T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 949 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato l’11.4.2008, depositato il 10.5.2008, il sig. F.D. impugna il provvedimento in epigrafe meglio specificato recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo ad un fondo di mq 3000 trasformato, senza permesso di costruire, mediante "livellamento a mezzo spandimento di misto granulometrico, finalizzato al parcheggio dei camion di proprietà della ditta Autotrasporti D. snc", chiedendone l’annullamento per:

eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, atteso che non sarebbe stata realizzata sul fondo alcuna costruzione e, comunque, il ricorrente, non essendo proprietario, non potrebbe essere legittimo destinatario dell’ordinanza;

nullità dell’atto; violazione del giusto procedimento atteso che nel provvedimento non sarebbe indicata la sanzione da applicare per la mancata ottemperanza e sarebbe mancata la previa comunicazione di avvio del procedimento;

eccesso di potere per difetto dei presupposti atteso che nella specie, non vi sarebbe alcun contrasto tra l’opera realizzata e le previsioni dello strumento urbanistico che tipizza l’area a destinazione agricola; l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare preventivamente la domanda di accertamento di conformità presentata dalla parte;

difetto dei presupposti di legge, non potendo la parte ricorrente rimuovere le opere siccome sottoposte a sequestro.

2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale;

3.- All’udienza del 24 febbraio 2011, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.- Il ricorrente è committente dei lavori di trasformazione di un’area agricola di 3000 mq circa, pavimentata con misto granulometrico, al fine di destinarla a parcheggio dei camion di proprietà della ditta Autotrasporti D. s.n.c.

L’amministrazione comunale ha ordinato, con l’atto impugnato, il ripristino dello stato dei luoghi.

Parte ricorrente dubita della legittimità dell’ordinanza, ritenendo che siffatta opera non sarebbe sanzionabile nei sensi ritenuti dall’amministrazione.

Le censure non colgono nel segno.

All’uopo sarà sufficiente richiamare in questa sede quanto precisato, ex multis, da Cons. St. Sez. IV 1 ottobre 2007 n. 5035: "Invero, la modificazione d’uso da agrumeto a parcheggio, attraverso la trasformazione dei luoghi con opere non autorizzate(copertura e compattamento del terreno con strato di ghiaia, è chiara ed incontestata.

Il punto da definire, sul piano giuridico, è se la natura delle opere realizzate e ritenute abusive dal Comune, in quanto operanti una mutazione di destinazione su zona comunale…destinata a giardino e agrumeto, fosse tale da richiedere effettivamente un provvedimento concessorio da parte del Comune, in relazione ai connessi carichi urbanistici.

La tesi dell’appellante, secondo cui la mancanza di opere edilizie realizzate, impedirebbe di ritenere la necessità di un previo intervento autorizzatorio del Comune, è priva di pregio giuridico.

Il Consiglio di Stato ha da tempo e in più occasioni sottolineato che il punto rilevante, per valutare il regime di modificabilità della struttura di un immobile, è costituito proprio dalla sua destinazione d’uso.

Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102 del 2003).

Nella fattispecie, non è sostenibile che la trasformazione di un appezzamento di terreno da agrumeto e giardino a parcheggio scoperto, attraverso l’impermeabilizzazione del terreno non configuri una sostanziale modificazione delle caratteristiche d’uso dell’immobile, con incremento di carichi urbanistici.

Ragionando diversamente sarebbe possibile stravolgere il quadro urbanistico che il Comune deve gestire attraverso un’attività unilaterale dei proprietari di immobili, il che significherebbe rendere impraticabile un’ordinata gestione degli strumenti urbanistici di cui un Ente locale è legittimamente dotato".

2.- Le spiegate conclusioni autorizzano la reiezione del ricorso previa puntualizzazione che:

il fatto che il ricorrente non sia proprietario dell’area non appare circostanza esimente atteso che l’ordine, in parte qua, risulta impartito, come da verbale di sequestro depositato in atti, al committente dei lavori, peraltro anche contitolare della ditta di autotrasporti destinataria dell’utilizzazione del terreno trasformato, e come tale risulta legittimo;

non sussiste l’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis Tar Campania Napoli n. 10331 dell’1.12.2006);

non necessariamente l’ordine di ripristino deve essere accompagnato con l’indicazione della sanzione da comminare;

non risulta documentata l’avvenuta presentazione dell’accertamento di conformità;

la circostanza che l’area sia sottoposta a sequestro penale non risulta ostativa, ben potendo la parte presentare istanza all’autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione ai solo fini demolitori.

