Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11044 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, del 22.6.2010, il Tribunale di sorveglianza di Milano – decidendo a seguito della trasmissione degli atti ad opera del Magistrato di sorveglianza che il 31.5.2010 aveva disposto la sospensione cautelativa della misura ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 51-ter – revocava l’affidamento in prova al servizio sociale disposto nei confronti di V.G. il 26.11.2008.

A ragione osservava che il 29.5.2009 il V. era stato fermato assieme a tali M. e G. perchè indiziato di rapina aggravata; che era vero che il G.i.p. aveva liberato il V. e respinto nei suoi confronti la richiesta di misura cautelare perchè era stato visto assieme agli altri due solo il giorno del fermo e perchè i fotogrammi ripresi dal sistema di sorveglianza dell’istituto di credito non consentivano di riconoscere il terzo rapinatore, travisato; tuttavia la condotta descritta costituiva comunque una grave violazione delle prescrizioni imposte con la misura alternativa, perchè il condannato s’era accompagnato senza autorizzazione con due pregiudicati, anch’essi sottoposti a misura alternativa, e non poteva sicuramente trattarsi di un incontro casuale, come sosteneva la difesa, giacchè i tre erano insieme in un bar e da questo erano anche usciti insieme.

La gravità della condotta giustificava quindi la revoca della misura ex tunc. 2. Propone ricorso per cassazione il V. a mezzo del difensore avvocato Italo Paolo Scacciavillani che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

2.1. Afferma che il Tribunale non aveva valutato con coerenza e concretezza se la condotta attribuibile al V., che consisteva soltanto nell’essersi trovato assieme a due pregiudicati, poteva davvero ritenersi sintomatica del fallimento della misura alternativa. Non erano state in particolare tenute in alcuna considerazione le circostanze di fatto indicate a giustificazione, e in tal modo, mancando di effettiva motivazione, l’ordinanza impugnata violava i principi applicabili in tema di revoca, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Sott’altro profilo il ricorrente si duole della revoca ex tunc ed evidenzia che la condotta posta a carico del V. non integrava affatto la nozione di "frequentazione" di pregiudicati, necessariamente implicante abitualità e comunanza di vita e d’interessi e certamente non coincidente con l’unico incontro emerso nel caso in esame.

Irragionevolmente, per altro, il Tribunale aveva ritenuto che quell’unico episodio, essere notati insieme all’interno di un bar ed esserne usciti insieme, fosse talmente grave da determinare senza altra valutazione la revoca dall’origine della misura, senza alcuna considerazione delle limitazioni sofferte e del comportamento adesivo all’opera di rieducazione tenuto nel periodo di corretta osservanza della misura, che pure risultavano documentati in atti tra l’altro attraverso la relazione conclusiva (10.1.2010) del responsabile della Comunità Exodus (che riferiva di evoluzioni importanti e non scontate), la relazione 30.3.2010 del SERT (successiva alla trasformazione dell’affidamento terapeutico in affidamento ordinario, di per sè indice di una evoluzione positiva e che dava atto del rapporto lavorativo presso la LOFRA).
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è da ritenere quantomeno infondato, giacchè si risolve in censure di merito sulla motivazione che sostiene il provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, ex art. 47 ord. pen., sulla base di una plausibile considerazione della incompatibilità tra la violazione accertata e la prosecuzione della misura.

Può solo aggiungersi che l’allegazione secondo cui l’incontro era stato occasionale e il ricorrente non conosceva come pregiudicati le due persone incontrate è, oltre che appunto di fatto, generica, non fondandosi su elementi specifici idonei a contrastare quanto all’opposto affermato dal giudice del merito.

2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, perchè la revoca ex tunc della misura, già patita per circa un anno e mezzo, non è accompagnata da alcuna seria considerazione delle restrizioni patite durante tale periodo e della regolarità del comportamento in precedenza tenuto, da un lato; della effettiva capacità della violazione accertata – ridimensionata l’ipotesi originariamente ipotizzata – di incidere retroattivamente come se fosse di tale straordinaria gravità da rendere apparente la regolarità della pregressa sottoposizione, dall’altro.

