T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8766 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 28-10-2011, n. 39165

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4/10/2010, la Corte di appello di Firenze, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, in data 19/1/2009, che aveva condannato L.S. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, G.A. per i reati di usura continuata in danno di N.B.G. e del medesimo G..

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di affidabilità delle dichiarazioni delle parti offese e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione all’art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, n. 3). Al riguardo si duole che le conclusioni raggiunte dalla Corte in punto di responsabilità dell’imputato sono fondate esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese, in mancanza assoluta di riscontri oggettivi circa l’asserita dazione delle somme corrisposte e degli interessi usurari ed eccepisce che le dichiarazioni di entrambi i denunzianti difettano proprio del requisito di linearità e puntualità.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione all’art. 533 c.p.p. eccependo che dal complesso probatorio esaminato dai giudici del merito non emerge la prova della responsabilità dell’imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Con il terzo motivo deduce violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena ed al giudizio di comparazione fra le circostanze, fra le quali quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4).

Il difensore della parte civile ha depositato nota comunicando l’avvenuto decesso di G.A..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per Cassazione e comunque manifestamente infondati.

Nell’esaminare le doglianze formulate dal ricorrente con il primo e secondo motivo, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.

Invero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne1 l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l’ulteriore precisazione, quanto alla l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri).

Occorre, poi, precisare che, secondo l’insegnamento di questa Corte:

"In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6910 del 27/04/1999 ud. (dep.01/36/1999) Rv.

213613; Sez. 5, Sentenza n. 8934 del 09/36/2000 Ud. (dep. 08/38/2000) Rv. 217355; Sez. 2, Sentenza n. 4281 del 17/08/2000 Cc. (dep. 24/08/2000) Rv. 217419).

Tanto premesso, occorre precisare che: "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22V2008 Ud. (dep. 25/32/2008) Rv. 239342).

Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo dell’attendibilità delle dichiarazioni delle due persone offese, N.B.G. e G.A., è stato effettuato dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logico-giuridici. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo sul mancato controllo della coerenza del narrato delle persone offese) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per i reati contestati.

Per quanto riguarda il terzo motivo in punto di dosimetria della pena, le censure sono manifestamente infondate. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ne deriva che i giudici di merito hanno congruamente motivato in ordine alla determinazione in concreto della pena, avendo adeguatamente richiamato i precedenti specifici ed il comportamento dell’imputato, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p.. Va poi rilevato che nessuna censura può essere sollevata in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p. n. 4 dal momento che la questione non è stata sollevata con i motivi d’appello.

Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

Per quanto riguarda l’istanza di liquidazione delle spese proposta dal difensore della parte civile, occorre rilevare in diritto che:

"Alla morte della persona costituitasi parte civile – evento disciplinato dall’art. 111 c.p.c., in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale – non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall’art. 300 c.p.c. ma inapplicabili al processo penale, che è ispirato all’impulso di ufficio. La costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23676 del 19/3/2005 Ud. (dep. 23/36/2005) Rv. 231911;

Sez. 5, Sentenza n. 15308 del 21/03/2009 Ud. (dep. 09/34/2009) Rv.

243603).

Nella fattispecie, pur restando valida la costituzione di parte civile, anche in presenza del decesso della persona costituitosi parte civile, nulla può essere liquidato per le spese non essendo stata compiuta alcuna attività processuale liquidabile in Cassazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-10-2011) 17-11-2011, n. 42407

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 22 ottobre 2010, ha ritenuto P.A. responsabile del reato di violenza sessuale e rapina ai danni di W.W. e, dichiarata la diminuente della seminfermità prevalente sulla aggravante e sulla recidiva, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Per quanto concerne la imputabilità, i Giudici hanno ritenuto di accedere al parere del perito da loro nominato che ha evidenziato nel P. una personalità strutturata in modo abnorme sì da configurare un grave disturbo non specifico con tratti prevalenti di tipo amplificativo-emotivo e secondari di tipo paranoide complicato da abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti. La diagnosi psichiatrica forense è di un malfunzionamento ideo-percettivo ed affettivo che determina un vizio di mente parziale e non totale in assenza di dati indicativi di uno scompenso psicotico acuto alla base degli atti antigiuridici. Il perito ha precisato che la diagnosi di malattia organica è dubbia ed inconferente; sul punto, i Giudici hanno evidenziato che non è la qualificazione della psicosi che rileva, ma la sua gravità.

