T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 27 Equo indennizzo Infermita’: rimborso spese di cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Premette il Signor R.R.A. di essere un ufficiale superiore della Guardia di finanza presso la quale ha prestato servizio fino al 29 marzo 2000, data in cui è stato collocato in congedo in quanto giudicato "non idoneo al servizio militare in modo assoluto" dalla competente Commissione medica, per infermità dipendenti da causa di servizio ed in particolare per "Turbe repressivoansiose resistenti".

Riferisce il ricorrente che la predetta infermità insorse fin dal 1996 a causa dei continui trasferimenti di sede e delle conseguenti variazioni dei carichi lavorativi che hanno comportato notevole stress che lo hanno condotto ad un tracollo psicofisico.

Soggiunge ancora il ricorrente che, riconosciutagli la derivazione da causa di servizio della malattia invalidante sopra descritta, egli ebbe a presentare nei termini di legge domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo e che fu sottoposto a visita medica presso il Centro militare di Medicina legale di Bologna, Prima Commissione medico ospedaliera. Precisa il Signor A. che in quell’occasione furono dal collegio medico riscontrate due infermità, "Turbe repressivoansiose resistenti" e "Artrosi cervicale discopatica", che venivano complessivamente ascritte, ai fini della pensione privilegiata alla 7^ categoria della Tabella A; veniva in quel contesto specificato che, ai fini dell’equo indennizzo, non si era operata alcuna classificazione a causa della non stabilizzazione dell’infermità "Turbe repressivoansiose resistenti", confermandosi la classificazione nella Tabella B misura massima della infermità "Artrosi cervicale discopatica".

Lamenta il ricorrente che, all’esito delle verifiche medico legali il cui contenuto si è sopra sintetizzato, il Comando generale della Guardia di finanza respingeva, con determinazione dirigenziale n. 143 del 23 aprile 2001, l’istanza presentata al fine di ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo.

2. – Con il ricorso principale qui in esame il Signor A. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 143 del 23 aprile 2001 chiedendone il giudiziale annullamento.

Successivamente il Comitato di verifica per le cause di servizio emanava il parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 con cui non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio in ordine alla infermità accusata dal ricorrente e quindi il parere di merito n. 34961/2008 del 30 marzo 2009 reiterando siffatta valutazione sfavorevole al ricorrente.

Infine con il provvedimento recante prot. n. 84754/posiz. Atti n. 2922/05 neg. il Comando generale della Guardia di finanza decretava come non dipendente da causa di servizio l’infermità "Turbe depressive ansiose persistenti".

Dolendosi per l’illegittimità di tutti gli atti sopra descritti, successivamente adottati dall’Amministrazione intimata, il Signor A. proponeva ricorso recante motivi aggiunti al fine di ottenerne il giudiziale annullamento con contestuale accertamento e riconoscimento in suo favore del diritto all’equo indennizzo per l’infermità più volte citata.

3. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

4. – Lo scrutinio del contenzioso posto all’esame del Collegio ed articolato sui due ricorsi proposti dal Signor A. deve muovere dal sintetico riassunto dei principi fatti propri dalla giurisprudenza in materia di riconoscimento dell’equo indennizzo riferiti alle caratteristiche dei provvedimenti che escludono tale riconoscimento onde tracciare le coordinate per descrivere la tipologia di provvedimento che, seppur sfavorevole all’interessato, nello stesso tempo sia stato legittimamente adottato dagli organismi competenti.

Va premesso che il giudizio medicolegale, reso dalla Commissione medicoospedaliera (C.m.o.) nel corso del procedimento preordinato all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente, si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati, pur se riportati sinteticamente, e sono anche insindacabili se coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, con la conseguenza che detto giudizio medicolegale è censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall’organo tecnico risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere negativamente sulla valutazione medica finale. Ciò esclude, in assenza di elementi di abnormità/erroneità del prescritto parere, conosciuti dall’Amministrazione, che possano trovare accoglimento le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, posto che ben può l’Amministrazione richiamarsi puntualmente e semplicemente alle risultanze contenute nel predetto parere senza dovere esplicare le ragioni per cui non ha inteso discostarsene (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 agosto 2009 n. 4955).

Posto quanto sopra va qui ribadito che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Tale giudizio ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2009 n. 2164).

Costituisce infatti principio ormai consolidato che in sede di procedimento per la concessione dell’equo indennizzo e di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio può discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera e si impone all’Amministrazione, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione che, pertanto, può essere assunto come motivazione unica della motivazione finale. In sostanza, il parere del Comitato di verifica può essere indagato in sede di legittimità soltanto per irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2009 n. 7516 e 31 marzo 2009 n. 1889).

