Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29139 Giudice competente Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- R.L. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 19.4.2011 del tribunale di Bolzano che, in sede di riesame, confermava la di lui custodia cautelare in carcere disposta dal gip presso il predetto tribunale con ordinanza datata 16.3.2011 per i delitti di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, ricettazione falsità in certificati – ex artt. 416, 648, 648 bis, 477 e 482 c.p.-, deducendo, con il richiamo all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l’incompetenza territoriale del gip di Bolzano e mancata motivazione sugli indizi di colpevolezza nonchè sulle esigenze cautelari come prospettate dai giudici del merito.

-2- In breve i fatti di causa secondo la ricostruzione dei giudici di merito: l’imputato si sarebbe associato ad altri, tali Ra.

F. e D.C. per riciclare autovetture di pregio in Germania, dopo la loro sottrazione ai danni della proprietaria società di leasing e la falsificazione dei certificati di proprietà e carte di circolazione. La responsabilità del prevenuto emergeva dalle dichiarazioni del coimputato D. reo confesso, nonchè dal titolare della ditta germanica acquirente delle autovetture.

-3- Il ricorso non può essere accolto perchè infondato.

Invero pare opportuno premettere che in tema di emissione di provvedimenti cautelari, ciascun giudice, nell’assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è perciò abilitato a verificarne l’esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. Su tale valutazione, positiva o negativa che sia, non potrà mai essere precluso il sindacato del giudice dell’impugnazione, una volta che questi sia legittimamente investito del problema. Detto sindacato, qualora ricorra un caso di incompetenza per territorio, non può condurre a una pronuncia di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato, ma deve sostanziarsi in una sua conferma, sia pure "sui generis", in cui la misura cautelare, mentre è confermata e resta integra sotto ogni altro profilo, viene dichiarata affetta da incompetenza, ove ne ricorrano gli estremi, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "ex" art. 27 cod. proc. pen. (Sez. 1, v 2/18.11,1998, Zampaglione, Rv 211805; Sez. 1, v2.18/11.1998, Zampaglione, Rv 211805). Ma nella specie un tale difetto di incompetenza non è ravvisabile, per aver correttamente i giudici del riesame sottolineato che, nella impossibilità di individuare il locus della costituzione della associazione a delinquere, la competenza deve radicarsi nel luogo dove è stato commesso il reato più grave o, in caso di parità,il primo reato. Ora il primo delitto di riciclaggio doveva ritenersi compiuto in Bolzano dove era stata consegnata la macchina, con gli elementi identificativi suoi propri falsificati. Non ha pregio in proposito la deduzione del ricorrente secondo cui il delitto ex art. 648 bis c.p. si sarebbe consumato a Bergamo dove sarebbe avvenuta la falsificazione dei certificati di proprietà, meri atti preparatori, costitutivi di autonomi reati, del delitto di riciclaggio consumato nel momento in cui la autovettura veniva necessariamente munita dei certificati di proprietà per la vendita.

-4- Inammissibile il secondo motivo di ricorso nella misura in cui svolge il tentativo di censurare la motivazione giudiziale sugli indizi superando i rigidi steccati che delimitano il campo proprio della legittimità: invero l’indicazione di una serie di operazioni stabili, svolte con la medesime modalità, operazioni frazionate tra più soggetti, tra cui l’imputato, che era impegnato, per le dichiarazioni del correo confesso, a procurare i falsi certificati di proprietà e che era presente ad ogni incontro avvenuto in Germania tra l’acquirente ed i venditori delle macchine riciclate costituiscono tutte circostanze congruamente valutate e valorizzate dai giudici di merito, ed in relazione alle quali il ricorrente muove censure oltre che generiche, in fatto nella misura in cui le disconosce ovvero ne fornisce una interpretazione alternativa senza per nulla censurarle, nella interpretazione giudiziale, per manifesta infondatezza.

