T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti all’odierna udienza;

Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della intimata Amministrazione con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 201 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in relazione alla sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle successive della III Sezione del Consiglio di Stato nel corso del presente anno relative alla medesima questione di fondo.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 01-08-2011, n. 30469

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 febbraio 2010 il Tribunale di Prato in composizione monocratica ha ritenuto D.R., di nazionalità marocchina, penalmente responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (mancata ottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato) e, concessegli le attenuanti generiche, l’ha condannata alla pena di mesi 8 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza D.R. propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo motivazione erronea, in quanto non sarebbe stato tenuto conto della propria condizione di tossicodipendente.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata da D.R. deve essere annullata senza rinvio, al sensi degli art. 129 cod. proc. pen. e art. 2 cod. pen., comma 2. 2. Va invero rilevato che in data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter in relazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3. Con detta sentenza la Corte Europea ha affermato che la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, va interpretata nel senso che essa è in contrasto con una normativa di uno Stato membro, quale quella in discussione nel procedimento principale, che prevede l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, sia rimasto in detto territorio senza giustificato motivo. Secondo la Corte Europea spetta pertanto al giudice nazionale disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria a quanto disposto dalla direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5 ter di tale decreto legislativo, contestato all’odierno ricorrente, tenendo altresì nel debito conto il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, da ritenere come stabilmente radicato nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione Europea.

4. La Corte di giustizia ha osservato che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio, stabilita dalla direttiva 2008/115, risponde ad un’esigenza di graduazione delle misure da adottare per eseguire la decisione di rimpatrio, graduazione che va dalla misura mena restrittiva per la libertà dell’interessato, costituita dalla concessione di un termine per la sua partenza volontaria, alla misura che maggiormente limita la sua libertà, costituita dal trattenimento in un apposito centro, fermo restando, in tutte le fasi di detta procedura, l’obbligo di osservare il principio della proporzionalità.

In quest’ottica, persino il trattenimento in apposito centro, che rappresenta la restrizione massima della libertà consentita dalla direttiva in esame, è strettamente regolamentata, quanto a durata e modalità, onde assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi e limitare la privazione della loro libertà in situazione di allontanamento coattivo entro termini ragionevoli, vale a dire non superiori al tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito, conformemente all’ammonizione già impartita dall’ottavo dei 20 orientamenti sul rimpatrio forzato, adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Pertanto gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo, conformemente all’art. 8, n. 4 della direttiva, una pena detentiva, quale quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, applicata all’odierno ricorrente, solo perchè egli, siccome cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, sia rimasto in maniera irregolare nel territorio nazionale, dovendo invece gli Stati continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, la quale continua ad essere vigente e produttiva di effetti.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha invero rilevato come una regolamentazione nazionale, quale quella in esame, avrebbe finito per ostacolare la stessa applicazione della misura di cui all’art. 8, n. 1 della direttiva anzidetta, in base alla quale gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio, qualora sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’art. 7, paragrafo 4 e qualora non sia stato adempiuto l’obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria, atteso che la condanna ad una pena detentiva avrebbe, in definitiva, allungato i tempi di esecuzione della decisione di rimpatrio.

5. La decisione della Corte di giustizia, di cui sopra, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione Europea con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide anche sul sistema normativo del nostro paese, impedendo la configurabilità del reato ipotizzato a carico di D.R..

L’effetto è da ritenere pertanto analogo a quello di una legge sopravvenuta, che abbia abolito una norma incriminatrice (cfr. sentenze della Corte costituzionale n.ri 255 del 1999; 63 del 2003;

125 del 2004 e 141 del 2005, secondo le quali i principi enunciati nella decisione della Corte di giustizia dell’unione Europea si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con la forza propria del diritto sopravvenuto, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale).

6. on può a tale proposito ingenerare incertezza il riferimento contenuto, nella citata sentenza E.D., all’applicabilità della pena più mite, atteso che, nell’ordinamento vigente nel nostro paese, non vi sono ipotesi residuali di reato, che possano ritenersi contenute nella contestazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. art. 14, comma 5 ter idonee ad espandersi, senza alcuna necessità di integrazione, in caso di disapplicazione della norma da ultimo citata.

7. Il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni ed ai diritti fondamentali rende peraltro evidente come i principi evocati nella sentenza anzidetta sono quelli elaborati anche dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con riferimento all’art. 7 della convenzione;

ed è noto che, nel linguaggio della Corte, il termine " pena" si riferisce a qualsivoglia regime sanzionatorio od afflittivo, non necessariamente corrispondente ad un trattamento "penale" secondo l’ordinamento italiano.

8.In relazione al reato contestato all’odierno ricorrente, commesso già prima della scadenza dei termini per il recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva della comunità Europea di cui sopra, deve pertanto affermarsi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Trattasi di formula in linea con quanto già ritenuto da questa Corte, in relazione ad ipotesi similari, allorchè è stato osservato che la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale accerta l’incompatibilità della norme incriminatrice con il diritto Europeo, si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata, così producendo una sorta di "abolitio criminis" , che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale la previsione di cui all’art. 673 cod. proc. pen..

9. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 2325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 l’Assessore al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio segnalava alla ricorrente che, come previsto dall’art. 30 L.r. n. 26/83, cinque componenti dei comitati di gestione dei comprensori alpini dovevano essere designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio "in proporzione ai rispettivi associati ammessi". Conseguentemente "tenuto conto dell’appartenenza associativa dei cacciatori iscritti", nella detta nota è stato elaborato un quadro contenente "l’equa ripartizione" dei rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali. Il detto quadro, riportato a pagina 2 della nota, indicava, per ogni associazione, il numero assoluto degli iscritti, il numero dei rappresentanti assegnati espresso in percentuale sul totale degli stessi, ed il numero dei rappresentanti concretamente spettanti a ciascuna. In particolare, per quanto concerne la ricorrente, nel comprensorio di Morbegno, a fronte di 155 iscritti, venivano assegnati 1,39% rappresentanti, arrotondati a 1; l’associazione controinteressata "Caccia e cinofilia", avente 29 iscritti, aveva una quota percentuale di rappresentanti pari a 0,26%, arrotondati a 1. La nota concludeva invitando le associazioni a voler designare entro il 7.9.2009 i propri rappresentanti, secondo le indicazioni contenute nello stesso schema.

Con nota in data 30.9.2009 la ricorrente effettuava le dette designazioni.

Con il decreto n. 67 del 19.11.2009, impugnato con il presente ricorso, il Presidente della Provincia nominava i componenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno. In rappresentanza della ricorrente veniva nominato il sig. Oliviero Barbetta, per la controinteressata il sig. Fausto De Bianchi.

Motivi della decisione

Può prescindersi dallo scrutinio del merito del presente ricorso, dovendosi accogliere l’eccezione preliminare di inammissibilità dello stesso sollevata dalla difesa della Provincia.

Secondo parte resistente il decreto impugnato sarebbe esecutivo ed attuativo delle disposizioni contenute nella citata nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, che non è mai stata impugnata, né nei termini di decadenza, né in occasione della proposizione del ricorso.

Onde paralizzare l’eccezione la ricorrente afferma la natura endoprocedimentale della detta nota, trattandosi di una mera esternazione di intenti. Inoltre, l’organo deputato per legge all’emanazione del decreto di nomina, ex art. 30 c. 7 L.R. n. 26/93, sarebbe il Presidente della Provincia, laddove la nota de quo è sottoscritta da un assessore, "sfornito di una ben che minima attribuzione in relazione all’istruttoria procedimentale, semmai demandabile al competente dirigente".

L’eccezione è fondata.

Il citato articolo 30, per quanto qui rileva, stabilisce che i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti, tra l’altro, da cinque rappresentanti, designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio.

La concreta individuazione dei detti rappresentanti è configurata dalla L.R. come una fattispecie a formazione progressiva; in un primo momento è necessario accertare il numero di rappresentanti spettanti ad ogni associazione, ad opera della Provincia, e ciò "in proporzione ai rispettivi associati ammessi" (c. 7 lett. c); successivamente si devono individuare le persone fisiche, da parte delle singole associazioni, ed infine, sulla base di quanto disposto in precedenza, vi è la nomina, da parte del Presidente della Provincia, dei designati.

Nella fattispecie de quo il predetto iter è stato puntualmente seguito e rispettato; con la nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 la Provincia ha individuato il numero di rappresentanti da assegnare ad ogni associazione, con nota in data 30.9.2009 la ricorrente ha designato i propri rappresentanti, con il decreto n. 67 del 19.11.2009 il Presidente della Provincia ha effettuato la loro nomina.

Non può essere dunque condivisa la deduzione formulata dalla ricorrente, secondo cui la detta nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 non avrebbe carattere lesivo.

Infatti, in data 28.8.2009, l’associazione ricorrente ha espressamente contestato il numero dei rappresentanti come individuati nella citata nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, ritenendo che alla stessa ne spettassero 2, mentre la controinteressata "Caccia e cinofilia" non avrebbe avuto diritto ad alcun rappresentante, concludendo con l’invito a "rivedere correttamente le assegnazioni dei rappresentanti da nominare", espressamente riservandosi ogni azione "nel caso in cui i dati non siano riveduti". Come richiesto dalla ricorrente, la predetta richiesta di revisione del 28.8.2009 è stata puntualmente riscontrata dalla Provincia, con lettera 10.9.2009 prot. n. 32170, nella quale tuttavia la stessa ha ribadito la correttezza della ripartizione dei rappresentanti tra le associazioni, già effettuata in data 6.8.2009, concludendo espressamente con l’invito ad attenersi a quanto indicato nella stessa, e quindi "a comunicare a questa amministrazione un solo nominativo da nominare nel comprensori di Morbegno". Nonostante la ricorrente avesse pertanto apprezzato il contenuto lesivo dei predetti atti, puntualmente contestati nella nota del 28.8.2009 con argomenti identici a quelli che formano oggetto di ricorso, e nonostante avesse manifestato l’intenzione di impugnarli "nel caso in cui i dati non siano riveduti", né la nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, né la successiva di conferma prot. n. 32170 del 10.9.2009, sono state mai impugnate, e ciò neppure in occasione della proposizione del ricorso. Quest’ultimo è invece stato avanzato solo nei confronti del decreto del Presidente della Provincia di Sondrio n. 67/2009, espressamente "nella parte in cui è nominato quale componente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno il signor De Bianchi Fausto". Il decreto impugnato cita invece espressamente le dette note del 6.8.2009 e del 10.9.2009, le quali pertanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, rimarrebbero valide ed efficaci a tutti gli effetti, in quanto non contestate. L’accoglimento del gravame non apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente, la quale otterrebbe solo l’annullamento della nomina della persona fisica, rimanendo tuttavia fermo ed intangibile il numero dei rappresentanti assegnati alla stessa ed alla controinteressata dalle citate note provinciali, rimaste inoppugnate. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente tali note non costituiscono mere "dichiarazioni di intenti", essendo gli atti che hanno determinato la concreta ed attuale lesione, che non è infatti derivata dalla nomina di una certa persona fisica, quanto invece dalla decisione di assegnare alla ricorrente un solo rappresentante.

