T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-01-2011, n. 346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto al silenzio rifiuto, che il ricorso infondato e da rigettare, atteso che nella specie non sussiste, in capo all’Amministrazione, alcun obbligo di provvedere;

che debba, in proposito, rilevarsi che la diffida attiene alla richiesta, avanzata dai ricorrenti, di adottare i provvedimenti di inquadramento/avanzamento di carriera, mentre gli stessi ammettono, pur contestandolo, di non essersi utilmente posizionati in graduatoria nella procedura selettiva;

quanto al silenzio rigetto sull’istanza di accesso agli atti, che esso sia illegittimo, sussistendo, per le ricorrenti, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (nell’ambito rapporto di lavoro in essere con l’Amministrazione), cui si collegano i documenti ivi richiesti;

che l’esigenza di tutela prevalga su quella eventuale di tutela della riservatezza dei controinteressati;

che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere, limitatamente a tale domanda, con obbligo, per l’Amministrazione, di consentire la visione e l’estrazione dei documenti richiesti, nel termine indicato in dispositivo;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, stante l’accoglimento solo parziale, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe, in relazione al silenzio rifiuto sull’atto di diffida, e lo accoglie con riguardo al silenzio rigetto riferito all’istanza di accesso ai documenti amministrativi e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti, mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-01-2011, n. 823

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 10 ottobre 2002, depositato nei termini, il Maresciallo 2ª classe C.M. ha proposto gravame avverso il provvedimento meglio specificato in epigrafe, recante diniego alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, nonché per la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta indennità limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, con le ulteriori maggiorazioni dovuta ex lege.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art.9, secondo comma, della legge n. 78/83. Violazione dell’art. 36 Costituzione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta. Disparità di trattamento.

Il ricorrente sostiene di aver diritto alla corresponsione della richiesta indennità in quanto ha prestato servizio presso il centro operativo per l’aerosoccorso, per cui l’indennità supplementare in parola deve essere riconosciuta in capo al ricorrente, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha contestato le ragioni dell’impugnativa ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare facente parte degli Equipaggi Fissi di Volo (E.F.V.), ha chiesto che questo Tribunale riconosca il suo diritto a beneficiare della cd. indennità di aerosoccorso, limitatamente ai giorni di partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, con tutte le conseguenze anche di ordine patrimoniale indicate in ricorso.

Il gravame non si appalesa fondato.

Il Collegio, sulla scorta anche di una recente giurisprudenza da cui non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi (T.A.R. LAZIO – LATINA – n. 428 del 2005, confermata da CONS. STATO – SEZ. IV – n. 175/2007) ritiene che la tesi su cui si fonda il ricorso, ossia che l’indennità in contestazione possa essere attribuita anche ai componenti degli equipaggi fissi di volo che non hanno mansioni di aerosoccorritori, non possa essere condivisa.

La disposizione dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78 disciplina infatti l’erogazione di un’indennità che ha come suo fondamentale presupposto lo svolgimento di attività di aerosoccorritore presso uno dei reparti che istituzionalmente svolgono tale funzione. Essa distingue al riguardo due fattispecie. La prima, normale, ricorre allorchè l’attività in questione sia svolta da personale munito del relativo brevetto; a tale personale l’indennità spetta in misura fissa mensile. La seconda fattispecie ricorre invece quando l’attività di aerosoccorritore sia svolta da personale non munito del relativo brevetto (evidentemente nelle more dello svolgimento della relativa attività addestrativa preordinata al suo conseguimento ovvero nelle more del perfezionamento dell’iter di rilascio del brevetto); in questo caso, la disposizione in esame riconosce il diritto all’indennità limitatamente ai giorni di partecipazione all’attività addestrativa o operativa.

In questo quadro normativo ritiene il Collegio che al ricorrente non possa essere riconosciuto l’emolumento in contestazione dato che egli incontestatamente non svolge attività di aerosoccorritore ma di componente degli equipaggi fissi di volo (come dimostra la circostanza della percezione dell’indennità di aeronavigazione).

Né rilevanza alcuna può essere riconosciuta alla circostanza – pure evidenziata dal ricorrente – che l’art. 17 della legge n. 78 – nel disciplinare corresponsione e cumulabilità delle varie indennità da essa previste – non sancisce un divieto di cumulo tra indennità di aeronavigazione e indennità di aerosoccorso.

La mancanza di disciplina del cumulo – o meglio la mancanza di una norma che espressamente lo vieti – non ha il significato di rendere cumulabili le due indennità ma dipende dalla circostanza che i presupposti del riconoscimento delle due indennità e le loro funzioni sono talmente diverse da escludere in radice la possibilità del cumulo.

