Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2012, n. 4550 imissioni

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data il 7.2.1990 R.T., premesso di abitare in un appartamento di sua proprietà, ubicato al primo piano di uno stabile condominiale, al cui piano terra P. S. aveva installato un forno per la panificazione provocando immissioni intollerabili di rumore e di calore con danni alla salute, conveniva in giudizio il P. per far cessare le immissioni ed ottenerne la condanna al risarcimento danni. Analoghe domande venivano avanzate successivamente, con separata citazione, nei confronti del P., da altri condomini, esattamente D. G.L., F.C., C.N., Pe.

T., X.M., M.S., P.G., L.B., S.A., nonchè D.A.A., quale amministratore del Condominio Torino (OMISSIS). Le due cause venivano riunite. In esito al giudizio il Tribunale di Vicenza dichiarava estinto il processo nei confronti del C. per rinuncia, dichiarava la carenza di legittimazione ad agire nei confronti del D.A., della F., della X. e del M., rigettandone le domande, condannava il convenuto al risarcimento dei danni, determinati in misura diversa, in favore degli altri attori, inibiva al convenuto di continuare l’attività di panificazione fino a quando non avesse adottato le misure necessarie per far cessare le immissioni. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 2 dicembre 2009 in parziale riforma dell’impugnata sentenza condannava il P. a corrispondere alla R. l’importo di Euro 25.000,00 oltre interessi, ed a corrispondere agli altri appellati i seguenti importi: Euro 18.800,00 in favore del D.G., P. e L.; Euro 9.400,00 in favore della M., del Pe., quali eredi di Pe.Ta., nonchè della S., oltre interessi. Avverso la detta sentenza il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione degli artt. 99, 100 e 189 c.p.c., art. 2007 c.c. in relazione all’art. 844 c.c. nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver la Corte di Appello accolto l’eccezione di difetto di legittimazione da lui formulata in considerazione che gli attori non avevano dato prova della titolarità di un diritto reale sul fondo. La Corte – così continua il ricorrente – aveva disatteso l’eccezione in quanto, a suo avviso, si trattava di un’eccezione nuova mai proposta in primo grado, trascurando che invece nelle conclusioni rassegnate in primo grado egli aveva testualmente richiesto "nel merito ed in via preliminare dichiararsi gli attori privi di legittimazione attiva ed interesse ad agire" e quindi aveva dedotto nell’atto di appello uno specifico motivo di doglianza con cui aveva lamentato l’erroneità della sentenza impugnata per non aver "dichiarato gli attori privi di legittimazione attiva ed interesse ad agire o comunque titolari del diritto fatto valere".

La censura è inammissibile per difetto di specificità, come risulta con tutta evidenza dall’irrituale commistione, operata dal ricorrente, tra due figure giuridiche assolutamente diverse, quali la legittimazione ad agire e la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che il ricorrente già in primo grado e quindi ancora nella formulazione delle doglianze confonde riconducendole ad indistinta ed arbitraria unità.

A riguardo, appare opportuno chiarire che legittimati, dal lato attivo e dal lato passivo, sono rispettivamente il soggetto cui la legge, in via generale e astratta, e in considerazione di una certa qualità o status, attribuisce il potere di far valere in giudizio un determinato diritto e quello nei cui confronti consente che sia fatto valere un determinato diritto. Ne deriva che l’esistenza della legittimazione ad agire è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall’effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva (ex multis Cass. n.2326/04, n.8699/09, n.3732/01, n.19647/05). L’accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (Cass. 6132/08).

Diversa dalla legittimazione ad agire – che integra una condizione per l’azione e la cui assenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo – è invece la titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che comporta un accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento della pretesa azionata ed il cui difetto non può essere rilevato d’ufficio (tra le tantissime, Cass. 12832/09, 4366/02, 4121/04, n. 8476/01, 143/02, 2049/00, 5877/00, 6160/00, 15537/01, 3732/01) ma deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito.

