Cass. civ. Sez. VI, Sent., 09-12-2011, n. 26489 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- P.F. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto della Corte d’appello di Napoli del 9.12.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 1990, definito con sentenza del 2008.

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 5.167,00, anche tenuto conto della posta in gioco.

Il Ministero delle Finanze non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della prescrizione decennale del diritto all’indennizzo.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’entità dell’indennizzo liquidato. Con l’ultimo motivo parte ricorrente lamenta l’erronea valutazione della posta in gioco.

3.- Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, con conseguente assorbimento delle restanti censure, dovendo questa Corte procedere alla riliquidazione dell’indennizzo.

La S.C., infatti, ha di recente affermato il principio per il quale "la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 9.250,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 18 anni e 6 mesi, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà in considerazione dell’enorme divario tra la somma liquidata e quella richiesta (Euro 29.500,00) e poste a carico dell’Amministrazione per la restante parte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, compensate per 1/2, nella misura della metà dell’intero che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2164

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di redditi idonei a garantire il suo mantenimento nel nostro paese.

Nell’unico motivo di ricorso, oltre a lamentare il mancato avviso dell’avvio del procedimento, la ricorrente osserva che non è vero che era rimasta disoccupata dal 1.2.2009 avendo successivamente reperito idonea attività lavorativa.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato poiché risulta che prima dell’emissione del provvedimento di rigetto, la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di soggiorno sufficiente a garantirne il mantenimento nel nostro paese.

Il dato non è stato valutato dall’amministrazione e pertanto si impone un annullamento per consentire di effettuare gli opportuni accertamenti sulla sussistenza del rapporto di lavoro per cui risultano anche pagati i contributi previdenziali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 12-09-2011, n. 33756 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza Indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa dal GUP presso il Tribunale di Tolmezzo in data 3 luglio 2007, impugnata da C. M., dato atto della intervenuta rinuncia dell’imputato e del suo difensore a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio, riduceva ad anni uno di reclusione la pena inflitta al suddetto, siccome colpevole del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il C., personalmente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, sostanzialmente riproponendo le medesime prospettazioni difensive svolte nei motivi di appello: insussistenza del reato contestato, in quanto al momento della sua asserita commissione (20 luglio 2005), esso ricorrente non era sottoposto a misura di prevenzione, trovandosi In regime di espiazione di pena definitiva, in quanto sottoposto a libertà controllata, ed essendo la misura di prevenzione, per legge, incompatibile con l’espiazione pena.

Motivi della decisione

1. La proposta impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, perchè basata su motivi manifestamente infondati.

Al riguardo occorre considerare, Infatti, che avendo l’appellante rinunciato a tutti i motivi di gravame proposti, salvo quello relativo all’entità della pena, i giudici di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non erano tenuti a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., In quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati – che nello specifico, come già precisato, riguardavano soltanto la misura della pena.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-02-2012, n. 2465 Rimborso

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Svolgimento del processo

Il contribuente ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2001, sulle somme erogategli dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo.

All’esito dei gradi di merito la CTR, confermando con motivazione sostanzialmente adesiva la decisione di prime cure, riteneva che la somma andava assoggettata alla aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione di ricorso per Cassazione;

il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, per violazione dell’art. 1919 c.c., del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1, 33 e segg., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 1986, art. 42, comma 4 ( T.U.I.R.), della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. A, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5,; ed altresì, sia per omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, sia pure per insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, respinta.

Le parti, hanno illustrato le proprie ragioni, con memorie.

La Commissione Tributaria Regionale, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando che l’erogazione andava assoggettata alla aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base dei principi di diritto, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R." (Cass. SS.UU. n. 13642/2011);

"ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata, pur ponendosi nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri dell’art. 42 cit. T.U.I.R., non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo, a aderente ad esso nella parte in cui, senza, peraltro, dare adeguata contezza del percorso decisionale, omette di considerare che la richiesta di rimborso afferiva all’anno 2001, nonchè di indicare gli elementi alla cui stregua va determinato il rendimento tassabile al 12,50%.

Il ricorso va, pertanto, accolto, nei precisati limiti, e, per l’effetto cassata l’impugnata decisione.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio ed all’esplicito passaggio motivazionale, contenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui per "rendimento" deve intendersi "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato", deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la pronuncia sulle spese.

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