Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1233 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.E. è stato licenziato da Poste italiane s.p.a. nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Egli ha impugnato il licenziamento denunziando, per ciò che qui interessa, l’inosservanza della cit. L. n. 223 del 1991, per il ritardo con il quale erano pervenuti alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro le comunicazioni e gli elenchi di cui all’art. 4, comma 9, della legge menzionata.

L’impugnazione, rigettata dal tribunale, è stata accolta dalla Corte d’appello di Roma.

La Corte, in motivazione, richiama la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nella parte in cui prevede l’onere di comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro, contestualmente al licenziamento, dell’elenco dei lavoratori licenziati con specifiche indicazioni relative a ciascuno di essi ed alle modalità applicative dei criteri di scelta.

La Corte nota che la comunicazione, che il cit. art. 4, comma 9 definisce contestuale alla comunicazione dei singoli licenziamenti, era pervenuta oltre 30 giorni dalla comunicazione di questi ultimi.

La Corte ricorda poi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la non contestualità, ove non giustificata da motivi oggettivi, determina l’inefficacia del recesso.

Su tali premesse la Corte dichiara l’inefficacia del recesso, ordina la reintegra del dipendente e condanna Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno.

Questa sentenza impugnata da Poste italiane s.p.a. con un unico motivo.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Vi sono memorie di entrambe le parti.

Motivi della decisione

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, con riguardo alla pretesa non contestualità delle lettere di recesso rispetto alla comunicazione all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego ed alle associazioni di categoria.

Il motivo è infondato.

In materia di licenziamenti collettivi la giurisprudenza prevalente di questa Corte si è espressa nel senso che la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4. comma 9, e la sua "ratio" – che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell’impiego e alle Associazioni di categoria) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva la prova dei quali spetta al datore di lavoro.

(Cass. 5578/2004, che, nella specie, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata all’ufficio regionale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quindici giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo: conf. Cass. 1722/2009, che, nella specie, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo: Cass. 16776/2009 che ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la contestualità di una comunicazione di recesso effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo venti giorni da quella effettuata al lavoratore: Cass. 7407/2010 che ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la contestualità di una comunicazione di recesso effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quarantacinque giorni da quella effettuata al lavoratore).

A questi principi, che qui si condividono e vanno ribaditi, la Corte di merito si è uniformata muovendo in definitiva dalla rigorosa nozione di contestualità come sostanziale contemporaneità delle due comunicazioni, apprezzando, in modo palesemente non illogico, quale non contestuale un intervallo di trenta giorni e ritenendo, altresì, con giudizio di merito qui non sindacabile, che il datore di lavoro non avesse dato prova di alcun impedimento a dare una comunicazione conforme, sotto il profilo della tempestività, a quanto richiesto dalla legge.

Il ricorso principale è quindi rigettato.

Il ricorso incidentale, condizionato, deve essere dichiarato inammissibile.

Le oscillazioni della giurisprudenza inducono a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi: rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale: compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2010) 26-01-2011, n. 2560 Ebbrezza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 7/10/2008, il Tribunale di Rovereto condannava C.G. alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 2,46 – 2,45 g/l: acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di mesi 2.

Con sentenza del 4/11/2009 la Corte di Appello di Trento confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che lo stato di ebbrezza, prima ancora che dal tasso alcolemico era stato rilevato dai locali Vigili Urbani, intervenuti in quanto l’imputato, per parcheggiare il proprio veicolo, ripetutamente aveva urtato le auto già in sosta, poi urtando una cabina elettrica; inoltre manifestava un’andatura barcollante ed agitata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione dell’art. 366 c.p.p., per omesso deposito del verbale dell’alcoltest e successivo avviso, con conseguente sua inutilizzabilità;

2.2. la violazione dell’art. 190 c.p. non avendo valutato il giudice la possibilità che il tasso alcolemico fosse determinato da un’ingestione di alcool successiva alla guida; il tasso rilevato era talmente alto che se veritiero doveva essere in stato di coma etilico; inoltre le deposizioni di accusa raccolte manifestavano una chiara espressione di memoria "costruita";

3.3. il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena e della sospensione della patente;

3. Il ricorso è inammissibile, in parte perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per altro verso perchè i motivi sono manifestamente infondati;

3.1. Quanto al primo motivo di censura, va ricordato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive" (Cass. 4, 24876/08, Castelli; Cass. 4, 4159/09, Tamburini).

In ogni caso qualsiasi nullità verificatati nella procedura di effettuazione dell’alcoltest si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2; infatti, l’eccezione non era stata formulata neanche immediatamente dopo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p..

