Corte Costituzionale, Sentenza n. 18 del 2012, In materia di agevolazioni contributive alle imprese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 6 del 8-2-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 3 della
legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante
«Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9
(Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio),
interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge
regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita’
commerciali), e norme sul trasferimento dell’attivita’», nella parte
in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5
del 2006, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 18 aprile 2011, depositato in cancelleria il 21
aprile 2011 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani
per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 18 aprile 2011 e depositato presso
la cancelleria di questa Corte il 21 aprile 2011 (reg. ric. n. 35 del
2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione
autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante «Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9
(Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio),
interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge
regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita’
commerciali), e norme sul trasferimento dell’attivita’», nella parte
in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5
del 2006, per violazione degli artt. 41 e 117, commi primo e secondo,
lettera e), della Costituzione, nonche’ dell’art. 3 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna).
L’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del
2011 ha introdotto l’art. 15-bis, rubricato «Trasferimento
dell’attivita’ commerciale», nella legge regionale n. 5 del 2006.
Tale articolo – in cui e’ inclusa, al comma 4, la norma censurata –
disciplina le modalita’ di trasferimento delle attivita’ commerciali,
prevedendo quanto segue: «1. Il trasferimento dell’attivita’ comporta
a favore dell’avente causa il trasferimento del titolo abilitativo
all’esercizio dell’attivita’ fino alla scadenza originaria dello
stesso. 2. L’avente causa, salvo quanto stabilito dal comma 5, deve
possedere tutti i requisiti ai quali e’ subordinato l’accesso e
l’esercizio dell’attivita’. 3. Il titolo abilitativo assegnato in
base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto
stabilito dal comma 5, puo’ essere trasferito esclusivamente in capo
ad un soggetto appartenente alla medesima categoria. 4. La cessione
dell’attivita’ per atto tra vivi e’ comunicata dal cessionario al
comune territorialmente competente entro sessanta giorni e non puo’
essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che
siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo
all’esercizio dell’attivita’ stessa. 5. La successione nell’attivita’
per causa di morte e’ comunicata, entro tre mesi, al comune
territorialmente competente dal successore il quale, anche se privo
dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge o di quelli
ulteriori eventualmente richiesti per l’accesso e l’esercizio
dell’attivita’, puo’ proseguire in via provvisoria l’esercizio
dell’attivita’ per non piu’ di un anno dalla data dell’acquisto.
Decorso l’anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina
la decadenza dell’autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.».
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art.
15-bis della legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 2006,
nella parte in cui, al comma 4, stabilisce che la cessione di
un’attivita’ commerciale per atto tra vivi non possa essere
effettuata prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rilascio
del titolo abilitativo necessario per l’esercizio dell’attivita’.
Tale disposizione violerebbe gli artt. 41 e 117, commi primo e
secondo, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza,
nonche’ l’art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Innanzi tutto, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con il
principio – sancito dall’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006,
n. 123 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi nel mercato interno), recepita nell’ordinamento italiano con
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) – secondo il
quale le limitazioni al libero esercizio dell’attivita’ di servizi
possono essere giustificate esclusivamente per ragioni di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita’ pubblica o di tutela
dell’ambiente. Ne deriverebbe la violazione sia dell’art. 3, primo
comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, «che non
conferi[rebbe] alla Regione le potesta’ legislative concretamente
esercitate nel caso di specie», sia dell’art. 117, primo comma,
