Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 3008 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con i ricorsi in epigrafe, l’Autorità dell’energia elettrica e del gas (d’ora innanzi anche AEEG o Autorità) impugna le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nn 4431,4432,4433 e 4434, tutte del 23 luglio 2009, nelle parti in cui, in parziale accoglimento dei ricorsi di primo grado delle odierne società appellate, è stata annullata la delibera dell’ AEEG n.46/08, recante:

a) la conferma della approvazione delle tariffe di servizio per l’anno termico 2007/2008;

b) il rigetto delle istanze avanzate dalle società appellate volte alla rideterminazione del VRD ed alla conseguente modifica delle tariffe.

Si sono costituite le società private per resistere ai ricorsi e per chiederne la reiezione.

All’ udienza del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in appello di cui in epigrafe, connessi sul piano oggettivo e parzialmente soggettivo e meritevoli di trattazione unitaria, in quanto vertenti sulle stesse questioni di diritto.

3. Nel merito gli appelli sono fondati e vanno accolti.

Nel capo di accoglimento delle sentenze di primo grado, il Tar ha in sintesi evidenziato:

a) che la definitività dei profili tariffari relativi all’anno termico 2007/2008, conseguente alla omessa impugnativa delle precedenti delibere dell’Autorità che avevano approvato le relative proposte tariffarie delle società interessate, non rappresentava un limite processuale all’ammissibilità dei ricorsi, una volta che l’Autorità aveva riesaminato funditus l’istanza delle società interessate di rideterminazione delle tariffe, di tal che nessuna inammissibilità processuale avrebbe potuto esser dichiarata con riguardo ai ricorsi di primo grado prodotti avverso la delibera AEEG n. 46/08;

b) il riesame del profilo tariffario imponeva la riconsiderazione della illegittimità del criterio cosiddetto parametrico di determinazione del "vincolo sui ricavi di distribuzione", quantomeno nelle gestioni associate (e cioè riferite a più località del medesimo ambito tariffario), immediatamente incidente sul valore della tariffa, e ciò alla luce della giurisprudenza in tema del Consiglio di Stato richiamata negli originari ricorsi, non essendo sufficiente a salvare tale criterio di determinazione del cosiddetto VRD (appunto, il cosiddetto vincolo sui ricavi di distribuzione) dal dedotto vizio di illegittimità il fatto che le società appellate potessero accedere al criterio individuale dei determinazione di quel medesimo parametro (dato che non tutte le società erano in condizioni di reperire i dati storici per accedere alla opzione individuale di determinazione del VRD, dovendo quindi necessariamente aderire al metodo di calcolo parametrico);

c) l’aumento della tariffa per i consumatori, conseguente alla scelta di estendere anche a soggetti estranei, quali gli odierni appellati, le sentenze passate in giudicato recanti l’annullamento, sotto i profili anzidetti, dei criteri di determinazione del VRD nelle gestioni associate, non sarebbe ragione sufficiente per fondare il diniego sulla istanza di rideterminazione, il problema essendo piuttosto quello di" verificare se la componente di costo che determina l’aumento del vincolo sui ricavi sia o meno giustificata";

d) la pretesa maggior convenienza della gestione associata (e cioè di più località del medesimo ambito tariffario servite dallo stesso impianto di distribuzione), dedotta dalla difesa dell’Amministrazione, anche ad ammettere una tale "motivazione postula" della determinazione amministrativa di rigetto nonché la sindacabilità di una tale questione di merito, non avrebbe basi economiche sicure e si scontrerebbe con le già assunte decisioni del Consiglio di Stato, determinando in ogni caso una disparità di trattamento tra gli operatori.