-5- Infine anche la carenza denunciata della motivazione sul periculum libertatis, con la possibilità di reiterazione della condotte criminose non sussiste, per avere i giudici di mento valorizzato il dato della esistenza di altri correi non ancora individuati e con i quali il prevenuto, se rimesso in libertà ovvero in una situazione restrittiva meno stringente, potrebbe ricollegarsi per reiterare la condotta criminosa.

-6- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28645 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 4.10.91 la srl M.P.G. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Busto Arsizio la spa INGRED corr. in Aprilia chiedendo che fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto di fornitura di circa 500.00 vaschette e coperchi di cartoncino stampato, destinati a costituire il rivestimento di alcune vaschette portagelato, realizzate in materiale plastico da essa attrice e dalla stessa accoppiati tramite una particolare attrezzatura ad ultrasuoni, per essere poi ceduti alla Gelati Bertona spa. Le scatole in questione presentavano alcuni difetti relativi alla scadente qualità della stampa, ed alla mancanza o scarsità di colla. Chiedeva inoltre che venisse dichiarato risolto anche sempre per fatto e colpa esclusivi della convenuta anche il contratto di fornitura del 21.12.90. Si costituiva la spa INGRED contestando la domanda avversaria e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della suddetta fornitura, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’adito tribunale, previo espletamento dell’istruttoria tramite CTU e prova per testi, con sentenza n. 985/2001 rigettava la domanda dell’attrice ed in accoglimento della riconvenzionale della convenuta, condannava la MPG al pagamento della somma dovuta per la fornitura. Riteneva che la causa degli inconvenienti lamentati era da attribuirsi alla scelta di un materiale diverso per la confezione delle scatole rispetto a quello impiegato per la prima fornitura, scelta che era riportarle o comunque imputabile alla stessa attrice.

Avverso tale sentenza proponeva appello la MPG, chiedendo in totale riforma della stessa, l’accoglimento della domanda originariamente proposta con la citazione del 25.7.02.

Si costituiva il fallimento della INGRED spa instando per il rigetto della domanda avversarie e di conseguenza la conferma della sentenza impugnata.

L’adita Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 269/05 depositata in data 3.2.05, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. La corte distrettuale riteneva, diversamente interpretando le emergenze processuali, che la causa della difettosa saldatura dei fustellati e coperchi alle vaschette di plastica porta-gelato, non era l’asserita insufficienza di colla applicata sui medesimi, quanto il diverso tipo di cartone usato – diverso dalla precedente fornitura campione e scelto dalla MPG – per la confezione di tali oggetti che non consentiva di utilizzare l’azione degli ultrasuoni normalmente usati per l’incollaggio.

Avverso la predetta pronuncia, la M.P.G. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi; resiste con controricorso l’intimato Fallimento della INGRED spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 229 c.p.c., nonchè degli artt. 194 e 116 c.p.c..

Deduce che la Corte distrettuale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha ritenuto che la scelta del cartoncino fu effettuata dalla MPG e che detta circostanza risulterebbe provata non solo dalla testimonianza fatta dal Dr. B. ma anche dalla dichiarazione resa dallo stesso Dr. P. n.q. di legale rappresentante della MPG, al CTU nell’ambito dello svolgimento della perizia e da questi riportata nel relativo verbale oltre che nell’elaborato tecnico. Rileva però l’esponente che il CTU non può assumere valore di prova testimoniale o interrogatorio formale di una parte in quanto egli è organo del processo ma non è il giudice. La corte avrebbe dovuto utilizzare la CTU complessivamente considerata aderendo anche alle conclusioni dell’ausiliare.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo in relazione all’art. 1660 c.c.. La Corte milanese avrebbe basato il suo convincimento esclusivamente sulle base delle dichiarazioni rese del teste B., il quale in realtà, si era limitato a formulare un mera ipotesi, senza alcuna certezza, quando così affermava: "Fu la società Vara ad evidenziare che il cartoncino utilizzato per la prova che stando a lungo nelle celle frigorifere, tendeva ad assorbire umidità e ad incurvarsi per cui venne suggerito, credo dalla Vara alla MPG, che comunque effettuò l’ordine, utilizzazione…".