Va ricordato che questa Corte, sul punto, ha statuito che "La nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima del compimento dell’atto o, se non è possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento. (Fattispecie relativa alla violazione dell’art. 114 Disp. Att. c.p.p., per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’alcoltest sulla persona dello stesso indagato: Cass. 4, 45621/09, Moretti).

Ne consegue che nel caso di specie, non essendosi maturata alcuna nullità ed in ogni caso essendosi sanata, l’alcoltest legittimamente è stato utilizzato in giudizio, unitamente alla prova testimoniale, per fondare il convincimento circa la colpevolezza dell’imputato.

3.2. Quanto alla affermazione della penale responsabilità, va osservato che il giudice di merito ha dato conto del proprio convincimento traendo la prova sia dal duplice accertamento attraverso l’alcoltest, sia attraverso la deposizione del verbalizzante che ha illustrato il comportamento sintomatico del C., il quale aveva difficoltà evidenti nella guida e nel muoversi. In particolare, considerato che la condotta sintomatica dell’ebbrezza è stata tenuta mentre l’imputato era alla guida dell’auto, è da escludere che l’ingestione dell’alcol sia avvenuta successivamente.

Le censure mosse sul punto dalla difesa alla sentenza, utilizzando gli argomenti già svolti nei motivi di appello, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto, operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.3. Infine, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha motivato in modo congruo in relazione alla gravità del fatto, ed in particolare al valore della alcolemia.

Pertanto, quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278). Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati. Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1,000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7019

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nto dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Con ricorso del 16-6-2004 P.C. conveniva dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Trento la società Sanyvet s.a.s. di Lucchiari Dr. Francesca e C. assumendo: che aveva lavorato per la società dapprima come agente monomandatario fino al 31-12-1991 e successivamente come agente plurimandatario per il Trentino Alto Adige; che con comunicazione 19-6-2003 la società convenuta gli aveva illegittimamente imposto di non acquisire, per presunte ragioni di contenimento dei costi di spedizione, ordini non inferiori almeno a 15.000,00 Euro; che il rapporto era stato risolto unilateralmente dalla convenuta. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di Euro 5.298,41 per indennità di fine rapporto e di Euro 2.706,92 per indennità di mancato preavviso, oltre accessori e spese.

La convenuta si costituiva facendo presente: che dal 1991 al 2001 il fatturato procurato dal P. si era più che dimezzato; che la lettera del 19-6-2003 conteneva soltanto una istruzione organizzativa; che il rapporto si era risolto per volontà esclusiva dell’agente. La società chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento della somma di Euro 2.706,92 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato e, per l’ipotesi che la risoluzione del rapporto fosse ricondotta alla volontà della società, chiedeva che il recesso fosse dichiarato legittimo a causa del colposo e grave inadempimento del ricorrente.

Il Giudice adito, con sentenza n. 83/2005, rigettava le domande del ricorrente, dichiarava che il recesso della società era stato causato dalle gravi inadempienze dell’agente, rigettava nel resto la domanda riconvenzionale della società e condannava il ricorrente al pagamento delle spese.

Il P. con ricorso del 9-5-2006 proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone l’integrale riforma.

Dal canto suo, la società appellata resisteva e proponeva appello incidentale per la condanna del P. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza depositata il 26-9-2006, rigettava gli appelli e condannava il P. al pagamento delle spese in favore della società.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso con sette motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato ratione temporis nella fattispecie.

La società intimata ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con unico motivo.

Il P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 2119, 1750 e 1751 c.c., il P. lamenta che la Corte territoriale da un lato non ha considerato minimamente l’insussistenza, nella fattispecie, della immediatezza della contestazione, pur a fronte della specifica censura al riguardo avanzata con l’appello, dall’altro, sul requisito della specificità, "ha adottato una interpretazione dell’art. 2119 c.c., che ne stravolge ratio e portata".

Con il secondo motivo, il ricorrente principale, sempre in relazione ai requisiti di immediatezza e specificità, lamenta omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

I motivi, strettamente connessi risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

Per quanto riguarda la immediatezza (questione non trattata nell’impugnata sentenza) la censura è inammissibile sotto un duplice profilo.

Da un lato il ricorrente denuncia impropriamente violazione di norme di diritto sostanziali e vizio di motivazione anzichè la omessa pronuncia sul punto.

Come questa Corte ha più volte affermato "l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c." (v. Cass. 12-12-2005 n. 27387, cfr. Cass. 26-1-2006 n. 1701, Cass. 14-2-2006 n. 3190, Cass. 4-6-2007 n. 12952, Cass. 22-11-2006 n. 24856, Cass. 10-12-2009 n. 25825, Cass. 17-12-2009 n. 26598).

