Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26.10.2010 il Giudice di pace di Bergamo dichiarava O.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis e la condannava alla pena di Euro 4.500,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Brescia chiedendone l’annullamento per inosservanza della legge penale, in quanto il giudice aveva inflitto all’imputata – al quale espressamente non erano state concesse le attenuanti generiche – una pena inferiore al minimo previsto per il suddetto reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Oltre che dalla sentenza, anche dal dispositivo letto in udienza risulta che il Giudice di pace ha inflitto la pena di Euro 4,500,00 di ammenda, senza concedere all’imputato alcuna attenuante. La predetta pena è inferiore al minimo previsto dalla legge (Euro 5.000,00 di ammenda), e pertanto la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, potendo questa Corte determinare la pena nel minimo previsto per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in Euro 5,000,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 02-12-2011, n. 9521

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, come comunicato dall’Inpdap con nota depositata agli atti in data 7.11.2011 e confermato nella odierna discussione in Camera di Consiglio dal difensore della parte ricorrente, successivamente al deposito del ricorso in epigrafe, con nota n. 94274 del 26.10.2011 l’Ente intimato ha invitato l’interessato ad effettuare l’accesso agli atti richiesti;

Rilevato pertanto che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione del presente gravame onde il Collegio non può che darne atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso in epigrafe e pronunciando sulle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Inpdap al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (=mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-05-2012, n. 8633 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

R.T.G. ha impugnato l’avviso d’accertamento col quale l’Ufficio aveva rettificato, ai fini IVA, il volume d’affari dell’anno 2002 e rideterminato imposte, interessi e sanzioni, ritenendo che il ricavato della cessione di terreni edificatori, effettuata dal contribuente, imprenditore agricolo, costituiva imponibile non dichiarato. La CTP di Torino ha rigettato il ricorso, decisione che è stata confermata con sentenza n. 54/2/10, depositata il 14.9.2010, della CTR del Piemonte, che, dopo aver affermato, per quanto ancora interessa, l’inammissibilità della produzione del documento depositato in appello, ha evidenziato che i terreni ceduti, suscettibili di sfruttamento edilizio, erano coltivati a vigneto, e, quindi, inseriti nell’impresa agricola del contribuente che non aveva dimostrato l’appartenenza alla sfera personale dei beni stessi: la vendita rientrava, dunque, per caratteristiche di soggettività, territorialità ed oggettività nell’ambito di applicazione dell’imposta.

Per la cassazione della sentenza, ricorre il contribuente, sulla scorta di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione, in appello, della copia del libro acquisti IVA, nonostante il citato art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non vieti il deposito di nuovi documenti in appello.

Col secondo ed il terzo motivo (anch’esso indicato come secondo) si lamenta la violazione, rispettivamente, dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. a) e art. 2082 c.c.; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1; nonchè degli artt. 2217, 2710 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 65; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Il ricorrente sostiene che gli argomenti addotti nell’impugnata sentenza -coltivazione a vigneto e reddito ritratto dall’attività agricola- non dimostrano affatto che i terreni venduti appartenevano alla sfera imprenditoriale, sia, sotto un profilo soggettivo, perchè ricevuti nella "sfera privata" ture ereditario, congiuntamente al proprio coniuge, che, sotto un profilo oggettivo, perchè "la dimostrazione della non appartenenza del bene all’attività d’impresa risulta provata dai registri contabili" non constando nè l’iscrizione dei beni nel libro acquisti, ai fini IVA, nè la registrazione del relativo titolo d’acquisto nel libro dei cespiti ammortizzabili, ai fini delle imposte dirette.

Col quarto motivo (indicato come terzo) il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 40 e 54 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non avendo la CTR tenuto conto che un bene strumentale di un’impresa agricola, una volta divenuto edificatorio, resta escluso dall’applicazione dell’imposta, per perdita della sua strumentalità all’attività imprenditoriale.

