Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36936 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Provvedendo su una istanza di archiviazione, il g.i.p. del Tribunale di Ravenna l’ha rigettata ed ha restituito gli atti al p.m. affinchè compisse ulteriori atti di indagine specificatamente indicati nel provvedimento impugnato, consistenti nell’interrogatorio dell’imputato sui termini di un accordo intervenuto con tale F. e sulla registrazione del contratto.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il p.m. del luogo, sostenendone la abnormità. Osserva in proposito che l’interrogatorio dell’imputato non è mezzo di indagine, ma strumento di garanzia e di difesa e che, pertanto, il g.i.p. non aveva alcun potere di disporre il compimento di un simile atto.

Il P.G. ha invece concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile.

Com’è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno progressivamente elaborato e circoscritto la nozione di atto abnorme, le cui caratteristiche di identificazione sono costituite dall’essere il provvedimento del tutto avulso dal sistema e dalla sua capacità di determinare la stasi del procedimento, ovvero una indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento, incompatibile col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. un. 26 marzo 2009, n. 25957; Cass. sez. un. 25 marzo 2010, n. 21243; Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 5307).

Il provvedimento in esame non presenta queste caratteristiche, in quanto si colloca nell’alveo dell’art. 409 c.p.p., comma 4, e presenta la semplice anomalia di imporre al p.m. il compimento di un atto – l’interrogatorio dell’indagato – la cui natura istruttoria è però controversa. Il provvedimento, inoltre, è ben lungi dal creare una stasi del procedimento, che può agevolmente proseguire col compimento dell’atto di indagine demandato dal g.i.p., e non determina un’alterazione della struttura logica del processo penale, dal momento che la remissione degli atti dal g.i.p. al p.m. per un approfondimento istruttorio è espressamente consentita dall’art. 409 c.p.p., comma 4.

L’atto impugnato non è, quindi, abnorme. Consegue che va esclusa la sua ricorribilità per cassazione ed ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 03-05-2012, n. 6701 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.O., F.C. e L.S. hanno chiesto alla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 2 gennaio 2001 al 14 novembre 2007.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d’appello ha ritenuto che a ciascun ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per tre anni e cinque mesi di ritardo. Ha quindi liquidato, in favore di ciascun ricorrente, la somma di Euro 1.710, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso e della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto il C., il F. ed il L. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo (rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè vizio di motivazione), la parte ricorrente si duole della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte europea.

Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 39, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Non appare ragionevole, per contro, il discostamento dallo standard minimo fissato dalla CEDU operato dal decreto impugnato (Cass. n. 30160 del 2011).

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011, cit.). Nè può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Alla stregua di tali considerazioni il motivo deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Il secondo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in 3 anni e 5 mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve riconoscere a ciascun ricorrente l’indennizzo di Euro 2.670, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta per ciascun ricorrente era di 16.040 Euro), possono essere compensate per 2/3, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore dell’Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 2.670, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti di 1/3 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese distratte in favore dell’Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che complessivamente si liquidano, per l’intero, in Euro 985, di cui Euro 445 per competenze ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che complessivamente si liquidano in Euro 965, di cui Euro 865, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2012, n. 8422

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Svolgimento del processo

P.E. e P.R., quali eredi testamentari di P.B., proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, con la quale era stata respinta la domanda dai medesimi avanzata, volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la dante causa P.B. e M.V., in quanto titolare di ditta individuale unitamente o in alternativa con la S.A.S. Ristorante Sora Olga di Munafò Vincenzo e C, dall’1.5.50 e fino al 5.3.98, ed al pagamento delle differenze retributive.

Gli appellati resistevano al ricorso, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 14 gennaio/9 ottobre 2009, l’adita Corte d’appello di Roma, ritenuto, sulla base del materiale probatorio acquisito, che non risultava dimostrata la sussistenza tra P.B. e M.V. del dedotto rapporto di lavoro subordinato, emergendo, invece, dal medesimo materiale, la sussistenza di un rapporto di lavoro associativo, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono P.E. e P.R. con otto motivi.

