T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 118

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A- L’art. 1ter, co. 13 l. 102/09, stabilisce che: "13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

Il caso di specie rientra per la lettera della legge nella terza ipotesi, in quanto a margine preventivo dell’istanza di regolarizzazione viene annotata una condanna per non rispetto di un’ordine di allontanamento/esplulsione dal Territorio dello Stato asseritamente rientrante tra quelle che impediscono la regolarizzazione stessa.

B- Una prima possibile obiezione alla impostazione assunta dall’amministrazione degli Interni è che il reato in questione in realtà non rientrerebbe negli artt. 380 e 381 c.p.p. per motivi meramente formali (il reato è sì ricompreso nei limiti edittali previsti dall’art. 381 c.p.p., ma è concretamente sottratto all’applicazione dello stesso, essendo disciplinato da una norma speciale, lo stesso art. 14 d.lgs. 286/98, che lo assoggetta all’arresto obbligatorio in flagranza).

B1- In realtà, questa interpretazione non pare corretta; la norma sulla regolarizzazione non individua come ostativi i reati per cui l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza è previsto dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; la norma sulla regolarizzazione individua, invece come ostativi i reati previsti dagli artt. 380 e 381 e non nomina in alcun modo l’arresto in flagranza; questo può significare soltanto che la disposizione in esame abbia fatto riferimento agli artt. 380 e 381 c.p.p. per individuare i reati ostativi alla regolarizzazione senza preoccuparsi se gli stessi comportino o meno l’arresto in flagranza.

C- Una seconda obiezione -rilevabile anche d’ufficio- alla disposizione oggetto di esame è che la stessa, pur formalmente applicabile, sarebbe viziata da incostituzionalità per irrazionalità della norma che tratta in modo differente situazioni uguali (il comportamento di chi si è trattenuto in Italia, chi ha avuto la sfortuna di essere sorpreso, arrestato e processato, e il comportamento di chi si è trattenuto in Italia, ma non è stato ancora sorpreso); in realtà il Tribunale non condivide questo orientamento perché la situazione di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato non è uguale a quella di chi non ha riportato alcuna condanna, con presunzione di innocenza; le due situazioni, pertanto, non sono in alcun modo paragonabili, perché solo nella prima c’è un accertamento giurisdizionale sulla commissione del reato da parte del regolarizzando, mentre nel secondo caso manca del tutto.

D- La detta ipotetica questione di costituzionalità potrebbe prospettarsi anche sotto altro profilo, assumendo come irragionevole l’intero impianto normativo della l. 102/09; in particolare, da un lato, ivi si ammette la regolarizzazione di chi è per definizione clandestino (perché non si regolarizza chi è già regolare), mentre, dall’altro, si esclude chi null’altro ha fatto se non entrare come clandestino. Anche questa prospettazione non è corretta, in quanto non è, all’evidenza, irrazionale che il legislatore abbia voluto escludere dalla regolarizzazione i soggetti che, oltre ad aver violato le norme sull’ingresso nel territorio dello Stato (circostanza che accomuna tutti coloro che hanno chiesto di aderire alla procedura di emersione), hanno anche violato senza giustificato motivo (perché altrimenti non sarebbero stati condannati per art. 14, co. 5, d.lgs. 286/98, facendo difetto un elemento legale della fattispecie) il provvedimento con cui si imponeva loro di allontanarsi dallo stesso; nel caso in esame, quindi, c’è un quid in più rispetto al mero ingresso illegale che rende, appunto, non irrazionale la previsione di escludere questi particolari casi dalla regolarizzazione stessa.

E- Risulta peraltro che, la VI Sezione del CdS, andando in senso diverso da un precedente orientamento manifestato con la decisione 5890/2010 e conferente con quanto sopra enunciato ha, di recente, pronunciato ordinanza n. 4066/2010 in cui ha introdotto un ulteriore argomento; in tale ordinanza si sostiene, pur nei termini dubitativi propri della fase cautelare, che "non sembra che la condanna riportata dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 286 del 1998 (commi 5ter e 5quinquies) fosse ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1ter, d.l. 78 del 2009 (si veda, in particolare, il comma 13 dell’art. 1ter, cit., il quale fa esclusivo riferimento alle ipotesi – che nella specie non ricorrono – di espulsioni disposte ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit.)".

E1- Questo ulteriore argomento non è condivisibile in quanto l’art. 1ter l. 102/09 contempla tre condizioni ostative alla regolarizzazione alternative tra di loro: l’espulsione ai sensi della lett. c) dell’art. 13 del t.u. immigrazione; l’inammissibilità Schengen; la condanna per un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Se dunque è vero che in caso di condanna per art. 14, co. 5, d.lgs. 286/98 non si rientrerebbe in un caso di espulsione ai sensi della lett. c) è altrettanto vero che il caso di specie rientra pur sempre nella terza condizione ostativa, cioè quello che è rappresentato dall’aver subito una condanna per un reato per cui è previsto l’arresto in flagranza (che è poi il motivo per cui l’amministrazione resistente ha emesso il provvedimento impugnato, che non fa alcun riferimento ad avvenute espulsioni).

E2- Tuttavia la medesima Sezione VI è ritornata sui suoi precedenti passi con decisione n. 7209 del 2010 confermando, nella sostanza e con ulteriori argomentazioni, la precedente decisione n. 5890 del 2010.

E3- In entrambe tali decisioni e nella propria pregressa giurisprudenza consonante si ritrova questo Collegio.

F- Il ricorso è dunque infondato posto che la questione giuridica sottesa – se la condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del testo unico dell’immigrazione, per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione rientri o meno nell’ambito dell’ipotesi di esclusione (ex c. 13 lett. C) dalla regolarizzazione ex art. 1 ter D.L. n. 78/2009 – deve essere, a parere di questo Collegio, risolta pur nei sensi di cui alla sentenza TAR Umbria 4.5.2010 n. 277, che ha trovato, appunto, conferma nella decisione 18.8.2010 n. 5890 del Consiglio di stato, Sez. VI.

F1- in quest’ultima, invero, è stato precisato che:

1) " il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art, 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

2) "non è pertinente il richiamo… all’art. 1ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace una sentenza penale di condanna già pronunciata prima dell’entrata in vigore del detto d.l.;

3) "nella norma appena citata non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l’ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso diversamente da quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna".

G- Va dunque ribadito che:

a) diversa è la condizione di chi permane in un comportamento illegittimo e di chi, invece, subisce una condanna penale non per tale comportamento illegittimo ma per non aver rispettato un ordine di espulsione o di allontanamento;

b) l’extracomunitario al quale può essere ascritta, in pendenza di domanda di emersione di cui alla legge 102 del 2009, solo una illegittimità amministrativa permanente accetta anch’esso e comunque il rischio di subire una condanna penale per il diverso fatto di cui sopra, salvo quanto deducibile, in bonam partem, dall’art. 1 ter VIII comma, lett. a) della più volte citata legge 102/2009.

