Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3037 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La s.a.s. C. T. G. P. di A. A. & A., succeduta alla F. di A. A. & C. s.n.c., con il ricorso n. 1198 del 2003 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino del 10 febbraio 2002, recante annullamento dell’autorizzazione paesistica n. 34 del 22 marzo 2002 rilasciata dal Comune di Pontecagnano Faiano in favore della società ricorrente, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione dei danni derivanti dalla mareggiata del 1999 allo stabilimento balneare "Ocean Beach", sito alla via Mar Jonio di Pontecagnano Faiano.

2. Il TAR, con la sentenza n. 173 del 2005, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’impugnato decreto della Soprintendenza, compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso di primo grado.

4. All’udienza del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, n. 173 del 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso, n. 1198 del 2003, con cui la s.a.s. C. T. G. P. di A. A. & A., succeduta alla F. di A. A. & C. s.n.c., ha impugnato il decreto della Soprintendenza recante l’annullamento dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Pontecagnano Faiano per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria per la riparazione dei danni derivanti dalla mareggiata del 1999 allo stabilimento balneare Ocean Beach.

2. Nella sentenza si afferma che:

– la valutazione di compatibilità con la tutela del paesaggio di un intervento ricostruttivo, ed il conseguente obbligo di motivazione, devono essere più approfonditi se le opere preesistenti sono state completamente rimosse dagli eventi naturali (nella specie, da una mareggiata), con il ripristino dell’ambiente originario, mentre, se esse risultano soltanto compromesse, continuando a caratterizzare il contesto paesaggistico, nella suddetta valutazione si dovrà tener conto del dato negativo della permanenza dello stato di degrado delle opere preesistenti;

– nel caso di specie si riscontra la seconda ipotesi, trattandosi di un intervento di "ristrutturazione e consolidamento", non pregiudizievole perciò per l’assetto paesaggistico dell’area, neppure a causa dell’opera di maggiore impatto, consistente in una "palificazione di sottofondazione", poiché posta sotto il piano spiaggia; non sussiste dunque il difetto di motivazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune affermato nel provvedimento della Soprintendenza, essendo sufficiente ai fini della motivazione dell’autorizzazione il richiamo delle previsioni progettuali e della connessa valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere in quanto limitate al ripristino dell’esistente;

– in questo quadro si rileva, invece, la carenza di motivazione del provvedimento della Soprintendenza, poiché non ha specificato gli asseriti vizi di incompatibilità paesaggistica dell’intervento, venendo questo constatato sulla base di una valutazione ex post, poiché basata su una ritenuta "mutata attenzione delle amministrazioni pubbliche rispetto alla salvaguardia e valorizzazione degli arenili", essendo richiamati criteri estranei, come quello della amovibilità delle strutture, e venendo espressi giudizi inconferenti rispetto alla finalità rispristinatoria dell’intervento;

– né valgono in contrario la richiamata "incongruenza fra gli elaborati grafici allegati al decreto sindacale n. 29/1998 e quelli ora in esame", poiché affermata nel provvedimento della Soprintendenza in modo generico, ovvero i rilievi, pure espressi nella motivazione del provvedimento, sulla tardività della trasmissione da parte del Comune della documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza, con la intervenuta modificazione, nel frattempo, dello stato dei luoghi, e sulla divergenza di tale documentazione rispetto a quanto richiesto, non essendo dimostrate le incongruenze così asserite.

2. Nell’appello, l’Amministrazione statale ha dedotto avverso la sentenza impugnata che:

– i soli fini di ripristino e consolidamento delle opere non comportano necessariamente l’esclusione della verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento;

– il potere della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità delegata, o subdelegata, nel riguardare i soli profili di legittimità, include gli eventuali vizi riconducibili alle figure dell’eccesso di potere, che si riscontrano se l’autorizzazione sottoposta a verifica contraddica, esplicitamente o implicitamente, le valutazioni sottese all’imposizione del vincolo ovvero sia stata basata sul travisamento dei fatti;

