Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 20-07-2011, n. 28884 Poteri della Cassazione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 9/3/2011, il Tribunale di Venezia, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di B.I. e di F.A. indagati per il reato di circonvenzione d’incapace in danno di A.E., confermava l’ordinanza del Gip di Vicenza, emessa in data 18/2/2011, quanto alla misura cautelare del divieto di dimora imposto alla B. e sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti del F. con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati personalmente.

B.I..

Solleva quattro motivi di gravame con i quali deduce:

1) nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale effettuata presso il difensore in forza di una elezione di domicilio che doveva ritenersi superata in virtù della nuova indicazione del luogo dove ricevere le notificazioni effettuata in sede di interrogatorio di garanzia in data 28/2/2011;

2) nullità della notifica perchè effettuata via fax, mezzo consentito soltanto per le notifiche al difensore;

3) insussistenza del quadro indiziario, travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione, dolendosi che il Tribunale non abbia tenuto conto dei risultati della C.t.. In atti, che ha escluso l’incapacità della presunta parte offesa;

4) insussistenza dell’esigenza cautelare e difetto di motivazione sul punto.

F.A.:

Solleva due motivi di gravame con i quali deduce:

1) Insussistenza del quadro indiziario, travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione, dolendosi che il Tribunale non abbia tenuto conto dei risultati della C.t.. In atti, che ha escluso l’incapacità della presunta parte offesa;

2) insussistenza dell’esigenza cautelare e difetto di motivazione sul punto.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6^, sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1^, sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Tanto premesso, per quanto riguarda il ricorso di B.I. non hanno pregio le censure di nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale per le ragioni già indicate dal Tribunale per il riesame. La B., infatti, nell’interrogatorio di garanzia non ha eletto domicilio, bensì ha indicato, come luogo dove ricevere le notifiche, ex art. 157 c.p.p. la casa di abitazione, sita in (OMISSIS), dove la medesima conviveva con la parte offesa e dalla quale è stata allontanata in virtù della misura cautelare con la quale le è stato imposto il divieto di dimora in (OMISSIS). Correttamente il Tribunale ha ritenuto tale indicazione inefficace, risultando, pertanto, valida la precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. Di conseguenza il decreto di fissazione dell’udienza è stato correttamente notificato al difensore presso il quale l’indagata aveva eletto domicilio in data 23/2/11. Nè può ritenersi invalida la notifica effettuata via fax, in quanto una volta che l’indagato abbia eletto domicilio presso un difensore, non vi sono ragioni perchè non possa trovare applicazione la norma di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, disposizione dettata dall’esigenza di assicurare tempi ragionevoli al processo penale, in conformità con l’art. 111 Cost..

Di conseguenza devono essere respinti il primo ed il secondo motivo del ricorso di B.I..

Gli altri motivi di ricorso sono comuni ai due ricorrenti e quindi possono essere trattati congiuntamente.

Per quanto riguarda il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, in punto di gravità del quadro indiziario, occorre rilevare che il Tribunale ha fornito specifica e congrua motivazione delle ragioni che hanno consentito di superare le conclusioni della C.t..

Redatta dal medico legale Dr. Fo.Al.. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).