Dall’altro, pur richiamando genericamente le "pagg. 3 e ss." dell’appello, non riporta il relativo contenuto riguardante la questione de qua, non esaminata dalla Corte di merito, così violando il principio di autosufficienza del ricorso.

In ordine, poi, al requisito della specificità, la Corte territoriale ha affermato che "per l’ipotesi di recesso della mandante…pur potendosi applicare il disposto dell’art. 2119 c.c….la conoscenza da parte dell’agente dei motivi può essere desunta aliunde" ed in specie ha rilevato che "nella fattispecie nella lettera 8-10-2003 si fa riferimento alla piena latitanza nell’attività svolta" dal P. ed agli "atti comprovanti il suo aperto e completo dissenso nei ns. confronti"; addebiti questi ben noti all’appellante quali il suo continuo resistere alle indicazioni della mandante già contenute nella lettera 19-6-2003 in ordine alle modalità di raccolta degli ordini, cui lo stesso aveva replicato con lettera del 24-9-2003.

La Corte, quindi, ha ritenuto che gli addebiti erano senz’altro noti all’agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti (peraltro anche richiamata nella comunicazione stessa – vedi il testo riportato nel controricorso).

Tale decisione, risulta conforme a diritto, atteso che, come è stato affermato da questa Corte "ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dalla comunicazione del recesso – a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano in caso di controversia – dedotti e correlativamente accertati dal giudice" v. Cass. 16-3-2000 n. 3084, Cass. 25-9-2002 n. 13944) e, trattandosi nel contempo di accertamento di fatto congruamente motivato, resiste alle censure del ricorrente principale.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1742 e 1746 c.c., art. 2195 c.c., nn. 2 e 5, artt. 1703 e 2222 c.c., il ricorrente principale in sostanza deduce che "nel caso di specie dopo 18 anni dall’inizio del rapporto, la preponente nel giugno 2003 richiedeva, per la prima volta, la trasmissione di ordini per importi superiori ai 15.000 Euro", in tal modo imponendo "direttive vincolanti che oltre a vanificare il principio della autonomia organizzativa dell’agente" introducevano "una unilaterale modificazione del contratto da parte della ditta mandante", per cui era fuor di luogo parlare nella fattispecie di "mancata osservanza delle istruzioni della mandante".

Con il quarto motivo il P. lamenta difetto di motivazione da parte della Corte di merito sul punto.

Anche tali motivi, strettamente connessi, risultano infondati.

In primo luogo osserva il Collegio che, come è stato affermato da questa Corte, "nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo" (v. Cass. 12-1-2006 n. 422, cfr. Cass. 4- 6-2008 n. 14771, Cass. 1-10-2008 n. 24367).

Nella fattispecie la Corte d’Appello, dopo aver rilevato il "continuo resistere" da parte del P. "alle indicazioni della mandante in ordine alle modalità di raccolta degli ordini", culminato nell’episodio "avvenuto nella sede della ditta nel luglio 2003, alla presenza dell’impiegato B.V. ed in assenza del titolare, allorquando il P. aveva strappato gli ordini che aveva inviato", e dopo aver evidenziato che, nella fattispecie, le indicazioni della mandante "erano state chiare, analitiche, motivate ed oggetto di confronto coll’interessato", considerata la "posizione fortemente conflittuale assunta dall’agente", ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistente la giusta causa di recesso da parte della preponente.

Tale accertamento di fatto risulta sufficientemente motivato alla luce, anche, dei rilievi svolti nella sentenza di primo grado confermati sinteticamente dai giudici di appello.

Al riguardo questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui "è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto" (v. Cass. 11-6-2008 n. 15483, Cass. 12-8-2010 n. 18625, cfr. Cass. 16-2-2007 n. 3636, Cass. 2/2/2006 n. 2268, Cass, 14-2-2003 n. 2196).

Orbene sul punto specifico la Corte d’Appello ha chiaramente affermato che l’agente ex art. 1746 c.c., era tenuto, nello svolgimento del suo mandato "alle indicazioni della mandante che, nella fattispecie, erano state chiare, analitiche, motivate ed oggetto di confronto con l’interessato".

In particolare, al riguardo, del resto la sentenza di primo grado, dopo aver esaminato la corrispondenza intercorsa e le ragioni delle modalità di raccolta degli ordini dettate, in contraddittorio, dalla società, ha accertato che la società "non ha mai inteso risolvere il contratto per mancato raggiungimento di un volume minimo di affari, ma ha soltanto indicato quelle che a suo avviso erano delle modalità organizzative di raccolta degli ordini che le consentivano di sostenere il costo delle consegne; il P. in altre parole doveva soltanto raccogliere una pluralità di ordini di merci da cumulare tra loro fino ad arrivare all’importo di Euro 15.000,00".

