Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-10-2011, n. 36957

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.A. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Cagliari ha confermato la misura della custodia in carcere imposta a suo carico per associazione a delinquere diretta allo spaccio e vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Deduce in primo luogo la decadenza della misura cautelare per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p. e anche (nell’ipotesi che si ritenga valida una trasmissione effettuata per altri indagati) per intempestiva decisione sulla richiesta.

3. Nel merito assume che sono contraddittorie e inaffidabili le dichiarazioni del coimputato D.M. su cui la misura si fonda e che esse sono state riscontrate con un episodio non significativo (arresto del fratello del ricorrente) e con il richiamo al contenuto di intercettazioni non specificato.

4. Lamenta infine che da elementi che non riguardano il ricorrente si siano tratti gravi indizi per il reato associativo mentre gli elementi raccolti attengono semmai a singoli episodi di spaccio.

5. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto le questione relative alla inefficacia sopravvenuta della misura non sono state fatte valere dinanzi al Tribunale e quindi vanno proposte in sede di eventuale richiesta di revoca.

6. Le restanti doglianze sono manifestamente infondate poichè, a fronte della valutazione del giudice del riesame, l’inaffidabilità del D.M. è affermata in maniera soltanto apodittica, laddove il contenuto delle intercettazioni è riportato nell’ordinanza impositiva. E tali elementi danno ampiamente conto sotto il profilo indiziario dell’inserimento del ricorrente nella associazione per delinquere.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 02-05-2012, n. 6657 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.F.E. ha chiesto alla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, introdotto dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato il 14 dicembre 1994, non ancora deciso alla data della domanda e poi definito con decreto di perenzione del 31 marzo 2009.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto e accolta l’eccezione di prescrizione decennale formulata dall’amministrazione convenuta con conseguente esclusione di ogni indennizzo per il periodo anteriore al gennaio 1998, la Corte d’appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per il lasso di tempo intercorso tra la detta data e il 31 marzo 2009, e quindi per 11 anni e due mesi. Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di Euro 4.470, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso, della minima entità della posta in gioco e dell’esito del giudizio, il criterio di liquidazione rapportato a 400 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto il D.F. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 3 Cost.), il ricorrente si duole della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello, e segnatamente quella relativa alla natura collettiva del ricorso e alla minima entità della posta in gioco, sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte Europea, consistenti in Euro 750 per i primi tre anni di ritardo e in 1.000 Euro per ciascuno dei successivi anni.

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, questa Corte, per un giudizio amministrativo presupposto protrattosi per undici anni e due mesi, come nel caso a quo, è solita riconoscere, a titolo di equa riparazione, un danno non patrimoniale di Euro 6.250.

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più inarcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011, cit.). Nè può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Nella specie, la Corte d’appello di Venezia ha motivato lo scostamento dall’indicato parametro facendo riferimento, appunto, a tali inidonee ragioni, mentre non appare rilevante il riferimento all’esito del giudizio presupposto, essendo questo stato definito dopo il deposito del ricorso per equa riparazione.

Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in 11 anni e 2 mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente l’indennizzo di Euro 6.250, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 25.000 Euro), possono essere compensate per metà, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore degli Avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle metà delle spese del giudizio di merito, distratte in favore degli Avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, spese che si liquidano, per l’intero, in Euro 1.140, di cui Euro 600 per competenze ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965, di cui Euro 865, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8439 Concordato preventivo

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Svolgimento del processo

La Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Dragoni Gioielli s.r.l., seguito all’ammisione della società al concordato preventivo con decreto del 10 ottobre 2008 e dichiarato dal Tribunale di Arezzo con sentenza dell’11 febbraio 2009.

L’opponente lamentò l’esclusione della prelazione ipotecaria del suo credito di Euro 548.199,00 per effetto della revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, dell’ipoteca iscritta il 30 luglio 2008, statuita dal Giudice delegato in applicazione del principio di consecuzione delle procedure.

Il curatore resistette.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione rilevandone in primo luogo l’inammissibilità per violazione del termine, ritenuto perentorio, di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza previsto per la notifica al curatore dalla L. Fall., art. 99, comma 4. Ha inoltre ritenuto comunque l’infondatezza della medesima opposizione, dato che 14 opponente non aveva contestato la sussistenza dello stato d’insolvenza della debitrice alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, ma si era limitata a contestare la legittimità di quel decreto e l’aminissiblità del concordato, viceversa non sindacabili dal Tribunale.

La Cassa di Risparmio di Firenze ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. Il curatore fallimentare si è difeso con controricorso. La ricorrente ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato, il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore, previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 4 (come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169) non ha carattere perentorio.

1.1. – Il motivo è fondato.