3.- Nulla per le spese non essendosi costituita l’intimata amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (d’ora in avanti Istituto o ISVAP) ha deliberato, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio 2003 ed il 31 dicembre 2007 e per quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, l’adeguamento del trattamento retributivo spettante ai suoi dirigenti (ric. n. 3312 del 2008).

Con la stessa sentenza il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:

o ha accolto il ricorso proposto avverso l’atto con cui lo stesso Istituto ha istituito l’Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni preponendo l’odierno ricorrente, in precedenza incaricato delle funzioni di Capo del Servizio Albi e della reggenza della Sezione Albi intermediari e periti (ric. n. 6970/2008).

o ha respinto il ricorso n. 1406/2009 con cui l’odierno appellante ha lamentato di essere stato vittima di una condotta posta in essere dall’ISVAP e dal ricorrente qualificata quale fattispecie di "mobbing"

Avverso la reiezione del ricorso n. 3312 del 2008 insorge con il presente ricorso l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento; la reiezione del ricorso n. 1406/2009 è invece impugnata dallo stesso appellante con distinto ricorso dal Collegio definito con distinta sentenza.

All’udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene ai criteri seguiti dall’ISVAP nel deliberare, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio 2003 ed il 31 dicembre 2007 e per quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, l’adeguamento del trattamento retributivo spettante ai suoi dirigenti.

Giova considerare che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576, "il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP".

Il CCNL per il comparto assicurativo ha previsto un aumento della retribuzione dei dirigenti corrispondente all’aumento ISTAT per gli anni 20032007 (pari circa al 12%), nonché corrispondente all’aumento preventivato per il periodo dal 2008 al 2010 (pari a circa il 6%).

Ebbene -come esposto dall’appellante – l’ISVAP, con gli atti contestati in primo grado, ha deliberato un aumento della retribuzione dei dirigenti differenziato. Per i dirigenti delle classi I e II, ha previsto, invero, un aumento corrispondente a quello che il CCNL ha disposto per i dirigenti del settore assicurativo; per i dirigenti appartenenti alle classi III, IV e V (tra cui l’odierno appellante, appartenente alla classe IV), un aumento ridotto, in specie del 6% (anziché del 12%) per il periodo 20032007 e nessun incremento per il periodo successivo.

A sostegno di tale opzione, l’Istituto ha addotto la necessità di attendere ad un contenimento della spesa pubblica, l’esigenza di introdurre un meccanismo di tipo premiale nella retribuzione dei dirigenti, l’opportunità di attenuare il divario esistente tra i trattamenti economici spettanti ai Dirigenti di livello inferiore (I e II) rispetto a quello di cui sono già titolari i Dirigenti dei livelli superiori (III, IV e V).

Ciò chiarito, ritiene il Collegio di condividere appieno quanto dal giudice di primo grado sostenuto in merito:

1. alla non vincolatività del rinvio contenuto nel citato art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576, "ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo";

2. alla non illogicità delle ragioni che hanno indotto l’Istituto appellato, da un lato, a ridimensionare l’aumento complessivo da assicurare ai propri dirigenti, dall’altro a differenziare il trattamento da riservare ai dirigenti delle prime due classi rispetto a quelli delle classi superiori.

Quanto al profilo sub n. 1, ritiene il Collegio decisiva la stessa formulazione testuale del richiamato art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576.

Questa disposizione, lungi dal prescrivere un’automatica trasposizione degli adeguamenti retributivi introdotti nel settore assicurativo privato, si limita a prevedere che il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’ISVAP, oltre che l’ordinamento delle carriere, siano stabiliti "con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP".

La disposizione riportata, pertanto, individua nei "criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo" un parametro di cui l’Istituto deve tener conto, ferma peraltro la necessità di soddisfare le "specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP".

Come correttamente osservato dal primo giudice, la previsione in esame, lungi dall’imporre una vincolata trasposizione all’ISVAP degli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, prescrive che l’ISVAP, allorché attende all’individuazione degli adeguamenti (normativi ed) economici del rapporto di impiego del proprio personale, tenga presenti le indicazioni risultanti dalla contrattazione collettiva, per poi apprezzarne la compatibilità con le proprie specifiche esigenze organizzative e funzionali.

