Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 18-03-2013, n. 12630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Nei confronti del ricorrente, quale legale rappresentante della soc, Infoservizi S.r.l., si procede per violazione della L. n. 401 del 1989, artt. 4 e 4 bis per avere – in assenza della prescritta autorizzazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.) – svolto direttamente o per via telematica, esercizio di scommesse su competizioni sportive riservate allo Stato, operando come intermediario delle ditte Stanley International Betting Ltd (con sede nel Regno Unito) e della Goldbet (con sede in Austria).

Con la sentenza impugnata, egli è stato condannato alla pena di Euro 3000 di ammenda.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto appello (convertito in ricorso), tramite difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione.

In primo luogo, si fa notare che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta – pure avanzata dall’imputato – di disapplicazione della normativa interna per suo contrasto con quella comunitaria e, comunque, di assoluzione sotto il profilo soggettivo come già pronunciata dallo stesso Tribunale di Teramo il 12.3.07.

Si ricorda, altresì, che, con ordinanza del 25.1.10, la Corte di Cassazione aveva sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea sulla compatibilità della normativa interna (c.d. Bando Bersani) e che – attraverso la citazione di numerose pronunzie di merito, in sede di riesame – si è anche asserito che, mentre per l’attività di intermediazione, è necessaria l’autorizzazione di polizia, essa non è richiesta nel caso di svolgimento di attività di C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) per la quale occorre solo l’autorizzazione all’uso di mezzi telematici rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

Altra censura riguarda il fatto che il giudice non abbia affrontato il tema della concreta pericolosità verso l’ordine pubblico. Sarebbe stato onere del P.M. dimostrare che le società Goldbet e Stanley non sono assoggettate a rigorosi controlli sul regolare svolgimento della loro attività. Ciò, in conformità a quanto asserito in numerose pronunzie di merito che vengono (anche in questo caso) diffusamente citate. Si sottolinea, peraltro, che nei rispettivi Paesi, le società estere in questione, per essere abilitate sono state sottoposte a puntuali controlli per la sussistenza dei necessari requisiti di affidabilità e professionalità.

Circa la mancanza della autorizzazione da parte dell’ A., si sottolinea, altresì, che egli non l’aveva perchè le stesse società estere erano sprovviste di concessione.

A riguardo, il ricorrente si diffonde nel ricordare le discutibili scelte legislative dello Stato italiano in tema di scommesse clandestine (censurate anche dalla Commissione parlamentare Antimafia con una relazione di cui si ricordano vari passaggi) al fine di incrementare le entrate fiscali.

Il ricorrente ricorda, altresì, la giurisprudenza comunitaria soffermandosi, in particolare, sulla nota sentenza Placanica e richiamando talune pronunzie di legittimità successive ad essa ed al decreto Bersani.

Il ricorso termina rammentando che, tanto è discutibile la normativa italiana che questa S.C., con l’ordinanza prima citata del 25.1.10, ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria.

Come ulteriore doglianza, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla condanna risarcitoria in favore della parte civile Snai.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

In data 14.1.13, BSL conto della Stanley, è stata depositata una memoria con la quale si sviluppano una serie di considerazioni volte a differenziare la posizione della Stanley da quella della Goldbet e che, facendo leva, in particolare, sulla pronunzia Costa-Cifone della Corte europea e su quella del 10.7.12 di questa terza sezione (rv.

253241) si evidenzia – in buona sintesi – come la Goldbet, a differenza della Stanley, non abbia acquisito la concessione, non perchè discriminata (come avvenuto per la staniey), ma perchè essa le è stata revocata a causa del fatto che tale operatore dirottava illegalmente e surrettiziamente i consumatori italiani dal proprio sito web ufficiale, sottoposto a controllo delle Autorità italiane e recante il logo AAMS, verso siti stranieri non autorizzati ed inibiti.

