Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20151 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’appello presentato da C.L. avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che lo aveva dichiarato delinquente abituale e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni. Osservava che sussistevano tutte le condizioni previste dalla legge per dichiararlo delinquente abituale, visti i suoi precedenti penali e che sussisteva il requisito della pericolosità attuale alla luce delle informative di P.O dalle quali emergeva che era il capo dell’omonima organizzazione criminale, che non aveva alcuna fonte lecita di guadagno, che era sottoposto alla libertà vigilata con autorizzazione a restare nella sua abitazione per timore di attentati.

Avverso la decisione presentava ricorso il proposto osservando che non vi era alcuna motivazione sulla scelta di applicare la misura della casa di lavoro, visto che era già sottoposto alla libertà vigilata e che dal delitto associativo era stato assolto proprio per la mancanza di prove della permanenza dei legami con la cosca; la relazione di P.G. era priva di riscontri concreti.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto si limita ad argomentazioni genetiche sulla effettiva pericolosità del proposto che invece risulta essere capo della cosca omonima, privo di fonti lecite di sostentamento e, nonostante la lunga detenzione, è ancora individuato come possibile bersaglio di attentati da parte di avversari. La misura applicata discende dalla dichiarazione di delinquente abituale che per altro non è stata contestata dalla difesa. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 21874 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa a seguito di giudiziario abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 6 dicembre 2006, ha assolto P.G. dall’episodio di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 3), confermando la sua responsabilità in ordine agli altri due episodi di cui ai capi 1) e 2) e ha rideterminato la pena in complessivi anni quattro, mesi quattro ed Euro 24.000,00 di multa, con l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

2. – Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e, con un unico motivo, deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 e il connesso vizio di motivazione, assumendo che le prove a carico del P. sono costituite unicamente dalla dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia M.D., prive di riscontri.

In particolare, quanto all’episodio di spaccio di cui al capo di imputazione n. 1) la prova dell’acquisto della cocaina risulterebbe solo dal memoriale del M.; per quanto concerne l’altro episodio, lo stesso collaboratore riferisce di avere ricevuto dal P. Euro 9.000,00 per l’acquisto di 200 grammi di cocaina e il riscontro sarebbe rappresentato da un vaglia di Euro 400,00, riscontro che il ricorrente ritiene insufficiente.

3. – Il ricorso è fondato.

La sentenza afferma la responsabilità dell’imputato in ordine ai due episodi contestati al capi 1) e 2) facendo riferimento alle indicazioni provenienti da M.D., collaboratore di giustizia.

Dopo avere ritenuto inattendibili le dichiarazioni del collaboratore in ordine all’episodio contestato al capo 3), la Corte d’appello lo ha ritenuto attendibile riguardo agli episodi residui, ma le sue dichiarazioni non sono state adeguatamente riscontrate con altri elementi di prova. Invero, i giudici di secondo grado hanno fatto un fugace riferimento ad un vaglia e ad alcune conversazioni intercettate, ma senza indicare in modo chiaro e specifico il contenuto e il rilievo di tali prove, sicchè appare impossibile verificarne la stessa natura di riscontri idonei a supportare le accuse del collaboratore.

4. – Si rende necessario, pertanto, annullare la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio che terrà conto di quanto sopra indicato in ordine alla necessità di verificare l’idoneità degli eventuali riscontri alle accuse del collaboratore di giustizia, M.D., nei confronti dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 22436 Tutela possessoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18 maggio 2004, dichiarata l’inefficacia dell’ordinanza cautelare ante causasi ex art. 700 cod. proc. civ., in accoglimento della domanda degli attori F., A. e C.C. condannò la convenuta M.I. a rimuovere la siepe di alloro posta a confine degli immobili degli attori senza il rispetto della distanza di un metro indicata dall’art. 892 c.c., comma 2, mentre respinse le domande di risarcimento del danno e condannò la convenuta a rimborsare agli attori le spese di c.t.u. e a pagare le spese di lite;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 luglio 2005, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame principale della M. e quello incidentale dei C., ponendo a carico della prima il 70% delle spese del grado;

che per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha escluso il vizio di extrapetizione, rilevando che con la citazione in riassunzione gli attori avevano inteso reiterare le domande avanzate con la prima citazione, nelle cui conclusioni era formulata espressamente la domanda di estirpazione della siepe; ha ritenuto non provata l’invocata usucapione; ha respinto il motivo di impugnazione sulle spese stante la del tutto prevalente soccombenza in primo grado della M. e la marginalità delle domande disattese;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 giugno 2006, sulla base di sei motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 347 c.p.c., u.c., e art. 123 bis disp. att. cod. proc. civ., lamentando che i giudici dell’appello abbiano deciso la controversia in mancanza del fascicolo d’ufficio del primo grado, non risultato pervenuto alla cancelleria della Corte territoriale;

che il motivo è infondato, giacchè l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, sicchè l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado nè della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili allunale e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass., Sez. 3, 29 marzo 2006, n. 7237; Cass., Sez. 3, 19 gennaio 2010, n. 688);

