T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-01-2011, n. 17 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

E.B. impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto a suo carico il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di residenza con divieto di far ritorno in Bergamo per tre anni.

In tale provvedimento, si premette in fatto che la ricorrente ha "pregiudizi di polizia per false attestazioni sull’identità personale, falso, inosservanza delle norme sul soggiorno dei cittadini stranieri", che è già stata destinataria di analogo provvedimento di rimpatrio disposto dalla Questura di Piacenza e che nella notte del 14 marzo 2005 è stata identificata sulla pubblica via "nel corso di servizio mirato al contrasto del fenomeno della prostituzione"; in base a ciò si ritiene la stessa ricorrente "pericolosa per la sicurezza pubblica" in quanto "per i suoi precedenti e la condotta tenuta si deve ritenere… viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di comportamenti illeciti e che l’attività di prostituzione in luogo pubblico può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica"; si rileva infine come la ricorrente medesima non abbia residenza né dimora dichiarata né vincoli di parentela con residenti in Bergamo (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

A sostegno dell’impugnazione, E.B. deduce un unico motivo di violazione degli artt. 1 e 2 della l. 27 dicembre 1956 n°1423, sostenendo che non sarebbe su tal base in alcun modo dimostrata la sua appartenenza ad una delle categorie di persone pericolose previste dalla legge in parola.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 22 luglio 2005, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.

Con ordinanza 26 luglio 2005 n°1006, la Sezione disponeva istruttoria, e ordinava all’amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa, pervenuta nei termini il 18 novembre 2005; all’esito, con ordinanza 25 novembre 2005 n°1515, respingeva la domanda cautelare.

All’udienza del giorno 11 novembre 2010, la Sezione tratteneva infine la causa in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. In via preliminare, a fini di chiarezza, va ricordato che il provvedimento impugnato, valido a decorrere dalla notifica di esso all’interessata, che ha avuto luogo il 12 maggio 2005 (doc. 1 ricorrente, cit.), per tre anni, ovvero fino al 12 maggio 2008, ha cessato la propria efficacia in data anteriore a quella della presente decisione. Peraltro, non per tal motivo è venuto meno l’interesse alla decisione stessa: così come ritenuto da costante giurisprudenza, l’interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo non viene meno sol perché esso nelle more del giudizio ha esaurito i suoi effetti, e ciò per tre motivi. In primo luogo, il tempo occorrente per ottenere la tutela giurisdizionale non deve andare a svantaggio di chi vede riconosciute le proprie ragioni; in secondo luogo, vi è sempre un interesse morale a veder definita la regola di condotta valida nel caso concreto; da ultimo, è solo in tal modo che si può evitare la potenziale preclusione della tutela che altrimenti si potrebbe avere attraverso la reiterazione, proroga o conferma di provvedimenti temporanei: in tali esatti termini, C.d.S. sez. IV 18 marzo 1997 n°259, e sulla stessa linea con maggiore accentuazione del profilo dell’interesse morale, 19 maggio 1997 n° 524, 12 marzo 1992 n°275 e sez. V 31 ottobre 1980 n° 911.

2. Ciò posto, l’interrogativo circa la possibilità di assoggettare a foglio di via obbligatorio le persone le quali esercitano la prostituzione, in particolare mediante offerta di sé sulla pubblica via, ha dato luogo in giurisprudenza ad orientamenti contrastanti. Occorre prendere le mosse dall’originario testo della l. 27 dicembre 1956 n°1423, che prevede in generale l’istituto delle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, e in particolare la misura del foglio di via obbligatorio di cui nella sede presente si discute.

3. Tale legge, all’art. 1 prevedeva infatti la possibilità di adottare siffatte misure nei confronti degli "oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro" (n°1 dell’articolo), di "coloro che sono abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti" (n°2), di "coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere" (n°3), di "coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l’uso" (n°4) e infine, fattispecie che nel caso presente interessa, di "coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume" (n°5).

4. Tale ultima norma, astrattamente certo applicabile a chi la prostituzione esercitasse, aveva però, analogamente alle precedenti citate, suscitato le preoccupazioni della dottrina, a motivo della sua formulazione ampia e indeterminata, suscettibile anche di legittimare sostanziali abusi da parte dell’autorità di Polizia e di eludere, in ultima analisi, il principio di tassatività delle sanzioni penali, cui per contenuto afflittivo una misura di prevenzione si ritiene accostabile.