Cost., che obbliga il legislatore regionale al rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario.
Inoltre, la disposizione impugnata, nel prevedere una limitazione
temporale alla cessione dell’attivita’, determinerebbe – ad avviso
del ricorrente – «un ostacolo alla libera esplicazione delle forze
economiche sul mercato». Pertanto, la norma violerebbe l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., in quanto interferirebbe con la
potesta’ legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza
e sarebbe contraria al disposto degli artt. 1 e 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), che individuano il fondamento
dell’attivita’ commerciale nel principio della liberta’ di iniziativa
economica privata e stabiliscono che il suo esercizio debba avvenire
nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n.
287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Infine, la disposizione impugnata violerebbe il principio della
liberta’ di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 Cost.,
in quanto «la prevista restrizione della potesta’ di cessione
dell’attivita’ d’impresa si traduce in una discriminazione
nell’eguale garanzia della liberta’ economica e della liberta’ di
circolazione di persone e servizi nel Paese, per effetto di un
vincolo temporale privo di un ragionevole fondamento».
3. – Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il
30 maggio 2011, si e’ costituita in giudizio la Regione autonoma
Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,
comunque, nel merito non fondato.
In via preliminare, la difesa regionale eccepisce
l’inammissibilita’ di tutte le censure sollevate dalla difesa
statale, in quanto esse sarebbero formulate senza «consider[are] la
sfera di competenza legislativa espressamente riconosciuta alla
Regione dallo Statuto d’autonomia». In particolare, il ricorrente,
nel formulare le censure, si sarebbe limitato a «un riferimento
meramente formale alle disposizioni dello Statuto di autonomia, senza
dispiegare alcun accenno di motivazione».
Nel merito, la difesa regionale sostiene, innanzi tutto, la
conformita’ della disciplina regionale impugnata alla normativa
europea e nazionale in materia di libera circolazione dei servizi. Ad
avviso della difesa regionale, infatti, la direttiva 2006/123/CE e il
d.lgs. n. 59 del 2010 di recepimento ammetterebbero limitazioni
all’accesso e all’esercizio delle attivita’ di servizi, a condizione
che esse siano giustificate e non discriminatorie e, in particolare,
che non corrispondano alle ipotesi di divieto elencate dall’art. 14
della direttiva 2006/123/CE e dall’art. 11 del d.lgs. n. 59 del 2010.
Dal momento che «la norma impugnata non integra alcuna delle ipotesi
vietate», la censura prospettata in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost. non sarebbe fondata.
La Regione autonoma Sardegna deduce, altresi’, l’infondatezza
della censura prospettata dal ricorrente in relazione all’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost. In particolare, secondo la difesa
regionale, la competenza esclusiva del legislatore statale in materia
di tutela della concorrenza «non puo’ essere considerata titolo
abilitativo a resecare interi ambiti materiali di sicura competenza
regionale, sostanzialmente vanificando il riparto costituzionale
delle competenze, che opera per materia e non certo per funzioni».
Tale competenza esclusiva dello Stato verrebbe in rilievo «soltanto
quando la Regione ha inteso incidere direttamente sui meccanismi
concorrenziali». Nel caso in esame, la norma impugnata non
introdurrebbe alcuna limitazione all’accesso al mercato, ma si
limiterebbe a disciplinare le modalita’ di esercizio delle attivita’
commerciali, dettando limiti che rispondono a fini di utilita’
sociale.
Inoltre, la portata dell’art. 15-bis, comma 4, dovrebbe essere
interpretata in stretta correlazione con il dettato dell’art. 15-bis,
comma 1, ai sensi del quale «Il trasferimento dell’attivita’ comporta
a favore dell’avente causa il trasferimento del titolo abilitativo
all’esercizio dell’attivita’ fino alla scadenza originaria dello
stesso». Secondo la difesa regionale, il limite triennale alla
cessione dell’attivita’ disposto dalla norma impugnata, tutelando
l’utilita’ sociale, costituirebbe «la logica conseguenza
(perfettamente rispettosa del principio di proporzionalita’ e non
eccessivita’) dell’apertura determinata dall’art. 15-bis, comma 1».
La Regione rileva, infine, che non sussisterebbe alcuna
violazione dell’art. 41 Cost., in quanto il limite triennale alla
cessione dell’attivita’ commerciale sarebbe diretto a salvaguardare
finalita’ sociali di rilievo costituzionale.
4. – Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte
il 20 dicembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri
ribadisce le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e
replica alle deduzioni svolte dalla Regione resistente. Con riguardo
all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la difesa
dello Stato sostiene che la direttiva 2006/123/CE vieterebbe non solo
le condotte e le previsioni indicate dall’art. 14, ma anche tutte le
misure che restringono in modo ingiustificato e non proporzionato la
libera prestazione di servizi. Tra tali misure rientrerebbe quella
che limita la facolta’ di un operatore stabilito in uno Stato membro
«non solo di insediarsi in un altro territorio in concorrenza con un
altro gia’ operante in esso, ma anche di rilevare in ogni momento
un’attivita’ gia’ esistente sul luogo».
5. – Con memoria depositata il 20 dicembre 2011, la Regione
autonoma Sardegna ribadisce la legittimita’ costituzionale della
norma impugnata, in quanto essa riguarderebbe l’attivita’ commerciale
su aree pubbliche, la cui disciplina e’ espressamente affidata alla
competenza regionale dall’art. 28, comma 12, del d.lgs. n. 114 del
1998, come modificato dall’art. 70 del d.lgs. n. 59 del 2010, di
attuazione della direttiva 2006/123/CE. Sarebbe, dunque, la stessa
disciplina statale di recepimento della direttiva comunitaria ad aver
previsto la competenza regionale a regolare la materia, con
conseguente esclusione della violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso notificato il 18 aprile 2011 e depositato presso
la cancelleria di questa Corte il 21 aprile 2011 (reg. ric. n. 35 del
2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione
autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante «Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9
(Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio),
interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge
regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita’
commerciali), e norme sul trasferimento dell’attivita’», nella parte
in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5
del 2006, limitando nel tempo la facolta’ di cessione dell’attivita’
commerciale per atto tra vivi.
Nel disciplinare il trasferimento dell’attivita’ commerciale su
aree pubbliche, l’art. 15-bis, comma 4, stabilisce che «La cessione
dell’attivita’ per atto tra vivi […] non puo’ essere effettuata, ad
eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre
anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attivita’ stessa». Tale previsione interferirebbe con la materia
«tutela della concorrenza», che l’art. 117, comma secondo, lettera
e), Cost. assegna alla competenza esclusiva del legislatore statale;
si porrebbe, inoltre, in contrasto con le norme dell’Unione europea
in materia di libera circolazione dei servizi, che vincolano la
potesta’ legislativa delle Regioni ai sensi dell’art. 117, primo
comma, Cost.; lederebbe, infine, il principio della liberta’ di
iniziativa economica privata, sancito dall’art. 41 Cost., nonche’
l’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna).
2. – In via preliminare, va respinta l’eccezione sollevata dalla
Regione autonoma Sardegna, secondo la quale le censure prospettate
dal ricorrente non sarebbero adeguatamente motivate e non terrebbero
conto della sfera di competenza legislativa espressamente
riconosciuta alla Regione dallo statuto speciale.
Ai fini del giudizio sulla ammissibilita’ dei ricorsi proposti
nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, assume rilievo il
riferimento alle competenze stabilite dallo statuto (da ultimo,
sentenza n. 90 del 2011) ed e’ necessario specificare, con riguardo
all’art. 117 Cost., «quale tra le diverse sfere di competenza statale
sarebbe stata in concreto invasa» (sentenza n. 258 del 2004).
Nel caso in esame, il ricorrente riconosce che il commercio e’
materia di competenza regionale e fa riferimento alle materie
riservate dallo statuto alla potesta’ legislativa della Regione,
deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 3. Le censure cosi’
prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate. Le
violazioni lamentate e i parametri invocati sono chiaramente
individuati (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011).
3. – Nel merito, la questione e’ fondata.
3.1. – L’art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma
Sardegna n. 5 del 2006 stabilisce che la cessione dell’attivita’
commerciale su suolo pubblico non puo’ essere effettuata «prima che
siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo
all’esercizio dell’attivita’ stessa». Tale norma, imponendo una
limitazione temporale alla cessione di attivita’ commerciali,
restringe la possibilita’ di accesso di nuovi operatori, con
conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost. («tutela della concorrenza»).
La circostanza che la restrizione riguardi il commercio «su aree
pubbliche» non modifica questa conclusione. L’esercizio