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficiente motivazione) – premesso che i C. hanno notificato (il 12 maggio 1997) un primo atto di citazione, omettendo di iscriverlo a ruolo, e notificato (in data 2 giugno 1997) un atto di citazione in riassunzione nel quale hanno tuttavia omesso di reiterare la domanda di condanna della M. all’estirpazione della siepe – si sostiene che la citazione in riassunzione sarebbe di per se inidonea alla automatica reiterazione delle domande proposte nell’atto precedentemente notificato, se non espressamente riproposte, e che la riproposizione, nel secondo atto, delle doglianze originariamente proposte, con omissione della domanda di condanna alla estirpazione, integrerebbe una rinuncia tacita alla domanda non espressamente riproposta;

che con il terzo mezzo si lamenta, per la medesima ragione esposta con la prospettazione del secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che entrambi i motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente -sono privi di fondamento;

che l’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che detto atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorchè non trascritte (Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1992, n. 11065; Cass., Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5892);

che poichè nella specie l’atto di riassunzione, avvenuto nel caso dell’art. 307 c.p.c., comma 1, richiama l’atto di citazione introdottivo ed indica la data della notificazione della citazione stessa non seguita dalla costituzione delle parti, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda di estirpazione della siepe, ancorchè non trascritta nell’atto di riassunzione, dovesse ritenersi mantenuta ferma, tanto più alla luce dell’espresso riferimento, nel corpo del medesimo atto di ripresa del processo, alla denuncia della violazione delle distanze legali dal confine fissate dall’art. 892 cod. civ., in considerazione della conformazione e dell’altezza della siepe;

che con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè degli artt. 1062, 1146 e 1158 cod. civ., oltre che dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) ci si duole che la Corte d’appello, pur avendo accertato che le testimonianze esperite in primo grado avevano dimostrato che la siepe si trovava in loco sin dall’acquisto dell’abitazione da parte della ricorrente, abbia completamente omesso di prendere in considerazione quanto dedotto dalla M. in ordine all’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia;

che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

che infatti la sentenza impugnata da conto che con il secondo motivo di gravame le deposizioni testimoniali sono state invocate "per accreditare la tesi dell’usucapione della servitù di posizionamento della siepe";

che poichè dal testo della sentenza impugnata non risulta che 1’appello della M. vertesse anche sull’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, era onere della ricorrente trascrivere il tenore del pertinente motivo dell’atto di gravame, per dar modo a questa Corte di verificare, dal tenore stesso dell’atto di ricorso, la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia e di insufficiente e contraddittoria motivazione;

che il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) lamenta che la sentenza impugnata abbia giudicato tardiva, ex art. 345 cod. proc. civ., l’eccezione relativa all’esistenza, lungo la linea di confine, di un muro divisorio, perchè sollevata per la prima volta in grado di appello, laddove la relativa circostanza era già emersa nel corso dell’istruttoria svolta in primo grado;

che il motivo è inammissibile, perchè non muove alcuna censura in ordine alla seconda ed automa ratio decidendi che sorregge, sul punto, la decisione impugnata, vale a dire il fatto che "la siepe eccede di gran lunga la altezza del muro cosi come indicata dalla stessa appellante";

che con il sesto motivo (violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si censura che siano state poste a carico della M. anche le spese di c.t.u., quando questa fu esperita soltanto nel giudizio ex art. 1172 cod. civ. e art. 688 cod. proc. civ., definito con il rigetto del ricorso avversario e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese della consulenza;

che il motivo è infondato;

che con riguardo al procedimento per denunzia di danno temuto, ancorchè ai fini dell’attribuzione delle spese di consulenza sostenute nella fase cautelare possa venire in rilievo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del successivo giudizio di merito, in considerazione dell’esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese del giudizio, comprese quelle di c.t.u. affrontate della fase cautelare, a carico del convenuto (Cass., Sez. 2, 6 dicembre 1988, n. 6627);

che questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale, nel corso del giudizio di merito, ha condannato la convenuta a rimborsare alle controparti le spese della c.t.u. esperita nel giudizio cautelare;

che non rileva che il giudizio di merito sia stato preceduto, oltre che dal procedimento nunciatorio nel quale fu esperita la consulenza, anche da un successivo procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 1837

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente, luogotenente dei carabinieri, ha impugnato la reiezione del ricorso gerarchico presentato al Ministero della difesa contro la scheda valutativa n. 42, relativa al periodo 1 gennaio 200426 gennaio 2005, con la quale egli è stato giudicato "superiore alla media", anziché eccellente.

Il ricorrente ritiene tale atto viziato da carenza di motivazione ed eccesso di potere, e ne chiede l’annullamento, poiché basato sui giudizi del comandante del nucleo operativo e del comandante della 2a sezione di tale nucleo, a propria volta discordanti.

Si è costituito il Ministero della difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.

Le censure sono infondate.

Le note degli alti ufficiali dei carabinieri su cui si fonda l’atto impugnato sono, ciascuna, espressione di un giudizio convergente: la nota del tenente colonnello Bergamini sottolinea l’insufficienza dei risultati investigativi raggiunti dal ricorrente nell’esercizio dell’attività di indagine, specie a fronte della significativa anzianità di servizio; la nota del maggiore Randolfi non smentisce tale assunto, ma si limita ad illustrare le ragioni per cui il ricorrente è stato trasferito ad altro settore, in ragione della necessità di svolgere indagini sulla mafia cinese "e anche per dissuadere il ricorrente a continuare ad occuparsi di indagini sullo sfruttamento della prostituzione", per le quali la seconda sezione non ha competenza. Le ragioni del trasferimento così indicate sono assorbenti, sicché non vi era motivo di accertare la presunta "carenza di risultati nell’ambito del fenomeno della prostituzione di matrice cinese".

Del resto, la valutazione del ricorrente resta positiva, per cui l’atto impugnato appare, con riguardo alla decisione di esprimere un giudizio meno brillante del consueto, congruamente motivato.

Il ricorso va perciò disatteso.

Nel peculiare caso di specie, le spese restano compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Compensa le spese.

amministrativa.

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