Per quanto riguarda la responsabilità, la Corte ha ritenuto attendibile il racconto accusatorio della parte lesa la quale ha riferito in termini di assoluta logicità l’aggressione patita dall’imputato in concorso con persona non identificata: i due, sotto la minaccia di una arma, l’hanno costretta a rapporti sessuali e si sono impossessati del suo telefonino. L’individuazione nello attuale imputato dello autore dei reati – hanno osservato i Giudici – è sicura dal momento che lo stesso ha ammesso di avere incontrato la donna, nella occasione da lei riferita, e di esseri fatti restituire "con le brutte" il denaro corrisposto per una prestazione sessuale non effettuata.

La Corte ha disatteso come non provata la prospettazione della difesa secondo la quale la denuncia era strumentale e finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno; ha ritenuto che non minasse la credibilità della donna la circostanza che non fosse stata in grado di precisare il tipo dell’arma ed il suo mancato ritrovamento nella abitazione dell’imputato.

I Giudici hanno respinto la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti della minore gravità del fatto e delle generiche. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione. Critica, innanzi tutto, la conclusione peritale sulla natura non organica della malattia esponendo i dati clinici (con storia di encefalopatia in età perinatale) dai quali è desumibile il contrario; osserva che il perito ha ritenuto possibile una episodica compromissione totale delle capacità cognitive dell’imputato dovuta ad eventi stressanti inerenti la sfera affettiva. Ora all’epoca dei fatti l’imputato passava un momento di crisi con particolare intensità dei suoi disturbi (come è dimostrato dal ricovero dello ottobre 2006); il processo delirante può essere stato scatenato nel soggetto, che ha un disagio psicologico a rapportarsi con l’altro sesso, dalla frustrazione e conseguente incontrollata azione aggressiva derivata dal rifiuto della donna, dalla stessa ammesso, a praticargli una fellatio.

Indi, il ricorrente critica la motivazione sulla ritenuta affidabilità delle accuse della parte lesa evidenziando gli elementi che la minano e non le rendano idonee a sostenere una declaratoria di condanna; in particolare, censura il passaggio della sentenza sulla non strumentalità della denuncia per ottenere il permesso di soggiorno. Infine, l’imputato rileva che era applicabile la fattispecie dell’art. 609 bis c.p., u.c. perchè gli atti, anche in riferimento alla professione della donna, non erano grandemente limitativi della libertà sessuale; fa presenta che erano concedibili le attenuanti generiche perchè la sua indole aggressiva è una manifestazione della patologia da cui è afflitto ed in considerazione del suo forte disagio psichico e sociale.

Quando il giudice sente la necessità di nominare un perito, rileva la esigenza di integrare le sue nozioni con competenze tecniche scientifiche artistiche che esulano dal suo bagaglio culturale e, in genere, sono al di fuori del patrimonio di comune esperienza.

Ciononostante il giudice deve fornire una analitica motivazione tecnico-scientifica se non condivide le conclusioni dello esperto e, nel caso contrario, non può limitarsi a una adesione passiva al suo parere, ma deve esprimere, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali lo recepisce.

Quando le conclusioni del perito sono sottoposte a motivate critiche dalle parti o dai loro consulenti, il giudice è gravato dall’obbligo di esplicitare la ragione per la quale ha aderito al parere del suo esperto sia pure avvalendosi degli argomenti forniti dal medesimo.