– ciò è avvenuto nella specie, essendo indicate nel provvedimento della Soprintendenza circostanze che il Comune non avrebbe dovuto ignorare, relative all’ingombro visivo del manufatto e alle modificazioni intervenute nel frattempo nell’assetto dell’arenile, di cui si è ridotta la profondità con un effetto di variazione dell’impatto del manufatto sul contesto; la motivazione dell’autorizzazione comunale risulta di conseguenza del tutto carente poiché limitata, con scarne prescrizioni, alla sintetica giustificazione del carattere "strettamente strutturale e non architettonico" delle opere, né tale carenza è colmata dal richiamo fatto nel ricorso introduttivo al Regolamento edilizio comunale, ed all’assenso che sarebbe stato espresso al riguardo dalla Soprintendenza, poiché, da un lato, tale richiamo non risulta nel provvedimento né agli atti della commissione edilizia comunale, e, dall’altro, l’eventuale parere positivo della Soprintendenza reso all’epoca non inibisce l’esercizio dei suoi poteri di controllo sui singoli interventi;

– risulta perciò corretta la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, poiché considera elementi trascurati nell’autorizzazione comunale, relativi ai mutamenti intervenuti nella situazione di fatto e nella evoluzione nei parametri di valutazione;

– così come la stessa motivazione è corretta nella parte (oggetto di un motivo di censura nel ricorso di primo grado non esaminato nella sentenza poiché assorbito) in cui ha fondato l’annullamento sulla circostanza che l’autorizzazione comunale avrebbe consentito una modifica del vincolo paesaggistico, stante la consolidata giurisprudenza per cui una autorizzazione non conforme comporta la detta deroga in quanto non rispettosa del vincolo stesso;

– si ribadisce, infine, l’incompletezza della documentazione tecnica allegata all’istanza, pur risultando essa sufficiente ai fini della valutazioni espresse nel provvedimento impugnato, essendo comunque basato l’annullamento disposto anche su ulteriori motivazioni.

3. Le censure così riassunte sono fondate.

3.1. Il principio di diritto affermato dalla sentenza impugnata (per cui un intervento di ripristino in area vincolata richiederebbe una valutazione di compatibilità paesaggistica "meno approfondità se relativo ad opere preesistenti non completamente distrutte da una mareggiata) non è condivisibile.

Da un lato, infatti, l’obbligo per le autorità competenti di assicurare la tutela del vincolo è permanente, e, dall’altro, il contesto di fatto in cui si colloca l’opera può essersi modificato nel corso del tempo, comportando un diverso impatto paesaggistico la ricostruzione del manufatto e, perciò, una valutazione diversa da quella che sia stata eventualmente espressa in precedenza.

3.2. In questo quadro, rileva la giurisprudenza consolidata per la quale:

a) il potere di annullamento della Soprintendenza non consente il riesame nel merito delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o da un ente subdelegato (il Comune nella specie), ma si esprime in un controllo di legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, anche per difetto di motivazione o di istruttoria;

b) il Comune deve quindi esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita, in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria;

c) l’autorità statale, se ravvisa un tale vizio nell’atto oggetto del suo riesame, nel proprio provvedimento, perché sia a sua volta immune da vizi di legittimità, motiva sulla non compatibilità degli interventi programmati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (Cons. Stato: VI, 13 febbraio 2009, n. 772; 14 ottobre 2009, n. 6294; 4 dicembre 2009, n. 7609).

3.3. Ciò rilevato, nella specie è necessario esaminare se risultino modificazioni del contesto in cui si colloca il manufatto, tali da richiedere una rinnovata valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con corrispondente onere di motivazione dell’autorizzazione in sede comunale, mancando la quale si deve intendere giustificato il provvedimento di annullamento dell’organo statale.

3.4. Nel caso in esame emerge con chiarezza, dalla stessa relazione tecnica sui lavori da eseguire, dalle foto altresì in atti e dalle premesse del provvedimento impugnato, il dato di fatto, non contestato, della erosione dell’arenile intervenuta nel frattempo, ciò che determina un diverso rapporto tra il manufatto preesistente ed il contesto del paesaggio del litorale in cui all’attualità esso verrebbe ad inserirsi; rapporto di certo da valutare per il profilo della compatibilità con i valori compendiati nel vincolo paesaggistico.

3.5. In questo quadro si deve rilevare che tale valutazione di compatibilità non risulta svolta nella motivazione dell’autorizzazione sindacale n. 34 del 2002, che si limita a citare il parere reso dalla commissione per i beni ambientali, a sua volta circoscritto alla indicazione che l’opera è "strettamente strutturale e non architettonica", con il corredo di talune prescrizioni.

Ne consegue che l’autorizzazione comunale risulta affetta dai vizi del difetto di motivazione e di istruttoria, rilevabili dalla Soprintendenza in sede di controllo di legittimità e, in concreto, da questa riscontrati nel provvedimento impugnato, nella cui motivazione, dato questo presupposto, correttamente è resa una specifica valutazione di compatibilità.

