Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20162

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto deliberato in data 16 settembre 2010, depositato in cancelleria il 18 settembre 2010, la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’impugnazione avverso il provvedimento emesso in data 8 febbraio 2008 con cui il Tribunale di Ragusa rigettava l’istanza di revoca della confisca di beni disposta con decreto del 10 ottobre 2002 del Tribunale di Ragusa.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il N. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Contrariamente a quanto assunto l’integrazione peritale disposta all’udienza del 28 aprile 2010 era confermativa dei rilievi difensivi. Nè il giudice ha tenuto conto che il richiedente è stato assolto dal giudice di merito dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. confermando così l’insussistenza ex tunc della misura di prevenzione sia personale che patrimoniale tanto che il Tribunale di Ragusa aveva revocato la misura di prevenzione personale.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – I presupposti che legittimano la richiesta di revoca della confisca sono stati dettati dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 57/2006 (Sez. U 19 dicembre 2006, rv. 234956, n. 57, Auddino ed altro) ove si è stabilito essere possibile la revoca della confisca, su iniziativa di chi ha partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato in condizione di prendervi parte (mentre chi non sia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valere l’inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione) perchè venga accertato sulla base di elementi nuovi sopravvenuti l’invalidità genetica del provvedimento per difetto di uno o più presupposti di legge quali la pericolosità sociale del proposto, la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto, la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta o dall’essere il bene frutto di attività illecite o del reimpiego di profitti illeciti.

L’irreversibilità dell’ablazione non impedisce pertanto di accertare l’originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua emanazione esitando nella restituzione del bene. E per prove nuove devono intendersi, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e) non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neppure implicitamente.

3.2. – Ciò posto, si osserva che il Tribunale ha correttamente evidenziato la non ricorribilità dei presupposti per addivenire alla revoca della confisca dei beni ai sensi del citato L. n. 1423 del 1956, art. 7 posto che non può costituire in via di principio nuova prova – a meno che in sede penale non sia stata affermata l’inesistenza dei dati di fatto ritenuti rilevanti in sede di prevenzione per il giudizio di pericolosità, il che è stato nel caso di specie escluso senza che vi sia al riguardo specifica contestazione nei motivi di ricorso – l’esito assolutorio del giudizio di merito attesa l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto ad esso.

Va poi detto che questa Corte si è già espressa ritenendo che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valuta-zione di dati già valutati che non contribuiscano a dare contezza certa dell’esistenza di un diverso livello reddituale tale da ritenerlo proporzionato ai beni confiscati o comunque l’insussistenza degli altri presupposti di legge. Anzi nel caso di specie l’integrazione peritale disposta all’udienza del 28 aprile ha asseverato, certificandola, questa sproporzione evidenziando la non giustificabilità del valore dei beni confiscati.

3.3. – Le argomentazioni difensive si profilano dunque generiche e in fatto, traducendosi in una ricostruzione alternativa a quella offerta dai giudici di merito – la cui motivazione è congrua, esaustiva e logica – e pertanto inammissibili in questa sede di legittimità e per di più nell’ambito di un procedimento di prevenzione ove possono essere fatte valere solo violazioni legge.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22143 Ebbrezza

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l foro di Roma che si rimette alla Corte.
Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Camerino in data 29 giugno 2010 con la quale è stata applicata a P.M. la pena di giorni cinque di arresto ed Euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) con l’aggravante di cui al comma 2 sexies.

Il ricorrente lamenta violazione di legge deducendo che l’aggravante di cui al comma 2 sexies si sottrae all’ordinario giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. per cui deve necessariamente essere operato un aumento di pena per detta aggravante e sulla pena base così determinata possono essere applicate ulteriori riduzioni, mentre con la sentenza impugnata non stato applicato tale aumento.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Pur essendo fondato in punto di diritto quanto affermato dal ricorrente secondo cui va obbligatoriamente operato un aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma sexies, e sulla pena così determinata vanno calcolate le eventuali diminuzioni per attenuanti, in punto di fatto non appare fondato l’assunto secondo cui non sarebbe stato operato tale aumento conseguente all’aggravante suddetta.