5. – Orbene, come può rilevarsi dagli atti di causa, il diniego del riconoscimento dell’infermità rimonta al parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 (poi confermato con il parere di merito n. 34961/2008 del 30 marzo 2009), adeguatamente motivato, con cui Comitato di verifica ha escluso qualsiasi efficienza causale nel servizio in ordine alla infermità accusata dal ricorrente. A tale parere l’Amministrazione intimata è tenuta in ogni caso a conformarsi, data la sua natura vincolante, alla stregua dell’art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 e non può dunque discostarsi dalle valutazioni tecniche rese dal Comitato di verifica in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio della infermità sottoposta al suo esame. Infatti, nell’attuale sistema delineato dall’art. 10 del D.P.R. n. 461 del 2001, in cui tale compito è stato riconosciuto nei confronti del Comitato di verifica, gli accertamenti svolti rientrano nella discrezionalità tecnica del detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, ipotesi queste che comunque non sussistono nel caso in esame. Con la nuova disciplina delineata dal D.P.R. n. 461/2001 va rilevato peraltro che la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità, mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere.

Ma ancor più nella specie va detto che, proprio partendo dall’esame del parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 reso dal Comitato di Verifica, si evince che quest’ultimo non ha tralasciato di esaminare le informazioni relative alle condizioni di servizio del ricorrente; in relazione all’entità del servizio svolto, infatti, il Comitato ha ritenuto di poter concludere nel senso che nel caso di specie non si rinvengono documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo della malattia, che non può ricollegarsi al servizio neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

L’esame del nesso eziologico anche sul piano della concausalità esclude, peraltro, che le decisioni medico legali assunte siano illegittime per carenza di istruttoria, anche con riferimento alla parte motiva dell’atto. Il Comitato, infatti, giunge alle proprie conclusioni "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Né il Collegio rinviene una intrinseca contraddittorietà nella motivazione del parere del Comitato di Verifica; quest’ultimo, infatti, pur affermando che la forma di nevrosi da cui è affetto il ricorrente "è scatenata spesso da situazioni contingenti", tuttavia non ha individuato, nel caso di specie, "documentate situazioni conflittuali relative al servizio" tali da incidere sullo sviluppo della patologia. Ed invero, anche a voler considerare quanto attestato nell’unica certificazione medica prodotta dal ricorrente, nella stessa si fa un generico riferimento ad una situazione che "è altrettanto attendibilmente da ritenersi reattiva ad un crescente accumulo di tensione creatosi nell’ambiente lavorativo " (cfr. certificato del dott. Giacomo Filippini del 6 febbraio 1998, all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), senza specificare la tipologia e l’entità dei disagi patiti dall’odierno ricorrente.

Va dunque ancora rammentato quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza, vale a dire che nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr., in argomento, T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513). Le valutazioni dell’Amministrazione, pertanto, risultano, anche sotto questo aspetto, immuni dai vizi dedotti.

Ne consegue che, ferma restando la natura tecnicodiscrezionale del giudizio del Comitato, che è insindacabile nel merito in ordine alle valutazioni di carattere medico in esso contenute, alcuna contraddittorietà, sul piano logicogiuridico, né alcuna omissione, con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto, è dato riscontrare nel giudizio medesimo.

Il Collegio ritiene che il parere del Comitato sia altresì immune dal vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, in quanto l’Organo consultivo ha puntualmente argomentato in relazione all’insussistenza del nesso eziologico tra i fatti di servizio e le patologie di che trattasi, anche sul piano concausale; nel parere, infatti, si legge che le stesse "non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta".

Conseguentemente, non possono ritenersi affette dal lamentato vizio di motivazione neppure le determinazioni conclusive assunte dall’Amministrazione e nelle quali sono stati raccolti per relationem gli esiti dell’indagine medico legale svolta dal Comitato di verifica. Si osserva, infatti, che l’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001 stabilisce che "l’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato".

6. – In ragione di quanto sopra debbono ritenersi infondate le censure siccome dedotte dal ricorrente sia nel ricorso principale che in quello recante motivi aggiunti, di talché entrambi i gravami debbono essere respinti.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti controvertenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-02-2011, n. 4456 Acque pubbliche e private; Energia elettrica

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Svolgimento del processo

1. La ditta ing. V. L. in data 30 dicembre 1991 stipulò con la Regione Molise un disciplinare contenente "gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua a scopo idroelettrico dal fiume (OMISSIS)" richiesta dalla predetta ditta. In tale disciplinare fu stabilito, fra l’altro, all’art. 10 che "sotto pena di decadenza l’Ente concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione" e "ultimare i lavori entro 36 mesi dalla data su detta". All’art. 12 fu stabilito che la concessione avrebbe avuto la durata di anni 30, "salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca". La Regione con decreto del 31 dicembre 1991 accordò la concessione richiesta, stabilendo un canone annuo di lire 19.742.976 a decorrere dalla data del decreto medesimo.

Con successivi decreti regionali la data per l’ultimazione dei lavori fu prorogata più volte finchè con il decreto della Regione 25 agosto 2003 fu dichiarata la pubblica utilità dell’opera e concessa un’ulteriore proroga per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, decorrente "dalla data di notifica delle concessioni edilizie da parte dei Comuni d’Isernia e Macchia d’Isernia". Successivamente, con Decreto del 10 gennaio 2006, quest’ultimo Comune, su richiesta del concessionario, incaricato all’espletamento della procedura espropriativa, autorizzava l’occupazione d’urgenza dei beni immobili situati nel Comune riportati nel piano particellare. Il sig. A. B., ricevuta il 9 febbraio 2006 notifica del decreto e della comunicazione della data in cui si sarebbe proceduto all’occupazione dei fondi di sua proprietà, il 31 marzo 2006 proponeva ricorso al TAR Molise, chiedendo l’annullamento di tali atti e di quelli presupposti, fra i quali l’ultimo decreto di proroga sopra menzionato. Dichiarato dal TAR, con sentenza depositata il 29 maggio 2006, il proprio difetto di giurisdizione, la causa veniva riassunta dall’attore dinanzi al TSAP, dinanzi al quale si costituivano la Regione Molise e la ditta ing. V., chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Comune di Macchia d’Isernia restava contumace.