Il carattere perentorio del termine per la notifica al curatore del ricorso in opposizione a stato passivo con il decreto di fissazione dell’udienza davanti al giudice delegato era stato affermato da questa Sezione con la sentenza n. 8323 del 2002, nella vigenza del testo normativo anteriore alla riforma del 2006, sulla base dell’esigenza di sincronizzare i tempi di esame di tutte le opposizioni proposte avverso il medesimo stato passivo, destinate ad essere decise tutte con un’unica sentenza.

Successivamente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25494 del 2009, hanno affermato, invece, la natura ordinatoria del termine rilevando l’inattualità di quella sincronizzazione con riferimento sia al regime anteriore alla riforma del 2006, per effetto degli interventi della Corte costituzionale con le sentenze n. 102 e 120 del 1986, sia con riferimento al regime scaturente dalla riforma, che non prevede più la decisione delle varie opposizioni con un’unica sentenza.

A tale indirizzo si sono poi adeguate le sentenze di questa Sezione nn. 11301, 11508, 13015 e 17670 del 2010 con riferimento al termine della notifica del ricorso e del decreto al fallito, secondo la previsione dal testo dell’art. 99, cit., come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’obbligo di notifica al curatore, disciplinato dalla novella del 2006 all’identica maniera dell’obbligo di notifica al fallito, e pur dopo la soppressione di quest’ultimo obbligo con il decreto correttivo del 2007. 2. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la statuizione ulteriore di rigetto dell’opposizione nel merito, riproponendo la tesi della illegittimità della retrodatazione dell’inizio del periodo sospetto, rilevante ai fini delle revocatoria fallimentare, al momento dell’ammissione della società debitrice al concordato preventivo.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Qualora infatti il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con cui si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella decisione argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tali argomentazioni, svolte ad ab undantiam (Cass. Sez. Un. 3840/2007).

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato in accoglimento del primo motivo.

La causa può però essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. Parte (applicabile anche nel caso di violazione di norme processuali: ex multis, Cass. 25023/2011, 29414/2011, 5139/2011), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto dato che la questione posta dalla Cassa di Rispermio di Firenze con l’opposizione a stato passivo (la stessa questione riproposta con il secondo motivo di ricorso per cassazione) è una questione di puro diritto.

L’opponente e attuale ricorrente non contesta l’applicabilità, in generale, della c.d. teoria della consecuzione delle procedure di concordato preventivo e fallimento nella determinazione del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare, nonostante la modifica della disciplina del concordato preventivo introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal decreto correttivo n. 169 del 2007 (applicabilità del resto già riconosciuta da Cass. 18437/2010);

nega, però, che la regola della consecuzione possa applicarsi nella specie, data l’illegittimità del decreto di ammissione della Dragoni Gioielli s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, cui invece la società non avrebbe dovuto essere ammessa, ad avviso della ricorrente, perchè la relativa domanda illegittimamente non contemplava l’ipoteca cui la ricorrente stessa aveva diritto.

Detta tesi non può essere accolta. Agli effetti della c.d. consecuzione, ossia della considerazione unitaria delle due procedure concorsuali succedutesi, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell’ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un’ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perchè ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato di insolvenza che era già a fondamento dell’ammissione al concordato preventivo. Il giudice della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa del fallimento, così non può sindacare la legittimità dell’ammissione al concordato che l’abbia preceduta.

Nè vale richiamare, come fa la ricorrente nella memoria, la giurisprudenza di questa Corte (la ricorrente cita Cass. 24330/2007 e 5285/1994) secondo cui non si ha consecuzione di procedure in caso di dichiarazione del fallimento per mancata ammissione al concordato preventivo. In tali casi una consecuzione non può aversi appunto perchè, al contrario del caso in esame, manca – non essendovi stata ammissione – una procedura di concordato preventivo antecedente a quella fallimentare.

L’opposizione della Cassa di Risparmio di Firenze va quindi respinta.

Le spese dell’intero processo, sia di merito che di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione della Cassa di Risparmio di Firenze, che condanna alle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 1.200,00 per diritti e Euro 2.300,00 per onorari, quanto al giudizio di merito, e in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 06-12-2011, n. 45345 Divieto e obbligo di dimora

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 Aprile 2011, Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti dal Difensore del ricorrente avverso le ordinanze del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 7 e 16 marzo 2011: con la prima è stata respinta l’istanza di modifica del regime di arresti presso il domicilio; con la seconda è stata respinta l’istanza volta ad ottenere il permesso di uscire dal territorio comunale per svolgere attività lavorativa.

La originaria misura cautelare del 22 Febbraio 2001 aveva disposto la custodia in carcere dell’indagato e di altri cittadini marocchini perchè responsabili di partecipazione ad un’associazione occulta dedita ad attività di proselitismo e di incitamento alla discriminazione, all’odio e alla violenza, rivestendo il ricorrente il ruolo di promotore e organizzatore.

Con ordinanza dell’8 Marzo 2011 il Tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, ha valutato la sussistenza di grave quadro indiziario e disposto la modifica della misura cautelare in quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Con due distinti atti di appello il ricorrente ha censurato le ordinanze del 7 e del 16 marzo 2011 con cui il Giudice delle indagini preliminari ha respinto le istanze di modica del regime cautelare in atto.

