Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1469 Integrazione salariale

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 novembre 2002 il Tribunale di Locri, giudice del lavoro, accoglieva la domanda di P.D., intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetto avviato al lavoro presso il Comune di Locri in progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento dei relativi importi.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, con sentenza del 4 giugno 2009, respingeva il gravame proposto dall’Istituto. In particolare, per quanto interessa nella presente sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 608 del 1996; b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione; c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, si riferisce anche ai lavori di pubblica utilità. 3. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. L’intimata non ha svolto difese in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), l’INPS denuncia la violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, l’Istituto sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo "statico" – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto D.Lgs., e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art.- 45, comma 9 – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli art. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. La delega è stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. Il D.Lgs. n. 468 del 1997, all’art. 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali"; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996. 2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili". Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, e comprendono, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2). Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26) – mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.4. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

2.5. La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999. 3. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 27-01-2011, n. 2817

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S.F.M. ricorre per Cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di guida in stato di ebbrezza determinato dall’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S., comma 7, commesso in data (OMISSIS)), dolendosi che il giudicante, nel sostituire la pena detentiva applicata (14 giorni di arresto), aveva utilizzato in maniera errata il criterio di ragguaglio (convertendo la pena in Euro 3.500 di ammenda, pari a Euro 250 per giorno), che, in considerazione del tempo in cui era stata realizzata la contravvenzione (10 aprile 2007), doveva essere individuato ex art. 135 c.p. in Euro 38,73 per ciascun giorno di pena detentiva e non già in Euro 250 (modifica introdotta con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3).

Il ricorso è fondato per le ragioni esposta dal ricorrente.

Peraltro, a ben vedere, trattasi di un mero errore di calcolo nella conversione della pena detentiva che questa Corte può correggere direttamente, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, rettificando e determinando direttamente la pena derivante dalla conversione in Euro 532,00 (gg. 14 x 38) e la pena finale in complessivi Euro 772,00 tenuto conto che l’ammenda applicata era pari ad Euro 240.

Va infatti ricordato, in proposito, che ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall’art. 135 c.p., il computo avviene convertendo Euro 38, o frazione di Euro 38 (ora, Euro 250, o frazione di Euro 250), per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall’inizio, i decimali (cfr. Sezioni unite, 17 novembre 2004, PG in proc. Romeo, rv. 229257).
P.Q.M.

Rettifica la pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva in Euro 532,00, così determinando la complessiva pena finale in Euro 772.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 11-02-2011, n. 5129

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Svolgimento del processo

F.M. era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Savona, del reato di cui all’art. 593 c.p., comma 3, per avere omesso di soccorrere D.B.M.L. in stato di percolo, colta da malore a seguito di assunzione per via endovenosa di eroina cedutale da C.M.R.. L’imputata si era limitata ad accompagnare la D.B., alla guida dell’autovettura della stessa – che non era in grado di guidare – presso la sua abitazione, per poi abbandonarla senza invocare soccorsi.

Con sentenza del 22 dicembre 2008, il Tribunale dichiarava la F. colpevole del reato ascrittole e, per l’effetto, la condannava alla pena di mesi sei di reclusione, intermente condonata, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili D. B.R. e C.L., D.B.B., A. e R., da liquidarsi in separata sede, con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre consequenziali statuizioni.

Pronunciando sul gravame proposti dal difensore la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, riduceva la provvisionale in favore delle parti civili e confermava nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità di motivazione, a sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. c).

In particolare, la ricorrente si duole della valutazione delle risultanze di causa, a suo dire travisate, e della ritenuta sussistenza della consapevolezza da parte sua dello stato di grave pericolo in cui versava la D.B. e della coscienza e volontà di abbandonarla.

2. – Il ricorso è inammissibile siccome afferente a questione prettamente di merito, come, pacificamente, è quella relativa alla valutazione delle risultanze di causa, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Ed invero, è ineccepibile il costrutto motivazionale in forza del quale la Corte di merito, nel rispondere ad analoghi rilievi difensivi, ha indicato chiaramente gli elementi a sostegno della ritenuta sussistenza del reato in contestazione, giudicato integro in tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.

In particolare, con insindacabile apprezzamento di merito, ha ritenuto la piena consapevolezza dell’imputata dello stato di pericolo nel quale versava la D.B., per via della somministrazione di stupefacente – di cui si ritiene fosso a conoscenza – e della gravità delle condizioni della stessa, che ne imponevano l’immediato soccorso, rendendone assolutamente sconsigliabile l’abbandono in casa, da sola.

3. – Per quanto procede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo, compresa la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1258 regione

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Svolgimento del processo

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento delle deliberazioni della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia concernenti l’approvazione dei rendiconti di spesa per corsi di formazione professionale.

Il Consorzio appellante ripropone le censure disattese dal TAR, criticando analiticamente la sentenza impugnata.

La Regione resiste all’appello, sollevando anche alcune eccezioni preliminari.

Il processo in appello è stato ritualmente riassunto dalla curatela fallimentare del Consorzio ricorrente.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In primo luogo, non sussiste il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, nel caso di specie, anche prescindendo dal giudicato esterno derivante dalla pronuncia del Tribunale Civile di Pordenone 28 giugno 2006, n. 27, richiamata dalla Regione intimata, i provvedimenti contestati in primo grado non si pongono sul piano paritario dei rapporti privatistici delle parti, ma attengono alla definizione autoritativa del rapporto di finanziamento oggetto della presente controversia.

Pertanto, la parte ricorrente in primo grado, a fronte delle determinazioni provvedimentali dell’amministrazione, è titolare di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

Nella procedura in esame, infatti, sono contestati gli atti afferenti alla rendicontazione, ai fini della definitiva liquidazione del contributo. Pertanto, gli atti impugnati dinanzi al TAR non riguardano il solo svolgimento del rapporto, bensì la stessa concessione del richiesto contributo.

In secondo, luogo, deve essere respinta la censura riguardante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, per consolidato indirizzo interpretativo, formatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 15/2005 (comunque non applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), la comunicazione di avvio non è dovuta.

È privo di pregio, infine, l’ultimo complesso motivo di gravame concernente l’asserita violazione di legge ed eccesso di potere. Infatti, le determinazioni impugnate si basano su adeguati presupposti motivazionali e istruttori, collegati razionalmente a una pluralità di dati univoci, comprensivi degli accertamenti effettuati dagli uffici regionali, dell’esito delle indagini ispettive degli Uffici comunitari, nonché sui rilevi della Corte dei Conti.

Pertanto, non hanno pregio le censure riguardanti l’asserita violazione della legge regionale n. 76/1982, correlata alla modifica unilaterale dei parametri iniziali per la concessione del contributo.

Parimenti, non sussiste alcuna irrazionalità nella scelta di attribuire al Consorzio una quota pari al 10% del contributo, a nulla rilevando che il Consorzio non abbia finalità lucrativa.

Infatti, non essendo ancora concluso definitivamente il procedimento volto alla verifica dei presupposti per la concessione del contributo, l’amministrazione conservava intatto il potere di modificare, anche unilateralmente, i parametri inizialmente determinati solo in via provvisoria.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare alla Regione appellata le spese di lite liquidandole in euro 1500//00 (millecinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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