4. L’Autorità appellante deduce la erroneità delle gravate sentenze sotto i seguenti distinti profili:

a) sarebbe anzitutto erronea la deduzione, operata dai giudici di primo grado, della volontà della Autorità di rivedere le tariffe relative al secondo periodo di regolazione di cui alla delibera n. 170/04 dal fatto che detta Autorità abbia esaminato nel merito le istanze di rideterminazione delle tariffe, atteso che l’esame si sarebbe reso necessario al solo fine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90;

b) in ogni caso, le tariffe di servizio delle odierne società appellate per l’anno termico 2007/2008 sarebbero state approvate con atti divenuti definitivi per effetto della loro mancata impugnazione di tal che, anche per ragioni di certezza giuridica, non sarebbe più stato possibile por mano alla ridefinizione di tariffe già determinate ed applicate;

c) il diniego di estensione dei giudicati favorevoli (di cui alle sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 2242, 2243 e 3476 del 2007) rappresenterebbe esercizio di attività discrezionale incensurabile, dovendo trovare specifica motivazione,casomai, la scelta di estendere il giudicato a soggetti distinti rispetto alle originarie parti del giudizio e non invece la scelta negativa;

c) in ogni caso, la decisione di non estendere i predetti giudicati sarebbe in linea con una più accentuata tutela dei consumatori e degli utenti, dato che dalla estensione verrebbe un incremento percentuale non modesto delle tariffe finali all’utenza;

d) non sarebbe in ogni caso provato che la gestione associata di più località di per sé comporti maggiori oneri rispetto alla gestione unitaria dell’impianto di distribuzione in una sola località, di tal che il metodo parametrico ordinario applicato alle gestioni unitarie di più località (a mezzo della sommatoria della voce relativa al vincolo dei ricavi di distribuzione calcolato su ciascuna località e non sui parametri dell’intero ambito tariffario) non risulterebbe di per sé irragionevole e meritevole di censura.

5. Le censure d’appello, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondate e possono essere accolte nei limiti che si esporranno.

5.1. Il Collegio osserva anzitutto che la determinazione di riesaminare nel merito l’istanza delle società interessate volta alla rideterminazione delle tariffe non poneva alcun vincolo di risultato, nel senso che l’Autorità non era tenuta ad addivenire senz’altro a tale rideterminazione nel senso auspicato dalla società istanti; anzi, una volta che, ritenute ormai definitive le tariffe per l’anno termico 2007/2008 (in quanto erano rimaste inoppugnate le relative delibere approvative), non irragionevolmente l’Autorità è pervenuta, anche per evidenti ragioni di certezza giuridica e di economicità della gestione tariffaria (anche considerando la posizione degli utenti del servizio) alla determinazione di respingere le istanze delle società interessate.

Non appare pertanto censurabile, già in linea di principio e sotto i dedotti profili, la scelta dell’Autorità di non estendere alle odierne appellate, estranee a quei giudizi, le citate sentenze favorevoli di questo Consiglio di Stato nn. 2242, 2243 e 3476 del 2007 ottenute da altre società in ordine alla irragionevolezza, quantomeno nelle gestioni associate, del criterio parametrico di computo del VRD.

Non vi era alcun obbligo in tal senso, come correttamente rileva la Autorità appellante, ed anzi le richiamate ragioni di opportunità militavano nel senso di rendere intangibili le tariffe già definitivamente approvate ed applicate, senza far luogo alla estensione in confronto delle odierne appellate delle sentenze passate in giudicato.

6. Inoltre, va rilevato che in una vicenda analoga a quella in esame, in cui era discussa la questione della legittimità della stessa delibera AEEG n. 46/08, questa sezione è pervenuta alla decisione di accoglimento degli appelli dell’Autorità (Cons. Stato, VI, n. 45 del 2011), ritenendo condivisibili le affermazioni contenute nella predetta delibera secondo cui l’adozione del metodo individuale "supera la distinzione tra vincolo determinato sulla base delle singole località, ovvero del loro insieme unitariamente considerato, in quanto rilevano i costi sostenuti dall’impresa nel suo complesso, indipendentemente dall’assetto territoriale con cui viene svolto il servizio di distribuzione", avendo perso tale metodo ogni carattere di eccezionalità, con piena tutela per tutti gli esercenti il servizio e con il conseguente venir meno delle "esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le "rigidità"del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio che caratterizza il settore".