Il TSAP, con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2009, respingeva il ricorso. Il sig. A. proponeva ricorso a questa Corte con atto notificato alle controparti formulando sei motivi. La Regione Molise resisteva con controricorso; la Ditta ing. V. con controricorso, con il quale chiedeva la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, e due motivi di ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

1.1. I ricorsi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.2. Va pregiudizialmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale nel suo insieme, formulata dai controricorrenti per essere stati dedotti vizi non deducibili con il ricorso per cassazione trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 e per essere stata, nella sostanza, chiesta una nuova valutazione del merito.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le decisioni emesse dal TSAP in sede di giurisdizione amministrativa, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, sono anche impugnabili, come è stato fatto con il ricorso principale, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge, sostanziale e processuale, nonchè ove – come nel caso di specie – sia applicabile "ratione temporis" il D.Lgs. n. 40 del 2006, anche in relazione a vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass Sez. Un., 10 settembre 2009, n. 19448; 2 dicembre 2008, n. 28547). Nè può dirsi che con il ricorso nel suo insieme sia stata chiesta una rivalutazione del merito. Ne segue la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità dell’intero ricorso.

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di proroga dei termini amministrativi, del disciplinare n. 5351 del 30 dicembre 1991, del decreto di concessione della Regione Molise n. 1933 del 31 dicembre 1991, del R.D. n. 1175 del 1933. Si deduce al riguardo che, secondo quanto si evince dal decreto della Regione Molise 25 agosto 2003, che ha prorogato, dopo precedenti proroghe, il termine per l’ultimazione dei lavori in relazione alla concessa derivazione d’acqua a fini idroelettrici, alcune di tali proroghe, compresa quella del 25 agosto del 2008, furono concesse quando il termine era già scaduto. Essendo principio generale che un termine possa essere legittimamente prorogato solo se non sia ancora scaduto, i ricorrenti censurano la sentenza del TSAP per avere ritenuto che in materia concessoria il decorso del termine indicato per l’adempimento di un obbligo del destinatario della concessione non determina "ipso jure" la cessazione degli effetti del provvedimento, occorrendo a tal fine un esplicito provvedimento di decadenza ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 55, con la conseguenza che, in mancanza, non c’è alcun principio generale che possa impedire all’Amministrazione d’intervenire in materia anche dopo la scadenza del termine. Deducono in proposito che il R.D. n. 1775 del 1933, art. 55, nel prevedere la facoltà del Ministro dei lavori pubblici di dichiarare la decadenza dalla concessione e prevederne i casi, fa riferimento all’attività di derivazione e utilizzazione dell’acqua e non ad altre attività, mentre l’art. 10 del disciplinare in questione stabilisce un termine per l’ultimazione dei lavori, da rispettare a pena di decadenza dalla concessione e non un termine relativo all’attività di derivazione e utilizzazione delle acque, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 55 su detto, considerato anche che uno specifico e diverso termine per l’utilizzazione dell’acqua è stabilito a pena di decadenza nell’art. 11 del disciplinare.

Si formula in proposito il seguente quesito: "Dica la Corte se incorra nel vizio di violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1175 del 1933 e succ. mod., e in specie dell’art. 55, di violazione e falsa applicazione del disciplinare (regolante la concessione di derivazione di acque pubbliche per uso di produzione di energia elettrica accordata dalla Regione a soggetto privato) che stabilisce un termine per l’ultimazione dei lavori a pena di decadenza della concessione stessa, di violazione e falsa applicazione della concessione a derivare le acque pubbliche regolata dal su detto disciplinare, nonchè di violazione del principio generale secondo cui è illegittima la proroga di un termine già scaduto il TSAP che, pronunciando quale organo di giustizia amministrativa in unico grado, ritenga legittime le numerose proroghe di detto termine di ultimazione dei lavori intervenute dopo la scadenza del termine prorogato e anche a seguito di domanda presentata dopo la su detta scadenza".

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1175 del 1933. Si deduce al riguardo che l’art. 40 di detto regio decreto distingue i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’utilizzazione dell’acqua e che la previsione per l’Amministrazione della facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione nell’ipotesi prevista dall’art. 55 relativa al "diritto di derivare e utilizzare l’acqua pubblica" non potrebbe essere interpretata come attribuzione al riguardo di una discrezionalità "assoluta", dovendosi ritenere che l’Amministrazione, in caso d’ingiustificato inadempimento delle condizioni poste nel disciplinare, sia tenuta a pronunciare la decadenza, potendo solo in presenza di un giustificato motivo concedere la proroga dei termini. Con la conseguenza che erroneamente il TSAP avrebbe ritenuto 1 ‘ irrilevanza di tali termini, affermando che in mancanza di una espressa declaratoria di decadenza dalla concessione essi possano essere prorogati, anche dopo la loro scadenza, senza un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni del loro mancato rispetto, con lesione dei diritti e interessi legittimi dei proprietari dei beni destinati all’espropriazione.