All’udienza camerale avanti il Tribunale il Sg. K. ha rinunciato alla prima impugnazione, perchè superata dal provvedimento del Tribunale del riesame aveva che mutatolo stato di custodia, ed ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione avverso l’ordinanza del 15 marzo.

Il Tribunale di Brescia, ritenuta inammissibile per rinuncia l’impugnazione avverso l’ordinanza del 7 marzo, ha dichiarato inammissibile anche l’appello proposto contro l’ordinanza del 16 marzo 2011. Secondo il Tribunale le decisioni attinenti il regime della concessa autorizzazione a svolgere attività lavorativa (art. 283 c.p.p., comma 2) non sono riconducibile alla "materia delle misure cautelari personali" e non sono suscettibili di appello, così come stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3 del 1996.

Avverso tale decisione propone ricorso il Sig. K. tramite il Difensore.

Il ricorrente lamenta in primo luogo l’errata applicazione dell’art. 310 c.p.p. e la piena riconducibilità alla materia delle misure cautelari personali anche le decisioni concernenti le prescrizioni e le modalità di esecuzione della misura. Il Tribunale avrebbe fatto cattiva lettura dei principi fissati con la sentenza n. 24 del 1996 delle Sezioni Unite Penali; secondo tale decisione, infatti, sono esclusi dal novero dei provvedimenti appellabili solo quelli che dispongono misure temporanee e contingenti, rientrando, invece, nella sfera dell’impugnazione anche le decisioni in tema di autorizzazione a svolgere attività di lavoro, che incidono in modo diretto sulla libertà della persona.

Lamenta, poi, un vizio motivazionale dell’ordinanza nella parte in cui qualifica come rilevante la distinzione fra il regime dell’art. 283, comma 2, e quello previsto dall’art. 284, comma 3, e art. 283 c.p.p., comma 4. Risulta errata, a parere del ricorrente, ritenere che il mancato richiamo per l’obbligo di dimora della disciplina prevista per gli arresti presso il domicilio comporti la non applicabilità al primo del regime sull’appello, soluzione che contrasta con l’art. 277 c.p.p. e con l’art. 3 Cost.. Del resto, in materia di disciplina dell’obbligo di dimora la Corte di Cassazione (Sezione Sesta, sentenza n. 40395 del 2007) ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’autorizzazione per l’indagato di recarsi al lavoro in comune diverso da quello ove era obbligato a dimorare.

Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento con riferimento all’appello proposto contro l’ordinanza emessa in data 16 marzo 2011.

Non può, infatti, essere condivisa l’interpretazione adottata dal Tribunale che considera le modalità esecutive dell’obbligo di dimora come materia estranea al regime della libertà personale e non soggette a controllo mediante la procedura dell’appello.

La Corte di Cassazione si è più volte espressa in ordine all’incidenza che hanno sulla libertà della persona e sull’afflittività della misura cautelare i provvedimenti che disciplinano le modalità di esecuzione della misura stessa. Con sentenza n. 21296 del 2009 in procedimento Pozzi (rv 243678) della Sesta Sezione Penale e con sentenza n. 13271 del 2010 della Quinta Sezione Penale (rv 249505), la Corte ha ritenuto che l’applicazione del divieto di comunicare con terze persone sia misura che incide sulla libertà della persona in stato di custodia domiciliare e come tale suscettibile di controllo mediante atto di appello, così come, per la Terza Sezione Penale (sentenza n. 13119 del 2011, Basile, rv 249946) rivestono il medesimo rilievo i provvedimenti in tema di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Ritiene la Corte che le decisioni adesso ricordate contengano il principio di ordine generale secondo cui le concrete modalità di applicazione della misura cautelare e le modifiche delle stesse incidono sull’afflitti vita della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà personale e debbono essere soggette al controllo giudiziale ex art. 310 c.p.p., a meno che non siano in concreto prive di rilevanza oppure presentino carattere temporaneo e meramente contingente tale da non determinare apprezzabile e duratura modificazione dello "status libertatis", ed è questo il caso della decisione delle Sezioni Unite Penali, n. 24 del 1996, citata. Di conseguenza, anche le limitazioni dell’ambito territoriale entro il quale la persona indagata può svolgere la, autorizzata, attività lavorativa sono elemento che incidono sulle concrete modalità di applicazione della misura e sullo stato di libertà.

Sulla base di quanto precede può affermarsi il principio che le decisioni del giudice in tema di autorizzazione a recarsi per ragioni di lavoro al di fuori del territorio ove l’indagato ha l’obbligo di dimora incidono sullo stato di libertà e qualificano l’esecuzione della misura cautelare, con la conseguenza che dette decisioni sono soggette ad appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p..

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia perchè proceda all’esame dell’appello proposto dall’odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per l’esame dell’appello.

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