Non v’è dubbio infatti che i principi enunziati da C. cost. n. 185 del 1985 (illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 47, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione), n. 312 del 1985 (illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 47, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall’esito negativo della prova) e n. 343 del 1987 (illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 10, nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova – non consente di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova), e, infine, da S.U. n. 10530 del 27/02/2002, Martola, tessono un sistema che impone di escludere che il periodo trascorso in affidamento, durante il quale il condannato ha effettivamente ottemperato alle specifiche prescrizioni impostegli, possa essere considerato come non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso, soltanto a causa di una successiva violazione a tali prescrizioni.

3. L’ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata limitatamente alla decorrenza ex tunc della revoca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Il ricorso va per il resto rigettato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza ex tunc della revoca, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-03-2011, n. 2729

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sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 9 febbraio 2011 e depositato il successivo 28 febbraio, i ricorrenti, dipendenti dell’Ente intimato, appartenenti all’area funzionale C, posizione economica C4, impugnano gli atti specificati in epigrafe, con cui, in applicazione dell’Accordo di programma relativo al triennio 20102012, è stato emanato il bando relativo alla selezione per il personale non dirigenti, nella parte in cui non consente la partecipazione ai dipendenti che, a seguito delle selezioni effettuate in applicazione dell’art. 2 CCNL 2006, hanno già conseguito un passaggio economico all’interno dell’Area ovvero una progressione tra le Aree e, conseguentemente, i relativi provvedimenti di esclusione.

Rileva il Collegio che alla luce dei principi formulati dal Giudice della giurisdizione in ordine alle modalità di corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. Civ. SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948) e nella prospettiva imposta dall’art. 97 della Costituzione, che richiede un selettivo accertamento delle attitudini per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e, quindi, l’espletamento di un pubblico concorso, si è rilevato che il modulo pubblicistico debba essere applicato non solo alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, atteso che il termine "assunzione" deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire;

In base alla vigente normativa contrattuale per il comparto Enti pubblici, peraltro, il personale viene suddiviso in tre diverse aree: A, B e C, ed è espressamente stabilito il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno della medesima area avvenga mediante "adeguati percorsi di riconoscimento della professionalità espressa e del merito individuale, da attuarsi mediante procedure selettive finalizzate, per quanto riguarda il caso di specie, alle progressioni orizzontali all’interno dell’Area.

In tale prospettiva si configurano le seguenti ipotesi: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni comportanti passaggio da un’area ad un’altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, secondo procedure di diritto privato, comportanti il passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area;

Nel caso in esame, quindi, ricorrendo l’ipotesi sopra indicata sub d), così come nella fattispecie specificamente considerata anche dalla suddetta sentenza della Corte di Cassazione, non può che concludersi per la devoluzione della controversia di cui si tratta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché trattasi di progressione di tipo verticale.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15608 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 marzo 2010, la Corte d’Appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, il 24 ottobre 2005, aveva condannato S.C. dichiarando non doversi procedere per essere il reato di cui all’art. 609 quinquies c.p. estinto per prescrizione riconoscendo, per la residua imputazione di violenza sessuale in danno di minore infraquattordicenne, l’attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., u.c. riducendo, conseguentemente, la pena inflitta dal primo giudice.

Il S. era accusato di avere in più occasioni costretto, nell’estate del 2001, la minore O.S., nata nel (OMISSIS), a subire toccamenti e baci e di essersi masturbato alla sua presenza.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 522 e 517 c.p.p. in relazione all’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e all’art. 518 c.p.p. ed il vizio di motivazione con riferimento al fatto che il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della condanna fatti successivi a quelli collocati temporalmente dall’imputazione all’estate 2001 senza alcuna contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero.