Ora, nel caso concreto, la Corte ha dato conto del contenuto della opinione disattesa e, con iter argomentativo approfondito, della scelta effettuata tra le diversi tesi prospettate dal consulente e dal perito; di conseguenza,sul tema, non è riscontrabile alcun deficit motivazionale. Del resto, i diversi pareri scientifici non divergono sulla incidenza del normale disturbo della personalità dell’imputato (che determina una seminfermità), ma sulla presenza di fattori scatenanti uno scompenso psicotico acuto (che possono annullare le capacità cognitive e volitivo) che sono stati negati dal perito. Di contro, il ricorrente sostiene di avere agito in esito ad un processo delirante scatenato dalla frustrazione causata dal comportamento della vittima; tale prospettazione è ancorata ad una mera ipotesi ed è priva di elementi che la rendono di attualità nel caso concreto. In merito alla responsabilità, si rileva come le censure ora al vaglio di legittimità siano già state sottoposte all’esame dei Giudici di merito, prese nella dovuta considerazione, e confutate con apparato argomentativo congruo, completo, corretto.

In questo contesto, il ricorrente chiede una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio – alternativa a quella correttamente effettuata dai Giudici di merito – ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione anche dopo la novazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, sub c introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 8. La norma permette una indagine extratestuale oltre il limite del provvedimento impugnato, ma non ha alterato la funzione tipica della Corte di legittimità per la quale rimane fermo il divieto – in presenza di una motivazione non carente e non manifestamente illogica – di una diversa valutazione delle emergenze processuali.

Per invocare il nuovo vizio motivazionale, occorre che le prove, che il ricorrente reputa trascurate o male interpretate, abbiano una pregnanza tela da disarticolare l’intero ragionamento dei Giudici di merito sì da renderne illogica e contraddittoria la motivazione.

A tale risultato non conducono le censure del ricorrente.

Per quanto concerne la speciale attenuante, i Giudici, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto applicabile la previsione dell’art. 609 bis c.p., u.c. solo in presenza di quegli atti che la pregressa normativa definiva di libidine.

Tuttavia la conclusione sulla gravità dell’episodio (ben lumeggiata nel testo della impugnata sentenza) non merita censure: la fattispecie – avuto riferimento ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – non può definirsi di minore gravità dal momento che la libertà personale della vittima è stata compromessa in modo rilevante.

Relativamente alle richiesta di attenuanti generiche, la Corte territoriale ha correttamente giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale in materia negando il beneficio per la condizione soggettiva dell’imputato, gravato da numerose condanne e per la intensità del dolo. La motivazione è corretta dal momento che anche uno solo degli elementi di valutazione dell’art. 133 cod. pen., se di significativo segno negativo, può giustificare il diniego di attenuazione della pena e l’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen..

La situazione di inferiorità psichica è stata considerata dai Giudici nel diminuire la pena a sensi dell’art. 89 cod. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 198

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Svolgimento del processo

Il Gen di Brigata della Guardia di Finanza R.D’A. ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione per l’anno 2008, nel quale si è collocato al 17 posto della graduatoria di merito pur essendo dichiarato idoneo all’avanzamento.

Con il ricorso principale, l’istante articola censure con le quali contesta la legittimità del giudizio espresso nei suoi confronti dalla Commissione di avanzamento, assumendo l’inadeguatezza della valutazione effettuata con riguardo alla sua documentazione caratteristica e, in particolare, con riguardo ai suoi precedenti di carriera.

Con ulteriori motivi di censura, poi, esplicitati con il ricorso per motivi aggiunti, a seguito di accesso agli atti, il ricorrente contesta l’adeguatezza del punteggio a lui attribuito anche in ragione del raffronto con il punteggio attribuito al Gen. F., invece promosso al grado di Generale di Divisione, evidenziando i diversi profili per i quali i precedenti di carriera di quest’ultimo sarebbero stati sopravvalutati rispetto alle valutazioni invece riferite ai suoi.

Conclude pertanto il ricorrente lamentando l’illogicità dei criteri di valutazione adottati, applicati in difformità rispetto al dato normativo, così da determinare una palese disparità di trattamento in suo danno e a favore del controinteressato Gen. F..

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata e ha dedotto l’infondatezza di tutti i motivi di censura.

