Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11354 diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che V.M., con ricorso del 9 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un articolato motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 29 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del V. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda, compensando le spese;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 14 gennaio 2009 -, era fondata sui seguenti fatti: a) il V., rimasto vittima in data 21 luglio 2003 di un infortunio sul lavoro, il 20 febbraio 2004 aveva presentato denuncia-querela al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia; b) tale denuncia-querela era stata iscritta nel registro delle notizie di reato soltanto nel 2006; c) dopo le indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica adito, con richiesta del 28 luglio 2008, aveva richiesto l’archiviazione degli ipotizzati reati, per intervenuta prescrizione; c) il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia aveva disposto l’archiviazione del procedimento, in quanto i reati ipotizzati erano estinti per intervenuta prescrizione;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver premesso che l’art. 6 della CEDU tutela il diritto alla ragionevole durata del processo esclusivamente per una causa "propria" – ha affermato che la persona offesa dal reato non può considerarsi "parte" del procedimento penale fintantochè non si costituisce parte civile in tale procedimento, con la conseguenza che, nella specie, il ricorrente non è legittimato a chiedere l’indennizzo per equa riparazione, in quanto il procedimento penale si era concluso nella fase delle indagini preliminari.
Motivi della decisione

che, con il motivo di censura, vengono denunciati come illegittimi:

a) la affermata mancanza di legittimazione del ricorrente alla richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento penale, la CEDU non distinguendo tra procedimento civile e procedimento penale e non presupponendo la acquisita qualità di "parte" nello stesso procedimento penale; b) la omessa considerazione che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Torino, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 Cost.;

che il ricorso non merita accoglimento;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione "sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga, rivolta" e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità – pur potendo svolgere un’attività d’impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale – non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 10303 del 2010 e 19032 del 2005);

che inoltre, quanto alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già affermato che, in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la eccezione di legittimità costituzionale della 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 – nella parte in cui attribuisce alla persona offesa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere l’indennizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano assunto la qualità di parte nel processo penale, vale a dire solo se si siano costituiti parte civile -, in quanto, mentre i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l’organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata del processo attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio (cfr. la sentenza n. 2969 del 2006);

che il ricorrente non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre questa Corte a rimeditare i citati e condivisi orientamenti giurisprudenziali;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 258 Atti amministrativi discrezionali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Tamoil Italia S.p.A. nel prosieguo "Tamoil", ha chiesto a questo Consiglio di dettare misure attuative della decisione, di estremi specificati nell’epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio i signori Mi.

Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Occorre premettere che, con la decisione della quale è ora domandata l’esecuzione, questo Consiglio ha accolto l’appello interposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo (sez. III) n. 12 dell’8 gennaio 2009; per l’effetto, è stato accolto anche il ricorso di primo grado e sono stati consequenzialmente annullati gli atti con esso impugnati.

In particolare, va precisato che la Tamoil era titolare di un distributore di carburanti, ubicato nella piazza (…) di Sciacca, che, a fine 2004, fu dichiarato incompatibile con le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 5 agosto 1982, n. 97, per intralcio alla viabilità.

La Tamoil chiese il trasferimento dell’impianto in un’area sita in via Verona.

La richiesta fu positivamente riscontrata dal Comune che, con ordinanza sindacale 20 luglio 2005, n. 108, dispose lo sgombero dell’area e il trasferimento dell’impianto.

Con atto del 1 dicembre 2006 il Comune concesse una (seconda) proroga del termine per lo sgombero, ma "nelle more della individuazione entro tempi ragionevoli di altro sito in cui allocare l’impianto stesso", così ritirando implicitamente il precedente assenso a favore del trasferimento in via Verona: ciò sul presupposto di una pretesa incompatibilità urbanistica della proposta localizzazione del distributore con le prescrizioni di un piano di lottizzazione, in precedenza approvato.

L’atto del 1 dicembre 2006 fu impugnato avanti al T.A.R. che tuttavia respinse il ricorso.

