Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 11181 Danni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 27.2.1990 B.A.M., L. e P.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Ancona l’Adriatica Costruzioni s.r.l. (poi meglio identificata come Adriatica Costruzioni di Ancona s.r.l.), quale concessionaria di lavori pubblici, per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 in ragione del decremento di valore di una palazzina di loro proprietà, verificatosi a causa della realizzazione di un viadotto facente parte integrante dell’asse viario nord – sud della città. Il tribunale, sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico, liquidava il danno conseguente all’inquinamento acustico e atmosferico, nonchè al diminuito soleggiamento, in L. 12.400.000, escludendo viceversa il danno derivante dal pericolo di allagamento.

La decisione, impugnata sia dai due P. (anche nella qualità di eredi della B. nel frattempo deceduta) che, in via incidentale, dalla Adriatica Costruzioni Ancona s.a.s. di Longarini Edoardo, veniva riformata dalla Corte di Appello di Ancona, che in particolare riteneva fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società, in ragione del fatto che sarebbe stata da escludere una sua responsabilità, essendo il pregiudizio riconducibile ad un atto lecito di localizzazione dell’opera, e non già all’errata costruzione della stessa.

Avverso la decisione L. e P.G. proponevano ricorso per cassazione affidato tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso L. E., nella qualità di assegnatario e di legale rappresentante della Adriatica Costruzioni Ancona s.a.s., con il quale eccepiva fra l’altro l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata formulazione dei quesiti di diritto.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.4.2011.
Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per l’omesso esame dell’eccezione di "inammissibilità dell’avversa eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo ad Adriatica Costruzioni Ancona nonchè dell’appello incidentale", basata dalla diversa qualità indicata dal L. nel giudizio di merito (liquidatore e socio accomandatario dell’appellata) e in quello di legittimità (assegnatario delle attività e passività dell’appellata) e sulla mancata produzione documentale relativamente a tale secondo profilo. Dall’inammissibilità della costituzione in giudizio sarebbe dunque discesa anche quella (derivata) dell’impugnazione incidentale che, debitamente prospettata in sede di gravame, avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice del merito;

2) violazione dell’art. 345 c.p.c. in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto implicitamente nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, all’epoca vigente, l’eccezione di difetto di legittimazione della Adriatica Costruzioni s.r.l. sollevata da essa ricorrente, mentre viceversa la società aveva formulato riserve in ordine alla propria legittimazione soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio, con un improvviso mutamento della propria prospettazione rispetto a quella fino ad allora manifestata;

3) violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 e vizio di motivazione sul punto, in ragione delle seguenti considerazioni:

a) la responsabilità ex art. 46 presupporrebbe una lecita esecuzione dell’opera e non consentirebbe distinzioni fra quella eseguita bene e quella realizzata male;

b) la sola distinzione necessaria al riguardo sarebbe individuabile nell’avvenuto trasferimento o meno dalla P.A. al privato dell’esercizio di funzioni pubbliche, per la realizzazione dei lavori;

c) l’ampiezza dei poteri conferiti al concessionario deporrebbe unicamente nel senso di una concessione traslativa, con la conseguente configurabilità della responsabilità del privato per il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’opera. Va innanzitutto rilevata l’infondatezza della pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta sotto il profilo della mancata formulazione dei quesiti, atteso che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile alle sentenze emesse a far tempo dal 2.3.2006, mentre la decisione in oggetto risale al 2005.

Nel merito il ricorso risulta tuttavia infondato. Sul primo motivo si osserva in punto di fatto che, secondo quanto risulta dalle indicazioni delle parti, l’originaria citazione è stata proposta contro la società concessionaria Adriatica Costruzioni s.r.l., l’appello principale è stato proposto contro l’Adriatica Costruzioni – nel frattempo trasformatasi in s.a.s. – in persona del liquidatore e accomandatario L.E., la costituzione nel giudizio di secondo grado è avvenuta ad opera di L.E., nella sua qualità di successore della società.

Nel corso del giudizio di secondo grado risulta essere stata proposta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Adriatica (sotto il profilo del difetto dei poteri rappresentativi della società da parte del L.E.), eccezione sulla quale per vero la Corte di Appello non si è espressamente soffermata.

