Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data il 7.2.1990 R.T., premesso di abitare in un appartamento di sua proprietà, ubicato al primo piano di uno stabile condominiale, al cui piano terra P. S. aveva installato un forno per la panificazione provocando immissioni intollerabili di rumore e di calore con danni alla salute, conveniva in giudizio il P. per far cessare le immissioni ed ottenerne la condanna al risarcimento danni. Analoghe domande venivano avanzate successivamente, con separata citazione, nei confronti del P., da altri condomini, esattamente D. G.L., F.C., C.N., Pe.
T., X.M., M.S., P.G., L.B., S.A., nonchè D.A.A., quale amministratore del Condominio Torino (OMISSIS). Le due cause venivano riunite. In esito al giudizio il Tribunale di Vicenza dichiarava estinto il processo nei confronti del C. per rinuncia, dichiarava la carenza di legittimazione ad agire nei confronti del D.A., della F., della X. e del M., rigettandone le domande, condannava il convenuto al risarcimento dei danni, determinati in misura diversa, in favore degli altri attori, inibiva al convenuto di continuare l’attività di panificazione fino a quando non avesse adottato le misure necessarie per far cessare le immissioni. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 2 dicembre 2009 in parziale riforma dell’impugnata sentenza condannava il P. a corrispondere alla R. l’importo di Euro 25.000,00 oltre interessi, ed a corrispondere agli altri appellati i seguenti importi: Euro 18.800,00 in favore del D.G., P. e L.; Euro 9.400,00 in favore della M., del Pe., quali eredi di Pe.Ta., nonchè della S., oltre interessi. Avverso la detta sentenza il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo la violazione degli artt. 99, 100 e 189 c.p.c., art. 2007 c.c. in relazione all’art. 844 c.c. nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver la Corte di Appello accolto l’eccezione di difetto di legittimazione da lui formulata in considerazione che gli attori non avevano dato prova della titolarità di un diritto reale sul fondo. La Corte – così continua il ricorrente – aveva disatteso l’eccezione in quanto, a suo avviso, si trattava di un’eccezione nuova mai proposta in primo grado, trascurando che invece nelle conclusioni rassegnate in primo grado egli aveva testualmente richiesto "nel merito ed in via preliminare dichiararsi gli attori privi di legittimazione attiva ed interesse ad agire" e quindi aveva dedotto nell’atto di appello uno specifico motivo di doglianza con cui aveva lamentato l’erroneità della sentenza impugnata per non aver "dichiarato gli attori privi di legittimazione attiva ed interesse ad agire o comunque titolari del diritto fatto valere".
La censura è inammissibile per difetto di specificità, come risulta con tutta evidenza dall’irrituale commistione, operata dal ricorrente, tra due figure giuridiche assolutamente diverse, quali la legittimazione ad agire e la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che il ricorrente già in primo grado e quindi ancora nella formulazione delle doglianze confonde riconducendole ad indistinta ed arbitraria unità.
A riguardo, appare opportuno chiarire che legittimati, dal lato attivo e dal lato passivo, sono rispettivamente il soggetto cui la legge, in via generale e astratta, e in considerazione di una certa qualità o status, attribuisce il potere di far valere in giudizio un determinato diritto e quello nei cui confronti consente che sia fatto valere un determinato diritto. Ne deriva che l’esistenza della legittimazione ad agire è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall’effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva (ex multis Cass. n.2326/04, n.8699/09, n.3732/01, n.19647/05). L’accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (Cass. 6132/08).
Diversa dalla legittimazione ad agire – che integra una condizione per l’azione e la cui assenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo – è invece la titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che comporta un accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento della pretesa azionata ed il cui difetto non può essere rilevato d’ufficio (tra le tantissime, Cass. 12832/09, 4366/02, 4121/04, n. 8476/01, 143/02, 2049/00, 5877/00, 6160/00, 15537/01, 3732/01) ma deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito.
Tutto ciò premesso, considerato che il vizio di violazione di legge, a pena di inammissibilità, deve essere dedotto non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni chiare, intelligibili, volte a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; considerato che la confusa esposizione della doglianza non consente di comprendere con certezza se l’eccezione formulata nel primo grado di giudizio riguardasse il difetto di legittimazione ad agire o non piuttosto la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio; tutto ciò premesso e considerato, deve dichiararsi l’inammissibilità della censura.
Passando all’esame della seconda doglianza, svolta per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, va osservato che la censura si fonda sulla premessa che gli attori avevano proposto in primo grado una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. mentre il Tribunale aveva invece riconosciuto ed attribuito un indennizzo ai sensi dell’art. 844 c.c.. Ciò posto, la sentenza della Corte sarebbe "errata perchè confermando il giudizio di primo grado non ha (aveva) accertato il vizio di ultra o extra petita in cui era incorso il Tribunale" adottando inoltre una motivazione" palesemente in contrasto con la motivazione addotta dal Tribunale".
