Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 07-03-2013, n. 10733 Giudici di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16.9.2011 il Giudice di pace di Fiera di Primiero dichiarava la propria incompetenza per materia a giudicare M.A., imputato del delitto di cui all’art. 590 c.p. perchè per colpa procurava lesioni a P.S. giudicate guaribili in giorni 37, e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Il Giudice di pace riteneva che, alla stregua della documentazione in atti, l’imputato rivestisse la qualifica di datore di lavoro della parte lesa, la quale si era infortunata durante l’esplicazione delle sue mansioni lavorative.

Poichè il fatto appariva commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Giudice di pace si riteneva non competente per materia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4.

La Procura della Repubblica di Trento, ricevuti gli atti dal Giudice di pace, citava davanti al Tribunale di Trento M.A. e Ma.Al., imputati del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 590 c.p., commi 1 e 2, prima ipotesi.

Il Tribunale, nell’udienza del 23.5.2012, sciogliendo la riserva formulata il 11.4.2011 sulla eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa, sollevava conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice di Pace di Fiera di Primiero, rimettendo gli atti davanti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

Il Tribunale premetteva che la persona offesa era stata assunta da M.A. come collaboratrice domestica per svolgere mansioni di assistenza e di mantenimento dell’igiene e della salubrità dell’abitazione e che, nell’espletamento di tali mansioni, aveva riportato le lesioni contestate.

Riteneva che il fatto non fosse stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, poichè alla lavoratrice addetta a servizi domestici e familiari non era applicabile la normativa antinfortunistica, stante il disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a.
Motivi della decisione

Sussiste un conflitto negativo di competenza, in quanto sia il Giudice di Pace di Fiera di Primiero che il Tribunale di Trento si sono dichiarati incompetenti a giudicare il processo nei confronti di M.A..

Tale conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza al Giudice di Pace di Fiera di Primiero, per le condivisibili ragioni indicate dal Tribunale di Trento.

Il giudice di pace è competente ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 per quanto rileva nel presente procedimento, a giudicare il delitto di cui all’art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.

Il Giudice di pace di Fiera di Primiero ha declinato la propria competenza a giudicare il delitto di lesioni di cui al presente processo, ritenendo che le stesse fossero connesse a fatti commessi con violazione della normativa antinfortunistica.

Non ha tenuto conto, però, che detta normativa non si applica agli addetti ai servizi domestici e familiari, quale è la parte lesa del presente processo.

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a infatti, definisce "lavoratore" a cui si applica la normativa in questione la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Essendo esclusa nel caso di specie l’applicazione della normativa antinfortunistica, il reato di lesioni colpose rientra nella competenza del giudice di pace, al quale, pertanto, devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Fiera di Primiero cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14814

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Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 9 gennaio 2007 il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto ex artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ., da A.L. avverso il provvedimento con il quale il giudice della procedura esecutiva immobiliare promossa da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. aveva respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione, avanzata con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., A.L., formulando un unico motivo.

Resiste con controricorso MPS Gestione Crediti Banca s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile.

E’ assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., non è suscettibile di essere impugnata per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., stante la strumentalità, rispetto al giudizio di merito, delle misure cautelari e la loro consustanziale inidoneità ad acquisire autorità di cosa giudicata (Cass. civ. 7 giugno 2007, n. 13360).

2 Con specifico riguardo al processo esecutivo, e segnatamente ai provvedimenti disciplinati dall’art. 624 cod. proc. civ., questa Corte ha poi già avuto modo di precisare che è inammissibile sia il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., sia quello proposto avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi in ogni caso di provvedimenti non definitivi, suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione (confr. Cass. civ. 8 maggio 2010, n. 11243).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,000 (di cui Euro 3.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15717 AVVOCATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza N 1397/2005, depositata in data 11 agosto 2005, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato l’avv. G.P. ed il suo assicuratore, s.p.a. MEIE Assicurazioni, a pagare ad B.A. la somma di L. 95.000.000, in risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

La s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla MEIE, propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il G. con controricorso.

Il B. non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal G. sul rilievo che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, per l’erronea notificazione dell’atto di appello ad esso G. personalmente, anzichè nel domicilio eletto presso il suo difensore, dovendosi ritenere irrilevante la rituale notificazione dell’atto di appello al danneggiato B., non essendo configurabile litisconsorzio necessario fra le parti.

L’atto di appello risulta ritualmente notificato per posta, tramite raccomandata inviata al difensore costituito per il G. nel giudizio di primo grado, avv. Alberto Gennari, come da ricevuta di ritorno, allegata agli atti della ricorrente.

Va soggiunto, per completezza, che l’atto di appello è stato ritualmente notificato al B., e che l’Aurora – chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado – non si è limitata a contestare la sussistenza del rapporto assicurativo, nè a porre altra questione meramente interna ai rapporti fra il responsabile ed il suo assicuratore, ma ha eccepito l’insussistenza della responsabilità dell’assicurato, assumendo così la posizione di litisconsorte necessaria processuale, quale titolare di rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

L’atto di appello pertanto non sarebbe stato del tutto nullo, neppure se irritualmente notificato al G. (non costituito), ma avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 6 novembre 2001 n. 13695; 26 gennaio 2010 n. 1535; 15 aprile 2010 n. 9046, fra le altre).

2.- Con i due motivi di ricorso l’Aurora lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la negligenza dell’avv. G., che non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore del B., omettendo di considerare che la causa era comunque perduta in partenza, non avendo il B. alcuna possibilità di difesa (egli aveva acquistato un’automobile Ferrari da un soggetto che non ne era proprietario e ne aveva subito l’evizione).