dell’attivita’ e’, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo
abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilita’ di aree
specificamente adibite. L’art. 15, comma 1, della legge regionale n.
5 del 2006 prevede, infatti, che il commercio puo’ essere svolto «su
posteggi dati in concessione» oppure «su qualsiasi area, negli spazi
appositamente definiti da ogni singolo comune, purche’ in forma
itinerante e sui posteggi liberi». Anche in un contesto nel quale il
numero complessivo delle autorizzazioni all’esercizio del commercio
e’ condizionato dalla disponibilita’ di «spazi appositamente
definiti», una limitazione temporale alla cessione dell’attivita’ si
traduce inevitabilmente in una barriera all’entrata di nuovi
operatori.
3.2. – L’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi
nel mercato interno), recepita nell’ordinamento italiano con decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), stabilisce che
una deroga al principio della libera circolazione dei servizi puo’
ritenersi necessaria – e dunque ammissibile – solo quando sia
giustificata «da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza,
di sanita’ pubblica o di tutela dell’ambiente». Nessuna di tali
ragioni puo’ essere addotta a fondamento della norma impugnata.
Come rilevato dalla difesa regionale, l’art. 15-bis, comma 4,
della legge regionale n. 5 del 2006 persegue fini di utilita’ sociale
(quali la garanzia della «serieta’» dell’esercizio del commercio, la
qualita’ dei servizi resi, la produttivita’ della rete distributiva e
la solidita’ dell’intera filiera produttiva), in quanto mira «ad
evitare la spinta all’acquisizione dei titoli abilitativi e
all’apertura dell’attivita’ commerciale al solo fine di ricavarne,
immediatamente, un profitto attraverso l’alienazione, con l’evidente
conseguenza del possibile svuotamento dell’ordinario procedimento
amministrativo che deve essere seguito al fine dell’apertura di
un’impresa commerciale (procedimento che prevede la richiesta
dell’interessato e la verifica dei suoi requisiti)». Tali fini di
utilita’ sociale – gia’ adeguatamente tutelati, in caso di
trasferimento dell’attivita’, mediante l’accertamento del possesso
dei requisiti soggettivi effettuato dall’amministrazione ex art.
15-bis, comma 2, della medesima legge regionale n. 5 del 2006 – non
rientrano tra le ragioni di pubblico interesse che, secondo l’art. 16
della direttiva 2006/123/CE, possono giustificare l’imposizione di
una restrizione al principio della libera circolazione dei servizi.
3.3. – Inoltre, l’attinenza della norma impugnata alla materia
del commercio, riservata alla potesta’ legislativa residuale delle
Regioni, non e’ di per se’ sufficiente ad escludere eventuali profili
di illegittimita’ costituzionale. Infatti, «e’ illegittima una
disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia
commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in
concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o
ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera
esplicazione della capacita’ imprenditoriale» (sentenza n. 150 del
2011). L’art. 15-bis, comma 4, della legge regionale della Regione
autonoma Sardegna n. 5 del 2006, subordinando la cessione di
attivita’ commerciali su aree pubbliche al decorso di un triennio
dalla data del rilascio del titolo abilitativo, ostacola l’accesso a
quelle attivita’ e condiziona, restringendolo, il libero esplicarsi
dell’attivita’ imprenditoriale, con conseguente violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.
4. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 15-bis, comma
4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5
(Disciplina generale delle attivita’ commerciali), introdotto
dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio
2011, n. 6 recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21
maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel
comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15,
comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina
generale delle attivita’ commerciali) e norme sul trasferimento
dell’attivita’», nella parte in cui prevede che la cessione
dell’attivita’ «non puo’ essere effettuata, ad eccezione dei casi di
cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del
rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attivita’ stessa».
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 93 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali; Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 13.11.2009 e depositato in data 30.11.2009, la ricorrente premetteva di essere proprietaria di un terreno di un terreno della superficie di mq 1900 circa ubicato in contrada San Giorgio del Comune di Briatico ed identificato nel nuovo catasto terreni al foglio 5 part. 457.

