T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1372

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente rappresentava d’aver chiesto, in data 30.12.2009, con nota assunta in data 31.12.2009 al protocollo dell’A. S. L. Salerno (già A. S. L. SA3), Direzione Sanitaria ex A. S. L. SA3, la rimodulazione quali – quantitativa della capacità operativa massima con decorrenza dall’1.01.2010, in conformità ai requisiti tecnologici e di personale, posseduti e documentati con la suddetta nota, gli stessi in base ai quali aveva ottenuto, in data 29.12.2009, l’autorizzazione, da parte del Comune di Agropoli, all’esercizio anche per il settore di genetica, annesso al laboratorio di base; che l’A. S. L., nonostante avesse verificato, tramite la Commissione Tecnica di cui alla D. R. G. C. n. 3958/01 e succ. modificaz. ed integraz., tutti i requisiti normativamente richiesti per la rideterminazione della c. o. m., non aveva provveduto a portare a termine il procedimento avviato, teso alla rimodulazione della suddetta s. o. m., sulla base della dotazione strutturale, tecnologica ed organizzativa posseduta, dal Centro, alla data del 31.12.2009, e tanto nonostante la notifica, in data 26 – 28.07.2010, alla stessa A. S. L., di un atto d’invito e diffida a chiudere il suddetto procedimento, con la conseguenza che le prestazioni di genetica medica, legittimamente erogate dal Centro, non erano tuttavia, in maniera illegittima, remunerate dall’A. S. L. (il che aveva determinato la presentazione, da parte dell’Istituto ricorrente, di due ricorsi per decreto ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Salerno, relativi alle somme di danaro dovute per il pagamento delle prestazioni, rispettivamente erogate dal maggio all’agosto 2010 e dal settembre all’ottobre 2010, senza che alcuna opposizione venisse sollevata al riguardo dall’A. S. L., sicché gli stessi decreti erano divenuti esecutivi); tanto premesso, la società ricorrente articolava le seguenti censure avverso l’inerzia, mantenuta nella specie dall’A. S. L. Salerno:

Violazione artt. 2, 3, e ss. della l. 241/90 sul giusto procedimento e succ. modificaz., Violazione art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buona amministrazione;

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità; Violazione e falsa applicazione del d. P. R. 14.01.1997, delle DD. G. R. C. 3958/2001 e 7301/2001, dell’art. 8 ter del d. l.vo 229/99, della nota regionale prot. 341/E/9 del 14.12.09, dei principi di correttezza, buona fede ed affidamento; del d. l.vo n. 502/92 e succ. modificaz. ed integraz.; delle DD. G. R. C. n. 377/98 e n. 491/06; della l. 241/90; dell’art. 97 Cost.; del giusto procedimento.

L’Amministrazione intimata (A. S. L. Salerno) non si costituiva in giudizio.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, il Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanità presso la Regione Campania.

All’udienza in camera di consiglio del 30 giugno 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Com’è stato affermato in giurisprudenza, sussiste una posizione di interesse legittimo a fronte dell’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria espresso attraverso la fissazione della capacità operativa della struttura (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25.01.2011, n. 511).

È stato anche osservato che: "La determinazione della capacità operativa massima di una struttura provvisoriamente accreditata avviene sulla base di operazioni di calcolo compiute su dati relativi all’astratta potenzialità di una struttura di erogare prestazioni sanitarie di una o più specifiche branche specialistiche; si tratta di un potere se non proprio interamente vincolato, quantomeno connotato da un bassissimo profilo di discrezionalità tecnica, non involgendo profili di valutazione dell’interesse pubblico, nemmeno sotto il profilo programmatico, quest’ultimo invece affidato alla diversa funzione di determinazione dei limiti di spesa. In altri termini, attraverso la c. o. m. l’Amministrazione sanitaria conosce quante prestazioni possono eventualmente essere erogate e quindi acquistate da un centro sulla base delle sue potenzialità organizzative e strutturali, altrimenti definite quali c. o. m. funzionale e strutturale" (T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 215).