Si formula al riguardo il seguente quesito: "Dica la Corte se incorre o meno nel vizio di violazione e falsa applicazione della lettera e della ratio del R.D. n. 1175 del 1933, nonchè di errata interpretazione e applicazione dello stesso e in un vizio logico giuridico il TSAP che, giudicando in materia di proroghe tardive, generiche e prive di idonea motivazione del termine per l’ultimazione dei lavori stabilito, a pena di decadenza, nel disciplinare regolante una concessione a derivare acqua per uso idroelettrico accordato a ditta privata, le ritenga legittime in quanto non è intervenuta la dichiarazione di decadenza della concessione da parte della Regione concedente". 2.2.1 due motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

Il primo motivo è inammissibile relativamente ai profili con i quali si denunciano la violazione del disciplinare e della concessione, non attenendo essi a violazione di norme di legge giacchè detti atti non hanno valenza legislativa.

Quanto alle restanti censure contenute nel primo motivo e a quelle contenute nel secondo, va considerato quanto segue.

Il R.D. n. 1175 del 1933, art. 55, il quale determina e regola, con specifica disciplina, le ipotesi e le modalità di pronuncia della decadenza dalle concessioni di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, prevede la necessità, per la declaratoria di decadenza, di un provvedimento che, dovendo essere motivato e avendo natura costituiva, deve essere espresso. Pertanto, disponendo alla lettera f) che possa farsi luogo al provvedimento di decadenza "per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l’acqua concessa", non comporta che la concessione diventi automaticamente inefficace per la scadenza dei termini ivi menzionati.

In correlazione con tale disciplina, esattamente la sentenza impugnata ha rilevato che le proroghe in questione, non riguardando il provvedimento di concessione – ma termini interni a tale provvedimento relativi a obblighi del concessionario costituiscono provvedimenti amministrativi di seconde grado, diretti a modificare parzialmente gli effetti giuridici dell’atto primario. Cosicchè, per il loro carattere parziale e limitato, non richiedono una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell’originario provvedimento, nè la reiterazione dell’"iter" procedurale necessario per la sua emanazione, essendo sufficiente la valutazione delle ragioni che giustificano la proroga e l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della centrale idroelettrica. E neppure può ritenersi che esse non possano essere disposte in base al principio secondo il quale l’istituto della proroga presuppone che gli effetti del provvedimento originario non si siano definitivamente esauriti, potendo altrimenti disporsi unicamente la rinnovazione del provvedimento, previa ripetizione di tutte le fasi procedimentali e la completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, con rinnovata ponderazione di tutti gl’interessi pubblici e privati coinvolti.

Infatti, non essendo la decadenza automaticamente connessa dalla legge al mancato rispetto dei termini indicati nella lettera f) su detta, bensì a un’autonoma valutazione in proposito della P.A., che può dichiararla o meno, è evidente che la legge medesima attribuisce alla P.A. il potere, non limitato dall’avvenuta scadenza di detti termini, ove non ritenga di dovere dichiarare la decadenza, di prorogarli evitando, in relazione alla persistenza dell’interesse pubblico sotteso, la perdita d’efficacia del provvedimento concessorio.

Quanto al profilo, proposto con il secondo motivo – da esaminarsi così come formulato con il quesito – esso è parimenti infondato, avendo la sentenza impugnata (pag. 7) puntualmente riscontrato che dagli atti impugnati risultava che l’Amministrazione aveva valutato la sussistenza delle ragioni che giustificavano le proroghe, nonchè l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della centrale idroelettrica.

3.1. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia l’omessa pronuncia, o omessa e carente motivazione su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si deduce che essi ricorrenti, nel primo motivo del ricorso al TSAP, avevano dedotto l’illegittimità della proroga contenuta nel Decreto Regionale del 25 agosto 2003, in quanto fatta decorrere dalla notifica al concessionario delle concessioni edilizie da parte dei Comuni interessati e senza la prefissione di un limite di durata, così stabilendosi una proroga di durata illimitata, collegata a un evento futuro e incerto, Con il motivo si censura la sentenza impugnata per avere omesso di decidere sul profilo di censura in questione.

Il motivo è accompagnato dal prescritto quesito. Esso va rigettato, tenuto conto che va interpretato come in effetti volto a denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, così da doversi esaminare gli atti del giudizio di merito, valutando se vi sia stata omissione e se essa sia rilevante ai fini del decidere. Detta rilevanza peraltro va esclusa, essendo stata concessa – secondo quanto risulta dagli atti – in data 9 ottobre 2006 un’ulteriore proroga di 36 mesi dal 24 agosto 2006, così sanandosi, nell’ambito del quadro normativo sopra esposto, ogni vizio della precedente.