5. Di tali preoccupazioni si era fatta quindi carico la Corte costituzionale, la quale nei propri provvedimenti interpretativi di rigetto sent. 28 dicembre 1962 n°126 e ord. 12 novembre 1987 n°384 aveva escluso l’illegittimità dell’istituto, osservando come esso escluda ogni possibilità di arbitrio della p.a., in quanto per applicare una misura di prevenzione "ciò che conta è l’accertamento, caso per caso, di una concreta attuale e specifica pericolosità desunta da un particolare comportamento", accertamento che la p.a. stessa deve farsi carico di eseguire: la citazione è dall’ordinanza 384/1987, relativa proprio all’istituto del foglio di via.

6. Nel senso garantista indicato dalla Corte si è poi orientato il legislatore, che con la l. 3 agosto 1988 n°327 ha introdotto il testo attuale dell’art. 1 della l. 1423, e quindi consentito le misure di prevenzione soltanto nei confronti di "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi" (attuale n°1), "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (attuale n°2) e "coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica", come recita l’attuale n°3 dell’articolo stesso, che è la norma richiamata per solito in tema di prostituzione.

7. Come si vede, la nuova norma fa centro sulla necessità di ravvisare "elementi di fatto" specifici dai quali desumere la pericolosità; ha poi eliminato qualsiasi riferimento alla contrarietà delle condotte valorizzate rispetto alla "morale" o al "buon costume", per concentrarsi viceversa sul pericolo di commissione di "reati", se pure, in base ad un principio generale in tema di misure di prevenzione, il giudizio relativo può fondarsi non solo e necessariamente su precedenti penali del soggetto, ma anche su elementi presuntivi quali "il tenore di vita del prevenuto, l’abituale compagnia di pregiudicati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, e altre concrete manifestazioni obiettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che, comunque, risulti esaminata globalmente l’intera personalità del soggetto, quale risulta attraverso tutte le manifestazioni della sua vita": così per tutte già Cass. pen. sez. I 28 giugno 1993 imp. Pugliese.

8. Ciò posto, è pacifico il dato logico secondo il quale l’esercizio della prostituzione, che di per sé non costituisce reato, ma integra comunque un’attività riprovata dall’ordinamento (sul punto specifico, da ultimo C.d.S. sez. VI 22 ottobre 2008 n°5178), può essere il presupposto per l’irrogazione di una misura preventiva come il foglio di via allorquando, nel caso concreto, avvenga con modalità tali da far presumere la possibilità effettiva che reati contro i minorenni, ovvero contro la sanità e sicurezza pubblica siano commessi. Non vi è però unanimità nel fissare i requisiti minimi per integrare tale presupposto.

9. Si registra infatti un primo orientamento, di carattere restrittivo, secondo il quale, accertato che sia l’esercizio della prostituzione sulla pubblica via, mediante offerta di sé indiscriminata e senza cautele, il pericolo di commissione dei reati indicati ne conseguirebbe in via automatica, in quanto da un lato è notorio che le prestazioni offerte vengono consumate appartandosi in luoghi di per sé aperti o esposti al pubblico, e ciò integra il delitto di atti osceni di cui all’art. 527 c.p., dall’altro, un’offerta indiscriminata di prestazioni sessuali a pagamento è disponibile di per sé anche ai minorenni. In tali termini, fatti propri ad esempio da TAR Puglia Bari sez. II 3 aprile 2007 n° 949 e da TAR Campania Napoli, sez. VI 20 settembre 2007 n° 8094, nonché dall’ordinanza cautelare resa nel presente procedimento di cui in narrativa, il foglio di via a chi si prostituisca sulla pubblica strada sarebbe di regola legittimamente irrogato.