Il M. non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamentano che la Corte di merito abbia espresso giudizi di inattendibilità di tutti i testi di parte ricorrente, non supportandoli con logica e coerente motivazione, ma basandosi quasi esclusivamente sui rapporti tra i testi e la Sig.ra P., violando, in tal modo, il disposto di cui al richiamato art. 116 c.p.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamentano che la Corte abbia ritenuto non provata la dedotta simulazione del rapporto societario senza adeguatamente spiegare le ragioni di tale convinzione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 4) per essersi la Corte pronunciata su un presunto intervento novativo del rapporto, nonostante l’assenza di domanda e deduzioni in tal senso.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto provato detto evento novativo sulla sola base di documenti societari, con conseguente violazione dell’art. 2948 c.c., n. 5, che prevede un termine quinquennale per la prescrizione delle competenze lavorative.

Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione per avere il Giudice d’appello illegittimamente invertito l’onere della prova, considerando prevalente la qualifica di socio della dante causa P.B. e ponendo, a carico della parte ricorrente, la prova contraria.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed, ancora, violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte affermato che il compenso della P. "era determinato – evidentemente – in relazione alla misura della propria quota di partecipazione, come ammesso dagli stessi appellanti nel conteggio del percepito risultante solo dal 1984, verosimilmente cioè dall’intervenuta partecipazione societaria".

Ad avviso dei ricorrenti, poichè tale circostanza non era stata mai dedotta da parte resistente, la Corte non avrebbe dovuto neanche soffermarsi su tale accertamento, ossia sulla possibilità che il compenso fosse commisurato alla partecipazione societaria.

Con il settimo motivo i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione e travisamento delle prove, lamentano che la Corte abbia dato per provato l’acquisto degli arredi del locale e della licenza commerciale del Ristorante Sora Olga in (OMISSIS), gestito da Pa.Ol., da parte del M. (con la ditta individuale costituita il 26/6/1978, trasformata, poi, in accomandita semplice sin dall’1/12/1984 con la denominazione Ristorante Sora Olga di Munifò Vincenzo & C,) che alla data del 9/5/91 vedeva già presente P.B., quale socia accomandante, cedente la propria quota del 4% alla data del 9/12/93.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 2725 c.c. e art. 112 c.p.c., lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto la mancanza di prova del regime di subordinazione nel periodo antecedente la ritenuta qualità di socia sulla base di non consentite prove testimoniali.

Il ricorso, pur valutato nelle sue molteplici articolazioni, è infondato.

Va preliminarmente osservato che la Corte territoriale, dopo avere rimarcato che, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della sussistenza dello stesso, ove sul punto vi sia contestazione, ha opportunamente proceduto ad una disamina della vicenda per cui è giudizio, per meglio illustrare le ragioni della sua decisione.

Ha, in proposito chiarito che gli appellanti P. hanno agito quali eredi testamentari di P.B. al fine di vedere riconosciuta la natura subordinata della prestazione lavorativa che la medesima avrebbe svolto a decorrere dal 1.5.50 e fino al 5.3.98, vale a dire fino a pochi giorni prima del suo decesso intervenuto il 28.3.98, quale cuoca unica addetta alla cucina del Ristorante "Sora Olga"; hanno quindi prospettato, anche in secondo grado, l’esistenza di tutti gli indici c.d. rilevatori, costantemente espressi dalla Corte di legittimità ai fini dell’individuazione del regime di subordinazione.

Di contro, l’impugnata sentenza ha evidenziato che, sin dalla tempestiva costituzione in giudizio, la società e la ditta individuale appellate avevano dedotto l’esistenza di un rapporto associativo di P.B., certificato da due atti notarili rispettivamente in data 9.5.91 ed in data 28.12.93, idoneo quindi quanto meno – a rappresentare un intervento "novativo" nel rapporto di lavoro che si fosse eventualmente instaurato precedentemente.