5.1. Con il quarto motivo del ricorso principale si denunciano ancora carenze motivazionali in relazione al rigetto del motivo di ricorso al TSAP con il quale era stata dedotta l’illegittimità della proroga, del termine per l’ultimazione dei lavori, senza che l’Amministrazione avesse adeguatamente motivato in ordine alla permanenza dell’opportunità dell’opera in relazione al pubblico interesse e avesse omesso di compiere adeguata istruttoria in ordine all’accertamento della circostanza che il concessionario non si fosse o meno attivato per ottenere le necessarie concessioni edilizie.

Si formula al riguardo il seguente quesito: "Dica la Corte se incorre nei vizi di carenza, insufficienza, illogicità o contrarietà di motivazione in ordine a un punto decisivo, nonchè carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa o insufficiente e/o erronea valutazione dei documenti e atti processuali il TSAP che in presenza di puntuali e articolati motivi di ricorso con cui vengono denunciati vizi di carenza di motivazione e carenza di istruttoria, li respinga motivando che "è sufficiente … che l’amministrazione abbia valutato la sussistenza delle ragioni che giustificano la proroga, nonchè l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della centrale idroelettrica".

Il motivo è inammissibile, essendo la su detta affermazione, riportata nel quesito, rapportata dalla sentenza del TSAP alle risultanze degli atti impugnati, cosicchè il motivo si sostanzia nella censura di una valutazione di fatto incensurabile in questa sede.

6.1. Con il quinto motivo si denunciano ancora vizi motivazionali in relazione a un punto decisivo costituito dal contrasto fra il decreto di occupazione d’urgenza emanato in data 10 gennaio 2006 dal Comune di Macchia d’Isernia e la nota dello stesso Comune in data 27 febbraio 2006 con la quale s’invitava la Regione a riprendere in esame, in relazione alla disposta concessione, la situazione attuale, in relazione alla ridotta portata delle acque del fiume (OMISSIS), interessato a prelievi a scopi d’irrigazione agricola che sarebbero stati compromessi dall’uso delle acque a fini idroelettrici.

In proposito si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se incorra in vizio logico-giuridico il TSAP che ritenga infondato il motivo di ricorso relativo all’inopportunità e carenza d’interesse di un decreto in cui un Comune, con atto dovuto, autorizza una ditta privata beneficiarla di una concessione regionale di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico all’occupazione d’urgenza di suoli di proprietà privata, al fine della realizzazione delle opere, motivo fondato anche sull’esistenza in atti di una nota inviata dallo stesso Comune all’ente concedente, successiva di poco più di un mese al decreto autorizzativo dell’occupazione, in cui il medesimo Comune fa presente l’impossibilità e inopportunità della realizzazione della derivazione a causa della scarsa portata del fiume da cui essa deve essere effettuata, l’esistenza di precedenti esigenze di carattere agricolo-irriguo che verrebbero lese dalla nuova derivazione e il pericolo di prosciugamento del fiume, con danno ambientale, motivando nel senso che la nota del Comune è posteriore al decreto di occupazione d’urgenza sicchè non può essere assunta a criterio di valutazione della legittimità del decreto stesso".

Il motivo è infondato, essendo la motivazione data dal TSAP priva di vizi logici, non potendosi assumere a metro di valutazione di provvedimento amministrativo, che lo stesso ricorrente afferma essere un "atto dovuto", valutazioni risultanti da atti successivi.

7.1. Con il sesto motivo si denunciano ancora vizi motivazionali in relazione alla omessa o errata valutazione di documentazione in atti, errata interpretazione del disciplinare e della concessione, violazione della L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all’art. 2, con riferimento alla ritenuta irrilevanza, da parte della sentenza impugnata, dei rilievi e delle opposizioni alla proroga pervenute da taluni enti (Federazione coltivatori diretti e Consorzio di bonifica della Piana di Venafro), in quanto portatori d’interessi secondari rispetto all’interesse primario, oggetto della concessione, della produzione di energia elettrica. Si deduce che detti interessi, come quelli del Comune di Macchia d’Isernia, non potevano essere considerati secondari, tenuto conto dei principi stabiliti dalla L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 2, richiamata nello stesso decreto di proroga del 2003 all’epoca in vigore essendo stata abrogata successivamente dal D.Lgs. n. n. 152 del 2006, art. 175 – circa l’uso delle acque, riaffermati dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

In proposito si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se incorre in violazione delle norme legislative che regolavano e regolano l’utilizzo delle acque pubbliche, attribuendo particolare preminenza al loro uso potabile ed agricolo e alla salvaguardia dei corsi d’acqua, nonchè delle norme della concessione regionale di derivazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico e del relativo disciplinare, che condizionano la derivazione autorizzata al rispetto delle esigenze di terzi e dei titolari di precedenti concessioni di derivazione sullo stesso corso d’acqua, il TSAP che, giudicando quale organo di giustizia amministrativa di unico grado, respinga il relativo motivo d’impugnazione ritenendo tali interessi secondari rispetto all’interesse pubblico primario della produzione di energia elettrica e come tali destinati a recedere ove detto interesse primario abbia formato oggetto di valutazione".

