Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14345 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. E’ controversa la competenza a decidere sul dissequestro di beni oggetto di vincolo cautelare in funzione della confisca, cosiddetta allargata, prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, intitolato "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".

Il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza del 13 aprile 2012, ha ritenuto che la competenza a decidere sulla domanda proposta da C.N., diretta ad ottenere il dissequestro dei ratei pensionistici di sua pertinenza, con riguardo ai mesi da dicembre 2011 ad aprile 2012, oggetto di sequestro funzionale alla confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies cit., appartenga al Giudice per le indagini preliminari che emise il provvedimento cautelare, sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione (citata sentenza n. 3637 del 2012) che avrebbe rettamente applicato il citato art. 12 sexies, comma 4 bis, il quale estende le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 quater e artt. da 2 sexies a 2 – duodecies, in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati (e confiscati) a titolo di misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ai casi di sequestro e confisca penale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, cit., art. 12 sexies, commi da 1 a 4, in coerenza con l’esigenza razionale, perseguita dall’Insieme delle norme citate, di attribuire allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro ovvero di confisca, in quanto portatore di migliore conoscenza della presumibile origine e consistenza del patrimonio sottoposto a vincolo, la competenza decisoria non solo con riguardo all’amministrazione e destinazione dei beni ma anche in tema di eventuale dissequestro di essi, con l’ulteriore annotazione che tale criterio di competenza sarebbe stato confermato dal recente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contenente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", che, pur abrogando l’intera L. n. 575 del 1965, all’art. 116, comma 2, avrebbe fatto espressamente salvi i richiami normativi contenuti nella legge suddetta, da intendersi riferiti alle corrispondenti norme dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011. E quest’ultimo, nei suoi artt. 35, 38 e 40, salverebbe la competenza del "giudice delegato" alla gestione dei patrimoni in sequestro nell’ambito del procedimenti di prevenzione e, quindi, l’attribuzione di analoga competenza al giudice che, nel processo di cognizione penale, ha emesso il provvedimento di sequestro o di confisca cosiddetta allargata, da individuare, nel caso in esame, nel Giudice per le indagini preliminari.

2. Investito del procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha, però, declinato la sua competenza, con ordinanza del 20 luglio 2012, indicando come giudice competente a decidere quello procedente, e, quindi, nel caso de quo, lo stesso Tribunale remittente, sulla base dei seguenti argomenti: a) il rinvio operato dall’art. 12 sexies alla disciplina delle misure di prevenzione riguarderebbe la sola amministrazione (e destinazione) dei beni sequestrati in sede penale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi da 1 a 4, con riguardo ai reati previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e anche a delitti diversi dai predetti, senza istituire alcuna competenza funzionale e derogatoria rispetto a quella generale in materia di sequestro e confisca penale;