H- le spese di lite sono accollate alla parte ricorrente per euro 500,00.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese di lite a carico della parte soccombente per euro 500,00 (IVA e CPA esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-09-2012, n. 14830

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Svolgimento del processo

Con sentenza parziale del 9/2/07 il Tribunale di Bolzano, nel pronunziarsi sulla domanda degli odierni intimati volta a sentir dichiarare che la quota percentuale variabile del 15% sui crediti recuperati dal Fisco tramite l’Ufficio notifiche e protesti doveva essere ripartita tra gli Ufficiali ed Assistenti Giudiziari dell’UNEP della zona di riscossione, ha accertato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, che la redistribuzione a livello nazionale del 15% della quota di credito erariale riscosso non è legittima, in quanto comporta per determinati ufficiali giudiziari perdite retributive che vanno oltre la misura vantaggiosa e, pertanto, ha dichiarato che l’art. 6 del contratto nazionale di raccordo per gli ufficiali giudiziari del 24/4/2002 contemplante tale modalità di riparto non è valido.

Il Tribunale di Bolzano, pur partendo dalla constatazione che il contratto collettivo degli ufficiali giudiziari del 24/4/02 è un contratto collettivo nazionale di lavoro di livello superiore concluso dall’ARAN e dotato di efficacia "erga omnes", è pervenuto alla conclusione che la norma sul criterio di riparto oggetto di contestazione di cui all’art. 6 non può essere considerata valida in quanto, nel consentire la redistribuzione della suddetta quota percentuale variabile su base nazionale, viola il principio della ragionevolezza ed induce ad una probabile diminuzione della stessa produttività dei suoi destinatari.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia che affida l’impugnazione ad un solo articolato motivo di censura.

Resistono con controricorso gli intimati lavoratori i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale.

Al predetto ricorso incidentale resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con un solo articolato motivo di censura il Ministero della Giustizia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL del 24.04.2002 (di raccordo per gli ufficiali giudiziari), oltre che dell’art. 1418 c.c., nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), formulando, a suggello della doglianza, il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se l’art. 6 del ccnl relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stipulato in data 24.4.2002, prevedendo che la percentuale pari al 15% ivi contemplato sia distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell’ufficio, modificando così il precedente sistema di ripartizione in sede di uffici locali, sia invalido e/o nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., sotto i profili enunciati nell’impugnata sentenza n. 59/2007 del Tribunale di Bolzano, giudice del lavoro, pronunciata ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3".

In particolare la difesa erariale evidenzia la contraddittorietà della motivazione in cui è incorso il giudice del lavoro di Bolzano il quale, da una parte, ha respinto le censure degli ufficiali giudiziari ricorrenti, vale a dire quelle incentrate sulla lamentata violazione dei limiti stabiliti dal precedente ccnl del 16/2/1999 e di altre disposizioni normative, oltre che sulla dedotta mancanza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, dopo aver richiamato l’efficacia "erga omnes" del contratto collettivo in questione, la devoluzione alla contrattazione collettiva della regolamentazione del trattamento economico e la prevalenza delle previsioni pattizie su quelle normative precedenti, mentre, dall’altra, pur avendo premesso che non si poneva un problema di interpretazione della clausola "de qua", ha erroneamente dichiarato la nullità della stessa per una presunta violazione dei canoni di ragionevolezza e perequazione retributiva, senza nemmeno individuare la causa di nullità di cui all’art. 1418 c.c., ed invadendo, altresì, la sfera di discrezionalità riservata alle parti sociali nell’ambito delle trattative contrattuali.

Col ricorso incidentale la difesa degli ufficiali giudiziari contesta, invece, la parte della decisione impugnata che ha respinto le censure, considerate di tipo giuridico-formale, avverso l’art. 6 del ccnl del 24/4/2002, vale a dire quelle aventi ad oggetto la denunziata violazione dei limiti stabiliti dal precedente contratto collettivo del 16/2/99 e di varie disposizioni di legge, oltre che la mancanza del potere rappresentativo in capo alle organizzazioni sindacali, il tutto al fine di sostenere la perdurante validità del criterio di riparto su base locale e non nazionale della quota percentuale variabile oggetto di causa.

Tale ricorso si articola in cinque motivi che possono riassumersi nei seguenti termini:

1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi con riferimento al D.P.R. 15 febbraio 1959, n. 1229, artt. 140 e 122, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 246, art. 4 del ccnl del 16/2/99 del comparto Ministeri (esclusi i dirigenti) in vigore dall’1/1/98 al 31/12/01, art. 6 del contratto di raccordo del 24/4/02 (art. 360 c.p.c., n. 3).

2) Violazione o falsa applicazione di contratti o accordi collettivi con riferimento all’art. 4 del ccnl dd. 16/2/99 Comparto Ministeri (esclusi i dirigenti) e art. 6 del contratto di raccordo dd.

24/4/2002 (art. 360 c.p.c., n. 3).

3) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. ed art. 6 del contratto di raccordo del 24/4/2002 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica, attraverso i primi tre motivi di censura sì chiede di accertare se interpretandosi l’art. 6 del Contratto di Raccordo del 24/4/02 nel senso che la percentuale variabile pari al 15% sul recupero dei crediti del Fisco ivi contemplata debba essere distribuita tra gli ufficiali ed assistenti giudiziari su base nazionale e non più in base ad un sistema di ripartizione in sede di uffici locali, come ritenuto dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 59/2007, si finisca per realizzare la violazione o falsa applicazione dello stesso art. 6 Contratto di Raccordo dd. 24/4/02, nonchè del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 140 e 122, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 246, dell’art. 4 CCNL dd. 16/2/99 comparto Ministeri (esclusi i dirigenti) in vigore dall’1/1/98 al 31/12/2001 e degli artt. 3 e 36 Cost..

4) Omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il fatto controverso, in relazione al quale si assume che la motivazione è omessa o contraddittoria, risiederebbe nel rapporto intercorrente tra l’art. 6 del Contratto di Raccordo del 24/4/02 ed il ccnl del 16/2/99 del Comparto Ministeri (esclusi i dirigenti) in vigore dall’1/1/98 al 31/12/2001, nonchè nella illegittimità dell’art. 6 del predetto contratto di raccordo, sia rispetto alle disposizioni di legge precedenti e successive, sia riguardo agli artt. 3 e 36 Cost..

5) Contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In tal caso il fatto controverso in relazione al quale è dedotto il predetto vizio motivazionale è costituito dall’eccepito difetto di rappresentatività e di legittimazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del citato contratto di raccordo del 24/4/2002 rispetto alla posizione ed ai diritti retributivi degli ufficiali giudiziari della Provincia di Bolzano.

Osserva la Corte che il ricorso principale svolto dal Ministero della Giustizia è fondato.