Questo Consiglio, con la decisione n. 786 del 2010, accolse l’appello proposto dalla Tamoil, negando l’esistenza di alcun contrasto con il predetto piano di lottizzazione. Ed invero, nella pronuncia si è osservato che:

– lo strumento urbanistico applicabile alla fattispecie era costituito dal Piano comprensoriale n. 6 il quale non individua specifiche localizzazioni per i distributori di carburanti, ma ne consente l’installazione nelle zone "M" destinate a spazi alberati, disciplinate dall’art. 24 delle relative norme di attuazione;

– sussisteva la compatibilità dei distributori con le aree destinate a verde, siccome costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza;

– era pretestuosa la pretesa del Comune di verificare la compatibilità dell’impianto col sunnominato piano attuativo, dal momento che quest’ultimo, per definizione, non può mai porsi in contrasto con lo strumento urbanistico generale;

– in ogni caso la destinazione delle aree impressa da piani di lottizzazione non era indifferente al decorso del tempo nel caso di persistente inutilizzazione delle stesse aree e, comunque, le previsioni del piano di lottizzazione, richiamato dal Comune, erano da tempo divenute inefficaci per decorso del termine decennale di cui all’art. 17 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

3. – Nel ricorso emarginato la Tamoil ha esposto che il Comune di Sciacca, dopo aver ricevuto notificazione della decisione sopra riferita, ha adottato la nota del 20 luglio 2010. In detta nota il Dirigente del 6° Settore – Ecologia e Servizi a rete ha affermato di non poter modificare le precedenti determinazioni negative circa la pratica di trasferimento dell’impianto in via Verona, poiché:

– la Tamoil non sarebbe più titolare, in quanto revocato, del decreto regionale per l’esercizio dell’impianto e che, pertanto, l’istanza di trasferimento si dovrebbe considerare al più, alla stregua di una nuova domanda, da proporre nel rispetto dei nuovi parametri tecnico-urbanistici e di sicurezza;

– il Consiglio comunale, con delibera n. 63 del 2010, avrebbe individuato lungo la via Sciascia e nei pressi dello stadio "Gurrera", oltre che nella "zona M" del piano di lottizzazione "Abbene", le aree ove ricollocare gli impianti di distribuzione di carburante in precedenza insistenti su via Belvedere.

La Tamoil ha successivamente comunicato la sua intenzione di non accettare l’area comunale individuata con la predetta deliberazione consiliare n. 63/2010.

Con nota dell’Ufficio tecnico comunale del 21 luglio 2010, prot. n. 23601, la Tamoil è stata dunque invitata a presentare una nuova istanza conforme al D.A. Industria del 26 novembre 2008 e, quindi, in conformità alla regola che impone di distribuire, oltre al gasolio e alla benzine, anche il G.P.L. o il metano.

4. – Sostiene la ricorrente che:

– il Comune di Sciacca, così disponendo, avrebbe eluso il contenuto decisorio della pronuncia sopra indicata;

– non vi è stata alcuna revoca del titolo petrolifero da parte della Regione (anzi, esso sarebbe stato confermato nel settembre del 2010);

– il Comune avrebbe riqualificato l’originaria domanda come nuova istanza al solo fine di sottoporre l’installazione dell’impianto a vincoli ulteriori rispetto a quelli urbanistici già dichiarati inconsistenti da questo Consiglio;

– il Comune avrebbe perfino richiesto un parere sull’idoneità geomorfologica del sito, parere nemmeno previsto per il rilascio del permesso di costruire.

5. – Tanto premesso, la Tamoil ha chiesto, in via principale, a questo Consiglio di emanare direttamente il provvedimento preteso, in luogo del Comune di Sciacca, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 104/2010 e, in via subordinata, di ordinare all’amministrazione comunale di conformarsi alla decisione n. 786/2010, mediante la previa determinazione giurisdizionale del contenuto del relativo provvedimento; in ogni caso, la società ricorrente ha dedotto la nullità degli atti comunali assunti dopo la pubblicazione della predetta pronuncia, domandandone la relativa declaratoria.

6. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati. Giova ulteriormente osservare in punto di fatto che il Sindaco del Comune di Sciacca, in seguito alla decisione posta in esecuzione, adottò, in data 30 giugno 2010 (prot. gab. n. 2419) un atto di indirizzo, rivolto ai dirigenti del Settore Urbanistica e del Settore Ecologia e Impianti, con il fine di verificare se sussistessero tutti gli altri requisiti di legge per il rilascio, in favore della Tamoil, dell’assenso edilizio per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti in via Verona.