I controinteressati intimati non si sono invece costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2011 la causa è stata rimessa in decisione.

Motivi della decisione

Viene all’odierno esame del Collegio l’impugnazione, qui spiegata con un gravame introduttivo e con i motivi aggiunti, dal Gen. D.B.R.D. della Guardia di Finanza, avverso la procedura d’avanzamento ed il relativo esito, a lui non favorevole, al grado di Generale di Divisione per l’anno 2008.

Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, anche della Sezione (cfr. in particolare, fra la tante, Tar Lazio II, 3 febbraio 2009 n. 1063), il giudizio d’ avanzamento a scelta degli ufficiali della GDF, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, costituisce di per sé un tipico giudizio di merito, frutto d’una valutazione tecnica, da parte della Commissione superiore di avanzamento – CSA, altamente discrezionale.

Siffatte valutazioni sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità, solo quando manifestino evidenti incongruenze, rilevabili dall’esame della documentazione caratteristica dell’ufficiale scrutinando. Innanzi a questo Giudice, quindi, sono apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni di giudizio che, per la loro evidente irragionevolezza o sproporzione, rivelino un cattivo uso della potestà amministrativa da parte della CSA. In altri termini, occorre che si possa ritenere che i punteggi assegnati siano o il frutto di palesi errori di fatto o sulla qualificazione giuridica del fatto, oppure la risultante di criteri fattuali impropri e contrari a quelli proclamati dalla CSA per condurre la valutazione, perché volti al raggiungimento di scopi estranei alla scelta dei candidati più capaci e meritevoli, ossia più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire.

In questa prospettiva ritiene il Collegio che siano prive di pregio le censure attoree in ordine al preteso eccesso di potere assoluto che, a detta del ricorrente, irretirebbe l’intero giudizio sul suo stato di servizio e di carriera.

Ai fini d’una miglior comprensione delle questioni così prospettate, reputa opportuno il Collegio rammentare che la rottura dei criteri di valutazione (quale sintomo dell’eccesso di potere in senso assoluto) non può certo esser ricavata da un’analitica e nuova valutazione del giudice sulla posizione dell’ufficiale, a pena di compiere un vero e proprio giudizio di merito, in sostituzione della CSA (cfr. così Cons. St., IV, 17 febbraio 2004 n. 632; TAR Lazio, II, n. 5045/2008).

Spetta a questo Giudice solo la ricostruzione, alla luce di quanto specificamente dedotto dal ricorrente, dell’intera vicenda per verificare la fondatezza della prospettazione, per cogliere, quindi, l’esistenza, o meno dei sintomi denunciati. In particolare, il sindacato giurisdizionale dei giudizi d’avanzamento è ammissibile, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate e alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi (cfr., ex plurimis, Cons. St., IV, 7 luglio 2008 n. 3378).

In tale prospettiva emerge come la censura d’eccesso di potere in senso assoluto presupponga precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, onde i sintomi di tal vizio si possono cogliere solo se nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti, Cons. St., IV, 6 maggio 2008 n. 2051).

Ciò premesso, osserva il Collegio che, nei limiti delle censure spiegate, dall’esame dello stato di servizio e del libretto personale dell’odierno ricorrente, non emergono elementi tali da ritenere sussistente il dedotto vizio di eccesso di potere in senso assoluto.

Il curriculum del ricorrente , infatti, non sembra evidenziare quei precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, cui si è fatto cenno.

Ed infatti dalla documentazione caratteristica redatta dai Superiori del ricorrente secondo le disposizioni vigenti in materia risulta quanto segue:

-) viene valutato con la qualifica non apicale di "Superiore alla media" per un lungo periodo fino al 1977 e ottiene la qualifica apicale di "Eccellente" soltanto a decorrere dal 1 novembre 1977;

-) subisce una flessione del giudizio finale nella scheda valutativa 28.9.1989/27.9.1990, nel grado di Tenente Colonnello;

-) ottiene per la prima volta notazioni di "lode" solo a partire dal 5 ottobre 1996 e non conferma le predette note nelle schede valutative 20.7.1998/31.12.1999, relative all’incarico di Comandante di Gruppo della sede di Salerno;

-) subisce alcune flessioni di giudizio relativamente alle singole voci interne delle schede valutative, specie per le "qualità fisiche, morali e di carattere" e per "qualità professionali".