Nel provvedimento statale, infatti, sono state rilevate circostanze decisive, che non sono state oggetto di specifica valutazione in sede di rilascio della autorizzazione.

La Soprintendenza ha rilevato la dimensione e le caratteristiche delle opere da eseguire ("consolidamento del basamento in calcestruzzo della struttura principale con l’esecuzione di una palificata di fondazione di 4 m. di altezza, della muratura di sostegno in cls elevata anche di oltre 2 m e di pedane in calcestruzzo, la ricostruzione del belvedere e la sostituzione di altri elementi, quali infissi, scale ecc., che sono stati compromessi dalla mareggiata del dicembre 1999 in un lido preesistente con fronte a mare complessivo di circa 100 m."), evidenziando la nuova situazione di contesto, richiamando in particolare che "l’assetto dell’arenile si è modificato negli anni più recenti e che conseguentemente si sono modificate le interazioni che lo stabilimento in questione determina sul litorale" e che "l’intervento complessivo sopra esposto, se effettuato, risulterebbe particolarmente invasivo rispetto alla spiaggia ora esistente", con le ulteriori, connesse considerazioni che le opere in questione "reinserirebbero un elemento detrattore della qualità ambientale.." comportando "l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta..".

3.5. Risulta dunque che l’autorizzazione comunale non ha tenuto conto di circostanze obiettivamente rilevanti e che non ha proceduto ad alcuna motivazione all’attualità sulla compatibilità delle opere.

Del tutto legittimamente la Soprintendenza ha di conseguenza annullato la medesima autorizzazione.

4. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve essere perciò accolto.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe n. 3858 del 2006 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la s.a.s. C. T. G. P. di A. A. & A. (succeduta alla F. di A. A. & C. s.n.c.) al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1421 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso rubricato al n. 1858 del 2000 di registro generale la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 marzo 2000 – unitamente all’allegata relazione redatta dalla polizia municipale e dai tecnici comunali in data 25 febbraio 2000 e all’ordinanza di sospensione dei lavori del 21.1.2000 – con il quale il comune di Figino Serenza ha ordinato la demolizione di opere realizzate abusivamente sull’area di sua proprietà per carenza di autorizzazione edilizia. La ricorrente ha proposto, altresì, istanza risarcitoria.

Con successivo provvedimento dirigenziale del 30 maggio 2000, l’amministrazione intimata ha annullato in via di autotutela l’ordinanza del 3 marzo 2000, qualificando le opere abusive come realizzate in assenza di concessione edilizia e disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio scaturente dal verbale di sopralluogo in precedenza effettuato. Tale atto veniva impugnato dalla ricorrente con il ricorso rubricato al n. 2586 del 2000 di registro generale, nel quale la stessa deduceva, essenzialmente, la violazione delle proprie garanzie partecipative e la carenza di motivazione, presentando, altresì, istanza risarcitoria.

Il 12 gennaio 2001 veniva emessa una nuova ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di concessione edilizia e di ripristino del terreno. Anche tale ordinanza veniva impugnata con ricorso n. 917 del 2001, con il quale l’interessata deduceva, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 4, 7 e 13 della legge n. 47 del 1985, nonché vari profili di eccesso di potere, formulando, altresì, istanza risarcitoria..

Con ordinanza n. 1045/01 del 6 aprile 2001 la sezione II di questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ritenendo sussistente il vizio di carenza di motivazione con specifico riferimento al contrasto con la normativa urbanisticoedilizia dei manufatti singolarmente considerati.

Nonostante la concessione della misura cautelare, il 18 maggio 2001 la società ricorrente, per risolvere definitivamente la controversia, presentava istanza di concessione edilizia per la realizzazione sul terreno di sua proprietà di due capannoni prefabbricati gemelli per una superficie coperta complessiva di mq. 1813 destinati a magazzino e a ricovero attrezzature inerenti l’attività agricola e di contestuale demolizione e allontanamento di tutti i manufatti temporaneamente depositati sull’area in questione.

Il comune intimato provvedeva, allora, ad adottare (con deliberazione del consiglio comunale del 6 maggio 2002) e ad approvare (con deliberazione del consiglio comunale del 23 luglio 2002) una variante al PRG con procedura in forma semplificata delle NTA disciplinanti la zona E3 agricola, assumendo a fondamento di tale variante alcune carenze di tipo normativo ed alcune incoerenze tra l’azzonamento e lo stato del territorio.

