Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12704 Corte di Cassazione Contenzioso tributario Pensione di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 7.4.09, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da C.G. avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Locri, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della convenuta Regione Calabria, aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Ministero dell’Intero e del Ministero del Tesoro, diretta all’ottenimento della pensione di invalidità civile (ovvero, in subordine, dell’assegno mensile di invalidità). Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale, pur dando atto che dalla dichiarazione resa personalmente dall’interessato e depositata all’udienza del 27.9.1999 si evinceva che i redditi per gli anni 1996, 1997 e 1998 erano inferiori a quelli previsti per legge (in base ai DM succedutisi nel tempo) per usufruire dell’invocata prestazione assistenziale (pensione di inabilità), escludeva l’idoneità della prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a fornire la prova della sussistenza del richiesto requisito reddituale. Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.P., nella qualità di erede di C.G. (deceduto in data (OMISSIS)), con impugnazione affidata ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione

Si premette che il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente dall’art. 366 bis c.p.c., poi abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, lett. d) (entrata in vigore il 4 luglio 2009), che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Con unico motivo di ricorso censura la ricorrente la sentenza impugnata per: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 12 ed alla L. n. 153 del 1969, art. 26, in combinato disposto con gli artt. 421 e 437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che la Corte territoriale, a fronte dell’allegata autocertificazione relativa ai redditi 1996, 1997 e 1998, valevole quale prova legale fino alla decisione di cui alle S.U. della Cassazione n. 5167/2003, lungi dal poter considerare carente la dimostrazione del requisito reddituale, avrebbe dovuto invitare la difesa dell’appellante C.G. ad integrare il quadro probatorio incompleto esistente in causa attraverso la produzione di certificazione della competente Agenzia delle Entrate. Richiama, quale pronuncia in termini, la decisione della Suprema Corte n. 2379/2007 e formula il seguente quesito di diritto: "Dica l’adita Suprema Corte di Cassazione che nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione di invalidità civile il requisito reddituale deve essere verificato al momento della decisione della causa d’appello (così riconoscendosi all’art. 149 disp. att. c.p.c. un ambito applicativo esteso anche al sopraggiungere del requisito reddituale nel corso del giudizio), sicchè, allorquando le risultanze di causa offrono già significativi dati d’indagine quanto al reddito in primo grado (e, segnatamente, acquisite in tempo antecedente al consolidarsi dei principi espressi in materia dalle S.U. n. 5167/2003), lo stesso Giudice di appello è tenuto ad invitare la difesa del medesimo invalido ad integrare il quadro probatorio, producendo certificazione aggiornata dell’Agenzia delle Entrate e l’altra documentazione ritenuta necessaria per integrare il quadro probatorio incompleto, e ciò stante che la materia della previdenza ed assistenza è caratterizzata dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale".

Il motivo di doglianza, consistente nel mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 421 e 437 c.p.c., è inammissibile perchè non autosufficiente in quanto non trascrive quali siano i mezzi istruttori sollecitati alla Corte territoriale.

Lo stesso, nella parte in cui implicitamente afferma che non era stato chiesto alcun approfondimento istruttorio al giudice d’appello, è infondato perchè non ci si può dolere del mancato esercizio di poteri istruttori d’ufficio neppure richiesto al giudice d’appello.

E’ stato più volte affermato: "Nel rito del lavoro, l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione" (cfr. ex plurimis Cass. 5 febbraio 2010 n. 12717). Ed è stato anche specificato che: "Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori" (cfr. Cass. 12 marzo 2009 n. 6023) e si è infine statuito che: "Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito" (cfr. Cass. 26 giugno 2006 n. 14731). E’ stato, altresì, ritenuto che, pur in presenza di formale ed esplicita richiesta di una delle parti, in mancanza di un provvedimento decisorio esplicitante le ragioni per le quali il giudice abbia ritenuto di far ricorso all’uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso, non è consentita una censura che, seppur sollevabile precedentemente, sia stata avanzata per la prima volta in sede di legittimità e con la quale si denunzi il mancato esercizio dei poteri d’ufficio, censura che finirebbe, con il giudizio di rinvio, per prolungare la durata del processo. Tale soluzione trova conforto nel principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e nella ricaduta, in termini processuali, scaturente dall’inerzia e mancata sollecitazione della parte interessata all’esercizio dei poteri ufficiosi – pur dopo che l’esaurimento dell’istruttoria abbia fatto permanere un quadro probatorio incerto – e ciò anche in ossequio applicativo del principio della tempestività dell’allegazione della sopravvenienza, comportante l’osservanza, a pena di decadenza, dell’onere di far valere nel primo atto difensivo eccezioni o deduzioni volte a contrastare le avverse domande, dovendosi avere riguardo al sistema di preclusioni e decadenze proprio delle controversie di lavoro e, sia pure in misura minore, anche del procedimento ordinario, dopo le riforme del 1990- 1995 (cfr. in tal senso Cass. 21 giugno 2006 n. 14331).

