Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 19-07-2011, n. 28808Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 27 agosto 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.R., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in quanto mentre si trovava in strada, veniva trovato in possesso di alcune buste di plastica contenti sostanza stupefacente (marijuana) e la somma di euro 380,00. Il Tribunale della libertà di Catania, con ordinanza 14.9.2010, rigettava la richiesta di riesame rilevando, per quanto qui rileva, che le esigenze cautelari apparivano sussistenti in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), "ove si considerino i precedenti specifici del G.. Con riferimento, poi, al modo di tutela delle esigenze in questione, le stesse appaiono tutelabili, per le considerazioni già svolte, esclusivamente attraverso la misura in atto".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il G., lamentando la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, e la mancanza di motivazione al riguardo, avendo il Tribunale considerato solo i precedenti penali del soggetto, peraltro sempre di lieve entità, senza tenere conto dello stato di tossicodipendenza e della possibilità, sollecitata con le note difensive, di concedere gli arresti domiciliari non essendo ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Ed invero, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 il giudice dispone gli arresti domiciliari nei confronti dell’imputato tossicodipendente allorchè il medesimo abbia in corso un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero allorchè il medesimo, già detenuto in carcere, intenda sottoporsi a tale programma di recupero e tale intenzione sia debitamente certificata. Nella specie nulla di tutto ciò risulta o è stato dedotto, limitandosi il ricorrente a far valere il suo stato di tossicodipendente quale situazione alla quale dovrebbe conseguire un regime di particolare benevolenza, senza però alcun impegno serio da parte sua quale quello a cui l’art. 89 subordina, invece, la concessione di arresti domiciliari.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28249 Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 12-09-2011, n. 33769

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 25/10/10 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava le istanze di S.A. intese ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine la semilibertà, la detenzione domiciliare o la sospensione dell’esecuzione della pena ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 (pena da espiare mesi 6 di reclusione). Il Tribunale valutava negativamente il curriculum criminale del soggetto (condannato in passato anche per omicidio e in espiazione di pena per lesioni gravi in danno di un operatore di polizia penitenziaria) e la sua scarsa affidabilità dovuta all’abuso di alcol (segnalato sia dai CC che dall’Uepe), problema mai seriamente affrontato in passato (solo in prossimità dell’esame della domanda il soggetto si era presentato al Servizio di Alcologia per essere inserito in un programma terapeutico).

Ricorreva per cassazione la difesa del S., deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione del dettato costituzionale ( art. 27 Cost.), il Tribunale avendo valorizzato in negativo i trascorsi penali del soggetto (sub indice la guida in stato di ebbrezza del (OMISSIS) rilevata nell’ordinanza di rigetto) senza considerare il disagio sociale che aveva dato origine alla devianza e la necessità di rieducazione; 2) per le stesse ragioni erano state ingiustamente disattese le istanze subordinate di semilibertà e detenzione domiciliare.

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Esso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita disamina delle circostanze di merito, in quanto tali insindacabili in sede di giudizio di legittimità, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle del giudicante. Il provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente e congruamente valutato le ragioni che hanno determinato, allo stato, il rigetto dell’istanza.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35317

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Svolgimento del processo

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 4 gennaio 2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, Sez. Palestina, in funzione di giudice dell’esecuzione, con il quale, in accoglimento di incidente di esecuzione, ha annullato l’ordine di demolizione emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Tivoli conseguente a sentenza di condanna nei confronti di P.V., chiedendone l’annullamento per violazione delle norme di legge, in quanto il giudice ha accolto il ricorso ritenendo che l’istante fosse legittimata ad agire non essendo stata effettuata l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e che, essendo stata disposta la demolizione ai sensi della vigente disciplina antisismica, difettava la competenza del P.M. Di contro la ricorrente non aveva titolo per agire in quanto a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (ordinanza del 16 gennaio 2003, notificata il 23 gennaio 2003) si sarebbe già verificato il passaggio dell’opera abusiva al patrimonio comunale, in quanto la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza è solo titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Nel provvedere sull’incidente di esecuzione il giudice non ha tenuto conto del tenore complessivo della sentenza e della motivazione contestuale, ma del solo modulo prestampato del dispositivo che dava conto della demolizione solo in forza dell’art. 98, mentre era evidente la violazione delle altre disposizioni della disciplina edilizia, da cui la demolizione era stata dichiarata ex art. 31 TU.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà (tra le numerose altre, recentemente, Sez. 3, n. 2912 del 17/11/2009, Calise, Rv. 246048), poichè la notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza è unicamente il titolo necessario per l’immissione in possesso dell’ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di acquisizione (Sez. 3, n. 1819 del 19/01/2009, Rv. 242254). Poichè è evidente dal disposto normativo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, che l’effetto ablatorio si verifica di diritto alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, la P. non era legittimata ad agire in quanto non più proprietaria dell’immobile.

Inoltre la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto che la demolizione fosse conseguente alla sola violazione di norme antisimiche, affermando la mancanza di competenza del pubblico ministero nel dare esecuzione al citato ordine giudiziale.

Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

Visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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