Tutto ciò premesso, considerato che il vizio di violazione di legge, a pena di inammissibilità, deve essere dedotto non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni chiare, intelligibili, volte a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; considerato che la confusa esposizione della doglianza non consente di comprendere con certezza se l’eccezione formulata nel primo grado di giudizio riguardasse il difetto di legittimazione ad agire o non piuttosto la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio; tutto ciò premesso e considerato, deve dichiararsi l’inammissibilità della censura.

Passando all’esame della seconda doglianza, svolta per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, va osservato che la censura si fonda sulla premessa che gli attori avevano proposto in primo grado una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. mentre il Tribunale aveva invece riconosciuto ed attribuito un indennizzo ai sensi dell’art. 844 c.c.. Ciò posto, la sentenza della Corte sarebbe "errata perchè confermando il giudizio di primo grado non ha (aveva) accertato il vizio di ultra o extra petita in cui era incorso il Tribunale" adottando inoltre una motivazione" palesemente in contrasto con la motivazione addotta dal Tribunale".

Anche tale doglianza, in entrambi i profili articolati, è inammissibile. Ed invero, a parte il rilievo che il vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando tra le considerazioni poste dal giudice a base della sua decisione sussista un’intrinseca conflittualità, tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento e non anche quanto il contrasto sussista tra le argomentazioni contenute tra la sentenza di primo grado e quella di appello – onde l’inammissibilità del secondo profilo della doglianza – deve rilevarsi che anche il primo profilo è inammissibile per difetto di correlazione con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione sul punto. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici di secondo grado, contrariamente all’assunto del ricorrente, avevano ben riconosciuto che il Tribunale era incorso nel vizio di extrapetizione, sia pure su un piano meramente formale, scrivendo testualmente: "fondata peraltro è la doglianza di parte appellante laddove lamenta che il Tribunale abbia condannato il convenuto al pagamento di una indennità (con figurabile solo nella diversa ipotesi di immissioni lecite che comprimano il diritto di proprietà e che il proprietario sia "costretto" a tollerare) con ciò andando extra petita, solo che nel caso di specie pare piuttosto evidente, dal tenore della sentenza, che in realtà vi è stato da parte del Tribunale un uso improprio dei termini, avendo palesemente inteso pronunciare una condanna al risarcimento dei danni".

Ne deriva che la conferma della sentenza di primo grado non è stata fondata sul mancato accertamento del "vizio di ultra o extra petita in cui era incorso il Tribunale", come lamenta il ricorrente, ma su una ratio decidendi completamente diversa, contro la quale il ricorrente non rivolge assolutamente alcuna censura specifica. Ora, se le ragioni di gravame non si contrappongono in maniera specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata e non sono quindi idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità, attesa la non riferibilità di essa alla sentenza d’appello impugnata.

Passando all’esame della terza doglianza, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., va osservato che, ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe sbagliato per non aver colto la differenza tra la ratio dell’art. 844 c.c. e la normativa pubblicistica sulle immissioni-emissioni in quanto doveva tener presente che in materia di immissioni "in alienum" nei rapporti tra privati, va applicata la disciplina di cui all’art. 844 c.c. e non la disciplina di cui alla L. n. 447 del 1995, al D.P.C.M. 1 marzo 1991, al D.Lgs. n. 277 del 1991 applicabile nei rapporti tra la P.A., portavoce degli interessi collettivi ed i privati. Con la conseguenza che il giudizio in ordine alla tollerabilità delle immissioni nella specie andava compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice.

La censura è infondata in quanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di merito, fondandosi sulle risultanze delle indagini peritali espletate sia quanto alle immissioni da rumori sia quanto a quelle da calore, ha ritenuto l’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all’art. 844 c.c. e del limite di normale tollerabilità ivi disposto, formulando il proprio giudizio sulla tollerabilità delle dette immissioni alla stregua dei principi fissati dalla norma citata. La circostanza risulta in maniera chiara ed evidente dalla lettura della sentenza impugnata nè peraltro il ricorrente ha saputo indicare in termini concreti e specifici un solo passo della decisione da cui risulterebbe l’applicazione della disciplina normativa sopra richiamata la quale, perseguendo finalità di interesse pubblico, opera nei rapporti tra P.A. e privati.