Esponeva che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con nota prot. n. 6477 del 9.4.2009, comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione di un vincolo archeologico su dette particelle e che, in data 19 settembre 2009, notificava l’epigrafato decreto di vincolo, motivato "per relationem" all’allegata relazione scientifica ed istruttoria, che rinviava ad "indagini geoarcheologiche preliminari", eseguite nel 2007 dalla "G.M. s.n.c.", su precisa indicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, dalle quali sarebbe emersa l’esistenza di una villa romana.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 nonché difetto di motivazione in ordine a quanto richiesto da detta norma.

Non vi sarebbe certezza in ordine all’esistenza di una villa romana proprio sui terreni di proprietà dei ricorrenti e neanche in ordine all’importanza del ritrovamento, per cui difetterebbero i presupposti per l’apposizione del vincolo, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, quali la certa esistenza del bene archeologico e la motivazione circa l’importanza del rinvenimento archeologico.

2) illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili dell’eccesso di potere per illogicità del provvedimento, difetto assoluto del presupposto e travisamento dei fatti nonché difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia.

Il provvedimento sottoporrebbe indistintamente a vincolo, per la presunta esistenza di una villa romana, un’area vastissima, nonostante, nella zona, non sarebbe mai stato eseguito uno scavo archeologico né vi sarebbero strutture murarie visibili fuori terra. Inoltre, solo dalla carota S10 (su undici eseguite sui terreni dei ricorrenti) sarebbero emerse strutture murarie, mentre nessuna struttura né alcun dato interessante sarebbero emersi dalla part. 446.

3) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 14 del D.Lgs. 42/2004 e 8 della legge 241/90 nonché dell’art. 8 della legge 241/90 per difetto di motivazione:

La nota prot. 6477 del 9.04.2009 della Soprintendenza per i Beni Archeologici, di comunicazione dell’avvio del procedimento, non conterrebbe i prescritti elementi di identificazione e "di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini" e mancherebbe anche della indicazione del responsabile del procedimento.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 1.12.2009, si costituiva la difesa erariale per resistere al presente ricorso e depositava la documentazione inerente la fattispecie.

Con memoria depositata in data 9.11.2010, la difesa erariale insisteva per la legittimità del proprio operato.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene impugnato il Decreto n. 322 del 14 agosto 2009, a mezzo del quale alcuni beni immobili di proprietà dei ricorrenti, precisamente i terreni identificati nel N.C.T. del Comune di Briatico al foglio 5 partt. 443 e 459 e parte della part. 446, sono stati dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, notificato il 19 settembre 2009.

2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che non vi sarebbe alcuna certezza in ordine all’esistenza di una villa romana proprio nei terreni di proprietà dei ricorrenti e neanche in ordine all’importanza del ritrovamento, per cui difetterebbero i presupposti per l’apposizione del vincolo, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, quali la certa esistenza del bene archeologico e la motivazione circa l’importanza del rinvenimento archeologico.

Evidenziava, in particolare, che nella raccolta di superficie cosiddetta "area C" sarebbero stati rinvenuti soltanto due frammenti databili (pag. 4 della relazione della G.M. S.n.c.), mentre nessun frammento sarebbe stato rinvenuto nella raccolta "area D". Inoltre, le indagini georadar non sarebbero risultate affidabili, poiché, su undici carotaggi eseguiti, soltanto in un caso (carotaggio S10) sarebbe emersa una struttura in muratura ed in nessuno dei carotaggi eseguiti sulla part. 446 sarebbe emersa alcuna struttura muraria.

Com’è noto, l’imposizione del vincolo archeologico, ai sensi del D. Lgvo 22.1.2004 n. 42 (già della legge 1.6.1939 n. 1089) è un’attività che attiene all’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da adeguata motivazione, che postula l’esatta individuazione dell’area da vincolare con la specificazione del tipo di vincolo, diretto o indiretto, da imporre su ciascuna particella catastale interessata, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni in diritto che ne giustificano l’imposizione e consentono di cogliere la correlazione tra estensione del bene archeologico tutelato ed estensione dell’immobile di proprietà privata, sottoposto a vincolo.

Invero, il provvedimento deve indicare con precisione il bene oggetto del vincolo e, se indiretto, le cose in funzione delle quali il vincolo è imposto, il rapporto di complementarietà fra le misure limitative ed il fine pubblico perseguito nonché le ragioni di adozione della misura limitativa (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 19.1.2007, n. 111; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 8.2.2007 n. 370), al fine di evitare che la compressione del diritto di proprietà che ne deriva si possa tradurre in un’inutile limitazione dello stesso (conf.: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24.3.2003, n. 374).

