Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20112 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, adito dall’imputato B.A.A. in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli con ordinanza in data 17/1/2011 dal medesimo Tribunale in composizione monocratica per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il predetto era stato arrestato in flagranza per essere stato sorpreso mentre cedeva al Carabiniere L. gr. 0,9 di sostanza stupefacente del tipo ketamina e deteneva a fine di spaccio altre tre dosi della stessa sostanza rispettivamente del peso di gr. 0,9, 0,8, 0,5. Il predetto all’esito del giudizio direttissimo era condannato alla pena di mesi otto di reclusione oltre la multa, previa applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al cit. art. 73, comma 5.

Contro tale decisione ricorre l’imputato personalmente e a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro cautelare, sostenendo che il riconoscimento dell’ipotesi lieve doveva indurre il giudice del riesame ad escludere la pericolosità sociale del cautelato e a ridimensionare la prognosi di ricaduta nel reato.

Lamenta ancora con un secondo motivo la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena o del beneficio della pena sostitutiva, avuto riguardo al suo stato di tossicodipendenza.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero la motivazione a sostegno del quadro cautelare non soddisfa i criteri della logica e del diritto, laddove il giudice del riesame esprime una prognosi di ricaduta nel reato in capo all’imputato, fondata principalmente sul precedente penale riportato dal predetto, relativo ad una condanna a pena sospesa per reati di ingiurie e lesioni personali, di natura quindi del tutto diversa rispetto al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza tener conto della modesta rilevanza del fatto e della pena inflitta dal giudice di primo grado per tale reato, ritenuta l’ipotesi attenuata, – mesi otto di reclusione oltre la multa – e della possibilità per il predetto di conseguire il beneficio della sospensione condizionale per una seconda volta in sede di appello.

Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata decisione e il rinvio al Tribunale di Bologna, che nel rinnovato esame proceda a colmare la evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22214

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Svolgimento del processo

G.R. chiede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Trieste del 25 gennaio 2010 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 5 marzo 2007 che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2 e art. 186 C.d.S., comma 7 e lo ha condannato alla pena di giorni trenta di arresto ed Euro 900,00 di ammenda. Il ricorrente deduce che l’atto di citazione per il giudizio di appello gli è stato notificato in carcere ove era detenuto per espiazione di pena, e che il giudizio era stato celebrato in violazione dell’art. 420 ter c.p.p., commi 1 e 2 stante l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore. Tale norma impone il rinvio dell’udienza quando l’imputato detenuto non è presente e non ha fatto esplicita rinuncia a comparire.

Il ricorrente lamenta anche l’illegittima dichiarazione di contumacia dell’imputato ai sensi dell’art. 420 quater cod. peroc. pen. non essendo stata accertato il motivo dell’assenza dell’imputato detenuto.

Inoltre il ricorrente deduce di non avere ricevuto neanche l’estratto contumaciale della sentenza d’appello che almeno gli avrebbe consentito di prendere conoscenza della decisione ai fini della sua impugnazione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, egli aveva rinunciato espressamente a comparire nel giudizio di appello con dichiarazione del 15 gennaio 2010 in atti. Conseguentemente, proprio in forza dell’art. 420 ter c.p.p., comma 1 invocato dal ricorrente, non doveva operarsi alcun rinvio ad altra udienza, non sussistendo i presupposti indicati da tale norma per detto rinvio, non ravvisandosi alcun caso di impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggior o legittimo impedimento, stante l’espressa rinuncia a comparire da parte dell’imputato detenuto.

Conseguentemente infondata è la lamentela per la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, in quanto all’imputato che chieda o consenta che l’udienza si svolga in sua assenza, il quale è rappresentato dal difensore anche con riguardo alla fase dibattimentale del giudizio (art. 420-quinquies, comma 1, e art. 484 c.p.p., comma 2-bis), non è dovuta la notifica dell’avviso di deposito della sentenza con l’estratto contumaciale, adempimento che l’art. 548 cod. proc. pen., comma 3 prescrive per l’imputato contumace ma non per quello assente Cass.1 3 maggio 2004 n. 24593;

Cass. 9 gennaio 2009 n. 16919).