Anche tali deliberazioni venivano impugnate dalla ricorrente mediante il ricorso rubricato al n. 3327 del 2002 di registro generale, con il quale l’interessata deduceva la violazione dell’art. 2 della legge della regione Lombardia n. 23 del 1997, dell’art. 2 della legge regionale n. 93 del 1980, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 44 della Costituzione, oltre all’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per contraddittorietà con precedente normativa tecnica attuativa. La ricorrente formulava, altresì, istanza risarcitoria.

Il comune intimato si costituiva in tutti i giudizi, chiedendo la reiezione dei medesimi per infondatezza nel merito e controdeducendo specificamente alle singole doglianze.

Successivamente le parti costituite presentavano memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

La controversia all’esame del collegio concerne l’adozione da parte del comune di Figino Serenza di diversi provvedimenti sanzionatori aventi ad oggetto alcuni manufatti realizzati abusivamente dalla società ricorrente, titolare di azienda agricola, su terreno di sua proprietà.

Il collegio ritiene, in via preliminare, di disporre la riunione dei ricorsi per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Con riferimento al ricorso rubricato al n. 1858 del 2000, avente ad oggetto essenzialmente l’ordinanza di demolizione n. 3 del 3 marzo 2000, deve rilevarsi che, come emerge dalla narrativa dei fatti in precedenza esposta, tale provvedimento è stato già annullato in via di autotutela dall’amministrazione intimata con successivo provvedimento n. 5 del 30 maggio 2000, con il quale è stata disposta la continuazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della ricorrente. Non sussiste, dunque, più interesse alla decisione del ricorso, del quale deve dichiararsi l’improcedibilità, né alcun danno può essere scaturito da un provvedimento già annullato dopo meno di tre mesi dalla sua emanazione e mai portato ad efficacia.

Il secondo ricorso, invece, rubricato al n. 2586 del 2000 e proposto avverso l’ordinanza n. 5/2000 succitata, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse alla decisione dello stesso, in quanto il provvedimento oggetto dell’impugnazione non può ritenersi lesivo della posizione della ricorrente nella parte in cui ha disposto l’annullamento in via di autotutela della precedente ordinanza di demolizione, mentre nella parte in cui ha stabilito la continuazione del procedimento sanzionatorio instaurato nei confronti della ricorrente è stato superato dall’adozione della nuova ordinanza di demolizione n. 1 del 12 gennaio 2001, conclusiva del procedimento ed unico provvedimento effettivamente lesivo per la ricorrente e del quale la medesima ha interesse ad ottenere l’annullamento. Per le stesse ragioni, alcun danno può essere derivato dall’emanazione dell’ordinanza n. 5/2000.

L’ordinanza di demolizione n. 1 del 12 gennaio 2001 è stata impugnata con il ricorso n. 917 del 2001.

Tale ricorso è fondato, aderendo, il collegio, alla motivazione già espressa dalla seconda sezione del Tribunale in sede cautelare.

Si osserva, in proposito, che le opere realizzate dalla ricorrente ed elencate nel rapporto di servizio n. 7/2000 del primo febbraio 2000 e nella successiva relazione del 25 febbraio 2000, nonché nell’ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2001, sono state ritenute tutte indistintamente soggette a regime concessorio perché causa di una trasformazione del fondo con caratteristiche di permanenza e definitività, ricadenti, dunque, nell’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7 della legge n. 47/85.

Il comune ne ha, quindi, ordinato la demolizione, oltre a disporre la contestuale rimozione delle opere di urbanizzazione alle stesse connesse ed al ripristino dello stato del terreno anteriore e la sua sistemazione tramite la rimozione dei lavori di scavo e riempimento come descritti nella succitata relazione.

Tale modus operandi non può ritenersi legittimo, in quanto non considera la qualificazione giuridica delle singole opere descritte, non tutte edili e non tutte necessitanti della concessione edilizia per la loro realizzazione (si pensi, ad esempio, alle recinzioni interne e alle cancellate in legno ed in metallo).

In considerazione di tale qualificazione indifferenziata delle opere realizzate, sussiste una carenza di motivazione con specifico riferimento al contrasto con la normativa urbanisticoedilizia dei manufatti singolarmente considerati, come già osservato nell’ordinanza emessa in sede cautelare.