Il Collegio non può che ribadire anche in questa sede la correttezza di tale impostazione.

6.1. Giova ricordare, infatti, che i provvedimenti oggetto delle sentenze di primo grado, confermate con le sopra citate pronunce di questo Consiglio del 2007, di cui le odierne appellate pretenderebbero l’applicazione in loro confronto, hanno riguardato provvedimenti della AEEG adottati nell’arco di tempo intercorrente tra il marzo ed il maggio 2005, prima cioè dell’adozione delle delibera n. 171 del 2005 (approvata il 2 agosto 2005), che assume specifica rilevanza in quanto reca le "Modalità applicative del regime individuale", di cui, in particolare, alla delibera n. 170 del 2004.

Riguardo alla delibera n. 170 del 2004, questo Consiglio aveva già osservato che "il provvedimento consente di determinare l’intero vincolo sui ricavi VRD sulla base del metodo individuale. Una tale previsione amplia gli orizzonti di tutela richiesti dalle pronunce del Tribunale (e riconosciuti dalla richiamata deliberazione n. 87/03), in base alle quali il metodo individuale doveva avere ad oggetto la componente relativa al capitale investito (con la conseguenza che la componente relativa ai costi di gestione doveva essere calcolata secondo le formule parametriche previste dalla deliberazione n. 237/00)" e che "poiché tutti gli esercenti possono accedere al metodo individuale -metodo che risulta definitivamente varato nelle more del giudizio- non v’è alcuna esigenza che il metodo parametrico sia rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente." (Sez. VI, n. 1399 del 2006, cit.).

Tale ampliamento del metodo individuale risulta completato e articolato con la delibera n. 171 del 2005, che definitivamente precisa la tipologia dei costi da computare nell’istruttoria individuale per la determinazione del vincolo sui ricavi, includendovi informazioni anche economiche oltre che patrimoniali con l’indicazione dei "costi operativi di distribuzione" (Allegato A, punto 8), potendosi su tale base concludere che risulta corretto ritenere che ciascun esercente può, con il ricorso a tale metodo, rappresentare la specificità della propria intera struttura dei costi (in capitale e di gestione). Così come si può concludere che risulta con ciò superata la pretesa disparità di trattamento tra gli esercenti, a seconda del metodo di calcolo dei costi cui detti esercenti possono in concreto accedere (ed in base ai quali viene poi determinata la tariffa di esercizio), poiché "Il metodo ordinario è infatti uno strumento alternativo del quale può disporre l’esercente che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall’Autorità per il precedente anno termico, un’adeguata copertura dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio. In tale ipotesi, infatti, l’esercente può ritenere meno dispendioso applicare tariffe già approvate, piuttosto che porre in essere gli adempimenti procedimentali, certamente più articolati e complessi" della procedura di calcolo fondata sull’esame di dati concreti (Sez. VI, n. 1399 del 2006, cit.); poiché dunque i due metodi, ordinario e individuale, dei costi di esercizio si rivelano alla stregua di opzioni equivalenti per l’esercente, non penalizzato dalla scelta dell’uno o dell’altro poiché ciascuno gli consente, con modalità tecniche diverse, l’uguale risultato di computare e prospettare i propri costi nel modo ritenuto più aderente alla situazione operativa specifica, viene in tal modo a cadere il possibile effetto pregiudizievole della scelta fatta.

6.2. Per concludere, fermo restando che le dedotte ragioni di certezza giuridica afferenti il sistema tariffario e la sua connessa intangibilità, conseguente alla mancata impugnazione delle delibere approvative delle tariffe per l’anno termico 2007/2008, rendono plausibile il rifiuto della Autorità di non attenersi alle conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato con le decisioni n, 2242, 2243 e 3476 del 2007 (c.d. estensione del giudicato), il Collegio ritiene che la motivazione della delibera AEEG n. 46/08 abbia in ogni caso superato le insufficienze e inesattezze della motivazione che connotavano i provvedimenti della Autorità oggetto d’annullamento giurisdizionale nelle sentenze passate in giudicato.