b) la limitazione dell’estensione applicativa al procedimento e processo penale dello statuto di amministrazione giudiziaria, cosiddetta dinamica, introdotto per il sequestro di prevenzione sarebbe sottolineata dalla clausola di compatibilità cui il comma 4 bis (terzo periodo) dell’art. 12 sexies, cit., espressamente subordina l’applicazione delle disposizioni in materia di sequestro disposto nel procedimento penale; c) sussisterebbe, infatti, una diversità ontologica dei provvedimenti cautelari reali, con i relativi accertamenti ad essi sottesi, nei procedimenti di prevenzione e penale: il procedimento di prevenzione avrebbe struttura marcatamente inquisitoria e sarebbe contraddistinto da un’unica fase a contraddittorio differito, donde la compatibilità tra il giudice che ha emesso il sequestro di prevenzione, inaudita altera parte, e quello che decide sulla confisca del bene sequestrato; il procedimento penale, invece, si articola in più fasi sorrette da un criterio cosiddetto funzionale che distribuisce la competenza decisoria in ragione delle fasi in cui versa il procedimento-processo; d) l’art. 328 cod. proc. pen., in particolare, assegna al giudice per le indagini preliminari una competenza ad acta che si esaurisce col passaggio ad altra fase procedi menta le, come si evince anche dall’art. 91 disp. att. cod. proc. pen. sul giudice competente in ordine alle misure cautelari personali; e) l’estensione della disciplina prevista in materia di sequestro di prevenzione al sequestro penale (preventivo), in funzione della confisca speciale o allargata di cui al D.L. n. 306 del 1992, cit., art. 12 sexies, commi da 1 a 4, sarebbe dunque limitata alla sola applicazione, anche in sede penale, dello strumento di un’amministrazione giudiziaria duttile e strutturalmente legata alla dinamica d’impresa; f) ragionando in termini diversi, si introdurrebbe una forma di competenza penale in deroga al criterio di distribuzione del potere decisionale In ragione della fase o grado in cui è scandito il procedimento-processo, con una aberrante perpetuatio iurisdictionis in capo al Giudice per le indagini preliminari, il quale, invece, con l’emissione del decreto che dispone il giudizio, si spoglia del procedimento senza che conservi alcun atto di esso e, tanto meno, il pertinente fascicolo; g) la correttezza della competenza indicata, secondo il generale criterio funzionale per fasi e gradi successivi che contraddistingue il procedimento-processo penale, sarebbe confermata anche dalla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, cit., e, in particolare, all’art. 117, comma 6, dello stesso D.Lgs., che, nel dettare la disciplina transitoria, al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti pendenti, attribuisce al giudice delegato ovvero al "giudice che procede" l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati i dati relativi ai medesimi procedimenti; h) la possibile divaricazione, peraltro, tra giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il provvedimento di sequestro e giudice che procede è destinata a perdere rilievo con l’entrata in vigore della nuova disciplina che prevede, dopo la conclusione dell’udienza preliminare, il passaggio dell’amministrazione dei beni all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita dal D.L. n. 4 del 2010, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 50 del 2010, con la conseguente sottrazione al giudice del dibattimento della medesima amministrazione, ciò che ha postulato un’espressa previsione legislativa (v. il D.L. n. 4 del 2010, art. 1, comma 1, lett. c), modificato dalla Legge di Conversione n. 50 del 2010, cit.), a conferma del rilievo che il cambiamento delle regole in materia di competenza non può essere oggetto di un procedimento interpretativo di tipo analogico; i) una vistosa distonia, infine, discendente dal criterio di competenza adottato dal Tribunale sarebbe rappresentata dal fatto che il giudice procedente conserverebbe, in base alla disciplina generale della competenza in materia di misure cautelari, il potere di revoca del sequestro ma non anche quello di restituzione del bene all’interessato, non avendo la direzione dell’amministrazione dei beni secondo il censurato criterio di individuazione della competenza sostenuto dal Tribunale.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici hanno contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto.

Esso va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli, in conformità della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, erroneamente richiamata dal Tribunale di Napoli a sostegno della declinata sua competenza a favore del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale quale autorità emittente il decreto di sequestro preventivo, a carico di C.N., funzionale alla confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992.

Questa Corte, invero, con una prima sentenza risolutrice di conflitto di competenza, n. 3637 del 19/12/2011, depositata il 30/01/2012, Rv.

251852, seguita da conformi sentenze n. 45611 e n. 45612, entrambe deliberate il 7/11/2012 e depositate il 21/11/2012, ha statuito, limitatamente ai provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, la competenza del giudice che ha disposto il sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale; con la conseguenza che resta competente il giudice che procede per tutti quei provvedimenti che non attengono alla gestione e amministrazione dei medesimi beni come il dissequestro ovvero la revoca della misura cautelare reale.

2. Nel caso in esame, pertanto, vertendosi in tema di dissequestro dei ratei pensionistici vincolati, espressamente richiesto dal C. nell’ambito del procedimento penale a suo carico, n. 52256/10 R.g., la competenza a decidere spetta al giudice procedente ovvero al Tribunale di Napoli e non al Giudice per le indagini preliminari che, a suo tempo, dispose la misura cautelare reale.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 05-12-2013, n. 48763