In particolare si osserva che la pena base è stata calcolata in giorni sei di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda che è certamente superiore al minimo edittale per cui si può ritenere che si sia operato l’aumento per la suddetta aggravante. Tale aumento della pena, infatti, può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare l’aumento sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto senza l’aggravante in questione, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi all’aumento della pena base. Solo l’inosservanza in concreto di tali limiti comporta violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2A, 11.3/31/5/1993, Bono ed altro). Nel caso di specie la pena – sinteticamente individuata – per il delitto aggravato, risulta calcolata in giorni sei di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda che è certamente superiore al minimo edittale per cui si può ritenere che si sia operato l’aumento per la suddetta aggravante con il sistema sintetico suddetto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22235 Imposta valore aggiunto

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o Attilio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

La società contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA dell’anno 1996, connessa ad emissione di fatture non imponibili, omessa fatturazione ed omessa regolarizzazione di fatture passive. L’adita CTP di Milano accoglieva il ricorso, giusta decisione che veniva confermata dai Giudici di appello. In particolare, questi ultimi, relativamente alle forniture senza applicazione di IVA, ritenevano sussistenti i prescritti presupposti, rilevandone, oltretutto, la non imponibilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8; quanto all’omessa fatturazione di operazioni imponibili, che l’addebito era smentito dalla documentazione in atti ed era, comunque, a ritenersi insussistente, non essendosi realizzata la cessione di beni, rilevante a fini impositivi; infine, in ordine all’omessa regolarizzazione di fatture passive, che le operazioni di magazzinaggio, correttamente, erano state ritenute non imponibili, sia perchè, come tali esposte in fattura, sia pure perchè classificabili come servizio internazionale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, n. 5, sia, infine, perchè, in base al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, per la contestata infrazione, non è più previsto, a carico del committente o del cessionario, il versamento dell’imposta evasa, ma solo il pagamento di una sanzione amministrativa.

Con ricorso notificato il 20.07.2006 l’Agenzia Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno chiesto l’annullamento dell’impugnata decisione.

Con controricorso del 13.10.2006, la società contribuente ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato il 20 luglio 2006, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici, già facenti capo a quest’ultima.

Il ricorso dell’Agenzia è affidato a quattro mezzi, con i quali l’impugnata decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, altresì del D.L. n. 746 del 1983, artt. 1 e 2 convertito in L. n. 17 del 1984, nonchè per omessa o carente motivazione su punto decisivo; inoltre per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e b), e art. 9, comma 1;

ancora, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 15 e 21; infine, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 9 e 41.

Il primo mezzo, attinente la sussistenza o meno dei presupposti, perchè ci si possa, legittimamente, avvalere della facoltà di fatturazione in sospensione d’imposta, deve ritenersi fondato.

La sentenza, infatti, non da contezza dell’iter decisionale seguito per giungere ad affermare, per un verso, che la ricorrente aveva fornito la "prova della esistenza delle dichiarazioni d’intento da parte dei clienti esportatori abituali", e sotto altro profilo, l’irrilevanza giuridica della emissione di fatture senza IVA, per operazioni non coperte dalle lettere d’intento, malgrado le peculiarità del regime IVA. Non indica, in particolare, quante e quali siano dette dichiarazioni e, neppure, riferisce sul relativo contenuto, non consentendo, così, di coglierne la rilevanza e decisività, ai fini del riconoscimento della legittimità delle fatture emesse in sospensione d’imposta.

Ciò, nonostante la contestazione e le specifiche osservazioni dell’amministrazione finanziaria, secondo la quale, le dichiarazioni prodotte erano inidonee a legittimare l’emissione delle fatture, senza l’indicazione dell’IVA, a motivo che: a) alcune fatture risultavano emesse in date non rientranti nell’arco temporale di vigenza delle dichiarazioni stesse; b) altre erano state emesse malgrado l’intervenuta comunicazione di revoca della opzione di acquisto in sospensione d’imposta; c) altre, ancora, concernevano "prestazioni di servizi" mentre la dichiarazione d’intento riferiva a "cessioni di beni", ovvero riguardavano "cessioni di beni" mentre la dichiarazione afferiva a "prestazioni di servizi".

Il Collegio ritiene che le sintetiche espressioni utilizzate per rigettare l’appello dell’Agenzia, con l’apodittica affermazione anzi trascritta, non assolvano all’obbligo motivazionale, e che, quindi, la decisione, sul punto, sia affetta dal denunciato vizio di motivazione, che per l’appunto, è configurabile, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n.890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

In buona sostanza, l’argomentazione della C.T.R. non solo è inadeguata sotto il profilo della coerenza logico formale, rivelando un sintomo d’ingiustizia nella soluzione della questione di fatto, ma pure rivela decisive pretermissioni di elementi, attinenti al concreto contenuto delle dichiarazioni d’intendo, che ove esaminate e valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre ad un diverso decisum.

