Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 15-03-2011, n. 10446 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di Z.V. avverso l’ordinanza emessa in data 16.1.2008 dalla Corte di Appello di Bari che rigettava l’istanza di riparazione dell’ingiusta detenzione subita dal predetto (dal 21.2.1998 al 6.4.1998 in carcere e fino al 17.7.1998 agli arresti domiciliari), deducendo che:

1. erroneamente la Corte di merito aveva esaminato il comportamento dello Z. in relazione al reato di usura mentre la custodia cautelare era relativa anche ad un’ipotesi di tentata estorsione, non considerata dalla Corte;

2. la sentenza di proscioglimento – non valutata nella sua interezza dalla Corte nell’impugnata ordinanza – evidenziava l’estraneità dello Z. in relazione ai reati ascritti ad altro imputato, D., risultando invece il predetto Z. coinvolto solo per alcune dichiarazioni delle parti lese conseguenti a risentimento ma non attendibili; la Corte di merito, inoltre, non aveva considerato il comportamento del ricorrente successivo all’esecuzione del provvedimento restrittivo che era stato di massima collaborazione con le Autorità inquirenti;

3. l’ordinanza impugnata, comunque, non aveva fatto buon governo dei principi in materia in relazione alla carcerazione sofferta dopo l’interrogatorio del 24.2.1998 e quello reso al P.M. il successivo 27 marzo in quanto le amplissime e dettagliate dichiarazioni dell’indagato in quell’occasione avrebbero dovuto determinarne la scarcerazione.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

E’ stata depositata ad opera dell’Avvocatura generale dello Stato una memoria di costituzione nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorso è infondato.

Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l’indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell’ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi (Cass. pen., Sez. 4^, 24.6.1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. Un. n. 32383 del 27.5.2010, Rv. 247664).

E ciò è quanto ha apprezzato, con esaustiva e congrua motivazione, la Corte territoriale laddove rilevato, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso Z., che questi "era a conoscenza del rapporto usurario intercorrente tra la M. e il D." ma che "altresì il D. effettuò anticipazioni o prestiti in acconto dell’ipotizzato acquisto della ricevitoria, versando soldi sempre alla presenza e nelle mani del D. ricevendo da quest’ultimo alcuni titoli in garanzia dei prestiti o anticipazioni"; il tutto, infatti, integrava "un evidente ed inequivoco comportamento gravemente colposo dell’istante che aveva ingenerato nella M. il pieno e consapevole concorso dello Z. nell’operazione usuraria nella quale era coinvolta", prospettazione denunciata dalla M. al P.M. e trasfusa nella motivazione dell’ordinanza custodiale.

Ma è chiaro che (l’"operazione usuraria" si completa e connette inscindibilmente con il successivo tentativo di estorsione in danno della medesima p.o. dell’usura M.F. (capo a) e, ad ogni modo, la valutazione del comportamento dello Z. in relazione a tale ulteriore imputazione non era comunque rilevante, essendosi già integrato il comportamento gravemente colposo relativo al delitto di usura, che di per sè consentiva l’applicazione e il mantenimento della misura custodiale per il periodo in questione.

La diversa prospettazione della vicenda da parte del ricorrente è di natura puramente fattuale e, come tale, non consentita in questa sede.

Nulla consente di ritenere che gli interrogatori del marzo 1998 siano stati del tutto risolutivi del quadro indiziario a carico dello Z. e che avrebbe dovuto necessariamente conseguirne la scarcerazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione in favore del Ministero resistente e le liquida in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 274 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto e considerato che l’appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. seconda) – n. 1307 del 5 febbraio/28 giugno 2004 è stato dichiarato perento con decreto n. 21 settembre 2009, assegna alle parti, ai sensi dell’art. 73.3 del Codice del processo amministrativo, 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie. È riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, assegna alle parti termine sino al 30° giorno dalla ricevuta comunicazione per depositare memorie in relazione alla circostanza di cui sopra, riservando all’esito il prosieguo della Camera di Consiglio.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 537 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21.6.1999 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 23.6.1999, le ricorrenti impugnano indicato in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:

1) Violazione dell’art. 3, comma 3 e art. 7 della l. 241/90;.

2) Violazione di legge (art. 38, 2° comma, L. 142/90); Eccesso di potere per difetto di motivazione;

3) Incompetenza; Violazione di legge (art.1, c. 6 lett. A) L. 31.7.1997 n. 249) e di Regolamento (art. 4 e 5 D.M. n.381/98);

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Brescia, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 16.6.1999 (ord. N. 489/99) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, i legale rappresentanti delle ricorrenti e i difensori delle stesse, con atto depositato in data 20.5.2009, hanno chiesto la fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2° della L. n. 205 del 2000.

A seguito della fissazione dell’udienza di discussione del 23.3.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie.

Alla pubblica udienza del 23.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, le ricorrenti impugnano l’ordinanza contingibile ed urgente emessa in data 25.5.1999 dal Sindaco di Brescia, con il quale si era ordinato ad una pluralità di soggetti di procedere alla riduzione immediata dei campi elettromagnetici generati dalle diverse sorgenti presenti in località Vedetta in conformità all’allegato C del D.M. 10.9.98 n. 381, demandando all’ASL di Brescia il controllo dl rispetto del contenuto di tale atto

La difesa dell’Amministrazione comunale, con la memoria depositata il 18.2.2011, sostiene che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, evidenziando che il successivo svolgimento dei fatti e del contesto normativo ha radicalmente mutato la situazione, eliminando così in radice qualsiasi interesse attuale alla decisione.

