticipo il conducente del tir fermo nell’area di sosta e schivarlo mentre questi apriva lo sportello del camion e scendeva.

Per quanto il veicolo condotto dal F. sia sopraggiunto in un momento di poco successivo, rispetto a quello del M., la Corte di Appello di Ancona ha rilevato che l’imputato avrebbe potuto seguire e tenere sotto controllo con maggiore anticipo la presenza del camionista in quanto aveva una più ampia e soprelevata visuale della strada data la maggiore altezza del mezzo che conduceva.

Quindi, correttamente, ha concluso la sentenza impugnata, la condotta disattenta tenuta dal F., valutata unitamente al superamento del limite di velocità, ha concorso a causare l’urto e il decesso del G. e ciò malgrado l’evidente concorso di colpa della vittima per l’improvvisa manovra apertura dello sportello e la discesa dalla cabina di guida ai margini della sede stradale.

2 – infondate sono le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio. Si rammenta in proposito che le statuizioni in ordine all’entità della pena, al pari di quelle relative al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. Sez. U, Sentenza, del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931, Sez. 2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv.

249163).

Quanto alla determinazione della pena, si è inoltre sostenuto che, proprio perchè la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, questi ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 c.p., comma 3, anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. e, qualora la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, anche adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo. (cass. sez. 3, 29.5.2007 rv. 237402, sez. 4, sentenza n. 41702 20.9.2004 rv. 230278, sez. Unite 25.02.2010 rv.

245931, sez. 2, 18.1.2001, rv. 249163).

Tanto premesso, correttamente i giudici gravati hanno evidenziato che la condotta gravemente colposa del F. non consente di valutare le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nè di qualificare la pena base in misura corrispondente al minimo edittale.

Il ricorso deve dunque essere respinto.

Segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 13-12-2013, n. 50562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza depositata il 7 marzo 2013 la Corte di appello di Catania applicava a S.G.C., de plano, su richiesta del Pubblico ministero della sede, il beneficio dell’indulto, ex lege n. 241 del 2006, nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 8000,00.

Ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, essendo stato il beneficio elargito pur in presenza di causa di revoca di diritto dello stesso, avendo lo S. subito nel giugno 2010 condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in data (OMISSIS).

Il ricorso deve qualificarsi come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, con trasmissione degli atti al decidente.

La Corte di Appello di Catania, pronunciando come giudice dell’esecuzione in tema di indulto (art. 672 cod. proc. pen.), ha correttamente proceduto de plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

In forza della stessa disposizione l’ordinanza, non immediatamente ricorribile per cassazione, doveva essere opposta davanti allo stesso giudice.

In ossequio al principio di conservazione espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte di Assise di appello di Catania per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 07 SETTEMBRE 2009, n.5232 DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n.4359 del 2003 proposto dal Sig. Guerino D’Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Orlando e Pietro F. Beltrametti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Via Cicerone, n. 28;

CONTRO

il Comune di Bergeggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 93;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Roberto Capuzzi, uditi per la parte appellante gli avvocati Orlando e Beltrametti , come da verbale;

DIRITTO

1. Viene impugnata la sentenza n.93 del 2003 notificata in data 7.3.2003, con la quale il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art.39 della legge 724 del 1994 ed avverso la conseguente ordinanza di demolizione n.487 del 29.11.1996 relativamente a tre manufatti abusivi consistenti in “magazzino, pollaio, ricovero animali e forno in muratura”, finalizzati alla coltivazione di un fondo, insistenti sul Foglio 3, mappale 746 del Catasto del Comune di Bergeggi.

2.La sentenza del TAR, dopo avere rilevato che il diniego di condono sottoposo all’esame della commissione edilizia integrata si basava su una pluralità di motivi e che per consolidata giurisprudenza uno solo di tali motivi poteva ritenersi sufficiente a giustificare la statuizione negativa, ha ritenuto non censurabile e congruo il diniego relativamente alla valutazione della alterazione paesistica dei luoghi ed alla irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive. tenuto conto della natura vincolata dell’area interessata e di quanto si evinceva dalla documentazione fotografica e dalle relazioni depositate.

3. Il ricorrente censura la sentenza affermando che la stessa “erra..laddove ritiene fondata l’individuazione di una presunta alterazione paesistica dei luoghi e l’irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive”.