Invero, ha ragione la difesa erariale a dolersi del fatto che il Tribunale di Bolzano, nel sancire l’invalidità della norma collettiva di cui all’art. 6 del contratto nazionale di raccordo per gli ufficiali giudiziari del 24/4/2002, non ha in realtà indicato quale sia in concreto la norma di legge violata da tale disposizione contrattuale in guisa tale da farla ritenere nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c. In effetti, il giudicante, pur facendo riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 ed all’art. 97 Cost., si è, in realtà, limitato a dichiarare l’invalidità della disposizione in esame sulla base dell’asserito contrasto con un astratto criterio di ragionevolezza, che non può di certo ricondursi alle ipotesi di nullità di cui all’art. 1418 c.c., oltre che col criterio perequativo retribuivo ispirato alla finalità della produttività, senza tener conto che la materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è devoluta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, alle parti protagoniste della contrattazione collettiva, a favore delle quali esiste, quindi, una vera e propria riserva di competenza.

D’altra parte, non appare possibile ravvisare un contrasto con la norma di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, atteso che proprio il comma 1 di tale articolo demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti, prevedendo al riguardo una riserva di competenza in favore dell’autonomia negoziale. Nè è ravvisabile un contrasto col precetto costituzionale di cui all’art. 97 in tema di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, contrasto ravvisato dal primo giudice sul presupposto che l’applicazione del criterio di riparto a livello nazionale della quota percentuale variabile di cui trattasi finirebbe per non incentivare gli ufficiali giudiziari a proseguire nel migliore dei modi la loro attività di esazione per conto dello Stato, con inevitabili ripercussioni sul bilancio pubblico. Tale argomentazione è priva di pregio in quanto, ferma restando la natura accessoria dell’emolumento in questione e l’ampiezza dell’autonomia negoziale collettiva in materia, la valutazione che traspare dalla norma di cui all’art. 6 del contratto nazionale di raccordo per gli ufficiali giudiziari del 24/4/2002 è quella della trasformazione della percentuale dei crediti recuperati dall’erario da trattamento accessorio finalizzato alla premiazione della produttività individuale ad elemento diretto alla remunerazione della produttività collettiva.

Pertanto, la mancata individuazione di una specifica causa di nullità di cui all’art. 1418 cod. civ., non potendo considerarsi tale la presunta violazione dell’astratto criterio della ragionevolezza, da una parte, e la pretesa del giudicante di sostituirsi alla volontà delle parti collettive nella esatta individuazione del criterio di riparto della quota percentuale variabile di cui trattasi sulla scorta di una interpretazione giudiziale del concetto di produttività, in violazione della regola di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti, dall’altra, finiscono inevitabilmente per tradursi nel denunziato vizio di violazione e falsa applicazione della norma collettiva di cui all’art. 6 del ccnl del 24/4/2002 di raccordo per gli ufficiali giudiziari, oltre che nel lamentato vizio di violazione di legge.

Nel contempo è, altresì, fondata la doglianza della difesa del Ministero concernente il denunziato vizio di contradditorietà della motivazione: in effetti, per un verso, il giudice adito ha respinto le censure degli ufficiali giudiziari incentrate sulla lamentata violazione dei limiti stabiliti dal precedente ccnl del 16/2/1999 e da altre disposizioni normative, oltre che sulla eccepita mancanza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, richiamando correttamente l’applicazione dei principi in tema di efficacia "erga omnes" del contratto collettivo applicato nella fattispecie, di devoluzione alla contrattazione collettiva della regolamentazione del trattamento economico e di prevalenza delle previsioni pattizie su quelle normative precedenti; per altro verso, però, il medesimo giudicante, dopo aver premesso che non sussisteva un problema di interpretazione della clausola contrattuale in esame, ne ha sancito l’invalidità sulla scorta di una presunta violazione dei canoni di ragionevolezza e perequazione retributiva ispirata alla produttività, senza indicare, però, la causa di nullità di cui all’art. 1418 c.c., ed invadendo, al tempo stesso, la sfera delle attribuzioni riservate per legge alle parti sociali nell’ambito delle trattative contrattuali. Ne consegue, pertanto, che è infondata l’eccezione di inammissibilità svolta dalla difesa dei lavoratori con riferimento al motivo del ricorso principale incentrato sul vizio motivazionale di contraddittorietà della decisione appena illustrato.

Nè possono porsi dei dubbi sul fatto che l’esame della eventuale invalidità doveva essere circoscritto alle ipotesi di nullità di cui all’art. 1418 cod. civ.. Anzitutto, il medesimo giudice di primo grado restringe la disamina della questione alla sola ipotesi della validità della clausola collettiva, dopo aver escluso che in ordine alla stessa potesse porsi un problema di carattere interpretativo, lasciando in tal modo intendere che nemmeno potevano porsi eventuali questioni di efficacia. Invero, i presupposti affinchè possa sorgere la questione pregiudiziale da risolvere ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, sono quelli dell’efficacia, della validità e dell’interpretazione della clausola pattizia. Infatti, il comma 1, di quest’ultima norma prevede la procedura di accertamento pregiudiziale per le controversie individuali di cui al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, allorquando è necessario risolvere una questione concernente l’efficacia, l’invalidità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o di un accordo collettivo nazionale sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’art. 40, e segg. D.Lgs. appena citato. A sua volta il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, stabilisce che, se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1. Orbene, l’ipotesi della invalidità può a sua volta dipendere da cause di nullità, annullabilità o rescindibilità dell’accordo. Escluso che possano ricorrere le due ultime ipotesi di invalidità, posto che la contrattazione collettiva non offre ipotesi di pattuizioni inique, la cui sottoscrizione sia stata resa possibile solo in ragione dello stato di bisogno o di pericolo in cui versava uno dei due contraenti (rescindibilità), nè di errore, violenza e dolo (annullabilità), residua il caso della nullità che non può che essere circoscritto al solo possibile contrasto con norme imperative di legge di cui all’art. 1418 c.c., comma 1 e non anche alla mancanza di un elemento costitutivo del negozio o di un requisito legale di forma, per le ragioni appena espresse, e nè, tanto meno, può essere esteso, come accaduto nella fattispecie, ad ipotesi di contrasto con affermati principi di generica ragionevolezza e di perequazione retributiva ispirata al criterio di produttività inteso in senso diverso da quello manifestato dalle stesse parti collettive.

Quanto al ricorso incidentale si osserva che lo stesso è infondato.

I primi tre motivi del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente dal momento che attraverso gli stessi è denunziata, con riferimento all’interpretazione della stessa clausola collettiva in esame, la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni normative e pattizie.

Orbene, nella fattispecie non è ravvisabile la lamentata violazione delle richiamate disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 140 e 122, sull’ordinamento degli ufficiali giudiziari, per la semplice ragione che l’ultimo inciso dell’art. 69, comma 1 delle norme transitorie del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede, tra l’altro, per quel che qui interessa, che le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

Quanto alla lamentata violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 246, si rileva che trattasi semplicemente di norma che disciplina le modalità e le regole tecniche telematiche per il versamento della percentuale in esame dai Concessionari all’Unep e che, pertanto, non può ritenersi violata dalla previsione collettiva che riguarda il nuovo criterio di riparto della stessa quota percentuale variabile del 15% sui crediti recuperati dal Fisco tramite l’Ufficio notifiche e protesti.