Che è quanto verificatosi nel caso di specie atteso che, come correttamente rimarcato dal giudice di primo grado:

– le procedure per l’adeguamento del trattamento economico in favore del personale dirigenziale hanno preso avvio successivamente alla conclusione del CCNL, assunto, quindi, quale presupposto per l’avvio della fase negoziale interna per la rimodulazione del trattamento retributivo dei dirigenti dell’ISVAP;

– i verbali delle sedute del Consiglio in data 17 gennaio 2008 e 30 gennaio 2008 espressamente si riferiscono alla suddetta contrattazione, dando atto che se "l’incremento retributivo… delle tabelle stipendiali dei dirigenti riconosciuto dal CCNL per il periodo 1° luglio 2003 – 31 dicembre 2007 sarebbe… pari al 12,5%,… il riconoscimento automatico di quanto previsto dal CCNL… non renderebbe possibile il raggiungimento degli obiettivi ritenuti necessari per incentivare la produttività" in quanto "non rimarrebbero spazi per introdurre elementi premianti il merito dei singoli dirigenti e verrebbe altresì perpetuata… l’anomalia rappresentata dal livello troppo contenuto della retribuzione dei dirigenti di I e II, in quanto inferiore in alcuni livelli ai primi funzionari di massima anzianità e pari a circa la metà dei colleghi dirigenti di IV";

– le richieste di adeguamento retributivo avanzate dalle rappresentanze sindacali dei dirigenti, modellate su quanto definito in sede di CCNL, sono state in taluni casi accolte (è quanto registratosi con riferimento al premio di presenza e all’assistenza sanitaria).

Né appaiono affette dai dedotti profili di illegittimità le ragioni che l’ISVAP ha addotto a supporto delle determinazioni con cui, da un lato, ha ridimensionato (rispetto agli incrementi retributivi riconosciuti dal CCNL) l’aumento complessivo da assicurare ai propri dirigenti, dall’altro, ha differenziato il trattamento da riservare ai dirigenti delle prime due classi rispetto a quelli delle classi superiori.

In particolare, la decisione di attendere ad una differenziazione del trattamento da riservare ai dirigenti delle prime due classi rispetto a quelli delle classi superiori appare sfuggire alle dedotte censure di illogicità in quanto volta a sanare preesistenti anomalie, al contempo coniugando entità e qualità degli adeguamenti economici con le disponibili risorse, in un quadro di rispetto delle compatibilità finanziarie e di contenimento della spesa pubblica.

L’appello va conclusivamente respinto.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 17-06-2011, n. 24457 Misure cautelari

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ducia di D.F., avvocato Pietrobon Stefano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso, ricorre la difesa di N.G. deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1 e art. 274 c.p.p., artt. 110 e 628 c.p..

L’ordinanza sarebbe viziata per contraddittorietà nella parte in cui afferma la gravità indiziaria e in quella in cui nega la necessità dei riscontri individualizzanti, per confermare l’attendibilità intrinseca della chiamata in correità. Non sono gravemente indizianti le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da M. G. e P.M. perchè generiche e prive di riscontri.

Anche le dichiarazioni rese da S.P. non possono costituire un riscontro alle prime perchè nella sostanza sono un de relato di quanto appreso dal M.. Inoltre le dichiarazioni del P. non sono contestuali ed hanno contenuto ambiguo; quelle del M. sono prive di elementi individualizzanti. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

1.2 La difesa di D.F.R. deduce la mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 125 e 292 c.p.p..

Si duole il ricorrente che l’ordinanza del Tribunale del riesame non riporta in alcun modo le dichiarazioni del P., così interdicendo al giudice di legittimità la valutazione sulla legalità del provvedimento ;nè è sufficiente la mera affermazione della corrispondenza tra le dichiarazioni del P. e del M. senza alcuna specificazione sulla reale consistenza di tale corrispondenza.

Inoltre, l’ordinanza impugnata nulla dice sull’attendibilità delle dichiarazioni di P. e M., soprattutto con riferimento ai parametri fissati dalla corte di legittimità per valutare la credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti Non ha valore in tal senso l’affermazione che il dichiarante ha nel contempo confessato di essere autore delle rapine nè l’affermazione dell’assenza di animosità verso i coimputati avvalora la credibilità.

Con il secondo motivo deduce ancora la violazione dell’art. 273 in relazione all’art. 192 c.p.p. perchè non possono essere considerate elementi di prova a tutti gli effetti le dichiarazioni di S. e M. che ammettono di aver appreso dallo stesso P. il ruolo svolto da D.F..

