Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4588 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata l’11.3.2004, confermò la pronuncia di prime cure che aveva condannato l’Enel spa (poi Enel Distribuzione spa) alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto dovuto all’ex dipendente C.V.G. ed al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell’affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo tra il 1980 e il 1982, nell’indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.

Questa Corte, con sentenza n. 16538/2006, pronunciando sul ricorso proposto dalla parte datoriale, per quanto qui ancora specificamente rileva richiamò i principi, enunciati da precedenti pronunce di legittimità (segnatamente, ex multis, Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Cass. 10 marzo 2005 n. 5234; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362), secondo cui l’affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non poteva fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorchè il carattere costante e sistematico di queste ultime venisse individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare occorreva misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l’orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell’organizzazione del lavoro.

Ritenne quindi questa Corte che, alla luce di tali principi, doveva ritenersi incongrua, nella specie, l’affermazione del giudice di merito dell’esistenza della continuità dello straordinario, essendo essa fondata sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell’impresa di provvedere all’erogazione dell’energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, in mancanza di uno specifico accertamento idoneo a dimostrare il ripetersi delle prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un apprezzabile arco temporale. Il ricorso venne quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata venne cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, perchè procedesse all’accertamento relativo alla continuità dello straordinario sulla base dei principi sopra enunciati. La Corte d’Appello di Lecce, quale giudice di rinvio, previa riunione del procedimento con altri connessi (siccome inerenti ad analoghe pretese svolte da altri lavoratori nei confronti della stessa parte datoriale), con sentenza del 26 – 30.10.2009 rigettò la domanda proposta dal C..

A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamati i principi indicati nella sentenza che aveva disposto il rinvio, nonchè quanto ritenuto da altre sentenze di legittimità, secondo cui il carattere continuativo delle prestazioni straordinarie non può essere affermato sulla sola base di una reiterazione di quelle prestazioni e sulla ritenuta irrilevanza degli intervalli di lavoro normale, occorrendo per contro dimostrare, con il supporto di elementi probatori significativi, che il ricorso allo straordinario era da porre in relazione con normali esigenze dell’azienda, programmate e ricorrenti nel tempo, evidenziò che il concetto di "continuità" della prestazione straordinaria andava coniugato con quello di "programmazione" della prestazione, inteso come volontà dell’azienda di inserire lo straordinario nell’ambito di un programma lavorativo ben definito e non collegato ad esigenze del tutto contingenti ed imprevedibili; per contro, nel caso di specie, il lavoratore si era limitato, nel ricorso introduttivo, a dichiarare la propria qualifica e l’avvenuto svolgimento dello straordinario in maniera continuativa, nella misura media mensile indicata, per inderogabili esigenze di servizio, nè l’espletata CTU aveva consentito di accertare in maniera sufficiente, secondo quanto voluto dalla sentenza di cassazione, la strumentalità e necessità dello straordinario svolto ai fini del normale funzionamento dell’azienda, poichè l’ausiliario, pur confermando una certa sistematicità del lavoro straordinario espletato (cosa che, peraltro, non era in discussione), non era stato in grado di accertarne "la sua abitualità nel quadro dell’organizzazione aziendale del lavoro", essendo necessario – a suo avviso – "analizzare le buste paga, negli anni, di un congruo campione di lavoratori dipendenti dell’azienda ENEL" che avessero fatto parte dello stesso reparto dei ricorrenti.

Avverso la suddetta sentenza del Giudice del rinvio, C.V. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le intimate Enel spa ed Enel Distribuzione spa, in proprio e quale mandataria di Enel spa, non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto ( art. 40, 273 e 274 c.p.c.), dolendosi che il Giudice del rinvio abbia disposto la riunione con altri procedimenti, non sussistendo, a suo avviso, la connessione fra i vari giudizi e non essendosi in presenza di una "ipotesi qualificata" ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