Oltretutto, come si è osservato in precedenza, la materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è devoluta in via esclusiva dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, alla contrattazione collettiva, per cui sussiste per l’autonomia negoziale una chiara riserva di competenza.

Egualmente infondata è la doglianza avente ad oggetto il denunziato contrasto dell’art. 6 del contratto di raccordo del 24/4/02 con la disposizione collettiva di cui all’art. 4, comma 4, del contratto del comparto Ministeri del 16/2/99 che prevedeva l’attribuzione dei compensi salariali, a livello di contrattazione integrativa, con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio di cui al secondo comma dello stesso art. 4.

L’infondatezza risiede nel fatto che il contratto di raccordo in questione non rappresenta, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso incidentale, una fonte subordinata rispetto al precedente ccnl del 16/2/99, oltre che nella circostanza per la quale non risponde a verità che la norma collettiva contestata, nell’interpretazione datane dal Ministero, finirebbe col far venir meno l’aggancio ai criterio della produttività, per la semplice ragione che la disposizione in esame di cui al citato art. 6 ridetermina esclusivamente il criterio di riparto finale della suddetta quota percentuale variabile che non è più quello locale, bensì quello nazionale, con l’ulteriore conseguenza che la produttività premiata finisce per essere quella collettiva e non più quella individuale.

Oltretutto, nella stessa sentenza impugnata è puntualmente posto l’accento sul fatto che il contratto di raccordo degli ufficiali giudiziari del 24/4/02 è un contratto collettivo nazionale di lavoro di livello superiore concluso con l’ARAN, dotato di efficacia "erga omnes", ed in maniera altrettanto corretta la difesa erariale ha evidenziato che la partecipazione di quest’ultima agenzia, in rappresentanza della parte datoriale, alla stipulazione del contratto in esame escludeva ogni dubbio sulla sua natura di accordo collettivo nazionale.

Infatti, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, comma 1, prescrive che le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.

Da ciò consegue, come pure eccepito correttamente dalla difesa erariale, l’inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, che solo con riferimento alle clausole contenute nei contratti collettivi integrativi definiti in sede di amministrazione prevede la nullità delle stesse in quanto difformi dal contratto collettivo nazionale.

La stessa norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, prevede al quarto ed ultimo comma che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. In virtù di questa previsione e di quella contenuta nel citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, sul trattamento economico si assicura un’efficacia erga omnes del contratto collettivo del settore pubblico: infatti, l’estensione della contrattazione ai lavoratori deriva da quest’obbligo di legge e dall’obbligo di garantire la parità di trattamento di tutti i dipendenti previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2.

Infine, è infondata la censura con la quale si sostiene che l’interpretazione della norma collettiva in esame, nei senso inteso dall’amministrazione, si pone in contrasto coi precetti di cui agli artt. 36 e 3 Cost.. Secondo la difesa dei lavoratori la modifica apportata dall’art. 6 del contratto di raccordo del 24/4/02, nel senso voluto dall’amministrazione, avrebbe come effetto quello di attribuire una retribuzione eguale per tutti gli ufficiali giudiziari, a prescindere dalla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno nell’ambito del proprio ufficio NEP, creando, in tal modo, una eguaglianza meramente formale tra i medesimi che rappresenterebbe, in realtà, lo specchio di una disuguaglianza sul piano sostanziale, stante il livellamento di posizioni retributive tra le diverse aree geografiche del paese con costi della vita e del potere d’acquisto differenti.

In realtà, il minimo costituzionale appare assicurato, nella fattispecie, dal minimo garantito di cui all’art. 4 del ccnl 24/4/02 dal quale risulta esclusa la voce relativa alla quota del 15% di cui all’art. 6 dello stesso accordo.

Infatti, l’art. 4 prevede, al comma 1, che "agli ufficiali giudiziari è garantito un trattamento economico minimo pari alla somma delle voci di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 2 del presente CCNL".

Al terzo comma dello stesso art. 4 è, inoltre, stabilito che "qualora la quota di diritti mensilmente spettanti non sia sufficiente a coprire l’importo minimo garantito, la differenza è posta a carico del bilancio dell’amministrazione secondo le disposizioni già in atto".

A sua volta l’art. 2 del ccnl di raccordo per gli ufficiali giudiziari del 24/4/02 delinea la struttura della retribuzione stabilendo, al primo comma, che al personale di cui al presente CCNL competono le seguenti voci retributive: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva delle maggiorazioni previste; c) indennità integrativa speciale; d) sviluppo economico di cui all’art. 17 del CCNL sottoscritto il 16.2.1999; e) indennità di amministrazione; f) 50% dell’indennità di trasferta, ove spettante; g) percentuale sui crediti recuperati dall’erario, di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959; h) compensi di cui al Fondo unico di amministrazione ai sensi dell’art. 32 del CCNL – comparto ministeri – sottoscritto il 16.2.1999, ove spettanti. Come è dato vedere, dalla lettura del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, emerge che il minimo garantito è costituito dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione individuale di anzianità, per cui le stesse parti collettive hanno escluso che l’elemento accessorio della quota percentuale variabile del 15% sui crediti recuperati dal Fisco potesse entrare a farne parte.

D’altronde, anche nelle ipotesi di adeguamento parametrico della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., si è costantemente ritenuto che il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il c.d.

minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità, (in tal senso v. ad es. Cass. sez. lav. n. 21274/10, n. 7528/10, n. 15148/08, n. 14791/08, n. 18584/08, n. 5519/04, n. 6878/02).

In ogni caso è bene ricordare che il criterio giuridico della "sufficienza" della retribuzione è volto a garantire la soddisfazione dei bisogni di una esistenza libera e dignitosa, così come il criterio giuridico della "proporzionalità" è volto a correlare la stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, rimanendo di contro l’apprezzamento in concreto dell’adeguatezza della retribuzione riservato al giudice di merito.

E’ altresì infondato il quarto motivo del ricorso incidentale col quale è lamentata l’omessa o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso del rapporto della norma collettiva in esame con le disposizioni del precedente ccnl del 16/2/1999, col D.P.R. n. 115 del 2002 e con gli artt. 3 e 36 Cost..

In realtà, per quel che concerne il dedotto contrasto della disposizione pattizia oggetto di causa col precedente contratto collettivo non è ravvisabile una omessa motivazione del primo giudice, atteso che quest’ultimo ha dato giusto risalto alla prevalenza della nuova disposizione contrattuale per effetto della previsione normativa della riserva di autonomia negoziale collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Quanto alla dedotta contrarietà con le summenzionate norme costituzionali e col D.P.R. n. 115 del 2000, si tratta, in realtà, della riproposizione, sotto forma di apparente vizio della motivazione, del denunziato vizio di violazione di legge di cui al primo e al terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, per cui anche in tal caso valgono le ragioni espresse in precedenza in ordine alla decisione di rigetto di tali doglianze.