La fattispecie de quo è identica a quella che si riscontra abitualmente nelle procedure ristrette di evidenza pubblica, in cui a fronte di una domanda di partecipazione formulata per una pluralità di lotti, l’inoltro di un invito ad alcuni soltanto di questi, configurando un provvedimento di esclusione parziale, deve inevitabilmente essere immediatamente contestato, trattandosi di un arresto procedimentale autonomamente lesivo, nonostante sia seguito da un provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche se eventualmente emesso a vantaggio della stessa partecipante parzialmente esclusa. Analogamente, nella fattispecie per cui è causa, la Provincia resistente ha invitato in più occasioni la ricorrente ad individuare un solo rappresentante, in luogo dei due richiesti, il che avrebbe dovuto essere contestato in sede giurisdizionale, come anticipato a suo tempo dalla stessa ricorrente, a prescindere dalla sopravvenienza del successivo provvedimento presidenziale, inevitabilmente conforme agli atti pregressi rimasti inoppugnati.

Non ha infine alcun rilievo l’ulteriore argomento sollevato dalla ricorrente, relativo alla presunta incompetenza dell’Assessore all’adozione dei detti atti del 6.8.2009 e del 10.9.2009.

Come già sopra evidenziato, la normativa articola in più momenti cronologicamente distinti il procedimento de quo; l’individuazione del numero dei rappresentanti da assegnare a ciascuna associazione, la designazione, e la loro nomina. A fronte di tali atti, solo rispetto alla nomina la L.R. n. 26/93 individua un determinato organo (Presidente), nulla invece disponendo in ordine a quello preposto alla determinazione del numero dei rappresentanti.

In ogni caso, anche volendo ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che le dette note del 6.8.2009 e del 10.9.2009 siano state adottate da un organo incompetente, ciò le renderebbe semplicemente affette da un ulteriore vizio, senza tuttavia in alcun modo modificarne la portata lesiva, ed il conseguente onere di impugnazione, quantomeno, in occasione della proposizione del ricorso.

Anche in questo caso è utile rifarsi alle procedure di evidenza pubblica, ove abitualmente gli organi preposti all’esclusione e all’aggiudicazione sono differenti, fermo restando che un’eventuale incompetenza dei primi non modificherebbe la portata lesiva dei relativi atti, che dovrebbero in ogni caso essere tempestivamente impugnati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 2534 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso originario, notificato in data 19 ottobre 2010 e depositato il 3 novembre successivo, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla loro domanda finalizzata all’esplicitazione dei motivi ostativi di cui all’art. 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente N.A. in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI3301167103 presentata a favore della stessa in data 4 settembre 2009; hanno altresì chiesto la nomina del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.

Con sentenza del 1 aprile 2011 n. 874 questa Sezione del Tribunale ha accolto il ricorso indicato in epigrafe ed ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione dell’Interno di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalle parti ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della predetta sentenza.

Nel perdurare dell’inottemperanza dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto ex art. 117 cod. proc. amm. la nomina di un Commissario ad acta che proceda al perfezionamento della procedura di emersione della ricorrente N.A..

L’Amministrazione non ha replicato.

Alla camera di consiglio del 20 settembre 2011, su richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. La richiesta deve essere accolta.

In presenza di una inottemperanza dell’Amministrazione che ha lasciato trascorrere inutilmente il termine stabilito con la sentenza n. 874/2011 per adempiere e adottare un provvedimento espresso, va nominato un Commissario ad acta affinché definisca la procedura di emersione della ricorrente N.A., verificando se ci sono i presupposti per un esito positivo della stessa.

A tal fine appare opportuno nominare quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso ufficio, che dovrà attivarsi in seguito alla notificazione della presente sentenza.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; le spese per l’attività del Commissario restano a carico dell’Amministrazione dell’Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza formulata dai ricorrenti e nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso ufficio.

Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.