10. In tempi più recenti, posteriori all’ordinanza cautelare, si è però affermato altro orientamento, che intende in senso diverso la necessità di ravvisare "elementi di fatto" a giustificazione della misura; ritiene quindi che dalla prostituzione su strada non si possa di per sé presumere la commissione di reati nei termini visti, occorrendo invece a tal fine un "giudizio prognostico" fondato su "specifici comportamenti attribuibili direttamente all’interessato" e non sulla semplice "generica descrizione di una situazione locale di allarme" ovvero di disagio: in tali termini TAR Veneto sez. III 4 febbraio 2009 n°260, ma conformi anche TRGA Trentino Alto Adige Bolzano 23 dicembre 2008 n°414, TAR Lombardia Milano sez. III 24 aprile 2008, n°1259 e TAR Piemonte sez. II 16 gennaio 2007 n°14, nonché da ultimo C.d.S. sez. II parere su ricorso straordinario 1811/2010. A tale orientamento ha aderito questo Tribunale, per tutte con la sentenza sez. I 4 maggio 2009 n°892, né ravvisa motivi per modificarlo nel caso di specie, in quanto ispirato a maggiore garanzia per il cittadino e a maggior rispetto per la lettera e la logica della norma, che appaiono volte quantomeno a limitare automatismi di carattere presuntivo.

11. In base al criterio appena esposto, quindi, il provvedimento impugnato va annullato, motivatamente discostandosi nella decisione di merito da quanto affermato in sede cautelare. Infatti, come dedotto nell’unico motivo di ricorso, che risulta fondato, il provvedimento in questione fa riferimento in primo luogo a pregiudizi di polizia, non quindi a condanne, per reati di falso e concernenti l’immigrazione, senza dubbio quindi a fatti diversi da quelli che recano pregiudizio ai minorenni, ovvero alla sanità e sicurezza pubblica, rettamente intese come relative a un numero indeterminato di persone. Lo stesso provvedimento valorizza poi il controllo della ricorrente in orario notturno in una via di Bergamo, nel corso di un servizio di polizia mirato al contrasto della prostituzione, ma senza che nei suoi confronti venga descritto alcun atteggiamento riconducibile all’adescamento invasivo, od anche alla semplice offerta di prestazioni sessuali. Mancano quindi gli "specifici comportamenti" richiesti per ravvisare la pericolosità del soggetto che legittimano la misura adottata.

12. Il descritto contrasto di giurisprudenza è giusto motivo per compensare le spese. Comportando peraltro la presente pronuncia l’accoglimento della domanda della ricorrente, l’amministrazione intimata va condannata a rifondere il contributo unificato in quanto soccombente, ai sensi dell’espresso disposto dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto 30 marzo 2005 CAT. X1/05/Anticr./2a sez. del Questore della Provincia di Bergamo relativo alla ricorrente. Compensa per intero fra le parti le spese di lite e condanna l’amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2010) 27-01-2011, n. 2997 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il ricorso è del tutto generico e non consente di individuare quali siano le censure formulate e che, comunque, è fondata la decisione del Tribunale in merito alla intempestività dell’istanza di riesame da parte dello S.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp.att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7062 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 agosto 2007, la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame svolto dall’Anas spa contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di A.L. alla qualifica di assistente di nucleo con livello stipendiale B a decorrere dal 1.4.1998 e condannato la società al pagamento delle relative differenze retributive, riconoscendo inoltre il diritto dell’ A. a permanere nei ruoli Anas.

2. La Corte territoriale puntualizzava che le mansioni distintive della qualifica di Capo nucleo risultavano svolte con abitualità e l’incarico di ispettore di cantiere, formalmente affidato dal 2000 in aggiunta ai compiti abituali, non implicava la marginalità della funzione; inoltre, che la valenza superiore del compito di ispettore di cantiere non era dubitabile, alla stregua delle declaratorie contrattuali di B Assistente Tecnico e della figura professionale dell’ispettore, come descritta dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 126. 3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Anas spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si censura la sentenza impugnata per i due seguenti profili: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà sul fatto controverso dello svolgimento, nel solo caso di necessità, delle mansioni caratterizzanti la funzione di Assistente di nucleo livello B, deducendo l’illogicità dell’assunto dello svolgimento continuativo delle predette mansioni; 2) insufficiente motivazione sull’"attività di coordinamento di più di una squadra", elemento essenziale della distinzione fra livello attribuito e livello rivendicato alla stregua delle declaratorie contrattuali CCNL ANAS. 5. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare, autonomamente, il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, l’accertamento dei fatti, all’esito dell’insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento.

6. Ne consegue che il vizio di motivazione deve emergere, all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento (v., per tutte, Cass. S.U. 13045/1997), dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di fatti controversi e decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

7. Nella specie, la Corte territoriale ha coerentemente esaminato le declaratorie rilevanti del CCNL del settore, riportandone analiticamente il contenuto da intendersi, da questa Corte, integralmente richiamato, per relationem, quanto alla declaratoria del rivendicato livello B Assistente di nucleo e del goduto livello B1 Capo cantoniere.