Nella specie, la società ricorrente ha dimostrato, con l’esibizione di documentazione a supporto, d’aver diffidato inutilmente, in data 26 – 28.07.2010, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno (già A. S. L. SA3) a rideterminare la propria capacità operativa massima, sulla base dell’organizzazione strutturale, tecnologica e di personale, posseduta alla data del 31.12.09, documentata ed autocertificata con la nota del 30.12.2009, assunta al protocollo dell’ex A. S. L. SA3 in data 31.12.2009.

Osserva, inoltre, il Tribunale come la legge 241/90 imponga, all’Amministrazione, l’obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, l’A. S. L. intimata è rimasta inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non provvedendo a fornire alcun riscontro riguardo alla diffida, notificata dalla società ricorrente, tesa alla conclusione del procedimento per la rideterminazione della c. o. m. della struttura sanitaria dalla medesima gestita.

Il silenzio serbato dall’A. S. L. Salerno deve, pertanto, qualificarsi come illegittimo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’azionabilità del rimedio: la ricorrente ha notificato, all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno (ex A. S. L. SA3), in data 26 – 28 luglio 2010, la predetta diffida (si ricordi, al riguardo, che: "Ai fini della formazione del silenzio – inadempimento, pur non occorrendo alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall’art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 (e, oggi, dall’art. 117 comma 1, c. p. a.: nde), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell’interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell’asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell’amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente, che siano state eventualmente intraprese dalla competente autorità" – Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594), ma senza sortire alcun risultato, determinandosi, in tal modo, uno stato di perdurante incertezza, con riferimento alla sua istanza di rideterminazione della capacità operativa massima della struttura sanitaria di cui sopra.

Quanto ai requisiti richiesti, ora, dall’art. 31 cpv. c. p. a., s’osserva che l’azione può esser proposta, fintantoché perdura l’inadempimento (e la condizione, in assenza di diverse risultanze, vista oltre tutto l’assenza in giudizio dell’Amministrazione dell’A. S. L. Salerno, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che la diffida è stata notificata, all’A. S. L., il 28 luglio 2010, mentre il presente ricorso è stato notificato, alla stessa amministrazione, il 13 – 17 maggio 2011).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c. p. a. (d. l.vo 104/2010), sicché il Tribunale deve ordinare all’azienda Sanitaria Locale di Salerno di provvedere senza indugio a riscontrare la diffida della ricorrente, volta all’esame dell’istanza di rideterminazione della c. o. m. della struttura sanitaria di cui in epigrafe, assegnando all’uopo, alla predetta amministrazione, il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, a fronte dell’eventuale ulteriore inadempienza da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, di nominare – con successivo provvedimento – un commissario "ad acta".

In base alla regola della soccombenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno va condannata a rifondere, alla ricorrente, spese, competenze ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo, laddove sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, rispetto alle altre Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, ordina all’A. S. L. Salerno di provvedere circa la diffida, notificata dalla ricorrente e di concludere il procedimento relativo alla domanda di rideterminazione della c. o. m., presentata dalla medesima, nel termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di notificazione a cura di parte ovvero di comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Condanna l’A. S. L. Salerno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, degli onorari e delle competenze di giudizio, complessivamente liquidati in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30431 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Alba dichiarava non luogo a procedere per non costituire il fatto reato nei confronti di R.C., ispettore della Polizia municipale di (OMISSIS) e responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in ordine alle imputazioni dei reati di cui agli artt. 323, 476 e 490 c.p., contestati come commessi fino al (OMISSIS) sopprimendo o sostituendo diversi verbali di contravvenzione stradale, in modo da consentire ai contravventori di pagare somme ridotte e non subire decurtazioni di punti sulle patenti di guida, ed estinguendo le contravvenzioni elevate per l’importo di Euro 35 nei confronti di Ca.Ci., S.R. e R. A. a fronte del pagamento di soli Euro 21; per insussistenza del fatto nei confronti di D.C.A., vicecomandante della Polizia municipale di (OMISSIS), in ordine all’imputazione del reato di cui agli artt. 323 e 476 c.p., contestato come commesso nel (OMISSIS) alterando la descrizione dell’infrazione stradale elevata nei confronti di tale V. in modo da ridurre l’importo della relativa sanzione da Euro 35 ad Euro 21; e per insussistenza del fatto nei confronti di C.R., capo di gabinetto del Sindaco di (OMISSIS), in ordine al concorso con il R. nel reato di abuso d’ufficio in favore del Ca., del S. e della Ro. contestato nel l’aver inoltrato al R. i verbali di contravvenzione con l’annotazione "se possibile…il + possibile".