Rilevava che aveva errato la Corte d’Appello nel ritenere irrilevante la eccezione sollevata sul presupposto che l’imputato aveva comunque potuto esercitare i propri diritti e che il giudice si era comunque pronunciato solo sui fatti oggetto di imputazione e che, in ogni caso, tali fatti non potevano neppure essere utilizzati per attestare la veridicità di altri fatti.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa relativamente ai fatti oggetto di imputazione sulla base di dati fattuali che dettagliatamente indicava.

Con un terzo motivo di ricorso lamentava la mancata assunzione di una prova decisiva consistente in una perizia sulla minore in relazione alle dichiarazioni ed agli scritti acquisiti nel corso del dibattimento.

Con un quarto motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di sospensione della immediata esecutività delle statuizioni civili la cui formulazione era giustificata dal suo grave stato di indigenza.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la necessaria correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza riguarda esclusivamente fatti in ordine ai quali il giudice effettivamente si pronuncia.

Nel caso di specie la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione sollevata con l’atto di appello, ha chiaramente precisato che la sentenza di prime cure specifica che la decisione riguarda esclusivamente i fatti individuati nell’imputazione come avvenuti nell’estate del 2001, mentre gli altri episodi emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale e durante le indagini preliminari e risalenti al 2002 non sono stati considerati dal giudice di prime cure nella decisione.

Le emergenze probatorie, ivi comprese quelle riferite a fatti successivi a quelli oggetto di imputazione, tuttavia, sono state valorizzate complessivamente dal giudice di prime cure senza distinzioni e senza alcuna indicazione specifica ai fatti oggetto di imputazione.

Anche tale circostanza è stata oggetto di attenta valutazione da parte della Corte territoriale che ha chiaramente censurato la decisione impugnata sul punto, giungendo però alla conclusione che la ritenuta carenza motivazionale non era tale da inficiare le conclusioni cui il primo giudice era comunque pervenuto, in quanto la rivalutazione del quadro probatorio complessivo effettuato conduceva comunque in modo inequivocabile ad una conferma della responsabilità dell’appellante per le condotte descritte nell’imputazione.

La Corte territoriale non è pertanto incorsa in una erronea lettura delle norme processuali applicate ed ha correttamente respinto l’eccezione sollevata dalla difesa.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione ed è pertanto necessario richiamare l’attenzione sui limiti del sindacato di legittimità della sentenza impugnata.

La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha ripetutamente chiarito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3 n. 12110, 19 marzo 2009).

Con specifico riferimento al vizio di motivazione riferito alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, è stata ulteriormente evidenziata l’impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti (tranne nel caso in cui gli stessi siano allegati al ricorso o in esso integralmente riprodotti) e la delicatezza del controllo di legittimità, che impone al giudice "di verificare se il "senso o significato probatorio" dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione", operazione di stretto merito che "in genere presuppone non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto anche la stessa valutazione complessiva di tutte le prove: la Corte, in questa prospettiva, deve limitarsi alla "verifica di legittimità" della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo delle dichiarazione, che è verifica del tutto peculiare, che si caratterizza per il non sostituirsi al compito esclusivo del giudice di merito, limitandosi ad accertare l’eventuale sussistenza del vizio processuale dedotto, senza alcun vincolo "contenutistico" per il successivo apprezzamento del giudice di merito nel caso di annullamento con rinvio sul punto" (così Sez. F. n. 32362, 26 agosto 2010. Nello stesso senso, Sez. 6^ n. 18491,14 maggio 2010).

Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e) si deve osservare che, sotto tale profilo, la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo i giudici operato un’accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado e dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che il ricorrente richiede è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha comunque fornito una rigorosa ed esaustiva indicazione delle ragioni per le quali le dichiarazioni della minore, ritenute attendibili dal giudice di prime cure, non accusavano alcun cedimento a fronte delle censure mosse con l’appello.