Nelle premesse di tale atto il Sindaco correttamente rilevò che, in forza della sunnominata pronuncia, l’area di via Verona doveva reputarsi compatibile sotto l’aspetto urbanistico.

Sennonché, in risposta alla sollecitazione sindacale, il dirigente del Settore Ecologia del Comune di Sciacca rilasciò un parere, del 20 luglio 2010, di contenuto negativo rispetto alle pretese fatte valere dalla Tamoil.

Questa volta il sostanziale diniego è scaturito dalla considerazione:

I) dell’intervenuta adozione della delibera consiliare n. 63/2010, avente ad oggetto l’individuazione di nuove aree ove trasferire gli impianti di distribuzione di carburanti;

II) della sussistenza di una circostanza ostativa all’accoglimento dell’istanza rappresentata dall’obbligo, introdotto dal decreto dell’Assessore regionale all’Industria del 26 novembre 2008, della somministrazione, negli impianti di distribuzione di carburanti, anche del G.P.L. e del metano.

Con riferimento a quest’ultima motivazione, il dirigente ha sostenuto che la richiesta della Tamoil, ancorché risalente al 2005, fosse da considerarsi alla stregua di nuova domanda, in quanto la società ricorrente non era "più titolare del decreto regionale per l’esercizio dell’impianto IDC".

A seguito e sulla scorta di tale parere anche il dirigente del Settore Urbanistica ha invitato la Tamoil a presentare una nuova istanza.

7. – Gli atti dirigenziali, testé richiamati nei loro contenuti essenziali, sono da ritenersi nulli per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla decisione n. 786/2010.

L’elusione del giudicato consumatasi con il secondo atto dirigenziale è evidente: il dirigente del settore urbanistica, il quale nulla avrebbe potuto obiettare (e, difatti, nulla ha obiettato) sul piano urbanistico, attesa la chiara decisione di questo Consiglio, ha invece invitato la Tamoil a ripresentare un’istanza sulla base delle considerazioni, estranee alla materia urbanistica, svolte dal dirigente del Settore Ecologia.

L’atto del dirigente del Settore Ecologica è del pari palesemente illegittimo, ma sotto un diverso profilo. La valutazione negativa del dirigente muove, invero, da un presupposto erroneo, ossia che la Tamoil non sia più in possesso del titolo rilasciato dalla Regione. Ma tale presupposto motivazionale risulta documentalmente smentito dalla nota dell’Assessorato alle attività produttive, in data 3 settembre 2010, laddove è invece affermato – in sintesi – che il D.D. n. 1058/2006 (almeno a detta data) era da reputarsi ancora vigente e che, per la sua rinnovazione, la Regione rimaneva in attesa della soluzione delle questioni urbanistiche di competenza del Comune.

Siffatta erroneità del presupposto travolge l’intero contenuto del parere reso dal dirigente del Settore Ecologia: è manifesto, insomma, che l’istanza della Tamoil non potesse considerarsi "nuova" ai sensi del decreto dell’Assessore all’Industria del 26 novembre 2008, pubblicato sulla G.U.R.S. 5 dicembre 2008; d’altronde detto decreto – e ciò è dirimente – limita expressis verbis la sua applicabilità alle sole "istanze presentate dopo la data di pubblicazione" (dello stesso).

8. – Il Collegio non ignora che tale illegittimità dell’atto dirigenziale – in astratto – dovrebbe essere dedotta dalla Tamoil avanti al T.A.R. per la Sicilia, trovandosi in presenza di un rinnovato esercizio di discrezionalità tecnica (nuovo esercizio notoriamente consentito all’amministrazione, anche dopo la decisione giurisdizionale di annullamento, ma per una sola volta e con riferimento ad aspetti non esaminati in occasione dell’adozione del primo atto poi rimosso dal giudice amministrativo: v., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n. 134).

Ritiene tuttavia il Collegio che tali principi, seppure ancora validi e pienamente condivisibili, non si attaglino alla fattispecie in esame. Va infatti osservato che l’illegittimità che affligge gli atti sopra descritti si rivela di particolare intensità, sia per la non pertinenza delle motivazioni addotte (è il caso del parere reso dal dirigente del Settore Urbanistica) sia per l’evidente carenza della relativa istruttoria, formatasi su presupposti erronei (con riguardo all’atto del dirigente del Settore Ecologia).