In realtà con il ricorso i ricorrenti chiedono di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione non consentita in sede di legittimità, risultando intesa a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Ugualmente infondate risultano le censure in punto di fondatezza delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici come tale incensurabile in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28217 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla corte d’appello di Napoli, R.G., ripetutamente assunta con contratti a tempo determinato, dal 20 giugno 1994 al 30 novembre 1998, dalla AZ Surgelati S.p.A., esercente attività di preparazione e confezionamento di prodotti da forno surgelati, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 23 gennaio 2004, con la quale era stata rigettata la sua domanda avente ad oggetto l’accertamento della ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20 giugno 1994, previa declaratoria della nullità dei contatti a termine stipulati, e il conseguente ordine di reintegra alla società resistente. Lamentava l’appellante: a) l’omissione da parte del datore di lavoro di ogni allegazione e produzione relativamente al contratto del 25 marzo 1996; b) l’omissione da parte del datore di lavoro di ogni allegazione e produzione, in violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, e art. 3 atta a dimostrare che la data di cessazione del contratto dell’11 maggio 1998 (30 novembre 1998), coincidesse effettivamente con lo scadere del periodo di astensione obbligatoria per maternità di M.G. e con il rientro in azienda di costei e "che alla data del 30 novembre 1998 persistessero o fossero già cessate le condizioni di obiettiva esigenza" che avevano determinato la stipulazione del contratto; c) la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 comma 3, e del D.Lgs. n. 152 del 1997 anche per la "mancata consegna del contratto"; d) la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e della L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 4, in relazione al contratto con decorrenza dal 27 marzo 1995, attesa la diversità tra le mansioni indicate nella richiesta di nulla osta ("addetta al condimento", 6^ livello) e quelle, superiori, effettivamente svolte ("battitrice", 4^ livello); c) la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e dell’art. 1344 cod. civ. per avere svolto prevalentemente mansioni di "battitrice", sebbene una delle lavoratrici sostituite, P.F., avesse sempre svolto mansioni di "cubettatrice"; ciò a suo avviso dimostrava, anche alla luce della documentazione e delle testimonianze escusse, come la ragione effettiva del suo inserimento nella organizzazione produttiva fosse non già quella della assenza per maternità della lavoratrice sostituita, bensì la necessità di coprire un vuoto organizzativo di "battitrice".

Costituitasi in giudizio, la AZ Surgelati S.p.A. ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, eccependo peraltro la parziale novità delle doglianze formulate in appello e che comunque la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni riconducibili al 4^ livello, lo stesso ove erano inquadrate le lavoratrici sostituite, e che le mansioni di tutti i dipendenti inquadrati nel 4^ livello erano fungibili.

Con sentenza depositata il 15 gennaio 2008, la corte d’appello di Napoli riteneva inammissibili le doglianze di cui alle precedenti lett. da a) a d), respingendo per il resto il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la R., affidato a due motivi.

Resiste la AZ Surgelati s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex ari. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c.; della L. n. 230 del 1962, art. 1; del D.Lgs. n. 152 del 1997, art. 1; dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1344 e 2697 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inerente la cessazione dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente M..

Lamentava la ricorrente che la corte territoriale ritenne tardive le doglianze esposte ai punti da a) a d) della superiore parte espositiva.

Che dalla valutazione complessiva dell’atto introduttivo, e dei singoli motivi di ricorso, doveva invece ritenersi che tutte le doglianze erano state tempestivamente proposte.

Formulava il seguente quesito di diritto: "in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: posto che dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo al giudizio di primo grado emerge che la ricorrente ha dedotto i soli fatti conosciuti all’atto del deposito dello stesso ed eccepito la nullità dei contratti a termine oggetto della domanda per violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e per essere gli stessi stati stipulati in frode alla legge ( art. 1344 c.c.), si definiscono eccezioni tardive o mere difese dell’appellante i motivi d’appello fondato sugli stessi fatti e su quelli conosciuti solo a seguito del deposito di documenti da parte dei convenuto che concorrono a formare la prova della fondatezza di tali eccezioni ? In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: Posto che il termine al contratto di cui è causa (con) decorrenza 11.5.1998 è stato fissato fino al rientro della dipendente M.G. assente per maternità, risulta omessa e insufficiente la motivazione della decisione impugnata che, invece di tenere conto dei risultati dell’indagine sulla sussistenza della prova che l’assenza dal posto di lavoro della dipendente M.G. fosse effettivamente cessata o interrotta per le medesime ragioni giustificatrici comunicate alla ricorrente, considera il motivo d’appello eccezione tardiva e non mero rilievo della carenza logico giuridica della motivazione del giudice del primo grado?". 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1344, 2103, 2697, 2727 e 2729 c.c.; della L. n. 230 del 1962, art. 1; della L. n. 223 del 1991, art. 25. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all’utilizzo quale battitrice nel reparto pizzeria, sempre con riferimento alla cessazione dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente M..