L’interesse a tutelare i reperti archeologici non inerisce solo alla loro conservazione, una volta portati alla luce, ma anche alla loro protezione, quando risultano ancora interrati, sempreché vi siano adeguati elementi che ne facciano seriamente presumere l’esistenza.

In quest’ottica, è stato ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di vincolo di importante interesse archeologico imposto su un terreno, con l’enunciazione delle finalità della legge 1.6.1939 n. 1089 e l’esplicito riferimento al rinvenimento, in una zona già ricca di reperti archeologici, di altri giacimenti, con l’ulteriore enunciazione dell’esigenza di tutelare le aree limitrofe al rinvenimento effettuato (conf.: Cons. Stato Sez. VI 19.9.1992 n. 674), mentre è stato ritenuto illegittimo il decreto di vincolo di notevole interesse archeologico imposto su una vasta estensione di terreno, comprendente numerose particelle catastali, per la carenza di indicazione puntuale e rigorosa dei singoli reperti nonché della correlativa ubicazione nelle varie particelle prese in considerazione.

Nella specie, la relazione scientifica allegata al decreto di apposizione del vincolo evidenzia che "nelle particelle nn. 443, 446 (parte), 457 e 459 di cui si propone il vincolo sono stati individuati stratigrafie, murature e pavimenti relativi ad una villa romana ubicata nelle immediate vicinanze del mare, oltrechè alla foce dell’attuale torrente Spadaro, come dimostra lo studio geomorfologico effettuato attraverso i carotaggi" (pag.1, ultimo capoverso), che "per quanto riguarda la zona corrispondente alla particella 446…che nella relazione tecnica prodotta dalla ditta G.M., viene definita per una parte a basso rischio archeologico, e per la restante parte a rischio archeologico molto basso, tuttavia si ritiene di doverla inserire in parte nella presente proposta di vincolo, con l’esclusione dell’area corrispondente alla carota S17, per i motivi che seguono. Nei carotaggi S16, S20, S4 ed S5 tutti effettuati nell’area in questione, sono stati rinvenuti consistenti strati archeologici di vario spessore compreso tra i 70 cm nei carotaggi S4 ed S5, i m. 1,30 nel carotaggio S 16 Ee i m 1,60 nel carotaggio S 20; detti strati denominati Ap (Apl, Ap2), B, Bss, Bwb, inglobano, per la maggior parte, frammenti laterizi (Ap (Ap1 e Ap2), B, Bss) e quello denominato Bwb anche frammenti ceramici; detti strati sia per caratteristiche geologiche che archeologiche sono in tutto simili agli strati che coprono o sono coperti dalle strutture di età romana rinvenute nei carotaggi eseguiti nella restante area…..il fatto che questi strati non sembrano inglobare evidenti strutture murarie, non esclude né inficia il loro valore archeologico che è pari, considerata appunto la connessione e la contiguità, agli altri strati rinvenuti…" (pag. 23).

Ad avviso del Collegio, la struttura motivazionale della suddetta relazione scientifica, richiamata "per relationem" nel provvedimento impugnato, contiene sufficienti elementi esplicativi ed una sua coerenza logica, per cui resiste ai profili di illegittimità denunciati.

3. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce che l’impugnato provvedimento sottoporrebbe indistintamente a vincolo, per la presunta esistenza di una villa romana, un’area vastissima, nonostante, nella zona, non sarebbe mai stato eseguito uno scavo archeologico né vi sarebbero strutture murarie visibili fuori terra. Inoltre, solo dalla carota S10 (su undici eseguite sui terreni dei ricorrenti) sarebbero emerse strutture murarie, mentre nessuna struttura né alcun dato interessante sarebbero emersi dalla part. 446.

La censura non appare condivisibile alla luce delle argomentazioni svolte in sede di disamina della prima censura, che possono essere richiamati.