I dati che precedono non consentono di poter ritenere manifestamente inadeguato, in senso assoluto, il punteggio attribuito al Gen. D’Angiolella dal Collegio giudicante.

La documentazione caratteristica del ricorrente, infatti, non appare costantemente connotata da un’apicalità tale da poter giustificare l’accertamento ictu oculi del vizio di eccesso di potere. La presenza degli elementi appena descritti impedisce il riconoscimento di un quadro di eccellenza tale da far ipotizzare un vizio di valutazione in senso assoluto (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez.IV, dee. n.7149/2005, n.6925/2002, n.3845/2001; Sez.III, pareri n.750/2003 e n.1899/2003 cit.).

I giudizi finali apicali ottenuti dall’interessato nel corso della carriera, seppur certamente indicativi di un alto grado di professionalità, non si discostano in maniera evidente da quelli conseguiti dagli ufficiali promossi e non sono pertanto idonei ad avvalorare alcuna tesi di preminenza del ricorrente in termini assoluti.

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha, tra l’altro, riconosciuto che non tutti i giudizi di "eccellente" sono equivalenti. Anche sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio di Stato, con circolare n.218.000 del 14 giugno 1996, il Comando Generale del Corpo ha circoscritto il riconoscimento alle due espressioni "apprezzamento" e "lode" (di cui solo la seconda voce presuppone necessariamente l’altra), che costituiscono, quindi, quel quid pluris utile a fare la differenza tra situazioni di alto profilo.

Ebbene, il ricorrente, come in precedenza evidenziato, nel grado dirigenziale di Colonnello perde le attestazioni di "lode" in precedenza ottenute, non riuscendo a meritarle nelle schede valutative relative al periodo 20.7.1998-31.12.1999, redatte nell’incarico di Comandante di gruppo nella sede di Salerno.

E le "espressioni di lode ( … ) nei livelli di vertice della carriera, sono quelle che meglio possono far percepire la presenza di qualità eccezionali dell’interessato" e che, quindi, la "lode" "può intendersi come effettivamente finalizzata ad evidenziare l’esistenza di elementi qualitativi ulteriori, ai fini di individuare i soggetti di maggior spicco tra gli ufficiali in servizio" (Cons. Stato, Sez. III, parere 1899/2003).

Non può, infine, essere sottaciuto che anche la presenza, in sede di documentazione caratteristica, di giudizi analitici talvolta non apicali riguardo ad alcune qualità è circostanza già sufficiente – in astratto – ad escludere la palese incongruenza in senso assoluto del punteggio attribuito rispetto ai titoli ed ai precedenti di carriera vantati ( Consiglio di Stato Sez. IV, n. 876/2003).

Ciò in quanto le "voci interne" delle schede valutative non possono considerarsi irrilevanti ai fini del controllo giudiziale e le Commissioni di Avanzamento non possono fare a meno di tenerne conto al momento di formulare il giudizio sugli ufficiali, così come tengono e devono tenere conto della parte discorsiva dei documenti medesimi.

In conclusione deve escludersi che dalla documentazione caratteristica del ricorrente emergano precedenti di carriera così macroscopicamente ottimali da implicare un giudizio di evidente illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione nei suoi confronti.

Colgono, invece, in parte nel segno le censure accennate in ricorso e meglio sviluppate nei motivi aggiunti, con le quali il ricorrente ha lamentato la disparità nell’applicazione del metro giudizio con riguardo al promosso Gen. F..

In primo luogo, il ricorrente contesta che, in relazione alla voce di giudizio "doti intellettuali e di cultura" di cui alla lett. c) dell’art. 21 del D.Lgs. n. 69 del 2001, il chiamato in causa, sprovvisto del titolo di frequenza del corso superiore di Polizia tributaria, ha conseguito una migliore valutazione, rispetto a quella a lui riservata, pur in presenza del titolo in questione.