Lamentava la R. che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto che il contratto a tempo determinato dell’8 maggio 1998, stipulato per sostituire la lavoratrice M. assente per maternità, fosse correlato (per relationem) al periodo di astensione obbligatoria, in contrasto col tenore letterale del contratto. Lamentava inoltre che essa ricorrente aveva sempre svolto mansioni di "battitrice", in luogo di quelle diverse svolte dalla M. e dalle altre lavoratrici sostituite, così come emergeva dalle numerose testimonianze escusse.

Formulava il seguente quesito di diritto: "l’interpretazione del contratto a termine stipulato per assenza della sostituita in coincidenza del suo stato di maternità deve avvenire con riferimento al testo dello stesso, al comportamento conclusivo tenuto da una delle parti stipulanti e in conformità delle leggi che tutelano la maternità? Qualora venga stipulato un contratto a termine giustificato con l’assenza della sostituita in coincidenza del suo stato di maternità, è onere dei datore di lavoro convenuto fornire la prova, ai fini della dichiarazione di legittimità dello stesso contratto L. n. 230 del 1962, art. 1 della coincidenza dell’effettiva cessazione della causa giustificatrice con la interruzione del rapporto di lavoro con la sostituta individuato, dallo stesso datore di lavoro, quale motivo della predetta cessazione? In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: "posto che la convenuta è stata sempre adibita a compiti di battitrice nel reparto pizzeria, risulta inidonea a decidere la causa la motivazione priva dei risultati del riscontro che la sostituta è stata adibita ad un reparto diverso da quello ove è addetta la sostituita e ove si svolgono mansioni soggettivamente non equivalenti a quelle svolte dalla sostituita stessa anche in violazione dell’obbligo imposto dalla legge ( L. n. 223 del 1991, art. 25)?" 3. – I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano inammissibili. In primo luogo per la inammissibilità dei quesiti di diritto, limitandosi questi a richiedere alla Corte se nel caso di specie vi sia stata o meno la violazione delle varie norme di diritto sostanziale e processuale indicate (ex plurimis, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769), sottoponendo inoltre alla Corte inammissibili apprezzamenti di fatto, in particolare per quanto concerne le plurime deposizioni testimoniali richiamate, senza chiarire perchè le valutazioni al riguardo svolte dalla corte territoriale risultino viziate od erronee (Cass. 28 settembre 2007 n. 20360; Cass. 6 marzo 2006 n. 4766, secondo cui risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa). In ogni caso risultando inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass. ord. 11 aprile 2008 n. 9470; Cass. 23 luglio 2008 n. 20355; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Deve peraltro rimarcarsi che la ricorrente non ha allegato, nè riprodotto in ricorso, ovvero indicatane la sua precisa collocazione all’interno dei fascicoli di causa, il contratto a tempo determinato in questione, in contrasto col principio dell’autosufficienza e dell’ari. 369 c.p.c. (Cass. sez. un., ord. 25 marzo 2010 n. 7161;

Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075).

Quanto alla violazione delle norme processuali ( artt. 112, 345 e 437 c.p.c.) denunciate con il primo motivo, giova considerare che la ricorrente, come si evince dal quesito di diritto formulato, lamenta in sostanza che la corte territoriale avrebbe fornito una insoddisfacente interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio, ammettendo peraltro che in quest’ultimo veniva lamentata solo la nullità dei contratti a termine per violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e dell’art. 1344 c.c. per essere gli stessi (in tesi) stati stipulati in frode alla legge.

Come è evidente in tal modo non viene denunciato alcun error in procedendo, bensì l’interpretazione degli atti processuali, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito implicando valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538).