Passando alla quarta doglianza, va rilevato che la censura si articola sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la Corte ha affermato, "con motivazione solo apparente, in realtà in base ad una congettura che le immissioni superano la normale tollerabilità" Ed invero, la sentenza impugnata – così scrive il ricorrente – avrebbe trascurato che la seconda c.t.u. aveva rilevato un "modesto riscaldamento delle pareti soltanto della cameretta R. – primo piano ( R.), della cameretta D.G. – primo piano e della cameretta P. – terzo piano. Non si parla più dell’unità immobiliare S.. Si tratta comunque ….di temperature non misurate nell’ambiente bensì a parete per mezzo di un termometro a contatto" (cfr pag.20). Quanto alle immissioni di rumore, la Corte ha indicato un valore di 30 dB A, ignorando quanto scritto nella seconda ctu, nella quale il valore massimo per il rumore è stato per pochi minuti un valore medio di 28 dB A. La censura è inammissibile. A riguardo, mette conto di sottolineare che le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Considerazioni analoghe vanno svolte in ordine al primo ed al terzo profilo dell’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1126 c.c., la quale si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la R. aveva fornito la prova del danno patito mentre in realtà l’attrice – questa, la tesi del ricorrente – ha prodotto solo alcuni certificati medici assolutamente inidonei non solo ad accertare un danno alla salute ma neppure la sussistenza di un nesso di causalità tra il presunto malessere e l’attività di panificazione. Inoltre, la Corte avrebbe altresì sbagliato quando è ricorsa alla liquidazione equitativa del danno trascurando che essa è possibile solo quando sia certa l’esistenza del danno, presupposto mancante invece nel caso di specie Ed invero, si deve rilevare a riguardo che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ne deriva l’inammissibilità di entrambe le ragioni di doglianza, volte sostanzialmente a censurare la valutazione della rilevanza e dell’esaustività degli elementi probatori, compiuta dalla Corte territoriale. Resta da esaminare l’ulteriore profilo dell’ultima censura con cui il ricorrente ha lamentato che la Corte avrebbe sbagliato quando ha affermato che gli altri attori hanno proposto sia l’azione ex art. 2043 c.c. sia l’azione ex art. 844 c.c.. Il profilo è inammissibile, sia pure per altro motivo. Ed invero, deve osservarsi che l’ interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito, che risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cass. 259/05), profilo che nella specie non è stato neppure dedotto dal ricorrente.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-05-2012, n. 6665

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Svolgimento del processo

1. T.W. ha adito il tribunale di Como, giudice del lavoro, con il ricorso depositato il 15.1.2007.

Ha premesso che l’Agenzia delle dogane, di cui era dipendente, con la determinazione 36319 del 4.8.2003, ne aveva disposto l’inquadramento nella area 3^, posizione economica F4, corrispondente alla 8^ qualifica funzionale, con effetti giuridici dal 10.5.1990 ed economici dal 2.9.1996.

Ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità di due successive determinazioni della stessa Agenzia, la prima del 10.2.2004, che lo aveva retrocesso alla qualifica inferiore, la seconda del 3.3.2004, con cui era stato disposto il recupero di un credito di Euro 18.713,31.

Ha poi domandato che l’Agenzia fosse condannata a restituire con gli interessi le somme trattenute ed a risarcire il danno che con il suo comportamento gli aveva procurato, questo da liquidarsi in via equitativa.

In via subordinata ha chiesto fosse accertato che dal settembre 1996 aveva svolto le mansioni superiori di funzionario tributano.

L’Agenzia delle dogane ha opposto eccezioni di difetto di giurisdizione, in relazione al periodo anteriore al 30.6.1998, e di prescrizione, in relazione alle pretese dell’attore in ipotesi maturate oltre cinque anni prima della richiesta avanzata dal ricorrente il 14.5.2003. 2. Il tribunale con una sentenza parziale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto al periodo anteriore al 30.6.1998 e con la sentenza definitiva ha rigettato la domanda.