Infine, è infondato l’ultimo motivo del ricorso incidentale col quale ci si duole del difetto di motivazione in ordine all’eccepita mancanza di rappresentatività e di legittimazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del citato contratto di raccordo del 24/4/2002 rispetto alla posizione ed ai diritti retributivi degli ufficiali giudiziari della Provincia di Bolzano.

Al riguardo la difesa dei lavoratori rileva che il giudice adito non aveva ammesso la prova testimoniale vertente sulla eccepita carenza di rappresentatività del sindacato firmatario dell’accordo del 24/4/2002, eccezione, questa, che trovava riscontro nel verbale d’assemblea del 10/4/2002 e nel comunicato degli ufficiali giudiziari della Provincia di Bolzano e che se valutata attentamente avrebbe consentito al medesimo giudicante di rilevare l’inopponibilità ad essi dipendenti della clausola collettiva oggetto di contestazione.

La censura è infondata per le seguenti ragioni: la motivazione espressa dal primo giudice al riguardo è stata incentrata sul fatto che l’argomentazione difensiva della mancanza di rappresentatività del sindacato doveva essere rigettata in quanto non esposta in maniera esauriente; a fronte di tale decisione la difesa dei lavoratori si limita a riproporre, nel presente giudizio di legittimità, il richiamo ad un verbale di assemblea e ad un comunicato degli ufficiali giudiziari della Provincia di Bolzano i quali avevano lamentato una grave mancanza di rapporti dei loro rappresentanti provinciali col sindacato nazionale ed il loro dissenso in ordine al criterio di suddivisione in ambito nazionale dell’emolumento in questione, oltre che la condanna del sindacato che aveva sottoscritto il documento per non avere lo stesso richiesto i pareri alla base. Orbene, tali generiche argomentazioni non consentono di superare il rilievo di insufficienza espositiva evidenziata dal primo giudice in quanto le stesse non provano che il suddetto dissenso e le suddette critiche si erano tradotte concretamente in una effettiva carenza di legittimazione del sindacato provinciale al momento della sottoscrizione del contratto collettivo in questione.

In ogni caso, il sistema attuale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 4, pone a carico solo delle pubbliche amministrazioni il dovere di osservare le disposizioni dei contrati collettivi, per cui in virtù di questa previsione e di quella contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1 (il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi), si assicura un’efficacia erga omnes del contratto collettivo del settore pubblico: infatti, l’estensione della contrattazione ai lavoratori deriva da quest’obbligo di legge e dall’obbligo di garantire la parità di trattamento di tutti i dipendenti previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2.

A tal riguardo è interessante rilevare che già con riferimento al testo previgente di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45, commi 2, 7 e 9 e art. 49, comma 2, pressochè analogo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 4, la Corte Costituzionale, con sentenza del 16/10/1997, n. 309, aveva affermato che " è infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 45, commi 2, 7 e 9 e art. 49, comma 2, nella parte in cui impongono alle amministrazioni pubbliche di osservare i contratti collettivi, stipulati con le confederazioni e con le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e nell’ambito del comparto, di garantire parità di trattamento e comunque di non applicare trattamenti inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi, in riferimento all’art. 39 Cost.".

Sul versante della posizione soggettiva del dipendente la stessa Corte Costituzionale ha affermato, attraverso la summenzionata sentenza, che è agevole osservare come quest’ultimo rinviene nel contratto individuale di lavoro, che sostituisce ad ogni effetto l’atto di nomina, la fonte regolatrice del proprio rapporto:

l’obbligo di conformarsi, negozialmente assunto, nasce proprio dal rinvio alla disciplina collettiva contenuto in tale contratto. In altri termini, per effetto della privatizzazione dei rapporti, la prestazione e le condizioni contrattuali della stessa trovano la loro origine, non già in una formale investitura, bensì nell’avere il singolo dipendente accettato che il rapporto di lavoro si instauri (o prosegua) secondo regole definite, almeno in parte, nella sede della contrattazione collettiva.

Il ricorso incidentale va, perciò, rigettato.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda del Ministero della Giustizia, va affermato che l’art. 6 del CCNL relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stipulato in data 24 aprile 2002, che prevede che la percentuale del 15% ivi contemplata sia distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell’ufficio inquadrati nelle posizioni economiche ivi previste, è valido ed efficace.

Ne consegue, altresì, che la causa va rinviata, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, ad altro giudice del Tribunale di Bolzano il quale tratterà il merito della controversia attenendosi all’interpretazione della clausola collettiva in esame come formulata da questa Corte.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti in via incidentale e vanno poste a loro carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e condanna i ricorrenti in via incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per onorario, oltre accessori di legge. Rinvia la causa ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, ad altro giudice del Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 729/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere – relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 463/2007, proposto da Grinzato Orietta, Testolina Elia, Testolina Luciano, Zambonin Renata, Bertipaglia Agostino, Pienotti Cleonice, Fasolo Francesca, Colpi Atonia e Zambonin Fortunato, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pierfrancesco Zen, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo, come da procura a. l. a margine del ricorso,

CONTRO

Il Comune di Polverara (PD), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà, con domicilio presso la segreteria del TAR, ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26.06.24 n. 1054, come da delibera della G.M. n. 17 del 10.03.2007 e prcura a.l. a margine della memoria di costituzione,

e nei confronti

– della Regione Veneto, in persona del presidente della G.R. in carica, non costituitasi in giudizio,

– della Provincia di Padova, in persona del presidente della g.p. pro-tempore, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

a) della delibera del consiglio comunale di Polverara n. 41 del 21.07.2006, recante approvazione della variante parziale al PRG per realizzazione di una bretella di collegamento tra le S.P. n. 35 e n. 30 e costruzione di una pista ciclabile, ed esame delle osservazioni, con gli atti presupposti e connessi, tra i quali:

b) nota della Regione prot. n. 665306/57.09 del 20.11.2006;

c) delibera consiliare n. 23 del 22.04.2006 recante adozione della variante parziale menzionata;

d) delibera consiliare n. 54 del 22.07.2006, recante approvazione del progetto definitivo della bretella;

e) delibera consiliare n. 68 del 29.11.2006, recante convalida della delibera n. 23 del 22.04.2006,

e sui motivi aggiunti:

A) proposti per l’annullamento delle delibere della G.M. n. 50 del 4.09.2007, e consiliare n. 14 del 23.03.2007, recanti, rispettivamente, approvazione del progetto definitivo e approvazione del bilancio di previsione 2007, nella parte relativa all’approvazione del programma triennale lavori pubblici 2007/2009, e della G.M. n. 31 del 24.05.2007, recante approvazione schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Padova,

B) per l’annullamento delle delibere della G.M. n. 38 e n. 39 del 20.05.2008 recanti approvazione, rispettivamente, del progetto esecutivo e del richiamato schema di protocollo di intesa.