Cio’ in quanto:
a) i manufatti appaiono necessari a garantire la coltivazione dei terreni circostanti;
b) si tratta di opere poste all’interno della fascia su cui è assentibile con concessione singola la edificazione a mente della previsione del Piano Regolatore Intercomunale ;
c) il modesto ricovero realizzato dal ricorrente è invisibile dalla viabilità comunale e da ogni altro luogo del territorio comunale.

4. Tali argomentazioni sono prive di pregio e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Il ricorrente dopo avere affermato la erroneità delle valutazioni del primo giudice non avanza le necessarie argomentazioni atte a giustificare tale asserzione, tali non potendosi ritenere quelle relative sia al fatto che la zona consenta alcune edificazioni, sia al fatto che trattasi di manufatti per la coltivazione del fondo, sia al fatto del tutto indimostrato che i manufatti non sono visibili dalla viabilità comunale.
Premesso che è vero che il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233).
D’altro canto, come è stato rilevato in giurisprudenza, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587).
Nel caso di specie la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale.

Pertanto il diniego di condono è immune dalle censure formulate peraltro in maniera generica, essendo, sia pure in modo succinto, motivato e non risolvendosi la motivazione in una pura formula di stile.

Nè conseguenzialmente sussistono profili di fondatezza per la asserita invalidità derivata dalla illegittimità del diniego di sanatoria riguardante il successivo e consequenziale ordine di demolizione;
In conclusione l’appello deve essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituita la amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.

Nulla per la spese non essendosi costituito il Comune di Bergeggi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009 con l’intervento dei signori magistrati:
Presidente Domenico La Medica
Consigliere Claudio Marchitiello
Consigliere Nicola Russo
Consigliere Gabriele Carlotti
Consigliere Roberto Capuzzi est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Roberto Capuzzi F.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/09
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 397 del 2006, in tema di Comunità montane

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato l’11 ottobre 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 19 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

2.— Il suddetto art. 11, al comma 1, stabilisce che le Comunità montane – istituite con le leggi regionali indicate nella tabella A allegata alla medesima legge n. 12 del 2005 – operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali; a decorrere dal novantunesimo giorno, pertanto, si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nella suddetta tabella e le Comunità montane sono soppresse.

È previsto, inoltre (art. 11, comma 2), che entro sessanta giorni prima della scadenza del suddetto termine, i presidenti delle Comunità montane comunichino all’assessore degli enti locali una serie di dati (lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; la situazione di bilancio; l’elenco dei procedimenti in corso; le tabelle organiche, la composizione degli organici, l’elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della suddetta legge regionale, «qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta».

3.— Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri tale ultima disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto violerebbe gli articoli 117 e 120 della Costituzione.

3.1.— La difesa dello Stato, preliminarmente, da un lato, riconosce che la Regione Sardegna ha «competenza legislativa esclusiva» in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», richiamando l’art. 1, comma 2, lettera b) (recte: art. 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e, dall’altro, afferma che la competenza legislativa attribuita alle Regioni in relazione alle Comunità montane deve essere ricondotta all’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Non di meno, nell’esercizio di tale potestà legislativa, ad avviso del ricorrente, come ritenuto dal Consiglio di Stato con il parere n. 1506/2002 del 2003, le Regioni devono rispettare «la Costituzione, i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall’ordinamento comunitario, nonché le prerogative costituzionali degli enti locali (art. 114 della Costituzione), tenendo anche conto delle indicazioni che possono trarsi in materia dagli articoli 123, ultimo comma, e 44 della Costituzione».

3.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, pur riconoscendo che le Regioni possono disciplinare le Comunità montane, anche prevedendo l’esercizio di un potere sostitutivo regionale nei confronti dei medesimi enti, afferma in sostanza che tale potere, per essere legittimo, deve rispettare i principi enunciati da questa Corte in ordine al potere sostitutivo esercitato dalle Regioni nei confronti degli enti locali (è richiamata, al riguardo, la sentenza n. 43 del 2004).