Ha osservato che l’attore non aveva diritto a che il giudicato ottenuto da altri dipendenti, sull’attribuzione della qualifica superiore, fosse esteso anche a lui, come era avvenuto con la determinazione poi ritirata.

3. La corte d’appello ha in parte accolto l’impugnazione proposta dall’attore.

Ha considerato che la giurisdizione sulla domanda spettava in tutto al giudice ordinario.

La ragione della domanda era da ravvisare nella lesione che al diritto dell’attore, scaturito dalla determinazione del 4.8.2003, era derivato dalla successiva contraria determinazione del 10.2.2004.

Quanto al merito, ha osservato che l’atto di inquadramento del 2003 era derivato da una scelta discrezionale operata dall’Agenzia, pervenuta essa a riconoscere all’attore la stessa posizione conseguita da altri in giudizio a seguito di un accordo, tra l’impiegato che aveva sollecitato l’estensione e l’Agenzia che s’era dichiarata disposta a farlo a condizione che il T. avesse rinunziato agli interessi.

Alla successiva seconda determinazione non poteva quindi essere riconosciuto effetto.

Ne è seguito l’accertamento del diritto alla qualifica e la condanna alla restituzione delle somme trattenute ed al pagamento di quelle non versate, con i relativi interessi, mentre la domanda di risarcimento del danno è stata rigettata.

4. L’Agenzia delle dogane ha chiesto la cassazione della sentenza in base a 5 motivi.

T.W. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso contiene cinque motivi.

Il primo riguarda la decisione sulla questione di giurisdizione, gli altri la statuizione sul merito.

2. Il primo motivo non è fondato.

La ricorrente sostiene d’essersi difesa contrapponendo alla domanda un’eccezione, che la corte d’appello non ha preso in considerazione, in particolare quella che T., con atto 26.8.1996, aveva rinunziato al superiore inquadramento. E siccome questo fatto era intervenuto in una fase del rapporto anteriore al 30.6.1998, la giurisdizione sulla domanda spettava al giudice amministrativo, in base al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.

Si deve obiettare – l’ha detto la corte d’appello – che la domanda non era stata proposta per far valere un diritto all’inquadramento maturato in base a fatti anteriori al 30.6.1998, ma era stata proposta sulla base della determinazione del 4.8.2003.

Si trattava allora di discutere ed era quindi oggetto di controversia se contro questo riconoscimento potesse valere il ritiro della determinazione avvenuta col provvedimento del 2004. 2. Con separata ordinanza la decisione sugli altri motivi di ricorso è rimessa alla sezione semplice (art. 142 disp. att.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-05-2012, n. 8404 Giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel dicembre del 2000 A.G., coltivatore di fiori in serre, evocò in giudizio dinanzi al tribunali S. Maria Capua Vetere la società Agrimport, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’acquisto di una fornitura di film di polietilene destinati alla copertura di un vivaio.

La convenuta chiamò in garanzia la propria fornitrice e odierna ricorrente, la britannica British Polythene LTD. Quest’ultima, nel costituirsi, eccepì in limine il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Il tribunale accolse l’eccezione.

La corte di appello di Napoli, nell’accogliere il gravame proposto dall’ A. in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice italiano, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

– che, a mente delle disposizioni normative di cui alla L. n. 804 del 1971 (ratifica della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, che annoverò tra gli Stati ad essa aderenti anche la stessa Gran Bretagna), la deroga alla giurisdizione del giudice del luogo di esecuzione della prestazione o della sede del garante consegue (art. 17) ad una convenzione scritta ovvero all’instaurarsi di una prassi consolidata e conforme agli usi commerciali internazionali;

che, nella specie, alla luce delle acquisizioni documentali hic et inde prodotte, dovevano escludersi tout court qualsivoglia prassi di rilievo idonea ad interare, nella specie, gli estremi della accettazione della clausola di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria inglese apposta sul retro delle fatture inviate periodicamente a controparte dalla British;