Parte ricorrente, con la memoria depositata in data 28.2.2011 ha condiviso tale conclusione, chiedendo alla Sezione di dichiarare l’improcedibilità del gravame a spese compensate.

In tale contesto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-08-2011, n. 17331 Responsabilità dell’appaltatore

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Svolgimento del processo

I coniugi V.M. e C.C. convenivano davanti al Giudice di pace di Civitavecchia la Edilizia 2001 s.r.l. ed esponevano:

di essere comproprietari di un appartamento all’ultimo piano dell’edificio condominiale in (OMISSIS);

che con contratto in data 27 giugno 2002 il condominio aveva affidato alla società convenuta lavori straordinari di restauro della copertura a tetto dell’edificio;

– che nel periodo tra giugno e luglio 2002 si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana nel loro appartamento, provenienti dal solaio di copertura del fabbricato sul quale la società convenuta aveva tolto la copertura di tegole;

sulla base di tali premesse gli attori chiedevano la condanna della convenuta frac risarcimento dei danni, sul presupposto della responsabilità contrattuale della stessa.

La Edilizia 2001 s.r.l., costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, in relazione al tipo di responsabilità fatto valere, e contestava comunque il fondamento della domanda, che veniva accolta, con sentenza in data 9 luglio 2003, dal Giudice di pace sotto il profilo di una responsabilità extracontrattuale della società convenuta.

Quest’ultima proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 21 aprile 2006.

I giudici di secondo grado, premesso che erroneamente il Giudice di pace aveva accolto la domanda sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale della Edilizia 2001 s.r.l., pur avendo gli attori invocato specificamente una responsabilità contrattuale, riteneva che gli originari attori infondatamente invocavano a giustificazione della propria legittimazione attiva in ordine alla azione proposta l’orientamento di questa S.C. secondo il quale nel condominio l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale.

Nella specie, infatti, gli attori, lungi dal sostituirsi all’amministratore o dal coadiuvarlo nell’esercizio di prerogative riguardanti la tutela di beni o ragioni dell’ente di gestione condominiale, avevano espressamente agito per la tutela di beni e ragioni proprie ed esclusive, cioè per ottenere il risarcimento di danni sofferti nell’ambito della propria ed esclusiva sfera patrimoniale.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione V.M. e C.C., con tre motivi.

Resiste con controricorso la Edilizia 2001 s.r.l..
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il contratto di appalto era stato stipulato dall’amministratore quale rappresentante dei condomini, per cui essi erano parti di tale contratto e conseguentemente legittimati ad agire nei confronti dell’appaltatore per inadempimento agli obblighi assunti.

Il motivo è infondato, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti della controparte in relazione a controversie nascenti da un contratto stipulato dall’amministratore per il condominio (sent. 20 febbraio 2009 n. 4245).

In secondo luogo gli attori non avevano chiesto un risarcimento del danno connesso all’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Edilizia 2001 s.r.l. in base al contratto di appalto, ma avevano denunciato l’illecito aquiliano di cui erano stati vittime a causa delle modalità di esecuzione di tale contratto.

Ad abundantiam si osserva che la mancata percezione dei termini della questione risulta dalla incongrua formulazione del quesito di diritto (il contratto di appalto stipulato tra l’appaltatore l’amministratore di un Condominio ha efficacia, oltre che per tutti i condomini nel loro insieme, anche per ogni condomino singolarmente considerato?).

Con il secondo motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto "La concorde accettazione di rinuncia alla clausola compromissoria di un contratto di appalto, significa anche adesione ed accettazione di detto contratto?", e danno una risposta positiva allo stesso affermando testualmente: le parti si sono riconosciute nel contratto di appalto de quo ed hanno concordato di regolare la questione secondo quanto previsto in tale negozio giuridico. E la sentenza che non ho ha saputo percepire, è viziata della illegittimità dedotta.

Il motivo, di difficile comprensione in ordine sia alla formulazione del quesito di diritto, sia alle conseguenze che dalla asserita esattezza del principio dallo stesso espresso si vorrebbero trarre, è comunque inammissibile, in quanto la questione della rinuncia alla clausola compromissoria originariamente prevista nel contratto di appalto e degli effetti che dalla stessa si pretenderebbe dedurre è estranea alle tematiche affrontate nel giudizio di secondo grado.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che, avendo la società appaltatrice causato danni a beni di proprietà di chi si doveva considerare parte del contratto, i danni stessi dovevano essere qualificati come contrattuali. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto La responsabilità contrattuale e aquiliana si distinguono in funzione del comportamento contrattualmente vincolato o meno dell’agente riguardo al danneggiato, o dalla titolarità della proprietà del bene leso? Il motivo, a prescindere dalla scarsa comprensibilità del quesito di diritto, è infondato, in base alle considerazioni in precedenza svolte.

I ricorrenti, cioè, continuano a confondere i danni da inadempimento di un contratto di appalto con i danni causati a beni di proprietà del committente non direttamente interessati dalla esecuzione del contratto, che hanno natura extracontrattuale.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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