Visto il ricorso introduttivo, notificato il 2 marzo 2007 e depositato presso la Segreteria il 15/03/2007, con i relativi allegati;

visti i due atti di motivi aggiunti, depositati, rispettivamente, il 21.12.2007 e il 27.09.2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Polverara, depositato il 31.03.2007;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 marzo 2009 – relatore il Consigliere Italo Franco – gli avv. Stragliotto, in sostituzione di Zen, per la parte ricorrente e Dal Prà per la P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti proprietari di terreni attraversati dal relativo tracciato, con il ricorso introduttivo contestano la determinazione comunale di realizzare una bretella di collegamento tra le strade provinciali n. 30 e n. 35. In particolare, essi impugnano la delibera consiliare n. 23 del 23.04.2006, di adozione di variante parziale al PRG e di approvazione del progetto preliminare, dove si prevede di realizzare di tale opera, dell’importo complessivo pari a € 3.000.000 (finanziati con un contributo della Provincia di € 2.100.000, e 900.000 a carico del comune), in un’area di pregio naturalistico a destinazione agricola (E3), dove –si dice- non sussistono problemi di traffico.

Le osservazioni dei soggetti espropriandi e di alcuni dei consiglieri di minoranza venivano esaminate e respinte con la delibera consiliare n. 41 del 21.07.2006, con la quale si approvava la variante suddetta (nella discussione veniva segnalato, con riguardo alla precedente delibera n. 23/2006, il non allontanamento all’atto della discussione, di alcuni consiglieri proprietari di porzioni di terreni interessati). Seguivano la delibera 54 del 22.07.2006, di approvazione del progetto definitivo, e n. 68 del 29.11.2007, di convalida della precedente delibera n. 23/2006.

A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione degli art. 50 e 120 l.r. n. 61/85, degli art. 19 del d.p.r. n. 327/2001e 24 l.r. n. 27/2003, nonché della circolare recata dalla DGR n. 4647 del 9.12.98, sostenendosi che illegittimamente il Comune ha seguito la procedura accelerata ex art. 50, poiché l’opera, con riferimento della circolare invocata (dove si fissa l’importo massimo di £. 5 miliardi), non può considerarsi di modesta entità, con la conseguenza che competente ad approvare la stessa era la Regione, e che immotivatamente l’ha ritenuta tale la regione nella nota di risposta al comune, anche con riguardo all’interferenza con strade di livello superiore;

2) eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, e di presupposti, e sviamento, sostenendosi che nella delibera n. 23/2006 non si cita mai l’art. 50 sulla procedura semplificata, donde lo sviamento circa la scelta della procedura, e che censurabile appare anche la menzionata nota della Regione;

3) violazione dell’art. 50 cit. ed eccesso di potere sotto il profilo della falsità ed erroneità dei presupposti, sostenendosi che illegittima è la delibera consiliare n. 68/2006, di convalida della precedente delibera n. 23/2006, poiché si è inteso procedere alla votazione nonostante la segnalazione che i consiglieri interessati si erano allontanati solo al momento del voto (su parere della difesa civica della Provincia, dimessa dai consiglieri di minoranza), di tal che la stessa non poteva essere convalidata, donde l’illegittimità della nota regionale richiamata anche perché poggia su una variante invalida e non sanata;

4) violazione dell’art. 128 d.lgs. n. 163/2006 per omessa approvazione della progettazione preliminare prima della redazione degli elenchi annuali delle opere pubbliche del 2005 e 2006, e mancata previsione dell’opera nell’elenco dei l.p. del 2007, conseguente illegittimità del finanziamento e mancanza di copertura finanziaria dell’opera, con violazione degli art. 27 e 35 d.lgs. n. 77/95 e degli art. 150, 151 e 191 d.lgs. n. 267/2000, assoluta genericità e incertezza delle previsioni di risorse finanziarie;

5) violazione delle norme tecniche del PTCP (dove si consente di realizzare nuovi tracciati solo per documentata necessità, e con minimo impiego di fondi), eccesso di potere per irragionevolezza grave e manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà (essendo il tracciato molto invasivo per le proprietà che attraversa, e perché scartati percorsi alternativi più ragionevoli senza motivare).

Con un primo atto di motivi aggiunti i medesimi ricorrenti impugnavano, altresì, le delibere consiliari n. 50 del 4.09.2007, di approvazione del progetto definitivo, e n. 14 del 23.03.2007 -di approvazione del bilancio di previsione 2007, bilancio pluriennale 2007/2009, limitatamente all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale l. p. del 2007- e la delibera della G.M. n. 31 del 24.05.2007, recante schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Padova.

Con il primo mezzo si deduce illegittimità derivata, reiterandosi le censure già svolte con i cinque motivi del ricorso introduttivo.

Con il sesto si lamenta palese contraddittorietà e illogicità e violazione dell’art. 128.8 d.lgs. n. 163/2006, assumendo che è stato approvato una seconda volta il progetto, con richiamo di diversi capitoli finanziari, e che, dall’auspicato riconoscimento delle illegittimità sopra rilevate, deriverà la non conformità dell’opera asl P.R.G.

Con il settimo motivo si lamenta incompetenza della G.M. quanto alla delibera n. 31/2007, spettando al consiglio l’approvazione di convenzioni tra comuni e con la provincia.

Seguivano le delibere della G.M. n. 38 e n. 39 del 20.05.2008, rispettivamente, di approvazione del progetto esecutivo e dello schema del protocollo di intesa con la Provincia.

Contro tali determinazioni i ricorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti, deducendo –oltre a illegittimità derivata, con reiterazione dei precedenti motivi- le seguenti censure:

8) violazione dell’art. 93 d.lgs. n. 163/2006 e difformità tra i progetti definitivo ed esecutivo, sul rilievo che la soppressione, in un tratto del tracciato, delle già previste due contro-strade laterali (già da essi richiesta con le osservazioni respinte, ed ora ritenute superflue), con riduzione del costo dell’opera ad € 2.650.000, configura una modifica sostanziale al progetto, venendo meno, così, la conformità del progetto esecutivo a quello definitivo;

9) contraddittorietà e illogicità, mancanza di copertura finanziaria dell’opera, con violazione degli art. 27 e 35 d.lgs. n. 77/95 e degli art. 150,151 e 191 d.lgs. n. 267/2000, sull’assunto che vi è incertezza circa le fonti di finanziamento dell’opera, con riguardo alla riduzione del costo dell’opera e del contributo a carico della Provincia, una parte del quale dovrà essere ad essa restituito, nonché con riferimento all’entità degli indennizzi di esproprio;

10) violazione delle garanzie partecipative dei proprietari espropriandi per mancanza di contraddittorio e violazione degli art. 16-17 dpr n. 327/2001, sull’assunto che la rilevante modifica di cui si è detto e la sua localizzazione in dettaglio dovevano dar luogo ad una comunicazione di avvio del procedimento, con instaurazione del contraddittorio al riguardo.