8. La Corte territoriale ha, poi, rimarcato gli elementi che differenziano il superiore livello rivendicato, e più in generale la posizione organizzativa ed economica B1, con la posizione organizzativa ed economica B, così individuandoli: nel coordinamento di una sola squadra di manutenzione (qualifica inferiore) o invece di più squadre (qualifica superiore); nella mera collaborazione alla ricognizione periodica delle opere d’arte sulla base di piani predisposti da altri (qualifica inferiore) o invece nel diretto svolgimento del controllo delle opere d’arte e degli impianti tecnologici presenti sul territorio (qualifica superiore); nella tenuta delle relazioni con gli uffici tecnici, gli enti locali, le forze di polizia che intervengono nella tratta di competenza (solo qualifica superiore).

9. Dopo tali corrette premesse, la Corte ha esaminato le testimonianze assunte, pervenendo alla conclusione che le risultanze istruttorie hanno espressamente confermato lo svolgimento, da parte dell’ A., delle mansioni inerenti al coordinamento delle squadre deputate alla sorveglianza e manutenzione della tratta stradale di competenza, del controllo periodico delle opere d’arte e degli impianti tecnologici presenti nella tratta stessa, della tenuta dei contatti e delle relazioni con gli uffici tecnici dei Comuni e con le Forze dell’Ordine.

10. I Giudici del gravame hanno, in proposito, puntualizzato che il coordinamento di più di una squadra, la sorveglianza delle opere d’arte, i rapporti con gli uffici tecnici dei Comuni e con le Forze dell’Ordine non è risultato svolto nè in via marginale o residuale, nè in modo occasionale.

11. La stessa sentenza, inoltre, da atto delle ulteriori risultanze istruttorie nel senso della peculiarità del tratto stradale sorvegliato, tale da imporre la sorveglianza di più squadre, unitamente alla necessità di sorvegliare un ulteriore tratto stradale, dal 2000, a causa del pensionamento del relativo sorvegliante.

12. Correttamente, peraltro, i Giudici del gravame hanno ritenuto di valorizzare l’attribuzione dell’ulteriore incarico di Ispettore di cantiere, attribuito nel 2000, ravvisandovi un elemento significativo nel senso dell’aggiunta del predetto incarico alle mansioni svolte, e non piuttosto nel senso della marginalità delle mansioni già in atto.

13. Correttamente ed esaustivamente, pertanto, la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento del rivendicato livello superiore non incorrendo, dunque, in alcun vizio di motivazione.

14. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente la pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 23,00 per spese, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1842 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 4 gennaio 1995 e depositato il successivo 11 gennaio, l’interessata, quale proprietaria del terreno ove insistono le opere abusive, site in Fiumicino Via Portuense n. 2400, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento della situazione in fatto determinata dalla realizzazione delle predette opere edilizie.

Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 1995 la Sezione ha accolto con ordinanza n. 2606/95 la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 24 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene che, alla luce di quanto prodotto in giudizio con nota depositata il 24 ottobre 1995, risulta evidente l’impossibilità di definire nel merito il presente giudizio, essendo stata provata la pendenza di ben sette domande di condono edilizio depositate presso i competenti uffici del Comune di Fiumicino in data 18 febbraio 1995.

Tale evenienza, discussa tra l’altro con i difensori delle parti costituite, induce il Collegio a rilevare, d’ufficio, l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Anche se la predetta istanza non è stata ancora esaminata dal Comune di Roma, rimane impregiudicata la possibilità che gli abusi accertati possano avere una definizione positiva per l’interessata.

Stando così le cose, il Collegio rileva l’improcedibilità del medesimo mezzo di gravame per carenza di interesse ad agire stante l’avvenuta presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria sin dal mese di febbraio 1995, in quanto la procedura sanzionatoria connessa alle opere edilizie in contestazione dovrà essere iniziata ex novo a seguito dell’eventuale esito negativo dell’esame delle domande di sanatoria attualmente pendenti (Cfr. TAR Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 ottobre 2002 n. 3953).

Per tutte le ragioni espresse il Collegio dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione il ricorso in esame.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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