La ricorrente, infine, a sostegno della seconda censura, fa riferimento alla diversità tra le mansioni di assunzione e quelle di battitrice, alla luce del c.c.n.l. di categoria, che tuttavia, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non viene allegato nè riprodotto, nè risulta indicata la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di parte, impedendo alla Corte, cui è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di valutare la censura (ex plurimis, Cass. 26 giugno 2007 n. 14751, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. Sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 12-09-2011, n. 33734 Responsabilità penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – C.G., B.G. e M.R., succedutisi, tra il 1970 ed il 1994, nella direzione dello stabilimento di (OMISSIS) della "Michelin Italiana s.p.a.", sono stati tratti a giudizio per rispondere, quali direttori pro tempore di detto stabilimento, del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di P.G., dipendente della predetta società, addetto alla manutenzione della centrale termica dal 1970 al 1990; mansione che, in tesi di accusa, ne ha comportato la costante esposizione ad amianto e che ha determinato l’insorgere di mesotelioma maligno che ha causato il decesso.

Secondo quanto indicato nel capo d’imputazione, i tre imputati, nelle rispettive qualità, hanno, per colpa generica e specifica, cagionato la morte del lavoratore, avendo omesso: di sottoporre lo stesso ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico da amianto, di informarsi e di informare il lavoratore circa i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto e circa le misure da adottare per ovviarvi, di disporre, o di sollecitare i vertici aziendali della "Michelin" ad adottare, le misure necessarie a contenere i rischi di tale esposizione, di curare o sollecitare la fornitura e l’effettivo impiego di mezzi personali di protezione.

Con sentenza del 20 dicembre 2008, il Tribunale di Cuneo ha affermato la responsabilità degli imputati e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, li ha condannati alla pena, dichiarata condonata, di sei mesi di reclusione ciascuno, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite liquidati, all’attualità, per ciascuna di esse, in Euro 111.407,50.

Il primo giudice ha quindi ritenuto accertato, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, non solo che vi era stata una prolungata esposizione all’amianto del P., ma anche che tale esposizione era stata la causa del mesotelioma, avendo escluso che l’insorgere della malattia potesse ricondursi ad una precedente attività lavorativa della vittima, svolta in una cartiera, ovvero ad una esposizione di tipo residenziale.

-2 – Su appello proposto dai tre imputati, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 13 aprile 2010, ha assolto M. R. da ogni addebito per non avere commesso il fatto e, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del C. e del B. essendo il reato loro ascritto estinto per prescrizione.

A tale decisione, i giudici del gravame sono pervenuti dopo avere respinto talune eccezioni preliminari proposte dal C. e dopo avere illustrato, sia pure in termini sintetici e richiamando la sentenza di primo grado, le ragioni della sussistenza, nella sua oggettività, del fatto contestato e della riferibilità dello stesso ai due imputati.

– 3 – Avverso tale decisione propongono congiuntamente ricorso, per il tramite del comune difensore, C.G. e B.G. che deducono, in via preliminare:

a) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità di atti, riguardanti altra vicenda processuale, depositati nel corso del giudizio di primo grado. b) Mancata assunzione di prova decisiva, costituita da un accertamento tecnico diretto ad individuare la natura della malattia di cui era affetto il P. e le cause della morte dello stesso.

Sostengono i ricorrenti che la diagnosi di mesotelioma pleurico maligno, accertata nel 2001 sulla base delle procedure al tempo conosciute, avrebbe dovuto esser riconsiderata alla stregua delle più recenti metodologie d’indagine, come ammesso dallo stesso perito al tempo incaricato degli accertamenti medico-legali. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria; sarebbe stato, quindi indispensabile, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disporre nuovi accertamenti tecnici;

il C. ulteriormente ed ancora preliminarmente deduce:

c) Violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen., comma 1, laddove il giudice di primo grado ha ritenuto, all’udienza del 7.3.08, di non riconoscere l’impedimento dell’imputato a comparire in udienza, malgrado la certificazione medica prodotta; tale decisione avrebbe compromesso il diritto di difesa e comporterebbe la nullità di tutti gli atti successivi a quella decisione, comprese le sentenze dei due gradi di giudizio;

in via principale, ambedue i ricorrenti deducono:

d) Errata interpretazione dell’art. 40 cod. pen., comma 2 e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l’esposizione lavorativa della persona offesa all’amianto e la patologia della quale la stessa ha sofferto, che ben avrebbe potuto avere altra origine.