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza pronunciata il 31.5.2012 il tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza con cui, in data 19.10.2011, il giudice di pace di Roma aveva assolto P.P., imputata del reato di cui all’art. 595 c.p., di cui si ipotizzava la consumazione in danno di T.U., con la formula perchè il fatto non costituisce reato, essendo stato commesso nell’esercizio di un diritto. Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile costituita.
T.U., lamentando i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva, nonchè della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla stregua di un principio ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema (v., ex plurimis, Cass., sez. 5, 15/07/2009, n. 43982, rv. 245429; Cass. 14/5/1997 n. 6364), infatti, la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall’imputato, purchè iscritto all’apposito albo, soltanto se questi sia munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., comma 1: in mancanza di che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Orbene nel caso in esame il ricorso risulta presentato dall’avv. xxx, sulla base del semplice atto con cui, in data 10.9.2012, la parte civile la nominava proprio difensore, in sostituzione dell’avv. xxx (che aveva assistito il T. nei due gradi del giudizio di merito) e nel quale venivano conferite al suddetto avv. xxx "le più ampie facoltà previste dalla legge", in mancanza, dunque, di una specifica procura speciale, avente il contenuto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 122 c.p.p..
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di T.U. va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonchè in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il ricorrente stesso immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 167/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1057/2008 proposto dal sig. Pietrino Saba rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Ivano Lai e Raffaele Soddu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cavaro n. 23, presso lo studio dell’avv. Antonio Gaia,

contro

il Comune di Ozieri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Andrea Pubusa ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 84, presso lo studio del medesimo legale,

e nei confronti

della società INER.CO srl, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio,

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna 10 maggio 2006 n. 923, nonché per l’annullamento di tutti gli atti emanati dal Comune di Ozieri in violazione e/o elusione del giudicato (in particolare, della determinazione dirigenziale del 13 agosto 2008 n. 660), e per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009 l’avv. Raffaele Soddu per il ricorrente e l’avv. Andrea Pubusa per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con avviso del 5 dicembre 2000, il Comune di Ozieri metteva in vendita un terreno comunale avente destinazione agricola con vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/85.

Tale determinazione seguiva quella n. 1013 del 4 settembre 2000 del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione che, su richiesta del consiglio comunale di cui alla delibera n. 65 del 16 luglio 1999, sgravava dagli usi civici taluni terreni autorizzando la loro alienazione.

Partecipavano alla gara la società INER.CO srl, che dichiarava di voler utilizzare l’area per svolgervi un’attività industriale ed il sig. Pietrino Saba, che proponeva di acquistarla per realizzarvi un agriturismo.

Con determinazione 3 gennaio 2001 il Segretario generale del Comune di Ozieri aggiudicava alla ditta INER.CO l’area in questione.

Sennonché, su ricorso del sig. Saba, il TAR Sardegna, con sentenza 10 maggio 2006 n. 923, annullava la determinazione di aggiudicazione in quanto la proposta dell’INER.CO prospettava un’utilizzazione del terreno incompatibile con la destinazione agricola e con il vincolo paesaggistico gravante su di esso.

A tale decisione seguivano:

– la delibera della Giunta comunale 19 luglio 2006 n. 163 di incarico al Dirigente del Settore amministrativo e tecnico per l’attivazione delle procedure amministrative finalizzate all’attuazione della menzionata sentenza del TAR Sardegna;

– nota dirigenziale del 22 settembre 2006 n. 14868, di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione alla società INER.CO srl e aggiudicazione al sig. Pietrino Saba;

– relazione istruttoria del 10 ottobre 2006 del responsabile del procedimento descrittiva delle fasi procedimentali da attuarsi per l’esecuzione del giudicato.

– determinazione dirigenziale 11 ottobre 2006 n. 762 con la quale si stabiliva di aggiudicare l’area al sig. Pietrino Saba, previo versamento delle somme indicate, per la realizzazione delle opere dei servizi di cui all’offerta di gara.

In presenza delle anzidette determinazioni dell’Amministrazione il ricorrente, lamentando l’irrimediabile compromissione del terreno e dei luoghi ad opera dei lavori effettuati dalla società INER.CO srl e ritenendo, a causa di tale sopravvenuta situazione fattuale, di non poter più realizzare l’agriturismo previsto nell’originario progetto di gara, chiedeva al comune l’assegnazione dell’area svincolata dalla finalità originaria.

A fronte dell’esito negativo della richiesta, da ultimo formalizzata con determina dirigenziale 13 agosto 2008 n. 660, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato ritenendo che la sua pretesa trovi fondamento nella sentenza del TAR Sardegna n. 923/2006 e nella funzione attuativa della stessa, propria del giudizio di ottemperanza.