Ciò posto, ha rilevato come fosse pacifico nonchè accertato alla luce sia dei documenti in atti, sia delle deposizioni testimoniali acquisite dal Giudice di primo grado, che il Ristorante "Sora Olga" in (OMISSIS) era stato gestito da Pa.Ol. almeno fino al 1978, quando il M. (con la ditta individuale costituita il 27.6.78) acquistò gli arredi del locale ed acquisì la relativa licenza commerciale.

Tale ditta individuale, poi, era stata trasformata in società in accomandita semplice sin dal 1.12.84 con la denominazione "Ristorante Sora Olga di Munafò Vincenzo & C", che alla data del 9.5.91 vedeva già presente P.B. (che dall’atto notarile in pari data risulta essere già titolare di pensione), quale socia accomandante, cedente la propria quota del 4% alla data successiva del 9.12.93.

Sennonchè – prosegue la Corte territoriale – di tale vincolo associativo nessuna menzione è stata fatta nel ricorso introduttivo, mentre risultava oggetto di specifica deduzione da parte dei convenuti (appellati) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro (vale a dire prestazione giustificata dal vincolo associativo e dazione di denaro quale provente dell’attività associativa) nonchè dell’eccezione di prescrizione; al contrario, solo successivamente gli stessi appellanti avevano fatto decorrere tale partecipazione associativa dal 1991.

In questo contesto, la Corte d’appello ha proceduto ad una attenta analisi delle deposizioni dei testi escussi, giustificando di volta in volta il grado di attendibilità da attribuire alle stesse sul piano probatorio, con motivate argomentazioni non suscettibili, in quanto tali, di censure accoglibili in questa sede.

Nè le conclusioni che la Corte ricava dalla suddetta analisi delle dichiarazioni dei testi può essere messa in discussione dall’affermazione della stessa Corte secondo cui la teste C., moglie di un cugino della P., aveva riferito de relato sulla base di quanto a lei stessa riferito dalla P..

Assumono, infatti, i ricorrenti che le dichiarazioni rese dalla teste sarebbero avvenute per cognizione diretta dei fatti, riportando, a sostegno, alcuni passaggi della deposizione, che, tuttavia, con riguardo agli aspetti fondamentali dell’attività lavorativa ("è vero che la Sig.ra P. lavorava tutta la settimana anche il sabato e la domenica per otto ore. Il mercoledì osservava il giorno di riposo"), non appaiono tali da smentire l’assunto del Giudice a quo.

Si tratta, comunque – come ammesso dagli stessi ricorrenti-, di semplici stralci della deposizione, insufficienti di per sè a contrastare quanto esposto, in proposito, dalla Corte territoriale.

Quest’ultima, infatti, dal complesso del materiale probatorio acquisito ha tratto il convincimento il M. aveva acquisito la gestione solo dal 1978 (data di costituzione della ditta individuale) e che fino al 1980, quanto meno, la P. era stata legata da vincoli di affetto e convivenza con la famiglia Pa. alla quale il ristorante apparteneva, sicchè, in mancanza pure di riscontro rigoroso in ordine ai criteri rivelatori della subordinazione per tale periodo (vale a dire un compenso fisso, un regime di orario prestabilito, un controllo sulla sua presenza e sulla sua prestazione lavorativa), l’appello andava respinto.

Giova, in proposito, rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Non risultando nell’iter argomentativo presente nella impugnata sentenza i denunciati vizi e violazioni di legge, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese non avendo il M. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10876 Intervento dei creditori nell’esecuzione

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Svolgimento del processo

1.1. D.V.G., creditore di V.L. e titolare di ipoteca sulla di lui vettura tg. (OMISSIS), staggita ad istanza di L.G., dopo essere intervenuto nella procedura esecutiva si oppose alla vendita – in data 2.5.94 – del bene pignorato, come effettuata per L. 500.000 a L.C., adducendo diverse nullità dell’avviso ai creditori iscritti e nell’espletamento delle disposte forme di pubblicità.

1.2. Il tribunale di Teramo, con sentenza n. 143 del 28.1.02, accolse l’opposizione ed annullò sia l’ordinanza di aggiudicazione e vendita, che gli atti successivi, rigettando la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, come avanzata dall’opponente.