Con la propria memoria, del 22.1.13, la p.c. S.N.A.I. ha replicato agli argomenti dell’imputato facendo osservare che quanto affermato in ordine alla mancata formazione della prova nel dibattimento non può essere condiviso e si ricorda quanto avvenuto in giudizio dove fu accettata l’acquisizione di tutti gli atti di indagine. Si contestano, altresì, le deduzioni difensive in punto di elemento soggettivo e si ribadisce con molteplicità di argomenti la validità della decisione del Tribunale sostenendo – attraverso un lungo excursus sulla giurisprudenza della CE. ed altri precedenti di merito e di legittimità – la impossibilità, nel caso di specie, di procedere alla disapplicazione invocata sostenendo che essa deve essere il risultato di un accertamento circostanziato circa le ragioni che hanno portato alla negazione della concessione.
Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – il ricorso è fondato.

Il dibattuto tema portato all’attenzione di questa S.C. con il presente gravame, ha imboccato, di recente, un indirizzo interpretativo chiaro secondo cui, in osservanza dei principi enunciati dalla Corte europea non integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (sez. 3, 10.7.12, Cifone, Rv. 253241).

Per converso, il reato sussiste quando un soggetto compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (sez. 3, 20.9.12, Maiorana,. rv. 253367).

La prima sentenza sopra citata è stata adottata in un caso che vedeva coinvolta la Stanley International Betting Ltd e, data la condizione di tale società, il principio è stato ribadito più di recente in un altro caso che vedeva sempre coinvolta la Stanley (sez. 3, 19.7.12, Boraccino ed altri, n. 44482/12) ove si è ricordato che la decisione della Corte di Strasburgo (nelle cause riunite e – 72/10 e – 77/10 Costa e Cifone) è stata puntuale nel chiarire perchè – ed a quali condizioni (anche alla luce della precedente sentenza Placanica di quella Corte del 6.3.07, pronunciata nelle cause riunite C-338/04, c-389/04 e c-360/04) – la norma incriminatrice nazionale risulta incompatibile con la normativa comunitaria (artt. 43 e 49 c.c.).

Il risultato è, quindi, che, laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l’accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale (a causa dei rifiuto dello stato italiano di concederle loro, ovvero per aver subordinato la partecipazione alla gara per il rilascio a condizioni che risultano in violazione del diritto comunitario), ricorre l’obbligo del giudice di "disapplicare".

Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata.

Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche con riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con la ordinanza del 16.2.12 (pronunciata nella causa c-413/10) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti P. ed altri, nonchè, nei confronti di Z. C., la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa-Cifone (già prima evocata). Tuttavia, – ha soggiunto la Corte – il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Z. che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perchè, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’A.A.M.S., in applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall’Amministrazione del Monopoli di Stato indette nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perchè, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività dei gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli.

La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era "pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice".

In particolare, si è ricordato che, in base ai principi di parità di trattamento e di effettività nonchè agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e, quindi, cercare di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni ed, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori già esistenti. In sostanza, con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è allineata alla propria giurisprudenza precedente (v. sentenza 6 marzo 2007, in cause riunite C.338/04 e altre, Placanica e altri) tanto Che la Stessa Corte di Cassazione (per tutte, sentenze di questa Sezione 28 Marzo 2007, n. 16969, PG in proc. palmioli, e 22 ottobre 2008, n.2417, Gneco) ha già ritenuto le regole e le clausole contenute nel D.L. prima citato in contrasto coi principi del Trattato CE (ora UE), perchè causavano una ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari e, non a caso, anche altre pronunzie di questa S.C., successive al decreto Bersani (nn. 781 e 789 del 2008), hanno dichiarato la non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria.

La conclusione del discorso riconduce, pertanto, alle conclusioni già rassegnate nella citata sentenza di questa stessa sezione (16.2.12, Cifone, n. 28413) ove, – in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell’ambito di quello stesso procedimento – è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non configgere con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi e devono rispondere a "motivi imperativi di interesse generale" con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza.

In assenza dei suddetti requisiti – dice la sentenza citata – "le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata".

Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p. e ss..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-01-2011, n. 807 Trattamento economico

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 novembre 1994, depositato nei termini, i Sig.ri G.G.D., e gli altri meglio specificati in epigrafe, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto ricorso per il riconoscimento e la declaratoria, previo accoglimento della istanza cautelare, del loro diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario in relazione allo svolgimento (in orario eccedente quello di servizio) del servizio di piantone, e del loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento delle prestazioni di ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni, nonché per l’espletamento di ogni altra prestazione di attività lavorativa in orario eccedente quello di servizio.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 36 Costituzione, la violazione della legge 1 aprile 1981 n. 121 (in particolare dell’art. 63), la violazione dell’art. 17 della legge n. 668/1986, (con riferimento al compenso dovuto per l’espletamento del servizio di piantone prestato in orario eccedente quello di servizio).

I ricorrenti sostengono che, ai sensi della normativa soprarichiamata, agli stessi compete (ove il servizio di piantone sia prestato anche in orario eccedente quello di servizio) non solo il compenso per lavoro straordinario, ma anche una ulteriore indennità aggiuntiva in misura inferiore al 10% del compenso stabilito per lavoro straordinario. I ricorrenti sollevano inoltre eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/86 per violazione degli artt. 3 e 36 Costituzione. I ricorrenti concludono chiedendo che venga riconosciuto il loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) delle prestazioni citate nell’epigrafe del ricorso, nonché di ogni altra prestazione di attività lavorativa.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 1995 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – 11 aprile 2007 n. 1578).

Va, infatti, osservato che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittimo ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/1984 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, la stessa si appalesa manifestamente infondata, atteso che, con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. CORTE COST. 12 marzo 2004 n. 91; CONS. STATO – SEZ. IV – 2 novembre 2004, n. 7101).

Per quanto concerne, infine, le ulteriori pretese dei ricorrenti rivolte ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) di alcune particolari prestazioni (ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni), le stesse non si appalesano fondate, atteso che tali prestazioni prescindono dalla disciplina sull’orario di lavoro dettata dall’art. 63 della legge n. 121 del 1981, risultando regolate da particolari disposizioni normative e regolamentari rivolte a disciplinare le modalità ed i tempi di dette prestazioni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 555/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 539/2009 proposto da BIOLO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Aurora D’Agostino, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Chiara Santi in Venezia Mestre, Corso del Popolo 70;

CONTRO

l’ATER della Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Mesirca, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento dell’ATER 4.11.2008 con il quale si ordina il rilascio dell’immobile occupato senza titolo.

Visto il ricorso, notificato il 26.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ATER di Padova, depositato il 2.3.2009;

visti gli atti tutti di causa;

uditi alla camera di consiglio del 4 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. D’Agostino per il ricorrente e l’avv. Mesirca per l’ATER di Padova;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla circostanza che il ricorrente non è subentrato alla madre, stabilitasi in casa di riposo, nella qualità di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Piazzola sul Brenta non ha adottato un espresso provvedimento in ordine all’istanza, presentata dalla madre del ricorrente in data 4 novembre 1998, ai fini dell’aggiornamento della composizione del nucleo familiare originario ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della legge regionale n° 10 del 1996.

Tuttavia con ordinanza comunale n° 47 in data 28 giugno 2007 (rettificata con ordinanza n° 56 in data 24 luglio 2007) è stato assegnato al ricorrente un alloggio per emergenza abitativa, diverso da quello per il quale è ordinato lo sgombero con il provvedimento impugnato.

Tale ordinanza è motivata in relazione alla circostanza che il ricorrente non ha diritto a conseguire l’assegnazione dell’alloggio già assegnato alla madre.

L’ordinanza comunale n° 47 del 2007 ha pertanto un contenuto implicito di diniego rispetto all’istanza, in data 4 novembre 1998, di aggiornamento della composizione familiare.

Il provvedimento impugnato pone dunque a proprio fondamento la circostanza, accertata dal Comune ai sensi dell’art. 13 comma 2 della legge regionale n° 10 del 1996, che non sussistono i presupposti per ricomprendere il ricorrente tra i soggetti del nucleo familiare cui potrebbe spettare il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio.

Tale circostanza non risulta contraddetta dal certificato di residenza storico prodotto dal ricorrente in giudizio.