La censura è fondata.

Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, in forza dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 69 del 2001, il superamento del Corso superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo preferenziale per l’avanzamento in carriera.

Di siffatta preferenza legale danno correttamente conto i criteri per le operazioni di valutazione, in atti, elaborati dalla commissione in relazione all’avanzamento de quo.

Alla prevalenza attribuita al Corso Superiore di Polizia tributaria si richiama anche la difesa erariale, che rappresenta però :

– in via generale, come da prevalente giurisprudenza, da un lato, che il possesso del titolo in argomento non da’ un automatico diritto alla promozione a chi lo abbia conseguito, e, dall’altro, che la commissione di avanzamento ben può valutare, nei confronti di chi ne sia sprovvisto, l’entità di titoli diversi quali equivalenti o plusvalenti;

– nello specifico, che il chiamato in causa ha conseguito i titoli relativi alla Scuola di perfezionamento delle forze di polizia e al Corso presso lo IASD.

Dette argomentazioni non risultano convincenti.

E’ vero che si ritiene pacificamente che il possesso del titolo in argomento non involve nel diritto alla promozione. L’assolutezza dell’opzione risulta estranea alla lettera della legge (2. Il superamento del Corso superiore di polizia tributaria, istituito con la L. 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.") e di dubbia praticabilità ed utilità applicativa.

Si tratta, quindi, di verificare quale sia l’ubi consistam della preferenza che il legislatore accorda al titolo in questione.

Sul punto, si rinvengono due distinti orientamenti giurisprudenziali, ben riepilogati da C. Stato, IV, 20 dicembre 2005, n. 7230.

Secondo un primo indirizzo, in considerazione della incidenza che il corso sortisce sulla qualificazione professionale globale degli ufficiali nonché della lettera della legge, solo in casi eccezionali (e cioè per speciali meriti dell’ufficiale che ne sia privo o per specifici demeriti di quello che ne sia fornito), è possibile per la commissione di avanzamento posporre in graduatoria l’ufficiale che abbia conseguito il titolo in questione, e comunque previa specifica e dettagliata motivazione (C. Stato, IV, 13 luglio 1999 n. 1668; 1 settembre 1999, n. 1387).

Tale indirizzo è basato sul presupposto che gli elementi di cui alle lett. a), b) c) e d) dell’art. 21 cit. sono tutti unitariamente apprezzabili (e bilanciabili i rispettivi titoli), sicché il superamento del corso sortirebbe effetti sull’intero compendio di doti dell’ufficiale, creando una aspettativa di carriera giuridicamente qualificata.

Una seconda tesi, invece, confina il carattere preferenziale del titolo in questione all’ambito di cui alla lettera c) dell’art. 21 del D.Lgs. n. 69 del 2001 "doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi esami ed esperimenti", imponendo semplicemente che solo per questo parametro sia inderogabilmente attribuito un punteggio più alto all’ufficiale che abbia conseguito il titolo (C. Stato, IV, 21 aprile 2005 n. 1850; 12 aprile 2001, n. 2225; 22 giugno 2000, n. 3558).

Detta seconda opzione risulta più aderente al dato letterale (laddove la preferenza è riferita ad altri corsi), all’ampia discrezionalità di cui godono le commissioni nel sistema di avanzamento a scelta assoluta, e alla regola dettata dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464 per gli ufficiali delle Forze armate in possesso del titolo di superamento del Corso superiore di stato maggiore interforze (ex scuola di guerra), la quale si limita a prevedere genericamente che tale titolo "è valutato ai fini dell’avanzamento e dell’impiego degli ufficiali" nei giudizi, similari a quello qui in argomento, di cui all’art. 26 della L. 12 dicembre 1955, n. 1137.

La differenza fra le due tesi è di palmare evidenza.