Resiste l’amministrazione instando per il rigetto del gravame ed eccependo, anche con successiva memoria, che: in parte sono state accolte le osservazioni della Grinzato, con spostamento del tracciato più ad O.; le censure di illogicità quanto al tracciato attengono al merito; le perplessità dei consiglieri di minoranza sono state confutate dalla Regione, la quale ha condiviso la scelta della procedura semplificata; l’opera è di modesta entità, dovendosi attualizzare l’importo di £. 5 miliardi; non c’è interferenza con strade non locali; legittima è la convalida, che ha effetto ex tunc; il PTCP è stato adottato successivamente; non è necessaria la pena coincidenza tra i progetti definitivo ed esecutivo, né occorre comunicare l’avvio del procedimento per ogni modifica; ecc.

Replica alle eccezioni avversarie parte ricorrente con sua memoria conclusionale.

All’udienza del 5 marzo 2009 i difensori comparsi hanno svolto la discussione, ribadendo le rispettive tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1- In via preliminare va dato atto della rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti – Fasolo Francesca -, che ha ritualmente depositato l’atto di rinuncia, notificato alle altre parti il 24.04.2007.

2.1- Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva che la strenua azione degli odierni ricorrenti mira ad impedire la realizzazione della menzionata bretella di collegamento tra due strade provinciali del circondario con due ordini di censure, le une di carattere formale – strumentale le altre a contenuto sostanziale (inerenti, cioè, alla contestazione sia della scelta di costruire una simile arteria –di cui non vi sarebbe necessità- sia al tracciato della stessa).

2.2- Nel primo gruppo di censure vanno incluse quella con la quale si contesta al comune di avere seguito la procedura semplificata, quella volta ad ottenere il risultato mediante declaratoria di illegittimità delle delibere concernenti l’approvazione del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) attraverso l’annullamento della delibera consiliare n. 68 del 29.11.2006, di convalida della precedente delibera dello stesso consiglio comunale n. 23 del 22.04.2006, recante approvazione del progetto preliminare, e quelle (insite nella prima) concernenti le doglianze mosse in relazione alla modestia, o meno, dell’opera.

3.1- In relazione alla prima delle censure su menzionate, osserva il Collegio che non appare, nell’assieme, censurabile la decisione di avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 50 della l.r. n. 61/85 (implicante che tanto l’adozione quanto l’approvazione della variante allo strumento urbanistico, nel caso di specie, unitamente all’approvazione dei progetti di vario livello ai sensi della disciplina della progettazione delle opere pubbliche recata, ora, dall’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, rimanga nell’ambito comunale, senza coinvolgere la Regione).

In effetti, il comune si era rivolto alla regione per chiedere lumi circa la correttezza, o meno, della scelta di approvazione con procedura semplificata ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera f), riguardante le opere pubbliche di modesta entità alla luce dei criteri indicati nell’art. 120, comma 1, lettera d) della stessa l.r. e fissati nella DGR menzionata dai ricorrenti. La Regione -come riportato nella narrativa in fatto che precede- aveva confortato la scelta della procedura semplificata, affermando, con l’impugnata nota del 20.11.2006, che si tratta di opera pubblica di modesta entità.

I ricorrenti censurano, con la scelta del Comune, detta valutazione della Regione utilizzando due argomenti. Dell’uno –concernente il costo della bretella in contestazione, che supera il limite della “modesta entità” fissato nella DGR citata (£. 5 miliardi)- si dirà tra breve.

Per quanto riguarda l’altro, consistente nel preteso contrasto con il PTCP, si può affermare che, essendo la bretella destinata a collegare due strade provinciali, non si può dire che ciò concretizzi un’interferenza con la viabilità di livello superiore (criterio fissato nella circolare regionale n. 1 del 14.01.99 e con la relativa DGR n. 4647 del 9.12.98), altrimenti se ne dovrebbe dedurre che la realizzazione di un collegamento fra tali tipi di strade comporterebbe di per sé solo un simile livello di classificazione, laddove la classificazione delle strade in una delle categorie previste dalla legge discende da vari fattori. Del resto, non si può non rilevare (quanto alla menzionata interferenza) che si tratta di criteri –contemplati non in fonti normative, ma in delibere e circolari che costituiscono “fonti” amministrative- che non fissano vincoli rigidi all’azione delle amministrazioni locali interessate, ma vanno intesi cum grano salis poiché alquanto relativi e implicanti naturaliter una certa flessibilità applicativa (e tanto vale anche in relazione al criterio della “modesta entità” che, per quanto previsto dall’art. 50 l.r. n. 61/85 citato, va comunque interpretato).

3.2- Per quanto concerne il limite di importo fissato dalla regione in via amministrativa in relazione al criterio di legge della “modesta entità” dell’opera al fine di giustificare la scelta di seguire la procedura semplifica, ritiene il Collegio di potere convenire con quanto eccepito dalla difesa avversaria in relazione all’opportunità (se non alla necessità) di aggiornare un dato quantitativo monetario fissato vari anni or sono, in epoca, peraltro, anteriore all’adozione dell’euro quale moneta comune a tutti gli Stati membri dell’UE facenti parti della c.d. “Eurozona”. Ora, se si tiene conto anche del fatto che l’importo risultante dalla modifica apportata al progetto mediante soppressione, in un tratto del tracciato, di due controstrade laterali (di cui al secondo atto di motivi aggiunti) si è ridotto da 3 milioni a 2.650.000 euro, non pare davvero irragionevole considerare la bretella in discussione di modesto ammontare: in definitiva, non solo rileva l’importo in sé, ma anche il fatto che, in ogni caso, verrebbe superato di poco il vecchio limite (che la Regione farebbe, comunque, bene ad aggiornare con altra fonte di rango amministrativo).

Tanto può valere anche in relazione alla lamentata carenza di motivazione della risposta della Regione, la quale si è limitata a sottolineare la ricorrenza di un elemento rimesso alla sua valutazione che di per sé solo -senza che occorra esplicitare argomentazioni al riguardo- sufficit per legittimare la procedura semplificata.

Sotto altro profilo, e ponendosi da un punto di vista maggiormente attenti alle esigenze reali concrete sottostanti alle scelte operate dalla P.A. al fine di realizzare l’interesse pubblico specifico affidato alle propria cure, può dirsi che non rileva che non sia stato espressamente richiamato, negli atti deliberativi del comune, l’art. 50 citato, maggiore importanza esplicando al riguardo il fatto di avere ottenuto l’avallo della Regione alla procedura semplificata (non irragionevole, per quanto si è concisamente osservato in proposito).

3.3- Di scarso vigore si manifestano, infine, i rilievi mossi con il quarto mezzo di gravame circa l’avvenuto inserimento dell’opera in discussione nel piano triennale dei lavori pubblici senza la previa applicazione del progetto preliminare. Al riguardo si osserva, brevemente, che, sempre rimanendo in una prospettiva maggiormente attenta alle esigenze sottostanti alle scelte della P.A., non si può fare a meno di rilevare che, nel corso del procedimento, è stato approvato detto progetto preliminare (con la prima delle delibere consiliari impugnate), seguita dall’approvazione anche dei due successivi livelli di progettazione. La bretella è stata, inoltre, inserita nel piano triennale dei lavori e in quello annuale relativo al 2007, come si evince dalla stessa formulazione delle censure.