Il motivo è infondato, considerato che lo stesso ricorrente, nell’esporre le deduzioni in proposito dinanzi al TSAP, riconosce che la concessione e il relativo disciplinare fanno salve le "esigenze idriche, irrigue, industriali e potabili" ed è fatta "entro i limiti della disponibilità d’acqua e senza pregiudizio delle concessioni anteriori e in genere dei diritti dei terzi". Appare infatti priva di vizi logici la ritenuta irrilevanza delle opposizioni di soggetti portatori d’interessi, ritenuti – in tale contesto – secondari rispetto all’interesse pubblico relativo alla produzione dell’energia elettrica.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettalo, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..

La parte soccombente va condannata alle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l’incidentale. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.. Condanna il ricorrente A.B. alle spese del giudizio di cassazione che liquida nei confronti della ditta ing. V.L. nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè nei confronti della Regione Molise nella misura di euro duemilacinquecento, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 85 Edilizia e urbanistica, Impianti industriali e/o produttivi Controinteressati al ricorso Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente riferisce di gestire uno stabilimento industriale sito in Manoppello Scalo, costituito da due capannoni concessi in locazione dai sig.ri D., V. e R.C., ove svolge dal 1998 l’attività di cromatura e di nichelatura di parti metalliche, impiegando dodici dipendenti. Riferisce, altresì, che il Comune di Manoppello con determina 24 marzo 2010, n. 22, ha classificato tale attività come insalubre di prima classe, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.M. 5 settembre 1994, n. 132, e che il Responsabile della V Area del Comune – dopo aver preso atto di tale classificazione e della circostanza che le immissioni in atmosfera, provenienti da tale attività "anche in presenza di sistemi di abbattimento, potevano arrecare danno alla salute pubblica ed all’ambiente" e che erano presenti nel terreno limitrofo all’impianto di sostanze inquinanti – con ordinanza 9 aprile 2010, ha ordinato alla società N.G. s.r.l. di procedere entro 90 giorni alla delocalizzazione dell’impianto, in quanto il vigente P.R.G. destinava le aree sulle quali ricadono gli impianti a zona residenziale ed ai proprietari erano stati assentiti due permessi di costruire a sanatoria per i locali ove veniva svolta l’attività in questione "con la prescrizione di un termine per l’esercizio dell’attività in detti locali" (1° agosto 2010).

Con il ricorso in esame tale società è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale ordinanza, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Prima di disporre la chiusura dell’attività il Comune avrebbe dovuto prescrivere all’industria interessata le cautele necessarie per prevenire il danno o il pericolo riscontrato. La pericolosità dell’impianto avrebbe dovuto essere accertata in concreto a seguito di una seria istruttoria, che nel caso di specie non risulta sia stata svolta, ove si consideri che l’Amministrazione provinciale di Pescara aveva autorizzato con determinazione 12 giugno 2007, n. 2108, la ricorrente alle immissioni in atmosfera e che i successivi controlli avevano accertato il rispetto dei limiti di legge. La presenza di sostanze inquinanti sul terreno adiacente, dovuta ad uno sversamento di cromo avvenuto nel 2007 che interessa circa 8 mq., era stata portata all’epoca a conoscenza del Comune e la ricorrente sta oggi provvedendo, sulla base delle indicazioni della Provincia, alla bonifica del terreno inquinato. La presenza di un’industria insalubre nei centri abitati non è vietata in assoluto, essendo subordinata alla verifica di compatibilità dell’impianto con il contesto di riferimento. La condizione inserita nelle concessioni in sanatoria assentite ai proprietari dell’immobile deve considerarsi come non apposta.

2) Violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Non è stata data comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 26 novembre 2010.

Il Comune di Manoppello si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 23 giugno ed il 4 novembre 2010 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che il gravame non era stato notificato ai proprietari dello stabilimento in questione ed ai soggetti pubblici interessati che avevano svolto un’attività istruttoria (Provincia di Pescara ed ARTA) e non era stata impugnata la determina 24 marzo 2010, n. 22, che aveva classificato tale attività come insalubre di prima classe; ha, inoltre, eccepito l’improcedibilità del ricorso perché uno dei proprietari degli immobili (il sig. R.C.) aveva comunicato la risoluzione del contratto di locazione ed aveva richiesto la riconsegna dei locali; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

1. – L’impugnata ordinanza del 9 aprile 2010, con la quale il Responsabile della V Area del Comune di Manoppello ha ordinato alla società N.G. s.r.l. di procedere entro 90 giorni alla delocalizzazione dell’impianto sito in Manoppello Scalo ove viene svolta dal 1998 l’attività di cromatura e di nichelatura di parti metalliche, è motivata con riferimento, nella sostanza, alle seguenti considerazioni:

– che lo steso Dirigente con determina 24 marzo 2010, n. 22, aveva classificato tale attività come insalubre di prima classe, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.M. 5 settembre 1994, n. 132;

– che le immissioni in atmosfera, provenienti da tale attività "anche in presenza di sistemi di abbattimento, potevano arrecare danno alla salute pubblica ed all’ambiente";

– che erano presenti nel terreno limitrofo all’impianto delle sostanze inquinanti;

– che il vigente P.R.G. destinava le aree sulle quali ricadono gli impianti a zona residenziale;

– che ai proprietari erano stati assentiti due permessi di costruire a sanatoria per i locali ove veniva svolta l’attività in questione "con la prescrizione di un termine per l’esercizio dell’attività in detti locali" (1° agosto 2010).