Con il terzo motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo in relazione all’art. 116 c.p.c.. Ribadisce il fatto che la causa dei difetti di cui trattasi era soltanto la mancanza di colla e non quanto sostenuto dalla corte d’appello a proposito della sostituzione del cartoncino utilizzato per la produzione delle vaschette, ciò che avrebbe reso impossibile l’incollaggio ad ultrasuoni, che prevede comunque l’impiego di colla. In realtà il giudice di merito non avrebbe ben valutato le dichiarazione dei testi, S. e B. "determinanti al fine dell’accertamento dell’esistenza o meno della colla sui coperchi e sui fustellati e per contro l’irreale attribuzione ad altro teste (il B.) della conferma di fatti da questi mai fatta…".

Con il 4 motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

La corte milanese ha ritenuto senza alcuna indagine critica che anche la stampa scadente dei cartoncini dipendesse dal cambio degli stessi con altri molto più scadenti e quindi vi sarebbe un inversione dell’onere della prova, "ponendo erroneamente a carico dell’utilizzatore finale M.P.G. la prova che semmai avrebbe dovuto gravare solo sulla INGRED".

Osserva il Collegio che le predette doglianze, attese la loro stretta correlazione, possono essere congiuntamente esaminate. In effetti il punto centrale della controversia è costituito essenzialmente nell’individuazione dell’origine e causa dei difetti riscontrati su prodotti oggetto delle forniture, identificabili secondo la ricorrente nella carenza di colla, ma riconducibili invece, secondo la Corte milanese, al concordato cambiamento del tipo di cartoncino utilizzato.

Ciò premesso, sia i denunciati vizi di motivazione che le dedotte violazioni di legge, sono chiaramente infondate in quanto si risolvono tutti in mere questioni di fatto, la cui valutazione, com’è noto, è riservata al giudice di merito e si sottrae, come tale, al sindacato di legittimità, attesa la congruità della motivazione da cui la decisione è corredata, priva di vizi logici e giuridici, che quindi può ben essere condivisa.

Non è inutile ricordare,con riferimento in specie al vizio di omessa o insufficiente motivazione, che, secondo questa S.C., esso sussiste solo se "nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. U, n. 5802 del 11/06/1998; Cass. n. 9244 del 18.4.07; Cass. 12293 del 5-7-04). Ha osservato ancora questa Corte regolatrice che: "La ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. Sez. 3, n. 10484 del 01/08/2001).

In modo particolare l’esponente si sofferma diffusamente sulla valutazione ed interpretazione delle dichiarazione dei testi escussi da parte del giudice di merito, senza però provvedere – come ha rilevato la controricorrente – a trascriverne integralmente le dichiarazioni, in spregio del principio di autosufficienza, essendosi solo limitato a riportarne alcuni squarci, utili a supportare la tesi sostenuta.

Peraltro è parimenti noto che il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del CTU, purchè provvedeva a motivare tale sua decisione; nel caso di specie, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti circa il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 14849 del 03/08/2004; Cass. n. 20820 del 26/09/2006; Cass. n. 25569 del 17/12/2010). Sembra invero puntuale e preciso, ad esempio, il richiamo della Corte alla lettera dell’1.7.01 inviata dalla Branson Ultrasuoni alla MPG, prodotta in giudizio proprio dalla medesima, per stabilire che i difetti riscontrati erano riconducibili alla qualità del cartone, atteso che "il tipo provato … non reagiva assolutamente all’azione degli ultrasuoni" (v. sentenza pag.