Con tale delibera n. 46/08 è stato in sostanza chiarito che le pretese fatte valere dalle imprese si ponevano in contrasto con i cardini del sistema normativo che disciplina il mercato interno del gas naturale; e dall’insieme delle sopra esposte considerazioni si definisce, in definitiva, un quadro di sintesi che dimostra, in connessione di effetti, la validità ed efficacia delle delibere di determinazione tariffaria anche in ragione del superamento della dapprima rilevata disparità di trattamento tra esercenti, per effetto dell’ampliamento e del completamento del metodo "individuale", avvenuto in forza delle richiamate delibere n. 170 del 2004 e n. 171 del 2005.

Tali considerazioni ulteriori non possono restare senza conseguenze nell’esame degli appelli, che vanno accolti, con consequenziale reiezione, in riforma delle impugnate sentenze, dei ricorsi di primo grado.

7. Le spese dei due gradi dei giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie previa riunione e, in riforma delle impugnate sentenze, respinge i ricorsi di primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna ciascuna delle società appellate a rivalere l’Autorità appellante delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, e liquida dette spese in ragione di complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna società appellata, oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3381 Costruzioni abusive

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Cartasegna;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al TAR Umbria i signori R. M., N. M. e P. B., premesso di aver acquistato negli anni "70 ciascuno un lotto di terreno (lotti tra loro confinanti e destinati a zona agricola da variante del PRG approvata nel 1978), impugnavano la deliberazione (n.83/2002) del Consiglio comunale di Perugia recante approvazione del nuovo piano regolatore. I ricorrenti censuravano altresì le delibere di adozione del Piano e di rigetto delle osservazioni da essi presentate.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale adìto ha respinto il ricorso, osservando in via assorbente che il nuovo piano regolatore, impugnato dai ricorrenti, risulta meramente riproduttivo della contestata destinazione agricola già in vigore per effetto della precedente variante, non impugnata dagli interessati.

3.- I ricorrenti hanno tuttavia impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma ed evidenziando, in sintesi, che:

– con il contestato strumento il Comune ha impresso una destinazione (agricola di pregio E2) che risulterebbe del tutto nuova rispetto alla precedente;

– nella zona in questione sarebbero del tutto assenti gli elementi che il Comune ha posto a fondamento della destinazione (interesse alla produzione e valorizzazione agricola specializzata mediante vigneti, oliveti ed altri impianti).

3.1- L’appello è infondato.

Il rilievo formulato dal TAR Umbria, sulla mancata impugnativa della destinazione impressa dalla variante del 1978, risulta insuperabile. Ed invero l’interesse azionato dai ricorrentiappellanti (come dagli stessi dichiarato nelle premesse svolte in fatto), mira a conseguire la possibilità di edificare i lotti di terreno acquistati, prospettiva questa incontestatamente preclusa già nel 1978 dal sopraggiungere della predetta variante, prima ancora che dal nuovo piano regolatore, di cui si controverte.

Resta perciò del tutto irrilevante quanto osservato dai motivi d’appello, atteso che l’introduzione di una destinazione agricola speciale impedisce comunque di utilizzare i suoli per scopi edilizi, non mutando in alcun senso la incisione della sfera sostanziale azionata.

Altrettanto deve osservarsi quanto alla sostenuta carenza di elementi per imprimere detta destinazione; ed invero anche ove detta carenza fosse dimostrata (conducendo all’annullamento della previsione), ciò comporterebbe la reviviscenza della precedente destinazione agricola generale, parimenti preclusiva di possibilità edificatorie; la destinazione speciale non introduce perciò alcuna novità rispetto alle precedenti posizioni dei ricorrenti e della quale essi possano dolersi.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Perugia, delle spese presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila(3.000) oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24426 Acque pubbliche e private

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Savona con decreto dell’8/7/2010, indagato B.G. del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 3 e 5 disponeva il sequestro preventivo degli impianti per il trattamento dei reflui industriali dello stabilimento ITALIANA COKE di (OMISSIS), in quanto nell’esercizio della attività di cokeria e nella effettuazione di scarichi di acque reflue, confluenti nel (OMISSIS), risultavano superati i limiti fissati dalla legge per diverse sostanze, tra le quali, in particolare, il selenio.