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22251 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 febbraio 2007 la CTR – Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti delle s.a.s. M-TRE di Giannettino M. & C, confermando l’annullamento della cartella di pagamento per IVA e IRPEF 1999, pronunziato in prime cure per avere la contribuente aderito al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

Ha motivato la decisione ritenendo che:

a) l’intervenuta revoca del condono, cui – in sostanza – faceva riferimento l’appello, non era oggetto del ricorso e costituiva, dunque, domanda nuova perchè questione non introdotta dall’Ufficio in primo grado;

b) la contribuente, alla data di notifica della cartella, aveva fruito della sanatoria di cui all’art. 9 bis, con il pagamento della prima rata e l’Ufficio, di conseguenza, avrebbe dovuto provvedere allo sgravio dei ruoli.

Infine, ha aggiunto:

c) "…alla data di notifica della cartella, non era ancora scaduto il termine per il pagamento della seconda rata – successivamente eseguito dal contribuente – e, conseguentemente, la sanatoria era pienamente operante. La revoca del condono è, quindi, estranea al processo anche sotto il profilo sostanziale".

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato tre motivi, l’Agenzia delle entrate, mentre la contribuente resiste con controricorso;

l’intimata soc. ESATRI "Esazione Tributi" non spiega attività difensiva.
Motivi della decisione

01. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che la questione del perfezionamento o meno della sanatoria era stata posta sin dalla costituzione in prime cure (pag. 1), avendo sostenuto, in quella sede, di aver provveduto a effettuare uno sgravio parziale per il versamento L. 3.000.000 e di aver preannunziato lo sgravio per gli altri importi iscritti a ruolo non appena la contribuente avesse pagato tutte le rate del ex art. 9bis. Dunque, quella prospettata in appello (pag. 2), non era affatto la revoca del condono, come sostenuto invece dalla CTR, ma solo l’effetto differito della sanatoria rateale con scadenze 30/11/2003, 30/06/2004 e 30/11/2004, tant’è che in primo grado aveva prospettato la sospensione del giudizio in attesa che la contribuente provvedesse "…a perfezionare la definizione del condono (art. 9bis) con il pagamento delle rate". 02. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, contrariamente all’assunto della CTR, la questione del perfezionamento o meno del condono rateale costituiva mera difesa non soggetta a preclusione processuale, neanche in appello.

03. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, contrariamente all’assunto dei giudici d’appello, non v’era alcuna disposizione di legge da cui desumere che fosse sufficiente, ai fini del perfezionamento del condono rateale, la presentazione della domanda di sanatoria seguita dal versamento della sola prima rata.

04. Con eccezione preliminare, la controricorrente denuncia l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, atteso che i mezzi non attingono tutte le autonome "rationes decidendi" contenute nella sentenza d’appello. L’eccezione è fondata.

05. Infatti, i primi due motivi, attingono entrambi – pur sotto diversi profili processuali – la prima "ratio decidendi", quella cioè sopra riassunta nell’odierna narrativa sub lett. a); il terzo motivo, inoltre, attinge la seconda "ratio decidendi", quella cioè sopra riassunta nell’odierna narrativa sub lett. b). Resta, invece, completamente fuori dal perimetro impugnatorio del ricorso per cassazione la terza e autonoma "ratio decidendi", quella cioè sopra trascritta in narrativa sub lett. c), secondo cui "…alla data di notifica della cartella, non era ancora scaduto il termine per il pagamento della seconda rata – successivamente eseguito dal contribuente – e, conseguentemente, la sanatoria era pienamente operante. La revoca del condono è, quindi, estranea al processo anche sotto il profilo sostanziale". 06. Nulla dice la ricorrente sul spunto specifico dell’avvio della procedura in pendenza del termine per il versamento della seconda rata della sanatoria e nulla dice, in particolare, sul rilievo giuridico del sopravvenuto pagamento anche di tale seconda rata, il ricorso, dunque, non coglie nel segno.

07. Com’è noto, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali astrattamente sufficiente, sul piano logico, a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d’interesse, le censura relative alle altre, le quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non posso produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. da ultimo Cass. 3386/2011).