Tuttavia ritiene il Collegio che il contenuto della decisione adottata deponga nel senso della implicita affermazione dell’esistenza dei poteri rappresentativi della società Adriatica Costruzioni in capo al L.E. e che nella relativa statuizione non siano riscontrabili i vizi denunciati, atteso che:

l’esigenza di dare specifica prova della legittimazione sorge nel caso di contestazione dei relativi poteri, contestazione che viceversa non vi era stata; la riserva poi formulata sul punto avrebbe dovuto essere proposta fin dall’esame del ricorso incidentale, atto con il quale era stata spesa dal L.E. la relativa qualifica; il L.E. aveva fin dall’inizio partecipato al giudizio promosso contro l’Adriatica Costruzioni nelle diverse qualità di liquidatore, accomandatario, cessionario della società, e quindi sempre nella medesima posizione e qualità di soggetto munito dei poteri di rappresentanza sostanziale della società.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato, come detto, il fatto che a torto sarebbe stata considerata nuova l’eccezione di tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall’Adriatica Costruzioni.

In proposito occorre però rilevare che l’interpretazione dei ricorrenti non è confortato da quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata.

Nella detta decisione è infatti riferito che "Il tribunale… respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva . . in quanto proposta solo all’udienza di precisazione delle conclusioni e quindi non attendibile… ", mentre invece la Corte di appello, con una valutazione di merito diametralmente opposta, ha implicitamente ritenuto l’eccezione attendibile e fondata.

Per di più va anche considerato un ulteriore profilo di erroneità nella prospettazione, poichè l’avvenuta formulazione dell’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado avrebbe escluso il carattere di novità della deduzione in sede di impugnazione.

Nel merito, infine, la questione è infondata perchè secondo la disciplina previgente l’eccezione tardiva (tale peraltro, come detto, non risulta essere stata considerata, se non sotto il profilo dell’inattendibilità) ben avrebbe potuto essere riproposta nel giudizio di appello (C. 99/5232, C. 97/8228, C. 74/3222).

Resta da ultimo il terzo motivo di impugnazione, con il quale i P. hanno denunciato l’erroneità della decisione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità del concessionario dell’opera, e ciò in quanto il pregiudizio lamentato non sarebbe stato ascrivibile ad un suo comportamento, ma sarebbe piuttosto disceso da un atto lecito di localizzazione dell’opera pubblica, riconducibile a fatto del concedente. Tale affermata esclusione di responsabilità sarebbe tuttavia non condivisibile, atteso che nella specie non si tratterebbe di responsabilità aquiliana, ma di lesione derivante da lecita esecuzione di un’opera, rispetto alla quale occorrerebbe verificare unicamente la qualificazione del rapporto in base al quale risulta trasferito dalla P.A. l’esercizio di funzioni oggettivamente pubbliche, rapporto che nella specie dovrebbe essere configurato come concessione traslativa. Ritiene il Collegio che sia corretta, in via astratta ed ipotetica, l’affermazione secondo cui il soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 sia identificabile nel concessionario dell’opera pubblica, quando la delega conferitagli sia di particolare ampiezza, tale cioè da determinare sostanzialmente una sostituzione di quest’ultimo al concedente. Peraltro non risulta che nella specie ricorrano le dette condizioni, che anzi sarebbero da escludere secondo quanto accertato dalla Corte di appello, che ha implicitamente statuito in senso negativo al riguardo.

Nè rilevano in senso contrario le deduzioni dei ricorrenti, che sostanzialmente lamentano il mancato esame di atti e documenti dai quali sarebbe stata desumibile la pretesa natura traslativa della concessione, e ciò sotto il duplice aspetto che il sollecitato accertamento richiederebbe un giudizio di fatto non consentito in questa sede di legittimità e che la doglianza risulta comunque viziata sul piano dell’autosufficienza, attesa la mancata indicazione dei diversi dati sottoposti all’esame del giudice del merito (e che questi avrebbe a torto ignorato) e delle occasioni delle relative allegazioni.

Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 29-03-2011, n. 12741

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.N., G.G., G.L. e C. O. ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dei prevenuti, accertata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato in ordine a plurimi fatti di ricettazione di oggetti preziosi. C.N., G.G. e C.O. sono stati condannati alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa (i primi due in ordine al capo M della imputazione relativo a gioielli provento di 10 furti; il terzo in ordine al capo D concernente gioielli provento di 10 furti);

G.L. è stato condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 6.000 di multa, riconosciuta la continuazione con altra sentenza del Tribunale di Genova irrevocabile il 3.3.09 (oltre il capo M anche i capi G (due orologi provento di un furto) e N (gioielli provento di 6 furti differenti). Tutti deducono mancanza di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche ed alla quantificazione della sanzione non contenuta nei minimi edittali essendo stato confermato quanto deciso dal giudice di primo grado senza confutare le doglianze espresse con l’atto di appello.