Occorreva, infatti, individuare le singole opere realizzate in difformità dalla normativa urbanistica e determinarne il rispettivo regime edilizio.

Riguardo all’istanza risarcitoria, deve osservarsi che la sospensione del provvedimento in sede cautelare ha impedito il verificarsi del paventato pregiudizio.

Riguardo, infine, al ricorso n. 3327 del 2002, proposto avverso le delibere di adozione ed approvazione della variante in forma semplificata del PRG del comune di Figino Serenza nella parte relativa alla zona agricola E3, il collegio ritiene che lo stesso sia parimenti fondato e meriti, dunque, accoglimento.

Premesso che la procedura in forma semplificata per l’adozione della variante al PRG deve essere analiticamente motivata in relazione alle tassative ipotesi previste dall’art. 2 della legge regionale n. 23/97, la deliberazione impugnata di adozione della variante non indica alcuna reale motivazione in ordine a tale scelta, recando solo un generico riferimento ad alcune carenze di tipo normativo ed alcune incoerenze tra l’azzonamento e lo stato del territorio, ma non riportando alcun concreto riferimento a tale carenza normativa od incoerenza tra azzonamento e stato del territorio con riferimento alla normativa tecnica di attuazione della zona agricola, che ha inteso variare.

Nella fattispecie in questione, l’amministrazione ha, in realtà, apportato alla disciplina della zona agricola modifiche tali da farne derivare una rideterminazione ex novo, in contrasto con le previsioni della lettera i) dell’art. 2 della L.R. n. 23/97 – secondo il quale l’utilizzazione di tale procedura è ammissibile per le varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree – ed anche in contraddizione con la legge regionale n. 93/1980, allora vigente. Tanto si ricava, in particolare, dall’art. 29.1 delle NTA, come modificato, in base al quale: "La edificazione della residenza è ammessa solo in ambiti nei quali è presente l’attività dell’impresa agricola e le relative attrezzature agricole, con strutture aventi una superficie coperta di almeno 1.000 mq., oppure serre fisse non stagionali di almeno 500 mq.".

Tale modificazione introduce una notevole limitazione al diritto di abitazione dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda rispetto alle previsioni dell’art. 2 della succitata legge regionale, che contempla esclusivamente indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, presupponendo il necessario svolgimento dell’attività mediante l’utilizzazione di superfici coperte di almeno 1000 mq. oppure con serre fisse non stagionali di almeno 500 mq., ponendosi, dunque, in contrasto con le finalità della stessa legislazione regionale, che consente senza alcuna limitazione l’edificazione della residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda in coerenza con lo scopo di promozione dell’attività produttiva nelle zone agricole.

Inoltre, tale restrizione pare confermata dalla previsione della obbligatoria distanza di 300 metri dalle zone edificabili di qualunque tipo di nuovo insediamento.

Del resto, la volontà di apportare tali rilevanti modificazioni alla disciplina della zona agricola emerge dall’esame della delibera del 23 luglio 2002 di approvazione della variante, ove alla pagina 3 si legge che: "Allo scopo di tutelare le imprese agricola "vere" ed evitare che qualcuno si improvvisi agricoltore all’unico scopo di costruirsi una villetta in area agricola… l’Amministrazione Comunale ha disposto che l’edificazione della residenza sia ammessa solo in ambiti nei quali è presente l’attività dell’impresa agricola e le relative attrezzature agricole purchè queste ultime, di superficie coperta di almeno 1000 mq o di 500 mq per quelle relative ad allevamenti di animali di piccole dimensioni o relative serre. Per quanto riguarda le distanze delle nuove strutture agricole dalle zone edificabili (300 mt) la disciplina proposta dall’Amministrazione Comunale mira a tutelare aree di interesse ambientale oltre che a evitare situazioni di incompatibilità fra l’attività agricola e le altre funzioni insediate sul territorio".

Restando impregiudicati i rilievi succitati in ordine all’intrinseca illegittimità di tali previsioni in relazione alle disposizioni della legge regionale n. 93/1980, è innegabile che la variante contenga rilevanti innovazioni alla disciplina della zona agricola e che dovesse, quindi, essere adottata con procedura ordinaria.

Il ricorso merita, dunque, accoglimento.

Non può darsi luogo, invece, all’accoglimento dell’istanza di risarcimento del danno, non essendo stata la stessa supportata da alcuna documentazione probatoria.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 1858 del 2000 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quello n. 2586 del 2000 deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre i ricorsi nn. 917 del 2001 e 3327 del 2002 devono essere accolti, assorbendosi le ulteriori doglianze e disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti con i medesimi impugnati.