Anche tale doglianza, in entrambi i profili articolati, è inammissibile. Ed invero, a parte il rilievo che il vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando tra le considerazioni poste dal giudice a base della sua decisione sussista un’intrinseca conflittualità, tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento e non anche quanto il contrasto sussista tra le argomentazioni contenute tra la sentenza di primo grado e quella di appello – onde l’inammissibilità del secondo profilo della doglianza – deve rilevarsi che anche il primo profilo è inammissibile per difetto di correlazione con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione sul punto. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici di secondo grado, contrariamente all’assunto del ricorrente, avevano ben riconosciuto che il Tribunale era incorso nel vizio di extrapetizione, sia pure su un piano meramente formale, scrivendo testualmente: "fondata peraltro è la doglianza di parte appellante laddove lamenta che il Tribunale abbia condannato il convenuto al pagamento di una indennità (con figurabile solo nella diversa ipotesi di immissioni lecite che comprimano il diritto di proprietà e che il proprietario sia "costretto" a tollerare) con ciò andando extra petita, solo che nel caso di specie pare piuttosto evidente, dal tenore della sentenza, che in realtà vi è stato da parte del Tribunale un uso improprio dei termini, avendo palesemente inteso pronunciare una condanna al risarcimento dei danni".
Ne deriva che la conferma della sentenza di primo grado non è stata fondata sul mancato accertamento del "vizio di ultra o extra petita in cui era incorso il Tribunale", come lamenta il ricorrente, ma su una ratio decidendi completamente diversa, contro la quale il ricorrente non rivolge assolutamente alcuna censura specifica. Ora, se le ragioni di gravame non si contrappongono in maniera specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata e non sono quindi idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità, attesa la non riferibilità di essa alla sentenza d’appello impugnata.
Passando all’esame della terza doglianza, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., va osservato che, ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe sbagliato per non aver colto la differenza tra la ratio dell’art. 844 c.c. e la normativa pubblicistica sulle immissioni-emissioni in quanto doveva tener presente che in materia di immissioni "in alienum" nei rapporti tra privati, va applicata la disciplina di cui all’art. 844 c.c. e non la disciplina di cui alla L. n. 447 del 1995, al D.P.C.M. 1 marzo 1991, al D.Lgs. n. 277 del 1991 applicabile nei rapporti tra la P.A., portavoce degli interessi collettivi ed i privati. Con la conseguenza che il giudizio in ordine alla tollerabilità delle immissioni nella specie andava compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice.
La censura è infondata in quanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di merito, fondandosi sulle risultanze delle indagini peritali espletate sia quanto alle immissioni da rumori sia quanto a quelle da calore, ha ritenuto l’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all’art. 844 c.c. e del limite di normale tollerabilità ivi disposto, formulando il proprio giudizio sulla tollerabilità delle dette immissioni alla stregua dei principi fissati dalla norma citata. La circostanza risulta in maniera chiara ed evidente dalla lettura della sentenza impugnata nè peraltro il ricorrente ha saputo indicare in termini concreti e specifici un solo passo della decisione da cui risulterebbe l’applicazione della disciplina normativa sopra richiamata la quale, perseguendo finalità di interesse pubblico, opera nei rapporti tra P.A. e privati.
Passando alla quarta doglianza, va rilevato che la censura si articola sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la Corte ha affermato, "con motivazione solo apparente, in realtà in base ad una congettura che le immissioni superano la normale tollerabilità" Ed invero, la sentenza impugnata – così scrive il ricorrente – avrebbe trascurato che la seconda c.t.u. aveva rilevato un "modesto riscaldamento delle pareti soltanto della cameretta R. – primo piano ( R.), della cameretta D.G. – primo piano e della cameretta P. – terzo piano. Non si parla più dell’unità immobiliare S.. Si tratta comunque ….di temperature non misurate nell’ambiente bensì a parete per mezzo di un termometro a contatto" (cfr pag.20). Quanto alle immissioni di rumore, la Corte ha indicato un valore di 30 dB A, ignorando quanto scritto nella seconda ctu, nella quale il valore massimo per il rumore è stato per pochi minuti un valore medio di 28 dB A. La censura è inammissibile. A riguardo, mette conto di sottolineare che le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.
Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
Considerazioni analoghe vanno svolte in ordine al primo ed al terzo profilo dell’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1126 c.c., la quale si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la R. aveva fornito la prova del danno patito mentre in realtà l’attrice – questa, la tesi del ricorrente – ha prodotto solo alcuni certificati medici assolutamente inidonei non solo ad accertare un danno alla salute ma neppure la sussistenza di un nesso di causalità tra il presunto malessere e l’attività di panificazione. Inoltre, la Corte avrebbe altresì sbagliato quando è ricorsa alla liquidazione equitativa del danno trascurando che essa è possibile solo quando sia certa l’esistenza del danno, presupposto mancante invece nel caso di specie Ed invero, si deve rilevare a riguardo che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ne deriva l’inammissibilità di entrambe le ragioni di doglianza, volte sostanzialmente a censurare la valutazione della rilevanza e dell’esaustività degli elementi probatori, compiuta dalla Corte territoriale. Resta da esaminare l’ulteriore profilo dell’ultima censura con cui il ricorrente ha lamentato che la Corte avrebbe sbagliato quando ha affermato che gli altri attori hanno proposto sia l’azione ex art. 2043 c.c. sia l’azione ex art. 844 c.c.. Il profilo è inammissibile, sia pure per altro motivo. Ed invero, deve osservarsi che l’ interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito, che risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cass. 259/05), profilo che nella specie non è stato neppure dedotto dal ricorrente.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
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