T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 400 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F. ha a suo tempo ottenuto dal Comune di Losine il permesso di costruire 7 settembre 2009 n°8, relativo ad un edificio residenziale, che a mente di tale permesso si sarebbe dovuto realizzare, fra l’altro, con tetto a copertura in "laterizio tipo semicoppo" e lattonerie, ovvero scossaline e pluviali, in "rame semicrudo" (doc. ti ricorrente 2 e 3, copie permesso di costruire ed elaborato tecnico che rappresenta le finiture); in corso d’opera, peraltro, riteneva di sostituire detti materiali con tegole in cemento piane e lattonerie in semplice acciaio inossidabile; del relativo abuso domandava la sanatoria, che le veniva accordata con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, subordinatamente al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 5.164, ritenuta comunque inferiore ad un presunto incremento di Euro 8.000 del valore dell’immobile che all’abuso sarebbe conseguito (doc. ti ricorrente 4, 5 e 1, copie dell’ordinanza di ripristino, della richiesta di sanatoria dell’abuso e del provvedimento impugnato).

Avverso tale provvedimento, propone in questa sede impugnazione sulla base, in ordine logico dei seguenti tre motivi:

– con il primo di essi, rubricato come terzo a p. 5 del ricorso, deduce violazione dell’art. 36 del DPR 6 giugno 2001 n°380, nel senso che a suo dire, trattandosi di difformità da un permesso di costruire, si sarebbe dovuta applicare una sanzione commisurata alla parte d’opera difforme dal permesso, non già al costo di costruzione;

– con il secondo motivo, rubricato come primo a p. 3 del ricorso, deduce violazione dell’art. 37 del citato DPR 380/2001, in quanto, anche a ritenere applicabile, come fatto dal Comune, la norma citata, relativa agli interventi assentibili con DIA, la sanzione, commisurata all’incremento di valore dell’immobile, si sarebbe potuta anzitutto determinare solo su parere, nella specie omesso, dell’Agenzia del territorio, e comunque è stata nella specie determinata in misura massima in modo irrealistico, perché le difformità hanno, se mai, diminuito il pregio dell’immobile stesso;

– con il terzo motivo, deduce infine violazione dell’art. 11 della l. 24 novembre 1981 n°689, norma generale in tema di commisurazione della sanzione entro il massimo e il minimo edittale, non avendo il Comune tenuto conto del carattere minimale dell’abuso.

In subordine, chiede comunque che il Giudice adito ridetermini la sanzione in misura equa.

Il Comune intimato non si è costituito.

La Sezione, accolta l’istanza cautelare come da ordinanza 14 maggio 2009 n°321, all’udienza del giorno 9 febbraio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’asserito errore in cui il Comune sarebbe incorso nell’individuare la norma sanzionatoria, è infondato e va respinto. E’ senz’altro vero, in via generale, che il T.U. 6 giugno 2001 n°380 prevede due distinte norme, gli artt. 36 e 37, che disciplinano, rispettivamente, l’accertamento di conformità per gli interventi soggetti a permesso di costruire e quello per gli interventi sottoposti a D.I.A.. Il provvedimento impugnato però coordina tale disciplina con quella regionale, che all’art. 41 della l.r. 11 marzo 2005 n°12, che equipara, per gli interventi come quello per cui è causa, la D.I.A. alla domanda di permesso di costruire, e quindi, in una dichiarata ottica di favor rei, applica la disciplina valida per la prima.

2. E’ invece corretto quanto sostiene la ricorrente nel secondo e assorbente motivo, ovvero che il Comune avrebbe in concreto fatto errata applicazione della norma sanzionatoria. Il comma 4 dell’art. 37 T.U. edilizia infatti commisura la sanzione da applicare per ottenere, come nella specie, l’accertamento di conformità, all’incremento di valore dell’immobile; prescrive però che tale incremento- ad evidenti fini di garanzia- sia determinato da un organo terzo, l’Agenzia del territorio, che nella specie non è stata interpellata.

3. Bisogna poi aggiungere che nel caso di specie non è nemmeno chiaro quali criteri l’amministrazione abbia seguito nel determinare la sanzione così come in concreto applicata. La stessa infatti dovrebbe, secondo il testo normativo, essere commisurata all’incremento di valore dell’immobile, ma rimane non spiegato come tale incremento si possa essere determinato in seguito a modifiche – la sostituzione di tegole e lattonerie previste in origine in terracotta e rame con identici elementi in materiali di minor pregio- che secondo comune esperienza invece deprimono il valore dell’immobile interessato. E’ per tale motivo che questo Giudice, come si specifica per completezza, non ritiene di disporre degli elementi per rideterminare in via autonoma la sanzione di che trattasi.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento 20 febbraio 2009 prot. n°289 del Responsabile dell’ufficio tecnico Segretario generale del Comune di Losine;

b) condanna il Comune di Losine a rifondere a M.F. le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre contributo unificato nonché IVA e CPA di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-03-2011, n. 13055 Armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Urbino avverso la sentenza in data 7 aprile 2009 con la quale il Tribunale di Urbino, nel disporre l’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di P.R., per il reato di minaccia aggravata dall’uso di un’arma (un macete), e nel decidere altresì per la confisca dell’arma stessa, ne ha ordinato la distruzione.