Infatti da tale certificato risulta che il ricorrente era uscito dal nucleo familiare della madre in data 26 aprile 1979 ed è rientrato nel nucleo familiare della madre in data 7 febbraio 1998 e dunque oltre il periodo di tempo massimo di 5 anni, che il terzo comma dell’art. 13 della legge regionale n° 10 del 1996 considera ai fini della possibilità di ampliamento del nucleo familiare.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 539/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. III 01-12-2006 (17-10-2006), n. 39860 Mutamento d’uso – Realizzato con opere edilizie – Natura di ristrutturazione edilizia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con ordinanza 27 aprile 2006, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su un locale ove erano in corso lavori di mutamento di uso da commerciale ad abitativo.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa circa il difetto di motivazione del decreto di sequestro evidenziando come il provvedimento contenesse l’indicazione della norma vìolata, della condotta antigiuridica, del vincolo pertinenziale del bene e delle necessità istruttorie.

Nel merito, il Tribunale ha puntualizzato le emergenze probatorie dalle quali ha tratto il convincimento che non si trattasse di mera ristrutturazione del locale commerciale, come sostenuto dalla difesa, ma della trasformazione dello stesso in abitazione.

Infine, i Giudici hanno concluso per la persistente necessità di mantenere inalterato l’attuale stato dei luoghi al fine di procedere alle verifiche di natura tecnica già disposte dal Pubblico Ministero.

Per l’annullamento della ordinanza, ricorre in Cassazione l’indagato P? F? deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che il decreto di sequestro era immotivato e consistente in uno prestampato utilizzabile per qualunque violazione edilizia;

-che le indagini predisposte dal Pubblico Ministero (acquisizioni di informazioni e documenti) possono essere effettuate senza il vincolo del bene.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Deve precisarsi (anche se il tema non è trattato nei motivi di ricorso) come, avendo come riferimento la ricostruzione del fatto riportata nel provvedimento in esame, sia esatta la conclusione del Tribunale sulla ipotizzabilità del contestato illecito. Il mutamento di uso, attuato dopo la ultimazione di un fabbricato e durante la sua esistenza, configura una ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall’art. 3 cd lett. d TU 380/2001) in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, comporta la creazione di un ?organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente?. Per quanto concerne la nullità del decreto di sequestro, si rileva come la relativa censura sia già stata sottoposta al vaglio del Giudice di merito e correttamente, confutata; il provvedimento conteneva tutti i requisiti necessari per la sua giuridica esistenza in quanto precisava la norma di legge violata, descriveva in sunto la condotta antigiuridica ed evidenziava la strumentalità probatoria del bene vincolato (per procedere a verifiche, anche, di natura tecnica).

Pertanto, la censura dello indagato (che, tra l’altro, non prende in considerazione, da motivazione del Tribunale e, quindi, non è in sintonia con la stessa) è inesatta e in fatto ed inconsistente anche avendo come riferimento la sentenza 5876/2004 delle Sezioni Unte che il ricorrente cita; la decisione chiarisce che, pure relativamente al corpo del reato, il Pubblico Ministero deve evidenziare le necessità probatorie del sequestro ed una tale motivazione – particolarmente accurata e completa- si riscontra nel decreto in esame.

Da ultimo, il ricorrente segnala la non necessità del sequestro dal momento che le indagini predisposte dal Pubblico Ministero, acquisizioni cartolari, possono essere effettuate senza il vincolo del bene.

Sul punto, è appena il caso di ricordare come il sequestro, anche del corpus delicti, deve essere revocato quando sono venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di restituzione del bene all’avente diritto; tale circostanza non si è verificata nel caso in esame.

Il rilievo che il Pubblico Ministero non abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era preordinato il sequestro, non significa che l’indagine non sia più necessaria. Inoltre, la documentazione, che l’organo della accusa sta acquisendo, è relativa allo immobile per cui si procede e, pertanto, la eventuale modifica dello stato dei luoghi, possibile nel caso di libera disponibilità del bene, può rendere impraticabile il controllo tra quanto risulta cartolarmente e quanto è stato realizzato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.