In particolare, il ricorrente ricorda che la giurisprudenza costituzionale, sul punto, ha affermato che:

– le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge;

– la sostituzione può essere prevista solo per compiere atti o attività prive di discrezionalità nell’an;

– il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo;

– la legge deve disporre idonee garanzie procedimentali per l’esercizio di tale potere, in conformità al principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata, pertanto, poiché non prevede alcuna procedura per l’esercizio del potere in questione, né alcun meccanismo di collaborazione con l’ente inadempiente (sentenza n. 69 del 2004), si porrebbe in contrasto con l’art. 120 della Costituzione, anche perché le Comunità montane dispongono di un’autonomia fortemente garantita, come dimostrerebbe l’attribuzione alle stesse della potestà statutaria e regolamentare (si cita la sentenza n. 244 del 2005).

Infine, alla luce delle considerazioni che precedono, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la norma regionale impugnata violerebbe il principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto la richiamata autonomia statutaria ed organizzativa delle Comunità montane deve essere, in ogni caso, salvaguardata da parte delle Regioni, mediante norme che prevedano un procedimento volto a promuovere il loro coinvolgimento nell’ambito della procedura di esercizio dei poteri sostitutivi.

4.— Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, non fondato.

4.1.— In via preliminare, la Regione ha dedotto che il fondamento delle proprie competenze legislative, in materia di Comunità montane, deve essere rinvenuto nel proprio statuto speciale di autonomia e, in particolare, nell’art. 3, lettera b), dello stesso.

La difesa regionale osserva, quindi, come il Presidente del Consiglio dei ministri, pur richiamando la suddetta norma statutaria, abbia invocato, quali parametri, le sole disposizioni costituzionali, senza chiarire per quale motivo le stesse debbano essere applicate alla Regione Sardegna.

Di conseguenza, il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto lo Stato, nel contestare la legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni ad autonomia speciale, deve argomentare per quale ragione debba essere preso in considerazione il parametro costituzionale anziché lo statuto speciale (sono richiamate le sentenze n. 304 del 2005, n. 8 del 2004, n. 213 del 2003).

4.2.— Nel merito, la Regione resistente ha affermato che la questione di costituzionalità non è fondata, e ha dedotto una pluralità di argomenti difensivi.

In primo luogo, le Comunità montane non sono previste da alcuna norma costituzionale, e gli articoli 114 e 120 della Costituzione fanno riferimento solo ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.

La difesa della Regione ricorda che, in un caso analogo, la Corte ha ritenuto compatibile con le norme costituzionali, anche a prescindere da particolari articolazioni procedimentali, la previsione, con legge regionale, di poteri sostitutivi esercitati dalla Regione nei confronti delle Comunità montane (si cita la sentenza n. 244 del 2005).

Infine, la resistente sottolinea come la comunicazione prevista dalla disposizione impugnata avrebbe carattere obbligatorio, in quanto integralmente vincolata nel contenuto, attinente all’adempimento di una serie di obblighi di comunicazione di dati oggettivi, indispensabili per dare attuazione alla nuova disciplina regionale in materia di Comunità montane.

In ogni caso, afferma la difesa regionale, qualora si dovesse ritenere necessario consentire all’ente sostituito di «interloquire», ciò potrebbe dare luogo ad una integrazione della disciplina regionale in via interpretativa, ma non ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.

5.― In data 10 ottobre 2006 la Regione Sardegna ha depositato memoria con la quale ha ribadito le difese già svolte.

In particolare, la resistente ha riaffermato la sussistenza di una propria competenza legislativa esclusiva, in merito al riordino delle unioni di comuni e delle Comunità montane, in ragione di quanto previsto dall’art. 3, lettera b), dello statuto di autonomia.

Quindi, in via preliminare, la Regione ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri, nel dedurre l’illegittimità costituzionale della norma de qua, non avrebbe preso in esame le disposizioni statutarie, come, invece, ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nel merito, la difesa regionale ha richiamato le argomentazioni già sottoposte all’esame della Corte, ponendo in evidenza come, medio tempore, la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 456 del 2005, abbia riaffermato che le Comunità montane non sono enti dotati di autonomia costituzionale garantita.

Pertanto, poiché solo Comuni, Province e Città metropolitane sono gli enti locali forniti di garanzia costituzionale, solo a quest’ultimi sono applicabili le disposizioni costituzionali invocate dallo Stato. Le Comunità montane, invece, costituiscono enti locali creati e disciplinati da norme di rango sub-costituzionale, la cui adozione è rimessa, per la Regione Sardegna, alla potestà legislativa esclusiva della medesima, in base alle previsioni dello statuto speciale e, per le Regioni a statuto ordinario, alla potestà legislativa residuale delle stesse.