Inoltre il sig. Saba proponeva, contestualmente all’anzidetta richiesta, domanda per il risarcimento del danno, conseguente alla sopravvenuta impossibilità di realizzare l’originario progetto, rapportato al mancato guadagno che avrebbe conseguito mettendo in atto l’intervento oggetto dell’offerta iniziale, quantificandolo in euro 341.340,00.

Concludeva quindi nei sensi suindicati, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria depositata il 16 gennaio 2009, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Come esposto in narrativa, dopo la definizione della controversia sfociata nella sentenza del TAR Sardegna n. 923/2006, l’amministrazione comunale di Ozieri ha attivato il procedimento volto a consentire l’esecuzione del giudicato amministrativo per il quale “…le aree comunali, oggetto di alienazione, vengano attribuite in proprietà al ricorrente…”.

Il contenuto della citata statuizione giurisdizionale, peraltro, trova ulteriore inequivoca esplicitazione a pag. 9 della motivazione della stessa sentenza 923/2006, ove si legge testualmente, su rilievo dello stesso ricorrente, che l’attribuzione in suo favore della proprietà delle aree in questione “…soddisferebbe pienamente il suo interesse sostanziale a potere disporre delle stesse, chiaramente nei limiti e con le modalità di utilizzo indicate nella sua offerta di acquisto.

Ritiene il Collegio, aderendo a tale richiesta…”.

Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il contenuto del giudizio di ottemperanza resta limitato, in mancanza di effetti immediatamente satisfattivi discendenti dalla sentenza di merito pronunciata dall’organo giurisdizionale, alla verifica dell’attuazione, da parte dell’amministrazione soccombente, delle iniziative provvedimentali necessarie all’esecuzione del decisum.

A ciò segue che ogni pretesa, ulteriore e diversa da quelle cristallizzate nella decisione da eseguire, dovrà trovare soddisfazione all’esito di una nuova vicenda procedimentale da attivarsi autonomamente rispetto a quella già oggetto di giudicato.

In sede di ottemperanza, infatti, il ricorrente, vincitore nel giudizio di merito, non può ottenere un risultato finale diverso da quello cui aspirava al momento dell’instaurazione del suo originario rapporto procedimentale con l’amministrazione e che ha trovato riscontro favorevole nella statuizione giurisdizionale.

Applicando al caso di specie i menzionati principi generali, deve concludersi per l’infondatezza della pretesa del sig. Saba.

Egli, infatti, ha partecipato alla selezione indetta dal comune di Ozieri per realizzare sull’area in contestazione un agriturismo.

Il suo ricorso avverso l’illegittima aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ha trovato accoglimento proprio in considerazione del fatto che la sua proposta di realizzare l’agriturismo, diversamente dall’altra, volta all’insediamento di un’attività industriale, era compatibile con la destinazione agricola dell’area e con il vincolo paesaggistico gravante su di essa.

Dagli atti versati in giudizio si ricava che, in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna, l’amministrazione comunale, recuperata la disponibilità del terreno, ha predisposto gli atti necessari alla sua cessione in favore del sig. Saba, ma che non si è potuti addivenire alla stipula del contratto in quanto quest’ultimo ha affermato che l’area sarebbe stata irrimediabilmente compromessa dai lavori compiuti dalla società INER.CO srl, sì da non potervi più realizzare l’agriturismo.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che non risulta affatto dimostrato dall’odierno ricorrente che, a seguito del livellamento di ripristino operato dalla precedente aggiudicataria, non sia più possibile realizzare sull’area in questione un agriturismo, giacchè parrebbe, al più, profilarsi un problema di costi per l’eliminazione degli inerti lasciati sul terreno, è sicuramente estranea al contenuto della decisione del giudice amministrativo, di cui si chiede l’esecuzione, l’acquisizione in suo favore dell’area svincolata dall’originaria destinazione.

L’aggiudicazione della stessa in favore del sig. Saba scaturisce da un procedimento finalizzato (cfr. determinazione dirigenziale di indizione della selezione n. 170 del 5 giugno 2000) all’individuazione di un progetto di utilizzazione dell’area “…in cui sia evidenziata la maggiore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche e produttive”, in coerenza con l’autorizzazione regionale di ablazione degli usi civici e di alienazione dei terreni.