che nessun rilievo poteva assumere all’uopo, il contenuto di una lettera di vettura prodotta dalla società britannica, nè alcun indizio di accettazione della clausola in essa contenuta poteva legittimamente desumersi dal comportamento della garantita Agrimport;

che in particolare, nessun rilievo era lecito atribuire all’esecuzione spontanea del contratto sub specie dell’invio e della ricezione ininterrotta delle forniture che ne costituivano l’oggetto;

che tale prassi, rilevante sotto il profilo dell’esecuzione dell’obbligo contrattuale, non poteva dirsi tale sotto quello della formazione del consenso negoziale, profilo, quest’ultimo, rilevante esso solo ai fini della legittima predicabilità di una deroga alla giurisdizione in guisa di idoneo e non equivoco comportamento concludente.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla British Polythene con ricorso per cassazione sorretto da due motivi di gravame illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Agrimport.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si lamenta la erroneità della affermazione della giurisdizione del giudice italiano in violazione o falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804 e come successivamente modificata.

La doglianza non può essere accolta.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la questio iuris da risolvere, in punto di giurisdizione, fosse quella della rilevanza della clausola derogatoria apposta dall’odierna ricorrente, in lingua inglese e del tutto unilateralmente, sulle fatture relative alle forniture poi contestate dal vivaista A. alla Agrimport, questione risolta, con argomentazioni scevre da errori di diritto, nel senso che tale clausola di proroga attenesse alla sola fase dell’esecuzione del rapporto e non anche della precedente formazione del consensus in idem placitum (formazione del consenso che non condivisibilmente la ricorrente, al folio 31 dell’odierno atto di impugnazione, ritiene invece riconducibile alla predetta pattuizione in deroga: la diretta esecuzione del contratto di cui discorre l’art. 1327 c.c., difatti, è funzionale all’individuazione del momento della sua conclusione, ma non anche di quello, logicamente e cronologicamente precedente, della formazione del consenso).

La inesistenza, nella specie, di peculiari pratiche commerciali caratterizzate da forme particolari di accordi inter partes, e la irrilevanza delle indicazioni in deroga alla giurisdizione unilateralmente predisposte e contenute nelle fatture inviate alla Agrimport dalla società alienante – attesane l’attinenza ad una fase evidentemente e irredimibilmente esecutiva del contratto (indicazioni estrinsecate, oltretutto, in forma palesemente elusiva della vigilanza e dell’affidamento della controparte, come rilevato ad abundantiam dal giudice di merito) e giammai in quella della formazione dell’accordo -, in uno con la inesistenza in subiecta materia di un uso internazionale idoneo a legittimare la deroga alla giurisdizione italiana inducono, pertanto, questo collegio alla piena conferma della decisione oggi impugnata, senza che possa spiegare influenza, in senso contrario, la copiosa – ma non conferente al caso di specie – giurisprudenza comunitaria citata dalla società ricorrente al punto C del motivo in esame, avendo queste sezioni unite avuto già modo di affermare, di recente, che in tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4 là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato – alla luce dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonchè dell’art. 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti (nella specie, in tema di trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell’accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, solo qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del ricevitore: così Cass. ss. uu. 14-2- 2011, n. 3568).

Con il secondo motivo, in via subordinata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, si denuncia la carenza di qualsivoglia criterio di collegamento che possa condurre all’affermazione della giurisdizione italiana nel caso di specie, in particolare ai sensi degli artt. 5.1 e 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Il motivo – che lamenta l’inoperatività del criterio di cui all’art. 6.2 della Convenzione de qua, attesa la natura soltanto impropria della garanzia invocata dalla società Agrimport – è a sua volta infondato, avendo questa Corte da tempo modificato la propria risalente giurisprudenza in subiecta materia, per escludere tout court la rilevanza della distinzione, a fini di giurisdizione, tra garanzia propria e impropria (Cass. 5965/09, al cui dictum questo collegio intende senz’altro dare ulteriore continuità).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3700,00, di cui 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10860

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Svolgimento del processo

G.S. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.D., convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese il Condominio (OMISSIS), per ivi sentirlo condannare a risarcire al minore i danni da questi patiti in data (OMISSIS) a causa della chiusura improvvisa e accidentale del portone d’ingresso.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l’avversa pretesa.

Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa RAS Assicurazioni s.p.a., per esserne manlevato in caso di soccombenza.

Con sentenza del 14 ottobre 2005 il Giudice di Pace rigettò la domanda.

Proposto dai soccombenti gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 gennaio 2010, lo ha respinto.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte P. D., divenuto nelle more maggiorenne, formulando un unico motivo e notificando l’atto al Condominio (OMISSIS) e ad Allianz s.p.a. (già RAS Assicurazioni s.p.a.).

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito, ricordati i principi che governano la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste escusso, avendo questi affermato che il ragazzo si era infortunato dopo essere uscito dal portone di ingresso, laddove nell’atto di citazione si assumeva che il minore si trovava all’interno del condominio. In ogni caso, ha aggiunto, l’incidente si era verificato perchè il P. era rimasto nel raggio di chiusura dell’anta, con conseguente responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro, posto che il meccanismo era tale che chiunque fosse rimasto nella lunetta disegnata dal rientro del battente era destinato a essere investito.

2. Nell’unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2051, 2043, 2697 e 1227 c.c., nonchè vizi motivazionali, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del disposto dell’art. 2051 c.c., avendo escluso la responsabilità del condominio benchè questi non avesse fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia – nella fattispecie, il portone di ingresso del palazzo – e il danno subito dall’attore.

Aggiunge che nessuna contraddizione era ravvisabile tra la versione dei fatti fornita dall’unico teste escusso e quella esposta in citazione, assumendosi in entrambe che il sinistro si era verificato nel momento in cui l’attore era transitato attraverso il portone d’ingresso per uscire dal condominio, e ciò tanto più che il teste aveva confermato che il battente si era chiuso immediatamente. Nè il convenuto aveva mai dimostrato che la condotta del minore era stata causa esclusiva dell’evento dannoso.

3. Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.

La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni:

– la responsabilità prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);

– la radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);

– posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;

– ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);

– al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).

4. Venendo al caso di specie, l’insufficienza dell’approccio del giudice di merito emerge già dalle ragioni addotte a sostegno della ritenuta, scarsa attendibilità della deposizione del Venditti. Non si vede, infatti, dove sia il rilevato contrasto tra la ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita e quella posta a fondamento della domanda, posto che il teste, affermando che il sinistro ebbe a verificarsi mentre il ragazzo usciva fuori, ha in sostanza confermato che l’anta del portone d’ingresso, notoriamente pesante, ebbe ad attingere l’infortunato nel momento in cui lo stesso si accingeva ad abbandonare l’interno del condominio, portandosi, attraverso l’uscio, all’esterno.

A ciò aggiungasi che, in disparte ogni rilievo in ordine alla sostanziale apoditticità della svalutazione delle informazioni fornite dal teste Venditti sul funzionamento del portone, informazioni riportate sia in sentenza che nel ricorso, il giudice di merito ha in sostanza addossato all’attore l’onere di provare l’immediatezza e in definitiva l’irregolarità della chiusura dell’anta, così in sostanza violando il disposto dell’art. 2051 c.c., nella portata assunta per consolidato diritto vivente.

L’errore giuridico in cui è caduto il Tribunale ha avuto una plastica ricaduta nell’affermazione che il ragazzo era rimasto nel raggio di chiusura dell’anta, affermazione che, non suffragata da alcun elemento oggettivo, è evidentemente frutto di una presunzione che contra ius addossa al danneggiato, piuttosto che al custode, l’onere di provare l’insussistenza del caso fortuito, costituito, nella fattispecie, dal comportamento della stessa vittima.

Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., spettasse al P. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi da lui riportati per effetto della chiusura del portone d’ingresso;

mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo, e dimostrando, il buon funzionamento del dispositivo MAB e la correlativa addebitabilità dell’evento all’utente che, contro le più elementari regole di prudenza si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente.

4. Deriva da quanto sin qui detto che, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto:

la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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