Considerato in diritto

1.— Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri è volto a censurare l’art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano, entro il termine stabilito dal primo comma dello stesso art. 11, ad inviare all’assessore degli enti locali una serie di dati indicati al precedente comma 2 (lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; la situazione di bilancio; l’elenco dei procedimenti in corso; le tabelle organiche, la composizione degli organici, l’elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica). Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe gli artt. 117 e 120 della Costituzione, in relazione, quest’ultimo, al principio di leale collaborazione.

2.— Ha carattere preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Sardegna, nonché della ulteriore questione pregiudiziale, rilevabile d’ufficio, afferente ad una delle censure prospettate dal ricorrente.

3.— Per quanto attiene alla eccezione sollevata dalla resistente, quest’ultima deduce la inammissibilità del ricorso, per non avere lo Stato chiarito per quale ragione dovrebbero trovare applicazione le disposizioni contenute nel nuovo Titolo V della Costituzione e non già quelle statutarie.

L’eccezione non è fondata.

In realtà, sia pure sinteticamente, il ricorrente si è dato carico di individuare la norma statutaria (art. 1, comma 2, lettera b: recte, art. 3, lettera b, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante “Statuto speciale per la Sardegna”) attributiva della potestà legislativa regionale in materia di enti locali e dunque anche di Comunità montane, ancorché abbia successivamente svolto le censure avendo riguardo ai parametri costituzionali contenuti nel nuovo Titolo V, con riferimento alla asserita violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione.

Ciò può ritenersi sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, avendo questa Corte già chiarito che il riconoscimento della competenza legislativa di tipo residuale, di cui al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione, rappresenta, ex art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una «forma di autonomia più ampia» rispetto alla competenza legislativa esclusiva attribuita dalle norme statutarie (cfr. sentenza n. 274 del 2003). Il che, appunto, giustifica, sul piano processuale, la prospettazione da parte del ricorrente della violazione degli evocati parametri costituzionali.

4.— Ciò chiarito, deve comunque osservarsi, anche in assenza di rilievi di parte, la inammissibilità per genericità della censura di violazione dell’art. 117 della Costituzione: l’Avvocatura dello Stato non ha, infatti, specificato quali sarebbero le ragioni per cui tale norma costituzionale risulterebbe violata, rimanendo oscuro tanto il richiamo al parere del Consiglio di Stato n. 1506/2002 del 2003, quanto il riferimento ai limiti che incontra la potestà legislativa regionale.

5.— Alla luce di quanto sopra, il thema decidendum deve essere limitato all’esame della censura di violazione dell’art. 120 della Costituzione, con la quale si lamenta che la Regione – pur avendo il potere di disciplinare la materia afferente alle Comunità montane e di prevedere poteri sostitutivi in capo ad organi regionali – avrebbe disatteso i limiti che questa Corte ha fissato con riferimento alla modalità di esercizio dei suddetti poteri. In particolare, la difesa dello Stato ritiene che non sarebbe stato garantito il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso la previsione di un procedimento volto a promuovere il coinvolgimento degli enti inadempienti.

5.1.— La questione non è fondata.

5.2.— Al riguardo, è necessario, innanzitutto, muovere dalla individuazione della portata e dell’ambito di applicazione dei limiti posti al potere sostitutivo regionale dalla sentenza n. 43 del 2004 di questa Corte, il cui contenuto è richiamato dal ricorrente a sostegno della censura formulata.

La Corte – con tale sentenza e con altre successive (in particolare, v. sentenze numeri 167 del 2005; 236 e 69 del 2004) – ha chiarito che l’art. 120, secondo comma, della Costituzione «non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi». La Corte ha, pertanto, ritenuto ammissibile che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare, ai sensi degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l’esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti territoriali minori, preveda «anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento medesimi» (così la citata sentenza n. 43 del 2004).

Nella stessa sentenza sono stati, inoltre, indicati i criteri che devono essere rispettati affinché si possa ritenere legittimo l’esercizio di poteri sostitutivi regionali.