E’ dunque in relazione a “quella” particolare finalità procedimentale che il progetto del ricorrente è stato ammesso a valutazione da parte dell’amministrazione ai fini dell’attribuzione dell’area ed è stato utilmente classificato nella graduatoria di merito della selezione.

Pretendere di acquisire l’area in questione senza il vincolo di destinazione, dunque, costituisce una pretesa affatto conseguente alla decisione del Tribunale che, anzi, come sopra ricordato, ha espressamente collegato l’interesse del sig. Saba all’accoglimento del ricorso impugnatorio, all’utilizzo dell’area “…nei limiti e con le modalità di utilizzo indicate nella sua offerta di acquisto”.

A quanto sopra segue dunque l’infondatezza del ricorso per l’esecuzione del giudicato, nonché della contestale domanda risarcitoria.

Infatti, in questa sede si propone una domanda risarcitoria tendente alternativamente ad ottenere, attesa l’asserita impossibilità di realizzare l’opera originariamente proposta, o il risarcimento in forma specifica tramite l’assegnazione del fondo senza il vincolo di destinazione originario, oppure il risarcimento per equivalente in forma monetaria, rappresentato dal mancato guadagno che il sig. Saba avrebbe conseguito a seguito della realizzazione dell’agriturismo, quantificato in euro 341.340,00.

Ebbene, si è già ricordato che il ricorrente non ha affatto dimostrato che sull’area in questione non è più realizzabile l’intervento in questione, né tale circostanza emerge dalle allegazioni, anche fotografiche, versate agli atti.

Ne segue che l’unico rimedio risarcitorio esperibile dal sig. Saba nei confronti del comune di Ozieri, ove intenda concretamente proseguire nella realizzazione del progetto dell’agriturismo, sarà eventualmente rappresentato dalla rivalsa nei confronti di quest’ultimo in relazione ai maggiori costi sopportati per la bonifica dell’area, rispetto alle condizioni in cui la stessa si trovava al momento dell’assegnazione alla INER.CO srl, nonché – eventualmente – dai riflessi patrimoniali del ritardo (dal 3.1.2001, data dell’illegittima aggiudicazione della gara alla controinteressata all’11.10.2006, data di aggiudicazione del terreno al sig. Saba) nella costruzione dell’opera e nell’avvio della sua attività imprenditoriale, profili entrambi da azionarsi autonomamente nanti il giudice competente al momento dell’effettiva concretizzazione della proposta imprenditoriale in questione.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 06/02/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 3 del 2006, In tema di legislazione elettorale regionale

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Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 7 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, l’art. 4 [«e le disposizioni ad esso connesse: quali l’art. 6, comma 2, e 25, comma 4, lettera a)»], l’art. 7, comma 2, l’art. 21 e l’art. 25, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

Il ricorrente osserva che la potestà legislativa prevista dall’art. 122, primo comma, della Costituzione incontra, oltre ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di statuto» [che al momento della proposizione del ricorso non risulta(va) ancora promulgato] e dagli insegnamenti dati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del 2003. E, poiché la legge regionale impugnata prevede, all’art. 25, comma 3, che «Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto regionale», alla difesa erariale «appare doveroso» – in previsione dell’imminente svolgimento della consultazione elettorale – dare della legge impugnata (ed in particolare del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 25, commi 3 e 4, in tema di indizione delle elezioni e di presentazione delle liste) un’interpretazione che ne escluda l’applicabilità immediata.

Altre censure riguardano l’art. 4, comma 1, della legge, che prevede un Consiglio regionale «composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale». Secondo il ricorrente – essendo la composizione del Consiglio regionale riservata dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale – il numero dei componenti del Consiglio regionale deve rimanere, fino all’entrata in vigore del «nuovo» statuto, quello definito dalla normativa statale vigente. Inoltre la norma neppure sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che, agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio regionale in quarantadue, e non quarantatre.