Peraltro dalla stessa corrispondenza intercorsa emergeva che la società "confidava che il sistema di consegna "suggerito" trovasse il consenso di P.".

L’intero percorso argomentativo, confermato dai giudici di appello, risulta, pertanto, senz’altro congruo e privo di vizi logici.

Con il quinto motivo, il ricorrente principale, con riferimento al rigetto della domanda dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., lamenta omessa motivazione in merito alla sussistenza della giusta causa di recesso da parte della preponente.

Il motivo è infondato, in quanto, sul punto la Corte territoriale legittimamente ha affermato che "per il disposto dell’art. 1751 c.c., comma secondo, punto primo, l’indennità non è dovuta in presenza di una giusta causa di recesso, determinata da gravi inadempimenti addebitabili all’agente", come sopra congruamente accertati (vedi il rigetto del terzo e del quarto motivo).

Con il sesto motivo il P. lamenta omessa pronuncia sulla domanda di indennità di mancato preavviso.

Anche questo motivo è infondato, giacchè in realtà tale domanda è stata implicitamente rigettata, una volta riconosciuta la sussistenza della giusta causa del recesso da parte della preponente.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, "il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni" (v. Cass. 25-2-2005 n. 4079, Cass. 18-4-2007 n. 9244, v. anche Cass. 29-4-2006 n. 10052, Cass. 21-7-2006 n. 16788, Cass. 8-3-2007 n. 5351, Cass. 10-5-2007 n. 10696).

Con il settimo motivo il ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, in ordine alla condanna alle spese emessa a suo carico, nonostante la soccombenza reciproca stante il rigetto anche dell’appello incidentale della società.

Anche tale motivo non può essere accolto.

Premesso che l’art. 92, secondo comma, c.p.c, nel testo introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), (ora ulteriormente modificato con la L. n. 69 del 2009) dispone che il giudice "può" compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione (v, Cass. 30-5-2008 n. 14563, Cass. 20-10-2010 n. 21521), osserva il Collegio che tale disposizione non impone al giudice, che ritenga di non esercitare tale "potere", di esplicitarne specificamente i motivi. Pertanto, restando il sindacato di legittimità, in tal caso, limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente, (in tal senso seppure nel vigore del testo anteriore alla legge del 2005 cfr. Cass. 11-11-1996 n. 9840, Cass. 2-9-2004 n. 17763).

Così respinto il ricorso principale, parimenti va respinto il ricorso incidentale, con il quale, con un unico motivo, la società in sostanza lamenta che la Corte d’Appello ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento in suo favore dell’indennità sostitutiva del preavviso "con motivazione assolutamente insufficiente e non condivisibile", "senza prendere posizione sugli elementi di fatto che portavano inequivocabilmente nella direzione opposta, ovvero del recesso per fatti concludenti dell’agente".

Sul punto, la impugnata sentenza ha respinto l’appello incidentale e confermato la decisione di primo grado, in quanto la risoluzione era "avvenuta per iniziativa della mandante anche se sorretta da giusta causa", come sopra accertato in base alla lettera del 8-10-2003, che aveva fatto seguito alla corrispondenza intercorsa.

Tale accertamento di fatto, che escludeva che la risoluzione fosse avvenuta per iniziativa dell’agente, risulta congruamente motivato e resiste anche alla censura avanzata dalla ricorrente incidentale.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti e, in ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-02-2011, n. 1804 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 20 settembre 2010 la ricorrente, percettrice di pensione di riversibilità, ha chiesto all’INPDAP copia degli atti – meglio indicati in epigrafe – relativi alla liquidazione "dell’arretrato".

L’Amministrazione non ha dato riscontro alla sua istanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

La sig.ra P. ha quindi, impugnato, con ricorso notificato il 17 novembre 2010, il silenzio chiedendo al Tribunale di ordinare, ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’esibizione della suddetta documentazione.

L’INPDAP, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nel merito la pretesa della ricorrente risulta fondata e quindi il ricorso deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, infatti, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante.

Comunque, la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (Cons. St., Sez. VI, 16 giugno 1994 n. 1015).

Detti presupposti ricorrono nel caso di specie.

La ricorrente titolare del trattamento di pensione di reversibilità a carico dell’INPDAP, è titolare di una posizione giuridicamente rilevante a conoscere gli atti relativi al procedimento con il quale l’Istituto le ha liquidato le somme a titolo di "arretrati".

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto dichiarandosi l’obbligo dell’INPDAP di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta.

Si ravvisano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da M.P., lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPDAP l’esibizione dei documenti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.