Gli argomenti svolti col primo motivo sono fondati: per il principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, la norma processuale tributaria prevale sulla norma processuale civile ordinaria, sicchè trova applicazione, non l’art. 345 c.p.c., ma il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente la produzione in appello di documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, a supporto, beninteso di pretese e considerazioni già svolte, non potendo, per tale via, ampliarsi la materia del contendere (cfr. Cass. n. 9224 del 2007). Tanto, tuttavia, non giova al ricorrente, tenuto conto che la documentazione che, errando, i giudici d’appello hanno ritenuto non ammissibile, id est la copia del libro acquisti, non ha carattere decisivo: la mancata iscrizione del terreno ceduto in tale libro (che vale ai fini della deducibilità dell’imposta) non sarebbe -quale dato negativo- idonea ad escludere la natura di strumento all’attività imprenditoriale del bene stesso, restando, con ciò stesso, esclusa la fondatezza del secondo motivo.

Il terzo motivo va, del pari, rigettato: trattandosi di verifica ai fini dell’IVA le invocate norme del TUIR non vengono in rilievo (il corrispondente argomento della CTR costituisce un obiter dictum).

Il quarto motivo è, invece, fondato. Questa Corte ha, già, ritenuto (Cass. n. 27576 del 2008), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che le cessioni di beni soggette ad Iva sono quelle disposte nell’esercizio di impresa, sicchè, quando, come nel caso in esame, il contribuente esercita un’impresa agricola, dedita alle attività indicate dall’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse), la cessione di un terreno edificatorio, da lui posta in essere, costituisce un atto estraneo all’attività imprenditoriale agricola, che resta, dunque, soggetto non all’Iva, ma all’ordinaria imposta di registro (cfr. anche Cass. n. 1935 del 2001). Tale conclusione non soffre eccezioni nel caso, ricorrente nella specie, in cui venga accertato che il fondo sia stato, in concreto, coltivato, tenuto conto del principio secondo cui per determinare se un suolo abbia o meno natura agricola, si deve aver riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell’atto, essendo priva di significato sia l’utilizzazione effettiva, che la potenzialità di utilizzo del bene stesso (così Cass. n. 8136 del 2011, proprio in tema d’imposta di registro).

L’impugnata sentenza che non si è attenuta al suddetto principio va, in conclusione, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa, nel merito, ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso del contribuente.

In relazione al carattere particolare delle questioni prospettate con il ricorso, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente. Compensa, interamente, tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10924 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3 gennaio 2008 presso la Corte d’appello di Venezia, B.A. ha chiesto il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, introdotto dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato il 14 dicembre 1994, non ancora deciso alla data della domanda e poi definito con decreto di perenzione del 31 marzo 2009.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto e accolta l’eccezione di prescrizione decennale formulata dall’amministrazione convenuta, con conseguente esclusione di ogni indennizzo per il periodo anteriore al 3 gennaio 1998, la Corte d’appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per il lasso di tempo intercorso tra la detta data e il 31 marzo 2009, e quindi per 11 anni e tre mesi circa. Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di Euro 4.470,00, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso, della minima entità della posta in gioco e dell’esito del giudizio, il criterio di liquidazione rapportato a 400,00 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto B.A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione delle motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 3 Cost.), il ricorrente si duole della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello, e segnatamente quella relativa alla natura collettiva del ricorso e alla minima entità della posta in gioco, sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento dal criterio di liquidazione per anno di ritardo da quello adottato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e da questa Corte, consistente in Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e in Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni.

Il ricorso è fondato.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, sicchè è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, questa Corte, per un giudizio amministrativo presupposto protrattosi per oltre dieci anni – e segnatamente per undici anni e due mesi, come nel caso a quo, non avendo formato oggetto di censura la dichiarazione di prescrizione del diritto per il periodo anteriore alla notificazione del ricorso per equa riparazione, è solita riconoscere, a titolo di equa riparazione, un danno non patrimoniale di Euro 6.250,00.

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011 cit.). Nè può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Nella specie, la Corte d’appello di Venezia ha motivato il considerevole scostamento dagli indicati parametri facendo riferimento, appunto, a tali inidonee ragioni, mentre non appare rilevante il riferimento all’esito del giudizio presupposto, essendo questo stato definito dopo il deposito del ricorso per equa riparazione.

Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in 11 anni e 2 mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente l’indennizzo di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 25.000,00 Euro), possono essere compensate per metà, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore degli Avvocati Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito, distratte in favore degli Avvocati Gabriele e Francesco De Paola, spese che si liquidano per l’intero in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 8 65,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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