-4 – I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi proposti. 1) Quanto alle censure proposte in via preliminare, la Corte osserva:

a) Generico è il motivo con il quale si censura la mancata declaratoria di inutilizzabilità di atti provenienti da altro procedimento. I ricorrenti, invero, non precisano di quali atti si tratti, non ne indicano i contenuti nè il rilievo probatorio ai fini della decisione; neanche chiariscono se la documentazione in questione sia stata utilizzata dai giudici del merito e, in caso affermativo, in che termini. b) Manifestamente infondato è il motivo, articolato con riferimento all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) ed e) concernente la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’espletamento di ulteriore perizia diretta a verificare l’esattezza, alla stregua di più recenti metodologie d’indagine, della diagnosi di mesotelioma pleurico maligno in precedenza accertata.

In realtà, premesso il carattere eccezionale unanimemente riconosciuto all’istituto della rinnovazione, che presuppone l’impossibilità di decidere allo stato degli atti, occorre rilevare che, sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva, ex lett. d) della richiamata disposizione di legge, questa Corte ha costantemente affermato che il mancato espletamento di un accertamento peritale "non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all’art. 495 cod. proc. pen., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Cass. 5.12.03 rv 229665); ed ancora, che "la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (Cass. n. 14130/07).

Orbene, nel caso di specie, il giudice del gravame, richiamate le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice ed i pareri tecnici espressi dal consulente della parte civile, dott. Z., ha ritenuto, con motivazione congrua e coerente sul piano logico, l’insussistenza delle condizioni per la riapertura dell’istruttoria dibattimentale e per l’espletamento di altro accertamento tecnico. In particolare, lo stesso giudice ha legittimamente sostenuto che la diagnosi di mesotelioma doveva ritenersi certa, posto che le "vecchie" metodologie di indagine erano e sono tuttora certamente affidabili, in quanto sicuramente idonee a riconoscere i casi di mesotelioma, e non messe in discussione dalle più recenti tecniche d’indagine, alle quali hanno fatto riferimento gli imputati, che hanno perfezionato la ricerca, ma non hanno per nulla messo in discussione la validità delle precedenti metodiche, allorchè certi dovessero ritenersi i risultati dalle stesse forniti. Il ricorso alle nuove tecniche, invero, secondo i giudici del merito, doveva ritenersi necessario solo nei casi di incertezza della diagnosi effettuata con la precedente metodica, non anche nei casi in cui, come di specie, la diagnosi è apparsa certa ed indiscutibile.

Considerazioni che non relegano le nuove procedure di identificazione del mesotelioma, come si legge nel ricorso, al ruolo di correttore degli elementi posti a base di indagini statistiche ed epidemiologiche, ma che segnalano solo come sia del tutto inutile -in presenza di accertamenti eseguiti utilizzando i "vecchi" sistemi d’indagine che abbiano fornito una diagnosi certa ed in equivoca- ricercare conferme attraverso il ricorso a strumenti più recenti.

Mentre il richiamo, nel ricorso, ad una frase estrapolata dall’esame dibattimentale del perito, dott. G., non vale a modificare le coerenti considerazioni svolte sul punto dal giudice del gravame, nè a giustificare la prospettazione di un travisamento della prova da parte della corte territoriale.

Occorre, infine, sul punto rilevare che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, quando con il ricorso per cassazione si faccia valere -come nel caso di specie- il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova, trova applicazione il principio, costantemente affermato dai giudici di legittimità, secondo cui, "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen." (Cass. n. 40799/08). Argomento che ancor più ribadisce la inammissibilità del ricorso. c) Insussistente è la violazione, dedotta dal C., dell’art. 420 ter cod. proc. pen., comma 1.