Deduce l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad altri organi ( art. 606 c.p.p., lett. A)).

Invero, ad avviso del ricorrente, la statuizione sulla distruzione dell’arma confiscata è in violazione della L. n. 152 del 1975, art. 6, norma che impone il versamento dell’arma alla competente direzione di artiglieria.

Il ricorso è fondato.

Come già ha avuto modo di affermare questa Corte, del resto in linea con la lettera della Legge citata, è illegittimo l’ordine di distruzione di un’arma, disposto in sentenza contestualmente alla confisca, in quanto, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere versati alla competente direzione dell’artiglieria, che deve destinarle alla distruzione, salvi i casi di riconoscimento di un eventuale interesse storico o artistico alla conservazione, immediatamente dopo che la sentenza del giudice sia divenuta irrevocabile (Rv. 243133; Massime precedenti Conformi: N. 44622 del 2007 Rv. 238479).

Si è osservato nelle condivisibili motivazioni delle citate sentenze che "la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 3, prevedendo che le armi comuni confiscate debbano essere versate alla competente direzione di artiglieria che deve destinarle alla distruzione (salvo quanto previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 32, commi 9 e 10 vale a dire eccettuati i casi di eventuale riconoscimento di un interesse storico od artistico alla conservazione), preclude all’autorità giudiziaria di provvedere sulla sorte delle stesse ed impone la trasmissione alla direzione di artiglieria competente, immediatamente dopo che il provvedimento del giudice sia divenuto esecutivo. Ne consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1 22 novembre 2007, P.G. in proc. Isufaj, RV 238479), l’ordine dell’autorità giudiziaria di distruzione delle armi confiscate si traduce in un eccesso di potere (recte nell’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi) emendabile mediante l’annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. c), limitatamente all’ordine di distruzione ed il contestuale ordine di trasmissione del le armi alla direzione di artiglieria competente".

Ne consegue che va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell’arma in sequestro, ne ha ordinato la distruzione. L’arma deve, d’altra parte, essere trasmessa alla competente direzione di artiglieria.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di distruzione dell’arma confiscata, statuizione che elimina, e dispone che l’arma sia trasmessa alla competente direzione di artiglieria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 15-04-2011, n. 15419 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha annullato il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. nei confronti dell’odierno indagato accusato di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Detto in estrema, sintesi, i giudici di merito hanno sostenuto che il provvedimento impugnato fosse nullo perchè il potere integratorio – da parte del Tribunale per il Riesame -non può risolversi in una vera e propria stesura della motivazione quando ci si debba confrontare con un provvedimento – come si dice essere quello impugnato – nel quale la motivazione sia del tutto assente graficamente ovvero quando la "motivazione per relationem si risolva in una clausola di stile che non consenta di rendersi conto se il G.i.p. abbia o meno preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento, le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione".

Inoltre, secondo i giudici di merito, il provvedimento del G.i.p. sarebbe censurabile per il fatto di non avere indicato "gli elementi dai quali è stato tratto per ciascun indagato il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa".

Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge.

Il ricorrente fa notare che la pronuncia in oggetto ripropone la questione della idoneità e dei limiti della motivazione per relationem e dei rapporti tra il c.d. potere devolutivo del riesame e le carenze motivazionali.

Muovendo dal rilievo che il provvedimento impugnato si è fondato sul richiamo a talune decisioni di questa S.C. (Sez. 4, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415; Sez. 4, 14.11.07, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3, 11.10.07, Rv. 237903), proprio attraverso il loro esame, il P.M. ricorrente sottolinea come, ad esempio, la stessa sentenza Benincasa (sez. 4, 14.11.07, Rv. 238674) escluda che il semplice fatto di recepire – nell’ordinanza cautelare – la richiesta del P.M. possa costituire violazione del dovere motivazionale di cui all’art. 292 c.p.p..

Egli fa, poi, notare come le critiche che vengono mosse all’ordinanza siano ingiustificate in quanto il G.i.p., tanto ha fatto propria la richiesta del P.M., da allegarla al provvedimento cautelare emesso.