Il difensore di C.N. e G.G. lamenta anche il difetto di motivazione in ordine al diniego della diminuente prevista dall’art. 114 cod. pen., essendosi i prevenuti limitati a custodire il "beauty case" di proprietà del nipote senza avere avuto contatti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

I ricorsi sono inammissibili. E’ del tutto corretta e non censurabile in sede di legittimità la motivata decisione del giudice di merito relativa alla quantificazione della sanzione ed al diniego di attenuanti in forza del principio che statuisce che il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riferimento ai numerosi precedenti specifici, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (gravità del fatto posto in essere con sistematicità, relativamente ad ingenti quantitativi di preziosi e in diretto contatto con gli autori dei furti; precedenti penali e comportamento processuale privo di collaborazione; vedi Cass. 2^ 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv.

216924).

Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della diminuente della minima partecipazione che è stata non illogicamente esclusa in considerazione del determinante apporto causale dei due ricorrenti alla custodia del compendio, in quanto la minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. sussiste solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Cass. 6^ 4.5.06 n. 33435, depositata 5.10.06, rv. 234365; Cass. 4^ 12.1.06 n. 11380, depositata 31.3.06, rv. 233664).

Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 15-04-2011, n. 15441 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento confermava la sentenza del 18 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato T.A. colpevole del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 612, commi 1 e 2 per avere minacciato di danno ingiusto la propria moglie B.E.) e T.I. dei reati di cui ai capi b) (lesioni aggravate in danno di B.Y., con uso di cacciavite) c) (porto ingiustificato di cacciavite).

Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa, parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza per mancata sospensione del procedimento a seguito di presentazione di istanza di ricusazione nei confronti del giudice monocratico di Rovereto, che aveva dimostrato ostilità nei confronti degli imputati. La richiesta era stata erroneamente dichiarata tardiva dalla Corte di Appello di Trento.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge ed illogicità di motivazione, con riguardo alla valutazione delle risultanze di causa.

Il terzo deduce vizio di legittimità con riferimento alla violazione del principio ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. e totale carenza di motivazione sul punto, in riferimento alla dedotta circostanza che l’imputato era stato già giudicato per gli stessi fatti in altro procedimento.

Il quarto motivo deduce carenza e/o illogicità di motivazione in relazione alla reclamata esimente della legittima difesa od alla provocazione.

Il quinto motivo deduce carenza di motivazione ed insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Il sesto motivo lamenta sproporzione della pena ed illogicità di motivazione.

Il settimo motivo riguarda le statuizioni civili, relativamente al disposto risarcimento del danno, in mancanza di idonea prova al riguardo.

2. – La prima ragione di censura è destituita di fondamento, essendo ineccepibile il rilievo del giudice di appello, che, nel rigettare identica eccezione formulata in sede di gravame, aveva rilevato l’improponibilità, in quel contesto, di questioni afferenti alla procedura incidentale di ricusazione per la quale la legge prevede forme e moduli procedimentali autonomi, che non possono in alcun modo interferire con il procedimento principale. Del resto, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l’istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata (cfr. Cass. 18.1.2000, n. 275, Anello, rv. 215592). Donde l’irrilevanza sotto tale profilo – in mancanza di allegazione dell’esito della richiesta di ricusazione – della dedotta circostanza relativa alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della procedura di ricusazione, in violazione dell’art. 37 c.p.p., comma 2.

Il secondo motivo, relativo alla valutazione delle risultanze di causa, si pone in area di inammissibilità, attenendo a questione squisitamente di merito, improponibile in questa sede di legittimità, a fronte di motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile in particolare, in esito a compiuta rivisitazione del compendio probatorio, la Corte distrettuale ha indicato, adeguatamente, le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza, condividendo la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese espressa in primo grado. Il giudice di appello ha correttamente sottolineato che quelle stesse dichiarazioni, oltre che intrinsecamente attendibili, avevano trovato significativa conferma nelle raccolte testimonianze.

La terza censura, relativa alla pretesa violazione del principio ne bis in idem – con riferimento a T.A., asseritamente già giudicato in altro procedimento penale per gli stessi reati, deve essere disattesa – considerato che, nel rispondere ad identica eccezione difensiva, il giudice di appello ha osservato che la questione proposta era del tutto generica, non avendo l’istante assolto all’onere di allegazione della sentenza, divenuta irrevocabile, che avrebbe pronunciato sugli stessi fatti.