1.1 Anche in disparte dal rilievo che, a mente dell’art. 274 c.p.c., è consentita la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse e che fra le ipotesi di connessione rientra altresì il cumulo soggettivo -ricorrente nella specie – di cui all’art. 33 c.p.c., è assorbente rilevare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità (cfr, Cass., nn. 15706/2001; 9336/2004; 11187/2007). Il motivo all’esame va dunque disatteso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, deducendo che il Giudice del rinvio aveva erroneamente interpretato il principio di diritto rinveniente dalla sentenza di cassazione, individuabile nella necessità dell’accertamento relativo alla continuità dello straordinario; ciò che la Corte d’Appello di Lecce avrebbe ben potuto accertare sulla base della mera disamina delle buste paga in atti, dimostrative della ripetuta e costante effettuazione, per più anni, di ore mensili di straordinario, così da escludere che tale attività ulteriore fosse ricollegabile ad esigenze imprevedibili e fortuite; cosa che, peraltro, era stata accertata anche dal CTU, il quale aveva evidenziato l’evidente sistematicità dello straordinario effettuato, che ne precludeva la saltuarietà; in sostanza, quindi, la sentenza impugnata aveva violato il principio dettato dalla Corte di Cassazione, ritenendo che non fossero stati provati i requisiti, mai richiesti, della prestazione di lavoro ordinario e straordinario ed il collegamento tra questo e l’organizzazione aziendale.

2.1 Secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione vincola i giudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarvisi indipendentemente dall’intervenuto mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella in cui la norma da applicare sia stata, nelle more, espunta dall’ordinamento con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita da ius superveniens (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7097/1993; 1374/1995;

1952/1995; 11009/1997) e tale vincolo vale anche per la stessa Corte di Cassazione che sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10037/2001; 8485/2003; 19307/2004).

Non giova quindi al ricorrente, di per sè, il richiamo a pronunce di questa Corte ove, in controversie analoghe, sarebbero stati applicati, secondo il suo assunto, principi meno rigorosi di quelli seguiti nella sentenza impugnata.

2.2 Un tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo quanto già diffusamente esposto nello storico di lite, nella presente controversia la sentenza di cassazione non si era limitata ad affermare l’esigenza del riscontro relativo alla continuità dello straordinario, come mostra di ritenere il ricorrente, ma aveva richiamato e fatti propri principi, vincolanti per le ragioni anzidette per il Giudice del rinvio ed anche in questa sede, che ponevano in particolare l’accento sulla necessità di verificare, quanto al lavoro straordinario prestato, (a sua abitualità nel quadro dell’organizzazione aziendale del lavoro; ed a tale principio il Giudice del rinvio si è in effetti attenuto, ritenendo che tale riferimento all’organizzazione aziendale concernesse la strumentalità e necessità dello straordinario svolto ai fini del normale funzionamento dell’azienda.

Non vi è stata quindi devianza dall’ambito dei parametri dettati dalla sentenza di cassazione (ma, al contrario, esatto apprezzamento della portata dei principi a cui era necessario conformarsi) e, al contempo, la motivazione adottata, sulla scorta dei richiamati accertamenti svolti dall’ausiliario e con il rilievo delle carenze di allegazione e prova degli elementi di giudizio rilevanti al fine, appare adeguata e coerente con l’accertamento fattuale demandato.

Anche il motivo all’esame non può quindi trovare accoglimento.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-12-2011, n. 9476

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 3541 del 2 novembre 1999, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattierocaseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6800 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. P. D. M., ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, esponeva di aver partecipato alla selezione per l’individuazione di otto ufficiali da ammettere al 10° corso ISSMI, lamentando di essere stato escluso dalla stessa per non avere superato l’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese, considerato come esclusivo parametro di riferimento per l’ammissione alle selezioni. All’interessato non veniva infatti riconosciuto il necessario livello di conoscenza della lingua inglese SLP, essendo emerse a suo carico alcuna irregolarità nel corso della prova di "listening".