Con il secondo motivo, si censura l’operato dei Giudici di merito, – i quali, hanno ritenuto applicabile il regime agevolativo di non imponibilità IVA, – sia ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. a), perchè il trasporto, nel caso, era avvenuto "a cura della ricorrente e su incarico del cessionario ungherese", sia pure, in quanto l’operazione risultava comunque "non imponibile" ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. b), disposizione che subordina il riconoscimento dell’agevolazione solo alla condizione che "trasporto e spedizione fuori dalla UE avvengano entro novanta giorni dalla consegna".

Anche tale mezzo risulta fondato, avuto riguardo, anzitutto, al condiviso principio, secondo cui "In tema di I.V.A., nelle cosiddette "operazioni triangolari" regolate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, lett. a), e così chiamate per la presenza di un cedente e di un cessionario, entrambi residenti nel territorio dello Stato, nonchè di un terzo residente all’estero e destinatario della merce, l’esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità ai inserimento, in tale fase, del cessionario. Inoltre, per espressa previsione, l’esportazione deve risultare da documento doganale ovvero da vidimazione apposta dall’Ufficio Doganale su un esemplare della fattura. Conseguentemente, qualora dal cedente siano state emesse le fatture relative alla merce destinata all’esportazione e su tali fatture, intestate al cessionario residente nel territorio dello Stato, risulti la vidimazione dell’Ufficio Doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per ritenere sussistente una operazione triangolare e, quindi, una cessione all’esportazione esente da imposta" (Cass. n.5065/1998).

Nel caso, è pacifico che l’esportazione non è avvenuta ad opera del cedente, bensì del cessionario e, d’altronde, non risultano osservate le altre precitate prescrizioni.

L’altro profilo di censura, ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. b), risulta pure, fondato, in considerazione del fatto che la fattispecie disciplinata da tale disposizione riguarda "le cessione di beni con trasporto o spedizione fuori del territorio della comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto", che, a differenza di quanto espressamente previsto per le cessioni di cui alla lettera a) del medesimo articolo, non possono essere sottoposti "ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni".

La CTR, diversamente opinando, ha dunque fatto malgoverno della citata disposizione di legge, sia per non avere tenuto conto che, nel caso, la stessa non tornava applicabile, desumendosi, pacificamente, dagli atti di causa che i beni ceduti erano stati, prima dell’esportazione, trasferiti presso lo stabilimento della Elzio Selva srl, per eseguirvi delle lavorazioni in base alle esigenze aziendali del cessionario non residente, sia pure per non essersi posta il problema della verifica degli altri presupposti, tra i quali, quello dell’osservanza del termine di novanta giorni.

Il terzo mezzo è inammissibile, e comunque, sarebbe infondato.

La CTR, infatti, sul punto ha argomentato che la contestata omessa fatturazione era a ritenersi insussistente, per un verso, in quanto "non risultava esservi stata alcuna dazione di somme a titolo di cauzione o simili", in relazione agli imballaggi consegnati ai clienti con la clausola "a rendere", e sotto altro profilo, in quanto la contribuente aveva consegnato detti imballaggi con l’espressa clausola "a rendere", ragion per cui non era configurabile alcuna cessione di beni fatturabili. Ciò posto, la doglianza risulta formulata genericamente, in violazione del principio di autosufficienza e di quell’altro secondo cui l’impugnazione di una decisione di merito, che si fonda su distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza" Cass. n.3965/2002; n.4424/2001;

n.14740/2005).

La ricorrente Agenzia, in vero, con il mezzo, ha dedotto in ordine alla prima ratio, mentre alcuna specifica critica è rinvenibile alla argomentata affermazione della CTR, secondo cui l’omessa fatturazione era a ritenersi, altresì insussistente, in quanto difettava un presupposto indefettibile, cioè la cessione dei beni.

L’infondatezza, poi, è connessa al fatto che la CTR non fa alcuna affermazione di principio in contrasto con le disposizioni di legge applicabili, stante che, per un verso, è rimasto acclarato che gli imballaggi erano stati consegnati con la esplicita "clausola a rendere", ragion per cui a buon diritto non erano stati fatturati, e d’altra parte che la fatturazione era stata successivamente effettuata, nel momento in cui gli imballaggi non erano stati restituiti, entro il 31 gennaio dell’anno 1997.

A diversa conclusione, del resto, non induce l’osservazione dell’Agenzia, per la quale la contribuente non avrebbe tenuto l’apposito registro, non risultando contestata la rilevanza fiscale della pretesa infrazione, stante la verificata possibilità di eseguire le verifiche necessarie, attraverso la documentazione fiscale emessa, contenente, con riferimento agli imballaggi, l’espressa clausola "a rendere".