Invero, secondo "ius receptum", il vincolo archeologico può essere limitato ai fondi immediatamente circostanti ai resti archeologici o estendersi sino a creare una zona di rispetto, tale da garantire, oltre la conservazione dei resti, ogni possibilità di fruizione degli stessi e può, in linea generale, comprendere anche immobili non direttamente interessati dai reperti archeologici, ma limitrofi ai fondi nei quali tali reperti sono stati individuati, sempre, ovviamente, a condizione che vi sia una specifica motivazione sull’esigenza di imposizione del vincolo (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2005, n. 4599).

Inoltre, gli elementi a supporto dell’esistenza della villa romana, contenuti nell’atto gravato, trovano specificazione nell’allegata relazione, che individua l’esatto perimetro catastale su cui insiste e le singole particelle interessate, dando contezza del sicuro coinvolgimento della proprietà dei ricorrenti e precisando anche in ordine alla natura di detto coinvolgimento.

In definitiva, si possono ritenere sufficienti gli elementi indicati nel provvedimento, integrato dal rinvio "per relationem" alla allegata relazione.

Pertanto, la censura non merita adesione.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che sarebbe stato violato l’art. 14 del Codice dei Beni Culturali, poiché la nota prot. 6477 del 9.04.2009 della Soprintendenza per i Beni Archeologici, di comunicazione dell’avvio del procedimento, non conterrebbe i prescritti elementi di identificazione e "di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini" e mancherebbe anche della indicazione del responsabile del procedimento.

L’art. 14, comma 2°, del D. Lgvo 22.1.2004 n. 42 precisa: "La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni".

Nella specie, la nota prot. 6477 del 9.04.2009 precisa espressamente che è stato "avviato il procedimento per l’emanazione di un decreto di vincolo archeologico" ed indica espressamente le particelle di terreno interessato, assegnando il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni, con ciò assolvendo certamente alle finalità previste dalla legge e consentendo, quindi, ai destinatari di avere contezza del tipo di procedimento in itinere.

Invero, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell’unità organizzativa competente non invalida la comunicazione di avvio del procedimento, poiché, in base alla norma suppletiva di cui all’art.5 della legge 7.8.1990 n. 241, "in caso di mancata designazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente", con la conseguenza che non esplica alcun effetto viziante il provvedimento finale.

Pertanto, la censura non merita adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La complessità delle questioni affrontate consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-12-2010) 11-02-2011, n. 5285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna del g.u.p. del locale tribunale, ha ridotto la pena inflitta a F. F., per di associazione di tipo mafioso ed estorsione, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, determinandola in due anni e quattro mesi di reclusione.

2. Contro la sentenza ricorre l’imputato, tramite il suo difensore, che deduce nullità della sentenza, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per essere stata ritenuta la compatibilità della circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè per vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

3.1. Il motivo relativo all’inosservanza di legge è manifestamente infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (Cass. Sez. U, n. 10/2001, Cinalli).

Del tutto generica è la censura sul vizio di motivazione, non emergendo dal ricorso quale sarebbe l’illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione addotta dei giudici di merito.

3.2. Parimenti inammissibile è la doglianza sulla determinazione della pena, ridotta dal giudice d’appello con motivazione congrua e con calcolo corretto, partendo dalla pena base di anni 6, determinata in considerazione della gravità del fatto commesso.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9155 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/6/2005 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Terni nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Terni di accoglimento dell’opposizione spiegata dai contribuenti sigg.ri P. A. ed F.E. in relazione ad avviso di accertamento sintetico emesso a titolo di I.R.P.E.F., I.L.O.R. e contributo per il S.S.N. per l’anno d’imposta 1995, rideterminava "il reddito dei contribuenti in L. 37.000.000 ai fini IRPEF ed in L. 26.912.000 ai fini ILOR".

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello i sigg.ri P. e F. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3^ motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il 1 motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

nonchè contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che erroneamente il giudice dell’appello abbia escluso la loro partecipazione agli incrementi patrimoniali, in difetto di censura al riguardo alla pronunzia del giudice di prime cure da parte dell’A.F..

