Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28757

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15/3/2007 il Giudice di Pace di Empoli condannava S.I. per il delitto di lesioni colpose commesse in danno di M.R. e Me.Fr., con violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze deducendo la violazione di legge ed in particolare dell’art. 222 C.d.S. che impone, in caso di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’applicazione della sospensione della patente.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2863 del 23/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006), Paolella, Rv.

232881), ha stabilito che con la sentenza di condanna deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, atteso che la stessa consegue di diritto alla sentenza. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Empoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28233 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 12-09-2011, n. 33750 Imputabilità

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Svolgimento del processo

1. – Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza deliberata l’11 febbraio 2010, ha dichiarato – ai sensi dell’art. 98 c.p.p., e su conforme richiesta del Pubblico Ministero – non luogo a procedere nei confronti di S.S., imputato del reato di cui agli artt. 424 e 425 c.p..

Commesso in (OMISSIS), ed a lui contestato per aver distrutto, appiccando un incendio, masserizie ed arredamenti in tre locali in disuso di uno stabile di proprietà comunale, trattandosi di persona incapace d’intendere e di volere, evidenziando sul punto che l’imputato era "poco più che quindicenne all’epoca dei fatti" e che mancava la prova, non più acquisibile in sede dibattimentale ad una così grande distanza temporale dai fatti, della capacità d’intendere e di volere, "in particolare sotto il profilo della violazione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile". 2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando al riguardo che la declaratoria della incapacità d’intendere e di volere del S. non era stata ricollegata dal giudice di merito ad alcuna specifica evidenza, non risultando indicata nella sentenza impugnata alcuna circostanza, relativa alle condizioni socio-ambientali, familiari, al grado di istruzione, di educazione, alla natura del reato, ovvero legata al comportamento processuale del minore, idonea a far presumere una immaturità dello stesso, rappresentando, in particolare, proprio l’immediata percepibilità del disvalore del fatto un dato sintomatico da cui fondatamente desumere l’imputabilità del minore.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata, seppur concisamente motivata, resiste a tutte le censure mosse dal ricorrente, conformandosi la decisione del giudice di merito a principi di diritto pienamente condivisibili.

Al riguardo non è superfluo evidenziare, in primo luogo, che per quanto riguarda il reato commesso da minore tra 14 e 18 anni, affinchè il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto" non solo dall’elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 c.p. e cioè dalla capacità del minore di comprendere l’antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere.

Il legislatore, in particolare, non ha stabilito alcuna presunzione nè di capacità nè di incapacità, lasciando all’accusa l’onere della prova della capacità del minore, sia cognitiva che volitiva, come di tutti gli altri elementi costitutivi del reato. Con specifico riferimento al tipo d’indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere "relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva, sicchè il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell’illecito, inevitabilmente influendo il decorso del tempo sul processo stesso di maturazione dell’imputato minorenne.

Alla stregua di tali principi nessun profilo di illegittimità è allora ravvisarle nella sentenza impugnata per avere il giudicante ritenuto, valutata l’età dell’imputato, poco più che quindicenne, l’obiettiva gravità del fatto e nel contempo l’omissione di qualsiasi indagine sulla sua personalità e sull’ambiente socio- familiare in cui lo stesso si è formato, non più esperibile proficuamente a distanza di anni dal fatto, in adesione ad una espressa richiesta in tal senso del Pubblico Ministero ed in applicazione del generale principio "in dubio prò reo", dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato minorenne, per immaturità al momento del fatto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-09-2011, n. 35429 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza del 30.12.2010 nei riuniti procedimenti, ha rigettato la richiesta di riesame delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Bologna il 15.12.2010 e dal gip di Reggio Emilia il 14.12.2010, ex art. 27 cod. proc. pen., nei confronti di C. G., B.R. e M.D. e V.A., indagati per furto aggravato di capi di abbigliamento e di un motoveicolo.

Si trattava di imputazioni che avevano tratto origine da una vasta indagine che aveva consentito di riscontrare l’esistenza di una associazione volta alla commissione di furti e ricettazioni e di numerosi furti aggravati commessi in epoche diverse e da molti soggetti. L’ordinanza qui impugnata era stata emessa ai dopo che il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, aveva ritenuto l’incompetenza del gip di Venezia non sussistendo elementi sufficienti per ritenere l’esistenza della continuazione tra tutti i reati contestati, presupposto necessario della competenza del detto giudice.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati. Con un primo motivo sostiene la nullità della ordinanza impugnata e di quella di custodia cautelare per incompetenza territoriale dei gip di Bologna e Reggio Emilia; la competenza era stata correttamente ritenuta dal gip di Venezia sulla base del reato più grave. Con un secondo motivo sostiene la nullità dell’ordinanza per mancato rilascio di copia dei nastri contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Da ultimo sostiene che è stato violato il principio di proporzionalità nella scelta della misura.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato con piena congruità ed ha espressamente condiviso le ragioni in base alle quali il Tribunale del riesame di Venezia aveva ritenuto la incompetenza del gip del Tribunale di Venezia; era stato ritenuto che non vi erano elementi sufficienti per affermare l’unicità del disegno criminoso, presupposto essenziale per il riconoscimento della continuazione tra i vari reati fine contestati e l’ipotizzata associazione, e per poter dunque ritenere la connessione tra gli stessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. B; di conseguenza i vari furti dovevano essere attribuiti ciascuno alla cognizione dei vari giudici territorialmente competenti. A fronte di ciò il ricorso richiama, da un lato e peraltro genericamente, il contenuto dell’ordinanza del GIP di Venezia, senza tenere conto che essa è stata annullata dal Tribunale del riesame per le ragioni di cui sopra, ragioni rispetto alle quali nessuna specifica censura viene mossa con il presente ricorso.

3. Quanto alla mancata consegna dei supporti audio delle intercettazioni, i ricorrenti ribadiscono l’eccezione di nullità formulata in relazione al fatto che tale richiesta era stata già formulata al pubblico ministero, ed era rimasta inevasa, circostanza riconosciuta anche dal Tribunale del riesame; la eccezione tuttavia è manifestamente infondata; il ricorrente infatti non tiene conto dell’ordinanza impugnata che alle pagine 4 e 5 si diffonde sull’argomento, precisando che fin dall’udienza del 26.11.2010 i supporti magnetici in questione erano stati posti a disposizione della difesa che però aveva rifiutato l’offerta e che tali supporti erano stati sempre disponibili nei procedimenti che avevano visto l’emissione delle nuove ordinanze cautelari da parte dei gip di Bologna e di Reggio Emilia e nonchè in quello avanti il Tribunale del riesame conclusosi con l’ordinanza qui impugnata; e non tiene conto altresì del principio espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 22.4.2010 n. 20300 rv. 246907, così massimato "In tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 cod. proc. pen., comma 4 l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate". Principio che, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, prevede il verificarsi di una nullità solo allorchè vi sia una effettiva lesione del diritto di difesa e non quando sia la stessa difesa che, con il proprio comportamento non collaborativo, si pone nella condizione di non essere sufficientemente informata.

4. Congrua e logica è la motivazione fornita al riguardo della scelta della misura, avendo il Tribunale evidenziato che tutti i ricorrenti hanno precedenti specifici ed è stata loro contestata la recidiva e che le modalità della condotta posta in essere, che si inseriva in un circuito criminoso organizzato e determinato a realizzare furti di consistente gravità, imponeva una prognosi decisamente negativa che misure meno intense potessero rappresentare valido strumento di contenimento della loro pericolosità. 5 Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

– Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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