Resta, infine, ininfluente il discorso sul momento in cui è mutato l’orientamento giurisprudenziale sul valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, rilevante solo in tema di prospective overruling (nei termini rigorosi di Cass. S.U. n. 15144/2011 e della dottrina e giurisprudenza di altri ordinamenti, sia di civil law sia di common law) nel senso che, affinchè un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;

che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (cfr. in tal senso Cass. 27 dicembre 2011 n. 28967). La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alla valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale prevista dalla L. L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e, successivamente, dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o)) ritenuta dalle Sez. U della Cass. n. 5167 del 3.04.2003 idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma priva di valore probatorio, anche indiziario, nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui alìart. 2697 c.c. (dovendosi vieppiù sottolineare che, nella specie, come si rileva dallo stesso ricorso per cassazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione era stata prodotta dall’interessato in data 27.9.1999 e, dunque, quando, lungi dall’esservi un affidamento su un consolidato orientamento giurisprudenziale, vi era anzi un contrasto in ordine alla questione del valore probatorio da attribuire alla autocertificazione dei propri redditi ai fini della sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge, nell’ambito del quale, peraltro, altra pronuncia della Sez. U, la n. 10153 del 14.10.1998, aveva escluso, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, ogni valore probatorio, pure indiziario, a detta autocertificazione).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nessuna statuizione va adottata, infine, per quel che riguarda le spese, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-08-2012, n. 14721

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Svolgimento del processo

Con citazione del 4.6.1991 Anglo Sicilia Turistica srl conveniva in giudizio i coniugi Gi.Ro. e C.G., premettendo di essere proprietaria di un terreno in (OMISSIS) di ha. 33.53.10, di cui una piccola parte era stata frazionata nelle particelle 348 e 349, occupate arbitrariamente dai convenuti che vi avevano abusivamente costruito.

I convenuti resistevano ed a seguito di ctu veniva ordinata la chiamata in causa di R.C. e M. possessori delle particelle rivendicate, che resistevano chiedendo il primo l’usucapione, ed il secondo la litispendenza con altra causa.

Per quanto ancora interessa, con sentenza 305/2000 il Tribunale, oltre a separare le cause, condannava R.C. al rilascio della particella 348 ed alla demolizione delle opere e regolava le spese, decisione appellata da quest’ultimo, che concludeva per la dichiarazione di usucapione ed in subordine per la condanna della società all’indennizzo di cui all’art. 1150 c.c..

I coniugi Ro. C. proponevano appello incidentale.

La Corte di appello di Catania, con sentenza 428/2005, rigettava il gravame di R.C. ed accoglieva quello dei Ro.

C., ponendo le spese in loro favore a carico della società.

R.C. era mero detentore e la recinzione del fondo non era idonea a determinare una situazione possessoria di buona fede (il primo giudice lo aveva qualificato occupante abusivo consapevole della altruità).

Ricorre R.C. con tre motivi, resiste la società convenuta, che ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminare è l’esame dell’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancanza di quesiti, infondata trattandosi di sentenza depositata il 23.4.2005, prima della vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Si denunziano, col primo motivo, violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c. e vizi di motivazione per il rigetto della domanda di usucapione.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 244 c.p.c. e vizi di motivazione per non essere stata ammessa la prova con riferimento alla edificazione.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto che l’esame della subordinata domanda di indennità ex art. 1150 c.c. fosse precluso per il fatto che il motivo di appello atteneva alla sola presunta omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto.

Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima va osservato che, per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La seconda censura è inammissibile non riportando la prova che si assume articolata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, impedendo di valutarne la decisività.

In ordine alla terza, a prescindere dal fatto che una censura ex art. 112 c.p.c., impone che si riportino le domande proposte in primo grado ed in appello, e che lo stesso ricorrente ammette nella sentenza di primo grado una pronuncia implicita di rigetto della domanda in questione, va rilevato che quest’ultimo aspetto è stato valorizzato dalla Corte di appello, rilevando che il primo giudice aveva condannato ex art. 936 c.c., oltretutto richiamato espressamente dall’art. 1150 c.c., il R. a demolire i fabbricati evidenziando che non era possessore di buona fede e che l’edificazione era avvenuta in zona ove vige il vincolo di inedificabilità.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Reg. sentenze : 60/2009

PRIMA SEZIONE

composto dai Signori:

ALDO RAVALLI Presidente, relatore

ETTORE MANCA Primo Referendario

CARLO DIBELLO Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso 1335/1998 proposto da:

MONACO GIACOMO

rappresentato e difeso da:

PACCIONE LUIGI

con domicilio eletto in LECCE

PIAZZA MAZZINI 72

presso

NICHIL ANTONIO P.
contro

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

rappresentato e difeso da:

PUTIGNANO ANTONIO

con domicilio eletto in LECCE

VIALE UGO FOSCOLO, 39

presso MEROLA PASQUALE

per l’annullamento

della nota a firma del Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 4612 del 4.3.1998, recante comunicazione ad oggetto parziale reiezione di n. 2 istanze di condono per il completamento di immobili abusivamente edificati; di ogni atto connesso,benché ignoto, in quanto lesivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del giudizio di

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Visti gli atti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 14 Gennaio 2009, relatore il Pres. Aldo Ravalli, l’avvocato Leuci, in sostituzione dell’avvocato L. Paccione;

Vista la nota depositata in data 01 dicembre 2008 dal legale del ricorrente, con la quale dichiara che il sig. Monaco Giacomo è deceduto in Ceglie Messapica il giorno 05.08.2002 (come da certificato di morte che allega) e, per l’effetto, chiede che il giudizio venga dichiarato interrotto;

Considerato, pertanto, che va dichiarata l’interruzione del giudizio dalla data della morte del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 6.12.1971 n. 1034
PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, dichiara l’interruzione del processo così come indicato in motivazione.

Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente Est

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 15 gennaio 2009

N.R.G. 1335/1998

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione IV Sentenza n. 38017 del 2006 deposito del 20 dicembre 2006

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Osserva:

F.E. ha proposto ricorso contro la sentenza 5 dic. 205 del tribunale di Torino che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le pareti per il reato di cui all’art. 141 co. 9 del d.lgs. 285/92 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un?autovettura, con i conducenti di altri autoveicoli.

Il ricorrente, come unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione sulla confisca dell’autovettura rilevando che il medesimo giudice, nei confronti dei coimputati, non aveva disposto la confisca con palese disparità di trattamento.

Inoltre non avrebbe tenuto conto degli ottimi precedenti, della sua personalità, dell’occasionalità del fatto e del buon comportamento processuale.

Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, è comunque infondato.

Va premesso che, malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giu. 2003 convertito nella l. 1 ago. 203 n. 214) no per questo viene meno la punibilità del fato perché la legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del d.lgs. 285/92) più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto.

Quanto alla confisca del veicolo si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca del veicolo utilizzato per gara aveva natura obbligatoria (non si può infatti interpretare diversamente l’espressione, sia pure atecnica, è punito con l’arresto? nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione).

Ma anche a voler ritenere che la confisca f0osse da ritenere soltanto facoltativa il giudice di merito ha implicitamente motivato sulla pericolosità della disponibilità dell’autovettura impiegata per una gara di velocità.

In ogni caso si osserva che la circostanza che nei confronti di coimputati non sia stata disposta la confisca è del tutto irrilevante nel presente giudizio così come i rilievi sulla personalità del ricorrente.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La corte suprema di cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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