Il Tribunale del Riesame di Savona, chiamato a pronunciarsi sulla istanza ex art. 322 c.p.p. avanzata nell’interesse del prevenuto, ha confermato la misura applicata.

Propone ricorso per cassazione la difesa del B., con i seguenti motivi:

– per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti la ordinanza impugnata ritiene la rilevanza penale degli scarichi eccedenti i parametri tabellari, riscontrati mediante prelievi e campionamenti effettuati da un pozzetto intermedio, offrendo così una erronea esegesi del concetto di scarico rilevante ai fini della applicazione della legge penale: detti campionamenti, infatti, andavano effettuati sullo scarico finale e non su un pozzetto intermedio:

– la ispezione disposta con decreto del p.m. in data 25/5/2010 ed eseguita il 9/6/2010 è da considerarsi nulla, per chiara violazione del disposto di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p. e art. 364 c.p.p.;

– peraltro nella immediatezza della esecuzione dell’atto non è stato dato nessun tempestivo avviso al difensore di fiducia dell’indagato, in palese violazione dell’art. 364 c.p.p., comma 5;

– ulteriore nullità, non dichiarata dal Tribunale del riesame deriva dal fatto che la informazione di garanzia consegnata contestualmente al decreto di ispezione contiene la nomina di un difensore di ufficio, nonostante la nomina del difensore di fiducia, risalente al 25/6/2008:

– il campione ottenuto non può essere valutato come prova, in quanto il prelievo è stato effettuato nel mancato rispetto di quanto prescritto dal punto 1.2.2 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 152 del 2006, nè il provvedimento che ha disposto il detto prelievo è supportato da motivazione adeguata a giustificare le diverse modalità di esecuzione, indicando la sussistenza di circostanze che impedivano il campionamento medio nell’arco di tre ore: una volta che si sia proceduto a al campionamento istantaneo al giudice spetta solo di controllare se la scelta di non osservare la metodica ordinaria sia stata motivata e se tale motivazione risulti congrua:

– omessa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, quando di contro sul punto si è provato che le successive analisi hanno dimostrato un valore di selenio ampiamente inferiore ai limiti ex lege consentiti.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, adottata a sostegno della ordinanza impugnata, si palesa del tutto logica e correda.

La censura formulata col primo motivo è priva di pregio:

contrariamente a quanto contestato dalla difesa del B. il sito ove eseguire il campionamento, ai fini della verifica del rispetto dei limiti tabellari, in caso di continenza tra acque di processo ed acque di diluizione, è da individuare in un punto che sia prima della confluenza e quindi, non sullo scarico finale, bensì solo sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo vero e proprio, ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 108, comma 5.

Orbene si osserva che il reato è integrato dal superamento dei limiti anche con riferimento ad un solo parametro legale: non è consentito all’interprete di operare una valutazione complessiva della qualità del refluo, onde dedurne la concreta inoffensività, e ciò anche in ragione della natura dell’illecito, costituente fattispecie di pericolo astratto.

In relazione alla doglianza mossa sulle modalità attuative del prelievo rilevasi che la legge stabilisce espressamente, negli allegati, le modalità di campionamento e prelievo e in particolare per le acque reflue industriali, prevede che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. Va rilevato però che la disposizione sulla metodica del prelievo. come affermato da questa Corte (sent. 6/7/2006. rv.

234662), costituisce una semplice indicazione tecnica, non inderogabile, non potendosi escludere che l’organo di controllo possa procedere ad un differente campionamento.

Sulla eccepita violazione delle garanzie difensive occorre distinguere tra prelievo propriamente inerente ad attività amministrativa e quello inerente ad attività di p.g.. per il quale è applicabile l’art. 220 disp att. c.p.p., nel qual caso operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito.