Il D. M. censurava l’esclusione dal corso deducendo: violazione e falsa applicazione del D. lgs. 297/2000, del D.Lvo n. 464/1997, dell’art. 8, D.M. 12/6/1999, n. 245, della direttiva del Capo di S.M.D. del 20/11/2000; mancata valutazione di titoli ed in particolare della conoscenza delle lingua inglese (Standard Language Profile – L2S4W2R3, livello 2°); eccesso di potere sotto molteplici profili. L’interessato si doleva anzitutto della mancata considerazione, ai fini dell’ammissione al corso ISSMI, del titolo da lui conseguito nel 2005, attestante la conoscenza della lingua inglese, argomentando in particolare che:

l’ammissione al corso avrebbe dovuto essere determinata dalla sola valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti, tra i quali la conoscenza della lingua inglese;

il procedimento è viziato in quanto è stata introdotta una vera e propria prova preselettiva, il cui mancato superamento è stato ritenuto preclusivo dell’ammissione all’iter selettivo.

– per le stesse ragioni anche il bando di selezione è da ritenersi viziato, in parte qua, per contrasto con la direttiva del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 2/11/2000, applicato dai contestati provvedimenti.

1.1.- Con ordinanza cautelare n. 4707/2007, il Tribunale adìto ordinava la riapertura della sequenza procedimentale con la conseguente valutazione dei titoli, ivi compreso quello afferente alla conoscenza della lingua inglese. La Commissione procedeva alla valutazione del titolo posseduto dal D. M., attribuendogli il punteggio di merito pari a 22,86 collocandolo al 13° posto della graduatoria, posizione non utile all’inserimento dello stesso dal novero degli ufficiali ammessi a partecipare al 10° corso ISSMI.

2.- Con motivi aggiunti di ricorso, il ricorrente impugnava anche la graduatoria (nella parte riguardante la propria collocazione), deducendo, con unico motivo, i medesimi vizi già esposti nell’atto introduttivo del giudizio nonché violazione della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 487/1994, in quanto la commissione illegittimamente:

ha ripartito i titoli in tre categorie non contemplate dalle disposizioni in rubrica;

ha attribuito ad ognuna di tali categorie un punteggio massimo, sensibilmente differente da categoria a categoria, così sbilanciando irragionevolmente il valore di ogni categoria rispetto alle altre;

ha escluso dalla valutazione o non computato alcuni titoli, che avrebbero invece dovuto essere presi in considerazione, tra cui: alcune "distinzioni onorifiche militari; i brevetti e le abilitazioni varie (qualifica di paracadutista, brevetto di istruttore militare d’equitazione, brevetto di istruttore militare di guida);

erroneamente identificate con i titoli di studio posseduti le qualità intellettuali;

– non ha valutato le qualità morali, le doti di carattere, le doti fisiche, il livello delle competenze professionali, se non indirettamente ed in maniera erronea poiché si è limitata a considerare la qualifica finale ottenuta nella valutazione caratteristica nei vari gradi da ufficiale in s.p.e.;

erroneamente la commissione ha preso in considerazione la documentazione caratteristica dell’intera carriera degli ufficiali: così operando essa non ha avuto una immagine attuale degli ufficiali candidati;

b) ha paradossalmente considerato come titoli valutativi una serie di elementi non contemplati affatto nella determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, quali:

la Scuola militare Nunziatella: si tratta di scuola militare alternativa al liceo;

il corso allievi carabiniere ed il corso allievi sottufficiale;

le lingue estere riconosciute diverse dalla lingua inglese;

le ricompense la valore ed al merito civile;

la valutazione caratteristica nei vari gradi da ufficiale in spe;

il risultato dell’avanzamento da Capitano a Maggiore;

c) ha compiuto, altresì, i seguenti errori logici:

impropriamente identificato i titoli di studio posseduti con le qualità intellettuali;

attribuito punteggi irrisori ai seguenti titoli azzerandone di fatto il valore comparativamente agli altri;

attribuito lo stesso punteggio a titoli con differente valore;

non graduato secondo logica ed omogeneità i titoli posseduti a fattor comune da tutti i candidati in modo da valorizzare adeguatamente i migliori, ossia i primi classificati rispetto agli intermedi e questi rispetto agli ultimi;

attribuito erroneamente speciali e più alti punteggi al titolo "risultato del corso d’inglese frequentato dal 23/4/2007 al 13/7/2007" rispetto ai corrispondenti gradi di conoscenza della lingua;