Orbene, la considerazione di tali profili induce il Collegio a ritenere che l’invalidità in questione oltrepassi la soglia della mera illegittimità per debordare nel campo dell’elusione del giudicato: invero, l’illegittimità dei suddetti atti comunali non ha semplicemente impedito la piena realizzazione del bene-interesse della Tamoil nell’ambito dei residui margini di intervento discrezionale rimessi al nuovo intervento conformativo dell’amministrazione, ma si è risolta in una completa obliterazione della regula iuris (di carattere urbanistico) pienamente evincibile dalla decisione n. 786/2010; quest’ultima, difatti, è stata elusa attraverso l’adozione di atti che, seppure in maniera indiretta, si pongono in obiettivo e insanabile conflitto con il giudicato.

In altri termini, nella specie, la concreta attività di riesercizio del potere amministrativo, estrinsecatasi con i menzionati atti comunali, ha generato una situazione patologica che – lungi dal poter essere circoscritta all’ambito dell’eccesso di potere – trasmoda nella nullità, dovuta, in particolare, alla descritta negativa incidenza funzionale dei pareri dirigenziali sul piano dell’attuazione del comando giurisdizionale posto in esecuzione.

La dichiarazione della nullità, che pertanto si impone, è d’altronde in linea con la primaria esigenza, sottesa all’intero impianto del nuovo Codice del processo amministrativo, di assicurare l’effettività della giurisdizione amministrativa, effettività che, specialmente in sede di ottemperanza delle sentenze di secondo grado, non è compatibile con il moltiplicarsi delle controversie allorquando a) il dictum da attuare sia chiaro, b) la residuale discrezionalità amministrativa sia esercitabile entro limiti assolutamente contenuti e c) le pretese circostanze ostative rappresentate dalla parte soccombente siano manifestamente insussistenti o evidentemente pretestuose.

9. – Sulla scorta dei precedenti rilievi, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.

10. – Con riferimento alle disposizioni attuative della pronuncia n. 786/2010 non può essere accolta la domanda principale della Tamoil, con la quale si è chiesto al Consiglio di emanare direttamente l’assenso invocato.

Invero, si oppone a tale soluzione la circostanza che, nonostante l’esistenza di un contenuto "vincolato" (per effetto del giudicato e della presente sentenza) del provvedimento che il Comune dovrà adottare, perdura comunque la necessità di esaminare alcune questioni, non investite dalla citata pronuncia (perché rimaste del tutto estranee all’oggetto del contendere), la cui valutazione è inevitabilmente rimessa all’amministrazione.

In particolar modo il Comune, fermo restando l’obbligo di emanare il provvedimento richiesto dalla Tamoil, dovrà precisare quali siano le condizioni e le prescrizioni di sicurezza che la società sarà tenuta ad osservare nella realizzazione dell’impianto.

11. – Sussistono tuttavia i presupposti per ordinare al Comune di Sciacca di dare attuazione al giudicato – entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione) della presente sentenza – adottando un provvedimento che abbia i seguenti contenuti essenziali:

a) preveda l’ubicazione dell’impianto della Tamoil in via Verona e sull’area indicata dalla società (qualora, ovviamente, la ricorrente disponga di un titolo giuridico, diverso dall’atto di assenso edilizio, che ne giustifichi l’uso);

b) non sottoponga l’impianto della Tamoil all’obbligo previsto dall’art. 1, n. 3), del decreto dell’Assessore regionale dell’Industria del 26 novembre 2008.

12. – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Sciacca nei confronti della Tamoil; possono essere invece compensate le spese processuali tra la società ricorrente e i signori Mi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso e, per l’effetto:

1) dichiara la nullità degli atti comunali impugnati con il ricorso emarginato;

2) ordina al Comune di Sciacca di prestare ottemperanza alla decisione di questo Consiglio del 1 giugno 2010, n. 786;

3) per i fini di cui al precedente punto, determina come da motivazione il contenuto essenziale del provvedimento che il Comune dovrà adottare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente sentenza;

4) condanna il Comune di Sciacca alla rifusione nei confronti della Tamoil S.p.A. delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00); compensa le spese processuali tra la Tamoil S.p.A. e i signori Mi.;

5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 964 stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui la questura di Milano aveva rigettato la richiesta di rinnovo conversione del permesso di soggiorno precedentemente ottenuto per affidamento ed ora richiesto per lavoro subordinato poiché non sarebbero state integrate le condizioni richieste dall’art.32 D.lgs. 286/98 oltre al fatto che i redditi conseguiti sarebbero insufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia.