2. – In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito dedotte dall’Amministrazione resistente, con le quali questa ha prospettato l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che:

a) il gravame non era stato notificato ai proprietari dello stabilimento in questione;

b) il gravame non era stato notificato ai soggetti pubblici che erano intervenuti nel procedimento, svolgendo un’attività istruttoria (Provincia di Pescara ed ARTA);

c) non era stata impugnata la determina 24 marzo 2010, n. 22, che aveva classificato tale attività come insalubre di prima classe.

Ha, inoltre, eccepito l’improcedibilità del ricorso perché uno dei proprietari degli immobili (il sig. R.C.) aveva comunicato la risoluzione del contratto di locazione ed aveva richiesto la riconsegna dei locali.

Tali eccezioni non sono fondate.

Quanto al rilievo sopra indicato alla lettera a), va osservato che i presupposti essenziali che integrano la nozione di controinteressato in senso proprio sono l’elemento formale (ovvero la menzione espressa del soggetto nell’atto impugnato o la sua immediata rintracciabilità) e l’elemento sostanziale, ovvero l’interesse immediato e differenziato di questo soggetto a mantenere gli effetti del provvedimento impugnato. Per cui, in definitiva, tale nozione di controinteressato implica che lo stesso sia contemplato o agevolmente identificabile dal provvedimento impugnato e sia portatore di un interesse concreto e qualificato alla conservazione di detto provvedimento, eguale e speculare rispetto all’interesse fatto valere dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008, n. 297).

Con riferimento a tale nozione non sembra al Collegio che nella specie i proprietari dell’area in questione rivestano la posizione di controinteressati sia sotto l’aspetto formale (in quanto non sono contemplati nell’atti impugnato), sia sotto l’aspetto sostanziale, non essendo titolari di una posizione giuridica autonoma analoga e di senso opposto rispetto a quella fatta valere dal ricorrente; mentre, potrebbero, al contrario, avere un interesse coincidente con quello della società ricorrente al proseguimento dell’attività in parola e del rapporto locatizio, con la riscossione dei relativi canoni.

Quanto al rilievo sopra indicato alla lettera b), ritiene il Collegio che il gravame non avrebbe dovuto essere notificato anche a tutti gli enti che erano intervenuti nel procedimento.

Per consolidata giurisprudenza, invero, il ricorso introduttivo deve essere necessariamente notificato all’ente intervenuto nel procedimento nelle sole ipotesi in cui tale ente possa essere considerato come amministrazione (co)emanante (Cons. St., sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 6254, e 7 aprile 2009, n. 2174), cioè tutte le volte in cui tale amministrazione abbia espresso un parere o una determinazione, immediatamente lesiva, che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente (Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1248).

Nella specie non sembra, però, che i pareri espressi dalla Provincia di Pescara e dall’ARTA fossero immediatamente lesivi degli interessi della ricorrente, per cui il ricorso non avrebbe dovuto essere notificato anche a tali enti.

Relativamente, poi, alla circostanza che non era stata impugnata la determina 24 marzo 2010, n. 22, che aveva classificato tale attività come insalubre di prima classe, va evidenziato che in base agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è certamente possibile l’installazione anche nell’abitato di una industria insalubre se accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato; con la sola differenza che, nel caso di industrie insalubri di seconda classe, non sottoposte a particolari limitazioni territoriali, è chi lamenta un nocumento dall’attività a doverlo provare, per poter impedire l’insediamento o pretendere la delocalizzazione o l’imposizione di accorgimenti tecnici volti ad eliminare ogni pregiudizio, mentre nel caso di industrie insalubri di prima classe è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento, per potersi insediare o rimanere nell’abitato (T.A.R. Umbria, 4 settembre 2007, n. 661).

Per cui, in definitiva, nessun effetto preclusivo può derivare dalla mancata impugnazione dell’atto che aveva classificato l’attività svolta dalla ricorrente come industria insalubre di prima classe, dal momento che tale classificazione non comportava necessariamente la delocalizzazione impianto, in quanto l’intervento repressivo sindacale può essere assunto solo a seguito dell’accertata esistenza di un’effettiva situazione di pericolo o di danno per la salute pubblica (T.A.R. Valle d’Aosta, 13 dicembre 2007, n. 150).

Quanto, infine, alla circostanza che uno dei proprietari del fabbricato aveva richiesto la riconsegna dei locali dati in locazione alla ricorrente, va evidenziato che, allo stato, non risulta che tale riconsegna sia intervenuta e che l’attività produttiva sia cessata, in quanto l’esecuzione dello sfratto – come si rileva dal provvedimento del G.U. di Pescara, versato in giudizio dalla resistente il 6 giugno 2010 – è stata fissata per il giorno 30 giugno 2011; per cui l’esistenza di tale contenzioso tra i privati non può di certo incidere sulla legittimità dell’atto impugnato e, quindi, sulla procedibilità del ricorso in esame.

3. – Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito.

Va subito precisato che il ricorso è fondato.

Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso e con la quale l’istante si è lamentata nella sostanza del fatto che, in violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non le era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento.