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste d’accusa Sa.

G., impiegata dell’ufficio contravvenzione del Comune di (OMISSIS), in quanto rese in assenza degli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, osservando che nell’interrogatorio reso al pubblico il 9.12.2005 la Sa. riceveva i predetti avvisi e confermava le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria, al giudizio di inattendibilità delle stesse dichiarazioni ed all’esclusione di prova idonea a sostenere l’accusa in giudizio a carico degli imputati.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che i temi dell’utilizzabilità e dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della teste Sa. non assumevano rilievo determinante nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, che trattava gli stessi in termini sintetici e meramente accessori rispetto a conclusioni già sostanzialmente conseguite a seguito di una dettagliata analisi delle questioni relative alla sussistenza del fatto contestato al D. C., alla rilevanza penale della condotta ascritta al C. ed alla prova del dolo e del vantaggio patrimoniale a carico del R., svolta sulla base dei contenuti delle predette dichiarazioni. Se è vero pertanto che la Sa., nell’interrogatorio nel quale riceveva tutti gli avvisi di legge, confermava le dichiarazioni precedentemente rese, la conseguente utilizzabilità di dette dichiarazioni non incide tuttavia significativamente sull’equilibrio della motivazione qui soggetta a scrutinio, che nella sua componente essenziale teneva conto dei risultati delle stesse; ed incidenza altrettanto marginale deve essere attribuita alle valutazioni sull’attendibilità della narrazione della Sa., da intendersi più che altro riferite alla mancanza di riscontri documentali rispetto a parte delle indicazioni fornite dalla teste.

Va altresì premesso che nella prospettiva del giudizio in discussione in questa sede, in concreto fondato sull’insufficienza degli elementi a sostegno dell’ipotesi accusatola, determinante è la prognosi sull’inidoneità di tali elementi a sostenere l’accusa in giudizio; prognosi che, prevista espressamente nell’ultima parte dell’art. 425 c.p.p., comma 3, ne qualifica integralmente la fattispecie processuale, giustificando il proscioglimento all’esito di un giudizio di inutilità del dibattimento rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio raccolto In una direzione favorevole all’accusa (Sez. 5, n.22864 del 15.5.2009, imp. Giacomin, Rv.244202). E proprio siffatto giudizio costituisce l’oggetto del controllo di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere, che si risolve nella riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice per l’udienza preliminare per escludere la sostenibilità dell’accusa in sede dibattimentale (Sez. 5, n.15364 del 18.3.2010, imp. Caradonna, Rv.246874).

Detto questo, la sentenza impugnata valutava congruamente nell’ottica appena descritta la totalità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, per diversi profili rispettivamente caratteristid delle posizioni dei singoli imputati, concludendo per la prospettabile mancanza di possibili sviluppi dibattimentali idonei ad incidere su un quadro di sostanziale insufficienza degli elementi stessi a sostenere le ipotesi criminose contestate in tutte le loro componenti costitutive. E particolare significatività veniva attribuita in questa visuale all’accertata situazione di difficoltà amministrativa creata all’epoca dei fatti, nella gestione del servizio contravvenzioni del Comune di Alba, da diffusi malumori ed atteggiamenti di protesta indotti nella cittadinanza dai primi risultati dell’affidamento del controllo sul rispetto delle regole della circolazione stradale ad ausiliari del traffico, il cui operato era soggetto a critiche di eccessiva rigidità.