La quarta censura è decisamente infondata, posto che la stessa Corte di merito ha spiegato, adeguatamente, perchè la ricostruzione della vicenda, consentita da univoche emergenze processuali, escludesse ogni possibilità di ravvisare in capo agli imputati, odierni ricorrenti, gli estremi della legittima difesa, avendo loro stessi posto in atto la condotta di aggressione nei confronti delle persone offese, le quali, peraltro, non avevano mai assunto atteggiamenti provocatori nei loro confronti o posto in essere alcun fatto ingiusto.

La quinta ragione, proposta specificamente in favore di T.I., è inammissibile per genericità, anche perchè meramente reiterativa di questione già agitata in sede di gravame e, giustamente, disattesa, avuto riguardo alla documentazione sanitaria in atti ed alle dichiarazioni dibattimentali del teste Ba.Os., medico legale.

La sesta censura, riguardante il regime sanzionatorio, si colloca decisamente in ambito di inammissibilità, attenendo a questione di merito improponibile in questa sede, a fronte di motivazione corretta ed adeguata, sia pure con la mera adesione alla determinazione della pena effettuata in primo grado, in rapporto all’obiettiva gravità del fatto-rato e, quanto a T.A., alla personalità dell’imputato, stimata proclive a delinquere alla stregua dei precedenti penali e delle pendenze a suo carico.

Infondata è, infine, la settima censura, riguardante le statuizioni di parte civile, posto che il danno subito dalle persone offese era certo, nella sua ontologica esistenza, consistendo nelle lesioni personali e nel danno morale, che è tipico pregiudizio non patrimoniale, conseguente a fatto reato, ai sensi dell’art. 185 c.p., comma 2. La relativa esistenza può essere ritenuta dal giudice anche in virtù di prova presuntiva, che non è un minus rispetto agli altri mezzi di prova.

Correttamente, allora, è stata ritenuta la potenzialità lesiva dei reati in questione ed emessa sentenza di condanna generica, con rimessione delle parti innanzi al competente giudice civile per la quantificazione dei danni conseguenti.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo, anche in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, come di seguito determinate.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in complessive Euro 1.100,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-08-2011, n. 17337 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 10 dicembre 1999, M.F. R. e S.T., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, la società Costruzioni Begnini spa., per ivi sentire dichiarare la risoluzione del preliminare di vendila di un appartamento con gli accessori sito in un condominio di (OMISSIS), per inadempimento della società convenuta, perche quest’ultima non aveva provveduto, così come si era impegnata a cancellare due pignoramenti e cinque ipoteche esistenti sull’immobile. Gli attori chiedevano, altresì, la restituzione della caparra e l’acconto sul prezzo già versati, il cui ammontare era di l. 70.000.000.

Si costituiva in giudizio la società Costruzioni Begnini, la quale contestava la domanda e sosteneva che il ritardo nella stipulazione del contratto definitivo di vendita era imputabile agli attori in quanto gli stessi non avevano tempestivamente fornito la prova del possesso delle condizioni per rendersi acquirenti di un alloggio economico popolare, quale era quello promesso in vendita; che l’immobile era libero da pignoramenti e ipoteche, nonostante non fossero stati cancellati. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale accertasse la legittimità del recesso della promittente venditrice e il suo diritto a trattenere la caparra.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 742 del 2003, accoglieva la prospettazione principale degli attori, accertava l’intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita, condannava la convenuta a restituire il doppio della caparra.

Proponeva appello, la società Costruzioni Begnini spa., chiedendo che la Corte d’Appello di Brescia interpretasse correttamente la normativa in tema di risoluzione per inadempimento con particolare riferimento all’importanza dell’inadempimento e, dunque, riformasse la sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 499 del 2005, respingeva l’appello e riconfermava la sentenza di primo grado.

Osservava la Corte territoriale che la società Costruzioni Begnini si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dei promissari acquirenti per non aver provveduto alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, oggetto del contratto preliminare di vendita.

La cassazione della sentenza n. 499 del 2005, della Corte di Appello di Brescia, è stata chiesta dalla società Costruzioni Begnini spa., con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. R. M.F. e S.T. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.= Con l’unico motivo di ricorso la società Costruzioni Begnini spa. lamenta la violazione di legge e segnatamente dell’art. 1455 cod. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Brescia, secondo la ricorrente, per aver omesso di valutare I1 inadempimento della società Costruzioni Benigni considerato che lo stesso avrebbe potuto comportare la risoluzione solo nell’ipotesi in cui la Corte ne avrebbe accertato la gravità, cioè, un inadempimento che avrebbe compromesso l’equilibrio contrattuale.