Orbene, emerge dagli atti che con il decreto di ispezione veniva formulato rituale avviso al prevenuto "della facoltà di farsi rappresentare ed assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile": con la informazione di garanzia, notificata contestualmente al predetto decreto di ispezione, il B. è stato invitato "ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, ove non già nominato".

L’indagato non ha ritenuto di esercitare le facoltà ex lege accordategli, ben potendo convocare, all’uopo, il proprio avvocato, cosa che non ha fatto, nè nulla ha contestato sul punto.

Precisasi, altresì, che la violazione delle dette garanzie, con specifico riferimento all’art. 223 disp. att. c.p.p. possono condurre ad una nullità a regime intermedio, ex art. 180 c.p.p.. che non può essere rilevata e dedotta dopo la sentenza di primo grado (Cass. 6/7/2006 citata).

Nella specie, in sede di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro, eseguita in data 26/7/2010, dopo che era stata effettuata la ispezione e il contestuale (contestato) prelievo (9/6/2010), presenti il B. e il proprio difensore di fiducia, avv. Fausto Mazzitelli, nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla dedotte violazioni del disposto normativo, così da sanare in ogni caso, il vizio contestato.

Del pari infondata si appalesa la ritenuta insussistenza del periculum in mora, considerato che il Tribunale ha rilevato come sia emerso, con netta evidenza, che il superamento della soglia di tolleranza del selenio e delle altre sostanze inquinanti non si sia verificato in una unica e isolata occasione, ma in diverse e reiterate circostanze, con frequenza costante nel tempo, tanto che detto fenomeno è da collegare solo ad una deficienza strutturale dell’impianto, peraltro ritenuto obsoleto e mal funzionante dagli stessi dipendenti della azienda (s.i.t. O., C., G.: gli esuberi sono stati riscontrati in sede di accertamenti effettuati il 24/5/10 e il 9/6/10).

Tale deficit strutturale unitamente a quanto emerso dalle indagini svolte, rende indubbiamente concreto il periculum ravvisato dal decidente.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 24429 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.S., L.R., F.S. e M. L. hanno proposto ricorso per cassazione,illustrato con memoria, avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Torino, in data 15.7.08, con cui si era respinta la loro istanza di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, essendosi ritenuto che la procedura relativa alla domanda di insinuazione al passivo presentata dal ricorrente nell’ambito della procedura fallimentare a carico delle Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti & C. snc, dichiarato nel dicembre 1995, non aveva avuto una durata irragionevole in ragione della complessità dei procedimenti innestatisi nel corso della procedura nonchè del fatto che nei primi 4 anni era stato soddisfatto il 70% del credito e che vi erano stati ben quattro piani di riparto.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, per come sintetizzata nel quesito, l’erronea valutazione del periodo di eccessiva durata poichè la durata della procedura, pari ad anni dodici fino al momento del saldo definitivo, non poteva non considerarsi eccessiva non rilevando a tal fine i pagamenti parziali.

Il primo motivo ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Il giudice di merito,che ha ritenuto non superato il periodo di ragionevole durata del processo in ragione della sua complessità non si è attenuto ai principi enunciati in più riprese da questa Corte (cui il Collegio non può non adeguarsi), secondo cui la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa – quale senza dubbio appare, nella specie, il fallimento della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti, per le ragioni analiticamente elencate dalla Corte d’appello di Torino – non deve protrarsi per oltre sette anni (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2011 n. 136; Cass., sez. 1, 30 novembre 2010 n. 24294; Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, nn. 22508, 22509, 22510). Il decreto impugnato deve essere quindi cassato. In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, l’equo indennizzo del danno non patrimoniale conseguito alla violazione, per anni quattro e mesi tre circa, del termine ragionevole può essere liquidato in questa sede ( art. 384 c.p.c., comma 2) in Euro 3.500,00, di cui Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni ed Euro 1000,00 annui per il ritardo successivo.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero è complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

accoglie ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00, con gli interessi legali della domanda; condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti ad Euro 445,00 per onorari, per il giudizio di merito ed in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per la fase di legittimità; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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