Quanto alla delibera di convalida della precedente delibera n. 23/2006 perché i consiglieri interessati (in quanto proprietari di alcune porzioni dei terreni interessati) si erano allontanati al momento della votazione ma non della discussione, deve ritenersi che la convalida successivamente disposta con altra delibera posa ritenersi avere efficacia sanante del vizio, con efficacia ex tunc, come rettamente eccepito ex adverso.

Infine, non può seriamente sostenersi che vi sia incertezza sulle risorse finanziare volte a sostenere l’onere della realizzazione dell’opera: le fonti sono indicate chiaramente fin dalla prima delle determinazioni impugnate, con specificazione dell’entità del finanziamento facente capo alla Provincia, e del residuo onere a carico del comune, come si evince dalla narrativa in fatto che precede (donde si evince pure la successiva riduzione del costo della bretella e, di conseguenza, degli oneri ripartiti tra le due amministrazioni citate, come si è riportato nella medesima narrativa).

Per le ragioni fin qui esposte si manifestano prive di pregio tutte le censure mosse con il ricorso introduttivo.

4- Nemmeno le censure mosse con il primo dei motivi aggiunti reggono a un serio vaglio di fondatezza: non l’illegittimità derivata, per quanto detto sopra; non quelle svolte con il sesto motivo. Ed invero, non pare seriamente sostenibile che vi sia difformità rispetto allo strumento urbanistico –ai sensi dell’art. 128.8 del “codice dei contratti pubblici”-, nel momento stesso in cui con gli atti deliberativi impugnati si va ad approvare apposita variante al PRG del Comune. A tutto voler concedere, tanto potrebbe sostenersi soltanto in ipotesi di accertamento dei vizi lamentati in sede di impugnazione: ma tanto non può dirsi, a causa del riconoscimento di infondatezza di dette censure (di cui si è detto qui sopra).

Né appare sostenibile la tesi che l’approvazione del protocollo di intesa con la Provincia sia di competenza del consiglio comunale invece che della G.M. Il protocollo di intesa non pare, invero, assimilabile a una convenzione e agli altri strumenti similari per i quali l’art. 42, lettera c) del TUEL prevede la competenza del consiglio, trattandosi essenzialmente di accordi tra enti pubblici territoriali volti all’approntamento e gestione di servizi pubblici in comune.

5- Nemmeno può ritenersi fondato il secondo atto di motivi aggiunti. Non può, invero, ritenersi, come sostenuto dalla parte ricorrente, che i due progetti (definitivo ed esecutivo) debbano necessariamente coincidere in tutti i dettagli, dovendosi secondo il senso comune oltre che giuridico tollerarsi eventuali modifiche apportate al secondo rispetto al primo, allorché queste non lo stravolgano o ne mettano in discussione l’impostazione di fondo. Nel caso di specie tanto non appare sostenibile, essendosi soltanto eliminate le menzionate contro-strade laterali in un tratto del percorso, fermo restando il progetto nelle rimanenti parti. Tanto vale anche ed escludere la sussistenza dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento in relazione alle menzionate modifiche.

Quanto all’asserita genericità e incertezza del finanziamento, se ne è già detto, escludendo che possa parlarsi, nella fattispecie, di incertezza in tal senso, chiare essendo fin dall’origine le fonti del finanziamento.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso (con i successivi motivi aggiunti) si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa: 1) da atto alla rinuncia al ricorso di Fasolo Francesca; 2) lo rigetta nel merito.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 5 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 463/2007

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. I 20-11-2006 (14-11-2006), n. 38055 Misure alternative alla detenzione – Condannato tossicodipendente – Affidamento in prova terapeutico – Presupposti – Accertamento sulla condizione di tossicodipendenza e sull’idoneità del programma

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Con ordinanza del 26 aprile 2006, il Tribunale di sorveglianza di Potenza concedeva a E. Mario la misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’articolo 94 Dpr 309/90 in relazione alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione da espiare per una serie di delitti, con fine pena al 9 dicembre 2009, affermando su un modulo prestampato che era ?presente agli atti la certificazione di tossicodipendenza, il programma (di tipo residenziale) c/o la Com. Leo, la certificazione di idoneità del programma.

Ricorre per cassazione il Pg presso la Ca di Potenza, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che l’articolo 94 Dpr 309/90, nel testo modificato dalla legge 49/2006 che aveva convertito il Dl 272/05, aveva sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari al rispetto di condizioni più rigide che in passato, ponendo delle previsioni puntuali e rigorose, laddove il tribunale di sorveglianza di Potenza si era limitato ad operare un controllo meramente cartolare sulla ricorrenza delle condizioni di legge, evitando di compiere una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, senza dare inoltre ragione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del delicatissimo potere discrezionale concessogli in relazione a condannati, come l’E., che gli organi di polizia descrivevano come persona di elevatissima pericolosità sociale.

2. Il ricorso è fondato.

l’articolo 94 del Tu delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (Dpr 309/90) nella più recente versione offerta dal Dl 272/05, convertito con modificazioni nella legge 49/2006, ha sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative.

Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l’articolo 90 richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (comma 1). Peraltro ai fini della decisione, il Tribunale di sorveglianza ?può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato e deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio? (comma 3).

Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza non indica innanzitutto dall’assunzione di quali sostanze stupefacenti dipenda lo stato di tossicodipendenza del condannato, né a quale programma di recupero egli sia sottoposto o intenda sottoporsi. Ma c?è di più. Dall’esame degli atti emerge che la prova della tossicodipendenza dell’E. risulta dal dato meramente anamnestico fornito il 12 ottobre 2005 dalla Casa circondariale di Potenza, in base al quale il condannato è tossicodipendente da sostanze stupefacenti (non meglio precisate) e non assume terapia, e da tre certificati d’iscrizione al Sert, rispettivamente del 9 febbraio 2001, del 13 marzo 2006 e del 19 aprile 2006, nei quali non è attestata alcuna tossicodipendenza: il primo di questi documenti afferma infatti che l’E. ha praticato l’ultima terapia con metadone dal 13 al 18 settembre 1995, mentre il terzo documento rivela che gli esami tossicologici non hanno evidenziato la presenza di sostanze di abuso.

Così stando le cose, è evidente che dagli atti in possesso del tribunale non risulta se il condannato sia attualmente tossicodipendente e se sia abituale l’uso di sostanze stupefacenti da parte sua, e neppure viene spiegato perché si è ritenuto di concedere un beneficio penitenziario di natura chiaramente eccezionale a un soggetto, indicato dagli organi di polizia (il Commissariato di polizia di San Carlo Arena di Napoli) come ?persona di elevatissima pericolosità sociale che può contare su una fitta rete di conoscenze dai quali si fa rilasciare certificati di assunzione al lavoro al solo scopo di evitare la carcerazione? e che deve oltretutto espiare ancora un lungo periodo di detenzione (il fine pena è fissato al 9 dicembre 2009).

l’ordinanza deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo e più approfondito esame.

P.Q.M.

Visti gli articoli 606, 623 c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.