nel valutare il profilo di impiego, non ha affatto valorizzato la diversificazione dell’impiego di ogni ufficiale nelle varie branche dell’arma e della Difesa;

ha illogicamente attribuito un punteggio (0,40 punti) ad ognuna delle sedi di servizio situata in zona sensibile;

ha graduato le successive qualità di servizio;

d) non ha redatto nessuna scheda valutativa;

e) non ha considerato che il possesso dei titolo doveva essere previsto alla data di presentazione delle domande da parte degli ufficiali candidati;

f) non ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione dei punteggi loro conferibili prima di acquisire le domande di partecipazione;

g) ha emesso un provvedimento di esclusione non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

3.- Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato per una parte dei motivi, la tardività, la carenza di interesse a coltivare censure diverse dalla valutazione dei titoli e la parziale mancata impugnazione del bando di concorso, ha respinto il ricorso.

4.- Il D. M. ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

4.1- L’ appellata amministrazione ha resistito al gravame che, alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un provvedimento di approvazione graduatoria concorsuale (per l’ammissione di ufficiali dei Carabinieri a Corso ISSMI), nella quale l’appellante, dopo essere stato inizialmente escluso dalla procedura per mancata valutazione del titolo attestante la conoscenza della lingua inglese (ed ammesso alla valutazione con riserva in forza del ricorso al TAR), si è poi collocato in posizione non utile per l’ammissione al corso.

1.1.- Sotto il primo profilo, vengono in rilievo le censure (qui riproposte) mosse avverso la procedura di verifica del corso denominato JFLT, a cui riguardo il TAR ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse, le irregolarità ipotizzate a carico dei relativi test di verifica, osservando come nessuna ulteriore utilità concreta (ammissione al corso ISSMI) il D. M. avrebbe potuto ancora ricavare se anche le censure suddette fossero state accolte, "sbarrandogli la strada la posizione (non utile) occupata nella graduatoria finale" e derivante dall’esame complessivo dei titoli.

Tenendo conto del procedimento svoltosi, il Collegio ritiene che la circostanza evidenziata dal TAR (la quale peraltro non gli ha impedito di respingere nel merito la censura) confermi in effetti il sopravvenire di una carenza di interesse, considerando anzitutto che la censura in questione, sostenendo l’illegittima introduzione di elementi distorsivi della disciplina concorsuale, mirava ad affermare che, quanto alla conoscenza della lingua inglese, la commissione avrebbe dovuto limitarsi a valutare il titolo già in possesso del ricorrente. La concessione della misura cautelare in questo senso, con la conseguente ammissione a valutazione del titolo, non ha però determinato effetti finali positivi ai fini dell’ammissione al corso, sicchè l’odierno appellante non ha più interesse a coltivare doglianze diverse da quelle inerenti le ulteriori fasi del procedimento che ha condotto alla contestata graduatoria finale di ammissione (oggetto dei motivi aggiunti).

Né questa conclusione può essere contrastata dalla prima censura d’appello, che sostiene come sul possesso del titolo di ammissione il TAR non avrebbe osservato alcunchè, mancando in sostanza di esaminare il motivo di impugnazione. La doglianza, correlata alla violazione dell’art. 12 del DPR n. 487/1994, risulta infondata per "tabulas"; in merito il primo giudice ha infatti formulato precisi rilievi ove (pp.1415) ha respinto le censure in parola, osservando, previo esame congiunto del regolamento ISMI (Dm n.245/1999) e dei criteri per la selezione degli ufficiali (DCSMD 2.11.2000), che "la conoscenza della lingua inglese rileva non solo ai fini dell’ammissione al corso ma anche secondo il livello che il candidato ha della sua conoscenza e, quindi, come titolo da valutare", ed aggiungendo che i menzionati decreti non sono stati impugnati. La Commissione ha quindi correttamente escluso il ricorrente dal corso non avendo superato l’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese all’esito dei test finali di verifica del corso denominato JFLT richiesti dalla normativa.