Avuto riguardo a tale condizione di fondo, la posizione dell’imputato R. veniva in particolare valutata dal Giudice per l’udienza preliminare rispetto alla possibilità di escludere che gli interventi del predetto sui verbali di contravvenzione fossero motivati dal mero intento di rettificare sia pure impropriamente contestazioni contravvenzionali improntate ad eccessivo rigorismo ed alla correlativa ravvisabilità nei confronti dell’imputato dell’elemento psicologico dei reati di falso e del dolo intenzionale del reato di abuso d’ufficio. A questi fini il giudizio negativo su tale possibilità e sulla prospettabilità di sviluppi diversi in sede dibattimentale veniva coerentemente formulato in base alla ridotta percentuale delle irregolarità segnalate, alla mancanza di accertati rapporti fra l’imputato ed i contravventori coinvolti ed alla grossolanità degli interventi effettuati in relazione alla praticabilità di azioni soppressive ben più efficaci e meno rilevabili. Ed a ciò il ricorrente oppone diverse vantazioni sulla significatività degli argomenti svolti dal giudicante, senza indicare elementi idonei ad evidenziare la concreta possibilità di una differente evoluzione dibattimentale ed a rendere manifestamente illogico il criterio prognostico seguito dal giudice di merito.

Quanto alla posizione dell’imputato Di Ciancia, la prognosi negativa sulla possibilità di acquisire in giudizio prove sufficienti in ordine alla stessa sussistenza della condotta contestata era adeguatamente motivata in base all’inidoneità a tal fine delle sole dichiarazioni della Sa. a fronte del mancato rilevamento del nominativo del tale V., asseritamente beneficiario della condotta, nella distinta delle contravvenzioni elevate nel periodo indicato; giudizio evidentemente non inficiato dal riferimento del ricorrente alla mera possibilità di una diversa collocazione temporale del fatto.

Per venire infine alla posizione dell’imputato C., il giudizio sull’imprevedibilità di sviluppi dibattimentali apprezzabili, nella direzione del conseguimento di una prova sufficiente in ordine alla configurabilità a carico del predetto di un concorso penalmente rilevante, veniva acquisito in termini logicamente non censurabili sulla base del tenore sicuramente non ultimativo del messaggio scritto con la quale le pratiche venivano segnalate al R., tale da non integrare un’illecita interferenza, della mancanza di reale incidenza del messaggio stesso sulle determinazioni del R. in assenza di un rapporto fra i due soggetti e del significato negativo, in termini di sussistenza del dolo concorsuale, dell’essere stato il goglio riportante il messaggio lasciato integro insieme alle pratiche; vantazioni alle quali il ricorrente contrappone ancora una volta ed unicamente una propria diversa lettura delle stesse risultanze.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 216 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.S. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di tre motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 21 aprile 2009, in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale la Presidenza intimata è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla data del decreto, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Lazio promosso il 23 gennaio 1997 e definito con sentenza del 23 luglio 2004.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato, in quanto, risultando dal decreto impugnato che il giudizio presupposto si è svolto davanti al "Far Lazio in seguito a ricorso proposto il 23 gennaio 1997 e definito con sentenza del 23 luglio 2004, per una durata complessiva di sette anni e sei mesi, ed avendo il giudice del merito determinato in tre anni la durata ragionevole del giudizio, il periodo di durata non ragionevole avrebbe essere dovuto essere determinato in quattro anni e sei mesi e non già in soli quattro anni, come invece stabilito dalla Corte d’appello.

Anche il secondo motivo è fondato, in quanto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta dinanzi alla Corte di appello (Cass. 2003/2382; 2005/18105;

2006/8712);

Resta assorbito il terzo motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova loro liquidazione in conseguenza del prospettato accoglimento degli altri motivi.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In particolare, determinata in tre anni, con statuizione della Corte di merito non censurata dal ricorrente, la durata ragionevole del giudizio presupposto, la durata non ragionevole va stabilita in quattro anni e sei mesi e la Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere condannata al pagamento in favore del C., a titolo di equo indennizzo, della somma di Euro 4.500.00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle dei giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 8156 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il decreto rettorale con cui il prof. G. è stato collocato in quiescenza.

Alla camera di consiglio del 14102009 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in relazione al danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 19102011 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al presente ricorso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

In considerazione della complessità delle vicende in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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