Non risponde al vero che D.F. sia stato direttore di una delle filiali di Banca Antonveneta svaligiata; mentre nell’altra aveva cessato di essere direttore ,sei mesi prima del verificarsi della rapina. Sarebbe così smentito il ruolo di fornitore delle notizie sulla presenza di denaro contante presente in filiale che il P. attribuisce al D.F., che non trova ragionevole conferma neanche nei dati oggettivi costituiti dalle telefonate intercorse tra P. e D.F. prima della rapina del (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso di N. è manifestamente infondato.

2.1 Nella sostanza, il ricorrente lamenta, ma in modo del tutto generico l’inadeguatezza del materiale probatorio, formato prevalentemente dalle dichiarazioni dei correi nelle rapine, a configurare quel valore indiziante necessario a sorreggere la misura cautelare restrittiva.

2.2 Il ricorrente, tuttavia, dimentica i limiti del sindacato del giudice di legittimità. E’ pacifico, in proposito, che ai sensi del disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione degli atti processuali (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco).

2.3 Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone), (da ultimo, Cass., Sez. 1, 7 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed altro);

questo valendo, in particolare, per la valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.

2.4 In tale prospettiva, la decisione gravata non merita censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio di contraddizione o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo.

Cosicchè la doglianza di parte ricorrente, laddove censura la congruità dell’argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perchè presupporrebbe una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita : In particolare, giova evidenziare che il giudicante ha sottoposte ad adeguata analisi logica le dichiarazioni, ritenute convergenti, dei dichiaranti, apprezzate, nella loro ritenuta compatibilità, con gli ulteriori elementi di riscontro acquisiti in atti (in particolare, i contatti telefonici tra P. e N. proprio il giorno della rapina perpetrata in (OMISSIS), poche ore prima dell’ingresso dei rapinatori nell’istituto di credito). Nè risultano interventi della difesa sullo specifico punto.

2.5 Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile alla dichiarazione conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

3. Anche il ricorso D.F. non merita accoglimento.

3.1 Con il primo motivo, sostanzialmente, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia fatto riferimento esplicito alle singole dichiarazioni del P. e ne abbia dato un giudizio complessivo senza fare riferimento alle singole cose dette. Il motivo di ricorso, così prospettato è inammissibile perchè assolutamente generico.

Il ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere in ricorso gli atti che sono alla base del motivo di impugnazione per permettere a questa Corte di poterli autonomamente valutare , così adeguandosi al principio giurisprudenziale di autosufficienza del ricorso (Cass. Sez. 1, n. 6112/2009; Cass.sez. 4 n.37982/2008; Cass. Sez. 1 n. 16706/2008).

3.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, va rilevato che è consolidato orientamento di questa Corte che per l’applicazione di una misura nella fase cautelare del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all’indagato.

3.3 Alla luce di tale orientamento la dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata ,- ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l’attendibilità del dichiarante, può essere anche costituito da altra dichiarazione convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze.

3.4 Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l’attribuzione del reato all’indagato: in particolare ha valorizzato specifici elementi le autonome ossia rese indipendentemente le une dalle altre dichiarazioni rese da M. e S. ; la circostanza che il D.F. era effettivamente il direttore di filiale proprio della banca fatta oggetto di rapina ; il traffico telefonico intercorso tra il D.F. e il propalante P., complice nella rapina), apprezzandone correttamente la loro rilevanza e superando le varie discrasie dedotte dal ricorrente sulla base di considerazioni pienamente logiche non suscettibili di censura in questa sede.

3.5 D’altra parte il ricorrente, pur denunciando il vizio di motivazione non si applica, poi, ad individuare specifiche fallevolezze della motivazione ma si limita a fornire un giudizio alternativo delle prove raccolte,inidoneo a configurare la situazione giuridica prevista dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

3.6 Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. La Cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di D.F. e dichiara inammissibile il ricorso di N..

Condanna entrambi al pagamento delle spese processuali ed il N., altresì, della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 21-11-2011, n. 24411 Concorsi notarili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.G. impugnò innanzi al TAR per il Lazio la sua esclusione dall’ammissione alle prove orali del concorso a notaio indetto con D.D. 10 dicembre 1999 (la commissione esaminatrice avendo valutato la inidoneità del suo elaborato) ma l’adito TAR, con sentenza n. 1833 del 2007, respinse il ricorso. Il V. propose appello notificando l’atto al Ministero della Giustizia e ad alcuni controinteressati. Il Consiglio di Stato, con ordinanza interlocutoria n. 638 del 2010 rilevò l’inesistenza di notifica alla Commissione Esaminatrice e la nullità della notifica ai controinteressati non costituiti, quindi ordinando la relativa integrazione ed all’uopo fissando sia il termine per l’incombente notificatorio sia il termine per il deposito (quindici giorni dall’ultima delle notifiche effettuate). Poichè l’ultima notifica venne effettuata il 23.2.2010 ed il termine per il deposito espressamente assegnato sarebbe scaduto il 10.3.2010 nel mentre l’adempimento venne effettuato solo con il deposito effettuato alla udienza del 16.3.2010, il Consiglio di Stato con sentenza 9.7.2010 ha dichiarato improcedibile l’appello per decadenza dal rispetto del termine perentorio assegnato per il deposito dell’atto di integrazione.