Né in contrario è utile il riferimento dell’appellante a casi analoghi in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto illegittima l’esclusione dalla prova selettiva, poiché ciò supporta solo la pretesa che il titolo sia ammesso a valutazione ma non quella che esso riceva una valutazione tale da determinare l’ammissione al corso, esito peraltro di un potere ampiamente tecnico- discrezionale.

1.2.- Il TAR ha poi esaminato e respinto nel merito una parte dei motivi aggiunti, quelli inerenti:

– la valutazione dei titoli di servizio prestati in aree particolari del territorio;

– l’attribuzione di punteggio in relazione all’avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore;

– la considerazione di alcuni elementi non contemplati dal decreto del CSMD, ma pur facenti parte della carriera;

– i criteri di valutazione dei corsi formativi e di formazione dei punteggi;

– la correttezza del processo matematico compiuto dalla commissione per l’attribuzione dei punteggi, non smentita da alcun principio di prova contraria;

– altre dedotte irregolarità, ritenute di carattere formale "ovvero non in grado di inficiare il contenuto sostanziale della determinazione finale".

Ma su questi punti riemerge l’insufficienza delle censure in presenza di una collocazione del D. M. in una posizione (non utile) nella graduatoria sufficientemente sorretta dalla negativa valutazione del titolo inerente la conoscenza della lingua inglese al livello richiesto dalla normativa concorsuale.

1.3- Contro le censure aggiuntive valutate tardive (p.19 della sentenza), l’appello risulta invece inammissibile; esso non indica infatti le ragioni per le quali la pronunzia del TAR risulta sul punto errata.

2.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

3.- Le spese del presente grado di giudizio, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10897 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1615 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da V.C. A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 18-6-2003/15-9-2003, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 per "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, dal 15-6-03 al 15-9-03" e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il V. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 2-2-2007, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il V. è rimasto intimato.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società, denunciando violazione del D.Lgs. n. n. 368 del 2001, art. 1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generica la causale del contratto de quo.

In particolare la ricorrente rileva che nella detta causale "sono indicati il motivo dell’assunzione a termine della convenuta (ragioni sostitutive), la tipologia di lavoratori sostituiti (personale inquadrato nell’Area Operativa ovvero addetto al servizio di recapito) e le mansioni da loro svolte (servizio di recapito), l’ambito territoriale di riferimento (Regione Lombardia) con l’ulteriore precisazione dell’ufficio in cui è stata ravvisata l’esigenza sostitutiva (Filiale di Milano (OMISSIS), ufficio di (OMISSIS)) e il periodo temporale in cui si inquadra l’esigenza sostitutiva (15.6-15.9.2003)", elementi tutti senz’altro rilevanti al fine di ritenere la detta causale sufficientemente specifica.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta altresì vizio di motivazione sul punto, non avendo la Corte di merito spiegato per quali ragioni la citata causale è stata ritenuta generica, e perchè, in ogni caso, le circostanze nella stessa richiamate non potessero legittimare la assunzione a termine de qua.

I motivi risultano fondati.

Come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1" a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".

In particolare, con riferimento alle ragioni sostitutive, questa Corte (v. Cass. 26-1-2010 n. 1576, Cass. 26-10-2010 n. 1577) ha precisato che "nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità".

Orbene la sentenza impugnata ha ritenuto "certamente generica" la causale espressa nel contratto individuale senza fornire alcuna spiegazione di tale affermazione. In particolare la Corte di merito non ha esaminato gli elementi e le circostanze indicati nell’atto, e tanto meno ne ha valutato il grado di specificità, in ragione della finalità della norma, tesa alla verificabilità della sussistenza effettiva delle esigenze dedotte.

In tal modo la Corte territoriale è incorsa in entrambi i vizi denunciati.

I primi due motivi vanno pertanto accolti, così risultando assorbiti gli altri, riguardanti tutti questioni logicamente conseguenti a quella della specificità o meno delle allegate esigenze sostitutive (in specie la prova della effettività delle esigenze stesse il terzo, la eventuale conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato il quarto e il risarcimento del danno il quinto).

L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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