L’ultimo mezzo, va esaminato e deciso, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, quale delineatosi in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997.

In particolare, nel caso, trova applicazione la disciplina, introdotta dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, che non pone più a carico del committente o del cessionario il versamento dell’imposta evasa ma solo il pagamento di una sanzione amministrativa.

In proposito, questa Corte, ha già avuto modo di precisare che "In materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, applicabile "ai procedimenti in corso" alla data dell’I aprile 1998, a condizione (nella specie sussistente) che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del "favor rei", sicchè la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA, tenuto conto che il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ed entrato in vigore l’1 aprile 1998, prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema. In particolare, l’art. 16 ha abrogato, fra l’altro, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41 e l’art. 6, comma 8, ha determinato i margini del "quantun" della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il pagamento dell’imposta (avente anch’esso, nel regime dell’abrogato art. 41, natura sanzionatola)" (Cass. n. 12678/2005, n. 15509/2C04, n.5268/2005).

La decisione impugnata, che in relazione alla contestata infrazione, ha ritenuto non più esigibile il pagamento dell’imposta, bensì "solo il pagamento di una sanzione amministrativa", essendo in linea con il trascritto principio, non giustifica la formulata censura, basata sull’insussistente presupposto che la CTR abbia negato l’applicabilità, sia dell’imposta sia pure delle sanzioni.

In conclusione, va dichiarata inammissibile l’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e le spese del giudizio, tra lo stesso e la contribuente, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, in tema di legittimazione ad causam del Ministero, vanno compensate, mentre vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia Entrate, dichiarato inammissibile il terzo e rigettato il quarto; in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, – che per il resto va confermata, – va cassata, e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivando congruamente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese del giudizio.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, nei limiti indicati nella parte motiva, cassa, in relazione, l’impugnata decisione, che conferma nel resto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Rigetta, il terzo ed il quarto motivo del ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 6012 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, già dipendente del Ministero delle Comunicazioni (Direzione Regionale per la regolamentazione e la qualità dei servizi) con la qualifica di operatore amministrativo contabile, premesso di avere partecipato alla selezione di cui all’art. 1 comma 20 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per l’area di supporto amministrativo e per la qualifica di funzionario e di avere, in esito alla stessa, conseguito la qualifica di funzionario nell’area di supporto amministrativo con l’attribuzione del settimo livello retributivo, impugna gli atti indicati in epigrafe, assumendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, violazione del principio di buona amministrazione.

Rileva in particolare il ricorrente che, pur essendosi classificato al 25° posto della graduatoria, gli è stato attribuito il settimo livello retributivo della qualifica di funzionario, mentre alla contro interessata dr.ssa Perri, sebbene classificata al 26° posto, sarebbe stato attribuito il quindicesimo livello retributivo della qualifica di funzionario, sulla base di criteri di valutazione palesemente irragionevoli e, peraltro, tipizzati soltanto successivamente alla data della sua immissione in ruolo.

Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata ed ha dedotto l’inammissibilità e/o l’infondatezza delle censure.

Alla pubblica udienza del giorno 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il ricorrente sig. Marco Maurizi denuncia in sostanza l’irragionevolezza dell’attribuzione di un livello retributivo inadeguato rispetto alla posizione di graduatoria conseguita in esito alle prove di selezione basate su criteri meritocratici, e mirate a valorizzare la professionalità conseguita, il titolo di studio e l’esperienza maturata, assumendo come proprio il buon risultato conseguito avrebbe giustificato l’attribuzione di un livello retributivo superiore al settimo, anche considerato che alla candidata dott.ssa Perri, collocata ad una posizione di graduatoria successiva, sarebbe invece stato attribuito un livello retributivo nettamente superiore, in evidente contraddizione logica rispetto alle verifiche di meritevolezza e professionalità espletate a mezzo delle prove di selezione.

Rileva inoltre che i criteri utilizzati dall’Autorità per l’attribuzione dei livelli retributivi ai candidati utilmente collocati in graduatoria sarebbero stati formalizzati addirittura in epoca successiva alla sua immissione in ruolo

Chiede quindi che, previo annullamento della determinazione provvedimentale di attribuzione del settimo livello retributivo, venga riconosciuto il suo diritto al conseguimento di un livello retributivo superiore, coerente con gli esiti degli accertamenti meritocratici della selezione.