08. Peraltro, il ricorso pecca anche di autosufficienza mancando la trascrizione della cartella di pagamento, o quanto meno delle parti salienti di essa; del pari non v’è alcunchè circa il vagheggiato provvedimento di sgravio parziale (di tre milioni di lire), così come della stessa dichiarazione integrativa e delle rate riscosse.

Deve ribadirsi, in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che è necessario, anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), riportando in maniera adeguata la situazione documentale della quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001).

09. Nella specie manca proprio quell’esposizione documentata ed esauriente (Cass. 7825/2006) che sola consente la chiara e completa cognizione della causa (Sez. Un. 11663/2006 e 2602/2003). Nel contesto del ricorso non si rinvengono, invece, quegli elementi indispensabili per una precisa conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) della vicenda fiscale originaria e dell’evolversi della sanatoria, senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti ( art. 366 c.p.c.).

10. Infine, diversamente da quanto eccepito dal P.G. limitatamente all’IVA, non rileva nel caso in esame la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 2008. Tale decisione ha dichiarato che l’Italia, avendo previsto agli artt. 8 (condono con dichiarazione integrativa) e 9 (condono tombale) della legge 2 89 del 2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta, è venuta meno agli obblighi di armonizzazione ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del 17 maggio 1977, nonchè dell’art.10 CE. 11. Invece, il condono previsto alla L. n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono meramente demenziale e niente affatto premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 8 e 9 cit., le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario (Cass. 20745/2010).

12. La stessa Corte di Giustizia, con sentenza del 10 settembre 2009, ha avuto modo di precisare la necessità di un’interpretazione restrittiva delle sentenze pronunciate in esito a una procedura d’infrazione (Sez. Un. 3676/2010, 9, sulla definizione delle liti fiscali ex art. 16); mentre, con la ridetta sentenza del 17 luglio 2008 (39) riconosce che gli Stati hanno una certa libertà di azione,"limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti" (cfr.

Sez. Un. 3674/2010, 3).

13. Va ricordato che, a mente dell’art. 22 della sesta direttiva, ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione (4) e deve pagare l’importo netto dell’IVA al momento della presentazione periodica (5), mentre "gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare frodi" (8).

14. In conclusione, da un lato la decisione della Corte di Giustizia sui condoni indiscriminati L. n. 289, ex artt. 8 e 9, non attinge direttamente la sanatoria minore ex art. 9bis, dall’altro, non ricorre, riguardo a quest’ultima, quella "eadem ratio" che ha portato per via interpretativa all’autonoma disapplicazione da parte del giudice nazionale dell’art. 12 sulla c.d. rottamazione delle cartelle (Sez. Un. 3674/2010). Non si può, infatti, affermare che integri quella "rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili" sanzionata dai giudici Europei, dare al contribuente la sola possibilità di definire, senza aggravi e sanzioni (e anche ratealmente), gli omessi e tardivi versamenti dell’IVA emergenti dalle dichiarazioni, mediante il pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi.

15. Il ricorso va, dunque, integralmente disatteso per le ragioni processuali sopra esposte (04-09), con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo favore della contribuente; nulla va disposto riguardo alla concessionaria perchè non costituitasi.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida a favore della contribuente in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorario, oltre a rimb. forf., i.v.a. e c.a.p. secondo legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6023

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Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 690 del 18/11/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Lima ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di diniego del visto non reca alcuna indicazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della sua decisione ma si limita a richiamare il parere negativo espresso dalla Questura di Roma;

Considerato, poi, che con il parere del 17/11/10 la Questura di Roma ha negato il nulla osta al reingresso "alla luce di quanto…ulteriormente segnalato" dall’Ambasciata d’Italia a Lima;

Considerato che dall’esame dell’atto impugnato e di quello dallo stesso richiamato non emerge con sufficiente chiarezza l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione ai fini dell’adozione del gravato diniego di visto;

Rilevato che il difetto di motivazione in esame appare non conforme agli artt. 3 l. n. 241/90 e 4 d. lgs. n. 286/98 come già statuito da questo Tribunale (TAR Lazio n. 1778/05);

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame della richiesta di visto;

Ritenuto di dovere porre a carico del Ministero degli Esteri, che ha emesso l’atto impugnato, in quanto soccombente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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