Premesso in punto di fatto che dagli atti di causa non emerge che tale comunicazione sia mai intervenuta, va rilevato che – così come sopra si è già avuto modo di ricordare – nel caso di industrie insalubri di prima classe è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento per poter rimanere nell’abitato, con la conseguenza che tale mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ha di certo precluso alla destinataria dell’atto impugnato la possibilità di fornire la prova in questione.

Né è possibile applicare nella specie il disposto dell’art. 21octies della stessa norma – che prevede che la violazione delle disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo qualora che l’omissione di tale adempimento non abbia inciso sul contenuto dell’atto finale – in quanto l’Amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, specie ove si consideri che la ricorrente ha prospettato elementi e circostanze che escluderebbero l’esistenza di una situazione di pericolo o di danno per la salute pubblica, che l’Amministrazione avrebbe dovuto attentamente esaminare prima dell’adozione dell’atto impugnato.

Con riferimento a tale assorbente considerazione, deve pertanto disporsi, in accoglimento del ricorso proposto, l’annullamento dell’atto impugnato per non avere l’Amministrazione consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento e di dimostrare in quella sede che l’attività in atto non crea nocumento alla abitazioni circostanti.

Prima di concludere, va, peraltro, osservato che – come questa stessa Sezione ha già avuto modo diffusamente di precisare con sentenza 8 febbraio 2003, n. 153 – l’apposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento; mentre, diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio. Di conseguenza, la predetta condizione inserita dal Comune in sede di rilascio della concessione in sanatoria deve considerarsi come non apposta, senza però comportare la invalidità totale dell’atto stesso, trattandosi di un atto dovuto (cfr. nello stesso senso e di recente, anche T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. IV, 10 settembre 2010, n. 5655).

4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza 9 aprile 2010, del Responsabile della V Area del Comune di Manoppello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7955 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Brescia. con sentenza del 13/5/09. resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava X.A. e X. R. responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, e li condannava alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 90,000.00 di multa ciascuno, con interdizione perpetua dai pp.uu., e interdizione legale durante la espiazione della pena.

La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dalla difesa dei prevenuti, con sentenza del 21/10/09, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione X.R., personalmente, con i seguenti motivi:

– errore materiale ravvisabile nella impugnata sentenza, laddove riporta, quale data della decisione, il giorno (OMISSIS), mentre l’udienza camerale per la discussione dell’appello avveniva il 21/10/09, in violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), per cui necessita che la pronuncia de qua sia annullata;

– omessa motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, specificatamente invocate con l’atto di appello;

– illogicità della motivazione in punto di rigetto dell’assunto difensivo in ordine alla condotta collaborativa assunta dall’imputato nel corso del procedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza è argomentata con logicità ed esaustività.

Sul primo motivo rilevasi che la eccezione è del tutto infondata in quanto la mancanza o la evidente erroneità della data della sentenza non è causa di nullità, allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Cass. 26/5/04, Madonna), come nel caso in questione in cui il giorno di celebrazione del processo, in cui fu resa la pronuncia, è, con evidenza, indicato nel frontespizio del documento.

La inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte di correggere l’errore in questione, che potrà essere eliminato formulando la relativa istanza al giudice dell’appello.

Del pari totalmente priva di pregio si palesa la censura attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche: il decidente, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha trascurato le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, ma. a sostegno del diniego del beneficio invocato e della dosimetria del trattamento sanzionatorio applicato, ha evidenziato la complessiva dimensione, soggettiva ed oggettiva della vicenda, tenendo conto del dato ponderale della sostanza, nonchè delle attrezzature rinvenute nell’appartamento, di cui il prevenuto aveva la disponibilità (kg. 29 di sostanza da taglio, materiale vario idoneo al taglio, al confezionamento e alla raffinazione della droga).

Orbene, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio, di tal che non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione di quelli considerati decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Cass. 21/9/99, Guglielmi; Cass. 28/5/99. Milenkovic).

Peraltro, la circostanza stessa che fosse stato affidato al prevenuto un quantitativo di stupefacente di ingentissimo valore economico è di per sè sufficiente, come a giusta ragione rilevato in sentenza, a dimostrare che il ruolo ricoperto dallo stesso nella vicenda era ben più coinvolgente rispetto a quanto il medesimo imputato aveva tentato di fare intendere, presupponendo uno stretto rapporto fiduciario con coloro i quali gli avevano affidato la droga.

In ordine alla ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente la Corte distrettuale, non ha ritenuto ravvisabile alcun atteggiamento collaborativo da parte dell’imputato, evidenziando che esso ha reso dichiarazioni anche divergenti da quelle fatte dall’altro coimputato, persino negando di essere a conoscenza dello stupefacente rinvenuto, nonostante che il ritrovamento nell’appartamento predetto di guanti di lattice e di una mascherina, posti vicini alla droga, aveva permesso di rinvenire liquidi e tracce biologiche riconducibili allo stesso X.R..

Sulla scorta di quanto rilevato il decidente ha ritenuto che l’imputato non avesse reso dichiarazioni denotanti resipiscenza o, comunque, realmente utili per una completa ricostruzione dei termini della vicenda, nella quale era pienamente coinvolto, facendo trasparire una capacità a delinquere di particolare spessore.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo X. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.