In tal modo – si sottolinea – sono state inglobate anche le schede per ciascun indagato, nè il fatto che esse fossero state predisposte dalla p.g. – come apparentemente stigmatizzato dai giudici del Tribunale per il Riesame che hanno evidenziato tra parentesi la circostanza – può attenuarne la valenza indiziaria.

Si argomenta, poi, da parte del ricorrente, che non può certo considerarsi prova di un mancato vaglio il fatto che la richiesta di misura sia stata accolta per tutti gli indagati.

Comunque, visto che, nella specie, non è possibile parlare di motivazione "inesistente" ma, al massimo, di motivazione insufficiente, "si imponeva al Tribunale per il Riesame la integrazione del provvedimento oggetto di impugnazione".

A tale proposito, però, si evidenzia come – anche a voler discutere della stringatezza del vaglio critico operato dal G.i.p. o della tecnica espositiva adottata – non si può eludere il dato che il richiamo da parte del G.i.p. alla richiesta del P.M. ed agli atti redatti dalla p.g. forniva "quella indicazione richiesta dal Tribunale perii Riesame dell’iter motivazionale seguito dal G.i.p." e si sottolinea, da ultimo, come la stessa sentenza Primavera (su.

21.6.00), a proposito dei rapporti tra mancanza di motivazione e difetto della stessa, ha chiarito che essa è emendabile.

Il ricorrente, infine, censura il provvedimento impugnato perchè – sebbene emesso da due distinte sezioni del Tribunale per il Riesame e redatto da sei giudici estensori differenti ed in diverse udienze – esso risulta del tutto identico nel definire le 36 posizioni esaminate a dimostrazione della adozione, da parte di quel Tribunale per il Riesame, di una tecnica di trasferimento dello "schema-tipo" di motivazione tra i vari giudici si da incorrere "negli stessi, se non più gravi, vizi di stile che così aspramente (lo stesso Tribunale per il Riesame ndr.) aveva criticato". ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che l’ordinanza cautelare qui in discussione consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente in termini tali da rendere evidente che essa viene "fatta propria" dal G.i.p.. Al di là di possibili critiche di "ineleganza" circa un siffatto modo di procedere, è dunque chiaro che non si è in presenza nè di una motivazione "mancante" nè di mere "clausole di stile".

Già varie decisioni di questa S.C. hanno annesso piena validità alle ordinanze cautelari nelle quali il G.i.p. si riporti integralmente alla richiesta del P.M. (11.2.00 Rv 216243; 4.12.06 Rv.

2356622; 21.11.06 Rv. 233499).

Pertanto, anche ammesso che la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal G.i.p.) possa essere considerata inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto al materiale indiziario addotto dal P.M., di certo, non si sarebbe dovuto (nè potuto) prescindere tout court da quest’ultimo (peraltro copioso) materiale (quasi che esso, per il solo fatto di provenire da organi diversi – P.M. e polizia giudiziaria – non potessero essere preso in considerazione) posto che, in seguito al richiamo esplicito fatto dal G.i.p. ed al fatto di essere stato "inglobato" nell’ordinanza, era divenuto parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.

Il discorso si sposta, quindi, sul piano della valutazione della congruità e logicità motivazione "nella sua interezza".

Ma a fronte di ciò, questa S.C. ha già avuto occasione di affermare autorevolmente a Sezioni Unite (17.4.96 n. 7) che sarebbe stato preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto "l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicchè la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa" (su., 17.4.96, Moni, Rv. 205257).

Va soggiunto, altresì, che, di recente, a sezioni semplici è stato anche escluso che il Tribunale del Riesame possa annullare l’ordinanza cautelare del G.i.p. per difetto di motivazione atteso che tale potere è riservato al solo giudice di legittimità.

Ed infatti, ad escludere che l’ampiezza cognitoria del Collegio per il Riesame sia tale da includere la facoltà di annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ricorre l’affermazione di quella stessa pronuncia di questa S.C. (sez. 4, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415) – citata anche nell’ordinanza impugnata – secondo cui la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili e, comunque, "tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue".

Come detto, ciò non era affermabile nella specie ove sia i gravi indizi che le esigenze cautelari erano stati ampiamente illustrati (anche partitamene per indagati) nella richiesta del P.M. e nelle relative schede personali.

Del resto, l’affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, è stata ripetuta più volte – a chiare lettere – (sez. 6, 14.6.04, Iuzzolino, Rv. 229763) anche attraverso la sottolineatura che un siffatto punto di vista è in linea con la parallela (ed anch’essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis, su. 17.4.96, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, 19.1.01, Servadio, Rv. 218752; Sez. 6, 16.1.06, Pupuleku, Rv. 233499; Sez. 2, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622).