Ed infatti l’indennità di aeronavigazione è un emolumento spettante al personale adibito alla conduzione degli aeromobili (con funzioni di pilota, di operatore di sistema etc….) e al personale "paracadutista", svolgente la funzione di compensare i particolari rischi e responsabilità connessi a tali compiti, mentre l’indennità di aerosoccorso è un’indennità spettante ai componenti degli equipaggi fissi di volo che svolgono funzioni di aerosoccorritore ed ha la funzione di compensare gli specifici rischi tipici di tale attività (recupero di un naufrago calandosi con il verricello ovvero immergendosi nelle acque).

In altri termini, nel sistema della legge n. 78 a ciascun particolare compito o impiego operativo è riconosciuta la corresponsione di una particolare indennità; in questa situazione, quindi, la possibilità di un cumulo – nella fattispecie in cui il relativo problema non è oggetto di una specifica normativa – deve essere ammessa solo nei casi in cui vi sia una sicura compatibilità tra le due indennità; nel caso in esame il Collegio ritiene che i compiti svolti e i rischi e i disagi sopportati dai componenti degli equipaggi fissi di volo siano già compensati dal riconoscimento in loro favore della (specifica) indennità di aeronavigazione; il riconoscimento in aggiunta dell’indennità spettante al personale con mansioni di aerosoccorritore determinerebbe dunque una inammissibile moltiplicazione di emolumenti per la medesima attività.

Del resto questo ragionamento – portato alle estreme conseguenze – implicherebbe l’attribuzione dell’indennità di aerosoccorso a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo, indipendentemente dalle specifiche mansioni svolte; se però questo fosse il significato della norma, quest’ultima sarebbe stata verosimilmente formulata in modo diverso, nel senso che avrebbe fatto generico riferimento ai componenti degli equipaggi degli aeromobili impiegati nell’attività addestrativa e di aerosoccorso.

In realtà proprio l’inciso "ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore" impiegato dalla norma conferma l’interpretazione restrittiva proposta, nel senso che esso sottintende, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che intende tale inciso come conferma della propria interpretazione, che il percettore dell’indennità giornaliera di aerosoccorso debba essere comunque un militare svolgente i tipici compiti dell’aerosoccorritore; in altri termini, se fosse corretta la tesi del ricorrente secondo cui l’indennità giornaliera in contestazione spetta a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo coinvolto in operazioni o esercitazioni di aerosoccorso, l’inciso in questione sarebbe del tutto superfluo.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis -respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 109/2009

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 539/98 proposto dal sig. Giovanni Cubeddu, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pateri presso il cui studio, in Cagliari, piazza Galilei n°19, è elettivamente domiciliato;

contro

l’Autorità Portuale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Carboni, presso il cui studio, in Cagliari, via Brusco Onnis n°6, è legalmente domiciliata;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la somma di £ 285.968.392 dovuta in conseguenza della rideterminazione del trattamento economico con l’attribuzione del “parametro 230” oltre a rivalutazione ed interessi;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto spettante per il titolo di cui sopra.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato L. Pateri per il ricorrente e l’avvocato G. Carboni per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che con sentenza 15/12/1992 n° 4215/92 il Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto la domanda con cui il sig. Giovanni Cubeddu ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento economico, pronunciando condanna generica dell’Azienda dei Mezzi Meccanici di Cagliari (ora Autorità Portuale di Cagliari) al pagamento di quanto dovuto per capitale ed oneri accessori;

b) che ritenendo di non essere stato integralmente soddisfatto il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso diretto ad ottenere l’accertamento del quantum debeatur con la condanna dell’Autorità Portuale di Cagliari al pagamento delle somme conseguentemente dovute;

c) che con sentenza che il Collegio condivide la Corte di Cassazione ha affermato che “Ove la tutela giurisdizionale sia chiesta (come nella fattispecie) per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti” (Cass. SS. UU. 11/2/2002 n° 1946);

d) che, pertanto, intervenuta la citata sentenza del Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro sull’an debeatur, la giurisdizione spetta al medesimo giudice anche in relazione alla odierna controversia concernente il quantum debeatur;

e) che, conseguentemente, l’odierna controversia esula da quelle appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo;

f) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia introdotta col ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori magistrati:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria il: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 58 del 2006, in tema di contratti di lavoro

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Ritenuto in fatto

Nel giudizio promosso da una prestatrice di lavoro temporaneo – assunta nel gennaio 2001 da un’impresa fornitrice, con un contratto che (in violazione dell’art. 3, comma 3, lettera g, della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell’occupazione») non indicava il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice – allo scopo di ottenere dal giudice l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice o, in subordine, della società fornitrice, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 2004, questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel secondo periodo dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997, sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato».

Il giudice rimettente rileva che il citato art. 10, novellato dalla norma censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione delle prescrizioni della legge n. 196 del 1997, e in particolare dispone che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in caso di mancanza della forma scritta ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), si trasforma in contratto “a tempo determinato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice.