Il Collegio ritiene che la pretesa azionata sia infondata, cosicchè il ricorso deve essere rigettato nel merito, potendosi quindi prescindere dall’esame delle questioni preliminari di inammissibilità proposte dalla difesa erariale.

Infatti, la determinazione del trattamento retributivo del personale dell’Autorità selezionato, in base alla previsione della legge n. 247/97, al momento dell’istituzione dell’organismo, fra il personale dell’ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e del Ministero delle Comunicazioni, se per un verso ha correttamente tenuto conto degli esiti delle prove selettive finalizzate all’accertamento delle competenze dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle nuove funzioni, e quindi della posizione rivestita nella graduatoria finale, per altro verso non poteva prescindere completamente dalla considerazione della qualifica rivestita e del livello retributivo concretamente già conseguito da ciascun candidato presso l’Amministrazione di provenienza.

Le linee guida indicate nella proposta del gruppo istruttorio di cui alla nota del 15.12.1999, in atti, e concretamente applicate nell’attribuzione dei livelli retributivi al personale utilmente collocato nella graduatoria e proveniente dal Ministero delle Comunicazioni, come già peraltro avvenuto anche per il personale proveniente dall’ex Ufficio del garante per la radiodiffusione e l’editoria, hanno previsto un sistema di determinazione del trattamento retributivo articolato che tiene conto, per un verso, della votazione conseguita in esito alle prove di selezione, e per altro verso della qualifica di appartenenza presso l’Amministrazione di provenienza (a seconda che si tratti di qualifica inferiore o di qualifica equivalente a quella rivestita presso l’Autorità) e della rilevanza dell’attività e dei compiti svolti presso il Ministero delle Comunicazioni ai fini dell’esercizio delle funzioni e competenze della neo istituita Autorità.

Il sistema appare nel complesso immune dalle censure di illogicità ed irragionevolezza spiegate con il gravame, e risponde alla prospettiva teleologica della valorizzazione di un criterio meritocratico; ove, l’approccio sostanziale perseguito non si limita all’apprezzamento delle votazioni conseguite in esito alle prove selettive – pure assolutamente rilevanti anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo – ma si estende alla considerazione di profili di professionalità e idoneità alle nuove mansioni logicamente correlati alle qualifiche già rivestite e alle attività espletate presso l’Amministrazione di provenienza.

La differenza fra il trattamento retributivo attribuito al ricorrente, rispetto a quello della dr.ssa Perri, benché collocata quest’ultima in posizione di graduatoria potiore rispetto a quella da lui ricoperta, trova così giustificazione nel fatto che mentre il dr. Maurizi rivestiva presso l’Amministrazione di provenienza la qualifica di operatore amministrativo contabile, la dr.ssa Perri era già in possesso della qualifica apicale di direttore amministrativo, e non può quindi costituire sintomo di eccesso di potere per disparità di trattamento.

E la mancata corrispondenza fra posizione di graduatoria e livello retributivo assegnato non è elemento di per sè implicante profili di illegittimità, considerato che la selezione in parola non era finalizzata alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego ma dava attuazione a norme speciali per la selezione del personale della neoistituita Autorità, attraverso il ricorso a personale già inquadrato nei ruoli del Ministero della Comunicazione.

Il fatto poi che in seno alle prove di selezione siano state apprezzate, anche ai fini dell’attribuzione della votazione finale, il titolo di studio, la professionalità conseguita e l’esperienza maturata nell’attività pregressa in relazione alla qualifica di candidatura, e che quindi la posizione rivestita in seno alla graduatoria sia frutto di un giudizio complessivo sui requisiti di professionalità e di carriera, non esclude, sul piano della logicità e della ragionevolezza, che detto giudizio complessivo non possa concorrere con l’ulteriore apprezzamento di profili riguardanti la carriera pregressa (qualifica già rivestita e mansioni espletate), nell’ambito di una ponderazione generale maggiormente articolata che appare necessaria ai fini della determinazione di un trattamento retributivo coerente con l’intero sviluppo della carriera del dipendente.

Nè gli atti impugnati possono essere ritenuti illegittimi per il fatto che i criteri di valutazione siano stati recepiti in una determinazione successiva alla data di immissione in servizio del ricorrente, considerato che alla selezione de qua sono stati applicati in maniera trasparente ed univoca i criteri già predeterminati nelle linee guida indicate nella proposta del gruppo istruttorio di cui alla nota del 15.12.1999.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti in ragione della natura della controversia attinente il rapporto di impiego.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.