Si può, forse, convenire con l’implicito rilievo "estetico-formale" secondo cui un’ordinanza cautelare concepita attraverso la trasposizione pressochè integrale della richiesta del P.M. (che a sua volta aveva recepito il lavoro della p.g.) possa non risultare soddisfacente sotto molti profili (essendo diverse le ottiche nelle quali operano, rispettivamente, le Forze dell’Ordine, il Pubblico Ministero ed, infine il Giudice). E’, quindi comprensibile la difficoltà per un organo – come quello del Riesame (costretto anche ad una decisione in termini di tempo particolarmente contenuti) – enucleare da un provvedimento tanto ampio (da sembrare di non averlo "filtrato" affatto) il complesso indiziario e le relative esigenze cautelari.

Pur tuttavia, questo è esattamente quanto il Tribunale per il Riesame è chiamato a fare, se non a rischio di abdicare alla funzione che gli è propria.

A tale stregua, è bene anche evidenziare anche alcune decisioni di questa S.C. che sostengono un punto di vista opposto (come la n. 5954/00 sez. 5, 7.12.99, Molinari, Rv. 215258) sono espressione di un indirizzo minoritario e risalente alquanto nel tempo tanto è vero che, in seguito, esso è stato smentito ripetutamente come dimostra anche la recente decisione di questa 6 Sez. 16.1.06 (Pupuleku, Rv.

233499) che, alienandosi con numerose altre dello stesso tenore, ha asserito che, atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame "possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)".

Del resto, ciò lo si desume con chiarezza anche dalla norma ( art. 309 c.p.p., comma 9) che facoltizza il Tribunale a riformare, annullare o confermare "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" oltre che dalla costante interpretazione data da questa S.C. (v. anche Sez. 2, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622) che, ricalcando analoghe enunciazioni, asserisce testualmente che deve ritenersi che il Tribunale del Riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata".

In realtà, è agevole comprendere che la censura maggiore mossa dal Tribunale per il Riesame all’ordinanza cautelare del G.i.p. è quella di avere operato una trasposizione "acritica" di tutto il materiale investigativo. Ma, anche ove ciò fosse esatto, non giustificherebbe il provvedimento di annullamento conseguente.

Di certo, poi, il Tribunale non sembra nemmeno avere ipotizzato che una siffatta tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo potesse essere stata adottata in un’ottica di presunzione di "auto evidenza" (sul presupposto cioè che "in claris non fit interpretatio" e fosse, quindi, sufficiente il rinvio ai contenuti stessi delle conversazioni intercettate oltre che agli altri elementi portati all’attenzione dagli inquirenti).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p. e ss.;

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13.4.10 la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna emessa il 7.4.06 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di D.N.L. per il delitto p. e p. ex art. 635, comma 1 e comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7 (per aver danneggiato tre cassonetti per il deposito dell’immondizia, appiccandovi il fuoco).

Tramite il proprio difensore il D.N. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) pur avendo confermato la sentenza di primo grado, in motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto che l’inquadramento giuridico più corretto sarebbe stato quello dell’art. 424 c.p.: pertanto, escluso il danneggiamento, obiettava il ricorrente che neppure tale disposizione poteva configurarsi per mancanza del carattere di virulenta diffusività dell’incendio; inoltre, non risultava provato neppure il dolo specifico del delitto; b) la motivazione era mancante e/o manifestamente illogica nella parte in cui la gravata pronuncia non aveva specificato quali fossero gli elementi probatori a carico del ricorrente e non aveva risposto alle doglianze mosse con l’appello.

1- Il motivo che precede sub a) è infondato perchè il riferimento all’art. 424 c.p. deve intendersi alla stregua di mero obiter dictum, considerato che nel dispositivo letto in udienza (ed è ciò che conta) la Corte non ha proceduto – come pur avrebbe potuto fare ex art. 521 c.p.p., comma 1 – ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Invero, tale richiamo all’art. 424 c.p. risulta strumentale – nell’economia della motivazione dell’impugnata sentenza – all’esclusione della possibilità di assolvere il D.N. od anche soltanto di applicargli un più mite trattamento sanzionatorio.

Dunque, confermandosi in dispositivo la condanna per il delitto di cui all’art. 635, comma 1 e comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7, resta irrilevante ogni discorso circa l’asserita non configurabilità del delitto p. e p. ex art. 424 c.p. e l’insussistenza della prova del dolo specifico che lo contraddistingue (estraneo, invece, alla fattispecie di cui all’art. 635 c.p.).

2- Il motivo che precede sub b) è generico e non autosufficiente.

Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr.

Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;

n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), il ricorrente avrebbe dovuto specificare le censure mosse nell’atto d’appello e non adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale.

A tale lacuna non si può ovviare mediante rinvio a motivi d’appello di cui però non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2 n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.