Contro tale decisione insorge il V. con ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 in data 11.1.2011 lamentando eccesso di potere del Consiglio di Stato a danni del legislatore, avendo il detto giudice creato una ipotesi di assegnazione di termine perentorio per il deposito dell’atto di integrazione ratione temporis non esistente, solo con il CPA di cui al D.Lgs. 104 del 2010 (entrato in vigore il 16.9.2010) essendo consentita la adozione della sanzione de qua nonchè avendo lo stesso giudice imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Commissione Esaminatrice de concorso, organo tecnico privo di alcuna soggettività giuridica esterna.

Non hanno svolto difese gli intimati Ministero, Commissione Esaminatrice ed i controinteressati indicati. Il ricorrente V. ha depositato memoria finale.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure esposte in ricorso, ed illustrate in memoria, non meritino condivisione.

Appare invero chiara la implausibilità del tentativo di configurare un eccesso di potere a danni del legislatore rinvenendolo in una attività di individuazione interpretativa di una sanzione processuale all’inazione della parte. E’ stato anche di recente affermato da queste Sezioni Unite (S.U. 2068 del 2011 e 3688 del 2009) la non configurabilità del preteso eccesso di potere (già affermato nell’ordinanza 24175 del 2004 in continuità con la n. 11091 del 2003) le volte in cui il Giudice speciale individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme. Si è in particolare ricordato che, con riguardo ai limiti al sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore e1 figura di rilievo affatto teorico, in quanto – dovendosi ipotizzare che il giudice applichi, non già la norma esistente, ma una norma all’uopo creata – detto eccesso potrebbe ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un’attività interpretativa, attività quest’ultima certamente non contenibile in una funzione meramente euristica, ma risolventesi in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto. Di tale assai limitata configurabilità del vizio in questione parrebbe essere pienamente consapevole lo stesso ricorrente, che mostra piena contezza delle richiamate decisioni di queste Sezioni Unite ma che, nondimeno, alla stregua degli argomenti dispiegati in memoria, finisce per individuare la contestata ipotesi di invasione della sfera del legislatore nel fatto che si sarebbe provveduto alla applicazione, alla materia delle sanzioni processuali del vietato procedimento di interpretazione analogica vieppiù attingendo risultati affatto distonici rispetto al parametro costituzionale del giusto processo.

Nella specie la scelta del Consiglio di Stato di ricavare dal sistema processuale una sanzione (e il potere di imporre l’osservanza del comportamento processuale presupposto) in (pretesa) anticipazione di quanto sarebbe poi previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 35, comma 1, lett. A e art. 49, comma 3 presta il fianco alla formulata critica ma è scelta che, come dianzi detto, se non può ritenersi estranea alla potestà di qualsivoglia giudice di interpretare estensivamente norme processuali o di ricavare dal sistema un quadro di sostegno della affermata regola, non è sottoponibile ad un controllo di "congruità" del suo risultato, essendo ben noto che l’esercizio della relativa potestà da parte del giudice speciale non è censurabile ex art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., come ripetutamente ed anche assai di recente rammentato da queste Sezioni Unite (S.U. 3688 del 2009 – 12539 e 15240 del 2011).

Con riguardo, infine, alla pretesa di ricondurre ad analogo "eccesso" la errata individuazione nella Commissione Esaminatrice di un soggetto contraddittore necessario rispetto alla impugnazione (essa di contro difettando di alcuna soggettività in quanto organo tecnico interno del Ministero), essa appare del tutto non plausibile, essendo mera questione di applicazione alla specie delle norme processuali quella che consente al giudice amministrativo di individuare il soggetto destinatario dell’ordine di integrazione in quanto contraddittore della domanda e tale questione non essendo in alcun modo sottoponibile al sindacato di queste Sezioni Unite ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

L’assenza di difese degli intimati dispensa dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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