1.3. Avverso detta sentenza i L. interposero appello, mentre il D.V. dispiegò gravame incidentale sui danni e sulle spese; ma la corte di appello de L’Aquila, con sentenza n. 550 del 30.6.06 (notificata il 23.11.06), rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale limitatamente alle spese, condannando i L. al pagamento dei due terzi di esse.

1.4. Per la cassazione di tale sentenza, ricorrono, affidandosi a tre motivi, G. e L.C.; resiste con controricorso il D.G. ed alla successiva udienza 7.6.12; compare il solo difensore dei ricorrenti.

Motivi della decisione

2. I ricorrenti formulano tre motivi e:

2.1. a conclusione del primo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c." – pongono il seguente quesito: "il creditore iscritto che abbia ricevuto la notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c., che in una esecuzione mobiliare sia intervenuto dopo la vendita del compendio pignorato e voglia contestare il mancato rispetto delle forme di pubblicità straordinarie disposte per la vendita dal G.E. deve farlo nel termine di cinque giorni di cui all’art. 617 c.p.c. decorrente dalla data della vendita eseguita a cura dell’Ufficiale Giudiziario?";

2.2. a conclusione del secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 2929 cod. civ." – pongono il seguente quesito: "può un’opposizione ex art. 617 c.p.c. proporsi dopo la vendita, se con essa si chiede che venga dichiarata la nullità della vendita e la retrocessione del bene pignorato, alla luce del disposto dell’art. 2929 cod. civ.?";

2.3. a conclusione del terzo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c." – pongono il seguente quesito:

"alla sentenza di primo grado che definisce un giudizio avente ad oggetto oltre ad un’opposizione agli atti esecutivi anche una domanda di risarcimento danni generica è applicabile l’art. 618 c.p.c.?".

3. Il controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso, tanto nel suo complesso che in ordine ai singoli motivi, del primo dei quali adduce anche l’infondatezza.

4. A parte ogni considerazione sulla formulazione dei quesiti, che non appare conforme ai rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare mancando la sommaria indicazione della fattispecie concreta e della regola di diritto erronea applicata dal giudice, nonchè parendo quella generale per la serie indeterminata di controversie successive affetta da genericità ed astrattezza):

4.1. va di ufficio rilevato che la controversia, che aveva pacificamente ad oggetto un’opposizione ad atti esecutivi (come indicato dalle parti e dal giudice di primo grado), è stata definita in primo grado – sia pure, a quanto consta, senza l’invece indispensabile contraddittorio con il debitore esecutato – con sentenza che le parti hanno poi impugnato con un mezzo non ammissibile, cioè l’appello;

4.2. è evidente, infatti, che tanto il risarcimento del danno (che potrebbe essere chiesto esclusivamente all’interno del giudizio di opposizione per le nullità indicate come oggetto del danno; in generale, sull’improponibilità della domanda di danni da attività processuale in giudizio separato, v., tra le molte: Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. 26 agosto 2002, n. 12541; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 16 giugno 1997, n. 5391) che la "retrocessione" del bene, vale a dire l’annullamento dei provvedimenti di vendita ed il ripristino della situazione antecedente, cioè la titolarità del medesimo in capo al debitore esecutato, sono mere conseguenze dell’eventuale accoglimento dell’opposizione e, in quanto tali, qualificano di accessorietà le relative domande e le assoggettano al medesimo regime di quella principale, tutta incentrata su nullità o vizi formali degli atti del procedimento.

5. Orbene:

5.1. (da ultimo, v.: Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 28 giugno 2010, n. 15405), la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare;

5.2. si impone quindi, senz’altro indugio, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, perchè resa su di un mezzo di impugnazione inammissibile, sicchè il processo non avrebbe giammai potuto proseguire (tra le ultime, v. Cass. 9 maggio 2011, n. 10102);

5.3. quanto, infine, alle spese di lite del grado di appello e del presente giudizio di legittimità, il carattere ufficioso del rilievo che ha qui definito la controversia costituisce, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza di secondo grado oggi impugnata; compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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