Le istanze di risarcimento del danno devono essere, invece, respinte.

Le spese del giudizio tra la ricorrente ed il comune intimato seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per dichiararne l’integrale compensazione tra la ricorrente e la regione Lombardia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso n. 1858 del 2000; dichiara inammissibile il ricorso 2586 del 2000; accoglie i ricorsi nn. 917 del 2001 e 3327 del 2002, come in motivazione. Respinge le istanze di risarcimento dei danni.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di tutti i giudizi nei confronti della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4000, compresi gli oneri di legge. Compensa le spese tra la ricorrente e la regione Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22671

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 7 settembre 1999, M.U.L. e s.c.a.r.l.

"Caseificio sociale Gruppo TIRELLI" proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia avverso l’ordinanza (n. 1067/SA del 5 agosto 1999), con la quale la Regione Emilia Romagna aveva ingiunto loro (la seconda quale obbligata in solido) il pagamento della sanzione di L. 3.021.810 (pari a Euro 1.560,63) per la violazione dell’art. 3, paragrafo 2 del REG. CEE n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993.

Nella costituzione della convenuta Regione Emilia Romagna, il Tribunale adito, con sentenza n. 264 del 2005 (depositata il 15 febbraio 2005), respingeva l’opposizione (ravvisandone l’infondatezza con riferimento a tutti i motivi dedotti), compensando le spese del giudizio.

Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.U.L. e s.c.a.r.l. "Caseificio sociale Gruppo TIRELLI" basato su cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Emilia-Romagna.

Il collegio ha deliberato di procedere alla redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3, 13 e segg. e 27 bis; del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45; della L. n. 62 del 1953; della L.R. n. 3 del 1999, art. 240 congiuntamente al vizio di incompetenza del Presidente della Giunta Regionale all’adozione del provvedimento opposto e all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione dell’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 536/1993, oltre che del principio del legittimo affidamento, in uno al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 18, comma 2, e dell’art. 1 della stessa Legge, unitamente al vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione ed erronea interpretazione del Regolamento CEE n. 536/1993, per inapplicabilità del D.P.R. n. 569 del 1993, art. 7 in dipendenza del contrasto con la richiamata disposizione comunitaria, e per inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 3, paragrafo 2, dello stesso Regolamento n. 536/1993.

Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato l’erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della disciplina delle spese giudiziali, dovendosi, in virtù della fondatezza delle doglianze proposte, pervenire alla condanna della Regione Emilia Romagna al pagamento delle spese stesse, in relazione al principio della soccombenza.

Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti.

Costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 1905/2009, ord., e Cass. n. 5554/2001) che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il carattere della specialità e, cioè, deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio. Pertanto, tale procura – che ha, quindi, carattere necessariamente speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè riferendola a tutti i gradi del giudizio.

Orbene, nel caso di specie, è venuta a verificarsi proprio quest’ultima eventualità, poichè dal ricorso proposto non risulta conferita alcuna procura speciale (nè a margine nè in calce allo stesso nè, peraltro, è emerso che sia stata conferita separatamente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata), evincendosi dal contenuto del medesimo ricorso che il difensore ha inteso agire nella presente sede di legittimità "in virtù di mandati a margine del ricorso di cui infra", con ciò intendendo evidentemente riferirsi alla procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non desumendosi alcun’altra emergenza documentale idonea a comprovarne il rilascio in data successiva alla sentenza impugnata in una delle forme ritualmente previste dall’art. 83 c.p.c., così come implicitamente richiamato dall’art. 365 c.p.c..

Conseguentemente, in difetto della prova del rilascio di una valida procura per la proposizione del ricorso per cassazione in questione (e risultando del tutto inefficace il riferimento del conferimento della procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ad ogni fase e grado successivi, in virtù del pacifico orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato), non può che dichiararsi, in definitiva, l’inammissibilità del formulato ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-07-2011, n. 6067Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa A.C. ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per l’attribuzione di 61 posti di nona qualifica funzionale, bandita dal Ministero intimato.

Con memoria depositata il 9 febbraio 2011 il difensore della ricorrente ha comunicato che la stessa non ha più interesse alla definizione del giudizio, avendo medio tempore acquisito la qualifica dirigenziale.

In presenza di tali circostanze al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Le spese di causa, considerata la fattispecie, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.