5). D’altra parte rientra nei poteri del giudice dell’appello procedere ad una diversa lettura e valutazione delle emergenze istruttorie, purchè ciò sia supportato da motivazione logica e consequenziale.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 15-09-2011, n. 34102

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 14 gennaio 2010, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 29 marzo 2007 del Tribunale di Palmi, appellata da P.M., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile P. G., in quanto responsabile del reato di cui all’art. 378 cod. pen., perchè, sentito dai Carabinieri di Gioia Tauro, negava, contrariamente al vero, di avere aiutato il G. a scaricare la merce spedita dalla ditta Sesti alla ditta SMEC di (OMISSIS) (in particolare, un kit per la navigazione satellitare, e ciò allo scopo di aiutare i responsabili della sottrazione di detta merce a eludere le investigazioni dell’autorità (in Gioia Tauro, il 23 giugno 2003 e il 24 luglio 2004).

2. Osservava la Corte di appello che la responsabilità dell’imputato doveva considerarsi provata sia dalle dichiarazioni del G., che aveva riferito che era stato tale M. ad aiutarlo a scaricare la merce presso la ditta SMEC; sia dal fatto che nessun altro soggetto a nome M. operava in tale ditta; sia dal fatto indiscusso che la merce era effettivamente pervenuta alla ditta.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Angelo Sorace, il quale espone i seguenti motivi.

3.1. Difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in primo luogo, in punto di identificabilità nell’imputato della persona che avrebbe aiutato il G. a scaricare la merce presso la ditta SMEC di (OMISSIS), tenuto conto delle contraddizioni sulle caratteristiche somatiche e sull’età di tale soggetto rinvenibili nelle dichiarazioni del P.; in secondo luogo, in punto di configurabilità del reato di favoreggiamento, non essendovi alcun elemento per ritenere provato che la merce spedita dalla ditta Sesti fosse stata effettivamente recapitata alla SMEC. 3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 49 cod. pen., comma 2 e art. 378 cod. pen., comma 1, non essendo stata comunque la condotta contestata idonea a favorire gli autori del supposto furto della merce, in mancanza di un accertamento circa l’arrivo della merce presso la ditta SMEC. Ha presentato memoria la parte civile, che, premessa la irritualità della notificazione dell’atto di appello, sollecita la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, rilevando in particolare che la prova della ricezione della merce da parte della ditta SMEC deriva dalle bolle di consegna e che i motivi dedotti nel ricorso sono o inammissibili, in quanto vertenti su aspetti di fatto, o manifestamente infondati.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che, come puntualmente rilevato dalla parte civile nella sua memoria, il ricorso non evidenzia alcuna lacuna o illogicità della motivazione ma sottopone inammissibilmente alla sede di legittimità questioni di apprezzamento del fatto e della portata e del significato degli elementi di prova che risultano essere stati compiutamente e logicamente trattate nella sentenza impugnata.

2. Il fatto che la merce spedita dalla ditta Sesti alla ditta SMEC sia puntualmente giunta a destinazione è stato ineccepibilmente ritenuto provato sulla base delle bolle di consegna, acquisite al processo.

Quanto alla ricezione della merce da parte dell’imputato, è stato rilevato che la persona che provvide allo scarico rispondeva al nome di M., come risultante dalla testimonianza del corriere G., e che nessun altro soggetto operante presso la SMEC è risultato avere un simile nome, come del resto ammesso dallo stesso P..

Nessuna rilevante discrasia sulle caratteristiche fisiche di tale soggetto è rinvenibile nelle dichiarazioni del G.. Sul punto il ricorso non tiene in alcun conto le puntuali osservazioni svolte dalla Corte di appello.

3. Quanto alla idoneità della condotta contestata a eludere le investigazioni dell’autorità circa gli autori del furto della merce, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la negativa dell’imputato circa l’arrivo della merce fu idonea a sviare le indagini verso altre ipotesi investigative, tra cui quella dello stesso coinvolgimento del corriere nella sottrazione della merce.

Tale condotta risponde dunque pienamente al paradigma dell’art. 378 cod. pen..

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35616

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 3 febbraio 2011, sostituiva con la misura cautelare degli arresti domiciliari quella della custodia in carcere applicata a B. L. relativamente a due fatti delittuosi rubricati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (capo B: reiterata cessione, in concorso con Be.Pa., a G.S. di quantitativi di cocaina;

capo C: reiterata cessione di quantitativi di cocaina ad L. A.; fatti commessi in Genzano, il primo sino all’11 febbraio 2010 e il secondo sino al 25 febbraio 2010).