Detta norma, invero, prevede che l’impedimento dell’imputato a comparire in dibattimento può ritenersi legittimo solo allorchè si accerti che l’assenza dello stesso sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire. A tale proposito, allorchè tale impedimento sia determinato dalle condizioni di salute dell’imputato, che siano state attestate da idoneo certificato medio, questa Corte ha affermato che l’esistenza di una determinata patologia non impedisce al giudice di valutare se la stessa comporti effettivamente l’assoluta impossibilità a comparire se non a prezzo di grave rischio per la salute, e che tali condizioni debbono assumere carattere di tale gravità da costituire effettiva ed assoluta impossibilità, per incapacità fisica dello stesso imputato, a presentarsi in giudizio. E’ stato, altresì, affermato che il compito di valutare la certificazione sanitaria attestante l’impedimento dedotto, spetta al giudice del merito, il quale, nell’esaminare tale produzione documentale, deve attenersi alla natura dell’infermità dedotta – avvalendosi delle regole di esperienza, senza che sia necessario disporre accertamenti fiscali – ed esporre le ragioni del proprio convincimento circa la ritenuta non ravvisabilità di condizioni attestanti l’assoluta impossibilità dell’imputato a comparire. Valutazione che, se adeguatamente e logicamente motivata è incensurabile in sede di legittimità (Cass. nn. 3400/05, 5540/08).

Orbene, nel caso di specie il giudice del merito, con motivazione sintetica e tuttavia congrua e coerente sul piano logico, ha ritenuto che dalla certificazione sanitaria prodotta a sostegno dell’istanza di rinvio del procedimento per motivi di salute, emergeva solo una condizione di disagio psicofisico dell’imputato che non assumeva il carattere dell’assoluta impossibilità dello stesso, nei termini previsti dall’art. 420 ter sopra richiamato, a presentarsi in dibattimento.

Il ricorrente, d’altra parte, nel censurare la decisione del giudice del merito, richiama l’età avanzata dell’imputato e le patologie tumorali che lo avevano colpito le quali, evidentemente, non sono idonee a rappresentare, di per sè stesse, la sussistenza delle condizioni di assoluta impossibilità a comparire, nei termini sopra richiamati. d) Quanto alle censure proposte in via principale, con le quali si deduce il vizio di motivazione e l’errata interpretazione dell’art. 40 cod. pen., comma 2, con riguardo al nesso di causalità, ribadita l’inammissibilità di censure motivazionali proposte in presenza di una causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, va altresì ribadita la corretta interpretazione ed applicazione, da parte dei giudici del merito, dell’art. 40 cod. pen., comma 2.

Sul punto, invero, i predetti giudici hanno chiarito, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, che la patologia che ha causato la morte del lavoratore è stata dallo stesso contratta nel lungo periodo durante il quale egli ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della "Michelin", al tempo in cui gli odierni ricorrenti, quali direttori dello stabilimento di Cuneo della predetta società, e di preposti alla sicurezza e igiene del luogo di lavoro, ricoprivano una precisa posizione di garanzia nei confronti del lavoratore deceduto. Nell’argomentare le ragioni di tale convincimento, i giudici del merito non hanno omesso di considerare le posizioni difensive, secondo cui diversa era l’origine della predetta patologia, ed hanno ritenuto, con motivazione del tutto coerente sul piano logico, e dunque non censurabile nella sede di legittimità, che le causali alternative prospettate (precedenti attività lavorative svolte dalla vittima, esposizione residenziale) si erano rivelate prive di consistenza e che proprio all’attività di lavoro svolta dal P. alla "Michelin" doveva imputarsi l’insorgere della richiamata patologia, peraltro contratta, nello stesso periodo, da altri sette lavoratori.