Viene infatti fornita una completa ricostruzione dei fatti ed una verifica dell’attendibilità della minore che non si esaurisce nella mera verifica dei contenuti ma anche in una attenta disamina delle valutazioni espresse dagli specialisti che l’hanno seguita subito dopo i fatti nonchè prima e durante l’incidente probatorio in occasione del quale sono state raccolte le sue dichiarazioni.

Sono state prese in considerazione le condizioni della minore e le dimostrate difficoltà di espressione, il comportamento tenuto durante la deposizione e l’origine delle dichiarazioni spontanee dopo la manifestazione di episodi di disagio psicologico, manifestatisi anche attraverso eventi tipici di stress indotto da abuso sessuale.

L’accurata analisi della Corte non tralascia ipotesi alternative, fino a quella della calunniosa macchinazione, che vengono tutte escluse sulla base di argomentazioni solide e coerenti che evidenziano una singolare cura e non sono minimamente scalfite dalle censure mosse in ricorso per lo più proponendo una lettura alternativa dei dati acquisiti.

La Corte territoriale ha inoltre preso in considerazione tutte le doglianze mosse dalla difesa chiarendone l’infondatezza o l’irrilevanza sempre attraverso una lucida disamina del complesso degli elementi a disposizione.

I criteri di valutazione adottati dai giudici del gravame risultano peraltro perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Occorre a tale proposito ricordare che alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4^ n. 30422, 10 agosto 2005; Sez. 4^ n. 16860, 9 aprile 2004; Sez. 5 n. 6910, 1 giugno 1999).

A conclusioni analoghe e con richiami ad un maggiore rigore si è giunti anche con riferimento alle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali.

Si è infatti chiarito (Sez. 3^ n. 8962, 3 ottobre 1997, menzionata anche dalla Corte territoriale) che la particolarità dell’esame del minore vittima di abuso sessuale implica l’esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto;

della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.

Viene inoltre ritenuta efficace l’indagine psicologica in ordine all’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità.

II primo profilo riguarda la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.

Il secondo profilo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui il minore ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. E’ inoltre richiesto di evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile.

L’assunto è stato successivamente ribadito (Sez. 3 n. 5003, 7 febbraio 2007; n. 39994, 29 ottobre 2007; n. 29612, 27 luglio 2010).

La decisione è immune da censure anche con riferimento al terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva indicata in una perizia sulla minore relativamente alle dichiarazioni ed agli scritti acquisiti senza null’altro aggiungere.

Sul punto è sufficiente osservare che, come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 6^ n. 14916, 19 aprile 2010), la mancata assunzione di una prova decisiva ha rilievo solo nel caso in cui, dal confronto tra la prova richiesta e non ammessa e gli argomenti posti a sostegno della pronuncia impugnata, emerga chiaramente che l’assunzione della prova negata avrebbe certamente determinato il giudice a diverse conclusioni, o qualora la mancata acquisizione della prova medesima abbia inciso a tal punto sulla decisione da indurre il giudice alla redazione di una motivazione fondata su affermazioni apodittiche o congetturali (Sez. 1 n. 3182,23 marzo 1995; Sez. 2 n. 38883, 23 marzo 1995).

La decisione della Corte territoriale illustra però nel dettaglio i motivi per i quali ha ritenuto sufficiente ed utilizzabile per la decisione il materiale probatorio acquisito il quale, come si è detto, viene valorizzato in modo impeccabile.

Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso deve ricordarsi che, per costante e condivisibile giurisprudenza, le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di legittimità (Sez. 4 n. 34791, 27 settembre 2010; Sez. 2 n. 36536, 23 settembre 2003).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-08-2011, n. 17559 contributi

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 aprile 2005 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da C.A. avverso la cartella esattoriale notificata dalla SARI s.p.a., quale gestore del servizio riscossioni tributi nell’interesse dell’I.N.P.S., contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive, relativi al periodo 1983-1996. Il Tribunale, in particolare, rideterminava il debito contributivo in euro 27.520,47, dichiarando invece inammissibile l’opposizione nei confronti della concessionaria.