Il Tribunale ritiene che – siccome la formulazione letterale della norma impugnata esclude ogni dubbio sull’intento del legislatore di modificare proprio il secondo periodo, e non il primo, del secondo comma del citato art. 10 – al giudice non resta che proporre la questione di costituzionalità di tale norma nella parte prima indicata, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione (per illogicità e irragionevolezza), nonché con l’art. 35 Cost. (per insufficiente tutela del lavoro) e con l’art. 101 Cost. (perché l’assoggettamento del giudice alla legge implica che la norma da applicare non sia irragionevole, come accadrebbe se egli fosse tenuto a costituire con sentenza un rapporto di lavoro a tempo determinato fra lavoratore e impresa fornitrice senza sapere quale termine apporre, per essere il contratto di lavoro privo di alcuna indicazione al riguardo).

Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. – La questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Torino, concerne l’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), che sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

Il rimettente ritiene che la norma violi gli artt. 3, 35 e 101 della Costituzione, sotto il profilo – rispettivamente – dell’irrazionalità intrinseca, del difetto di tutela del lavoratore e dell’assoggettamento del giudice ad una legge irragionevole.

2. – La questione di costituzionalità è rilevante. L’art. 10 della legge n. 196 del 1997, modificato dalla norma impugnata – benché poi abrogato dall’art. 85, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) – deve infatti essere applicato ratione temporis alla fattispecie sottoposta all’esame del rimettente, relativa ad un contratto per prestazione di lavoro temporaneo stipulato quando quella norma era in vigore.

3. – La disciplina del «lavoro temporaneo», introdotto dalla legge n. 196 del 1997, distingue il contratto di fornitura e il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

Con il primo (art. 1) un’impresa di fornitura di tale tipo di lavoro (“impresa fornitrice”) pone uno o più lavoratori (“prestatori di lavoro temporaneo”) a disposizione di un’altra impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (“impresa utilizzatrice”), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (comma 5) e contenere, fra l’altro, la data di inizio e il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (lettera h).

Con il secondo (art. 3) l’impresa fornitrice assume il lavoratore, a tempo determinato, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice (comma 1, lettera a), o a tempo indeterminato (comma 1, lettera b). Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (comma 3) e contenere, tra l’altro, la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice (lettera g).

In sostanza il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente dell’impresa fornitrice, svolge, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo di questa; e, nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato, rimane a disposizione dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice.

Il secondo periodo del secondo comma dell’art. 10 della legge in esame, nella sua formulazione originaria, prevedeva – ove il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo fosse privo della forma scritta o dell’indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice – la sua trasformazione in contratto «a tempo indeterminato» alle dipendenze dell’impresa fornitrice.

Tale norma sanzionatoria esprimeva un’esigenza di tutela del lavoratore, analoga a quella sottesa alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista per i casi in cui l’apposizione di un termine al contratto di lavoro non risulti da atto scritto (art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230; art. 1 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368); pari esigenza di tutela del lavoratore si ritrova nella disciplina del “tempo parziale”, ove la clausola di riduzione dell’orario di lavoro non sia stipulata per iscritto (sentenza n. 283 del 2005).

Parallelamente, il primo periodo del medesimo secondo comma dell’art. 10 della legge n. 196 del 1997 sanzionava la mancanza della forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilendo che in tal caso il lavoratore si considera assunto dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

4. – Il secondo periodo del secondo comma del citato art. 10 è stato modificato dall’impugnato art. 117, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000 che – in riferimento alla trasformazione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, come sanzione per la violazione di una delle ricordate prescrizioni – ha sostituito l’originaria espressione «a tempo indeterminato» con quella «a tempo determinato».

La violazione del principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e di quello di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, primo comma, Cost.) è di tutta evidenza. In caso di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato).

L’intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato sin dall’origine a tempo determinato (e però privo della forma scritta o dell’indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice).

5. – I lavori parlamentari mostrano che la disposizione censurata trae origine da un precedente emendamento (n. 108.1001, Senato, 18 dicembre 2000) formulato per chiarire come la trasformazione prevista a titolo di sanzione riguardasse soltanto la durata a tempo indeterminato del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, ma non incidesse sulla sua natura facendolo divenire rapporto di lavoro ordinario. Infatti l’emendamento proponeva di aggiungere nel secondo periodo del secondo comma dell’art. 10 della legge n. 196 del 1997 le parole «di lavoro temporaneo» dopo le parole «si trasforma in contratto». Peraltro esso è stato poi diversamente riscritto e la nuova riformulazione è stata trasfusa nella disposizione censurata, con l’effetto che la finalità chiarificatrice si è smarrita, con l’approvazione di un testo intrinsecamente irragionevole e contraddittoriamente pregiudizievole per il lavoratore.

6. – La norma censurata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione, con assorbimento dell’ulteriore parametro evocato dal giudice rimettente.

Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma del citato art. 10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 276 del 2003.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.