Il ricorso presenta tre motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286/98 poiché la Questura non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva trovato un nuovo lavoro che gli consentiva di avere un reddito sufficiente a garantire il suo mantenimento.

Il secondo lamenta la violazione dell’art. 3 L. 241/90 poiché la motivazione dell’atto non dà conto della circostanza che il ricorrente ha sempre lavorato.

Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta poiché non si è tenuto conto del fatto che egli risiede in Italia con tutti i suoi parenti e che ha sempre lavorato. non accompagnati e cioè a quelli per i quali non è stato possibile procedere ad un affidamento ai sensi del primo comma dell’articolo richiamato.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha dimostrato di avere sempre lavorato perché quando si è interrotto il rapporto di lavoro con la ditta Aldo Ponteggi di E.M., è stato subito assunto dalla ditta Orso ponteggi di B.A. per la quale tuttora lavora percependo un reddito sufficiente al suo mantenimento.

Risultano quindi integrate le condizioni di cui all’art. 32,comma 1, T.U. Imm. per la conversione dl permesso del minorenne per affidamento in permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis, D.P.R. 115/02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 737 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 7 Aprile 2010 con cui il Dirigente del Settore Commercio del Comune di Padova ha rigettato l’istanza di protrazione d’orario fino alle ore 2 del mattino, presentata per il pubblico esercizio sito in via Dante n° 1 a Padova.

L’istanza di protrazione d’orario è stata motivata in relazione alle seguenti circostanze:

– altri esercizi della zona hanno ottenuto di protrarre l’orario di apertura fino alle ore 2;

– a carico dell’esercizio non sussistono esposti da parte del vicinato.

L’Amministrazione ha motivato il provvedimento impugnato:

– rilevando l’erroneità del presupposto che altri esercizi della zona, già interessati dal provvedimento sindacale di riduzione di orario, avessero ottenuto una deroga per l’apertura fino alle ore 2;

– ribadendo l’attualità delle ragioni di ordine pubblico poste a base dell’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008, con cui è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 24 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di Padova ed in particolare nella zona di Piazza dei Signori.

Il collegio ritiene superfluo pronunciarsi sulle eccezioni preliminari proposte dall’Amministrazione, essendo il ricorso infondato nel merito.

Il provvedimento impugnato è infatti sufficientemente motivato con riferimento all’attualità delle ragioni di ordine pubblico poste a base dell’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008, con cui è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 24 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di Padova ed in particolare nella zona di Piazza dei Signori.

D’altro canto l’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008 non è stata impugnata. Ne consegue che il collegio non può spingere il proprio esame per valutare la legittimità delle valutazioni che l’Amministrazione ha effettuato con tale ordinanza.

Il collegio si limita a evidenziare che il pubblico esercizio in questione è ubicato nella zona nella quale con l’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008 l’Amministrazione ha disposto l’anticipazione dell’orario di chiusura.

Sull’istanza di ripristino dell’orario di apertura fino alle ore 2 non si è formato il silenzio assenso.

Infatti il preavviso di diniego è stato comunicato prima della scadenza del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, stabilito dall’art. 2 della legge n° 241 del 1990, vigente al momento di presentazione di tale istanza, con conseguente interruzione dei termini per la conclusione del procedimento.

L’istanza di protrazione d’orario è stata presentata in data 26 Novembre 2009 e il preavviso di diniego è stato inviato in data 24 Febbraio 2010 ovverosia entro 90 giorni.

Parte ricorrente non ha eccepito su tali date.

Il collegio osserva che, ai sensi dell’art. 10bis della legge n° 241 del 1990, il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni assegnato per la presentazione delle osservazioni (così TAR Veneto III n° 139 del 2011).

Il provvedimento finale, impugnato, è stato quindi adottato in data 7 Aprile 2010, nei termini.

La mancata formazione del silenzio assenso esime il collegio dall’esame della sussistenza nel caso di specie di motivi che, a prescindere dal decorso del tempo, inibiscano la formazione del silenzio assenso.

Il ricorso è dunque infondato.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto della complessità delle problematiche riguardanti i pubblici esercizi del centro storico di Padova..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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