2. Tale decisione, impugnata dal C., veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con sentenza depositata il 23 gennaio 2009, rilevava che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, essendo ininfluente – in mancanza di specifica eccezione, al riguardo, da parte dell’opponente -che la notificazione non comprendesse l’indicazione del termine per proporre l’opposizione.

3. Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione. Vi è controricorso dell’Istituto, mentre la società di concessione non ha svolto difese.

4. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e della L. n. 335 del 1995, art. 3 nonchè vizio di motivazione. Si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata deducendosi che la Corte d’appello, nel rilevare la tardività dell’opposizione, abbia omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione dei contributi, finendo così per eludere il principio della inesigibilità dei contributi prescritti; si aggiunge, poi, che il rilievo officioso della intempestività della opposizione avrebbe richiesto l’acquisizione della cartella recante la data della notificazione.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendosi che, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito, si era formato il giudicato implicito sulla tempestività dell’opposizione, in difetto di appello incidentale dell’INPS al riguardo.

3. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 per avere la Corte di merito affermato la tardività dell’opposizione pur avendo l’opponente dedotto, alla prima udienza del giudizio di primo grado, la scusabilità dell’errore in relazione alla mancata indicazione, nella cartella esattoriale, del termine per proporre opposizione.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione delle censure proposte, non sono fondati.

4.1. Questa Corte ha enunciato il principio, applicabile nella specie, secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali il termine previsto dall’art. 24 cit., comma 5 per proporre opposizione nel merito, onde accertarè la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pure in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva opposizione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr. Cass. n. 2835 del 2009; n. 14692 del 2007). Tale interpretazione non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 24, 76 e 77 Cost. poichè rientra nella facoltà discrezionale del legislatore la previsione di termini di esercizio del diritto di impugnazione e perchè rientra nella delega legislativa per il riordino della materia delle riscossioni mediante ruoli la previsione di un sistema di impugnazione mediante fissazione di termini perentori.

4.2. Inoltre, l’accertamento della tempestività del ricorso proposto dall’ingiunto, con riguardo all’osservanza del termine, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista ex lege, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l’acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell’eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell’azione giudiziale (cfr. Cass. n. 11274 del 2007; n. 8931 del 2011, ord.).

4.3. Stante la configurazione della osservanza del termine di opposizione come presupposto processuale, non può dirsi formato alcun giudicato implicito in assenza dell’appello incidentale: in questa ipotesi, infatti, a differenza di quanto avviene in caso di difetto di giurisdizione, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti per il giudizio, sì che il rilievo può avvenire in ogni stato e grado, mentre il giudicato sulla esistenza di tali presupposti richiede una pronuncia esplicita (cfr. Cass., sez. un., n. 26019 del 2008).

4.4. Nella specie, il giudice d’appello ha proceduto ai necessari accertamenti probatori – incensurabili in sede di legittimità – in ordine alla data di notificazione della cartella, apparendo dunque irrilevanti le ulteriori acquisizioni invocate, inammissibilmente, in questa sede di legittimità. 4.5. La mancata indicazione del termine nella cartella esattoriale avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione, ma – come accertato dalla Corte di merito – nell’atto introduttivo del giudizio difettava ogni doglianza riguardo a tale omissione.

4.6. La preclusione dell’azione in giudizio ha reso inammissibile l’esame del merito, ivi compresa la valutazione dell’eccezione di prescrizione dei contributi, che riguarda l’esistenza dell’obbligazione, e cioè una delle condizioni dell’azione; di ciò non può lamentarsi l’opponente, che – mancando di osservare il termine per l’opposizione ha dato luogo a tale preclusione, così vanificando la propria eccezione di estinzione del credito contributivo dell’INPS. 5. In conclusione il ricorso è respinto. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Istituto resistente, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, non dovendosi invece provvedere, al riguardo, nei confronti della parte intimata non costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 20,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorari, oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti della parte intimata non costituita.

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