Secondo la ricorrente – che richiama una pronuncia di questa Corte (sent. n. 4275 del 1994), il cui orientamento è stato ribadito successivamente l’intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 cod. civ. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento. A sua volta, evidenzia la ricorrente, l’accertamento della gravità dell’inadempimento deve effettuarsi seguendo un criterio che tenga conto sia dell’elemento oggettivo,della mancata prestazione riferibile al quadro dell’economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto adempimento.

1.1.= La censura non coglie nel segno e non può essere accolta, non solo o non tanto perchè il ricorrente con tale censura persegue l’obiettivo di un nuovo giudizio di merito, inibito alla Corte di Cassazione ma, soprattutto, perchè la Corte bresciana ha applicato correttamente la normativa di riferimento avendo, anche, compiuto una valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento.

1.2.= Intanto, è opportuno osservare che la Corte territoriale ha dato atto che il prominente venditore anche a distanza di tempo rispetto alla data del 30 maggio 1999, stabilita per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, non aveva, ancora, provveduto alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di due iscrizioni di pignoramento gravanti sull’immobile promesso in vendita. La Corte territoriale ha avuto modo di evidenziare che alla data del 20 luglio 1999 le parti si presentarono davanti al notaio dott. A. Coppola Bottazzi ma venne accertato, dai promissari acquirenti, l’esistenza di iscrizioni ipotecarie a carico dell’immobile oggetto della vendita e per le quali il prominente venditore non disponeva del necessario consenso per la cancellazione delle stesse. E di più, il 22 luglio 1999 i promissari acquirenti provvedevano ad intimare (con atto di diffida ad adempiere) alla società, promittente venditrice, di adempiere nel termine di quindici giorni alle sue obbligazioni consistenti nella liberazione dell’immobile e nella consegna della relativa documentazione al notaio affinchè fosse possibile stipulare l’atto finale di vendita. Anche questa diffida ad adempiere non ha raggiunto il risultato sperato, considerato che la società prominente venditrice con lettera del 29 luglio 1999 comunicava l’avvenuta cancellazione dei pignoramenti, di aver ottenuto consenso per la cancellazione di una ipoteca, di aver fissato appuntamento presso un notaio per provvedere alla stipulazione di atto di assenso alla cancellazione di altra iscrizione ipotecaria, mentre per altre due iscrizioni ipotecarie sarebbe stato necessario un più lungo lasso di tempo, per questioni burocratiche, e pertanto si chiedeva, infine, che la stipula dell’atto definitivo di vendita fosse differito al 4 settembre 1999. 1.2.a.= L’attenta ricostruzione della vicenda contrattuale, compiuta dalla Corte territoriale, rende del tutto condivisibile l’affermazione della Corte bresciana di ravvisare in capo alla promittente venditrice un comportamento inadempiente perfettamente idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all’art. 1454 cod. civ..

1.3 = In verità, in dottrina e in giurisprudenza si discute se la risoluzione per diffida ad adempiere sia anch’essa condizionala all’esistenza del grave inadempimento o tale esistenza costituisca un dato trascurabile come nelle altre ipotesi di risoluzione di diritto.

Tenendo conto della lettera della norma (di cui all’art 1454 c.c.) e considerato che la stessa non menziona in alcun modo l’importanza dell’inadempimento, neppure con un semplice rinvio formale alla previsione di cui all’art. 1455 c.c. se ne deve dedurre che il grave inadempimento non assurge ad elemento essenziale della risoluzione di diritto per diffida ad adempiere, al pari di quanto accade nelle altre due ipotesi di risoluzione per clausola espressa e per termine essenziale, essendo presupposto imprescindibile della sola risoluzione giudiziale.

1.3.a.= Tuttavia, la Corte bresciana ha compiuto anche la valutazione dell’inadempimento e dopo aver attentamente valutato l’intera vicenda contrattuale c.d. in particolare, il comportamento della società prominente venditrice, ha ritenuto, con giudizio adeguato e coerente ai dati di fatto riscontrati, che l’inadempimento della società promittente venditrice era di palese rilevanza, di non scarso rilievo, cioè, grave, non solo sotto il profilo oggettivo ma anche sotto il profilo soggettivo considerato che l’impresa Begnini sapeva che avrebbe dovuto sollecitamente provvedere alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni e che ciò nonostante omise di attivarsi se non all’approssimarsi della data fissala per la comparizione davanti al notaio.

1.4.= La gravità dell’inadempimento della società promittente venditrice espresso da entrambi i giudici di merito, comunque, attiene ad un giudizio di merito che, in quanto privo di vizi logici e giuridici, come è quello del caso in esame, non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, a favore di R.M. F. e S.T., che liquida in Euro 3200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.