– 5 – Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 29-09-2011, n. 35418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale Ordinario di Venezia in sede di riesame ha pronunziato ordinanza con la quale ha annullato il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Venezia già che aveva applicato a D.E., latitante, la misura della custodia cautelare in carcere a fronte di una incolpazione per il reato di cui all’art. 416 c.p. finalizzato al compimento di una serie di reati di furto aggravato compiuti anche con l’utilizzo di minorenni.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1) violazione di legge per avere introdotto una ipotesi di nullità assoluta non prevista per legge ma ricavata in via di interpretazione giurisprudenziale da Corte Cost. 336/2008 e da SU Pen. 27/5/2010 n. 20300. 2) difetto di motivazione per non aver rilevato il Tribunale del riesame la sequenza temporale della data di deposito della istanza di riesame, della data di comunicazione dell’avviso di fissazione udienza, della data di richiesta della difesa di ottenere la copia delle tracce sonore di intercettazione, al fine di valutare realmente se le copie audio erano state messe o non a disposizione in tempo ragionevolmente e concretamente utile, avuto riguardo anche all’utilizzo dei tempi per la difesa istante e per la segreteria della procura sollecitata alla messa a disposizione delle trasposizioni su supporto magnetico nell’ottica di un ragionevole riparto dell’onere di diligenza tra difesa e Pubblico Ministero e di un bilanciamento tra i tempi utilizzabili per l’iniziativa dell’una e dell’altra parte.

Ulteriore difetto di motivazione per non aver rilevato la coincidenza strutturale delle posizioni dei pochi indagati rispetto alla incolpazione provvisoria.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’ordinanza impugnata è pervenuta a pronunzia di annullamento della ordinanza applicativa di cautela carceraria, ricalcando un precedente provvedimento pronunziato nello stesso procedimento, ordinanza che ha ritenuto di individuare nella statuizione relativa alla applicazione della misura carceraria, una nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), cagionata dalla violazione del diritto dell’indagato all’accesso alle registrazioni audio delle intercettazioni telefoniche sulle quali poggia "la parte largamente maggioritaria dell’impianto indiziario accusatorio" e la stessa pronuncia applicativa della cautela, posto che la richiesta di misura del PM non era corredata, dal relativo supporto fonico e non più solo cartaceo. Il rilascio della richiesta copia delle registrazioni operato in tempo non utile per il dispiegamento del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, darebbe luogo alla richiamata nullità mentre, nel caso concreto, la concreta evasione dell’obbligo di consegna della copia fonica, in tempo utile alla difesa di altro indagato ( B. G. alias D.G. padre dell’odierno ricorrente) nessun significato avrebbe avuto rispetto alla difesa dell’odierno ricorrente, in assenza di prova circa la coincidenza del materiale consegnato con quello utile per la difesa del D.E..

Il rilascio delle registrazioni di tutte le conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini della richiesta e della adozione del provvedimento cautelare contrastato dall’imputato, costituisce mezzo essenziale per l’esercizio reale del diritto di difesa nella prospettiva della impostazione delle censure di riesame, entro un procedimento caratterizzato dalla particolare brevità dei termini.

Annota il provvedimento impugnato che ad una richiesta delle registrazioni avanzata il 28/1/2011 (a fronte di una ordinanza cautelare carceraria del 2/12/2010 non corredata dai detti supporti) le registrazioni stesse furono messe a disposizione della difesa solo nel corso del 3/2/2011 per l’udienza di riesame del 4/2/2011 in coincidenza con la quale le dette registrazioni furono materialmente acquisite dalla difesa.

Già Cass. Pen. Sez. 2^ 11/11/1999 n. 12924 aveva affermato (sia pure in fattispecie diversa da quella che ne occupa) che tutti tutte le situazioni che possono configurarsi come remore all’adempimento dei compiti del difensore generano una difesa non effettiva e in sostanza inesistente, così da integrare la nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. mentre Cass. SU. 27/5/2010 n. 2300 menzionata dal provvedimento impugnato e dal PM ricorrente riafferma il diritto del difensore in procedimento incidentale de libertate, a ottenere le copie finalizzate alla difesa in tempo utile perchè quel diritto possa essere esercitato.

La nullità assoluta non è di creazione giurisprudenziale ma è inscritta nel nucleo prescrittivi più decisivo del combinato dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p..

Il ricorso del PM è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.