In particolare, la Corte ha affermato che la legge regionale deve «apprestare congrue garanzie procedimentali (…), in conformità al principio di leale collaborazione (…), non a caso espressamente richiamato anche dall’articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione a proposito del potere sostitutivo “straordinario” del Governo, ma operante più in generale nei rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita». E le garanzie procedimentali, assicurate dalla previsione di idonee forme collaborative, devono essere osservate anche quando venga in rilievo una attività interamente vincolata nel contenuto.

6.— Orbene, i suddetti principi, così enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, devono necessariamente trovare ingresso nella legge regionale la quale preveda l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali; pena la illegittimità costituzionale della legge stessa.

L’esercizio di detti poteri, con i limiti innanzi precisati, presuppone, infatti, che ci si trovi di fronte ad «enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita» (sentenza n. 43 del 2004). Deve cioè trattarsi degli enti previsti dagli articoli 114 e 118 della Costituzione, vale a dire Comuni, Province e Città metropolitane.

Soltanto quando la Regione eserciti il suddetto potere sostitutivo nei confronti di tali enti si rende necessario, sul piano costituzionale, il rispetto di una procedura articolata di garanzia che impone, tra l’altro, la costante osservanza di regole di cooperazione e consultazione con i soggetti inerti o inadempienti. In altri termini, la Regione, mediante l’esercizio di un siffatto potere sostitutivo, subentra, per il soddisfacimento di interessi unitari, nell’esercizio di funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost. Venendo, pertanto, in rilievo funzioni costituzionalmente garantite a tali soggetti, trova giustificazione la necessità che sia previsto e disciplinato un «procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento» (sentenza n. 43 del 2004). La ragione insita nella necessità costituzionale di un rigido meccanismo cooperativo risiede, dunque, nella esigenza di consentire all’ente locale, all’esito di una puntuale contestazione o diffida da parte del competente organo regionale, di potere svolgere le funzioni che la Costituzione direttamente gli attribuisce. In quest’ottica, soltanto nel caso in cui detto ente persista nella inerzia o nell’inadempimento può giustificarsi un esercizio in via sostitutiva delle relative funzioni da parte della Regione.

7.— La medesima procedura di garanzia, caratterizzata dagli stessi limiti, non deve necessariamente essere prevista dalla normativa regionale, a pena di incostituzionalità, nella ipotesi in cui si consenta l’esercizio di poteri sostitutivi regionali nei confronti di enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale, come appunto le Comunità montane dopo la riforma del Titolo V.

Ciò in diretta conseguenza della affermazione fatta da questa Corte in ordine alla circostanza che gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, non trovano applicazione nei confronti delle Comunità montane, in quanto in tali disposizioni si fa esclusivo riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve ritenersi tassativa (sentenze numeri 456 e 244 del 2005). Allo stesso modo non si estende alle Comunità montane il sistema delle garanzie, in sede di esercizio delle funzioni amministrative, assicurato dal nuovo art. 118 della Costituzione.

In conclusione, dunque, non venendo in rilievo enti ad autonomia costituzionalmente garantita, non possono essere utilmente richiamati i criteri e i limiti che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in relazione al modello di potere sostitutivo – diverso da quello contemplato dalla norma impugnata – esercitato nei confronti degli enti che, invece, per espressa statuizione costituzionale, godono di siffatte garanzie.

8.— È bene, tuttavia, precisare che quanto sin qui detto non significa che nei casi in cui il potere sostitutivo concerne enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita, quali sono le Comunità montane, esso possa essere esercitato senza alcuna garanzia per gli enti stessi.

L’esercizio di un siffatto potere – inserendosi in un procedimento amministrativo in funzione di controllo sostitutivo – soggiace alle regole procedimentali eventualmente predeterminate di volta in volta dal legislatore, nonché al principio generale del giusto procedimento, che impone di per sé la garanzia del contraddittorio a tutela degli enti nei cui confronti il potere è esercitato.

Pertanto, ai presidenti delle Comunità montane dovranno comunque essere assicurate, sulla base dei suddetti principi, forme di partecipazione e consultazione nel corso del procedimento amministrativo così come definito dalla legge. E l’eventuale violazione delle prescritte regole partecipative, ricorrendone i presupposti, potrà essere fatta valere innanzi ai competenti organi della giurisdizione amministrativa nelle forme di rito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), proposta, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 12 del 2005, proposta, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, in relazione al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.

Depositata in Cancelleria l’1 dicembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.