Pertanto l’art. 4, comma 1 – e le norme ad esso connesse di cui all’art. 6, comma 2 (dal quale dovrebbe essere eliminata la parola «quarantadue»), all’art. 25, comma 4, lettera a) (che dovrebbe essere soppressa), e all’art. 21 (che, riguardando la supplenza dei consiglieri sospesi, dovrebbe essere «ospitata dallo statuto») – contrastano con la «riserva di statuto» prevista dall’art. 123 Cost., e con gli artt. 122 Cost. e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Infine, l’art. 25, comma 2, della legge (in particolare l’aggettivo «necessarie» riferito alle «intese con i competenti organi dello Stato» che il Presidente della Giunta promuove per l’applicazione della legge stessa) violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la disposizione – per come è formulata – impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, così invadendo la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

2. – In ragione della «sopravvenuta legge della Regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5», con atto depositato il 15 febbraio 2005, la difesa erariale ha rinunciato all’istanza di sospensione formulata nel ricorso introduttivo, «fermo restando il ricorso».

3. – La Regione Marche si è costituita, concludendo per l’infondatezza del ricorso.

La Regione osserva preliminarmente che la lettura dell’art. 4, comma 1, non può essere disgiunta dalla disciplina transitoria e finale contenuta nell’art. 25 della stessa legge regionale n. 27 del 2004; sicché la norma si limita ad anticipare quanto disposto dagli evocati artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, della deliberazione legislativa statutaria [allora] approvata dal Consiglio regionale [poi promulgato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1].

Altrettanto infondate, per la Regione, sono infine le censure riferite all’art. 21 (giacché la disciplina della supplenza rientra nel «sistema di elezione» di competenza della legge regionale ai sensi dell’art. 122 Cost.) ed all’art. 25, comma 2, che peraltro è stato sostituito dall’art. 1, comma 2, della citata legge regionale n. 5 del 2005.

4. – Nell’imminenza dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa in cui – preso atto dell’intervenuta modifica della disciplina transitoria dell’art. 25 della legge regionale impugnata e della entrata in vigore del nuovo statuto regionale ed abbandonata la questione relativa all’art. 21 – modifica le conclusioni formulate nel ricorso, chiedendo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 e consequenzialmente dell’art. 6, comma 2, della medesima legge.

5. – Anche la Regione Marche ha depositato memoria, assumendo l’inammissibilità delle questioni riguardanti l’art. 4, comma 2, l’art. 6, comma 2, l’art. 7, comma 2 e l’art. 21 della legge regionale in esame (perché tali norme non sono indicate come oggetto di impugnativa dalla delibera governativa di autorizzazione a ricorrere), nonché di quella riguardante l’art. 25, comma 2 e comma 4, lettera a), della legge stessa, sostituito dalla legge regionale n. 5 del 2005.

Preso atto della delimitazione della materia del contendere, la Regione osserva che l’oggetto del giudizio è ormai circoscritto alla questione relativa al solo art. 4, comma 1, della quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, giacché la norma è stata impugnata prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto, contestando una invasione della competenza statutaria non ancora attuale.

Nel merito, la Regione deduce la non fondatezza di tale questione, in quanto la norma – del tutto compatibile con l’autonomia dei consigli regionali nelle scelte sulla forma di governo, con norme sia statutarie (art. 123, primo comma, Cost.) che elettorali (art. 122, primo comma, Cost.) – ha «espressamente indicato il numero dei consiglieri solo con effetti dichiarativi rispetto a quanto stabilito dallo statuto», anticipando e confermando il disposto degli artt. 7, comma 1, e 11 della delibera legislativa statutaria (in quel momento approvata e pubblicata, e in attesa di promulgazione).
Considerato in diritto

1. – Il presente giudizio di costituzionalità riguarda la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

Di essa il Governo ha impugnato: a) l’art. 7, comma 2 (secondo cui «Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni»), per contrarietà «a principio fondamentale della legislazione statale», ove non venga interpretato – in combinato disposto con il successivo art. 25, commi 3 e 4 – nel senso della sua inapplicabilità prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto della Regione Marche (all’epoca non ancora promulgato); b) l’art. 4, comma 1 (secondo cui «il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale»), per contrasto con la «riserva di statuto» prevista dall’art. 123 della Costituzione, con l’art. 122 Cost. e con l’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, assieme alle «connesse» norme dell’art. 6 comma 2 (dal quale si dovrebbe eliminare la parola «quarantadue»), dell’art. 25, comma 4, lettera a) (da sopprimere), e dell’art. 21, in tema di supplenza dei consiglieri sospesi (che è materia riservata allo statuto); c) l’art. 25, comma 2 (secondo cui «Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell’applicazione della presente legge»), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la disposizione – per come è formulata – impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e perciò invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

2. – La delibera del 28 gennaio 2005, con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’impugnazione della legge regionale n. 27 del 2004, richiama la relazione del Ministro per gli affari regionali, che muove rilievi di incostituzionalità ai soli artt. 4, comma 1, 25, comma 2, e 25, comma 4, lettera a), della legge.