Lamentano che contradditoriamente risulta nell’ impugnata sentenza affermata "la pretesa dell’Ufficio con riguardo al maggior reddito connesso al mantenimento delle vetture e dell’abitazione … e, di contro, confermando l’accertamento del maggior reddito determinato in via sintetica avendo riguardo agli incrementi patrimoniali effettuati al di fuori del contributo offerto dai sigg.ri F.S. e C.N. …, ha poi rideterminato il maggio reddito rispettivamente in L. 37.000.000 ai fini IRPEF ed in L. 26.912.000 ai fini ILOR, recependo pedissequamente le conclusioni formulate dall’Ufficio".

Con il 2^ motivo i ricorrenti lamentano "inammissibilità dell’appello per intervenuta parziale rinunzia alla pretesa impositiva da parte dell’Ufficio", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che erroneamente non sia stata dal giudice dell’appello dichiarata l’inammissibilità dell’appello di controparte, laddove la medesima "aveva rinunziato nel corso del primo grado di giudizio (come risulta inequivocabilmente dalle controdeduzioni dell’Ufficio a pag. 2 in fine e pag. 3 delle relative conclusioni".

Con il 3 motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono non avere il giudice dell’appello considerato "le risultanze delle prove offerte dai coniugi F.P. in ordine alla partecipazione alle spese per incrementi patrimoniali da parte dei sigg.ri F.A., F.A. e F.L. (rispettivamente per L. 38.100.000, per L. 90.500.000 e per L. 76.900.000, come risulta dagli assegni bancari allegati in copia al ricorso in primo grado), solamente in quanto detti soggetti non risulterebbero titolari di redditi propri tali da rendere "credibile" la loro partecipazione agli esborsi". Al riguardo limitandosi "ad affermare laconicamente (senza fornire alcuna prova a riguardo) che "i redditi dichiarati da tali soggetti non giustificano la disponibilità delle somme che gli stessi asseriscono aver messo a disposizione del contribuente accertato (vds. Controdeduzioni dell’Ufficio dinanzi la CTP a pag. 3), e la CTR, in modo del tutto immotivato ed incorrendo altresì nella violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio, si è appiattita sulle deduzioni dell’Ufficio, tralasciando del tutto la valutazione delle prove fornite dagli odierni ricorrenti".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., 1 comma, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come i medesimi facciano richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’"accertamento sintetico" dell’Agenzia delle entrate di Terni; al "ricorso" del giudizio di prime cure;

all’atto di costituzione dell’Ufficio in tale sede; alla sentenza della "CTP di Terni"; alle "spese … relative agli incrementi patrimoniali (acquisto di due terreni ed un fabbricato)"; all’"atto di appello", riportato non nella sua interezza ma soltanto per stralci; alle "controdeduzioni in primo grado" dell’Ufficio; alla "controdeduzioni dell’Ufficio a pag. 2 in fine a pag. 3"; alla "rinunzia operata dall’Ufficio"; alle "risultanze delle prove offerte dai coniugi P.- F. in ordine alla partecipazione alle spese per incrementi patrimoniali da parte dei sigg.ri F. A., F.A. e F.L. …") di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua essi non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

E, com’è noto, anche in relazione al denunziato vizio integrante error in procedendo ex art. 112 c.p.c. il principio di autosufficienza va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, i ricorrenti, attesa la rilevata violazione del principio di autosufficienza non hanno posto questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto.

I ricorrenti non hanno per altro verso formulato una censura ex art. 115 e 116 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma si sono limitati ad apoditticamente ed infondatamente prospettare, in termini come detto privi di autosufficienza, una violazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che "l’Ufficio si è limitato a contestare la validità delle prove contrarie offerte dai contribuenti con un ragionamento di tipo logico, senza dare alcuna dimostrazione in concreto della inadeguatezza dei redditi dei soggetti terzi a partecipare alle spese in questione", e che "la CTR, in modo del tutto immotivato … si è appiattita sulle deduzioni dell’ufficio, tralasciando del tutto la valutazione delle prove fornite dagli odierni ricorrenti".

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della sola Agenzia delle entrate (laddove gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva), seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione in favore della sola Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.