La motivazione della Corte di appello, secondo cui il difensore avrebbe potuto indurre il cliente a trovare una soluzione transattiva, sarebbe insufficiente, in quanto il difensore non ha l’obbligo di transigere, ciò che peraltro richiede la cooperazione della controparte.

La Corte avrebbe poi affermato senza alcuna prova che il mancato interessamento del difensore avrebbe fatto lievitare il danno da L. 55 milioni a L. 95 milioni, anche per effetto degli interessi. Al contrario, il mancato svolgimento dell’attività di difesa non ha allungato i tempi del processo, ma li ha se mai abbreviati.

3.- I due motivi non sono fondati.

Va premesso che il giudizio circa la sussistenza o meno del nesso causale fra l’illecito e il danno attiene alle valutazioni di merito e non è suscettibile di censura in sede di legittimità non sotto il profilo dell’insufficienza od illogicità del percorso argomentativo mediante il quale il giudice del merito è pervenuto alla sua decisione, restando irrilevanti le critiche alla soluzione di merito che sia correttamente e logicamente motivata.

Nella specie, la motivazione della Corte di appello appare congrua, sensata e condivisibile.

E’ indubbio che – anche e soprattutto con riferimento alle c.d. "cause perse" (ammesso e non concesso che tale fosse quella di cui trattasi) – l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte).

Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa.

Egli espone in tal modo il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per quella della controparte.

Correttamente ha rilevato la Corte di appello che sarebbe stato onere del G. quanto meno quello di attivarsi per trovare una soluzione transattiva:

comportamento che è da ritenere doveroso – contrariamente a quanto assume la ricorrente – ove si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito.

Nè la ricorrente deduce e dimostra di avere tempestivamente eccepito, nelle competenti sedi di merito, che la somma liquidata al B. in risarcimento dei danni era eccessiva, in relazione alla perdita che egli avrebbe comunque subito, a causa della difficoltà della sua situazione sostanziale e processuale.

Il tema risulta solo vagamente accennato nel ricorso, senza alcuna deduzione nè alcun richiamo specifico agli atti e alle prove in ipotesi dedotte sul punto, nei gradi di merito.

La ricorrente si limita a contestare in toto e genericamente il nesso causale fra il comportamento dell’avvocato e il danno lamentato dal cliente, in situazione di fatto in cui la colpa del difensore appare macroscopica ed il danno in gran parte in re ipsa.

4. – Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese processuali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 21776 del 2006 deposito del 11 ottobre 2006

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Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza del 7 febbraio 2003, in accoglimento dell’opposizione proposta da T. M. avverso il verbale n. 001112S del 3 aprile 2002, con il quale la polizia provinciale di Roma aveva accertato, a mezzo apparecchio telelaser utralyte, la violazione dell’art. 142, 9° co., c.d.s., per avere egli percorso la SP 28/B alla guida della sua autovettura tg. XXX ad una velocità superiore di 45,95 km/h al limite consentito di km/h 50, annullò l’impugnato verbale e compensò tra le parti le spese del giudizio.

Osservò il giudice che non era stata raggiunta la certezza della responsabilità ed imputabilità della violazione all’opponente, giacché il telelaser e lo scontrino da esso emesso non sono conformi al dettato dell’art. 345, reg. c.d.s., e non possono assurgere a prova chiara ed accertabile della violazione, in quanto non riportano la targa del veicolo e non offrono altre indicazioni utili, valide, essenziali e fondamentali, quali il luogo esatto di puntamento del misuratore di velocità, nella specie rilevante per determinare il superamento da parte del veicolo del cartello indicante il limite di velocità.

l’Amministrazione Provinciale di Roma è ricorsa con un motivo per la cassazione della sentenza e l’intimato T. non ha resistito in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorrente, denunciando con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 6° e 9° co., 200 e 201, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 384, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che sia stata esclusa l’efficacia di prova legale della velocità del veicolo rilevata mediante il telelaser, nonostante la sua omologazione, la sua precisione anche a distanza di centinaia di metri e l’impossibilità che eventuali anomalie di funzionamento non venissero segnalate con un messaggio di errore, e sia stata negata la fede privilegiata che assiste il verbale nella parte in cui attesta attività svolta dall’operatore per identificare il veicolo puntato con lo strumento.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha diffusamente esaminato, anche di recente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 24 aprile 2006, n. 9532; cass. civ., sez. II, sent. 13 aprile 2006, n. 8749; cass. civ., sez. sent. 29 marzo 2006, n. 7282; cass. civ., sez. II, sent. 2 agosto 2005, n. 16143), la questione relativa agli accertamenti della violazione dell’art. 142, c.d.s., effettuati in epoca anteriore, come nella specie, all’entrata in vigore dell’art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121, mediante l’apparecchiatura denominata telelaser, e ha costantemente affermato la validità dei detti accertamenti.

l’art. 142, 6° co., c.d.s., dispone, infatti, che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e la norma regolamentare contenuta nell’art. 345, 1° co., d.p.r. n. 495/92, alla quale esso rinvia, si limita a stabilire che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

Il requisito che l’apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile non implica anche che la determinazione non possa essere ricollegata visivamente ad uno specifico veicolo dall’agente di polizia addetto all’apparecchiatura, come si evince, del resto, dalla circostanza che l’art. 345, cit., da un lato, prescrive nel 4° co. che per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi della polizia stradale ed essere nella loro disponibilità e, dall’altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo.

Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato del giudice di legittimità, che nel giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione, in forza dell’efficacia privilegiata attribuito all’atto pubblico dell’art. 2700, c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale.

Pertanto, l’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142, cit., e delle dirette osservazioni degli agenti operanti e, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento utilizzato non possono essere disattese le risultanze del verbale che ha accertato l’infrazione.

La sentenza impugnata, che non ha correttamente applicato questi condivisi principi, deve essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta avverso il verbale che ha accertato l’infrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.