La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell’indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l’autonomia tecnica dell’Avvocatura dello Stato nell’individuazione dei motivi di censura (sentenza n. 533 del 2002).

Pertanto le questioni proposte nei confronti di norme non considerate da tale scelta politica sono inammissibili (sentenze n. 106 del 2005, n. 166 del 2004 e n. 338 del 2003): nella specie si tratta delle questioni relative agli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, della legge regionale impugnata.

2.1. – Per quanto concerne in particolare il citato art. 25, l’originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato (in senso ampiamente satisfattivo delle pretese del ricorrente) dall’art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 5 (pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Marche del 2 febbraio 2005, n. 12), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 3).

Il ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione Marche in data 7 febbraio 2005. Pertanto – a parte la già rilevata inammissibilità delle questioni riguardanti i commi 3 e 4 dell’art. 25 – la questione relativa al secondo comma di tale articolo è inammissibile, in quanto riferita ad una norma non più in vigore, che non risulta avere avuto nel frattempo alcuna applicazione, con conseguente difetto originario di interesse a ricorrere.

3. – Questa Corte deve dunque pronunciarsi solo sulle censure concernenti il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale impugnata, secondo cui «Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale».

3.1. – Di tali censure la Regione Marche ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, perché la norma è stata impugnata dal Governo prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto, quando la dedotta invasione della competenza statutaria non era ancora attuale.

L’eccezione è infondata. Incontestata essendo la possibilità per la Regione di emanare una legge elettorale con efficacia differita al momento dell’entrata in vigore dello statuto, il ricorso necessariamente è stato proposto entro i termini perentori di cui agli artt. 127, primo comma, della Costituzione e 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3.2. – Nel merito, la questione non è fondata.

La norma è censurata (in relazione agli artt. 122 e 123 Cost. e all’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1) sotto un duplice profilo.

Innanzi tutto il ricorrente deduce che la composizione del Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria, onde fino all’entrata in vigore del «nuovo» statuto non può formare oggetto di una legge regionale ordinaria.

Ma l’art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, risultante dalle modifiche già apportate dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005) prevede espressamente che le disposizioni della legge medesima si applicano solo «a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto regionale». Neppure in astratto avrebbe, dunque, potuto porsi un problema di determinazione dell’ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (sentenza n. 196 del 2003).

3.3. – Sotto un secondo profilo, la norma impugnata non sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che (agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2) fissa il numero dei componenti del Consiglio medesimo in quarantadue, e non quarantatre.

La norma impugnata non contraddice gli evocati parametri statutari, ma è coerente con essi.

Legittimamente esercitando la propria competenza in ordine alla scelta politica sottesa alla determinazione della «forma di governo» della Regione (art. 123, primo comma, Cost.), il legislatore statutario delle Marche ha infatti stabilito che «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l’elezione del Consiglio regionale e fa parte dell’organo consiliare» (art. 7, comma 1) e che «Il Consiglio [regionale] è composto da quarantadue consiglieri» (art. 11, comma 2). Inoltre ha soggiunto che «Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente» (art. 6, comma 1) e che «Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e della rappresentanza democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto» (art. 11, comma 1).

L’interpretazione letterale e sistematica di tali norme statutarie – in particolare della previsione della «concomitanza» delle due diverse elezioni dei due organi – porta ad escludere che il legislatore statutario della Regione Marche abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale un componente del Consiglio regionale come gli altri membri di esso, come viceversa è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri (art. 13, comma 1).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, dell’art. 7, comma 2, dell’art. 21 e dell’art. 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, della citata legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il medesimo ricorso;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della stessa legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il predetto ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.

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