Ma, in ogni caso, ciò che qui rileva, anche a voler tener conto della interpretazione di più limitati effetti, è che è indubbio che per gli ufficiali della Guardia di Finanza il superamento del Corso superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo preferenziale per l’avanzamento in carriera e prevale, quantomeno, su quelli conseguiti all’esito della partecipazione ad altri corsi, con riferimento alle "doti intellettuali e di cultura" di cui alla lett. c) dell’art. 21 del ridetto D.Lgs. n. 69 del 2001.

Anzi, è stato espressamente precisato che per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il superamento del Corso superiore di Polizia Tributaria prevale su quello conseguito all’esito della partecipazione al Corso di alta formazione presso la scuola di perfezionamento per le forze di polizia e su ogni altro titolo limitatamente alla ridetta voce "doti intellettuali e di cultura" (C. Stato, IV, 20 dicembre 2005, n. 7230).

Ne consegue che le aggettivazioni riservate al ricorrente ed al promosso non risultano coerenti con la preferenza legale di cui in argomento; né è possibile sovvertire il valore del titolo in argomento mediante la contemporanea applicazione di un criterio quantitativo, in quanto la particolare valenza del titolo di partecipazione alla Scuola superiore di Polizia Tributaria non può essere pretermessa per la pure giusta rilevanza attribuita ad altri corsi ritenuti, nella discrezionalità propria della commissione, particolarmente formativi.

Invero, nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, il superamento del Corso superiore di Polizia Tributaria è indice sicuro di particolari doti di preparazione e versatilità nelle discipline tipiche del Corpo rispetto ad altre specializzazioni sia pure di indubbio prestigio, ma più strettamente attinenti alle materie militari (Tar Lazio, Roma, II, 16 giugno 2004 , n. 5866).

Va, peraltro, sottolineata, nella rammentata prospettiva, la circostanza per cui il Gen. F. ha sostenuto gli esami per accedere al predetto Corso, ma non ha superato le prove previste.

Né, sempre con riferimento alla voce in argomento, la preminenza del promosso nei termini rilevati dalla commissione di avanzamento si apprezza sotto altri significativi aspetti. Invero:

– il Generale F. ha una laurea in Scienze Politiche conseguita soltanto in data 17.10.2002, (oltre ad una laurea triennale in scienze internazionali) a fronte della Laurea in Giurisprudenza conseguita dal ricorrente, che appare più confacente all’attività professionale del corpo, il quale ha anche superato l’esame per l’iscrizione all’albo dei procuratori legali;

– il ricorrente ha svolto attività di insegnamento in maniera significativamente più rilevante rispetto al promosso;

– il ricorrente prova una conoscenza della lingua inglese a livello superiore rispetto a quello posseduto dal contro interessato.

Gli ulteriori profili di eccesso di potere in senso relativo, pure denunciati con i motivi aggiunti, per l’ingiustificata sottovalutazione dei titoli del ricorrente, a fronte di quella riservata al Gen. F., per quanto riguarda gli incarichi ricoperti e le onorificenze conseguite, non sembrano invece fondati, atteso che dalla comparazione dei libretti dei due ufficiali non emergono elementi di evidente irragionevolezza dei giudizi effettuati dalla Commissione di avanzamento.

Per quanto inoltre riguarda l’asserita illegittimità dello "scavalcamento" operato dal gen. F. a danno del ricorrente, il Collegio osserva che, secondo costante giurisprudenza, il c.d. "scavalcamento" può rilevare come sintomo di eccesso di potere in senso relativo solo ove riferito a procedure immediatamente precedenti e accompagnato da ulteriori elementi concreti che avvalorino tale conclusione (cfr. Cons. Stato IV, 27.6.2006 n. 4165). La censura va quindi disattesa.

Conclusivamente il ricorso va accolto soltanto in parte, nei limiti del rilevato eccesso di potere in senso relativo con particolare riferimento alle valutazioni effettuate dalla Commissione di avanzamento ai sensi della lettera c) dell’art. 21 del D.Lgs. n. 69 del 2001 ; con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati ai fini della reiterazione in parte qua del procedimento.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione del parziale accoglimento dei motivi di gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

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