T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8811 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 31-10-2011, n. 39310

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. P.A.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha disposto la sua consegna allo Stato richiedente (Polonia) ai fini dell’esecuzione della pena complessiva di anni quattro e mesi dieci a lui inflitta, con sentenze di condanna, passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale di Wloszcowca in data 21-11-06 (pena: anni uno e mesi quattro di reclusione), in data 21-2- 06 (pena: anni due di reclusione) e in data 9-11-05 (pena anni uno e mesi sei di reclusione, con residuo da scontare di uno, mesi cinque e giorni ventinove di reclusione) rispettivamente per i reati di furto, tentata rapina e percosse, previsti e puniti dagli artt. 278 par. 1, 13 par. 1, 210 par. 1, 158 par. 1 del codice penale polacco, commessi il (OMISSIS), in quanto nei suoi confronti era stato emesso, in data 2-12-09, mandato di arresto Europeo n. 3 KOP 173/09 dal Presidente della 3^ Sezione penale del Tribunale Regionale A Kielce per la esecuzione delle predette condanne.

Il ricorrente deduce:

1. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di motivazione per la imprecisa indicazione del "provvedimento che ha reso esecutive le sentenze di condanna contenenti il beneficio della sospensione condizionale della pena;

2. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, e vizio di motivazione per non essere stato allegato al MAE nè il provvedimento restrittivo della libertà personale nè le sentenze di condanna che hanno dato luogo alla richiesta;

3. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), e vizio di motivazione per la omessa indicazione nel MAE delle fonti di prova;

4. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t), e vizio di motivazione per non essere il MAE accompagnato da alcun provvedimento cautelare che ne giustificasse l’emissione e che contenesse la indicazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;

5. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. a), e vizio di motivazione per la omessa indicazione nel MAE in ordine alla presenza del P. durante la celebrazione dei processi o in ordine alla celebrazione degli stessi in absentia.

2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Tutte le odierne censure sono, infatti, già state esaminate e respinte, con congrua motivazione, dalla Corte di Appello di Campobasso, che ha, in particolare, rilevato; che il mandato di arresto in esame conteneva tutte le informazioni previste e la relazione prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6; che il P. non appariva avere conseguito un attuale e stabile inserimento in Italia, risultando da tempo residente in Francia e ivi dedito al lavoro; che il P. non aveva per altro richiesto di scontare la pena in Italia; che dalla documentazione inoltrata risultava che le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del P. non erano in absentia, avendo per altro lo stesso P. dichiarato di avere ricordo della condanna per l’episodio di percosse, mentre l’eventuale beneficio della sospensione della esecuzione della pena era stato evidentemente revocato, anche nell’ordinamento polacco, a seguito della commissione in epoca successiva di altri reati, oltre tutto di una certa gravità. Si tratta di argomentazioni che, oltre a fornire adeguata risposta alle censure del ricorrente, costituiscono applicazione corretta delle regole della logica e del diritto.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42658

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 18.02.2011 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto da G.S. avverso l’ordine di carcerazione 17.11.2010, rilevando in particolare come, ai sensi dell’art. 657 c.p.p., comma 4, non potesse portarsi in detrazione per fungibilità l’intero periodo di carcerazione già sofferto. Il G., condannato con una prima sentenza (23.06.1998) alla pena complessiva di anni 11 e mesi 4 di reclusione, ne aveva in concreto scontati anni 8, mesi 10 e giorni 22. Con successiva sentenza (12.01.2010) era stato poi condannato ad anni 10 di reclusione aumentati a 17 in ritenuta continuazione (per la quale appunto era stabilito l’apporto di anni 7) con i reati di cui alla precedente condanna. Riteneva dunque la Corte territoriale che la chiesta fungibilità della maggior pena espiata non potesse essere concessa in relazione alla detta norma, atteso che il reato considerato dalla seconda sentenza era stato commesso successivamente alla carcerazione dedotta dall’istante.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che, con atto personale, motivava l’impugnazione deducendo: a) il presofferto non era sine titulo, ma per reato continuato; b) non sussisteva quindi la ratto sottesa alla norma.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi argomentata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.- 4. In data 31.10.2011 perveniva memoria di replica della difesa, a sostegno delle proprie tesi ed a confutazione del contrario parere del Procuratore Generale. – 5. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.- Ed invero la tesi del ricorrente, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla prima sentenza (del 23.06.1998) e quelli considerati dalla seconda (in data 12.01.2010) consentirebbe di disapplicare la regola di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, trattandosi in sostanza di un unico fatto (anzi, della permanenza del reato associativo), non può essere accolta. Ed invero il fatto che sia stato riconosciuto vincolo di continuazione (fictio juris) non elimina il dato storico che la condotta oggetto della seconda sentenza sia stata commessa (fino al Giugno 2006) dopo la carcerazione (fino al marzo 2005) di cui si chiede la fungibilità, e tanto impedisce, con forza escludente che supera il ritenuto vincolo di continuazione, la prospettata elusione della regola di cui al citato art. 657 c.p.p., comma 4. In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che qui va richiamata e ribadita – proprio in relazione a fattispecie del tutto analoghe che investivano lo stesso principio (cfr. Cass. Pen. 1, n. 8109 in data 11.02.2010, Rv. 246383; Calzolaio; Cass. Pen. Scz.

1, n. 25186 in data 17.02.2009, Rv. 243809, Bernardo; Cass. Pen. Sez. 1, n. 1680 in data 06.03.2000, Rv. 216418, Palomba).- In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.- Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.S. al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45407

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10 dicembre 2010 il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha dichiarato inammissibile l’istanza di remissione del debito pari a Euro quarantamila di multa, presentata da D.P. A., con riferimento alla sentenza del 4 maggio 2007 della Corte d’appello di Perugia, sul rilievo che la remissione del debito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 riguarda esclusivamente le spese di procedimento e mantenimento in carcere e non si estende alle pene pecuniarie.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente D.P.A., che ne deduce la nullità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6.

Il ricorrente, in particolare, rileva che la proposta istanza di remissione del debito non ha riguardato la sua condanna alla pena pecuniaria di Euro quarantamila, dichiarata condonata quanto a euro diecimila dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza del 4 maggio 2007, ma la sua condanna alle spese processuali quantificate in euro quarantamila circa e riportate nella cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa da Equitalia Pragma S.p.A..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, adottato al di fuori dei casi normativamente previsti, e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso del procedimento al Magistrato di sorveglianza di Pescara.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 678 c.p.p., comma 1, richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e, quindi, anche l’art. 666 c.p.p., comma 4, che prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445, e da ultimo Sez. 1, n. 540 del 09/02/2011, Ilinschi, non massimata).

2.1. Nella specie, il Magistrato di sorveglianza, che ha provveduto ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, ha travisato il contenuto della richiesta del condannato, erroneamente supponendo, incorrendo in evidente contraddittorietà extratestuale, che costui avesse chiesto la remissione della pena pecuniaria.

3. Deve pertanto, pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, emesso in violazione del contraddittorio, senza che ricorressero le condizioni per provvedere de plano, e disporsi che gli atti siano trasmessi per il corso ulteriore al Magistrato di Sorveglianza di Pescara.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Pescara per il corso ulteriore.

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