2. Rilevava il Tribunale che per entrambi i fatti sussistevano gravi indizi di colpevolezza desunti da intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di acquirenti, sequestri di sostanze stupefacenti, servizi di osservazione di polizia giudiziaria.

Non sussisteva il denunciato bis in idem con riferimento al capo C, in quanto relativo a cessioni di sostanza stupefacente diverse dai fatti per i quali il B. era stato tratto in arresto in flagranza il giorno 26 febbraio 2010 e già giudicato (cessione di una dose di cocaina e detenzione di altre due dosi di simile sostanza e di nove dosi di hashish con finalità di spaccio).

La reiterazione di condotte criminose rendeva concreto il pericolo di recidiva, a fronteggiare il quale tuttavia poteva ritenersi sufficiente la misura domiciliare, considerata la incensuratezza dell’imputato, la sua occupazione lavorativa e il possesso di uno stabile domicilio.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, deducendo i seguenti motivi.

3.1. Sussistenza del bis in idem con riferimento al capo C, fatto già contestato a seguito dell’arresto in flagranza in data 26 febbraio 2010 e per il quale il B. aveva patteggiato la pena in data 19 marzo 2010 davanti al Tribunale di Velletri; giudizio per il quale erano state proprio valorizzate le dichiarazioni del L. circa le reiterate cessioni di cocaina fatte dal B..

Anche il capo B rientrava nella medesima condotta contestata; e comunque su questo addebito difettavano gli indizi di colpevolezza, non essendo stato raccolto alcun elemento dal quale desumere che il G., che aveva avuto un contatto telefonico solo con il Be., avesse ricevuto il quantitativo di cocaina dal B..

3.2. Vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, dato che dopo il suo arresto e l’applicazione di pena il B. era stato scarcerato e non risultava essere stato più coinvolto in condotte illecite. Del tutto incomprensibile era dunque una nuova ordinanza cautelare a distanza di circa un anno dai fatti.

4. Con memoria difensiva depositata il 24 giugno 2011, i difensori del ricorrente avvocati Giuseppe Salivetto e Claudio Marcone, richiamate le censure dedotte nell’atto di ricorso, con riferimento al capo B producono le dichiarazioni rese nel procedimento a suo carico dal correo Be.Pa., che ha escluso ogni coinvolgimento nel fatto del B..

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. Come messo in evidenza nell’ordinanza impugnata, il B. ha patteggiato la pena esclusivamente per il fatto per il quale era stato tratto in arresto in flagranza in data 26 febbraio 2010 (relativo alla cessione di una dose di cocaina e al possesso a fini di spaccio di altre due dosi di cocaina e nove di hashish); mentre gli addebiti cui si riferisce l’ordinanza cautelare riguardano altri e precedenti episodi di reiterata cessione di quantitativi di cocaina: da un lato, in concorso con Be.Pa., in favore del consumatore G.S. (capo B); dall’altro, in favore del consumatore L.A. (capo C); fatti, questi ultimi, risultanti da varia attività investigativa (intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di acquirenti, servizi di osservazione) che nulla ha a che fare con la operazione a seguito della quale il B. venne, nella riferita, occasione, arrestato in flagranza.

3. Gli indizi di colpevolezza risultano ampiamente e convincentemente esposti: essi derivano dall’attività investigativa di cui si è sopra detto, e in ordine alla quale le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche.

Con particolare riferimento al capo B, nella memoria difensiva si fa presente che in data 19 maggio 2011 è stata emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del coimputato Be.Pa., il quale, in detta occasione, si è assunta la esclusiva responsabilità dell’episodio.

Si tratta tuttavia di evenienza successiva all’ordinanza impugnata che non può in questa sede essere esaminata e che potrà eventualmente essere posta a fondamento di richieste difensive da formulare al giudice procedente.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

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